Urteilskopf
110 II 264
53. Sentenza 20 giugno 1984 della I Corte civile nella causa Depos City Discount S.A. contro Elio e Silvana Palmerini (ricorso per riforma)
Regeste
Ausschluss eines Lohnzuschlags für Überzeitarbeit (
Art. 321c Abs. 3 OR
,
Art. 13 ArG
).
Der Ausschluss eines Lohnzuschlags für Überzeitarbeit kann einem schriftlichen Vertrag auch durch Interpretation entnommen werden. Ein Verzicht im voraus auf einen solchen Zuschlag muss indes zu der im Vertrag vorgesehenen Tätigkeit in Beziehung stehen und kann nicht eine zusätzliche, andersartige Beschäftigung betreffen, umso weniger wenn diese beträchtliche Mehrarbeit mit sich bringt.
A.-
Nel dicembre del 1978 Depos City Discount S.A. ha affidato ai coniugi Elio e Silvana Palmerini la gerenza di uno snack-bar situato al culmine della strada cantonale del Monte Ceneri, in territorio di Rivera. Da marzo a giugno 1979 i coniugi Palmerini hanno gestito anche, per la stessa società, un chiosco all'interno dell'esercizio pubblico. Dopo aver disdetto per il 31 agosto 1979 ogni rapporto contrattuale, i coniugi Palmerini hanno sollecitato invano il versamento di provvigioni sulla cifra d'affari e indennità per ore straordinarie e congedi. Con giudizio del 29 luglio 1983 il Pretore di Lugano-Campagna ha respinto un'azione degli assuntori chiedente a Depos City Discount S.A. il pagamento di Fr. 15'952.35 più interessi.
B.-
Statuendo il 17 novembre 1983, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto invece la domanda dei coniugi Palmerini e condannato Depos City Discount S.A. a corrispondere Fr. 15'952.35 più interessi al 5% dal 31 agosto 1979. L'importo è così suddiviso:
721 ore supplementari a Fr. 16.- Fr. 11'536.--
33,5 giorni di libero non goduti a Fr. 117.- 3'919.50
saldo (non contestato) delle provvigioni sulla
cifra d'affari 496.85
-------------
Fr. 15'952.35
La corte ha osservato, in sintesi, che il contratto di gerenza stipulato nel dicembre 1978 soggiaceva al diritto del lavoro, non alle norme sul mandato. Agli attori, quindi, le predette indennità spettavano per legge.
C.-
Il 23 gennaio 1984 Depos City Discount S.A. ha introdotto al Tribunale federale un ricorso per riforma nel quale riconosce a Elio e Silvana Palmerini un credito di Fr. 11'408.35 con interessi al 5% dal 31 agosto 1979; per il resto conclude al rigetto dell'azione. Il debito ammesso risulta dal seguente calcolo:
437 ore supplementari a Fr. 16.- Fr. 6'992.--
33,5 giorni di libero non goduti a Fr. 117.- 3'919.50
saldo (non contestato) delle provvigioni sulla
cifra d'affari 496.85
--------------
Fr. 11'408.35
Gli attori non hanno risposto al gravame.
Considerando in diritto:
1.
Il ricorso per riforma è esperibile, il valore litigioso avendo raggiunto - davanti all'ultima giurisdizione cantonale - il limite dell'
art. 46 OG
. Quanto all'oggetto della causa, sola questione è l'aumento salariale dovuto dalla ricorrente per ore supplementari; la natura del contratto di gerenza e l'indennità per giorni di libero non concessi sono, in questa sede, fuori discussione.
a) La corte cantonale ha stabilito che l'esercizio dello snack-bar richiedeva la presenza alterna degli attori nove ore al giorno. L'assunzione del chiosco ha comportato un maggior lavoro di sette ore giornaliere lungo tutto il periodo dell'apertura (103 giorni), con l'impossibilità per gli stessi gerenti di avvicendarsi nella conduzione dell'esercizio pubblico. Questa attività suppletiva doveva essere retribuita conformemente all'
art. 321c cpv. 3 CO
e 13 cpv. 1 LL: se è vero, infatti, che le parti possono escludere - in forma scritta - ogni indennità per lavoro straordinario, è altrettanto vero che ciò vale solo nella misura in cui il lavoro complessivo non ecceda il massimo settimanale di 50 ore (
art. 9 cpv. 1 lett. b LL
). Nella specie il contratto di gerenza stipulato nel dicembre 1978 contravveniva al diritto imperativo federale sulla durata del lavoro: la clausola secondo cui "le ore straordinarie, giorni di congedo e vacanze sono già considerati nella retribuzione globale" non poteva così essere applicata.
b) La ricorrente eccepisce, prevalendosi degli
art. 27 LL
e 25 dell'ordinanza II per l'esecuzione della LL (RS 822.112), che la durata massima del lavoro settimanale nelle piccole aziende è di 63 ore, non di 50. L'attività supplementare prestata dagli attori sarebbe pertanto di 437 ore, non di 721. La maggiorazione dello stipendio deve attenersi a simile computo.
