Urteilskopf
128 II 46
5. Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa A., B., C. e D. SA contro Archivista notarile del Distretto di Lugano e Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino (azione di diritto amministrativo)
2P.337/2001 del 9 gennaio 2002
Regeste
Art. 116 lit. a OG
;
Art. 3 Abs. 1 StG
; Unvereinbarkeit von kantonalen öffentlichen Abgaben mit der eidgenössischen Stempelabgabe; zulässiges Rechtsmittel.
Aufgrund der Änderung von
Art. 116 OG
gemäss Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 kann ein Privater die angebliche Unvereinbarkeit einer kantonalen Stempelabgabe mit dem Bundesrecht nicht mehr mit verwaltungsrechtlicher Klage geltend machen, sondern nur noch mit staatsrechtlicher Beschwerde wegen Verletzung der derogatorischen Kraft des Bundesrechts (E. 2).
Con decisione del 21 novembre 2001 l'Archivista notarile del Distretto di Lugano ha determinato il valore di un atto pubblico rogato dal notaio avv. A., concernente la compravendita di azioni e
BGE 128 II 46 S. 47
la cessione di un credito tra persone non domiciliate in Svizzera, in fr. 2'445'125.-, e stabilito un'imposta sul bollo di fr. 7'336.-, indicando che contro tale decisione è data facoltà di reclamo nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Con decisione del 7 dicembre 2001 la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato l'8 novembre 2001 da A. per conto della D. S.A., avverso la bolletta concernente l'assoggettamento al bollo del contratto di scrittura privata, per un'imposta di fr. 150.-, indicando che contro tale decisione è data facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Il 21 dicembre 2001 A., B., C. e la D. S.A. hanno introdotto al Tribunale federale un'azione di diritto amministrativo contro la decisione del 21 novembre 2001 e, in subordine, quella del 7 dicembre 2001, chiedendone l'annullamento. Contestano in sostanza l'assoggettamento all'imposta cantonale, siccome incompatibile con il diritto federale.
Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile l'azione di diritto amministrativo e ha trasmesso gli atti alle autorità cantonali competenti conformemente alle indicazioni dei rimedi giuridici nelle decisioni impugnate.
Dai considerandi:
2.
a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami sottopostigli, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (
DTF 127 I 92
consid. 1;
DTF 127 II 198
consid. 1 e relativi richiami).
b) Le fattispecie in esame concernono l'imposta di bollo sugli atti notarili ai sensi degli art. 18 segg. della legge ticinese del 20 ottobre 1986 sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici (LIB/TI), rispettivamente l'imposta di bollo su contratti per scrittura privata, secondo gli art. 2 segg. LIB/TI, le quali costituiscono tributi fondati sul diritto cantonale. Ora, a norma dell'art. 3 cpv. 1 prima frase della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10), i documenti che la presente legge assoggetta a una tassa di bollo o dichiara esenti non possono essere gravati dai Cantoni con contribuzioni o tasse di registro dello stesso genere; la seconda frase del disposto sancisce che il Tribunale federale giudica come istanza unica (
art. 116 OG
) le contestazioni derivanti da tale disposizione.
BGE 128 II 46 S. 48
Tuttavia, con l'entrata in vigore il 1o gennaio 1994 della novella del 4 ottobre 1991 intesa alla modifica della legge federale sull'organizzazione giudiziaria, il campo d'applicazione dell'azione di diritto amministrativo è stato ampiamente ristretto, quale misura di sgravio per il Tribunale federale (v. FF 1991 II 443 seg.). In particolare, l'art. 116 lett. f OG è stato abrogato, di modo che l'azione di diritto amministrativo non è più proponibile in materia di esonero di tributi cantonali (v.
DTF 127 II 1
consid. 2b;
123 II 56
consid. 2;
DTF 122 II 241
consid. 2c). Pertanto, il rinvio dell'
art. 3 cpv. 1 LTB
all'
art. 116 OG
, anteriore alla menzionata modifica legislativa e rimasto immutato, per quanto ciò non sia il frutto di una svista, concerne semmai litigi tra autorità (
art. 116 lett. a e b OG
; cfr.
DTF 122 II 241
consid. 2c) e i privati non possono quindi prevalersene (
DTF 123 II 56
consid. 1-3; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, n. 1045, pag. 367). In altri termini, nei casi in cui l'imposizione litigiosa sia, come in concreto, fondata sul diritto cantonale, l'azione di diritto amministrativo non è più proponibile per lamentare una presunta incompatibilità dell'imposta cantonale con il diritto federale, bensì è aperta unicamente la via del ricorso di diritto pubblico per violazione della forza derogatoria del diritto federale (v.
DTF 127 II 1
consid. 2; sulla situazione anteriore cfr. la sentenza del Tribunale federale A.443/1981 del 2 dicembre 1983, in ASA 53 pag. 431, consid. 1, richiamata dai ricorrenti).
c) Sennonché, l'ammissibilità di quest'ultimo rimedio presuppone l'esaurimento del corso delle istanze cantonali (
art. 86 cpv. 1 OG
). Ora, nel caso specifico tale condizione non è soddisfatta, poiché le decisioni impugnate, come indicano i rispettivi dispositivi, non sono d'ultima istanza cantonale. Di conseguenza, gli atti vanno trasmessi alle autorità cantonali competenti conformemente alle indicazioni dei rimedi giuridici nelle decisioni contestate, le quali autorità dovranno vagliare, alla luce del diritto procedurale cantonale, l'ammissibilità della memoria introdotta erroneamente, ma tempestivamente, al Tribunale federale.