Urteilskopf
93 I 164
19. Estratto della sentenza 22 febbraio 1967 nella causa Maccoun contro Lanari
Regeste
Vertrag zwischen der Schweiz und Frankreich vom 15. Juni 1869 über den Gerichtsstand und die Vollziehung von Urteilen in Zivilsachen.
1. Der kantonale Entscheid über die Vollziehung eines ausländischen Urteils kann beim Bundesgericht nur mit staatsrechtlicher Beschwerde im Sinne von
Art. 84 Abs. 1 lit. c OG
angefochten werden.
2. Eine irrtümlich als Berufung bezeichnete Eingabe kann als staatsrechtliche Beschwerde behandelt werden, wenn sie den für diese geltenden formellen Anforderungen genügt.
3. Das Bundesgericht prüft die staatsrechtliche Beschwerde gegen den Vollziehungsentscheid in tatsächlicher und rechtlicher Beziehung frei; es kann dabei auch im kantonalen Verfahren nicht angerufene Tatsachen und Rechtssätze berücksichtigen. Wenn es sich um die Vollziehung eines Urteils in einer Erbschaftssache handelt, prüft das Bundesgericht vorfrageweise auch die Frage des letzten Wohnsitzes des Erblassers.
A.-
L'8 settembre 1961 morì nella sua villa a La Turbie (Francia) l'ingegnere Aristide Lanari, cittadino italiano. Le eredi, la vedova Roberta nata Maccoun, cittadina americana, e la figlia di primo letto Maria maritata Meyer, cittadina svizzera, non si accordarono sulla determinazione dei beni mobili appartenenti all'asse ereditario. Il 14 marzo 1962, la figlia convenne la vedova davanti al tribunale francese. Questa morì l'Il ottobre 1962 e ad essa subentrarono in causa le sue tre figlie, cittadine americane, qui ricorrenti. Con sentenza 10 luglio 1963, il Tribunal de grande instance di Nizza accolse la petizione, respingendo le eccezioni delle convenute, intese a negare la competenza del tribunale francese a statuire su contestazioni ereditarie concernenti beni mobili che, come in concreto, erano situati in altri paesi e appartenevano comunque a stranieri. Il tribunale motivò la sua competenza nei termini seguenti:
"Attendu que les meubles héréditaires sont réputés exister au lieu d'ouverture de la succession et que par la suite leur dévolution est régie non pas par la loi nationale, mais par celle du dernier domicile du défunt, les Tribunaux français considérant que le domicile représente la situation fictive des meubles;
Qu'il n'est ni contesté ni contestable que Lanari ait eu son domicile à la Turbie où il est décédé et où s'est ouverte sa succession en France, conformément à l'article 110 du code civil; qu'ainsi la partie mobilière de la succession bien qu'étant disséminée en Italie, en Suisse, aux U.SA, en Egypte, doit être soumise à la compétence de la loi française, qui est celle du domicile du 'de cuius'".
Su ricorso delle convenute, questo giudizio venne confermato il 2 ottobre 1964 dalla Cour d'appel di Aix-en-Provence con la stessa motivazione. La relativa sentenza è passata in giudicato.
B.-
Il 22 aprile 1966, Maria Meyer Lanari, dovendo procedere all'esecuzione della sentenza suesposta per beni presso banche di Chiasso e Lugano, interpose al Tribunale di appello del Cantone Ticino una istanza di delibazione, fondata sugli art. 530 e seg. CPC e sugli art. 15 e seg. della convenzione 15 giugno 1869 fra la Svizzera e la Francia su la competenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in materia civile (in seguito:
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Convenzione). Le convenute si opposero, contestando tanto l'applicabilità della Convenzione quanto la competenza dei tribunali francesi. Esse fondarono quest'ultima contestazione su una nuova motivazione, e cioè sul fatto che l'ultimo domicilio di Lanari non sarebbe stato a La Turbie, ma a Montecarlo, ove il de cuius era proprietario di un appartamento.
Con decisione 14 settembre 1967, la Corte cantonale ha accolto l'istanza dell'attrice.
