Ordinanza
sui controlli di sicurezza relativi alle persone
(OCSP)
del 4 marzo 2011 (Stato 23 gennaio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 19 capoversi 1, 3 e 4, 21 capoversi 1, 4 e 5 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli articoli 19–21 LMSI e gli articoli 23 capoverso 2 lettera d, 103 capoverso 3 lettera d e 113 capoverso 1 lettera d LM3.
3 L’art. 113 cpv. 1 lett. d LM è stato modificato dalla LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). Vedi ora: art. 113 cpv. 4 lett. d LM.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
- a.
- informazioni classificate CONFIDENZIALE: informazioni secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 4 luglio 20074 sulla protezione delle informazioni;
- b.
- informazioni classificate SEGRETO: informazioni secondo l’articolo 5 dell’ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni;
- c.
- materiale classificato CONFIDENZIALE o SEGRETO: materiale secondo l’articolo 21 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 6 dicembre 20075 sul materiale dell’esercito;
- d.
- accesso alla zona protetta 2 di un impianto militare: accesso a opere e parti d’opera secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza del 2 maggio 19906 concernente la protezione delle opere militari;
- e.
- accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare: accesso a opere e parti d’opera secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza del 2 maggio 1990 concernente la protezione delle opere militari.
5 [RU 2007 6801, 2008 547, 2009 3547, 2010 6099, 2018 1391art. 22]. Vedi ora l’O del DDPS del 26 mar. 2018 sugli acquisti, l’utilizzazione e la messa fuori servizio di materiale (RS 514.20).
Art. 3 Autorità di controllo
1 Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (servizio specializzato CSP DDPS) esegue i controlli di sicurezza secondo gli articoli 10, 11 e 12 capoverso 1 in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni.
2 Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno alla Cancelleria federale (servizio specializzato CSP CaF) esegue i controlli di sicurezza secondo l’articolo 12 capoverso 2 con il sostegno del servizio specializzato CSP DDPS.
3 Il servizio specializzato CSP DDPS rileva per il servizio specializzato CSP CaF i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere a–d LMSI. Per la verifica dei dati necessari ai controlli di sicurezza relativi alle persone, il servizio specializzato CSP CaF ha un accesso diretto mediante procedura di richiamo ai registri e alle banche dati di cui all’articolo 19 capoverso 1. Al riguardo esso può rivolgersi direttamente anche alle autorità di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni.
4 …7
7 Abrogato dal n. I dell’O del 15 giu. 2012, con effetto dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3765).
Capitolo 2: Modalità del controllo di sicurezza relativo alle persone
Sezione 1: Persone sottoposte al controllo
Art. 4 Agenti della Confederazione
1 Le persone previste per assumere una delle funzioni di cui all’allegato 1 sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone.
2 Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.
Art. 5 Persone soggette all’obbligo di leva, militari e militi della protezione civile 8
1 Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza:
- a.
- le persone soggette all’obbligo di leva e i militari previsti per assumere una delle funzioni di cui all’allegato 2;
- b.
- i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare.
2 Su richiesta dello Stato maggiore di condotta dell’esercito, sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’articolo 113 capoverso 1 lettera d LM9:
- a.
- tutte le persone soggette all’obbligo di leva;
- b.
- tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un’arma personale;
- c.
- i militari se:
- 1.
- sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l’arma personale, oppure
- 2.
- sussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell’arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
3 Per le persone soggette all’obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento.
4 Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).
9 L’art. 113 cpv. 1 lett. d LM è stato modificato dalla LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° luglio 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). Vedi ora: art. 113 cpv. 4 lett. d LM.
Art. 6 Terzi
I terzi sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone se:
- a.
- nel quadro di un contratto o come dipendenti di un’impresa o di un’organizzazione impegnata contrattualmente, collaborano a progetti classificati nell’ambito della sicurezza interna o esterna e, in tale contesto, hanno accesso:
- 1.
- a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO,
- 2.
- alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare;
- b.
- sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni.
