Legge federale
sulle misure per la salvaguardia
della sicurezza interna
(LMSI)
del 21 marzo 1997 (Stato 1° gennaio 2021)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 57 capoverso 2 della Costituzione federale1,
nonché la competenza della Confederazione relativa alla salvaguardia della
sicurezza interna ed esterna della Svizzera;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 19942,3
decreta:
1 RS 101
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3703; FF 2005 5009).
Sezione 1: Scopo, compiti e limiti
Art. 1 Scopo
La presente legge ha lo scopo di garantire i fondamenti democratici e costituzionali della Svizzera nonché di proteggere la libertà della sua popolazione.
Art. 2 Compiti 4
1 La Confederazione adotta misure preventive di polizia ai sensi della presente legge per sventare tempestivamente le minacce per la sicurezza interna.
2 Sono misure preventive di polizia:
- a.
- i controlli di sicurezza relativi alle persone;
- b.
- le misure atte a proteggere le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, nonché le missioni diplomatiche permanenti, i posti consolari e le organizzazioni internazionali;
- c.
- la messa al sicuro, il sequestro e la confisca di materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza;
- d.
- il sequestro di oggetti pericolosi secondo l’articolo 13f, sempre che sia necessario per l’adempimento dei compiti secondo la presente legge;
- e.
- le misure di cui alla sezione 5a atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive.
4 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
Art. 35
5 Abrogato dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
Sezione 2: Ripartizione dei compiti
Art. 4 Principio
1 Della sicurezza interna del proprio territorio è responsabile in primo luogo ogni singolo Cantone.
2 Se in virtù della Costituzione e della legge la Confederazione è responsabile della sicurezza interna, i Cantoni l’assistono sul piano dell’amministrazione e dell’esecuzione.
Art. 5 Adempimento dei compiti da parte della Confederazione 6
Il Consiglio federale emana uno schema delle misure atte a proteggere:
- a.
- le autorità federali;
- b.
- le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico;
- c.
- i beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 20077 sullo Stato ospite.
6 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
Art. 5a8
8 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Abrogato dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885)
Art. 6 Adempimento dei compiti da parte dei Cantoni
1 Ogni Cantone designa l’autorità che collabora con l’Ufficio federale di polizia (fedpol) nell’esecuzione della presente legge. Esso stabilisce la via di servizio in modo tale che i singoli mandati urgenti della Confederazione siano eseguiti senza indugio.9
2 Se un Cantone ha delegato compiti di polizia di sicurezza a determinati Comuni, quest’ultimi collaborano direttamente con le autorità federali, allo stesso titolo di un Cantone.
3 Le persone incaricate dai Cantoni dell’adempimento dei compiti secondo la presente legge sottostanno al diritto cantonale che regge la funzione di servizio e all’autorità cantonale di sorveglianza.
9 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
Art. 7a910
10 Abrogati dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
Sezione 3: Trattamento delle informazioni
Art. 10 Obbligo d’informazione di fedpol 11
Fedpol informa gli altri organi di sicurezza della Confederazione e i Cantoni nonché gli organi federali che collaborano all’adempimento dei compiti di polizia di sicurezza su tutti i fatti suscettibili di compromettere la sicurezza interna nell’ambito dei loro compiti.
11 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
Art. 10a12
12 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Abrogato dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
Art. 11 a 1313
13 Abrogati dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
Art. 13a14
14 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2006 3703; FF 2005 5009). Abrogato dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
Art. 13ba13d15
15 Introdotti dal n. I della LF 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Abrogati dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
Art. 13e Messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda 16
1 Le autorità di polizia e doganali mettono al sicuro, indipendentemente da quantità, natura e tipo, il materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente alla violenza contro persone o cose.
2 Esse trasmettono il materiale al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca dopo aver consultato il SIC. È applicabile la legge federale del 20 dicembre 196817 sulla procedura amministrativa.18
3 Se trovano materiale di tal genere, i collaboratori competenti del SIC o di fedpol possono metterlo al sicuro anche direttamente.
