BGE 125 III 8 vom 3. November 1998

Datum: 3. November 1998

Artikelreferenzen:  Art. 192 CPC, Art. 164 CO, Art. 169 CO, Art. 170 CO, Art. 174 CO, Art. 335c CO , § 191 CPC, art. 192 CPC, art. 335c cpv. 1 CO, art. 170 CO, art. 169 CO, art. 164-174 CO, § 191 cpv. 1, art. 38 OG

BGE referenzen:  90 II 404, 115 II 187, 119 II 89, 121 III 474, 128 III 191, 130 III 417, 136 III 345, 139 III 126, 142 III 210, 144 III 452 , 119 II 89, 90 II 404, 121 III 474, 115 II 187

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

125 III 8


2. Estratto della sentenza 3 novembre 1998 della I Corte civile nella causa X. contro Y. SA (ricorso per riforma)

Regeste

Materielle Rechtskraft eines Urteils, in welchem die Unzulässigkeit einer fristlosen Kündigung festgestellt wurde.
Befugnis eines Arbeitgebers, in dem von der Arbeitslosenkasse gegen ihn angestrengten Verfahren auf Rückerstattung von Zahlungen an einen Versicherten Bestand und Höhe des geltend gemachten Betrages zu bestreiten, wenn das Bundesgericht dem betreffenden Arbeitnehmer in dessen Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber eine Summe zugesprochen hatte, welche der Differenz zwischen der von ihm eingeklagten Forderung und der bereits empfangenen Arbeitslosenentschädigung entspricht. Subjektive und objektive Grenzen der materiellen Rechtskraft (E. 2 und 3).

Sachverhalt ab Seite 9

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A.- Contestando il licenziamento in tronco notificatogli il 18 gennaio precedente, il 30 aprile 1993 W. ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, il quale, con sentenza del 22 febbraio 1995, ha condannato la Y. S.A. al pagamento di fr. 14'820.--, oltre interessi. Questa decisione è stata poi riformata dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nel senso della reiezione dell'azione. Statuendo il 20 febbraio 1996 la I Corte civile del Tribunale federale ha a sua volta riformato il giudizio cantonale e, accertato il carattere illegittimo del licenziamento in tronco, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 4'646.15, oltre interessi. I giudici federali hanno ridotto l'importo a carico della Y. S.A. a causa dell'avvenuto versamento di fr. 10'173.85 da parte dell'assicurazione disoccupazione, la quale - in virtù della cessione legale di cui all'art. 29 cpv. 2 della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'idennità per insolvenza (LADI; RS 837.0) - è così subentrata nei diritti del lavoratore.

B.- Il 30 ottobre 1997 la X. - cessionaria legale della succitata pretesa - ha convenuto in giudizio la Y. S.A. onde incassare, appunto, l'importo corrispondente alle prestazioni fornite ad W. durante i mesi febbraio - aprile 1993. L'azione è stata integralmente accolta; riferendosi alla precedente pronunzia del Tribunale federale il Pretore ha infatti negato alla convenuta la facoltà di formulare contestazioni circa l'esistenza e l'ammontare della pretesa dedotta in causa.
Adita dalla soccombente, la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha riformato il giudizio pretorile e accolto l'istanza limitatamente a fr. 5'233.85 al lordo degli oneri sociali.
Contro questa decisione X. è insorta al Tribunale federale con ricorso per riforma.
Il Tribunale federale, pur negando la violazione del principio della forza di cosa giudicata asseverata nel gravame, l'ha parzialmente
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accolto e ha rinviato gli atti all'autorità cantonale affinché accerti l'importo dovuto alla cassa.

Erwägungen

Dai considerandi:

2. Nella sentenza del 20 febbraio 1996 il Tribunale federale, riconoscendo al dipendente l'importo di fr. 4'646.15, ha - implicitamente - riconosciuto un periodo di disdetta di tre mesi. In quella procedura, ci si era infatti sempre riferiti alle norme del codice delle obbligazioni, segnatamente all' art. 335c cpv. 1 CO . La situazione è tuttavia venuta a mutare nell'attuale procedimento avendo la convenuta allegato e dimostrato che il lavoratore beneficiava in realtà di un periodo di disdetta di soli due mesi.
Ritenuta l'assenza di un dispositivo relativo alla pretesa dell'assicurazione disoccupazione, la Corte ticinese ha negato alla decisione del 20 febbraio 1996 autorità di cosa giudicata a questo proposito. Essa ha quindi tenuto conto della più breve durata del periodo di disdetta e ridotto in misura corrispondente l'importo a favore della cassa disoccupazione. A mente dell'attrice questo giudizio viola il principio della forza di cosa giudicata in quanto, nonostante l'assenza di una regolamentazione specifica nel dispositivo, la Corte federale ha deciso in maniera vincolante anche sulla sua pretesa. Nei considerandi di quella decisione - la cui lettura è indispensabile ai fini della corretta comprensione del dispositivo - i giudici federali hanno infatti esplicitamente ammesso l'avvenuto versamento di fr. 10'173.85, calcolato sulla base di un periodo di disdetta trimestrale.
In queste circostanze risulta pertanto necessario pronunciarsi sugli effetti della decisione emanata il 20 febbraio 1996 - in esito al litigio fra il lavoratore e la datrice di lavoro - sull'attuale procedura, che vede coinvolte la cassa disoccupazione e la datrice di lavoro.

