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Art. 23 Definizioni
Qui di seguito s’intende per: - a.
- derivato in senso stretto:
- 1.
- opzione «call» o «put», il cui valore alla scadenza dipende linearmente dalla differenza positiva o negativa tra il valore venale del sottostante e il prezzo d’esercizio e che diventa nullo se la differenza è di segno opposto,
- 2.
- «credit default swap» (CDS),
- 3.
- «swap» i cui pagamenti dipendono linearmente e in modo «non-path dependent» dal valore del sottostante o da un importo assoluto,
- 4.
- contratto a termine («future» o «forward»), il cui valore dipende linearmente dal valore del sottostante;
- b.
- impegno in derivati aumentante l’impegno: impegno in derivati che, per effetto economico, è comparabile all’acquisto di un sottostante, in particolare acquisto di un’opzione «call», acquisto di un «future», vendita di un’opzione «put», scambio del pagamento dell’interesse variabile contro il pagamento dell’interesse fisso o la conclusione di un «credit default swap» in qualità di garante;
- c.
- impegno in derivati riducente l’impegno: impegno in derivati che, per effetto economico, è comparabile alla vendita di un sottostante, in particolare vendita di un’opzione «call», vendita di un «future», acquisto di un’opzione «put», scambio del pagamento dell’interesse fisso contro il pagamento dell’interesse variabile o la conclusione di un «credit default swap» in qualità di destinatario della garanzia;
- d.
- derivato esotico: derivato il cui funzionamento non è comparabile a un derivato in senso stretto né a una combinazione di derivati in senso stretto, ad esempio un’opzione «path dependent», un’opzione a più fattori o un’opzione con contratto modificabile;
- e.
- entità del contratto: numero di sottostanti oppure valore nominale di un contratto di derivati;
- f.
- valore contrattuale:
- 1.
- per uno «swap»: il prodotto tra il valore nominale del sottostante e l’entità del contratto,
- 2.
- per tutti gli altri derivati: il prodotto tra il valore venale del sottostante e l’entità del contratto;
- g.
- OTC («over-the-counter»): operazioni fuori borsa o al di fuori di un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico;
- h.
- liquidità sintetica: sottostanti il cui rischio di mercato e il potenziale rischio di credito sono coperti da derivati con impegno simmetrico;
- i.
- somma degli impegni: somma degli impegni risultanti dal patrimonio netto del fondo, dalla somma netta degli impegni da operazioni con derivati nonché da tecniche d’investimento secondo l’articolo 55 LICol, incluse le vendite allo scoperto;
- j.
- somma lorda degli impegni da operazioni con strumenti derivati: somma degli importi computati per le operazioni con strumenti derivati, incluse le componenti derivate;
- k.
- somma netta degli impegni da operazioni con strumenti derivati: somma degli importi computati per operazioni con derivati incluse le componenti derivate, tenuto conto delle compensazioni ammesse, delle operazioni di copertura e di altre disposizioni ai sensi degli articoli 35 e 36;
- l.
- effetto leva: effetto delle operazioni con strumenti derivati, delle componenti derivate, delle tecniche d’investimento incluse le vendite allo scoperto sul patrimonio netto del fondo, che vanno a costituire una posizione in un sottostante di gran lunga più elevata del capitale impiegato.
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Art. 24 Principi
L’utilizzo di derivati è ammesso unicamente se gli effetti economici del derivato, anche in presenza di situazioni di mercato straordinarie, non comportano una deroga agli obiettivi d’investimento menzionati nel regolamento del fondo, nel prospetto e nelle informazioni chiave per gli investitori oppure una modifica delle caratteristiche d’investimento del fondo in valori mobiliari.
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Art. 25 Fondi multicomparto
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai singoli fondi in valori mobiliari oppure, nel caso di un fondo multicomparto, a ogni comparto.