4 In caso di sospetto di reato, l’autorità che ha messo al sicuro il materiale lo trasmette all’autorità penale competente.
5 In caso di diffusione via Internet di materiale di propaganda ai sensi del capoverso 1, fedpol, previa consultazione del SIC, può:
- a.
- ordinare la cancellazione del sito Internet in questione, se il materiale di pro-paganda si trova su un server svizzero;
- abis.19ordinare la revoca di nomi di dominio di secondo livello impiegati per la diffusione del materiale e subordinati a domini Internet la cui gestione è di competenza della Svizzera;
- b.
- raccomandare ai fornitori svizzeri di accesso Internet (provider) il blocco del sito Internet, se il materiale di propaganda non si trova su un server svizzero.
16 Introdotto dal n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).
17 RS 172.021
18 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
19 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).
Art. 13f Sequestro di oggetti pericolosi 20
Fedpol può sequestrare gli oggetti pericolosi di cui all’articolo 4 capoverso 6 della legge del 20 giugno 199721 sulle armi, sempre che sia necessario all’adempimento dei compiti secondo la presente legge.
20 Introdotto dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
21 RS 514.54
Art. 14 Ricerca di informazioni
1 Fedpol e i Cantoni raccolgono le informazioni necessarie all’adempimento dei compiti secondo la presente legge. Essi possono ricercare tali informazioni anche all’insaputa delle persone interessate.22
2 I dati personali possono essere raccolti con:
- a.
- valutazione delle fonti accessibili al pubblico;
- b.
- richiesta di informazioni;
- c.
- consultazione di fascicoli ufficiali;
- d.
- ricezione e valutazione di comunicazioni;
- e.
- ricerca dell’identità o del soggiorno delle persone;
- f.
- osservazione dei fatti in luoghi pubblici e liberamente accessibili, anche ricorrendo a registrazioni di immagini e suoni;
- g.
- accertamento dei movimenti e contatti delle persone.
3 L’impiego di misure coercitive procedurali penali è ammissibile soltanto nel quadro di una procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria o di un’istruzione preparatoria. Lo stesso dicasi per l’osservazione di fatti in ambienti privati.
22 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
Art. 14aa14c23
23 Introdotti dal n. I della LF 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Abrogati dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
Art. 15 a 1824
24 Abrogato dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
Sezione 4: Controlli di sicurezza relativi alle persone
Art. 19 Cerchia delle persone sottoposte a controllo
1 Il Consiglio federale può prevedere controlli di sicurezza per agenti della Confederazione, militari, militi della protezione civile e terzi che collaborano a progetti classificati nell’ambito della sicurezza interna ed esterna e che nell’esercizio della loro attività:25
- a.
- hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell’attività governativa o di importanti affari di politica della sicurezza e possono avere influsso sugli stessi;
- b.
- hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna o ad informazioni che, se svelate, potrebbero minacciare l’adempimento di compiti importanti della Confederazione;
- c.26
- hanno, in quanto militari o militi della protezione civile, accesso a informazioni, materiali o impianti classificati;
- d.
- collaborano, in quanto partner contrattuali o impiegati di questi ultimi, a progetti classificati della Confederazione o devono essere oggetto di controllo in virtù di convenzioni sulla protezione di segreti;
- e.
- hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione potrebbe gravemente pregiudicare i diritti individuali delle persone interessate.
2 I Cantoni possono ugualmente introdurre un controllo di sicurezza per i loro agenti che cooperano direttamente a compiti della Confederazione secondo la presente legge. Essi possono richiedere la collaborazione del SIC.
3 Il controllo di sicurezza è effettuato prima dell’elezione alla carica o funzione o dell’attribuzione del mandato. Il controllo può essere effettuato unicamente previo consenso della persona interessata. I militari possono essere sottoposti al controllo anche senza il loro consenso, a condizione che il controllo sia necessario per l’esercizio della funzione militare attuale o prevista. Il Consiglio federale può prevedere la ripetizione periodica del controllo.27
4 Il Consiglio federale emana una lista degli uffici dell’Amministrazione federale e delle funzioni dell’esercito per i quali è necessario il controllo di sicurezza. I capi dei Dipartimenti e il cancelliere della Confederazione possono in casi eccezionali fare controllare le persone il cui ufficio o la cui funzione non figurano ancora nella lista, ma che rispondono alle esigenze secondo il capoverso 1.