C.-
Con un gravame, designato ricorso per riforma, le sorelle Maccoun hanno impugnato davanti al Tribunale federale la sentenza suesposta. Esse chiedono, in via principale, di negare l'esecutività della medesima e, in via subordinata, di rimandare gli atti alla Corte cantonale per nuovo giudizio dopo aver accertato, in modo autonomo, l'ultimo domicilio del de cuius.
L'attrice propone che il ricorso, in quanto ricevibile, sia respinto.
Considerando in diritto:
1.
Il ricorso per riforma è dato nell'ambito dell'amministrazione della giustizia civile. In questo limite, esso è amissibile per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conchiusi dalla Confederazione (
art. 43 OG
).
Nel loro gravame, designato ricorso per riforma, le ricorrenti pretendono che la decisione impugnata violi tanto le norme del diritto federale quanto quelle della Convenzione. Esse non hanno però precisato quali norme di diritto civile federale o di un trattato sarebbero state violate. Comunque, trattandosi di una sentenza francese concernente la successione di un cittadino italiano domiciliato e morto all'estero, la Corte cantonale non può aver commesso una violazione del diritto civile. Al riguardo, il merito della causa era peraltro sottratto al suo giudizio in virtù dell'art. 17 cpv. 1 della Convenzione.
L'unico oggetto della presente causa è costituito dalla questione della esecutività della sentenza estera. Tale problema non può considerarsi disciplinato dal diritto civile neppure nei casi in cui per stabilire l'adempimento dei presupposti della delibazione occorre - come in concreto per la contestazione dell'ultimo domicilio di La Turbie - procedere preliminarmente all'esame di rapporti di diritto civile (RU 41 II 624). Il procedimento di delibazione, non essendo nè di
BGE 93 I 164 S. 167
diritto civile nè di diritto penale ma di diritto pubblico, può essere oggetto di contestazione al Tribunale federale solo mediante ricorso di diritto pubblico a'sensi dell'art. 84 cpv. 1 lett. c OG (cfr. sentenza inedita 10 giugno 1964 della Camera di diritto pubblico nella causa Mekki c. Mekki-Collovray; RU 81 I 142).
2.
Un ricorso designato per riforma può tuttavia essere esaminato come ricorso di diritto pubblico, se di questo rimedio adempie le esigenze formali (cfr. RU 90 I 12 consid. 2). La sentenza impugnata è stata intimata alle parti il 10 novembre 1966. Le ricorrenti hanno consegnato al Tribunale di appello il 29 novembre il loro gravame che è stato trasmesso al Tribunale federale il 2 dicembre ed è pervenuto a questa sede il 5 dicembre 1966. Il termine di 30 giorni prescritto dall'
art. 89 OG
è quindi comunque rispettato. Inoltre, nel ricorso sono esposti i fatti essenziali ed è fatta valere la violazione della Convenzione. Anche le esigenze dell'art. 90 cpv. 1 OG sono così adempiute. Come ricorso di diritto pubblico il gravame è pertanto ricevibile.
In questa sede, le ricorrenti hanno riconosciuto che gli art. 15/19 della Convenzione regolano ogni delibazione di sentenze pronunciate in uno degli Stati contraenti, indipendentemente dalla cittadinanza delle parti interessate; in conseguenza, esse non hanno più invocato l'art. 530 CPC, ed a giusta ragione (RU 58 I 185 consid. 1). Ne consegue che, trattandosi dell'esclusiva applicazione di norme di un trattato internazionale, il Tribunale federale non è tenuto ad esaminare il giudizio impugnato dal profilo dell'arbitrio, ma esamina liberamente le questioni di fatto e di diritto poste a fondamento del medesimo (RU 77 I 47 consid. 4
;
78 I 357
consid. 1). Inoltre, trattandosi di un ricorso fondato sull'
art. 84 OG
, che non esige l'esaurimento delle istanze cantonali, può tener conto di fatti e di norme non invocati in sede cantonale (RU 81 I 142), ritenuto tuttavia naturalmente che si tratti di contestazioni ammissibili nel procedimento di delibazione.
3.
