Urteilskopf
119 III 75
21. Estratto della sentenza 14 luglio 1993 della II Corte civile nella causa G contro P e Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico)
Regeste
Rechtsvorschlag in der Wechselbetreibung; Hinterlegung der Forderungssumme.
1. Die Verfügung, mit der dem Gläubiger einerseits die Hinterlegung der Forderungssumme durch den Betriebenen angezeigt und andererseits Frist zur Anhebung der Klage auf Zahlung angesetzt wird, ist ein Endentscheid im Sinne von
Art. 87 OG
(E. 1a).
2. Eine Solidarbürgschaft stellt keine hinreichende Hinterlegung im Sinne von
Art. 182 Ziff. 4 SchKG
dar (E. 2).
A.-
Il 30 settembre 1991 P ha emesso un vaglia cambiario di fr. 80'000.-- all'ordine di A, senza indicazione di scadenza. Il vaglia è stato protestato per mancato pagamento il 24 gennaio 1992. Il 3 febbraio 1992 G, avvocato di A e agente quale creditore, ha promosso contro P un'esecuzione cambiaria per la somma di fr. 80'000.--, oltre interessi e spese di protesto. L'escusso, dal canto suo, ha interposto opposizione, che è stata rigettata dal Pretore. Adita dal debitore, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello ha annullato, il 10 febbraio 1993, il giudizio di primo grado e ha ammesso l'opposizione, dietro deposito, entro dieci giorni dalla notifica della sentenza, della somma di fr. 87'000.-- in denaro o valori subito realizzabili. Nel medesimo tempo è stato fissato a G un termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito per promuovere l'azione di pagamento. La decisione è stata intimata il 19 febbraio 1993 e non è stata impugnata. Il 4 marzo 1993 il Presidente della Camera ha comunicato alle parti, e in particolare al procedente, che P aveva depositato, il 2 marzo 1993, una fideiussione solidale della Banca Y di Lugano per la somma di fr. 87'000.--. G veniva pertanto diffidato a promuovere, entro dieci giorni da tale notifica, l'azione di pagamento dell'importo del vaglia cambiario, con la comminatoria che il mancato rispetto di tale termine avrebbe reso caduca la fideiussione.
B.-
Il 31 marzo 1993 G ha presentato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, fondato sulla violazione dell'
art. 4 Cost.
, con cui chiede che l'ordinanza del 4 marzo 1993 appena citata venga annullata e che l'opposizione interposta al precetto esecutivo cambiario del 3 febbraio 1992 non sia ammessa. Con risposta del 21 maggio 1993 P si oppone all'accoglimento del gravame.
Dai considerandi:
1.
a) Contrariamente all'opinione dell'escusso, l'ordinanza impugnata non si limita a fissare al ricorrente il termine di dieci giorni
BGE 119 III 75 S. 77
previsto dall'
art. 184 cpv. 2 LEF
, ma accettando, quale deposito giusta l'
art. 182 n. 4 LEF
, la fideiussione bancaria prodotta dallo stesso escusso, conferma la validità dell'opposizione. Si tratta pertanto di una decisione finale secondo l'
art. 87 OG
contro la quale è esperibile un ricorso di diritto pubblico (cfr.
DTF 104 III 96
consid. 1;
DTF 95 I 253
segg., in particolare il consid. 3).
2.
a) L'
art. 182 n. 4 LEF
prevede il deposito della somma per cui si procede "in danaro o valori". La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che tale deposito non rappresenta una garanzia alla stregua di una costituzione in pegno, ma un pagamento anticipato condizionato che estingue il debito (
DTF 110 III 34
consid. 2;
DTF 104 III 96
consid. 1;
DTF 42 III 364
seg.). Tale opinione è condivisa dalla dottrina (cfr. oltre agli autori citati nelle predette sentenze anche: AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5a ed., § 37 n. 32, e GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2a ed., pag. 259 in fondo).
b) Il ricorrente giudica del tutto incompatibile con l'
art. 182 n. 4 LEF
, e quindi arbitraria, l'accettazione quale deposito di un atto di fideiussione. Egli nega che si tratti, come lo esige la legge, di un valore subito realizzabile e rileva che, nel caso in esame, la fideiussione è tanto meno accettabile, in quanto è stata prestata a favore del Tribunale di appello e non del creditore procedente.
c) La ragione per la quale la legge esige un deposito in denaro o in titoli facilmente realizzabili consiste nel fatto che, attraverso tali valori, il credito dev'essere immediatamente soddisfatto e non semplicemente garantito. Di conseguenza la giurisprudenza ha ritenuto insufficiente il deposito di obbligazioni non quotate in borsa, prive di un corso fisso (
DTF 110 III 33
segg.). Il fideiussore, anche solidale, dispone di eccezioni proprie, indipendenti da quelle del debitore principale, a cui non può rinunciare (
art. 492 cpv. 4 CO
). Egli può, ad esempio, sollevare l'eccezione di invalidità dell'atto di fideiussione oppure fornire garanzie reali (
art. 501 cpv. 2 CO
; GUHL/MERZ/DRUEY, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8a ed., pag. 568 n. 2). A ciò si aggiunge che, in concreto, la banca dichiara di costituirsi fideiussore solidale non verso il creditore, ma verso l'autorità cantonale. La fideiussione non assicura quindi l'immediato e incondizionato soddisfacimento del credito ed è pertanto escluso che possa essere considerata un deposito sufficiente ai sensi dell'
art. 182 n. 4 LEF
. Ciò giustifica l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata.