Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Testo originale
Le alte parti contraenti della presente convenzione,
determinate a potenziare nel loro territorio la tutela giuridica delle persone ivi residenti;
considerando che, a tal fine, è necessario determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nell'ordinamento internazionale, facilitare il riconoscimento e istituire una procedura rapida per garantire l'esecuzione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie;
consapevoli dei legami che le uniscono, sanciti in campo economico dagli accordi di libero scambio tra la Comunità europea e alcuni Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio;
tenendo conto:
- -
- della convenzione di Bruxelles, del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione a seguito dei successivi allargamenti dell'Unione europea,
- -
- della convenzione di Lugano, del 16 settembre 19881, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che estende l'applicazione delle norme della convenzione di Bruxelles del 1968 ad alcuni Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio,
- -
- del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che ha sostituito la succitata convenzione di Bruxelles,
- -
- dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2005;
persuase che l'estensione dei principi enunciati nel regolamento (CE) n. 44/2001 alle parti contraenti del presente atto potenzierà la cooperazione giudiziaria ed economica;
desiderose di assicurare un'interpretazione quanto più uniforme del presente atto;
hanno deciso, in questo spirito, di stipulare la presente convenzione; e
hanno convenuto quanto segue:
Titolo I: Campo di applicazione
Art. 1
1. La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale e amministrativa.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione:
- a)
- lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
- b)
- i fallimenti, i concordati e la procedure affini;
- c)
- la sicurezza sociale;
- d)
- l'arbitrato.
3. Ai fini della presente convenzione, con «Stato vincolato dalla presente convenzione» si intende lo Stato che è parte contraente della presente convenzione, ovvero uno Stato membro della Comunità europea. L'espressione può altresì indicare la Comunità europea.
Titolo II: Competenza
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 2
1. Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione sono convenute, a prescindere dalla cittadinanza, davanti ai giudici di quello Stato.
2. Alle persone che non sono cittadini dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel quale sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.
Art. 3
1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato vincolato dalla presente convenzione solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente titolo.
2. Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell'allegato I.
Art. 4
1. Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato vincolato dalla presente convenzione, dalla legge di quello Stato, salva l'applicazione degli articoli 22 e 23.
2. Chiunque sia domiciliato nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può, indipendentemente dalla cittadinanza ed al pari dei cittadini di questo Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle indicate nell'allegato I.
Sezione 2: Competenze speciali
Art. 5
La persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione:
- 1.
- a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.
- b)
- Ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:
- -
- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
- -
- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
- c)
- Se non si applica la lettera b) si applica quanto previsto alla lettera a);
2. in materia di obbligazioni alimentari:
- a)
- davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale, o
- b)
- qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti, o
- c)
- qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa alla responsabilità genitoriale, davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
3. in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;
4. qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l'azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell'azione civile;
5. qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata;
6. nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio il trust ha domicilio;
7. qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, davanti al giudice nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo:
- a)
- è stato sequestrato a garanzia del pagamento, o
- b)
- avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o altra garanzia;
questa disposizione si applica solo qualora si eccepisca che il convenuto è titolare di un diritto sul carico o sul nolo o aveva un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio.
Art. 6
La persona di cui all'articolo precedente può inoltre essere convenuta:
- 1.
- in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;
- 2.
- qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale;
- 3.
- qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale;
- 4.
- in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere riunita con un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui l'immobile è situato.
Art. 7
Qualora ai sensi della presente convenzione un giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione abbia competenza per le azioni relative alla responsabilità nell'impiego o nell'esercizio di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro giudice competente secondo la legge nazionale, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità.
Sezione 3: Competenza in materia di assicurazioni
Art. 8
In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, salva l'applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 5.
Art. 9
1. L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuto:
- a)
- davanti al giudice dello Stato in cui è domiciliato; o
- b)
- in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario; o
- c)
- se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione.
2. Qualora l'assicuratore non sia domiciliato nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.
Art. 10
L'assicuratore può essere altresì convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione riguardi contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.
Art. 11
1. In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti al giudice presso il quale è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.
3. Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, lo stesso giudice è competente anche nei loro confronti.
Art. 12
1. Salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, l'azione dell'assicuratore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio è domiciliato il convenuto, sia egli contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.
2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale a norma della presente sezione.
Art. 13
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:
- 1.
- posteriore al sorgere della controversia; o
- 2.
- che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o
- 3.
- che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o
- 4.
- stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il domicilio in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione; o
- 5.