3. Secondo il diritto federale una sentenza osta all'introduzione di un successivo processo civile ove quest'ultimo verta fra le stesse parti (limite soggettivo dell'autorità di cosa giudicata), riguardi l'identica pretesa e sia fondato sul medesimo complesso di fatti (limiti oggettivi dell'autorità di cosa giudicata; DTF 119 II 89 consid. 2a).
a) Di principio sentenze di natura condannatoria, come quella in esame, acquistano autorità di cosa giudicata solo fra le medesime parti. Fanno eccezione solamente i casi di sostituzione processuale e di successione in diritto; un'eccezione imperfetta va invece ravvisata negli effetti che un giudizio può avere sulle persone intervenute
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nel procedimento a titolo di intervenienti o denunciati in lite ( DTF 90 II 404 consid. 1b; su questo tema RAPP, Urteilswirkungen gegenüber Dritten, in: Zivilprozess, Arbeitsrecht, Festschrift für Adrian Staehelin, Zurigo 1997, pag. 31 segg. e, in forma riassuntiva, FRANK/STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3a ed., Zurigo 1997, nota 15 a § 191 CPC /ZH).
Nel caso di specie si deve osservare che la cassa di disoccupazione non ha preso parte al precedente procedimento né in qualità di interveniente né in quanto rappresentata dal lavoratore. Occorre pertanto stabilire se essa può prevalersi dell'autorità di cosa giudicata di quella sentenza in virtù di una successione in diritto.
aa) Ora, qualora un credito venga ceduto dopo la fine del processo che lo concerne, il giudizio acquisisce forza di cosa giudicata nei confronti del successore - singolare - in diritto, indipendentemente dalla causa della successione, sia essa avvenuta in base alla legge, per ordine del giudice o mediante negozio giuridico (WALDER-RICHLI, Zivilprozessrecht, 4a ed., Zurigo 1996, pag. 267 segg.; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, pag. 371 segg.; LEUCH/MARBACH/KELLERHALS, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 4a ed., Berna 1995, nota 12 d/cc ad art. 192 CPC /BE pag. 404; ROTH-GROSSER, Das Wesen der materiellen Rechtskraft und ihre subjektiven Grenzen, Diss. Zurigo 1981, pag. 47 segg.). Ciò deriva direttamente dal diritto materiale federale, che ammette il trasferimento di un credito con tutti gli accessori ( art. 170 CO ) e riconosce al debitore la possibilità di opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente ( art. 169 CO ).
bb) Dal canto suo, la cessione del credito nelle more di causa può condurre a una sostituzione della parte nel procedimento o ad un estensione degli effetti del giudizio alla persona del cessionario, a dipendenza del diritto processuale cantonale (RAPP, op.cit., nota a pié di pagina n. 24 a pag. 37; ROTH-GROSSER, op.cit., pag. 47 seg.; SPIRIG in: Zürcher Kommentar, Vorbemerkungen ad art. 164-174 CO , nota 202).
cc) Se invece il credito era stato ceduto prima della litispendenza, la decisione non acquista, di massima, autorità di cosa giudicata nei confronti del cessionario. In questo caso, infatti, si reputa che il processo sia stato condotto da una persona non (più) legittimata a far valere certi diritti, circostanza questa che non può e non deve influire sulla posizione del vero titolare degli stessi (GULDENER, op.cit. pag. 372 nota a pié di pagina n. 45b). Tale principio trova
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conferma negli ordinamenti processuali che hanno esplicitamente regolato la questione, ad esempio quello zurighese che recita:
«Die Anordnungen und Feststellungen im Dispositiv eines Urteils binden
die Gerichte in einem späteren Prozess zwischen den gleichen Parteien oder
ihren Nachfolgern in die beurteilten Rechte oder Pflichten» ( § 191 cpv. 1
CPC/ZH)
Nel medesimo senso anche il giudice federale Schwartz il quale, in occasione dell'allestimento del progetto per una legge federale sull'adeguamento degli ordinamenti processuali cantonali a quello federale (cosiddetta «legge quadro», cfr. ZSR 1969 II 243), si è così espresso:
«Le jugement a l'autorité de la chose jugée à l'égard de toutes les
parties au procès et de leur ayants cause» (art. 70).
Una procedura giudiziaria avviata dal predecessore in diritto posteriormente alla cessione dello stesso non pregiudica pertanto la posizione processuale del cessionario, in quanto la sentenza pronunciata in esito a tale procedimento non acquisterà forza di cosa giudicata nei suoi confronti. Ciò risulta chiaro nell'eventualità della reiezione dell'azione del cedente siccome priva di fondamento: opporre tale decisione anche a colui che aveva acquistato la pretesa prima dell'introduzione del processo equivarrebbe infatti a negare il suo diritto di essere sentito. Né può valere il contrario qualora l'azione venga accolta, poiché l'estensione dell'autorità di cosa giudicata di un giudizio non dipende dall'esito del procedimento. In altre parole, la conduzione processuale da parte di qualcuno non più legittimato a far valere una certa pretesa non ha alcun influsso sulla posizione processuale del cessionario, vero titolare del diritto, né in senso negativo né in senso positivo (SCHACK, Drittwirkung der Rechtskraft?, in: NJW 1988 pag. 865 segg., in particolare pag. 867 nota a pié di pagina n. 48).
dd) In concreto l'attrice deriva il suo diritto dalla cessione legale intervenuta mediante il pagamento dell'indennità di disoccupazione al lavoratore durante i mesi febbraio-aprile 1993. Giusta l'art. 29 cpv. 2 prima frase vLADI, infatti, con il pagamento le pretese del disoccupato passavano alla cassa nel limite dell'indennità di disoccupazione pagata.
Sennonché il lavoratore ha promosso causa il 30 aprile 1993, vale a dire dopo la cessione legale; di conseguenza - come rettamente accertato nella DTF del 20 febbraio 1996 - egli non era più legittimato a far valere le pretese già cedute. Stando a tutto quanto sopra
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esposto, il fatto ch'egli abbia ciononostante postulato il versamento anche di tali importi non influisce in alcun modo sulla posizione processuale della cassa disoccupazione nell'attuale procedimento.
b) Alla medesima conclusione si deve giungere anche esaminando la vertenza dal profilo oggettivo. Giovi innanzitutto rammentare che acquista autorità di cosa giudicata solamente un giudizio che si pronuncia sul merito della vertenza, nell'ambito del quale è stato analizzato il fondamento delle argomentazioni sollevate dalle parti ( DTF 121 III 474 consid. 4a pag. 477 seg. con rinvii). In altre parole, l'effetto di cosa giudicata subentra solamente nella misura in cui emerge che il diritto fatto valere nella seconda causa è già stato esaminato e deciso nella prima. A tal scopo occorre procedere all'interpretazione della sentenza tenendo conto del suo intero contenuto; infatti, se è vero che solo il dispositivo di una decisione passa in giudicato, non va dimenticato che la sua portata va desunta anche sulla scorta dei considerandi ( DTF 115 II 187 consid. 3b pag. 191). Con riferimento al caso concreto, se ne deve dedurre che nella sentenza del 20 febbraio 1996 il Tribunale federale ha statuito in maniera definitiva solamente sull'obbligo della datrice di lavoro di versare fr. 4'646.15 al dipendente nonché sull'assenza di legittimazione attiva di quest'ultimo a chiedere più di tale importo. Il Tribunale federale non ha per contro esaminato e deciso la pretesa della cassa disoccupazione, la quale peraltro non ha nemmeno partecipato a quel procedimento. I giudici federali si sono limitati a menzionare il versamento effettuato dalla cassa disoccupazione per giustificare le loro conclusioni circa la legittimazione attiva del lavoratore.
In sostanza la situazione di specie corrisponde a quella che si avrebbe qualora il lavoratore si fosse limitato a domandare l'importo escluso dalla cessione legale. In quell'evenienza la cassa disoccupazione non potrebbe, evidentemente, prevalersi dell'autorità di cosa giudicata della precedente sentenza, avendo l'autorità giudiziaria statuito solo su una parte del credito derivante dall'ingiustificato licenziamento in tronco. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la sentenza su un'azione parziale (Teilklage) è vincolante solamente con riferimento alla parte del credito che è stata giudicata, anche quando ai fini del giudizio è stata presa in considerazione la pretesa nella sua globalità (cfr. sentenza inedita del 22 febbraio 1996 in re H. c. F. consid. 1b; WALDER-RICHLI, op. cit., pag. 259 nota a pié di pagina n. 10; GULDENER, op.cit., pag. 368 nota a pié di pagina n. 34; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, nota 4.2. ad art. 38 OG ;
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FRANK/STRÄULI/MESSMER, op.cit., nota 12 a § 191 CPC /ZH; LEUCH/MARBACH/KELLERHALS, op.cit., nota 12 c/bb ad art. 192 CPC /BE pag. 396). Ciò significa che nella sentenza del 20 febbraio 1996 il Tribunale federale ha implicitamente riconosciuto il diritto dell'as- sicurazione disoccupazione - cessionaria legale del dipendente - a richiedere la parte del salario spettante a quest'ultimo a seguito dell'illegittimo licenziamento, senza però determinarsi sul suo importo. Un simile esame non era d'altro canto necessario, vista l'assenza di legittimazione attiva del lavoratore a chiedere il pagamento di questa somma.
c) In conclusione, dunque, la decisione pronunciata il 20 febbraio 1996 dal Tribunale federale non ha acquistato forza di cosa giudicata con riferimento alla pretesa vantata dalla cassa disoccupazione. Ciò vale sia dal profilo soggettivo, essendo il credito stato acquistato prima dell'introduzione della causa, che da quello oggettivo, non avendo la Corte esaminato il contenuto della pretesa dell'attrice.

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