BGE 112 IV 100 vom 1. Dezember 1986

Datum: 1. Dezember 1986

Artikelreferenzen:  Art. 19 Abs. 2 lit. g VRV, Art. 37 Abs. 2 SVG

BGE referenzen:  92 IV 10 , 92 IV 10

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

112 IV 100


31. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 1o dicembre 1986 nella causa G. c. Dipartimento di polizia del Cantone Ticino (ricorso per cassazione)

Regeste

Strassenverkehr; Parkierungsverbot; Begriff der Zufahrt; Art. 37 Abs. 2 SVG , Art. 19 Abs. 2 lit. g VRV .
Zufahrt im Sinne von Art. 19 Abs. 2 lit. g VRV ist auch das - nur Personen dienende - Eingangstor eines Privathauses (E. 2). Es ist unerheblich, dass das Haus unbewohnt und/oder halbverfallen ist (E. 3).

Erwägungen ab Seite 101

BGE 112 IV 100 S. 101
Dai considerandi di diritto:

2. Va esaminato in primo luogo se l'art. 37 cpv. 2 LCS - e l'art. 19 cpv. 2 lett. g ONCS - intendono salvaguardare unicamente sulla via pubblica la circolazione dei veicoli, come ritiene il ricorrente, o anche quella delle persone. Orbene, nella nozione di circolazione ai sensi della LCS entra manifestamente anche quella delle persone; determinante è che essa abbia luogo sulla strada pubblica ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LCS. Ciò risulta sia dall'assenza di una disposizione limitativa nel senso preconizzato dal ricorrente, sia dallo scopo della legislazione federale in materia di circolazione stradale, destinata a disciplinare, in quanto rilevante ai fini della circolazione, il comportamento sia dei conducenti dei veicoli che dei pedoni. Ove un veicolo ostacoli sulla strada pubblica l'entrata o l'uscita di persone in o da un edificio privato, esso ostacola la circolazione di persone e dà luogo ad una violazione delle norme sulla circolazione stradale. Il ricorrente neppure sostiene che la piazzola su cui aveva parcheggiato la sua autovettura non facesse parte della strada pubblica. Invano egli, partendo dall'erronea premessa che le norme citate intendono garantire solo la circolazione dei veicoli, adduce che gli accessi di cui all'art. 19 cpv. 2 lett. g ONCS debbono essere accessi carrabili. È ben vero il contrario: se il termine di "Zufahrt" usato nel testo tedesco di detta disposizione può far pensare in un primo momento ad un accesso carrabile ("fahren" = procedere con un veicolo), appare ovvio che il legislatore, se ha voluto proteggere l'accesso di veicoli a una proprietà privata, a maggior ragione deve aver voluto tutelare l'accesso delle persone che ivi si recano o che ne escono. Una diversa interpretazione appare carente di logica e di senso comune. Il testo francese della disposizione di cui trattasi parla d'altronde semplicemente di "accès" e quello italiano di "accessi". L'assenza di giurisprudenza ( DTF 92 IV 10 segg. concerneva l'uscita da un'autorimessa postale) e di dottrina (BUSSY/RUSCONI ad art. 37 LCS e ad art. 18 ONCS; SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. 1, pag. 236) su questo punto sono lungi dal suffragare la tesi del ricorrente; al contrario, può ritenersi che la salvaguardia della circolazione delle persone sia stata considerata così ovvia, da non meritare rilievi particolari.
Del resto, neppure accettando la tesi del ricorrente, secondo cui doveva essere garantita solamente la circolazione di veicoli a
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motore secondo l'art. 7 LCS, potrebbe essere negata un'infrazione obiettiva alle norme applicate dalla Corte cantonale: posteggiando dinanzi all'entrata dell'immobile di cui trattasi, il ricorrente ha ostacolato non solo l'accesso ad esso delle persone, ma anche la fermata di veicoli da cui le stesse potessero eventualmente scendere o ai quali intendessero salire.

3. Il fatto che l'edificio il cui accesso doveva essere mantenuto libero fosse in parte diroccato o non fosse abitato (mancano al proposito accertimenti precisi, non essendo la questione stata ritenuta determinante dall'autorità cantonale) non può giovare al ricorrente. Per ragioni concernenti la certezza del diritto, non può essere riconosciuta, ai fini dell'applicazione dell'art. 37 cpv. 2 LCS - in particolare dell'art. 19 cpv. 2 lett. g ONCS - una distinzione tra edifici (o terreni) integri o in cattivo stato, tra case abitate o disabitate o abitate saltuariamente, ecc. Il legislatore ha inteso tutelare il libero accesso alla proprietà privata nei luoghi a ciò destinati (accesso carrabile, porta d'entrata, ecc.) in modo generale, conformemente a una facoltà essenziale del titolare del diritto di proprietà, di locazione o di diritti analoghi.

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