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Art. 26 Prodotti strutturati, componenti derivate e «warrant»
1In presenza di un prodotto strutturato, i relativi sottostanti ed emittenti devono essere presi in considerazione nel quadro del rispetto delle prescrizioni legali e regolamentari in materia di ripartizione dei rischi. 2Se un prodotto strutturato contiene una o più componenti derivate, esse devono essere trattate secondo le disposizioni della presente sezione. 3Per il calcolo dell’importo che deve essere computato sulla somma degli impegni e sui limiti di cui alle prescrizioni in materia di ripartizione dei rischi il prodotto strutturato deve essere scomposto nelle sue componenti se ha un effetto leva. Le componenti devono essere prese in considerazione singolarmente. La scomposizione deve essere documentata. 4Se vengono utilizzati prodotti strutturati non scomponibili per una quota non trascurabile del patrimonio del fondo, deve essere utilizzato l’approccio modello come procedura di misurazione del rischio. 5Le componenti derivate di uno strumento finanziario devono essere prese in considerazione nel quadro del rispetto delle prescrizioni legali e regolamentari in materia di ripartizione dei rischi e computate alla somma degli impegni in derivati. 6I «warrant» devono essere trattati come derivati ai sensi delle disposizioni della presente sezione. L’opzione facente parte di un prestito a opzione deve essere considerata come un «warrant».
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Art. 27 Derivati creditizi
1Un derivato creditizio aumentante l’impegno non è considerato una fideiussione ai sensi dell’articolo 77 capoverso 1 lettera a OICol1. 2Il debitore di riferimento di un derivato creditizio deve avere in essere titoli di partecipazione, titoli di credito o diritti di credito che sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico.
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Art. 28 Derivati esotici
1La direzione del fondo o la SICAV può utilizzare un derivato esotico unicamente se: - a.
- può calcolare il delta minimo e massimo sulla totalità dei prezzi dei sottostanti; e
- b.
- conosce il funzionamento e i fattori che influenzano la formazione del suo prezzo.
2Per i fondi in valori mobiliari ai quali si applica l’approccio «Commitment II» i derivati esotici devono essere ponderati, per la conversione nel rispettivo equivalente del sottostante conformemente all’articolo 35 capoverso 2, con il loro delta più elevato possibile (valore assoluto). 3Il modello di misurazione del rischio deve essere in grado di riprodurre il derivato esotico conformemente al suo rischio. 4Se il delta massimo del derivato esotico è positivo, il derivato esotico deve essere ponderato con questo delta massimo rispettando i limiti massimi legali e regolamentari. Se il delta minimo del derivato esotico è negativo, il derivato esotico deve essere ponderato con questo delta minimo rispettando i limiti minimi regolamentari.
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Art. 29 Conclusione del contratto
1La direzione del fondo o la SICAV conclude operazioni con derivati che sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico. 2Le operazioni con derivati OTC (operazioni OTC) sono autorizzate se le condizioni di cui agli articoli 30 e 31 sono soddisfatte.
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Art. 30 Operazioni OTC
1Le operazioni OTC possono essere concluse unicamente sulla base di un contratto quadro standardizzato conforme agli standard internazionali applicabili. 2La controparte deve: - a.
- essere un intermediario finanziario sottoposto alla vigilanza e specializzato in questo genere di operazioni;
- b.
- garantire un’esecuzione ineccepibile dell’operazione; e
- c.
- adempiere i requisiti di solvibilità di cui all’articolo 31 capoverso 1.
3Un derivato OTC deve poter essere valutato quotidianamente in modo affidabile e comprensibile e deve poter essere alienato, liquidato o chiuso con un’operazione di compensazione in ogni momento e al valore venale. 4Se per un derivato OTC non è disponibile un prezzo di mercato, il suo prezzo deve poter essere verificato in ogni momento, ricorrendo a un modello di valutazione adeguato e riconosciuto nella prassi, sulla base del valore venale dei sottostanti dai quali il derivato è stato originato. 5Prima della conclusione di un contratto su un derivato di cui al capoverso 4 devono essere raccolte, in linea di principio, offerte concrete da almeno due controparti. Il contratto deve essere stipulato con la controparte che ha sottoposto l’offerta più vantaggiosa dal punto di vista del prezzo. È ammessa una deroga a tale principio ai fini della ripartizione dei rischi oppure se altre componenti contrattuali, tra cui la solvibilità o l’offerta di servizi, rendono un’altra offerta nel complesso più vantaggiosa per l’investitore. 6In via eccezionale è possibile rinunciare a raccogliere offerte da almeno due controparti se è nell’interesse degli investitori. I motivi devono essere documentati in modo comprensibile. 7La conclusione del contratto e la determinazione del prezzo devono essere documentate in modo comprensibile.