Art. 7 Impiegati dei Cantoni
Su richiesta dell’autorità cantonale competente, gli impiegati dei Cantoni sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone se sono previsti per una funzione nell’ambito della quale sono chiamati a collaborare direttamente a compiti della Confederazione secondo la LMSI.
Sezione 2: Verifica preliminare e livelli di controllo
Art. 8 Verifica preliminare
1 L’autorità richiedente può rinunciare al controllo di sicurezza se constata nel Sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (SIBAD) di cui agli articoli 144–149 della legge federale del 3 ottobre 200810 sui sistemi d’informazione militari che la persona da controllare è già stata sottoposta a un controllo di sicurezza nel corso dei cinque anni precedenti la verifica preliminare.
2 L’autorità richiedente avvia un controllo di sicurezza relativo alle persone se nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la verifica preliminare la persona da controllare non è stata sottoposta a un controllo di sicurezza o è stata sottoposta a un controllo di sicurezza di livello inferiore.
Art. 9 Livelli di controllo
1 I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti:
- a.
- controllo di sicurezza di base;
- b.
- controllo di sicurezza ampliato;
- c.
- controllo di sicurezza ampliato con audizione.
2 Per le funzioni di cui agli allegati 1 e 2 le autorità federali competenti stabiliscono il corrispondente livello di controllo in un’ordinanza.
Art. 10 Controllo di sicurezza di base
1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di base.
2 Sono sottoposti al controllo di sicurezza di base:
- a.
- gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
- b.11
- i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
- c.
- le persone che hanno accesso alla zona protetta 2 di un impianto militare;
- d.
- le persone che hanno accesso a zone militari di sicurezza o zone militari vietate svizzere o internazionali;
- e.
- le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
- f.12
- in occasione del reclutamento, le persone soggette all’obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso:
- 1.
- a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE,
- 2.
- alla zona protetta 2 di un impianto militare.
3 L’autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI.
4 Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere b, c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:
- a.
- la persona interessata figura in uno dei registri di cui all’articolo 20 capoverso 2 LMSI;
- b.
- i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti;
- c.
- l’autorità di controllo dispone di informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettera a.
5 L’autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.
11 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).
12 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).
Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato
1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato.
2 Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato:
- a.
- gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
- abis.13
- nell’ambito del sistema di gestione degli affari secondo l’ordinanza GEVER del 30 novembre 201214:
- 1.
- gli amministratori,
- 2.
- i registratori con pieni diritti d’accesso,
- 3.
- il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati.
- b.15
- i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
- c.
- le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare;
- d.
- le persone che, in occasione del loro impiego all’estero, rappresentano la Svizzera nell’ambito di una missione ufficiale;
- e.
- le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
- f.
- le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate;
- g.
- in occasione del reclutamento, le persone soggette all’obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso:
- 1.
- a informazioni o materiale classificati SEGRETO,
- 2.
- alla zona protetta 3 di un impianto militare.
3 L’autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l’ordinanza del 15 ottobre 200816 sul Registro nazionale di polizia.17
4 Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:18
- a.
- la persona interessata figura in uno dei registri di cui all’articolo 20 capoverso 2 LMSI;
- b.
- i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti;
- c.
- l’autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettera a.
5 L’autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.
13 Introdotto dall’art. 25 n. 1 dell’Ordinanza GEVER del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6669).
14 [RU 2012 6669, 2014 723. RU 2019 1311art. 19]. Vedi ora l’O del 3 apr. 2019 (RS 172.010.441).
15 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).
Art. 12 Controllo di sicurezza ampliato con audizione
1 Il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che:
- a.
- hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell’attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza e possono avere influsso sugli stessi;
- b.
- hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero compromettere l’adempimento di compiti importanti della Confederazione;
- c.
- appartengono al servizio specializzato CSP CaF;
- d.
- esercitano la funzione di vicecancelliere della Confederazione;
- e.
- esercitano la funzione di incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.
2 Il servizio specializzato CSP CaF sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che:
- a.
- sono nominate dal Consiglio federale, eccettuati:
- 1.
- i vicecancellieri della Confederazione,
- 2.