- che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14.
Art. 14
I rischi di cui all'articolo 13, paragrafo 5, sono i seguenti:
- 1.
- ogni danno:
- a)
- subito dalle navi, dagli impianti offshore e d'alto mare o dagli aeromobili, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali,
- b)
- subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeromobili oppure effettuato da questi ultimi in combinazione con altri mezzi di trasporto;
- 2.
- ogni responsabilità, salvo per lesioni personali dei passeggeri o danni ai loro bagagli:
- a)
- risultante dall'impiego o dall'esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al paragrafo 1, lettera a), sempre che, per quanto riguarda questi ultimi, la legge dello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui l'aeromobile è immatricolato non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi,
- b)
- derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del paragrafo 1, lettera b);
- 3.
- ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego e l'esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al paragrafo 1, lettera a), in particolare quella del nolo o del corrispettivo del noleggio;
- 4.
- ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti paragrafi 1 a 3;
- 5.
- fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, tutti i grandi rischi.
Sezione 4: Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori
Art. 15
1. Salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:
- a)
- qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali; o
- b)
- qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o
- c)
- in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato o verso una pluralità di Stati comprendente tale Stato, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.
2. Qualora la controparte del consumatore non abbia il domicilio nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.
3. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.
Art. 16
1. L'azione del consumatore avverso la controparte contrattuale può essere proposta o davanti al giudice dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato il consumatore.
2. L'azione della controparte contrattuale avverso il consumatore può essere proposta solo davanti al giudice dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio è domiciliato il consumatore.
3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione.
Art. 17
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:
- 1.
- posteriore al sorgere della controversia; o
- 2.
- che consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o
- 3.
- che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni.
Sezione 5: Competenza in materia di contratti individuali di lavoro
Art. 18
1. Salvi l'articolo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione.
2. Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.
Art. 19
Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuto:
- 1.
- davanti al giudice dello Stato in cui è domiciliato; o
- 2.
- in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione:
- a)
- davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o
- b)
- qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto.
Art. 20
1. L'azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti al giudice dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio il lavoratore è domiciliato.
2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale a norma della presente sezione.
Art. 21
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:
- 1.
- posteriore al sorgere della controversia; o
- 2.
- che consenta al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione.
Sezione 6: Competenze esclusive
Art. 22
Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:
- 1.
- in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto di immobili, i giudici dello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui l'immobile è situato. Tuttavia in materia di contratti d'affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui è domiciliato il convenuto, purché l'affittuario sia una persona fisica e il proprietario e l'affittuario siano domiciliati nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione;
- 2.
- in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di tale Stato. Per determinare tale sede il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato;
- 3.
- in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio sono tenuti i registri;
- 4.
- in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione, i giudici dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale. Salva la competenza dell'ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 19731, i giudici di ciascuno Stato vincolato dalla presente convenzione hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione;
- 5.
- in materia di esecuzione delle decisioni, i giudici dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.
1 RS 0.232.142.2
Sezione 7: Proroga di competenza
Art. 23
1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato vincolato dalla presente convenzione a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a quel giudice o ai giudici di quello Stato. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:
- a)
- per iscritto o oralmente con conferma scritta; o
- b)
- in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o
- c)
- nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuta e regolarmente rispettata dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.
2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.
3. Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, i giudici degli altri Stati vincolati dalla presente convenzione non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici la cui competenza è stata convenuta non abbiano declinato la competenza.
4. Il giudice o i giudici di uno Stato vincolato dalla presente convenzione ai quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust.
5. Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 13, 17 e 21 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 22.
Art. 24
Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente convenzione, è competente il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione davanti al quale il convenuto è comparso. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 22.
Sezione 8: Esame della competenza e della ricevibilità dell'azione
Art. 25
Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 22 stabilisce la competenza esclusiva di un giudice di un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.
Art. 26
1. Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione è citato davanti a un giudice di un altro Stato vincolato dalla presente convenzione e non compare, il giudice, se non è competente in base alla presente convenzione, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.
2. Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 sono sostituite da quelle dell'articolo 15 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 19651, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o atto equivalente in esecuzione della richiamata convenzione.
4. Gli Stati membri della Comunità europea vincolati dal regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000, o dall'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2005, applicano nell'ambito delle relazioni reciproche le disposizioni dell'articolo 19 del suddetto regolamento, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione di quel regolamento o di quell'accordo.
