Urteilskopf
101 Ia 60
11. Estratto della sentenza del 19 marzo 1975 nella causa Castori contro Ministero pubblico della Confederazione
Regeste
Auslieferung; Art. 12 und 3 des Europäischen Auslieferungsübereinkommens vom 13. Dezember 1957.
Umfang der Bedingung von Art. 12 § 2 lit. b und c des Übereinkommens, wonach im Auslieferungsbegehren die zeitlichen und örtlichen Umstände der Handlungen, derentwegen um Auslieferung ersucht wird, sowie deren rechtliche Würdigung unter Bezugnahme auf die anwendbaren Gesetzesbestimmungen anzugeben sind (E. 3).
Begriff der politischen Straftat und der Straftat überwiegend politischer Natur. Wer in einem nicht revolutionären Klima terroristische Taten verübt, die geeignet sind unterschiedslos Personen zu treffen, die dem von ihm geführten politischen Kampfe fernstehen, kann sich nicht auf einen überwiegend politischen Charakter dieser Taten berufen (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 5).
Il 2 giugno 1974 il Consigliere Istruttore del Tribunale di Bologna ha spiccato un mandato di cattura contro undici persone, imputate tutte di concorso (art. 110 Codice penale italiano, CPI) nei reati di strage (art. 422, comma 2 CPI) e di tentata ricostituzione del disciolto partito fascista (art. 2, comma 3 della legge italiana 20 giugno 1952, n. 645). Tra gli imputati figurano i fratelli Euro (1953) e Marco Castori (1955). La imputazione di strage si riferisce a scoppi di ordigni esplosivi, verificatisi, rispettivamente, nella "Casa del Popolo" di Moiano (frazione di Città della Pieve, Perugia) il 22 aprile 1974; presso la sede dell'esattoria comunale di Ancona, con ferimento di persone, il 10 maggio 1974; infine, lo stesso 10 maggio 1974, nelle scale di un condominio in Via Arnaud n. 27 a Bologna. Secondo volantini rinvenuti sul posto, tutte le esplosioni sono rivendicate da un "Gruppo per l'Ordine Nero", nel quale, secondo l'autorità inquirente, andrebbe ravvisato il successore del disciolto movimento "Ordine Nuovo". Con particolare riferimento ai fratelli Castori, il mandato di cattura scorge "indizi di colpevolezza molteplici, gravi e concordi" nel rinvenimento di prove documentali che attestano la sussistenza di "vincoli organizzativi" con cinque altri imputati, tra cui certo Batani, a cui carico il predetto mandato di cattura afferma l'esistenza di indizi gravissimi, oltre che di attiva partecipazione ideativa al reato di Moiano, anche di attività esecutiva. Rileva inoltre il mandato come i fratelli Castori, convocati per rispondere come testi per lo stesso 2 giugno 1974, si siano sottratti all'adempimento, rendendosi latitanti.
Euro e Marco Castori sono stati arrestati il 1o ottobre 1974 a Lugano dalla Polizia cantonale ticinese in seguito a segnalazione
BGE 101 Ia 60 S. 62
di polizia internazionale. Le autorità italiane hanno chiesto la loro estradizione, producendo il mandato di cattura, una relazione dei fatti e la trascrizione degli articoli delle leggi italiane applicabili. Essendosi i fratelli Castori opposti all'estradizione, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha trasmesso gli atti al Tribunale federale per il giudizio di sua competenza, con un rapporto della Divisione di Polizia e le osservazioni del Ministero pubblico della Confederazione, che ambedue propongono la reiezione dell'opposizione per quanto concerne il reato di strage e il rifiuto dell'estradizione, invece, per l'imputazione del reato di ricostituzione del partito fascista.
Considerando in diritto:
3.
Nella loro opposizione, e particolarmente nella memoria del loro patrono, i fratelli Castori censurano anzitutto l'insufficienza della descrizione dei fatti loro imputati nell'ordine di cattura e negli allegati allo stesso.