- l’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza,
- 3.19
- i membri delle commissioni extraparlamentari; se tuttavia i membri delle commissioni extraparlamentari soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 lettere a o b, il controllo di sicurezza ampliato con audizione viene eseguito dal servizio specializzato CSP CaF,
- 4.20
- i presidenti, i giudici e i giudici supplenti dei tribunali militari e dei tribunali militari d’appello,
- 5.21
- il delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC;
- abis.22
- sono nominate secondo l’articolo 2 capoverso 1bis dell’ordinanza del 3 luglio 200123 sul personale federale;
- b.
- appartengono alla Protezione delle informazioni e delle opere del DDPS;
- c.
- appartengono al servizio specializzato CSP DDPS.
3 Il servizio specializzato CSP DDPS rileva i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere a–d LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 1 rileva inoltre i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI. Nel caso di controlli di sicurezza secondo il capoverso 2, i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettera f LMSI sono rilevati dal servizio specializzato CSP CaF. L’autorità di controllo competente può inoltre rilevare i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettera e LMSI.
4 L’autorità di controllo competente valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.
5 In occasione dell’avvio di un controllo di sicurezza ampliato con audizione l’autorità richiedente trasmette all’autorità di controllo competente il modulo relativo al controllo di sicurezza e il modulo «Ulteriori dati personali» compilati.
20 Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).
21 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).
22 Introdotta dal n. II dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567).
Art. 13 Deroga concernente il personale soggetto all’obbligo di trasferimento e impiegato all’estero
1 In caso d’urgenza, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può derogare in singoli casi al livello di controllo nell’ambito di controlli di sicurezza concernenti il personale soggetto all’obbligo di trasferimento e impiegato all’estero che deve essere sottoposto a un controllo di sicurezza ampliato con audizione.
2 Il controllo di sicurezza ampliato con audizione è eseguito non appena possibile.
Sezione 3: Svolgimento del controllo di sicurezza relativo alle persone
Art. 14 Avvio
1 L’autorità competente per l’avvio di un controllo di sicurezza relativo alle persone (autorità richiedente) è:
- a.
- per gli agenti della Confederazione: l’autorità competente per la preparazione dell’assunzione o per l’attribuzione dei compiti;
- b.
- per le persone soggette all’obbligo di leva e i militari: lo Stato maggiore di condotta dell’esercito (SMCOEs) in seno all’Aggruppamento Difesa del DDPS; possono richiedere allo SMCOEs l’avvio del controllo di sicurezza anche le seguenti persone: i comandanti di Grandi Unità, degli stati maggiori di comando, dei corpi di truppa, dei centri di competenza, dei settori «Istruzione e supporto», dei servizi di perfezionamento della truppa o dei servizi d’istruzione di base nonché i comandanti o i capi del quartiere generale dell’esercito e degli stati maggiori del Consiglio federale;
- bbis.24
- per i militi della protezione civile: l’ufficio cantonale responsabile della protezione civile;
- c.
- per i terzi che partecipano a progetti classificati a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE: l’autorità che conferisce il mandato e le imprese titolari di un valido attestato di sicurezza nel quadro della procedura di tutela del segreto;
- d.
- per gli impiegati dei Cantoni: l’autorità designata dal Cantone.
2 Nel caso di terzi che partecipano a progetti militari classificati, il controllo di sicurezza è avviato dal servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale.
3 Nel modulo relativo al controllo di sicurezza, l’autorità richiedente menziona i motivi del controllo in relazione con la funzione o l’adempimento del mandato e il corrispondente livello di controllo secondo l’articolo 9.
4 Essa consegna alla persona da controllare il modulo relativo al controllo di sicurezza e il promemoria sulla procedura di controllo nonché, eventualmente, il modulo «Ulteriori dati personali».
5 Se acconsente al controllo di sicurezza, la persona da controllare rinvia all’autorità richiedente i moduli compilati, datati e firmati. Nel caso di terzi, il rinvio dei moduli all’autorità richiedente ha luogo per il tramite del datore di lavoro.
