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Art. 4 Divieto di discriminazione
Nessuno può essere discriminato a causa del proprio patrimonio genetico.
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Art. 5 Consenso
1 Gli esami genetici e prenatali possono essere eseguiti soltanto se la persona interessata vi ha acconsentito espressamente e liberamente, dopo essere stata sufficientemente informata. 2 La persona interessata può revocare il consenso in qualsiasi momento. 3 Se la persona interessata è incapace di discernimento, è necessario il consenso della persona autorizzata a rappresentarla. 4 Le persone incapaci di discernimento devono essere coinvolte, nella misura del possibile, nelle procedure di informazione, consulenza e consenso.
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Art. 6 Informazione in caso di esami genetici
La persona interessata deve essere informata in modo comprensibile in particolare sui seguenti aspetti: - a.
- lo scopo, il tipo e la significatività dell’esame;
- b.
- i rischi nonché gli incomodi fisici e psichici associati all’esame;
- c.
- le operazioni relative al campione e ai dati genetici durante e dopo l’esame, in particolare in relazione alla garanzia della qualità e alla conservazione;
- d.
- la possibilità che risultino informazioni eccedenti;
- e.
- i casi in cui la comunicazione delle informazioni eccedenti non è ammessa (art. 17 cpv. 2, 27 e 33);
- f.
- l’importanza che il risultato dell’esame potrebbe avere per i familiari e il loro diritto di non essere informati;
- g.
- i suoi diritti, in particolare in relazione al consenso, al diritto di essere informata e al diritto di non essere informata.
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Art. 7 Diritto di essere informati
1 La persona interessata ha il diritto di ricevere le informazioni risultanti da un esame genetico o prenatale. 2 Le informazioni risultanti da un esame genetico o prenatale possono essere comunicate a un’altra persona soltanto se la persona interessata vi ha acconsentito.
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Art. 8 Diritto di non essere informati
Ognuno ha il diritto di rifiutare, parzialmente o integralmente, di essere informato sul suo patrimonio genetico.
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Art. 9 Informazioni eccedenti
Nell’ambito dell’esecuzione di esami genetici va evitata, per quanto possibile, la produzione di informazioni eccedenti.
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Art. 10 Protezione dei campioni e dei dati genetici
1 Chi utilizza campioni o tratta dati genetici deve proteggerli da un’utilizzazione o un trattamento illeciti mediante misure tecniche e organizzative appropriate. Il Consiglio federale può definire i requisiti, in particolare in merito alla conservazione. 2 Per il resto, il trattamento di dati genetici è disciplinato dalle disposizioni federali e cantonali sulla protezione dei dati.
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Art. 11 Durata di conservazione dei campioni e dei dati genetici
1 I campioni e i dati genetici possono essere conservati soltanto il tempo necessario per: - a.
- l’esecuzione dell’esame, compresa la garanzia della qualità;
- b.
- l’utilizzazione per un altro scopo;
- c.
- l’adempimento di disposizioni cantonali, in particolare in relazione alla gestione delle cartelle dei pazienti.
2 Per gli esami di cui all’articolo 31 capoverso 2, i campioni e i dati devono essere distrutti entro due anni dall’esecuzione, tranne nei casi in cui la persona interessata ha acconsentito all’utilizzazione per un altro scopo o non si è opposta all’anonimizzazione.
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Art. 12 Utilizzazione di campioni e dati genetici per un altro scopo
1 I campioni e i dati genetici possono essere utilizzati per un altro scopo, in forma codificata o non codificata, soltanto se la persona interessata vi ha acconsentito espressamente e liberamente, dopo essere stata sufficientemente informata. 2 Essi possono essere utilizzati per un altro scopo in forma anonimizzata se la persona interessata è stata previamente informata e non si è opposta all’anonimizzazione.
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Art. 13 Test genetici destinati a uso proprio
I test genetici pronti per l’uso, destinati dal fabbricante a essere usati dalle persone interessate, possono essere consegnati a queste persone soltanto per gli esami genetici di cui all’articolo 31 capoverso 2.
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Art. 14 Pubblicità destinata al pubblico
1 È vietata la pubblicità destinata al pubblico per: - a.
- gli esami genetici in ambito medico;
- b.
- gli esami genetici prenatali e gli esami genetici su persone incapaci di discernimento.
2 Il divieto non si applica alle persone autorizzate, secondo l’articolo 20, a prescrivere gli esami di cui al capoverso 1. 3 La pubblicità destinata al pubblico per gli esami genetici di cui all’articolo 31 informa sulle disposizioni della presente legge relative alla prescrizione degli esami, all’informazione e alla comunicazione dei risultati nonché al divieto di eseguirli nell’ambito degli esami prenatali e su persone incapaci di discernimento. Le indicazioni ingannevoli sono vietate.
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Art. 15 Stato della scienza e della tecnica
Gli esami genetici e prenatali devono essere eseguiti conformemente allo stato della scienza e della tecnica.
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