BGE 110 IV 77 vom 3. September 1984

Datum: 3. September 1984

Artikelreferenzen:  Art. 139 CP , Art. 139 Ziff. 1bis StGB, art. 139 n. 2 cpv. 3 CP, art. 139 n. 2 CP

BGE referenzen:  105 IV 182, 117 IV 135 , 105 IV 182, 100 IV 165, 109 IV 162

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

110 IV 77


24. Sentenza della Corte di cassazione penale del 3 settembre 1984 nella causa B. c. Procura pubblica sottocenerina (ricorso per cassazione)

Regeste

Art. 139 Ziff. 1bis StGB . Raub.
Wer eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe benützt, kann nicht verlangen, dass er lediglich nach Art. 139 Ziff. 1bis StGB bestraft werde. Diese Bestimmung ist nur auf jenen Täter anwendbar, welcher zum Zweck des Raubes eine solche Waffe "mit sich führt", ohne sie - z.B. als Drohmittel - zu verwenden.

Sachverhalt ab Seite 77

BGE 110 IV 77 S. 77
Il 6 luglio 1983 A. e B. effettuavano con pistole cariche una rapina all'ufficio postale di Novazzano. Mentre A. intimava al gerente di stendersi a terra e prelevava quindi circa Fr. 23'000.--, B. teneva a bada i clienti con la pistola puntata verso terra. Essi si davano poi alla fuga servendosi della motocicletta rubata con cui erano arrivati sul posto. Successivamente B. veniva arrestato e il bottino recuperato.
BGE 110 IV 77 S. 78
La Corte delle assise criminali del Cantone Ticino sedente a Mendrisio dichiarava B. colpevole di rapina aggravata ai sensi dell' art. 139 n. 2 CP perché dimostratosi particolarmente pericoloso, e lo condannava a tre anni e sei mesi di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per dieci anni.
Adita dall'imputato, la Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino (CCRP) ne respingeva il gravame con sentenza del 10 maggio 1984.
B. ha impugnato con ricorso per cassazione dinanzi al Tribunale federale; questo ha respinto il ricorso.

Erwägungen

Considerando in diritto:

1. Il ricorrente adduce che gli atti da lui commessi adempiono la fattispecie legale dell' art. 139 n. 1bis CP , e non quella dell'art. 139 n. 2 cpv. 3; sostiene d'aver sempre tenuto la pistola puntata verso il pavimento, d'essersi limitato ad invitare nel modo più gentile i clienti della posta a sedere, di non aver opposto resistenza al suo arresto e di non aver, durante la fuga, sparso sulla strada dei chiodi a tre punte, come sarebbe stato in grado di fare. Poiché l'agente deve, secondo l' art. 139 n. 1bis CP , utilizzare l'arma almeno per minacciare o usare violenza (PETER NOLL, Schweizerisches Strafrecht, parte speciale I, pag. 205), sarebbe applicabile soltanto tale disposizione, e ciò tanto più tenuto conto che la giurisprudenza ( DTF 105 IV 182 , DTF 100 IV 165 e 222) non deduce la particolare pericolosità ai sensi dell' art. 139 n. 2 cpv. 3 CP dal modo di per sé particolarmente pericoloso con cui s'è comportato l'agente, bensì dal fatto che detto comportamento lascia presumere che egli non esiterà in altra occasione ad agire nello stesso modo o in modo analogo.

2. Questa argomentazione è infondata a duplice titolo. In primo luogo, l' art. 139 n. 1bis CP , contemplando il caso in cui il colpevole "si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa", non presuppone affatto che il colpevole la utilizzi; il fatto di tenere tale arma a sua disposizione basta per realizzare tale fattispecie qualificata, "poiché l'autore calcola per lo meno di impiegarla durante la commissione del reato, non fosse che per minaccia o per coprirsi la fuga" (messaggio del Consiglio federale a sostegno di una modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare - Atti di violenza criminale, FF 1980 I 1047). L'agente che faccia effettivamente uso dell'arma, nel senso
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che l'adopera per minacciare o addirittura per sparare, fa qualcosa di più che "munirsi" dell'arma, ossia che portarla seco. La sua utilizzazione esorbita il quadro dell' art. 139 n. 1bis CP . Chi utilizza l'arma da fuoco, o l'arma altrimenti pericolosa, non può pretendere d'essere punito soltanto conformemente all' art. 139 n. 1bis CP . L'opinione divergente di NOLL va disattesa.
In secondo luogo, perché sia data l'aggravante della particolare pericolosità ai sensi dell' art. 139 n. 2 cpv. 3 CP , la giurisprudenza concernente il nuovo testo di tale disposizione non richiede più che il comportamento dell'agente lasci presumere che egli commetta in futuro nuovi atti similari. Determinante è soltanto che l'atto concretamente commesso riveli un grado d'illiceità e di colpevolezza particolarmente grave (v. sentenza della Corte di cassazione del Tribunale federale del 30 novembre 1983 nella causa M. e altri, c. Procura pubblica del Cantone di Berna, DTF 109 IV 162 /163). La CCRP, che ha al proposito richiamato espressamente i lavori preparatori, s'è correttamente attenuta a questo criterio, ciò che il ricorrente ha del tutto omesso di considerare.

3. Ove si applichino tali principi al caso concreto, appare chiaramente escluso che la CCRP abbia violato il diritto federale nel condannare il ricorrente ai sensi dell' art. 139 n. 2 cpv. 3 CP .
Secondo gli accertamenti di fatto vincolanti dell'autorità cantonale, il ricorrente era munito di un'arma obiettivamente pericolosa; la pistola era carica e non poteva neppure essere assicurata. Pur tenendola puntata verso terra, egli l'ha nondimeno utilizzata per minacciare i clienti della posta; benché debuttante nel reato e inesperto di armi, egli ha accettato il rischio, in caso di una reazione inattesa delle persone minacciate, di non saper padroneggiare l'arma e di farne partire un colpo mortale. Prescindendo da ciò, associandosi ad A., egli si è, come esattamente rileva la CCRP, "assunto pure il rischio che, al di là del bancone, il suo correo, che egli sapeva parimenti armato di arma pericolosa, la puntasse contro il gerente". Aggiungasi che B. aveva pienamente partecipato, nella fase della sua attuazione e in quella della fuga, alla rapina, che era stata studiata e preparata in tutti i dettagli. Ambedue avevano infatti rubato una motocicletta per commettere la rapina e per assicurarsi la fuga, compiuto un sopralluogo il giorno precedente ed osservato il comportamento del gerente dell'ufficio e dei suoi clienti, portato seco nastri adesivi per poter all'occorrenza imbavagliare le vittime, e chiodi a tre punte per ostacolare un eventuale inseguimento da parte della polizia;
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avevano, infine, come già s'è detto, utilizzato per compiere la rapina due pistole cariche. Tali circostanze non permettono di dubitare che il grado d'illiceità e di colpevolezza insito negli atti concretamente commessi fosse assai elevato e che la CCRP abbia pertanto a ragione considerato che le modalità con cui la rapina era stata perpetrata rivelavano la particolare pericolosità del ricorrente.

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