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Art. 6 Condizioni generali
Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai beneficiari istituzionali: - a.
- che hanno la sede principale o una sede sussidiaria in Svizzera oppure esercitano un’attività in Svizzera;
- b.
- che perseguono uno scopo non lucrativo di utilità internazionale;
- c.
- che esercitano un’attività nell’ambito delle relazioni internazionali; e
- d.
- la cui presenza sul territorio svizzero presenta un interesse particolare per la Svizzera.
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Art. 7 Istituzioni internazionali
Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni alle istituzioni internazionali: - a.
- che hanno strutture simili a quelle di un’organizzazione intergovernativa;
- b.
- che svolgono compiti statali o compiti normalmente affidati a un’organizzazione intergovernativa; e
- c.
- che godono di un riconoscimento internazionale nell’ordinamento giuridico internazionale, in particolare in virtù di un trattato internazionale, di una risoluzione di un’organizzazione intergovernativa o di un documento politico approvato da un gruppo di Stati.
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Art. 8 Organizzazioni internazionali quasi intergovernative
Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni alle organizzazioni internazionali quasi intergovernative: - a.
- i cui membri sono in maggioranza Stati, organizzazioni di diritto pubblico o enti che svolgono compiti statali;
- b.
- che hanno strutture simili a quelle di un’organizzazione intergovernativa; e
- c.
- che esercitano un’attività sul territorio di due o più Stati.
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Art. 9 Conferenze internazionali
Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni alle conferenze internazionali: - a.
- riunite sotto l’egida di un’organizzazione intergovernativa, di un’istituzione internazionale, di un’organizzazione internazionale quasi intergovernativa, di un segretariato o di un altro organo istituito da un trattato internazionale, oppure sotto l’egida della Svizzera o su iniziativa di un gruppo di Stati; e
- b.
- i cui partecipanti sono in maggioranza rappresentanti di Stati, di organizzazioni intergovernative, di istituzioni internazionali, di organizzazioni internazionali quasi intergovernative oppure di segretariati o di altri organi istituiti da un trattato internazionale.
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Art. 10 Segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale
Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai segretariati o ad altri organi la cui istituzione risulti da un trattato internazionale che attribuisce loro compiti finalizzati all’attuazione del trattato.
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Art. 11 Commissioni indipendenti
Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni alle commissioni indipendenti: - a.
- che fondano la propria legittimazione su una risoluzione di un’organizzazione intergovernativa o di un’istituzione internazionale oppure incaricate da un gruppo di Stati o dalla Svizzera;
- b.
- che godono di un ampio sostegno politico e finanziario presso la comunità internazionale;
- c.
- incaricate di esaminare una questione importante per la comunità internazionale;
- d.
- con un mandato a tempo determinato; e
- e.
- se il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni fornisce un contributo essenziale all’adempimento del loro mandato.
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Art. 12 Tribunali internazionali
Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai tribunali internazionali istituiti da un trattato internazionale o da una risoluzione di un’organizzazione intergovernativa o di un’istituzione internazionale.
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Art. 13 Tribunali arbitrali
Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai tribunali arbitrali: - a.
- istituiti in applicazione di una clausola di arbitrato che figura in un trattato internazionale o in virtù di un accordo tra i soggetti di diritto internazionale che sono parti nella procedura arbitrale; e
- b.
- se le parti di cui alla lettera a forniscono la prova che il foro svizzero della giurisdizione arbitrale corrisponde a un bisogno particolare.
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Art. 14 Altri organismi internazionali
A titolo eccezionale possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ad altri organismi internazionali: - a.
- che collaborano strettamente con una o più organizzazioni intergovernative o istituzioni internazionali stabilitesi in Svizzera o con Stati per svolgere compiti che spettano per principio a queste organizzazioni, a queste istituzioni o a questi Stati;
- b.
- che svolgono una funzione decisiva in un ambito importante delle relazioni internazionali;
- c.
- che godono di un elevato grado di notorietà sul piano internazionale; e
- d.
- se il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni fornisce un contributo essenziale all’adempimento del loro mandato.
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Art. 15 Personalità che esercitano un mandato internazionale
A titolo eccezionale possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni a personalità che esercitano un mandato internazionale, se: - a.
- il mandato è esercitato a tempo determinato ed è stato conferito loro da un’organizzazione intergovernativa, un’istituzione internazionale o un gruppo di Stati;
- b.
- sono di cittadinanza straniera;
- c.
- risiedono in Svizzera per la durata del mandato e precedentemente non erano domiciliati in Svizzera;
- d.
- non esercitano un’attività lucrativa; e
- e.
- la loro presenza in Svizzera è necessaria per l’adempimento del mandato internazionale loro affidato.
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