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Art. 31 Solvibilità
1Per le operazioni OTC la controparte o il suo garante deve presentare un’elevata solvibilità. 2Il suddetto requisito non si applica alla banca depositaria del fondo in valori mobiliari.
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Art. 32 Valutazione
1I derivati per i quali sono disponibili i prezzi attuali di mercato devono essere valutati agli ultimi corsi pagati sul mercato principale. I corsi devono provenire da una fonte esterna, indipendente dalla direzione del fondo o dalla SICAV e dai loro mandatari, specializzata in questo genere di operazioni. 2I derivati per i quali non è disponibile alcun prezzo di mercato attuale devono essere valutati, ricorrendo a modelli di valutazione adeguati e riconosciuti nella prassi, sulla base del valore venale dei sottostanti dai quali i derivati sono stati originati. Le valutazioni devono essere documentate e poter essere verificate.
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Art. 33 Procedura di misurazione del rischio
1La direzione del fondo o la SICAV applica l’approccio «Commitment I», l’approccio «Commitment II» o l’approccio modello. 2L’approccio modello può essere applicato solo previa approvazione della FINMA. 3La direzione del fondo o la SICAV armonizza la prescelta procedura di misurazione del rischio in funzione degli obiettivi e della politica d’investimento come pure del profilo di rischio di ogni fondo in valori mobiliari. 4L’approccio modello deve essere obbligatoriamente applicato se: - a.
- la somma degli impegni del fondo in valori mobiliari non può essere rilevata e misurata in modo appropriato con l’approccio «Commitment I» o l’approccio «Commitment II»;
- b.
- gli investimenti in derivati esotici costituiscono una parte non trascurabile; oppure
- c.
- le strategie d’investimento complesse sono utilizzate in misura non trascurabile.
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Art. 34 Approccio «Commitment I»
1Per i fondi in valori mobiliari ai quali si applica l’approccio «Commitment I» è ammesso unicamente l’utilizzo di derivati in senso stretto. Questi possono essere utilizzati solo se, tenuto conto della copertura necessaria ai sensi del presente articolo, non producono un effetto leva sul patrimonio del fondo né corrispondono a una vendita allo scoperto. 2I derivati riducenti l’impegno devono essere coperti in permanenza dai sottostanti corrispondenti. Se il delta viene calcolato, può essere preso in considerazione per il calcolo dei sottostanti necessari. L’articolo 44 capoverso 3 è applicabile per analogia. 3Una copertura mediante altri investimenti è consentita se il derivato riducente gli impegni si fonda su un indice calcolato da un istituto esterno e indipendente. L’indice deve essere rappresentativo degli investimenti usati a scopo di copertura e deve esistere una correlazione adeguata tra l’indice e gli investimenti. 4Per i derivati aumentanti gli impegni, gli equivalenti dei sottostanti ai sensi dell’articolo 35 capoverso 2 devono essere coperti in permanenza mediante mezzi affini alla liquidità. 5Per mezzi affini alla liquidità si intendono: - a.
- la liquidità ai sensi dell’articolo 75 OICol1;
- b.
- gli strumenti del mercato monetario ai sensi dell’articolo 74 OICol;
- c.
- gli investimenti collettivi di capitale che investono esclusivamente in liquidità o strumenti del mercato monetario;
- d.
- i titoli di credito e i diritti di credito, la cui durata residua non supera i dodici mesi e il cui emittente o garante presenta una solvibilità elevata;
- e.
- la liquidità sintetica;
- f.
- le linee di credito concesse al fondo in valori mobiliari, ma non utilizzate, nell’ambito dei limiti massimi legali e regolamentari;
- g.
- crediti d’imposta riguardanti l’imposta preventiva presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni.
6Le regole di compensazione ammesse e le operazioni di copertura a norma dell’articolo 36 capoversi 1, 2 e 4 possono essere prese in considerazione. Sono ammesse operazioni di copertura garantite da derivati sui tassi d’interesse. Le obbligazioni convertibili possono non essere prese in considerazione nel calcolo dell’impegno in derivati.