BGE 110 II 264 S. 267
2.
L'
art. 321c cpv. 3 CO
autorizza le parti a sopprimere, segnatamente con accordo scritto, l'obbligo che incombe al datore di lavoro di rimunerare le ore straordinarie oltre al salario pattuito. La disposizione è, giusta l'
art. 361 CO
, inderogabile. Per di più, l'
art. 342 CO
riserva il diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni. A sua volta l'
art. 13 LL
prevede che il datore di lavoro deve corrispondere un supplemento salariale per il lavoro straordinario. Le relazioni fra le norme predette non sono chiare. La dottrina, del resto, non è unanime sulla possibilità di escludere una retribuzione particolare per lavoro straordinario, né sulla portata dell'
art. 13 LL
e sul suo carattere imperativo anche dopo l'entrata in vigore della novella 25 giugno 1971 riguardante il contratto di lavoro (si confrontino BERENSTEIN, La nouvelle réglementation du contrat de travail, objectif de la revision et expériences, pag. 3; BRÜHWILER, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2a edizione, note 11 segg. ad
art. 321c CO
; MATHIAS MÜLLER, Überstunden, in: Kuhn, Aktuelles Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis, vol. 2, n. 6/4.1; REHBINDER, Arbeitsgesetz, 3a edizione, pag. 59 seg. e Schweizerisches Arbeitsrecht, 7a edizione, pag. 40 seg.; SCHWEINGRUBER, Commentaire du contrat de travail selon le code fédéral des obligations, Berna 1975, nota 4 ad
art. 321c CO
; STAEHELIN in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, note 20 segg. ad
art. 321c CO
; STREIFF, Leitfaden zum neuen Arbeitsvertrags-Recht, 3a edizione, note 4 segg. ad
art. 321c CO
; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/1, pag. 279 segg., soprattutto pag. 344 seg.). Comunque sia, il problema non dev'essere risolto, e nemmeno è necessario esaminare se la corte cantonale si sia espressa rettamente in proposito. La clausola contrattuale che esonera la ricorrente dal pagamento del lavoro straordinario è, invero, senza rilievo per la fattispecie.
3.
Il contratto di gerenza firmato dalle parti nel dicembre 1978 concerne esclusivamente lo snack-bar "sito al culmine della strada del Monte Ceneri"; non contiene richiami al chiosco, affidato agli attori solo in seguito, nel marzo 1979. I fatti accertati dai giudici di secondo grado (
art. 63 OG
) non alludono a un'eventuale appendice scritta, conforme all'
art. 321c CO
, stipulata successivamente per la conduzione del chiosco, né assumono che la volontà interna delle parti fosse quella di includere il chiosco nell'ambito della gestione originaria e di estendere così la menzionata clausola - che nega ogni compenso per lavoro straordinario - alla gestione di entità diverse dall'esercizio pubblico (
art. 18 CO
).
BGE 110 II 264 S. 268
Premesso che non sussiste il minimo indizio in tal senso, rimane da chiedersi se la conduzione del chiosco non soggiaccia alla ricordata clausola interpretando in buona fede il negozio giuridico del dicembre 1978 (sull'esegesi dei contratti in genere si veda
DTF 107 II 163
consid. 6b con rinvii). Ora, i fatti rilevabili dalla sentenza impugnata non permettono di desumere che la citata clausola dovesse essere compresa in questo modo. Oltre a ciò, la rinuncia anticipata alla rimunerazione per lavoro straordinario va posta in rapporto con l'attività prospettata nel contratto, le parti potendo ritenere a priori che ipotetiche prestazioni supplementari abbiano a rientrare nel normale lavoro, retribuito con lo stipendio convenuto (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, loc.cit.). Ma una rinuncia anticipata non può essere presunta per un'occupazione completamente dissimile, tanto meno ove essa implichi un aumento di lavoro considerevole. Appurato come, per la gestione del chiosco, gli attori non abbiano inteso rinunciare alla tutela dell'
art. 321c CO
, è superfluo verificare se simile rinuncia non sia soggetta ugualmente alla forma scritta.
Se ne conclude che il credito vantato dagli attori sgorga da un contratto di lavoro autonomo a norma degli art. 320 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CO, non da una pretesa per lavoro straordinario giusta l'
art. 321c CO
. L'esito cui sono pervenuti i giudici d'appello, secondo i quali le ore profuse dagli attori nella conduzione del chiosco dovevano essere retribuite, resta nondimeno corretto. Sulla circostanza che gli attori abbiano lavorato, al chiosco, 7 ore giornaliere per 103 giorni, non v'è divergenza.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto e la sentenza impugnata è confermata.