Urteilskopf
129 IV 345
51. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale nella causa Commissione federale delle case da gioco contro X. (ricorso per cassazione)
6S.302/2003 del 17 ottobre 2003
Regeste
Art. 80 Abs. 2 VStrR
; Fristen zur Einreichung kantonaler Rechtsmittel im Verwaltungsstrafverfahren.
Die 20-tägige Frist des
Art. 80 Abs. 2 VStrR
ist zwingend. Die Kantone sind nicht befugt, längere Fristen einzuführen (E. 2.3).
A.-
Nei mesi di giugno e novembre 2000 la Polizia cantonale ticinese sequestrava degli apparecchi automatici da gioco del tipo Reflex Balls presso alcuni esercizi pubblici di Airolo e di Agno, di cui tre appartenenti ad X.
In base agli accertamenti di fatto effettuati dalla Commissione federale delle case da gioco (CFCG) gli apparecchi in questione venivano utilizzati, senza autorizzazione, per giochi d'azzardo.
B.-
La CFCG, mediante due separati decreti penali confermati, in seguito all'opposizione dell'interessato, da rispettive decisioni penali, riconosceva X. colpevole di violazione della legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG; RS 935.52) e lo condannava al pagamento di due multe per un ammontare totale di fr. 12'500.-.
C.-
In data 16 giugno 2003 il Giudice della Pretura penale, adito dall'interessato mediante richiesta del giudizio di un tribunale (
art. 72 DPA
[RS 313.0]), proscioglieva X. dall'accusa di violazione della LCG.
D.-
Il 15 luglio 2003 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Canton Ticino (CCRP) dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione inoltrato dalla CFCG contro la sentenza pretorile.
E.-
La CFCG insorge mediante tempestivo ricorso per cassazione al Tribunale federale contro la decisione dell'ultima istanza cantonale. La CCRP rinuncia a presentare osservazioni. L'opponente domanda che il ricorso venga dichiarato irricevibile, in subordine che venga integralmente respinto.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso per cassazione nella misura della sua ammissibilità.
Dai considerandi:
2.1
Secondo la ricorrente la sentenza impugnata violerebbe le norme procedurali federali in ambito di diritto penale amministrativo, le quali nella fattispecie prevarrebbero nei confronti delle norme del diritto processuale cantonale.
2.2
La CCRP fonda la propria pronuncia di inammissibilità sul mancato rispetto da parte della ricorrente del termine di cinque giorni previsto all'
art. 276 cpv. 2 CPP
/TI per presentare dichiarazione di ricorso contro le sentenze del Giudice della Pretura penale.
2.3
In base all'
art. 80 cpv. 2 DPA
anche il procuratore generale e l'amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo indipendente,
BGE 129 IV 345 S. 347
avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale. Essi devono presentare per iscritto tali rimedi entro 20 giorni dalla notificazione dei considerandi scritti, davanti all'autorità cantonale competente e nella forma prevista dal diritto procedurale cantonale. Il diritto federale non prevede ulteriori termini per la presentazione della dichiarazione di ricorso. In questo senso la regolamentazione federale in merito è esaustiva e non lascia spazio a deroghe procedurali cantonali (
art. 82 DPA
). La legislazione cantonale può infatti disciplinare solamente la forma del gravame (art. 80 cpv. 2 seconda frase in fine DPA) ma non introdurre termini aggiuntivi ignoti alla legislazione federale, la quale è del resto preminente anche dal profilo costituzionale (
art. 49 cpv. 1 Cost.
). Non fa ostacolo a tutto questo la giurisprudenza in merito alla precedente versione dell'
art. 80 cpv. 2 DPA
, dove si nominava solo il procuratore generale della Confederazione e non l'amministrazione interessata. L'aggiunta esplicita da parte del legislatore della legittimazione ricorsuale di quest'ultima (FF 1998 pag. 1126) permette invece di estendere anche ad essa le regole prima riservate al procuratore generale, visto che è decaduta la distinzione su cui ancora si fondava il Tribunale federale in
DTF 114 IV 179
consid. 2b.
2.4
Alla luce degli accertamenti di fatto effettuati in sede cantonale e vincolanti per il Tribunale federale (art. 277bis cpv. 1 seconda frase PP, richiamato l'
art. 83 cpv. 1 DPA
) la ricorrente ha presentato il ricorso alla CCRP entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata per iscritto e quindi in maniera tempestiva (
art. 80 cpv. 2 DPA
), conformemente del resto all'unico termine ricorsuale che il giudice di prime cure ha indicato giusta l'
art. 79 cpv. 2 DPA
. Nella sentenza impugnata le norme procedurali federali non vengono nemmeno richiamate. La CCRP ha applicato a torto il diritto cantonale in luogo e vece del diritto federale. In base alla giurisprudenza questo corrisponde ad una violazione del diritto federale in quanto tale (
DTF 116 IV 19
consid. 1). La censura della ricorrente è quindi fondata.