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Art. 21 Accesso mediante procedura di richiamo
1L’accesso mediante procedura di richiamo è retto dall’articolo 367 capoversi 2–2ter e 4 CP.1 2L’Ufficio federale di polizia può inoltre accedere mediante procedura di richiamo ai dati concernenti sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a, b e d e 3bis CP nonché procedimenti penali pendenti, se l’adempimento dei compiti seguenti lo richiede (art. 367 cpv. 3 CP):2 - a.3
- prevenzione di reati secondo l’articolo 2 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 marzo 19974 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), nella misura in cui rientra nel suo settore di competenza;
- b.
- indagini preliminari relative a reati di cui agli articoli 336 e 337 CP;
- c.
- espletamento di procedimenti penali (indagini di polizia giudiziaria) relativi a reati di cui agli articoli 336 e 337 CP;
- d.
- trasmissione di informazioni a Interpol:
- 1.
- nell’ambito di procedimenti penali avviati,
- 2.
- nell’ambito di indagini preliminari relative a reati di cui agli articoli 336 e 337 CP,
- 3.
- per la prevenzione di reati secondo l’articolo 2 capoversi 1 e 2 LMSI;
- e.
- controllo legale del sistema d’informazione della Polizia giudiziaria federale (Janus);
- f.
- direzione dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
- g.
- pronuncia o revoca delle misure d’allontanamento nei confronti di stranieri secondo la legge federale del 26 marzo 19315 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri come pure preparazione delle decisioni di espulsione ai sensi dell’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale6;
- h.
- trasmissione di informazioni all’Ufficio europeo di polizia Europol ai sensi dell’articolo 355a CP, nella misura in cui Europol necessita di tali dati per gli scopi di cui alle lettere a e b;
- i.7
- ...
- j.8
- trasmissione di informazioni a uffici SIRENE stranieri, se tali dati sono necessari a coordinare ed eseguire le misure di respingimento di stranieri;
- k.9
- valutazione dei rischi rappresentati da persone nei confronti delle quali sussistono indizi secondo cui potrebbero costituire un pericolo per le persone da proteggere ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 LMSI.
3Inoltre, per quanto necessario all’espletamento di procedure di naturalizzazione, le autorità cantonali competenti in materia di naturalizzazione possono consultare, mediante una procedura di richiamo, dati concernenti sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1, 2, 3 lettere a, b e d e 3bis CP nonché procedimenti penali pendenti (art. 367 cpv. 3 CP).10 4 ...11 5Le autorità cantonali di polizia degli stranieri possono accedere mediante procedura di richiamo ai dati concernenti sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a, b e d e 3bis CP nonché procedimenti penali pendenti, nella misura in ciò è necessario per le decisioni secondo la legge federale del 16 dicembre 200512 sugli stranieri e la loro integrazione13che devono essere prese in base a dati penali.14 6Le autorità di cui ai capoversi 2–5 possono consultare le sentenze che contengono un’espulsione dalla Svizzera finché l’interessato è soggetto a quest’ultima. Se è più lungo, il termine previsto nell’articolo 369 capoversi 1–5 CP determina la durata della possibilità di consultazione.15
1 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563). 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461). 3 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 dell’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305). 4 RS 120 5 [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione(RS 142.20). 6 RS 101 7 Abrogata dall’all. n. 13 dell’O del 12 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305). 8 Introdotta dal n. I 10 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563). 9 Introdotta dall’art. 55 dell’O del 24 giu. 2020 sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2929). 10 Introdotto dal n. I dell’O del 14 dic. 2007 (RU 2008 51). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461). 11 Introdotto dall’all. n. 13 dell’O del 12 dic. 2008 (RU 2008 6305). Abrogato dall’all. 4 n. II 4 dell’O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151). 12 RS142.20 13 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. 14 Introdotto dal n. I 10 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563). 15 Introdotto dal n. I 10 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
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Art. 22 Estratti rilasciati ad autorità svizzere su richiesta scritta
1Le seguenti autorità non collegate a VOSTRA possono richiedere, sotto forma di un estratto di VOSTRA, i dati concernenti sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1, 2, 3 lettere a, b e d e 3bis CP, necessari all’adempimento dei compiti elencati:1 - a.
- le autorità di cui all’articolo 367 capoverso 2 CP:
| per l’adempimento dei loro compiti legali secondo l’articolo 365 capoverso 2 CP; | - b.