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Art. 35 Approccio «Commitment II»: calcolo della somma degli impegni
1Per determinare la somma degli impegni di un fondo in valori mobiliari con l’approccio «Commitment II» la direzione del fondo deve calcolare gli importi computabili dei singoli derivati e delle componenti derivate nonché gli importi computabili delle tecniche d’investimento. 2Nel caso di derivati in senso stretto, l’importo computabile per la somma degli impegni da derivati è in regola generale l’equivalente del sottostante sulla base del valore venale del sottostante dei derivati. Gli equivalenti dei sottostanti sono calcolati conformemente all’allegato 1. Se ciò conduce a una determinazione più conservativa, è possibile ricorrere al valore nominale o al prezzo a termine dei contratti finanziari a termine calcolato in ogni giornata di negoziazione in borsa. 3L’importo computabile per la somma degli impegni è dato dagli impegni di base del patrimonio netto del fondo e dalla somma dei seguenti valori assoluti: - a.
- importi computabili dei singoli derivati e delle componenti derivate secondo l’allegato 1 che non sono inclusi nelle compensazioni secondo l’articolo 36;
- b.
- importi computabili in base alle compensazioni ammesse secondo l’articolo 36; e
- c.
- importi computabili delle tecniche d’investimento ammesse.
4Nel calcolo dell’importo computabile per la somma degli impegni da derivati secondo il capoverso 3 le seguenti operazioni possono non essere prese in considerazione: - a.
- «swap», con i quali l’andamento dei sottostanti detenuti direttamente dal fondo in valori mobiliari viene scambiato con l’andamento di altri sottostanti («total return swap»), a condizione che:
- 1.
- il rischio di mercato dei sottostanti scambiati venga completamente eliminato dal fondo in valori mobiliari, in modo che questi valori patrimoniali non abbiano alcun influsso sulla variazione del valore del fondo in valori mobiliari, e
- 2.
- lo «swap» non attribuisca diritti di opzione né implichi un effetto leva o altri rischi di mercato che vadano al di là dell’investimento diretto dei rispettivi sottostanti;
- b.
- derivati ai quali vengono attribuiti fondi affini alla liquidità in modo che la combinazione tra derivato e fondi affini alla liquidità sia equivalente a un investimento diretto nel corrispondente sottostante e non generi dunque un ulteriore rischio di mercato né un effetto leva. I fondi affini alla liquidità utilizzati a copertura delle posizioni in derivati non possono essere contemporaneamente utilizzati per più combinazioni.
5I prestiti di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche devono essere presi in considerazione nel calcolo della somma degli impegni se il reinvestimento delle garanzie comporta un effetto leva sul patrimonio del fondo. Nel caso di reinvestimento delle garanzie in investimenti finanziari che generano un rendimento superiore al tasso d’interesse esente da rischi, l’importo ottenuto deve essere computato nel calcolo della somma degli impegni da garanzie in contanti («cash collateral»).
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Art. 36 Approccio «Commitment II»: regole di compensazione e operazioni di copertura
1Le posizioni opposte in derivati dello stesso sottostante e le posizioni opposte in derivati e in investimenti dello stesso sottostante possono essere compensate tra loro, indipendentemente dalla scadenza dei derivati («netting»), se: - a.
- l’operazione con derivati è stata conclusa unicamente al fine di eliminare i rischi connessi ai derivati o agli investimenti acquisiti;
- b.
- non vengono trascurati rischi sostanziali; e
- c.
- l’importo computabile dei derivati viene calcolato secondo l’articolo 35.
2Se nelle operazioni di copertura i derivati non si riferiscono allo stesso sottostante del valore patrimoniale da assicurare, ai fini di una compensazione («hedging») devono essere soddisfatte anche le condizioni seguenti: - a.
- l’operazione con derivati non si basa su una strategia d’investimento finalizzata al conseguimento di un utile;
- b
- il derivato comporta una riduzione comprovabile del rischio del fondo in valori mobiliari;
- c.
- i rischi generali e particolari del derivato sono pareggiati;
- d.
- i derivati, i sottostanti e i beni patrimoniali da compensare si riferiscono alla stessa categoria di strumenti finanziari;
- e.
- la strategia di copertura è efficace anche in condizioni di mercato straordinarie.
3Nel caso di un utilizzo prevalente di derivati su tassi d’interesse, l’importo da computare sulla somma degli impegni da derivati può essere calcolato mediante regole internazionali riconosciute di «netting» in base alla «duration», se: - a.