Sezione 9: Litispendenza e connessione
Art. 27
1. Qualora davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.
2. Se la competenza del giudice precedentemente adito è accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.
Art. 28
1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di diversi Stati vincolati dalla presente convenzione, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.
2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che il giudice precedentemente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
3. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.
Art. 29
Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve rimettere la causa al giudice adito in precedenza.
Art. 30
Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito:
- 1.
- quando la domanda giudiziale o atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto; o
- 2.
- se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l'autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l'atto fosse depositato presso il giudice.
Sezione 10: Provvedimenti provvisori e cautelari
Art. 31
I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato vincolato dalla presente convenzione possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza della presente convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato vincolato dalla presente convenzione.
Titolo III: Riconoscimento ed esecuzione
Art. 32
Ai fini della presente convenzione, con «decisione» si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.
Sezione 1: Riconoscimento
Art. 33
1. Le decisioni emesse in uno Stato vincolato dalla presente convenzione sono riconosciute negli altri Stati vincolati dalla presente convenzione senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente titolo, che la decisione deve essere riconosciuta.
3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti a un giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, tale giudice è competente al riguardo.
Art. 34
Le decisioni non sono riconosciute:
- 1.
- se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto;
- 2.
- se la domanda giudiziale o atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
- 3.
- se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato richiesto;
- 4.
- se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato richiesto.
Art. 35
1. Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se sono state violate le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del titolo II, oltreché nel caso contemplato dall'articolo 68. Il riconoscimento di una decisione può inoltre essere rifiutato nei casi previsti dall'articolo 64, paragrafo 3, o dall'articolo 67, paragrafo 4.
2. Nell'accertamento delle competenze di cui al precedente paragrafo, l'autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza.
3. Salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine. Le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 34, paragrafo 1.
Art. 36
In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.
Art. 37
1. Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata.
2. Il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, davanti al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito la cui esecuzione è sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento.
Sezione 2: Esecuzione
Art. 38
1. Le decisioni emesse in uno Stato vincolato dalla presente convenzione e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.
2. Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata.
Art. 39
1. L'istanza deve essere proposta al giudice o all'autorità competente di cui all'allegato II.
2. La competenza territoriale è determinata dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.
Art. 40
1. Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto.
2. L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore alla lite.
3. All'istanza devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 53.
Art. 41
La decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l'espletamento delle formalità di cui all'articolo 53, senza alcun esame ai sensi degli articoli 34 e 35. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.
Art. 42
1. La decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata al richiedente secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto.
2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.
Art. 43
1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2. Il ricorso è proposto dinanzi al giudice di cui all'allegato III.
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
4. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti al giudice investito del ricorso in un procedimento riguardante un'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 26, paragrafi da 2 a 4 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati vincolati dalla presente convenzione.
5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività viene proposto nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato vincolato dalla presente convenzione diverso da quello in cui è rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
Art. 44
La decisione emessa sul ricorso può costituire unicamente oggetto del ricorso di cui all'allegato IV.
Art. 45
1. Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. Il giudice si pronuncia senza indugio.
2. In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.
Art. 46
1. Il giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 43 o dell'articolo 44 può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata impugnata, nello Stato d'origine, con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.
2. Qualora la decisione sia stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato d'origine è considerato «impugnazione ordinaria» ai sensi del paragrafo 1.
3. Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare.
Art. 47
1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità della presente convenzione, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato richiesto, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 41.
2. La dichiarazione di esecutività implica l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.
3. In pendenza del termine di cui all'articolo 43, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata presa una decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.
Art. 48
1. Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, il giudice o l'autorità competente rilascia la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.
2. L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale.
Art. 49
Le decisioni straniere che applicano una penalità sono esecutive nello Stato richiesto solo se la misura di quest'ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato d'origine.
Art. 50
1. L'istante che, nello Stato d'origine, ha beneficiato in tutto o in parte del gratuito patrocinio o di un'esenzione dalle spese, beneficia, nel procedimento di cui alla presente sezione, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione dalle spese più ampia prevista nel diritto dello Stato richiesto.
2. L'istante che chiede l'esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa da un'autorità amministrativa in Danimarca, in Islanda o in Norvegia può invocare, nello Stato richiesto, i benefici di cui al paragrafo 1 se presenta un attestato del ministero della giustizia danese, islandese o norvegese comprovante che soddisfa le condizioni economiche richieste per beneficiare in tutto o in parte del gratuito patrocinio o dell'esenzione dalle spese.
