1Lo straniero può chiedere l'autorizzazione soltanto se ha risieduto nella Svizzera durante dodici anni, di cui tre nel corso dei cinque anni che precedono la domanda.
2Nel calcolo dei dodici anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra dieci e vent'anni compiuti è computato due volte.1
3La domanda di autorizzazione presentata congiuntamente da due persone che vivono da almeno tre anni in unione coniugale è ricevibile anche se soltanto una soddisfa le condizioni dei capoversi 1 e 2, purché l'altra abbia risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso quello precedente la domanda.2
4I termini previsti nel capoverso 3 si applicano anche al richiedente il cui coniuge è già stato naturalizzato individualmente.3
5Alla persona che vive da almeno tre anni in unione domestica registrata con il proprio partner svizzero basta aver risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso quello precedente la domanda.4
6I capoversi 3 e 4 si applicano per analogia alle coppie di partner stranieri che vivono in unione domestica registrata.5
1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).
2 Nuovo testo giusta il n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).
3 Introdotto dal n. I della L del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 1034; FF 1987 III 245).
4 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
5 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).