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Art. 89
A. Esecuzione
1. Momento
Se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, l’ufficio d’esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall’ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 90
Il debitore dev’essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima. L’avviso richiamerà le disposizioni dell’articolo 91.
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Art. 91
3. Obblighi del debitore e dei terzi
1Il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena:
- 1.
- ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare (art. 323 n. 1 CP2);
- 2.
- a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (art. 163 n. 1 e 323 n. 2 CP).3
2Se il debitore omette senza giustificazione sufficiente di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare, l’ufficio d’esecuzione può ordinarne l’accompagnamento per mezzo della polizia.
3Su richiesta dell’ufficiale, il debitore deve aprire i locali e i ripostigli. Se necessario, l’ufficiale può chiedere l’aiuto dell’autorità di polizia.
4I terzi che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo di informare del debitore.
5Le autorità hanno lo stesso obbligo di informare del debitore.
6L’ufficio d’esecuzione ricorda esplicitamente agli interessati i loro obblighi come pure le conseguenze penali dell’inosservanza.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 RS 311.0 3RU 2005 79
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Art. 92
4. Beni impignorabili
1Sono impignorabili:
- 1.1gli oggetti destinati all’uso personale del debitore o della sua famiglia, quali abiti, effetti personali, utensili, utensili di casa, mobili o altri oggetti, in quanto indispensabili a garantire una qualità minima di vita;
- 1a.2gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo;
- 2.3i libri religiosi e gli oggetti del culto;
- 3.4gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione;
- 4.5a scelta del debitore, due vacche da latte, due giovenche, quattro capre o pecore, oltre al bestiame minuto, col foraggio e con la paglia necessari per quattro mesi, quando detti animali siano indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia o al mantenimento della sua azienda;
- 5.6le provviste di vitto e di combustibile necessarie al debitore ed alla sua famiglia per i due mesi successivi al pignoramento, ovvero il denaro liquido o i crediti indispensabili per acquistarli;
- 6.7gli effetti di abbigliamento, di equipaggiamento e armamento, il cavallo di servizio e il soldo di un militare, l’importo giornaliero per le piccole spese versato a chi presta servizio civile, nonché gli effetti di abbigliamento e di equipaggiamento e l’indennità di una persona tenuta a prestare servizio di protezione civile;
- 7.8il diritto a rendite vitalizie costituite giusta gli articoli 516 a 520 CO9;
- 8.10le prestazioni d’assistenza e i sussidi elargiti da associazioni o casse di beneficenza o di soccorso in caso di malattia, indigenza o morte, come pure da altre simili istituzioni;
- 9.11
- le rendite, indennità in capitale e altre prestazioni elargite alla vittima o ai suoi parenti per lesioni corporali, danno alla salute o morte d’uomo, in quanto costituiscano indennità a titolo di riparazione morale, o risarcimento per le spese di cura o per l’acquisto di mezzi ausiliari;
- 9a.12le rendite giusta l’articolo 20 della legge federale del 20 dicembre 194613 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o giusta l’articolo 50 della legge federale del 19 giugno 195914, sull’assicurazione per l’invalidità le prestazioni giusta l’articolo 12 della legge federale del 19 marzo 196515 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, come pure le prestazioni delle casse di compensazione per indennità familiari;
- 10.16
- i diritti non ancora esigibili a prestazioni previdenziali e al libero passaggio nei confronti di fondi di previdenza professionale;
- 11.17i beni destinati a svolgere compiti di pubblico imperio appartenenti a uno Stato estero o a una banca centrale estera.
2Sono inoltre impignorabili gli oggetti per i quali vi è senz’altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione. Tali oggetti devono tuttavia essere indicati nel verbale di pignoramento con il loro valore di stima.18
3Gli oggetti di cui al capoverso 1 numeri 1 a 3 sono pignorabili se di valore elevato; tuttavia essi possono essere tolti al debitore soltanto dopo che il creditore ha messo a disposizione del debitore, in loro sostituzione, oggetti del medesimo valore d’uso oppure la somma necessaria per il loro acquisto.19
4Sono salve le disposizioni speciali sull’impignorabilità previste dalla legge federale del 2 aprile 190820 sul contratto d’assicurazione (art. 79 cpv. 2 e 80 LCA), dalla legge federale del 9 ottobre 199221 sul diritto d’autore (art. 18 LDA) e dal Codice penale (CP)22 (art. 378 cpv. 2 CP).23
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Introdotto dal n. IV della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207). 3 Nuovo testo giusta l’art. 3 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57). 4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 5 Nuovo testo giusta l’art. 3 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57). 6 Nuovo testo giusta l’art. 3 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57). 7 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). 8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 9 RS 220 10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 12 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 13 RS 831.10 14 RS 831.20 15 [RU 1965 535, 1971 32, 1972 2483 n. III, 1974 1589 n. II, 1978 391 n. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 all. n. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 n. I 6 3371 all. n. 9 3453, 2003 3837 all. n. 4, 2006 979 art. 2 n. 8. RU 2007 6055 art. 35]. Ora: giusta l’art. 20 della LF del 6. ott. 2006 (RS 831.30). 16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 17 Introdotto dall’art. 3 della LF del 28 set. 1949 (R 1950 I 57). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 18 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 19 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 20 RS 221.229.1 21 RS 231.1 22 RS 311.0. Ora: l’art 83 cpv. 2. 23 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 93
5. Redditi limitatamente pignorabili
1Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l’articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell’ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
2Tali redditi possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell’esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento partecipano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111).