Art. 51
Alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato vincolato dalla presente convenzione di una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione non può essere imposta alcuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese.
Art. 52
Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non vengono riscossi, nello Stato richiesto, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.
Sezione 3: Disposizioni comuni
Art. 53
1. La parte che chiede il riconoscimento di una decisione o il rilascio di una dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità.
2. Salvo l'articolo 55, la parte che chiede una dichiarazione di esecutività deve inoltre produrre l'attestato di cui all'articolo 54.
Art. 54
Il giudice o l'autorità competente dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel quale è stata emessa la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato utilizzando il formulario riportato nell'allegato V della presente convenzione.
Art. 55
1. Qualora l'attestato di cui all'articolo 54 non venga prodotto, il giudice o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, se ritiene di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.
2. Qualora il giudice o l'autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati vincolati dalla presente convenzione.
Art. 56
Non è richiesta legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati all'articolo 53 o all'articolo 55, paragrafo 2, come anche, ove occorra, per la procura alle liti.
Titolo IV: Atti pubblici e transazioni giudiziarie
Art. 57
1. Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato vincolato dalla presente convenzione sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione conformemente alla procedura contemplata dall'articolo 38 e seguenti. Il giudice al quale l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo 43 o dell'articolo 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.
2. Sono parimenti considerati atti pubblici ai sensi del paragrafo 1 le convenzioni in materia di obbligazioni alimentari concluse davanti alle autorità amministrative o da esse autenticate.
3. L'atto prodotto deve presentare tutte le condizioni di autenticità previste nello Stato d'origine.
4. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni della sezione 3 del titolo III. L'autorità competente di uno Stato vincolato dalla presente convenzione presso la quale è stato formato o registrato un atto pubblico rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato utilizzando il formulario riportato nell'allegato VI della presente convenzione.
Art. 58
Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato d'origine vincolato dalla presente convenzione hanno efficacia esecutiva nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. Il giudice o l'autorità competente dello Stato vincolato dalla presente convenzione presso cui è stata conclusa una transazione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato utilizzando il formulario riportato nell'allegato V della presente convenzione.
Titolo V: Disposizioni generali
Art. 59
1. Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge nazionale.
2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, applica la legge di quest'ultimo Stato.
Art. 60
1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:
- a)
- la sua sede statutaria; o
- b)
- la sua amministrazione centrale; oppure
- c)
- il suo centro d'attività principale.
2. Per quanto riguarda il Regno Unito e l'Irlanda, per «sede statutaria» si intende il «registered office» o, se non esiste alcun «registered office», il «place of incorporation» (luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la «formation» (costituzione).
3. Per definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato.
Art. 61
Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione alle quali venga contestata una violazione non dolosa davanti ai giudici penali di un altro Stato vincolato dalla presente convenzione di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere da persone a tal fine abilitate. Tuttavia, il giudice adito può ordinare la comparizione personale. Se la comparizione non ha luogo, la decisione emessa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di difendersi potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati vincolati dalla presente convenzione.
Art. 62
Ai fini della presente convenzione, con «giudice» si intende l'autorità designata da uno Stato vincolato dalla presente convenzione come competente per le materie rientranti nel campo di applicazione della presente convenzione.
Titolo VI: Disposizioni transitorie
Art. 63
1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato d'origine, ovvero nello Stato richiesto per i casi in cui sia chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto pubblico.
2. Tuttavia, nel caso in cui un'azione sia stata proposta nello Stato d'origine prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del titolo III:
- a)
- se nello Stato d'origine l'azione è stata proposta posteriormente all'entrata in vigore, sia in quest'ultimo Stato che nello Stato richiesto, della convenzione di Lugano del 16 settembre 1988;
- b)
- in tutti gli altri casi, se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dal titolo II o da una convenzione tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, in vigore al momento in cui l'azione è stata proposta.
Titolo VII: Relazioni con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio e gli altri atti normativi
Art. 64
1. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione da parte degli Stati membri della Comunità europea: del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e successive modifiche; della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, e del protocollo relativo all'interpretazione di detta convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, modificati dalle convenzioni di adesione a detta convenzione e a detto protocollo da parte degli Stati aderenti alle Comunità europee; dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2005.