La Corte cantonale ha esaminato d'ufficio le condizioni stabilite per la delibazione agli
art. 15 e 16
della Convenzione, costatando che la sentenza francese era cresciuta in giudicato e che era stata prodotta la richiesta documentazione. Queste conclusioni sono pacifiche e documentate, per cui, secondo l'art. 17 cpv. 2, la delibazione della sentenza francese poteva
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essere negata solo qualora emanasse da un'autorità incompetente (num. 1) o fosse stata pronunciata disattendendo il diritto delle parti ad essere sentite (num. 2) o vi ostasse una norma di diritto pubblico o di ordine pubblico svizzeri (num. 3). Quantunque le convenute non abbiano proposto eccezioni a'sensi dei num. 2 e 3 di detto articolo, la Corte cantonale ha controllato l'adempimento dei relativi presupposti legali. Le sue conclusioni affermative, corrispondenti alle risultanze degli atti, non sono impugnate dalle ricorrenti. Queste si sono limitate in sede cantonale e si limitano anche in questa sede a contestare la competenza del tribunale francese sulla base dell'art, 17 cpv. 2 num. 1 della Convenzione.
Secondo le ricorrenti, la Corte cantonale si sarebbe limitata a costatare che, davanti ai tribunali francesi, le convenute non hanno eccepito la costatazione dell'ultimo domicilio del de cuius a la Turbie e che da tale omissione avrebbe erroneamente dedotto la competenza per territorio del Tribunale di Nizza. In realtà, la Corte cantonale ha fatto rilevare che, secondo entrambe le sentenze francesi, l'ultimo domicilio di La Turbie era risultato "ni contesté ni contestable", ma da tale costatazione non ha dedotto alcuna determinante conclusione. Lo dimostra il suo esplicito riconoscimento che l'eccezione di incompetenza delle convenute doveva essere esaminata, indipendentemente dai motivi addotti davanti ai tribunali francesi. Essa ha ammesso che il comportamento delle convenute davanti a quei tribunali costituiva un indizio importante a favore della conclusione dell'effettivo domicilio di Lanari a La Turbie, ma ha controllato questa conclusione sulla base delle risultanze delle prove documentarie, segnatamente per pronunciarsi sull'affermazione delle convenute che, per la prima volta in sede cantonale, avevano designato il Principato di Monaco come ultimo domicilio del de cuius.
La tesi del riconoscimento dell'ultimo domicilio di La Turbie da parte delle convenute e dell'inammissibilità delle nuove eccezioni delle medesime è stata invece esposta, anche in questa sede, dall'attrice. Ma i relativi problemi non devono essere qui necessariamente risolti. Comunque, la giurisprudenza al riguardo citata nella risposta al ricorso si riferisce a fattispecie sostanzialmente diverse. Contrariamente a quanto avvenne nei casi richiamati (RU 35 I 464 consid. 3 e 75 I 154 consid. 5), nel caso particolare le opponenti nel procedimento
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di delibazione hanno comunque proposto l'eccezione di incompetenza già davanti al tribunale estero, sia pure per motivi diversi da quelli addotti in sede di delibazione. Anche il riferimento al giudizio della Cour de Colmar del 26 novembre 1957 (CLUNET, Journal du droit international, 1939, p. 111) non è pertinente, perchè questo tribunale non si è pronunciato sull'eccezione di incompetenza, ma si è limitato a far rilevare che la contestazione di rottura di contratto, proposta da una delle parti, era sottratta al suo giudizio, in virtù dell'art. 17 cpv. 1 della Convenzione, che vieta al giudice dell'exequatur di entrare nel merito della causa.
Nel caso particolare, le ricorrenti hanno formalmente proposto l'eccezione di incompetenza e, quindi, fatto valere una violazione della Convenzione. Ciò stante, per stabilire se detta eccezione è fondata, è necessario risolvere preliminarmente la questione dell'ultimo domicilio del de cuius. È poichè il Tribunale federale deve giudicare liberamente sull'applicazione dei trattati conchiusi dalla Confederazione, esso deve esaminare anche detta questione, in fatto ed in diritto. La distinzione proposta dall'attrice, nel senso che la determinazione dell'ultimo domicilio rappresenta una questione di fatto per ciò che attiene al luogo in cui il de cuius si trovava il giorno della sua morte con l'intenzione di permanervi, e una questione di diritto in quanto si tratti di stabilire se la relativa fattispecie adempie le condizioni del domicilio, è pertanto irrilevante.
4.
Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la circostanza che, davanti ai tribunali francesi, le interessate non hanno contestato l'ultimo domicilio del de cuius a La Turbie è documentata: risulta in modo espresso tanto dalla sentenza del Tribunal de grande instance di Nizza, quanto da quella della Cour d'appel di Aix-en-Provence. Vi è inoltre documentato per quale motivo le convenute hanno impugnato la competenza di questi tribunali; in proposito, esse si sono limitate a fondare la loro eccezione di incompetenza sulla circostanze che i beni rivendicati dall'attrice appartenevano all'asse ereditario di una persona straniera e che si trovavano all'estero. Se effettivamente il domicilio di Lanari fosse stato quello di Monaco, non si vedrebbe perchè la parte convenuta, interessata a contestare la competenza dei tribunali francesi, non abbia proposto il più semplice motivo di incompetenza, omettendo di contestare l'ultimo domicilio di La Turbie, pure in sede di
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appello, dopo l'esplicita dichiarazione fatta in proposito dal tribunale di prima istanza. Quantunque tale comportamento non implichi il riconoscimento della competenza dei tribunali aditi dalla controparte, si può nondimeno condividere l'opinione della Corte cantonale, nel senso che le convenute hanno omesso di proporre detta contestazione perchè non ne avevano fondati motivi.
I documenti di causa sono contrastanti, la dimora o il domicilio di Aristide Lanari essendovi indicati ora a La Turbie ora nel Principato di Monaco; ciò si spiega tenendo conto che presumibilmente Lanari alternava la sua residenza fra la villa di La Turbie e l'appartamento di sua proprietà in Monaco. Per stabilire l'ultimo domicilio del de cuius al momento della morte (8 settembre 1961) appare determinante l'attestato di morte rilasciato il giorno successivo dal notaio competente e dal quale risulta l'indicazione: "domicilié à La Turbie". Invece, la dichiarazione fatta da Lanari nel suo testamento, redatto il 22 gennaio 1959, con la quale afferma di essere "demeurant à Monte-Carlo, Palais de la Scala", dimostra soltanto che il medesimo dimorava in quella città alla data del testamento ma non è probante per il domicilio al momento della sua morte, avvenuta oltre due anni e mezzo dopo. Vero è che la stessa indicazione è contenuta anche nel documento di pubblicazione del testamento (14 settembre 1961) nel senso che Aristide Lanari era "demeurant à Monaco" e che era "décédé à La Turbie où il se trouvait momentanément", ma tali indicazioni possono essere state dedotte dalle risultanze del testamento; non possono comunque essere considerate conclusive in contrapposizione all'atto ufficiale di morte. Anche il fatto incontestato che successivamente la vedova ha abitato a Monaco non è in contraddizione con l'ultimo domicilio di Lanari a La Turbie. Gli altri documenti si annullano vicendevolmente. Da un "Certificat de résidence" della "Direction de la Sûreté publique" del 2 aprile 1962 risulta che Lanari, "ayant demeuré Palais de la Scala, à Monte-Carlo, a résidé dans notre circonscription du 26 octobre 1950 jusqu'à septembre 1961". Ma da una lettera 30 novembre 1961 del "Ministère d'Etat" risulta che questa autorità respinse la richiesta di rilascio di un "certificat de domicile au titre de l'article 1er de la Convention franco-monégasque" con la motivazione che "Lanari ne remplissait pas les conditions exigées pour la
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délivrance de ce document". Le ricorrenti fanno rilevare che la determinazione del domicilio compete non all'autorità amministrativa, ma all'autorità giudiziaria. Tuttavia, lo stesso rilievo vale anche per il suesposto "Certificat de résidence". Le ricorrenti non hanno comunque dato la prova che il de cuius aveva il suo domicilio nel Principato di Monaco, onde anche la perizia giuridica in atti, intesa a spiegare la nozione del domicilio nei diritti francese e monegasco, è irrilevante. Esse non hanno prodotto alcuna valida documentazione che possa infirmare l'accertamento dell'ultimo domicilio di La Turbie, effettuato dai due tribunali francesi e dalla Corte cantonale.
Ne consegue che nel caso particolare la competenza di detti tribunali deve essere riconosciuta e, quindi, che i loro giudizi devono essere dichiarati esecutivi in Svizzera.
Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è respinto.