3Se durante il decorso di tale termine l’ufficio ha conoscenza di una modificazione determinante per l’importo da pignorare, esso commisura il pignoramento alle mutate circostanze.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 94
6. Pignoramento di frutti prima del raccolto
1I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati:
- 1.
- sui prati, avanti al primo aprile
- 2.
- sui campi, avanti al primo giugno;
- 3.
- nelle vigne, avanti al venti agosto.
2L’alienazione delle messi fatta prima o nei giorni suindicati è nulla di fronte al creditore pignorante.
3Sono salvi i diritti spettanti al creditore con pegno immobiliare sui frutti non ancora raccolti o separati dal suolo come parti costitutive del pegno, a condizione però che il creditore stesso abbia iniziato la procedura di realizzazione del pegno prima della realizzazione dei frutti pignorati.1
1 Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).
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Art. 95
7. Ordine del pignoramento
a. In generale
1Si devono pignorare in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili (art. 93). Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno necessari prima degli indispensabili.1
2I beni immobili possono essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire il credito.2
3Da ultimo sono pignorati gli oggetti colpiti da sequestro, quelli indicati dal debitore come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi.
4Ove siano pignorate provviste di foraggi, si dovrà pignorare, a richiesta del debitore, anche una corrispondente quantità di bestiame.
4bisL’ufficiale può scostarsi da quest’ordine qualora le circostanze lo giustifichino o se il creditore e il debitore di comune accordo lo richiedono.3
5In ogni caso il funzionario deve conciliare, per quanto sia possibile, gli interessi del creditore e quelli del debitore.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 3 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 95a
b. Crediti verso il coniuge o il partner registrato
I crediti del debitore verso il suo coniuge o il suo partner registrato sono pignorati soltanto in caso di insufficienza dei suoi altri beni.
1 Introdotto dal II 3 della LF del 5 ott. 1984 che modifica il CC (RU 1986 122; FF 1979 II 1119). Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
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Art. 96
B. Effetti del pignoramento
1È fatto divieto al debitore, sotto minaccia di pena (art. 169 CP1), di disporre, senza autorizzazione dell’ufficiale, degli oggetti pignorati. L’ufficiale procedente ricorda esplicitamente al debitore il divieto come pure le conseguenze penali dell’inosservanza.2
2Gli atti di disposizione del debitore sono nulli in quanto ne siano pregiudicati i diritti che il creditore ha acquisito col pignoramento, sotto riserva degli effetti dell’acquisto del possesso da parte di terzi di buona fede.3
1 RS 311.0 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 3 Introdotto dall’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).
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Art. 97
C. Stima. Entità del pignoramento
1Il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti.
2Il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti.
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Art. 98
D. Misure cautelari
1. Per i beni mobili
1Il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall’ufficio.1
2Le altre cose mobili possono essere lasciate provvisoriamente nelle mani del debitore o del terzo possessore con l’obbligo di tenerle pronte ad ogni richiesta.
3Questi oggetti dovranno però essere collocati in custodia dell’ufficio o d’un terzo, se l’ufficiale lo reputi opportuno o se il creditore giustifichi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti in suo favore dal pignoramento.2
4L’ufficio può interessarsi anche di cose sulle quali un terzo abbia un diritto di pegno. Ove non vengano realizzate, gli saranno restituite.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 apr. 1924, in vigore dal 1° gen. 1925 (RU 40 391).
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Art. 99
In caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da titoli al portatore o all’ordine, si avverte il terzo debitore che d’ora innanzi non potrà fare un pagamento valido se non all’ufficio.
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Art. 100
3. Per gli altri diritti. Riscossione
L’ufficio cura la conservazione dei diritti pignorati e riscuote i crediti scaduti.