- le regole consentono un calcolo corretto del profilo di rischio del fondo in valori mobiliari;
- b.
- i principali rischi sono presi in considerazione;
- c.
- l’applicazione di queste regole non produce un ingiustificato effetto leva;
- d.
- non sono perseguite strategie di arbitraggio sui tassi; e
- e.
- l’effetto leva del fondo in valori mobiliari non è aumentato né applicando queste regole né investendo in posizioni a breve termine.
4A prescindere dal capoverso 2, i derivati utilizzati ad esclusiva copertura dei rischi di cambio e che non implicano un effetto leva o ulteriori rischi di mercato possono essere compensati nel calcolo della somma degli impegni in derivati.
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Art. 37 Approccio «Commitment II»: obbligo di documentazione
Tutti i calcoli di cui agli articoli 35 e 36 devono essere documentati in modo comprensibile.
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Art. 38 Approccio modello: principi del «Value-at-Risk»
1Con l’approccio modello la direzione del fondo o la SICAV stima per un fondo in valori mobiliari i rischi in quanto «Value-at-Risk» (VaR). 2Il modello deve essere documentato in modo dettagliato. In particolare, la documentazione deve contenere informazioni sulle specifiche del modello di misurazione del rischio, sul «backtesting» e sugli «stress test». 3La direzione del fondo o la SICAV verifica periodicamente l’adeguatezza del modello. I risultati devono essere documentati in modo comprensibile. 4Il VaR di un fondo in valori mobiliari non deve in alcun momento superare il doppio del VaR del portafoglio di riferimento appartenente a tale fondo in valori mobiliari (limite VaR relativo). 5In caso di impiego dell’approccio modello, la direzione del fondo o la SICAV deve garantire un calcolo periodico della somma lorda degli impegni in derivati del corrispondente fondo in valori mobiliari.
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Art. 39 Approccio modello: calcolo del VaR
1Il VaR può essere determinato con modelli di varianza-covarianza, simulazioni storiche o simulazioni «Monte Carlo». Per la scelta del modello deve essere presa in considerazione la rispettiva strategia d’investimento. 2Il VaR deve essere calcolato quotidianamente sulla base delle posizioni del giorno precedente. Devono essere utilizzati i parametri seguenti: - a.
- un intervallo di confidenza del 99 per cento;
- b.
- un periodo di detenzione pari a 20 giorni di negoziazione;
- c.
- un effettivo periodo storico di osservazione di almeno un anno (250 giorni lavorativi bancari).
3Il VaR prende in considerazione il rischio di fluttuazione del tasso d’interesse, il rischio di cambio, il rischio azionario e il rischio delle materie prime. Inoltre vanno considerati: - a.
- i rischi gamma e vega, per le posizioni in opzioni;
- b.
- i rischi specifici nella forma di rischi residuali, per gli strumenti su azioni e su tassi d’interesse;
- c.
- i rischi di evento, di default e di liquidità nell’ambito degli «stress test».
4I calcoli devono essere documentati in modo comprensibile. 5Uno scostamento dall’intervallo di confidenza, dal periodo di detenzione o dal periodo di osservazione è possibile in presenza di situazioni di mercato straordinarie e previa approvazione della FINMA.
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Art. 40 Approccio modello: portafoglio di riferimento
1Il portafoglio di riferimento appartenente a un fondo in valori mobiliari è un patrimonio senza effetto leva che, in linea di principio, non include derivati. 2La composizione del portafoglio di riferimento è conforme alle indicazioni riportate nel regolamento del fondo, nel prospetto e nelle informazioni chiave per l’investitore del fondo in valori mobiliari, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi d’investimento, la politica d’investimento e i limiti. 3Essa va controllata periodicamente, ma almeno trimestralmente. La composizione e le modifiche apportate devono essere documentate in modo comprensibile. 4Se nel regolamento del fondo o nel prospetto e nelle informazioni chiave per l’investitore un parametro di riferimento, quale un indice di azioni, è definito come portafoglio di riferimento, esso può essere utilizzato per il calcolo del VaR del portafoglio di riferimento. Il parametro di riferimento deve essere: - a.
- senza derivati e privo dell’effetto leva;
- b.