- le autorità amministrative federali e cantonali che pronunciano decisioni penali basate sul diritto federale:
| per l’espletamento di procedimenti penali; | - c.
- il servizio dell’UFG competente per l’assistenza giudiziaria internazionale:
| per procedure internazionali in materia di assistenza giudiziaria e di estradizione; | - d.
- le autorità tutorie cantonali e comunali2:
| per la pronuncia e la revoca di misure tutorie3; | - e. 4
- le autorità cantonali competenti per la privazione della libertà personale a fini assistenziali:
| per la pronuncia e la revoca della privazione della libertà a fini assistenziali; | - f.
- le autorità cantonali competenti per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone:
| per controlli di sicurezza civili e militari secondo l’articolo 2 capoverso 4 lettera c LMSI5; | - g.
- le autorità federali e cantonali competenti in materia di grazia:
| per l’espletamento di procedure di grazia; | - h.6
- ...
| | - i.7
- ...
| | - j.8
- l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori:
| per la concessione o la revoca delle abilitazioni di revisori e periti revisori nonché per l’irrogazione di misure nei confronti delle persone fisiche attive per conto di imprese di revisione sotto sorveglianza statale. |
1bisL’autorità cantonale secondo l’articolo 316 capoverso 1bis del Codice civile9 può richiedere, sotto forma di un estratto di VOSTRA, i dati concernenti sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1, 2, 3 lettere a, b e d e 3bis CP e procedimenti penali pendenti ai fini della verifica dell’idoneità dei futuri genitori adottivi secondo l’articolo 5 capoverso 6 dell’ordinanza del 29 giugno 201110 sull’adozione.11 1terLe autorità non collegate a VOSTRA possono richiedere, per l’adempimento dei compiti elencati nell’articolo 367 capoverso 2bis CP, un estratto concernente sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1, 2, 3 e 3bis CP.12 1quaterLe autorità non collegate a VOSTRA di cui all’articolo 367 capoversi 2 lettere c–l e 2septies CP nonché ai capoversi 1 lettere b–j e 1bis del presente articolo possono consultare le sentenze che contengono l’espulsione dalla Svizzera finché l’interessato è soggetto a quest’ultima. Se è più lungo, il termine previsto nell’articolo 369 capoversi 1–5 CP determina la durata della possibilità di consultazione.13 2A tale scopo le autorità presentano richiesta scritta all’UFG o al servizio di coordinamento cantonale.14
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461). 2 Dall’entrata in vigore della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725) il 1° gen. 2013: autorità cantonali di protezione degli adulti e dei minori. 3 Dall’entrata in vigore della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725) il 1° gen. 2013: misure di protezione degli adulti e dei minori 4 Priva d’oggetto dall’entrata in vigore della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; RU 2011 725) il 1° gen. 2013. 5 RS 120 6 Abrogata dal n. I dell’O del n. I dell’O del 14 dic. 2007, con effetto dal 15 feb. 2008 (RU 2008 51). 7 Abrogata dall’art. 55 dell’O del 24 giu. 2020 sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2929). 8 Introdotta dal n. II dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071). 9 RS210 10 RS211.221.36 11 Introdotto dall’all. n. II 2 dell’O del 29 giu. 2011 sull’adozione (RU 2011 3637 5195). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461). 12 Introdotto dal n. I 2 dell’O del 3 dic. 2010 (RU 2010 59712011 5195). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461). 13 Introdotto dal n. I 10 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563). 14 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O del 29 giu. 2011 sull’adozione, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3637).
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Art. 22a Comunicazione di dati alla Segreteria di Stato della migrazione
Per il trasferimento dei dati riguardanti le espulsioni nel sistema centrale d’informazione sulle migrazioni (SIMIC), l’UFG comunica spontaneamente alla Segreteria di Stato della migrazione i dati seguenti: - a.
- le sentenze passate in giudicato in cui è ordinata un’espulsione;
- b.
- le iscrizioni secondo l’articolo 6 capoverso 4;
- c.
- le modifiche riguardanti l’espulsione.
1 Introdotto dal n. I 10 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
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Art. 23 Estratti rilasciati ad autorità estere
1L’UFG rilascia, su richiesta, estratti del casellario alle autorità estere soltanto se previsto da una convenzione, da un trattato internazionale o da una legge formale oppure se lo Stato richiedente concede la reciprocità. 2Il DFGP può emanare istruzioni circa il rilascio di estratti alle autorità estere.