Con ciò essi fanno valere vizi formali della domanda di estradizione, sui quali spetta in primo luogo alla Divisione di Polizia di pronunciarsi (SCHULTZ, Das Schw. Auslieferungsrecht, pag. 192 seg.; 200 segg.) ma che il Tribunale federale si riserva a sua volta di esaminare nei casi in cui la domanda di estradizione gli è trasmessa in virtù dell'
art. 23 LEstr
. (SCHULTZ, op.cit., pag. 227; cfr.
DTF 27 I 89
;
DTF 57 I 294
).
Secondo l'art. 12 cifra 2, della Convenzione, a sostegno della domanda d'estradizione la Parte richiedente, oltre l'ordine d'arresto (lett. a), e una copia delle disposizioni legali applicabili (lett. c), deve produrre "un esposto dei fatti, per i quali l'estradizione è domandata. Il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili saranno indicati il più esattamente possibile" (lett. b).
Già sotto il regime degli accordi bilaterali di estradizione, la giurisprudenza del Tribunale federale aveva precisato senso e portata delle norme riferentisi al sostanziamento fattuale delle incriminazioni (cfr.
DTF 27 I 89
consid. 6;
DTF 57 I 294
). Queste precisazioni sono indispensabili tanto per stabilire che il reato non è avvenuto su territorio della parte richiesta, quanto per escludere che l'azione penale sia prescritta secondo le leggi
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dello Stato dove il richiedente ha cercato rifugio, come pure per qualificare il reato, segnatamente per consentire un giudizio sull'eventuale natura politica dello stesso.
Tenuto conto di queste finalità, devesi concludere che, considerati nel loro insieme, il decreto motivato di cattura e la relazione ai fini dell'estradizione che l'accompagna soddisfano codesto precetto.
Le circostanze di tempo e di luogo delle esplosioni incriminate sono esattamente specificate; l'autorità italiana le imputa tutte agli estradandi, in concorso con altre persone; essa sottolinea che, a parer suo, la serie di esplosioni costituisce il frutto di un unico preordinato disegno criminoso; contrariamente a quanto gli opponenti sembrano voler dedurre dalla relazione del Giudice Istruttore, che allude unicamente agli indizi emessi a carico dei ricercati nel corso delle indagini per lo scoppio di Moiano, devesi intendere che, per la verosimile unicità del disegno, sia ritenuta la loro partecipazione anche ai fatti di Ancona e di Bologna.
La domanda di estradizione imputa agli opponenti il "concorso" ai sensi dell'art. 110 CPI nel reato di strage. Il codice penale italiano vigente non conosce più, per quanto concerne la compartecipazione di persone nel reato, la distinzione tra correità, istigazione e complicità. Esso ha adottato, in linea generale, il criterio di un'eguale responsabilità per chiunque abbia cooperato nel reato (art. 110 CPI) prevedendo però aggravamenti (v. art. 111 e 112 CPI) o attenuazioni (v. art. 114 CPI) (cfr. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte generale, Milano 1949, pag. 286 segg.). Il codice penale svizzero distingue formalmente tra correità, istigazione (art. 24 CPS) e complicità (art. 25 CPS). Dagli atti non risulta chiaramente se agli opponenti sarà contestato in concreto il concorso ordinario, quale disciplinato dall'art. 110 CPI (come parrebbe a prima vista, mancando nel mandato di cattura l'indicazione di altri articoli relativi al concorso di persone nel reato), oppure se saranno fatte valere nei loro confronti circostanze aggravanti od attenuanti specifiche, ossia relative al concorso di persone. Prescindendo dal fatto che la differenza tra la disciplina italiana e quella svizzera è su tale punto in pratica meno grande di quanto possa apparire in teoria, essa è comunque irrilevante in questa sede, perché le pene previste per qualsiasi forma di concorso sono in ambedue gli ordinamenti
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determinate con riferimento alle pene edittali stabilite per la commissione del reato. Inoltre, segnatamente quando la domanda d'estradizione è formulata prima di una regolare e approfondita istruzione della causa penale, la condizione dell'indicazione circostanziata del reato non può essere interpretata in modo eccessivamente rigoroso (
DTF 57 I 294
).
5.