- calcolato da un istituto esterno indipendente; e
- c.
- rappresentativo degli obiettivi d’investimento, della politica d’investimento e dei limiti del fondo in valori mobiliari.
5Il portafoglio di riferimento può includere derivati se: - a.
- in base al regolamento del fondo o al prospetto il fondo in valori mobiliari attua una strategia «long/short» e nel portafoglio di riferimento l’esposizione «short» è rappresentata da derivati;
- b.
- in base al regolamento del fondo o al prospetto il fondo in valori mobiliari attua una politica d’investimento con copertura sui cambi e come parametro di riferimento utilizza un portafoglio di riferimento coperto contro il rischio valutario.
6Se in ragione degli obiettivi d’investimento specifici e della politica d’investimento di un fondo in valori mobiliari non è possibile costituire un portafoglio di riferimento rappresentativo, può essere concordato con la FINMA un limite del VaR (limite VaR assoluto). Tale limite va menzionato nel prospetto.
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Art. 41 Approccio modello: controllo del modello di misurazione del rischio
1Il modello di misurazione del rischio deve essere verificato in relazione alla qualità della prognosi. Per un fondo in valori mobiliari occorre a tal fine comparare quotidianamente le modifiche effettive del valore netto di inventario nel corso di una giornata di negoziazione con il VaR calcolato il medesimo giorno («backtesting»). 2Il confronto deve essere documentato in modo comprensibile. 3Il campione da utilizzare è composto dalle ultime 250 osservazioni realizzate. 4Se il modello di misurazione del rischio si dimostra impraticabile nel «backtesting», la società di audit e la FINMA devono essere informate immediatamente. 5Se dal «backtesting» emergono più di sei eccezioni, la praticabilità del modello di misurazione del rischio deve essere accuratamente verificata e la società di audit e la FINMA devono essere informate immediatamente. 6Nel caso di impraticabilità, la FINMA può esigere una rapida eliminazione delle eventuali lacune nel modello e ordinare una limitazione supplementare del rischio.
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Art. 42 Approccio modello: «stress test»
1Per i fondi in valori mobiliari devono essere simulate periodicamente, ma almeno una volta al mese, situazioni di mercato straordinarie («stress test»). 2Gli «stress test» devono inoltre essere effettuati se non può essere escluso un sostanziale cambiamento del risultato di tali test in seguito a un cambiamento del valore o della composizione del fondo in valori mobiliari oppure in seguito al cambiamento delle circostanze sul mercato. 3Tutti i fattori di rischio che possono influenzare in modo determinante il mantenimento del valore del fondo in valori mobiliari devono essere integrati negli «stress test». Un’attenzione particolare deve essere posta sui fattori di rischio che non sono presi in considerazione nel modello di misurazione del rischio o lo sono in modo incompleto. 4I risultati degli «stress test» effettuati e i provvedimenti che risultano necessari devono essere documentati in modo comprensibile.
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Art. 43 Approccio modello: deroghe e modifiche
1La FINMA può autorizzare deroghe alle prescrizioni degli articoli 38–42. 2Può autorizzare altri modelli di misurazione del rischio se garantiscono una protezione adeguata. 3Se sono previste modifiche nel modello di misurazione del rischio, del «backtesting» o degli «stress test», esse vanno sottoposte preventivamente all’approvazione della FINMA.
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Art. 44 Copertura dell’impegno alla consegna fisica di un sottostante
1Se con un derivato la direzione del fondo o la SICAV stipula un impegno alla consegna fisica di un sottostante, il derivato deve essere coperto con il rispettivo sottostante. 2La copertura di tale impegno con altri investimenti è autorizzata se gli investimenti e i sottostanti sono altamente liquidi e a una richiesta di consegna possono essere acquistati o venduti in ogni momento. 3La direzione del fondo o la SICAV deve poter disporre in ogni momento e senza restrizioni di tali sottostanti o investimenti.
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Art. 45 Copertura dell’impegno di pagamento
1Se con un derivato la direzione del fondo o la SICAV stipula un impegno di pagamento, quest’ultimo deve essere coperto in permanenza con mezzi affini alla liquidità ai sensi dell’articolo 34 capoverso 5. 2Per i fondi in valori mobiliari che applicano l’approccio «Commitment II» o l’approccio modello, sono riconosciuti anche quali coperture: - a.