25 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
26 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5891; FF 2010 5293).
27 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
Art. 20 Contenuto del controllo di sicurezza
1 Il controllo consiste nel raccogliere i dati rilevanti in materia di sicurezza concernenti il modo di vita della persona interessata, segnatamente le relazioni personali strette e quelle familiari, la situazione finanziaria, i rapporti con l’estero e le attività atte a minacciare in maniera illegale la sicurezza interna ed esterna. Non sono raccolti dati sull’esercizio dei diritti costituzionali.
2 I dati possono essere rilevati:
- a.
- tramite il SIC, dai registri degli organi federali e cantonali preposti alla sicurezza e al perseguimento penale nonché dal casellario giudiziale;
- b.
- dai registri degli uffici cantonali d’esecuzione e fallimento nonché dai controlli degli abitanti;
- c.28
- su incarico delle autorità di controllo (art. 21 cpv. 1), tramite inchieste condotte dalla polizia cantonale competente in merito alla persona soggetta al controllo;
- d.29
- tramite richiesta, alle competenti autorità di perseguimento penale, ai competenti tribunali e alle competenti autorità di esecuzione delle pene, di informazioni e atti concernenti procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati nonché esecuzioni di pene;
- e.
- mediante interrogazione di terze persone, se l’interessato è consenziente;
- f.
- mediante interrogazione personale dell’interessato.
28 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).
29 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
Art. 21 Esecuzione del controllo di sicurezza
1 Il Consiglio federale designa le autorità di controllo che procedono ai controlli di sicurezza in collaborazione con il SIC. Le autorità di controllo non sono vincolate da istruzioni.30
2 L’autorità di controllo comunica alla persona controllata il risultato delle indagini e della valutazione del rischio per la sicurezza. La persona controllata può consultare, entro dieci giorni, i documenti relativi al controllo e chiedere la rettificazione dei dati errati; per i documenti della Confederazione, può esigere la distruzione dei dati superati o l’apposizione di una nota di contestazione. Alla restrizione dei diritti d’accesso si applica l’articolo 9 della legge federale del 19 giugno 199231 sulla protezione dei dati (LPD).32
3Se la dichiarazione di sicurezza non viene rilasciata o è vincolata a riserve, la persona interessata può ricorrere al Tribunale amministrativo federale.33
4 L’autorità di controllo sottopone per scritto la valutazione del rischio per la sicurezza all’autorità decisionale competente per la nomina o il conferimento della funzione. L’autorità decisionale non è vincolata dalla valutazione fornita dall’autorità di controllo. Il Consiglio federale disciplina le competenze in merito ai controlli di sicurezza giusta l’articolo 19 capoverso 1 lettera d.34
5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli del controllo di sicurezza, segnatamente i diritti di consultazione delle persone interessate e dell’autorità di nomina nonché la conservazione, l’ulteriore utilizzazione e la distruzione dei dati. …35
30 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).
31 RS 235.1
32 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
33 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575).
34 Nuovo testo giusta il n. I della LF 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).
35 Per. abrogato dal n. II 1 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575).
Sezione 5: Compiti relativi alla protezione di persone ed edifici
Art. 22 Principi
1 Fedpol36 assicura, in collaborazione con le autorità cantonali, la protezione delle autorità e degli edifici della Confederazione nonché delle persone e degli edifici di cui la Confederazione deve garantire la sicurezza in virtù di obblighi di diritto internazionale pubblico.
2 Il Consiglio federale può affidare i compiti di protezione a servizi statali o privati.
3 Il Consiglio federale può affidare compiti di protezione ad altri agenti idonei o, in caso di bisogno speciale o di minaccia accresciuta, metterli a disposizione delle competenti autorità cantonali dopo aver sentito i governi cantonali.