2. Tuttavia, la presente convenzione si applica comunque:
- a)
- in materia di competenza giurisdizionale, qualora il convenuto sia domiciliato nel territorio di uno Stato in cui si applica la presente convenzione ma non un atto normativo di cui al paragrafo 1, ovvero qualora gli articoli 22 o 23 della presente convenzione attribuiscano la competenza ai giudici di quello Stato;
- b)
- in materia di litispendenza o di connessione contemplate dagli articoli 27 e 28, ove siano state proposte azioni in uno Stato in cui si applica la presente convenzione ma non un atto normativo di cui al paragrafo 1, e in uno Stato in cui si applicano sia la presente convenzione che un atto normativo di cui al paragrafo 1;
- c)
- in materia di riconoscimento e di esecuzione, qualora lo Stato d'origine o lo Stato richiesto non applichi alcun atto normativo di cui al paragrafo 1.
3. Oltre ai casi previsti nel titolo III, il riconoscimento o l'esecuzione può essere rifiutato se la competenza sulla quale si fonda la decisione differisce da quella che deriva dalla presente convenzione e il riconoscimento o l'esecuzione è richiesto contro una parte che abbia il domicilio nel territorio di uno Stato in cui si applica la presente convenzione ma non un atto normativo di cui al paragrafo 1, a meno che il riconoscimento o l'esecuzione della decisione sia possibile altrimenti in base alla legislazione dello Stato richiesto.
Art. 65
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 63, paragrafo 2, dell'articolo 66 e dell'articolo 67, la presente convenzione sostituisce, tra gli Stati vincolati dalla medesima, le convenzioni concluse tra due o più di essi relative alle stesse materie soggette alla presente convenzione. In particolare, sono sostituite le convenzioni menzionate nell'allegato VII.
Art. 66
1. Le convenzioni di cui all'articolo 65 continuano a produrre i loro effetti nelle materie non soggette alla presente convenzione.
2. Esse continuano a produrre i loro effetti per le decisioni emesse e per gli atti pubblici formati prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.
Art. 67
1. La presente convenzione non pregiudica convenzioni da cui sono vincolate le parti contraenti o gli Stati vincolati dalla presente convenzione che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni. Fatti salvi gli obblighi derivanti da altri accordi fra alcune parti contraenti, la presente convenzione non osta a che le parti contraenti concludano siffatte convenzioni.
2. La presente convenzione non osta a che il giudice di uno Stato vincolato dalla presente convenzione e da una convenzione relativa a una materia particolare possa fondare la propria competenza su quest'ultima anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di un altro Stato vincolato dalla presente convenzione che non è parte di quella convenzione. Il giudice adito applica in ogni caso l'articolo 26 della presente convenzione.
3. Le decisioni emesse in uno Stato vincolato dalla presente convenzione da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati vincolati dalla presente convenzione a norma del titolo III della presente convenzione.
4. Oltre ai casi previsti nel titolo III il riconoscimento o l'esecuzione può essere rifiutato se lo Stato richiesto non è vincolato dalla convenzione relativa a una materia particolare e la parte contro la quale è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione ha il domicilio nel territorio di tale Stato, ovvero in uno Stato membro della Comunità europea se lo Stato richiesto è uno Stato membro della Comunità europea e nel caso di convenzioni che dovrebbero essere concluse dalla Comunità europea, a meno che il riconoscimento o l'esecuzione della decisione sia possibile altrimenti in base alla legislazione dello Stato richiesto.
5. Se una convenzione relativa a una materia particolare di cui sono parti lo Stato d'origine e lo Stato richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni della presente convenzione concernenti le procedure relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni.
Art. 68
1. La presente convenzione non pregiudica gli accordi anteriori alla sua entrata in vigore con i quali gli Stati vincolati dalla presente convenzione si siano impegnati a non riconoscere una decisione emessa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione contro un convenuto che aveva il domicilio o la residenza abituale in uno Stato terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all'articolo 4, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Fatti salvi gli obblighi derivanti da altri accordi fra alcune parti contraenti, la presente convenzione non osta a che le parti contraenti concludano siffatte convenzioni.
2. Tuttavia, nessuna parte contraente può impegnarsi nei confronti di uno Stato terzo a non riconoscere una decisione resa in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione da un giudice la cui competenza si basi sul fatto che in tale Stato si trovano beni appartenenti al convenuto o sul sequestro, da parte dell'attore, di beni ivi esistenti:
- a)
- se la domanda verte sulla proprietà o il possesso di tali beni, è volta ad ottenere l'autorizzazione di disporne o è relativa ad un'altra causa che li riguarda; ovvero
- b)
- se i beni costituiscono la garanzia di un credito che è l'oggetto della domanda.
