BGE 123 III 145 vom 10. Januar 1997

Datum: 10. Januar 1997

Artikelreferenzen:  Art. 28 CC, Art. 28i CC , art. 28k cpv. 1 CC, Art. 28g ff. ZGB, art. 28 CC, art. 28k cpv. 1 del, art. 28k CC, art. 28i cpv. 2 CC, art. 281 cpv. 1 CC, art. 28k cpv. 2 CC, art. 28h CC, art. 28h cpv. 1 CC, art. 28g cpv. 1 CC

BGE referenzen:  112 II 193, 114 II 293, 119 II 97, 119 II 104, 130 III 1, 137 III 433 , 114 II 293, 119 II 97, 119 II 104, 112 II 193

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

123 III 145


25. Estratto della sentenza del 10 gennaio 1997 della II Corte civile nella causa Thermoselect S.A. contro Regio Presse S.A. (ricorso per riforma)

Regeste

Art. 28g ff. ZGB ; Recht auf Gegendarstellung.
Die Gegendarstellung muss nicht unbedingt in den gleichen Schriften und an der gleichen Stelle veröffentlicht werden wie die beanstandete Darstellung. Nichtsdestoweniger müssen die typografische Gestaltung und die Plazierung der Gegendarstellung derart sein, dass dasselbe Publikum erreicht wird. Je auffälliger die beanstandete Darstellung zur Geltung gebracht wurde, desto mehr kann dies auch von der Gegendarstellung verlangt werden (E. 2).
Das Medienunternehmen darf grundsätzlich einzelne Abschnitte der Gegendarstellung ohne Zustimmung von deren Autor nicht verharmlosen, streichen oder ändern. Hat das Medienunternehmen eine Gegendarstellung veröffentlicht, an der es von sich aus ungerechtfertigte Änderungen angebracht hat, so verfügt der hierauf angerufene Richter die Veröffentlichung einer unveränderten Gegendarstellung (E. 3).
In der Gegendarstellung darf nicht auf andere Themen abgeschweift werden, und sie darf weder Werturteile noch Kommentare noch polemische Vorwürfe enthalten (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 146

BGE 123 III 145 S. 146

A.- Il quotidiano La Regione, edito dalla Regio Presse S.A., ha pubblicato sulla terza pagina del numero apparso sabato 11 novembre 1995 un articolo intitolato "Ticino pulito". Il 1o dicembre seguente la Thermoselect S.A. ha chiesto alla redazione del quotidiano di pubblicare una risposta a tale articolo nelle medesime modalità di quest'ultimo, ossia sulla terza pagina di un'edizione del sabato in un riquadro largo due colonne e misurante 14,8 cm di altezza su 9,2 cm di larghezza, situato nella seconda colonna in alto e con un titolo cubitale in rosso e testo in grassetto. La risposta doveva terminare con l'affermazione "SI" scritta in caratteri cubitali rossi. Poiché la redazione aveva espresso riserve sulla forma e sul contenuto del testo proposto, la Thermoselect S.A. le ha ripresentato, l'8 dicembre 1995, un nuovo testo, che è stato pubblicato nell'edizione di sabato 16 dicembre, troncato del sottotitolo "puntualizzazione della Thermoselect" e dell'affermazione finale "SI".

B.- Il 27 dicembre 1995, la Thermoselect S.A. ha chiesto al Pretore del distretto di Bellinzona di ordinare alla Regio Presse S.A. la pubblicazione del testo integrale della risposta nelle medesime modalità di stampa dell'articolo litigioso. Con decisione 16 gennaio 1996 il Pretore ha respinto l'azione. Adita dall'attrice, la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 9 luglio 1996, riformato il giudizio di primo grado, accogliendo integralmente l'azione.
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C.- Il 2 settembre 1996 la Regio Presse S.A. ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso per riforma, con cui postula la riforma della decisione cantonale nel senso che l'appello sia respinto. Con risposta 4 dicembre 1996 la Thermoselect S.A. propone la reiezione del gravame.