6 Se i controlli di sicurezza possono essere eseguiti senza il consenso della persona interessata, la firma è facoltativa.
24 Introdotta dal n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).
Art. 15 Moduli relativi ai controlli di sicurezza
1 L’autorità richiedente trasmette mediante il SIBAD i moduli relativi ai controlli di sicurezza all’autorità di controllo competente e incarica quest’ultima dell’esecuzione del controllo di sicurezza. Le autorità non collegate al SIBAD possono trasmettere, in forma cartacea, gli originali dei moduli relativi ai controlli di sicurezza all’autorità di controllo competente.
2 Se l’autorità richiedente ha motivo di ritenere che sussiste già un rischio per la sicurezza o è a conoscenza di un procedimento penale contro la persona interessata, essa ne informa per scritto l’autorità di controllo competente.
3 Le autorità di controllo possono richiedere gli originali dei moduli relativi ai controlli di sicurezza ed eseguire pertinenti verifiche.
4 Gli originali dei moduli relativi ai controlli di sicurezza sono conservati dall’autorità richiedente.
Art. 16 Revoca
1 L’autorizzazione è valevole sino all’emanazione di una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 e può essere revocata per scritto in qualsiasi momento dalla persona interessata presso l’autorità di controllo competente.
2 Se l’autorizzazione al controllo di sicurezza relativo alle persone è revocata, l’autorità di controllo informa per scritto al riguardo l’autorità richiedente e sospende il controllo di sicurezza fintanto che non è stata informata per scritto da quest’ultima in merito alla procedura ulteriore.
Art. 17 Interruzione
1 Se la persona da controllare ritira la sua candidatura nel corso del controllo di sicurezza o, per un altro motivo, non entra più in considerazione per la funzione, i compiti o il mandato, l’autorità richiedente ne informa per scritto l’autorità di controllo competente.
2 L’autorità di controllo interrompe in tal caso il controllo di sicurezza e distrugge la documentazione e i dati già disponibili.
Art. 18 Ripetizione
1 Il controllo di sicurezza relativo alle persone è ripetuto dopo:
- a.
- otto anni nel caso delle persone di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettere a–e;
- b.
- sei anni nel caso delle persone di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettere a–f;
- c.
- cinque anni nel caso delle persone di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettere a–e e capoverso 2 lettere a–c.25
2 Se l’autorità richiedente ha motivo di ritenere che dall’ultimo controllo sono emersi nuovi rischi o è a conoscenza di un procedimento penale contro la persona interessata, essa può avviare presso l’autorità di controllo competente, prima che siano trascorsi cinque anni, una ripetizione del controllo di sicurezza. In tal caso la ripetizione deve essere motivata per scritto.
3 Il DFAE, d’intesa con le autorità di controllo, può stabilire altre scadenze per il personale soggetto all’obbligo di trasferimento e impiegato all’estero.
4 Sono fatte salve scadenze più brevi previste dai pertinenti trattati internazionali.
5 La ripetizione è avviata dall’autorità richiedente.
6 La procedura si fonda sul livello di controllo determinante al momento dell’avvio del controllo.
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2012, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3765).
Art. 19 Raccolta dei dati
1 Per l’adempimento dei suoi compiti, il servizio specializzato CSP DDPS ha direttamente accesso mediante una procedura di richiamo, nella misura stabilita dalle pertinenti leggi e ordinanze concernenti i registri, ai registri e alle banche dati seguenti:26
- a.27
- casellario giudiziale informatizzato VOSTRA secondo la legge del 17 giugno 201628 sul casellario giudiziale;
- b.
- registro nazionale di polizia secondo l’ordinanza del 15 ottobre 200829 sul Registro nazionale di polizia;
- c.
- Sistema d’informazione Sicurezza interna (ISIS) secondo l’ordinanza del 4 dicembre 200930 sui sistemi d’informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione.
2 Il servizio specializzato CSP DDPS può richiedere, per il tramite degli organi di sicurezza della Confederazione oppure alle pertinenti autorità cantonali, altri dati ai quali non ha il diritto di accedere direttamente.