Titolo VIII: Disposizioni finali
Art. 69
1. La presente convenzione è aperta alla firma della Comunità europea, della Danimarca e degli Stati che, alla data di apertura alla firma, sono membri dell'Associazione europea di libero scambio.
2. La presente convenzione è sottoposta alla ratifica dei firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Consiglio federale svizzero, che funge da depositario della presente convenzione.
3. Alla momento della ratifica le parti contraenti possono presentare dichiarazioni a norma degli articoli I, II e III del protocollo n. 1.
4. La convenzione entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui la Comunità europea e un membro dell'Associazione europea di libero scambio avranno depositato gli strumenti di ratifica.
5. Nei confronti di ogni altra parte la convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica.
6. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo n. 2, la presente convenzione sostituisce la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore a norma dei paragrafi 4 e 5. Ogni riferimento alla convenzione di Lugano del 1988 contenuto in altri atti normativi si intende fatto alla presente convenzione.
7. Per quanto riguarda le relazioni tra gli Stati membri della Comunità europea e i territori non europei di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), la presente convenzione sostituisce la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, e il protocollo relativo all'interpretazione di detta convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, modificati dalle convenzioni di adesione a detta convenzione e a detto protocollo da parte degli Stati aderenti alle Comunità europee, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione nei confronti di quei territori a norma dell'articolo 73, paragrafo 2.
Art. 70
1. Possono aderire alla presente convenzione, dopo la sua entrata in vigore:
- a)
- gli Stati che, dopo l'apertura alla firma della presente convenzione, diventano membri dell'Associazione europea di libero scambio, alle condizioni previste dall'articolo 71;
- b)
- gli Stati membri della Comunità europea a nome e per conto di certi territori non europei parte del loro territorio nazionale o delle cui relazioni esterne sono responsabili, alle condizioni previste dall'articolo 71;
- c)
- qualsiasi altro Stato, alle condizioni previste dall'articolo 72.
2. Gli Stati di cui al paragrafo 1 che vogliano diventare parti contraenti della presente convenzione presentano domanda al depositario. La domanda, completa delle informazioni previste agli articoli 71 e 72, è corredata di una traduzione in lingua inglese e francese.
Art. 71
1. Ogni Stato di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettere a) e b) che voglia diventare parte contraente della presente convenzione:
- a)
- fa le comunicazioni richieste per l'applicazione della presente convenzione;
- b)
- può presentare dichiarazioni a norma degli articoli I e III del protocollo n. 1.
2. Il depositario trasmette le informazioni ricevute conformemente al paragrafo 1 alle altre parti contraenti prima del deposito dello strumento di adesione da parte dello Stato interessato.
Art. 72
1. Ogni Stato di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera c) che voglia diventare parte contraente della presente convenzione:
- a)
- fa le comunicazioni richieste per l'applicazione della presente convenzione;
- b)
- può presentare dichiarazioni a norma degli articoli I e III del protocollo n. 1;
- c)
- fornisce al depositario informazioni riguardanti, in particolare:
- 1)
- il suo ordinamento giudiziario, segnatamente sulla nomina e l'indipendenza dei giudici,
- 2)
- le sue norme di diritto interno di procedura civile e sull'esecuzione delle decisioni,
- 3)
- le sue norme di diritto internazionale privato e processuale civile.
2. Il depositario trasmette le informazioni ricevute conformemente al paragrafo 1 alle altre parti contraenti prima di invitare lo Stato interessato ad aderire a norma del paragrafo 3.
3. Salvo il paragrafo 4, il depositario invita lo Stato interessato ad aderire solo previo consenso unanime delle parti contraenti. Le parti contraenti fanno in modo di acconsentire entro un anno dall'invito del depositario.
4. La convenzione entra in vigore solo nelle relazioni tra lo Stato aderente e le parti contraenti che non hanno sollevato obiezioni all'adesione prima del primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.
Art. 73
1. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.
2. Nei confronti di uno Stato aderente di cui all'articolo 70, la convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione. A partire da quel momento lo Stato aderente è considerato parte contraente della convenzione.
3. Ogni parte contraente può presentare al depositario un testo della presente convenzione nella o nelle rispettive lingue, che farà fede se convenuto dalle parti contraenti a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 2.
Art. 74
1. La presente convenzione è conclusa per un periodo illimitato.
2. Ogni parte contraente può, in qualsiasi momento, denunciare la convenzione inoltrando una notifica al depositario.
3. La denuncia acquista efficacia decorso un anno civile dalla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica della denuncia da parte del depositario.
