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Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni
1 La presente ordinanza disciplina l’investimento e la custodia dei beni amministrati da un mandatario nell’ambito di una curatela o di una tutela. 2 Non si applica agli importi a libera disposizione ai sensi dell’articolo 409 CC. 3 Nella presente ordinanza si intende per:
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Art. 2 Principi relativi all’investimento dei beni
1 I beni amministrati devono essere investiti in modo sicuro e, per quanto possibile, redditizio. 2 I rischi d’investimento vanno contenuti mediante una diversificazione adeguata. 3 Le spese legate all’investimento devono essere proporzionate ai beni investiti e al reddito atteso. |
Art. 4 Custodia di valori
1 Il mandatario custodisce gli oggetti di valore, i documenti importanti e altri valori in una cassetta di sicurezza o in un deposito chiuso intestati all’interessato presso una banca. 2 In via eccezionale, può custodire i valori in altra sede se ne è garantita la sicurezza o se ciò risponde a interessi prioritari dell’interessato. Le deroghe richiedono l’autorizzazione dell’APMA. 3 In via eccezionale, l’APMA può disporre che i valori siano custoditi in un proprio locale a prova di incendio, di acqua e di furto. |
Art. 5 Considerazione della situazione personale dell’interessato
1 Nello scegliere l’investimento va considerata la situazione personale dell’interessato, in particolare l’età, lo stato di salute, il bisogno di sostentamento, il reddito, il patrimonio e la copertura assicurativa. Per quanto possibile, va considerata anche la volontà dell’interessato. 2 Occorre tenere conto di eventuali prestazioni assicurative, in particolare in caso di pensionamento, infortunio, malattia o necessità di cure e di altre eventuali aspettative. 3 L’investimento va scelto in modo che i mezzi per il sostentamento ordinario dell’interessato e per coprire le spese straordinarie prevedibili siano disponibili in caso di necessità. |
Art. 6 Garanzia del sostentamento ordinario
I beni necessari a garantire il sostentamento ordinario dell’interessato possono, fatto salvo l’articolo 8capoverso 3, essere investiti in:
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Art. 7 Investimenti per bisogni supplementari
1 Se la situazione personale dell’interessato lo consente, per i bisogni eccedenti il sostentamento ordinario sono ammessi, oltre agli investimenti di cui all’articolo 6, i seguenti investimenti di società che presentano un’elevata solvibilità:
2 Ai seguenti investimenti si applicano, in riferimento al patrimonio totale, le seguenti quote indicative massime:
3 Se la situazione finanziaria dell’interessato è particolarmente favorevole, l’APMA può autorizzare investimenti di maggiore entità. |
Art. 8 Conversione in investimenti ammessi
1 Se non adempiono le condizioni di cui agli articoli 6 e 7, gli investimenti in atto al momento dell’istituzione della curatela o della tutela oppure i beni spettanti all’interessato dopo tale data devono essere convertiti in investimenti ammessi entro un termine adeguato. 2 In occasione della conversione occorre tenere conto dell’andamento economico, della situazione personale e, per quanto possibile, della volontà dell’interessato. 3 Si può rinunciare alla conversione se i beni rivestono un valore particolare per l’interessato o la sua famiglia e se è garantito il sostentamento ordinario. La rinuncia richiede l’autorizzazione dell’APMA. |
Art. 9 Decisioni e autorizzazioni dell’APMA
1 Su richiesta del mandatario o d’ufficio, l’APMA decide:
2 Gli investimenti di cui all’articolo 7 capoverso 3 e i contratti di cui all’articolo 10 capoverso 1 relativi agli investimenti di cui all’articolo 7 capoverso 1 necessitano l’autorizzazione dell’APMA, fatto salvo l’articolo 416 capoverso 2 CC. 3 L’autorizzazione dell’APMA ai sensi della presente ordinanza non sostituisce il consenso che essa deve dare agli atti e ai negozi di cui agli articoli 416 capoversi 1 e 3 e 417 CC. 4 L’APMA comunica le sue decisioni al mandatario nonché alla banca, all’assicurazione o al gestore patrimoniale interessati. |
Art. 10 Contratti sull’investimento, la custodia e l’amministrazione di beni; giustificativi, informazione e consultazione
1 Il mandatario stipula a nome dell’interessato i contratti sull’investimento, la custodia e l’amministrazione di beni. 2 I giustificativi inerenti all’amministrazione dei beni devono essere allestiti a nome dell’interessato. Vanno custoditi dal mandatario. 3 Dal momento dell’assunzione del mandato, il mandatario può chiedere in ogni momento alla banca, all’assicurazione o al gestore patrimoniale informazioni sulle relazioni bancarie, sulle relazioni di gestione patrimoniale e sulle assicurazioni dell’interessato, nonché la consultazione dei relativi documenti. Se necessario all’esercizio o alla conclusione del mandato, può chiedere tali informazioni e la consultazione anche per il periodo precedente l’assunzione del mandato o successivo alla sua conclusione. 4 L’APMA ottiene dal mandatario gli estratti conto e di deposito nonché altre informazioni sulle relazioni bancarie, sulle relazioni di gestione patrimoniale e sulle assicurazioni dell’interessato. 5 Se necessario, può ottenere gli estratti e le informazioni direttamente dalla banca, dall’assicurazione o dal gestore patrimoniale. A tal fine emana una decisione. |
Art. 11 Obbligo di documentazione e diritto d’impartire istruzioni
1 Il mandatario deve documentare in modo accurato ed esauriente tutte le decisioni inerentiall’amministrazione dei beni. 2 Nell’ambito del suo obbligo di sorveglianza, l’APMA può impartire istruzioni o mettere a disposizione modelli di moduli e di contratti. |
Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 4 luglio 20127 sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela è abrogata. |
Art. 13 Disposizione transitoria
1 Fatto salvo l’articolo 8 capoversi 2 e 3, gli investimenti in atto all’entrata in vigore della presente ordinanza e non conformi alla stessa devono essere convertiti in investimenti ammessi il più presto possibile, ma al più tardi entro due anni. 2 In via eccezionale, l’APMA può prorogare questo termine per un massimo di due anni. |