- i titoli di credito e i diritti di credito con una durata residua di oltre dodici mesi il cui emittente o garante presenta un’elevata solvibilità;
- b.
- le azioni negoziate in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico.
3La copertura secondo il capoverso 2 deve potere essere trasformata in liquidità in ogni momento ed entro sette giorni lavorativi bancari. 4Le azioni possono essere prese in considerazione solo con un valore venale diminuito di un margine di garanzia. Il margine di garanzia deve prendere in considerazione la volatilità della relativa azione e non deve scendere al di sotto del 15 per cento. 5Se per un investimento giunge a scadenza un versamento suppletivo, esso deve essere considerato un impegno di pagamento.
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Art. 46 Prescrizioni generali di computo sulle limitazioni d’investimento
1Nel quadro del rispetto dei limiti massimi e minimi stabiliti nelle limitazioni d’investimento legali e regolamentari devono essere presi in considerazione: - a.
- gli investimenti, compresi i derivati, ai sensi dell’articolo 70 OICol1;
- b.
- le liquidità ai sensi dell’articolo 75 OICol;
- c.
- i crediti nei confronti delle controparti risultanti da operazioni OTC.
2Sono fatte salve eventuali deroghe per i fondi indicizzati ai sensi dell’articolo 82 OICol. 3Se una limitazione d’investimento è violata a causa della modifica del delta, la regolarità della situazione deve essere ripristinata al più tardi entro tre giorni lavorativi bancari salvaguardando gli interessi degli investitori.
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Art. 47 Computo dei derivati
1Ai fini dell’osservanza dei limiti massimi e minimi legali e regolamentari, in particolare delle prescrizioni sulla ripartizione dei rischi, sono determinanti gli equivalenti dei sottostanti conformemente all’allegato 1. 2Nell’ambito di una strategia di copertura tramite posizioni in derivati riducenti l’impegno è consentito scendere temporaneamente al di sotto di un limite minimo, se gli interessi degli investitori sono salvaguardati. 3Le componenti derivate devono essere prese in considerazione con l’importo computabile ai sensi dell’articolo 35.
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Art. 48 Computo dei crediti nei confronti delle controparti sui limiti massimi
1I crediti nei confronti delle controparti relativi a operazioni con derivati devono essere calcolati sulla base dei valori di rimpiazzo positivi attuali. 2I valori di rimpiazzo positivi e negativi relativi a operazioni con derivati con la stessa controparte possono essere compensati se con tale controparte è stato stipulato un accordo di compensazione («netting»), che ottempera ai requisiti di legge ed è giuridicamente applicabile. 3I crediti relativi a operazioni con derivati nei confronti di una controparte centrale di una borsa o di un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico non devono essere presi in considerazione se: - a.
- la controparte centrale è sottoposta a vigilanza adeguata;
- b.
- i derivati e la copertura sono oggetto di una valutazione quotidiana al corso di mercato con una compensazione quotidiana dei margini.
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Art. 49 Pubblicazione
1Se l’utilizzo di derivati è autorizzato nell’ambito della gestione di un fondo in valori mobiliari, tali derivati devono essere descritti nel regolamento e nel prospetto. 2Nel prospetto occorre indicare se i derivati sono utilizzati per attuare la strategia d’investimento o unicamente a copertura delle posizioni d’investimento. Il prospetto deve spiegare inoltre i possibili effetti del loro utilizzo sul profilo di rischio del fondo in valori mobiliari. 3Nel regolamento del fondo e nel prospetto deve essere indicata la procedura di misurazione del rischio utilizzata per il fondo in valori mobiliari. Il prospetto deve inoltre descrivere la procedura di misurazione del rischio. In caso di utilizzo dell’approccio modello deve essere indicata la somma lorda attesa degli impegni in derivati. Se viene utilizzato l’approccio relativo VaR, occorre pubblicare nel prospetto il portafoglio di riferimento. 4Se, per effetto dell’utilizzo di derivati, un fondo in valori mobiliari può presentare una volatilità o un effetto leva elevati, questa caratteristica deve essere posta in rilievo nel prospetto come pure nei documenti pubblicitari. 5I rischi di controparte dei derivati devono essere menzionati nel prospetto.
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