4 Il personale incaricato della protezione delle persone, delle autorità e degli edifici secondo la presente legge può applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il suo mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 200837 sulla coercizione è applicabile.38
36 Nuova espr. giusta il n. I 1 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
37 RS 364
38 Introdotto dell’all. n. 1 della L del 20 mar. 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085463; FF 20062327).
Art. 23 Protezione delle autorità federali
1 Il Consiglio federale designa:
- a.39
- le persone che esercitano una funzione pubblica su mandato della Confederazione e a favore delle quali, in base ai pericoli connessi con tale funzione, sono adottate misure di protezione;
- b.
- gli edifici della Confederazione nei quali la protezione delle persone e delle installazioni è garantita dal personale di fedpol;
- c.40
- ...
1bis In casi motivati il Consiglio federale può prevedere di prolungare le misure di protezione a favore delle persone di cui al capoverso 1 lettera a anche dopo che hanno lasciato la loro funzione.41
2 La Confederazione applica il diritto di polizia secondo l’articolo 62f della legge del 21 marzo 199742 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) in tutti i suoi edifici che ospitano autorità federali. D’intesa con fedpol adotta misure di protezione adeguate.43
3 I Cantoni garantiscono la protezione della restante proprietà della Confederazione nella misura prevista dall’articolo 62e capoverso 1 LOGA.44
3bis Qualora sussistano motivi concreti per presumere che una determinata persona commetterà un reato contro persone o edifici protetti in virtù del capoverso 1, l’autorità competente per la protezione può contattare tale persona, discutere del suo comportamento e informarla delle conseguenze di eventuali reati.45
4 Le autorità federali competenti in materia di costruzioni fissano le misure di protezione edilizia e tecnica d’intesa con fedpol e i Dipartimenti, gruppi, uffici o altre autorità federali che sono sistemati negli edifici interessati.
5 ...46
39 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
40 Abrogata dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
41 Introdotto dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
42 RS 172.010
43 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
44 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
45 Introdotto dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
46 Abrogato dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
Art. 23a Sistema d’informazione e di documentazione 47
1 Fedpol tratta nel proprio sistema d’informazione e di documentazione le informazioni necessarie per ordinare misure di protezione di persone ed edifici secondo la presente sezione.
2 Il sistema d’informazione e di documentazione contiene dati su avvenimenti rilevanti sotto il profilo della sicurezza e sulle persone ad essi collegate.
3 I dati sono distrutti al più tardi entro cinque anni dal momento in cui le persone o gli edifici non necessitano più di protezione.
4 Il diritto d’accesso e il diritto di far rettificare i dati si fondano sugli articoli 5 e 8 LPD48.
47 Introdotto dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
48 RS 235.1
Art. 23b Dati, categorie di dati e limiti del trattamento dei dati 49
1 Fedpol tratta unicamente i dati delle persone:
- a.
- per la cui sicurezza è competente;
- b.
- che, sulla base di indizi fondati, si suppone costituiscano un pericolo concreto per la sicurezza di autorità, edifici e installazioni della Confederazione.
2 È consentito trattare esclusivamente i dati seguenti:
- a.
- cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, luogo di origine e indirizzo;
- b.
- registrazioni su supporto audiovisivo;
- c.
- dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità nella misura in cui siano necessari per valutare il grado di pericolosità, in particolare informazioni sullo stato di salute, su condanne o procedimenti pendenti, sull’appartenenza a partiti, società, associazioni, organizzazioni e istituzioni, nonché informazioni sui rispettivi organi dirigenti.
3 Le informazioni sull’attività politica e sull’esercizio della libertà d’opinione, di riunione o di associazione non possono essere trattate. Il trattamento di tali informazioni è ammesso a titolo eccezionale qualora indizi fondati permettano di sospettare che un’organizzazione o persone che ne fanno parte si servano dell’esercizio dei diritti politici o dei diritti fondamentali per dissimulare la preparazione o l’esecuzione di reati.