3 Il servizio specializzato CSP DDPS deve disporre almeno di dati concernenti i seguenti periodi di tempo:
- a.
- nel caso di un controllo di sicurezza secondo l’articolo 10: i cinque anni precedenti l’avvio del controllo;
- b.
- nel caso di un controllo di sicurezza secondo gli articoli 11 o 12: i dieci anni precedenti l’avvio del controllo, cinque dei quali devono essere coperti da dati provenienti da autorità svizzere.
4 Se i periodi di tempo sopra indicati non sono coperti da dati provenienti da autorità svizzere, il servizio specializzato CSP DDPS può, nel quadro di procedure di cooperazione, acquisire i dati mancanti da Stati esteri con cui la Svizzera ha concluso una convenzione sulla protezione delle informazioni o un accordo sulla cooperazione di polizia.
5 Se per il personale del DFAE assunto all’estero secondo il diritto locale non è possibile eseguire un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’articolo 10 perché il servizio specializzato CSP DDPS non può ottenere dati a causa dell’assenza di convenzioni sulla protezione delle informazioni o di accordi sulla cooperazione di polizia, il DFAE decide nel singolo caso in merito alla concessione dell’accesso regolare a informazioni classificate CONFIDENZIALE.
26 Nuovo testo giusta l’all. 10 n. II 1 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).
27 Nuovo testo giusta l’all. 10 n. II 1 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).
30 [RU 2009 7041, 2011 6081, 2013 4359. RU 2014 3231art. 45]. Vedi ora l’O del del 16 ago. 2017 sui sistemi d’informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (RS 121.2).
Art. 20 Informazione prima della conclusione del controllo di sicurezza
Se l’autorità di controllo avanza una riserva giustificata in materia di sicurezza e la pratica è urgente, prima di concludere il controllo di sicurezza può informare per scritto l’autorità decisionale, il capo del dipartimento competente o il cancelliere della Confederazione e la persona interessata in merito alle informazioni raccolte fino a quel momento nel quadro del controllo.
Sezione 4: Conclusione del controllo di sicurezza
Art. 21 Diritto d’essere sentiti
1 Se considera la possibilità di non emanare una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettera a, l’autorità di controllo offre alla persona interessata l’opportunità di pronunciarsi per scritto sull’esito degli accertamenti.
2 La persona interessata può visionare in qualsiasi momento il fascicolo relativo al controllo; sono fatti salvi l’articolo 9 della legge federale del 19 giugno 199231 sulla protezione dei dati nonché gli articoli 27 e 28 della legge federale del 20 dicembre 196832 sulla procedura amministrativa.
Art. 22 Decisione
1 L’autorità di controllo emana una delle decisioni seguenti:
- a.
- dichiarazione di sicurezza: si ritiene che la persona non comporti rischi;
- b.
- dichiarazione di sicurezza vincolata: si ritiene, con riserva, che la persona rappresenti un rischio per la sicurezza;
- c.
- dichiarazione di rischio: si ritiene che la persona rappresenti un rischio per la sicurezza;
- d.
- dichiarazione di constatazione: i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti.
2 L’autorità di controllo notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettera a alla persona interessata e all’autorità richiedente a destinazione dell’autorità decisionale.
3 Notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettere b–d alla persona interessata e all’autorità decisionale.
4 Notifica per scritto le decisioni secondo il capoverso 1 lettere b–d relative a terzi anche al datore di lavoro e a eventuali altri legittimati a ricorrere.
Art. 23 Conseguenze della decisione
1 L’autorità decisionale non è vincolata alla decisione dell’autorità di controllo.
2 Se l’autorità di controllo emana una dichiarazione di rischio o una dichiarazione di sicurezza vincolata e la persona interessata sottostà già al controllo di sicurezza relativo alle persone in relazione con un’altra funzione o attività, l’autorità di controllo può informare in merito all’esito del controllo di sicurezza l’autorità decisionale competente per l’assegnazione di detta altra funzione o attività.