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Art. 24 Estratto per privati.Principi
1Soltanto l’UFG è abilitato al rilascio di estratti a privati. 2Il privato deve comprovare la propria identità. 3L’UFG può rilasciare un estratto su una terza persona unicamente con il consenso scritto di quest’ultima.2
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461). 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).
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Art. 25 Estratto per privati.Contenuto
1L’estratto rilasciato a privati riporta i seguenti dati personali (all. 1 n. 1): - 1.
- cognome, cognome di nascita, nome (n. 1.2);
- 2.
- data di nascita (n. 1.4);
- 3.
- luogo di origine, cittadinanza (n. 1.6);
- 4.
- indirizzo (n. 1.10).
2Se il casellario giudiziale contiene una sentenza da riportare nell’estratto rilasciato a privati giusta l’articolo 371 CP, vengono indicati i seguenti dati su sentenze (all. 1 n. 4) o su decisioni successive e decisioni d’esecuzione nonché dati relativi all’esecuzione (all. 1 n. 5):2 - 1.
- data della sentenza, della notifica e del passaggio in giudicato nonché autorità giudicante (n. 4.2);
- 2.
- data della sentenza di grado inferiore e autorità di grado inferiore (n. 4.3);
- 3.
- pena iniziale, complementare, parzialmente complementare, unica (n. 4.7);
- 4.
- fattispecie e forma di perpetrazione (n. 4.8);
- 5.
- tipo e durata della pena principale nonché forma dell’esecuzione (senza condizionale, con la condizionale parziale, con la condizionale) (n. 4.11);
- 6.
- in caso di pena pecuniaria: numero di aliquote giornaliere nonché ammontare e valuta della singola aliquota giornaliera (n. 4.12);
- 7.
- in caso di pena con la sospensione condizionale parziale: durata complessiva nonché durata della parte della pena con la condizionale (n. 4.13);
- 8.
- ammontare e valuta delle multe, pene detentive sostitutive (n. 4.14);
- 9.
- durata del periodo di prova (n. 4.15);
- 10.
- tipo di misura (n. 4.16);
- 11.3 in caso di interdizione di esercitare un’attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate: contenuto secondo il dispositivo della sentenza, senza menzione del nominativo della persona con cui è vietato il contatto, data d’inizio, durata secondo il dispositivo della sentenza, informazioni sulla sospensione dell’interdizione o del divieto (data di inizio e di fine dell’esecuzione), data di un eventuale nuovo inizio della decorrenza del termine e data prevista di fine dell’interdizione o del divieto (n. 4.17);
- 12.
- menzione di un’eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa (n. 4.19);
- 13.
- pene accessorie (n. 4.20);
- 13bis.4 in caso di espulsione: durata dell’espulsione secondo il dispositivo della sentenza (n. 4.22);
- 14.
- data della decisione (n. 5.2);
- 15.
- autorità giudicante (n. 5.3);
- 16.
- tipo di decisione (n. 5.4);
- 17.
- data della liberazione (n. 5.5);
- 18.
- pena eseguita, non eseguita (n. 5.6);
- 19.
- misura (revoca, modifica o nuova misura) (n. 5.7);
- 20.
- durata del periodo di prova prorogato (n. 5.8);
- 21.
- menzione di un’eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa (n. 5.9);
- 22.
- ammonimento (n. 5.10);
- 23.
- menzione se vi è stata o no revoca (n. 5.11);
- 24.
- menzione se vi è stato o no un ripristino della misura (n. 5.12);
- 25.
- pena residua (n. 5.13);
- 26.
- esecuzione successiva della pena con la condizionale (n. 5.14);
- 27.
- grazia e amnistia (n. 5.15);
- 28.5
- in caso di interdizione di esercitare un’attività e di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate: dati di cui al numero 11, informazioni sull’interdizione o sul divieto cui si riferisce la decisione ulteriore, nuovo contenuto secondo il dispositivo della decisione, senza menzione del nominativo della persona con cui è vietato il contatto, informazioni sulla nuova durata, data di passaggio in giudicato della modifica, data di sospensione dell’interdizione o del divieto, informazioni sulle misure di accompagnamento (n. 5.16);
- 29.6 in caso di espulsione, i seguenti dati relativi all’esecuzione rilevati successivamente: la data di partenza effettiva o, se tale data non è conosciuta, la data di partenza stabilita dall’autorità d’esecuzione nonché il motivo della partenza: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell’esecuzione della sanzione all’estero, partenza volontaria (n. 5.17).