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Art. 101
4. Per i fondi
a. Annotazione nel registro fondiario
1Il pignoramento di un fondo limita la facoltà di disporne. L’ufficio comunica senza indugio il pignoramento all’ufficio del registro fondiario, con la data e la somma per la quale è fatto, affinché proceda senza indugio all’annotazione. Sono pure comunicate la partecipazione di altri creditori e la cessazione del pignoramento.
2L’annotazione è radiata se la realizzazione non è chiesta entro due anni dal pignoramento.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 102
1Il pignoramento di un fondo comprende anche i frutti e gli altri redditi ed avviene senza pregiudizio dei diritti spettanti ai creditori con pegno immobiliare.
2L’ufficio di esecuzione deve dare comunicazione del pignoramento a questi creditori, ed al caso agli inquilini ed agli affittuari.
3Egli cura l’amministrazione e la coltura del fondo2.
1 Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60). 2 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
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Art. 103
c. Raccolta dei frutti
1L’ufficio cura la raccolta dei frutti (art. 94 e 102).
2In caso di bisogno, si preleverà da essi quanto sia necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
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Art. 104
In caso di pignoramento di un usufrutto o di una quota in un’eredità indivisa, in una società o altra comunione, l’ufficio ne dà avviso ai terzi interessati.
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Art. 105
6. Spese di conservazione e mantenimento dei beni pignorati
A richiesta dell’ufficio, il creditore deve anticipare le spese di conservazione e di mantenimento dei beni pignorati.
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Art. 106
E. Pretese di terzi (rivendicazione)
1. Menzione e comunicazione
1Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti.
2I terzi possono notificare le loro pretese fintanto che la somma ricavata dalla realizzazione del bene pignorato non sia stata ripartita.
3Dopo la realizzazione, i terzi possono far valere al di fuori della procedura esecutiva le pretese fondate sul diritto civile in caso di furto, smarrimento o privazione contro la sua volontà di cosa mobile (art. 934 e 935 CC2) oppure in caso di acquisizione in mala fede (art. 936 e 974 cpv. 3 CC). La vendita a trattative private giusta l’articolo 130 della presente legge è equiparata alla vendita all’asta pubblica ai sensi dell’articolo 934 capoverso 2 CC.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 RS 210
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Art. 107
2. Seguito della procedura
a. In caso di possesso esclusivo del debitore
1Il debitore e il creditore possono contestare presso l’ufficio d’esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda:
- 1.
- un bene mobile in possesso esclusivo del debitore;
- 2.
- un credito o un altro diritto, se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo;
- 3.
- un fondo, se la pretesa non risulta dal registro fondiario.
2L’ufficio d’esecuzione impartisce loro un termine di dieci giorni per far valere questo diritto.
3Su domanda del debitore o del creditore, il terzo è invitato a produrre i suoi mezzi di prova all’ufficio d’esecuzione entro lo spirare del termine d’opposizione. L’articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.
4Se la pretesa del terzo non è contestata, si ritiene che essa sia ammessa nell’esecuzione in atto.
5Se la pretesa è contestata, l’ufficio d’esecuzione impartisce al terzo un termine di venti giorni per promuovere l’azione di accertamento del suo diritto nei confronti di colui che lo contesta. Se il terzo non promuove l’azione, la sua pretesa non è presa in considerazione nell’esecuzione in atto.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 108
b. In caso di possesso o di copossesso del terzo
1Il creditore e il debitore possono promuovere nei confronti del terzo l’azione di contestazione della sua pretesa, quando questa riguarda:
- 1.
- un bene mobile in possesso o copossesso del terzo;
- 2.
- un credito o un altro diritto, se la pretesa del terzo appare più fondata di quella del debitore;
- 3.
- un fondo, se la pretesa risulta dal registro fondiario.
2L’ufficio d’esecuzione impartisce loro un termine di venti giorni per promuovere l’azione.
3Se nessuna azione è promossa, la pretesa è ritenuta riconosciuta nell’esecuzione in atto.
4Su domanda del creditore o del debitore, il terzo è invitato a produrre all’ufficio d’esecuzione i suoi mezzi di prova entro lo scadere del termine per promuovere l’azione. L’articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 109
1Sono promosse al luogo dell’esecuzione:
- 1.
- le azioni fondate sull’articolo 107 capoverso 5;
- 2.
- le azioni fondate sull’articolo 108 capoverso 1, in quanto il convenuto sia domiciliato all’estero.
2Se è diretta contro un convenuto domiciliato in Svizzera, l’azione fondata sull’articolo 108 capoverso 1 è promossa al domicilio di quest’ultimo.
3Se la pretesa riguarda un fondo, l’azione è promossa in tutti i casi avanti il giudice del luogo ove è situato il fondo o la parte di maggior valore di esso.