49 Introdotto dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
Art. 23c Diritti d’accesso e trasmissione dei dati 50
1 L’accesso al sistema d’informazione e di documentazione mediante procedura di richiamo automatizzata è limitato ai servizi di fedpol che:
- a.
- valutano la minaccia a cui sono esposti le autorità, gli edifici e le installazioni della Confederazione;
- b.
- ordinano ed eseguono misure di protezione di persone.
2 I dati, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, possono essere comunicati ai servizi e alle persone seguenti:
- a.
- dipartimenti, servizi e organi di sicurezza dell’amministrazione civile e militare, per proteggere autorità, edifici e installazioni nonché per eseguire misure di protezione di persone;
- b.
- servizi di fedpol e del SIC competenti per la protezione dello Stato o la lotta al terrorismo;
- c.
- responsabili degli edifici della Confederazione, allo scopo di impedire l’accesso a persone non autorizzate;
- d.
- rappresentanze svizzere ed estere nonché organi internazionali, per proteggere le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico;
- e.
- organi di polizia svizzeri ed esteri, per adempiere compiti di polizia di sicurezza;
- f.
- responsabili di eventi e privati, sempre che la comunicazione sia necessaria per sventare un pericolo grave e immediato
50 Introdotto dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
Art. 24 Esecuzione degli obblighi risultanti dal diritto internazionale pubblico
D’intesa con fedpol, i Cantoni prendono sul loro territorio le misure necessarie all’adempimento degli obblighi di protezione che incombono alla Svizzera in virtù del diritto internazionale pubblico; se necessario, collaborano con i servizi di sicurezza delle organizzazioni internazionali o delle missioni diplomatiche stabilite sul loro territorio nonché con le autorità di polizia estere competenti per le questioni di sicurezza nelle regioni di frontiera.
Sezione 5a: Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive5151 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3703; FF 2005 5009).
51 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3703; FF 2005 5009).
Art. 24a Informazioni su atti violenti commessi in occasione di manifestazioni sportive
1 Fedpol gestisce un sistema d’informazione elettronico nel quale sono registrati dati su persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera e all’estero.
2 Nel sistema d’informazione possono essere registrate informazioni su persone contro cui sono stati pronunciati divieti di recarsi in un Paese determinato, misure secondo il diritto cantonale volte a prevenire gli atti violenti in occasione di manifestazioni sportive o altre misure quali divieti di accedere agli stadi, se la misura:52
- a.
- è stata pronunciata o confermata da un’autorità giudiziaria;
- b.
- è stata pronunciata in seguito a un reato denunciato alle autorità competenti; o
- c.
- è necessaria per la salvaguardia della sicurezza di persone o della manifestazione sportiva considerata e si può rendere verosimile che è giustificata.
3 Il sistema d’informazione elettronico può contenere i dati seguenti: fotografia, cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo d’origine, indirizzo, tipo di misura e motivo della misura, come condanna, inchiesta penale, comunicazioni della polizia, riprese video, nonché autorità che ha disposto la misura, violazioni di misure, organizzazioni, eventi.
4 Le autorità e i servizi di cui all’articolo 13 che dispongono di informazioni ai sensi del capoverso 1 sono tenuti a trasmetterle a fedpol.
5 Le autorità preposte all’esecuzione possono trattare dati personali degni di particolare protezione, se è necessario per l’adempimento dei loro compiti.
6 Fedpol verifica se le informazioni che gli pervengono sono esatte e rilevanti ai sensi del capoverso 2. Distrugge le informazioni inesatte o non rilevanti e ne informa il mittente.
7 Il sistema d’informazione è a disposizione dei servizi di fedpol competenti per l’esecuzione della presente legge, delle autorità di polizia dei Cantoni, del Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale) e delle autorità doganali, mediante una procedura di richiamo. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la conservazione e la cancellazione dei dati. Determina nei particolari le condizioni per il collegamento degli organi cantonali di sicurezza e disciplina i diritti d’accesso.