Art. 75
Sono allegati alla presente convenzione:
- -
- un protocollo n. 1 relativo ad alcuni problemi di competenza, procedura ed esecuzione;
- -
- un protocollo n. 2 relativo all'interpretazione uniforme della convenzione e al comitato permanente;
- -
- un protocollo n. 3 relativo all'applicazione dell'articolo 67 della convenzione;
- -
- gli allegati da I a IV e l'allegato VII recanti informazioni sull'applicazione della convenzione;
- -
- gli allegati V e VI contenenti gli attestati di cui agli articoli 54, 57 e 58 della convenzione;
- -
- l'allegato VIII indicante le lingue facenti fede di cui all'articolo 79 della convenzione;
- -
- l'allegato IX relativo all'applicazione dell'articolo II del protocollo n. 1.
Tali protocolli e allegati sono parte integrante della presente convenzione.
Art. 76
Salvo l'articolo 77, ogni parte contraente può chiedere la revisione della presente convenzione. A tal fine, il depositario convoca il comitato permanente di cui all'articolo 4 del protocollo n. 2.
Art. 77
1. Le parti contraenti comunicano al depositario il testo di ogni disposizione di legge che modifica gli elenchi di cui agli allegati da I a IV e le eventuali soppressioni o aggiunte all'elenco di cui all'allegato VII, indicandone la data di entrata in vigore. Tali comunicazioni sono effettuate entro un termine ragionevole prima dell'entrata in vigore e sono corredate di una traduzione in lingua inglese e francese. Il depositario adegua gli allegati di conseguenza, previa consultazione del comitato permanente a norma dell'articolo 4 del protocollo 2. A tal fine, le parti contraenti forniscono una traduzione degli adeguamenti nelle rispettive lingue.
2. Ogni modifica degli allegati da V a VI, e da VIII a IX della presente convenzione è adottata dal comitato permanente a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 2.
Art. 78
1. Il depositario notifica alle parti contraenti:
- a)
- il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
- b)
- le date di entrata in vigore della presente convenzione nei confronti delle parti contraenti;
- c)
- le dichiarazioni ricevute ai sensi degli articoli da I a IV del protocollo n. 1;
- d)
- le comunicazioni fatte ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, dell'articolo 77, paragrafo 1, e del paragrafo 4 del protocollo n. 3.
2. Le notificazioni saranno corredate di una traduzione in lingua inglese e francese.
Art. 79
Le alte parti contraenti,
visto l'articolo 75 della presente convenzione,
considerando il legame sostanziale tra la presente convenzione, la convenzione di Lugano del 1988 e gli atti normativi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, della presente convenzione,
considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sull'interpretazione delle disposizioni degli atti normativi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, della presente convenzione,
considerando che la presente convenzione diventa parte integrante del diritto comunitario e che pertanto la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sull'interpretazione delle disposizioni della presente convenzione per quanto riguarda la loro applicazione da parte dei giudici degli Stati membri della Comunità europea,
avendo piena conoscenza delle decisioni emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee sull'interpretazione degli atti normativi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, della presente convenzione fino al momento della sua firma, e delle decisioni emesse dai giudici delle parti contraenti della convenzione di Lugano del 1988 su quest'ultima convenzione fino al momento della firma della presente convenzione,
considerando che la revisione parallela della convenzione di Bruxelles del 1968 e di quella di Lugano del 1988, che ha portato all'adozione di un testo riveduto di entrambe le convenzioni, è stata essenzialmente fondata sulle suddette decisioni relative a tali convenzioni,
considerando che il testo riveduto della convenzione di Bruxelles è stato incorporato, dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, nel regolamento (CE) n. 44/2001,
considerando che tale testo riveduto costituisce altresì la base del testo della presente convenzione,
desiderose, nella piena osservanza dell'indipendenza dei giudici, di impedire interpretazioni divergenti e di conseguire un'interpretazione quanto più uniforme delle disposizioni della presente convenzione e di quelle del regolamento (CE) n. 44/2201, la cui sostanza è recepita nella presente convenzione, e degli altri atti normativi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, della presente convenzione,
hanno convenuto quanto segue:
Protocollo n. 1 relativo ad alcuni problemi di competenza, procedura ed esecuzione
Protocollo n. 2 relativo all'interpretazione uniforme della convenzione e al comitato permanente
Art. 1
1. Nell'applicare e interpretare le disposizioni della presente convenzione, i giudici tengono debitamente conto dei principi definiti dalle pertinenti decisioni dei giudici degli Stati vincolati dalla convenzione e della Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione a dette disposizioni o a disposizioni analoghe della convenzione di Lugano del 1988 o degli atti normativi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, della presente convenzione.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica, per i giudici degli Stati membri della Comunità europea, senza pregiudizio dei loro obblighi nei confronti della Corte di giustizia delle Comunità europee derivanti dal trattato che istituisce la Comunità europea o Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2005.