3Se il casellario giudiziale non contiene alcuna sentenza o nessuna sentenza che secondo l’articolo 371 CP andrebbe riportata nell’estratto rilasciato a privati, su quest’ultimo figura la menzione: non figura nel casellario giudiziale.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461). 2 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563). 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461). 4 Introdotto dal n. I 10 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563). 5 Introdotto dal n. I dell’O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461). 6 Introdotto dal n. I 10 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
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Art. 25a
…1 Introdotto dal n. I dell’O del 19 nov. 2014 (RU 2014 4461). Abrogato dal n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4779).
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Art. 25b Estratto specifico per privati.Principi
1Soltanto l’UFG è abilitato a rilasciare a privati estratti specifici secondo l’articolo 371a CP. 2Il privato deve comprovare la propria identità e allegare l’attestazione scritta di cui all’articolo 371a capoverso 2 CP. 3L’UFG può rilasciare un estratto su una terza persona unicamente con il consenso scritto di quest’ultima.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461).
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Art. 25c Estratto specifico per privati.Attestazione del datore di lavoro, dell’organizzazione o dell’autorità competente per l’autorizzazione
1L’attestazione del datore di lavoro, dell’organizzazione o dell’autorità competente per l’autorizzazione che esige la presentazione dell’estratto specifico per privati deve in ogni caso contenere i seguenti dati: - a.
- nome, indirizzo, telefono e indirizzo e—mail del datore di lavoro, dell’organizzazione o dell’autorità competente per l’autorizzazione;
- b.
- nome e firma di una persona dipendente dal datore di lavoro, dall’organizzazione o dall’autorità competente per l’autorizzazione che ha partecipato alla procedura d’assunzione;
- c.
- data dell’attestazione;
- d.
- cognome, nome e data di nascita del privato;
- e.
- attività del privato presso il datore di lavoro, l’organizzazione o l’autorità competente per l’autorizzazione.3
2Con l’attestazione scritta, il datore di lavoro o l’organizzazione conferma che il privato si candida presso di sé a un’attività professionale o a un’attività extraprofessionale organizzata implicante il contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili o che esercita presso di sé una siffatta attività e pertanto deve presentare un estratto specifico per privati. 2bisCon l’attestazione scritta, l’autorità competente per l’autorizzazione conferma che il privato richiede un’autorizzazione per esercitare un’attività di cui al capoverso 2 e pertanto deve presentare un estratto specifico per privati.4 3L’attestazione è valida per tre mesi dal suo rilascio. 4L’UFG verifica la correttezza del contenuto delle attestazioni mediante controlli a campione.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461). 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4779). 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4779). 4 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4779).
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Art. 25d Estratto specifico per privati.Contenuto
1L’estratto specifico per privati riporta in ogni caso i seguenti dati personali (all. 1 n. 1): - a.
- cognome, cognome di nascita, nome (n. 1.2);
- b.
- data di nascita (n. 1.4);
- c.
- luogo di origine, cittadinanza (n. 1.6);
- d.
- indirizzo (n. 1.10).
2Se il casellario giudiziale contiene una sentenza che deve figurare nell’estratto specifico per privati giusta l’articolo 371a capoverso 3 CP o secondo il capoverso 4 del presente articolo, in tale estratto sono indicati tutti i dati menzionati nell’articolo 25 capoverso 2 relativi a tale sentenza. 3Se il casellario giudiziale non contiene nessuna sentenza che deve figurare nell’estratto specifico per privati giusta l’articolo 371a capoverso 3 CP o secondo il capoverso 4 del presente articolo, su quest’ultimo figura la menzione: «Non è iscritta alcuna interdizione di esercitare una professione o un’attività, alcun divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate pronunciati a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili né alcuna interdizione di esercitare un’attività nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti».2 4Nell’estratto specifico per privati figurano anche le sentenze che contengono un’interdizione di esercitare una professione o un’attività secondo le precedenti versioni del CP o del CPM3 pronunciate a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili.4
1 Introdotto dal n. I dell’O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461). 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4779). 3 RS 321.0 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4779).
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Art. 25e
…1 Introdotto dal n. I dell’O del 19 nov. 2014 (RU 2014 4461). Abrogato dal n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4779).
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