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Art. 7 Dignità umana
La dignità della persona va rispettata e protetta.
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Art. 8 Uguaglianza giuridica
1 Tutti sono uguali davanti alla legge. 2 Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. 3 Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. 4 La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.
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Art. 9 Protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede
Ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
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Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale
1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. 2 Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. 3 La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.
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Art. 10a Divieto di dissimulare il proprio viso * 34
1 Nessuno può dissimulare il proprio viso negli spazi pubblici né nei luoghi accessibili al pubblico o nei quali sono fornite prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno; il divieto non si applica ai luoghi di culto. 2 Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso. 3 La legge prevede eccezioni. Queste possono essere giustificate esclusivamente da motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali.
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Art. 11 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti
1 I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo. 2 Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti.
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Art. 12 Diritto all’aiuto in situazioni di bisogno
Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa.
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Art. 13 Protezione della sfera privata
1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. 2 Ognuno ha diritto d’essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.
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Art. 14 Diritto al matrimonio e alla famiglia
Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito.
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Art. 15 Libertà di credo e di coscienza
1 La libertà di credo e di coscienza è garantita. 2 Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità. 3 Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso. 4 Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.
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Art. 16 Libertà d’opinione e d’informazione
1 La libertà d’opinione e d’informazione è garantita. 2 Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. 3 Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle.
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Art. 17 Libertà dei media
1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita. 2 La censura è vietata. 3 Il segreto redazionale è garantito.
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Art. 18 Libertà di lingua
La libertà di lingua è garantita.
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Art. 19 Diritto all’istruzione scolastica di base
Il diritto a un’istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito.
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Art. 20 Libertà della scienza
La libertà della ricerca e dell’insegnamento scientifici è garantita.
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Art. 21 Libertà artistica
La libertà dell’arte è garantita.
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Art. 22 Libertà di riunione
1 La libertà di riunione è garantita. 2 Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o no.
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Art. 23 Libertà d’associazione
1 La libertà d’associazione è garantita. 2 Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative. 3 Nessuno può essere costretto ad aderire a un’associazione o a farne parte.
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Art. 24 Libertà di domicilio
1 Ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese. 2 Ha il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi.
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Art. 25 Protezione dall’espulsione, dall’estradizione e dal rinvio forzato
1 Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un’autorità estera soltanto se vi acconsentono. 2 I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati. 3 Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano.
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Art. 26 Garanzia della proprietà
1 La proprietà è garantita. 2 In caso d’espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità.
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Art. 27 Libertà economica
1 La libertà economica è garantita. 2 Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un’attività economica privata e il suo libero esercizio.
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Art. 28 Libertà sindacale
1 I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o no. 2 I conflitti vanno per quanto possibile composti in via negoziale o conciliativa. 3 Lo sciopero e la serrata sono leciti soltanto se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione. 4 La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone.
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Art. 29 Garanzie procedurali generali
1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. 2 Le parti hanno diritto d’essere sentite. 3 Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
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Art. 29a Garanzia della via giudiziaria 5
Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un’autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.
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Art. 30 Procedura giudiziaria
1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d’eccezione sono vietati. 2 Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro. 3 L’udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.
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Art. 31 Privazione della libertà
1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. 2 Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. 3 Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. 4 Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento.
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Art. 32 Procedura penale
1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato. 2 L’accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano. 3 Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore. Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza unica.
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Art. 33 Diritto di petizione
1 Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, senza subirne pregiudizi. 2 Le autorità devono prendere atto delle petizioni.
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Art. 34 Diritti politici
1 I diritti politici sono garantiti. 2 La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l’espressione fedele del voto.
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Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali
1 I diritti fondamentali devono improntare l’intero ordinamento giuridico. 2 Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli. 3 Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.
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Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali
1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. 2 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. 3 Esse devono essere proporzionate allo scopo. 4 I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
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