Erwägungen

Dai considerandi:

2. Secondo la convenuta la Corte cantonale avrebbe violato il diritto federale esigendo la pubblicazione della risposta alle stesse condizioni grafiche e visuali dell'articolo a cui si riferisce.
a) L'avamprogetto della legge federale che modifica il Codice civile svizzero e il Codice delle obbligazioni (protezione della personalità, art. 28 CC e 49 CO) prevedeva che la risposta doveva essere pubblicata con i medesimi caratteri e possibilmente nella medesima posizione del contestato articolo (RODONDI, Le droit de réponse dans les médias, tesi Losanna 1991, pag. 254; HOTZ, Kommentar zum Recht auf Gegendarstellung, 1987, pag. 1). Con l' art. 28k cpv. 1 del progetto di legge, che è stato adottato senza discussioni dalle Camere (Boll.uff. Consiglio nazionale 1983 II 1393 seg. e Boll.uff. Consiglio degli Stati 1983 pag. 145), il Consiglio federale ha deliberatamente rinunciato a norme speciali ed esaustive sulle modalità di diffusione (FF 1982 II 669). Per adempiere lo scopo prefisso dalla legge è in effetti sufficiente ma essenziale che la risposta sia diffusa in modo da raggiungere, per quanto sia possibile, la medesima cerchia di persone che ha preso conoscenza dell'esposizione di fatti contestata. Se la risposta è pubblicata da un organo di stampa, essa deve beneficiare di condizioni altrettanto favorevoli dell'articolo a cui si riferisce, il che non significa necessariamente che essa debba sempre apparire nella stessa collocazione della contestata esposizione (FF 1982 II 669).
Questa concezione è condivisa quasi unanimemente dalla dottrina (RODONDI, op.cit., pag. 257; BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 3a ed., n. 726; TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, n. 1576; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 3a ed., n. 699; TUOR/SCHNYDER/SCHMID, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11a ed., pag. 102; BARRELET, Droit suisse des mass média, 2a ed., n. 679; implicitamente nello stesso senso KATERINA KOCIAN ELMALEH, Gegendarstellungsrecht - Droit de réponse, tesi Zurigo 1993, pag. 169; PEDRAZZINI/OBERHOLZER, Grundriss des Personenrechts, 4a ed., pag. 169; RIKLIN, Schweizerisches
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Presserecht, 1996, § 8 n. 37; dissenziente: HOTZ, op.cit., pag. 91). Benché non sia possibile dedurre dall' art. 28k CC un obbligo assoluto di pubblicare la risposta nella stessa rubrica o alla medesima pagina in cui è apparso lo scritto originario, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che la pubblicazione della risposta deve comunque avvenire in modo da raggiungere la stessa cerchia di persone ( DTF 119 II 97 consid. 2a). Tale obbiettivo è sempre acquisito quando la risposta è pubblicata nello stesso modo e nella stessa posizione dello scritto a cui si riferisce; circostanze particolari possono tuttavia giustificare una soluzione diversa, sempreché sia garantito il raggiungimento dello stesso pubblico (TERCIER, op.cit., n. 1569 e 1576). In effetti, la ratio legis esige solo che il diritto di risposta permetta di ristabilire una certa parità delle armi (FF 1982 II 639) e non impone di sancire un principio assoluto che debba essere osservato nella fissazione delle modalità di diffusione (cfr. KOCIAN ELMALEH, op.cit., pag. 169). Queste dipendono unicamente dallo scopo perseguito dall' art. 28k cpv. 1 CC , che è, come già osservato, quello di permettere all'interessato di raggiungere il pubblico che ha avuto conoscenza della contestata presentazione.
Nello stabilire le modalità di pubblicazione, il diritto svizzero si distingue così dal vecchio diritto vodese e dal diritto francese (TERCIER, op.cit., n. 1577), la cui formulazione rigorosa è d'altronde stata affievolita dalla giurisprudenza (TERCIER, Le droit de réponse: du droit français au droit suisse, in: Mélanges Guy Flattet, 1985, pag. 417 n. 3 e pag. 431 n. 63; KOCIAN ELMALEH, op.cit., pag. 122). L' art. 28k cpv. 1 CC lascia un largo margine di apprezzamento sia alle parti - che possono negoziare le condizioni di diffusione (TERCIER, op.cit., n. 1543 e 1545; DESCHENAUX/STEINAUER, op.cit., n. 709a) - sia al giudice (RIKLIN, op.cit., § 8 n. 39; TERCIER, op.cit., n. 1568; RODONDI, op.cit., pag. 254; BUCHER, op.cit., n. 726). Se le parti non riescono a trovare un accordo, il giudice deciderà di caso in caso, tenendo conto delle circostanze della concreta fattispecie, in che modo la risposta dovrà essere diffusa o qualora ciò sia già avvenuto, se essa è stata divulgata in maniera tale da raggiungere la medesima cerchia di persone a cui era diretta l'esposizione dei fatti contestati (sentenza inedita del 20 dicembre 1993 in re M. c. S. consid. 3a). Per quanto concerne le modalità tipografiche, il giudice terrà conto degli elementi - dimensione, tipo e colore dei caratteri utilizzati per il titolo e per il testo, inquadratura, ecc. - che nel contesto grafico generale sono specialmente atti ad attirare l'attenzione dei lettori sull'esposizione contestata. Più essa è stampata in modo
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vistoso, tanto più si giustifica di far beneficiare la risposta delle medesime condizioni tipografiche, in modo da riuscire a raggiungere il medesimo pubblico (cfr. PEDRAZZINI/OBERHOLZER, op.cit., pag. 169).
b) Nella fattispecie, secondo gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, il contestato articolo è stato pubblicato nel primo terzo superiore della terza pagina, a sinistra, in un riquadro con dimensioni 14,8 cm di altezza su 9,3 cm di larghezza con il titolo "Ticino pulito" stampato in caratteri maiuscoli rossi alti 6 mm. Le 29 righe del corpo erano in grassetto e il "NO" finale capeggiava in caratteri maiuscoli rossi di 1 cm su 1 cm. La risposta, invece, è stata pubblicata nella parte inferiore della terza pagina, in caratteri normali, tranne il titolo scritto in grassetto, e misurava 10 cm su 9,6 cm.
Risulta quindi che l'articolo litigioso ha beneficiato di condizioni tipografiche eccezionali, che attiravano in special modo l'attenzione del lettore. A giusta ragione la Corte cantonale ha di conseguenza considerato che, in concreto, il solo modo per raggiungere la medesima cerchia di persone consisteva nel pubblicare la risposta nelle medesime modalità tipografiche e di impaginazione dell'esposizione di fatti a cui si riferiva.