4Il giudice comunica all’ufficio d’esecuzione l’introduzione dell’azione e la decisione definitiva. ...2
5Per quanto riguarda gli oggetti litigiosi, l’esecuzione è sospesa fino a decisione definitiva, e i termini per chiedere la realizzazione (art. 116) sono sospesi.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Per. abrogato dall’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
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Art. 110
F. Partecipazione al pignoramento
1. In generale
1I creditori che presentano domanda di continuazione dell’esecuzione entro trenta giorni dall’esecuzione di un pignoramento partecipano a questo. L’ufficio d’esecuzione completa il pignoramento man mano, in quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo.1
2I creditori che presentano la domanda di continuazione dell’esecuzione solo dopo lo scadere del termine di trenta giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato.2
3I beni già pignorati possono essere nuovamente oggetto di un successivo pignoramento, ma soltanto nella misura in cui la somma ricavatane non spetti ai creditori che procedettero al pignoramento anteriore.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 111
2. Partecipazione privilegiata
1Hanno diritto di partecipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento durante quaranta giorni a contare dall’esecuzione del pignoramento:
- 1.2
- il coniuge o il partner registrato del debitore;
- 2.3
- i figli del debitore per i crediti inerenti ai rapporti con i genitori e le persone maggiorenni per i crediti derivanti da un mandato precauzionale (art. 360–369 CC4);
- 3.
- i figli maggiorenni e gli abiatici del debitore per i crediti fondati sugli articoli 334 e 334bis CC5;
- 4.
- il costituente di un contratto di vitalizio per i crediti fondati sull’articolo 529 CO6.
2Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1 e 2 possono esercitare tale diritto soltanto se il pignoramento è avvenuto durante il matrimonio, l’unione domestica registrata, l’autorità parentale o l’efficacia del mandato precauzionale, oppure nel termine di un anno dopo la loro fine; la durata di un processo o di un procedimento esecutivo non viene computata. Per i minorenni o le persone sottoposte a una misura di protezione degli adulti la dichiarazione di partecipazione al pignoramento può essere fatta anche dall’autorità di protezione dei minori e da quella di protezione degli adulti.7
3In quanto da esso conosciuti, l’ufficio d’esecuzione informa, con lettera semplice, gli aventi diritto di partecipazione al pignoramento.
4L’ufficio d’esecuzione dà avviso della domanda di partecipazione al debitore e ai creditori, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarla.
5Se viene contestata, la partecipazione è ammessa soltanto con gli effetti di un pignoramento provvisorio, e l’istante deve promuovere l’azione entro venti giorni al luogo dell’esecuzione; trascorso infruttuosamente il termine, la sua partecipazione è caduca. ...8
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). 3 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). 4 RS 210 5 RS 210 6 RS 220 7 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). 8 Per. abrogato dall’all. 1 n. II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
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Art. 112
G. Atto di pignoramento
1. Stesura
1Per ogni pignoramento viene steso un verbale («atto di pignoramento») sottoscritto dall’ufficiale o dall’impiegato che vi procede. Esso enuncia i nomi dei creditori e del debitore, l’ammontare del credito, il giorno e l’ora del pignoramento, i beni pignorati ed il loro prezzo di stima, come pure, quando ne sia il caso, le pretese dei terzi.
2Se vengono pignorati oggetti già colpiti da sequestro, la partecipazione del creditore sequestrante al pignoramento è menzionata nel verbale (art. 281).
3Ove non si trovino beni pignorabili o non se ne trovino in quantità sufficiente, se ne fa pure menzione.
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Art. 113
La partecipazione di nuovi creditori a un pignoramento e i pignoramenti complementari sono annotati in coda all’atto di pignoramento.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 114
3. Notificazione ai creditori e al debitore
Trascorso il termine di partecipazione di trenta giorni, l’ufficio d’esecuzione notifica senza indugio una copia degli atti di pignoramento ai creditori e al debitore.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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Art. 115
4. Atto di pignoramento valido come attestato di carenza di beni
1Se non esistono beni pignorabili, il verbale di pignoramento costituisce pel creditore l’attestato di carenza di beni a’ sensi dell’articolo 149.
2Esso vale come attestato provvisorio di carenza di beni ed ha gli effetti indicati nell’articolo 271 numero 5 e nell’articolo 285, quando in base alla stima ufficiale i beni pignorabili non siano sufficienti.
3L’attestato provvisorio di carenza di beni conferisce inoltre al creditore il diritto di esigere, entro il termine di un anno previsto dall’articolo 88 capoverso 2, il pignoramento di beni nuovamente scoperti. Le disposizioni sulla partecipazione (art. 110 e 111) sono applicabili.1
1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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