8 Le autorità preposte all’esecuzione possono comunicare i dati personali di cui al capoverso 1 agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera, se i dati sono necessari per ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di determinate manifestazioni. I destinatari dei dati possono comunicarli a terzi solo nell’ambito dell’esecuzione delle misure. Il Consiglio federale disciplina le modalità di trattamento dei dati da parte dei destinatari e di terzi.
9 Fedpol e il Servizio centrale possono comunicare dati personali ad autorità di polizia e organi di sicurezza esteri. La comunicazione sottostà alle condizioni di cui all’articolo 17 capoversi 3–5. I dati possono essere comunicati soltanto se il destinatario garantisce che servono esclusivamente a ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive. La protezione della fonte va garantita.
10 Il diritto di ottenere informazioni relative ai dati che figurano nel sistema d’informazione e il diritto di farli rettificare sono retti dagli articoli 5 e 8 della legge federale del 19 giugno 199253 sulla protezione dei dati. Fedpol comunica alla persona interessata la registrazione e la cancellazione dei dati che la riguardano nel sistema d’informazione.
52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).
53 RS 235.1
Art. 24b54
54 Abrogato n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).
Art. 24c Divieto di recarsi in un Paese determinato
1 Fedpol può vietare a una persona, per un periodo determinato, di lasciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato se:
- a.55
- essa è colpita da un divieto di accedere a un’area determinata, poiché è comprovato che ha partecipato ad atti violenti contro persone o oggetti in occasione di manifestazioni sportive; e
- b.
- in base al suo comportamento si deve presumere che essa parteciperà ad atti violenti in occasione di una manifestazione sportiva nel Paese di destinazione.
2 Il divieto di recarsi in un Paese determinato può essere pronunciato anche nei confronti di una persona non colpita da un divieto di accedere a un’area determinata, se elementi concreti e attuali fanno supporre che essa parteciperà ad atti violenti nel Paese di destinazione.
3 Il divieto di recarsi in un Paese determinato è valido al massimo a partire da tre giorni prima della manifestazione sportiva fino a un giorno dopo la sua conclusione.
4 Durante il divieto è vietato lasciare la Svizzera per raggiungere il Paese di destinazione. Fedpol può autorizzare eccezioni, se la persona interessata fa valere motivi gravi per recarsi nel Paese di destinazione.
5 Fedpol pronuncia il divieto mediante decisione formale. I Cantoni e il Servizio centrale possono presentare la relativa richiesta.
6 Il divieto è segnalato nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL; art. 15 della LF del 13 giu. 200856 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione).57
55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).
56 RS 361
57 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 20084989; FF 20064631).
Art. 24de24e58
58 Abrogati dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).
Art. 24f Età minima 59
Le misure secondo l’articolo 24c sono pronunciate solo contro persone che hanno compiuto i dodici anni.
59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).
Art. 24g Effetto sospensivo 60
Il ricorso contro una decisione sulle misure secondo l’articolo 24c ha effetto sospensivo solo se non ne risulta pregiudicato lo scopo della misura e se l’autorità di ricorso o il giudice lo accorda espressamente in una decisione incidentale.
60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).
Art. 24h61
61 Abrogato n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5091; FF 2007 5875).
Sezione 6: Disposizioni organizzative
Art. 25a2762
62 Abrogati dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
Art. 28 Prestazioni finanziarie ai Cantoni
1 ...63
2 La Confederazione accorda una equa indennità ai Cantoni che devono in ampia misura adempiere compiti di protezione ai sensi della sezione 5 o in caso di avvenimenti straordinari.
3 La Confederazione accorda aiuti finanziari all’Istituto svizzero di polizia di Neuchâtel per le prestazioni fornite nell’interesse della Confederazione.
63 Abrogato dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
Art. 29 Formazione
La Confederazione e i Cantoni collaborano alla formazione nel settore della sicurezza interna, segnatamente con offerte comuni di formazione.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 30 Esecuzione
Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge. Esso emana le disposizioni d’esecuzione.
Art. 31 Modifica del diritto vigente
Art. 32 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore:65
Sezione 4: 1o gennaio 1999
Rimanenti disposizioni: 1o luglio 1998
65 DCF del 15 giu. 1998.