Giusta l'art. 3 § 1 della Convenzione, l'estradizione è negata se i fatti delittuosi per i quali è domandata sono considerati dalla parte richiesta come un reato politico o come un fatto connesso ad un simile reato; inoltre, giusta il § 2 dello stesso articolo, l'estradizione è altresì rifiutata quando la parte richiesta ha motivi seri per credere che la domanda sia stata presentata allo scopo di perseguire o punire un individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche, o che la condizione di questo individuo arrischi di esser aggravata per l'uno o per l'altro di tali motivi.
a) Come nel caso giudicato in
DTF 95 I 468
(consid. 6), l'applicazione di questo secondo paragrafo dell'art. 3 della Convenzione appare di primo acchito esclusa. Nessun elemento permette infatti non che di ritenere, di dubitare che la domanda di estradizione sia pretestuosa, o che la situazione dei perseguiti arrischi in Italia d'esser aggravata a motivo delle opinioni politiche da loro professate o di altre considerazioni menzionate nel citato disposto.
b) Per la precisazione della nozione di reato politico puro e semplice e del cosiddetto delitto connesso, cioè del reato di diritto comune compiuto non per sé stesso, ma per preparare o assicurare l'esito di un delitto politico, fanno stato - in assenza di una definizione nella Convenzione stessa - i criteri che giurisprudenza e dottrina hanno elaborato a proposito della nozione di reato politico contemplato nel diritto federale. Per questo giudizio non si tiene conto della legislazione e della giurisprudenza dello Stato richiedente (
DTF 95 I 469
, consid. 7;
DTF 90 I 299
e rif.;
DTF 34 I 544
e rif.).
Già si è rilevato sopra come il reato di ricostituzione del disciolto partito fascista abbia il carattere di delitto politico assoluto, in quanto volto direttamente contro l'organizzazione sociale e politica dello Stato, e che per esso l'estradizione è esclusa. Gli estradandi rivendicano però anche per il fatto di strage loro addebitato il carattere politico predominante che
BGE 101 Ia 60 S. 65
all'infrazione di diritto comune conferirebbero le circostanze in cui essa è stata commessa, segnatamente il movente e lo scopo (
DTF 27 I 84
;
DTF 32 I 539
;
59 I 145
;
DTF 77 I 62
;
DTF 78 I 50
;
DTF 90 I 299
;
DTF 95 I 469
). L'affermata caratteristica politica non può però essere ritenuta. Per costante giurisprudenza, infatti, affinché la predominanza della connotazione politica possa essere riconosciuta, occorre che il delitto si situi nell'ambito della lotta contro o per il potere, oppure tenda a sottrarre alcuno ad un potere che escluda ogni forma d'opposizione. Tra l'atto e il fine politico deve sussistere un rapporto chiaro, stretto e diretto, non soltanto una relazione indiretta e lontana. Occorre inoltre che la lesione cagionata stia in una certa proporzione con lo scopo perseguito, e che gli interessi in campo appaiano sufficientemente importanti se non per giustificare, almeno per far apparire scusabile il reato.
Nell'apprezzare il peso e la portata di codesti interessi, il Tribunale federale tiene conto anche della valutazione soggettiva che può aver ispirato l'agente, e dei mezzi dei quali egli si è servito per propugnarli, indipendentemente dalle prospettive reali d'un esito favorevole (
DTF 95 I 469
/70 e rif.).
Alla luce di questi principi, la prevalenza del carattere politico dei reati addebitati agli estradandi dev'essere negata. Come nel caso Della Savia (
DTF 95 I 470
), la lotta politica non aveva in Italia travalicato le forme democratiche, per assumere spiccato carattere di agitazione rivoluzionaria; tra i fatti delittuosi, che gli stessi estradandi dichiarano di condannare, ed il fine politico ch'essi avrebbero perseguito, non sussiste alcuna ragionevole proporzione, e le vie e i metodi scelti dagli autori delle esplosioni per esprimere il loro dissenso si risolvono in gratuite manifestazioni di violenza che - per la loro gravità e pericolosità - ripugnano ad ogni coscienza civile.
Il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è stata chiesta per l'imputazione del reato di strage, l'estradizione è concessa e l'opposizione degli estradandi è respinta.
2. Nella misura in cui è stata chiesta per l'imputazione del reato di ricostituzione del partito fascista, l'estradizione è negata e l'opposizione degli estradandi è accolta.