3. La convenuta rimprovera inoltre alla Corte cantonale di aver violato il diritto federale non considerando la pubblicazione del testo, amputato del sottotitolo "puntualizzazione della Thermoselect SA" e dell'affermazione finale "SI", come una corretta esecuzione del diritto di risposta dell'attrice.
a) Alla ricezione della risposta, l'impresa responsabile del mezzo di comunicazione comunica senza indugio all'interessato quando la diffonderà o perché la rifiuta ( art. 28i cpv. 2 CC ). Essa può decidere di rifiutarne la diffusione, se reputa che le condizioni legali non sono adempiute; essa può anche proporre delle correzioni all'interessato (TERCIER, op.cit., n. 1536 e 1543). Tuttavia, senza l'accordo di questi, l'impresa non può mitigare, stralciare o modificare dei passi (TERCIER, op.cit., n. 1540 e 1588; DESCHENAUX/STEINAUER, op.cit., n. 700; BUCHER, op.cit., n. 711 e 732; RODONDI, op.cit., pag. 261 e 264; RIKLIN, op.cit., § 8 n. 36; HOTZ, op.cit., pag. 102; BARRELET, op.cit., n. 681). Se l'impresa corregge di propria iniziativa una risposta e diffonde un testo censurato, il giudice, adito dall'autore della risposta ( art. 281 cpv. 1 CC ) condannerà l'impresa, in presenza di modifiche ingiustificate, a una nuova diffusione (cfr. DTF 119 II 104 consid. 5b; DTF 112 II 193 consid. 3a). Solo se le correzioni risultano interamente giustificate il giudice rigetterà l'azione (TERCIER, op.cit., n. 1542).
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b) La convenuta ha, in particolare, amputato dal testo ricevuto dall'attrice la dicitura "puntualizzazione della Thermoselect SA" che era collocata sotto il titolo "Ticino pulito". Essa asserisce che la legge non impone di pubblicare un siffatto sottotitolo, ma unicamente di designare, giusta l' art. 28k cpv. 2 CC , la risposta come tale. Essa pare tuttavia misconoscere che l'appena menzionata norma richiede sì che la pubblicazione sulla stampa di una risposta sia preceduta dell'indicazione "diritto di risposta", ma non esclude la possibilità di aggiungervi un altro titolo o sottotitolo (TERCIER, op.cit., n. 1585 segg.; RODONDI, op.cit., pag. 260; HOTZ, op.cit., pag. 94; DESCHENAUX/STEINAUER, op.cit., n. 700; BARRELET, op.cit., n. 681; FF 1982 II 669). Non sussisteva pertanto alcun motivo per eliminare il sottotitolo "puntualizzazione della Thermoselect S.A.", che nemmeno la convenuta ritiene contrario all' art. 28h CC . Tale stralcio appare ancora maggiormente ingiustificato dal fatto che - come rilevato dalla Corte cantonale - la risposta deve precisare il nome del suo autore (BUCHER, op.cit., n. 732; RODONDI, op.cit., pag. 261; BARRELET, op.cit., n. 681). L'attrice poteva pertanto domandare una nuova pubblicazione della risposta. Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, non vi è abuso di diritto per il fatto che la risposta era già stata diffusa e che una nuova pubblicazione con l'aggiunta "puntualizzazione della Thermoselect SA" non aveva più alcun senso. Riconoscere nella fattispecie un abuso di diritto equivarrebbe a privare di ogni sanzione le modifiche ingiustificate apportate unilateralmente al testo della risposta dall'impresa responsabile del mezzo di comunicazione, contravvenendo in questo modo lo scopo della legge.

