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Art. 1 Autorità competente
L’Ufficio federale di giustizia esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione e sul fallimento. A questo scopo gestisce il servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF. Tale servizio è autorizzato ad adempiere autonomamente i compiti seguenti:2
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662). 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662). 5 Introdotta dal n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662). |
Art. 2 Rapporti
1 L’autorità di vigilanza cantonale superiore o l’autorità di vigilanza cantonale unica fa rapporto ogni anno al servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF presso l’Ufficio federale di giustizia in merito:7
2 Il servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF presso l’Ufficio federale di giustizia può emanare istruzioni sulla forma dei rapporti.8 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662). 8 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 662). |
Art. 3 Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento
1 La Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento consiglia l'Ufficio federale di giustizia nell’esercizio dell’alta vigilanza. La consulenza comprende in particolare questioni inerenti alla legislazione e all’applicazione del diritto. 2 Il Consiglio federale ne nomina i membri. La Commissione si compone al massimo di dieci membri.9 3 La presidenza spetta al capo del servizio incaricato dell’alta vigilanza in materia di LEF. Il servizio assume la segreteria. 9 Nuovo testo giusta il n. I 3.1dell’O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227). |