Art. 2
Ogni Stato vincolato dalla presente convenzione che non è uno Stato membro della Comunità europea ha la facoltà di presentare memorie od osservazioni scritte, in conformità dell'articolo 23 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, nel caso in cui la Corte di giustizia sia stata adita da un giudice di uno Stato membro della Comunità europea perché si pronunci in via pregiudiziale su una questione concernente l'interpretazione della presente convenzione o degli atti normativi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, della presente convenzione.
Art. 3
1. La Commissione delle Comunità europee istituisce un sistema di scambio di informazioni sulle decisioni pertinenti emesse in applicazione della presente convenzione, della convenzione di Lugano del 1988 e degli atti normativi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, della presente convenzione. Il sistema deve essere accessibile al pubblico e contenere le decisioni dei giudici di ultimo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europee, nonché le decisioni particolarmente importanti passate in giudicato ed emesse in applicazione della convenzione, della convenzione di Lugano del 1988 e degli atti normativi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, della presente convenzione. Le decisioni sono classificate e corredate di un riassunto.
Il sistema comporta la trasmissione alla Commissione da parte delle autorità competenti degli Stati vincolati dalla presente convenzione delle decisioni di cui sopra emesse dai giudici di tali Stati.
2. Il Cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee effettuerà una selezione delle cause di particolare interesse per il corretto funzionamento della convenzione e presenterà tale giurisprudenza selezionata alla riunione di esperti, in conformità dell'articolo 5 del presente protocollo.
3. Fino a che la Commissione delle Comunità europee non avrà istituito il sistema di cui al paragrafo 1, la Corte di giustizia delle Comunità europee mantiene il sistema di scambio di informazioni previsto dal protocollo n. 2 della convenzione di Lugano del 1988 per le decisioni emesse in applicazione di quest'ultima e della presente convenzione.
Art. 4
1. È istituito un comitato permanente composto dai rappresentanti delle parti contraenti.
2. Su richiesta di una parte contraente, il depositario della convenzione convoca il comitato allo scopo di:
- -
- procedere a consultazioni sulle relazioni tra la presente convenzione e altri atti normativi internazionali;
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- procedere a consultazioni sull'applicazione dell'articolo 67, compresi i progetti di adesione ad atti normativi relativi a materie particolari ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, della stessa e le proposte normative ai sensi del protocollo n. 3;
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- esaminare l'adesione di nuovi Stati. In particolare, il comitato può porre, agli Stati aderenti di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera c), domande sui rispettivi ordinamenti e sull'attuazione della convenzione. Il comitato può inoltre esaminare gli eventuali adeguamenti da apportare alla convenzione per la sua applicazione negli Stati aderenti;
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- accettare nuove versioni linguistiche facenti fede ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 3, della presente convenzione ed effettuare le opportune modifiche all'allegato VIII;
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- procedere a consultazioni su una revisione della convenzione ai sensi dell'articolo 76;
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- procedere a consultazioni sulle modifiche degli allegati da I a IV e dell'allegato VII ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 1;
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- adottare modifiche degli allegati V e VI ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2;
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- revocare le riserve e le dichiarazioni delle parti contraenti, ai sensi del protocollo n. 1, ed effettuare le opportune modifiche all'allegato IX.
3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno, che ne definisce il funzionamento e il processo decisionale e prevede la possibilità di procedere a consultazioni e prendere decisioni con procedura scritta.
Art. 5
1. Il depositario può, all'occorrenza, convocare una riunione di esperti per scambiare pareri sul funzionamento della convenzione, specie sullo sviluppo della giurisprudenza e di nuovi atti normativi che possono influire sull'applicazione della convenzione.
2. A tali riunioni partecipano esperti delle parti contraenti, degli Stati vincolati dalla convenzione, della Corte di giustizia delle Comunità europee e dell'Associazione europea di libero scambio. Possono parteciparvi altri esperti la cui presenza sia giudicata opportuna.
3. I problemi inerenti al funzionamento della convenzione possono essere sottoposti al comitato permanente di cui all'articolo 4 del presente protocollo, per il seguito necessario.