4. a) La convenuta ha pure stralciato unilateralmente dal testo della risposta l'affermazione finale "SI". Secondo la Corte cantonale tale omissione non era giustificata, poiché il "SI" aveva un nesso logico con il testo e segnatamente con l'ultima frase della risposta che recita "anche l'affermazione della Regione secondo cui "nessuno al mondo ha voluto fare da cavia" è stata riconosciuta "inesatta e in parte fuorviante" dal Pretore di Bellinzona". Inoltre il "SI" si contrapponeva visivamente al "NO" dell'articolo contestato.
b) Giusta l' art. 28h cpv. 1 CC la risposta dev'essere concisa e limitarsi all'oggetto dell'esposizione di fatti contestata e l' art. 28g cpv. 1 CC prevede che l'interessato ha il diritto di rispondere con una propria esposizione di fatti, secondo il principio "fatto contro fatto" ( DTF 114 II 293 ). La risposta non può essere pretestuosa, contenere giudizi di valore o commenti né riportare espressioni polemiche
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(DESCHENAUX/STEINAUER, op.cit., n. 696; BUCHER, op.cit., n. 695; RIKLIN, op.cit., § 8 n. 28; TERCIER, op.cit., n. 1476-1478; cfr. DTF 114 II 293 ).
Nella fattispecie il "SI" litigioso ha manifestamente l'unico scopo di opporsi al "NO" finale del contestato articolo, che terminava con la frase "scriveteci, faxateci, telefonateci il vostro, il nostro NO". Tuttavia contrariamente a quest'ultimo, il "SI" non ha alcun legame sintattico con il rimanente testo della risposta, ma appare essere una mera espressione polemica. In quanto tale, essa non può basarsi sul diritto di risposta, il cui fine è quello di permettere a chi è toccato nella sua personalità da un'esposizione di fatti di replicare con una propria versione (TERCIER, op.cit., n. 1245; BUCHER, op.cit., n. 671). La Corte cantonale ha pertanto incluso a torto nel testo della risposta da ripubblicare l'affermazione finale "SI".

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