3 L’autorità di controllo informa l’autorità decisionale in merito al passaggio in giudicato nei casi in cui ha emanato una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettere b–d.
4 Le autorità militari competenti garantiscono l’iscrizione della dichiarazione di sicurezza dei militari e del relativo livello di controllo nel Sistema di gestione del personale dell’esercito.
5 Gli uffici cantonali responsabili della protezione civile garantiscono l’iscrizione della dichiarazione di sicurezza dei militi della protezione civile e del relativo livello di controllo nel sistema cantonale di controllo.33
33 Introdotto dal n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).
Capitolo 3: Compiti dell’autorità decisionale
Art. 24 Autorità decisionale
1 L’autorità decisionale è l’autorità competente per la nomina o l’attribuzione della carica o della funzione oppure il conferimento del mandato.
2 Nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera d LMSI, l’autorità decisionale è:
- a.
- nel caso di terzi che partecipano a progetti militari classificati o sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni: il servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale;
- b.
- nel caso di terzi che partecipano a progetti civili classificati o sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni: l’autorità federale che conferisce il mandato.
Art. 25 Obblighi d’informazione
1 L’autorità decisionale informa la persona interessata in merito alla propria decisione. I terzi sono informati in merito alla decisione dal rispettivo datore di lavoro. Se l’autorità di controllo emana una dichiarazione di sicurezza e l’autorità decisionale assegna la funzione o l’attività, nel caso di militari, militi della protezione civile e terzi nonché in caso di ripetizioni del controllo di sicurezza l’informazione alla persona interessata può essere omessa.34
2 Se l’autorità di controllo ha emanato una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettere b–d, l’autorità decisionale informa per scritto detta autorità in merito alla sua decisione.
34 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).
Capitolo 4: Fascicoli relativi ai controlli
Art. 26 Consultazione
L’autorità decisionale e, nel caso di terzi, anche l’impresa o l’organizzazione possono, con il consenso scritto della persona interessata, consultarne il fascicolo dopo la conclusione del controllo di sicurezza.
Art. 27 Distruzione e rettificazione
1 L’autorità di controllo fa distruggere immediatamente i dati basati su supposizioni o meri sospetti, quelli che non corrispondono allo scopo del trattamento o il cui trattamento è illecito per altri motivi.
2 Essa fa rettificare immediatamente i dati inesatti o superati.
3 La persona interessata può chiedere in qualsiasi momento all’autorità di controllo di procedere:
- a.
- alla distruzione o alla rettificazione;
- b.
- all’apposizione di una menzione di contestazione.
Art. 28 Utilizzazione 35
È consentito utilizzare il fascicolo relativo al controllo di sicurezza esclusivamente per il controllo di sicurezza relativo alle persone; è fatta salva l’utilizzazione nell’ambito di un procedimento penale federale contro la persona interessata o per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera.
35 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 1 dell’O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).
Art. 29 Archiviazione
1 L’autorità di controllo conserva i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza fino a quando la persona interessata occupa il posto, esercita la funzione o collabora all’esecuzione del mandato, ma non oltre dieci anni. In seguito l’autorità di controllo offre i fascicoli all’Archivio federale.
2 Se prima della scadenza del termine di dieci anni l’autorità richiedente informa per scritto l’autorità di controllo che la persona interessata non occupa più il posto, non esercita più la funzione o non collabora più all’esecuzione del mandato, l’autorità di controllo offre i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza all’Archivio federale.
3 Su comunicazione scritta dell’autorità richiedente, l’autorità di controllo offre all’Archivio federale i fascicoli relativi ai controlli di sicurezza concernenti persone la cui candidatura non è stata ritenuta.
4 I fascicoli che l’Archivio federale ha definito privi di valore archivistico sono distrutti dall’autorità di controllo.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 30 Aggiornamento degli allegati
Il DDPS propone al Consiglio federale l’aggiornamento degli allegati 1 e 2 almeno ogni cinque anni.
Art. 31 Diritto previgente: abrogazione e modifica
1 L’ordinanza del 19 dicembre 200136 sui controlli di sicurezza relativi alle persone è abrogata.
2 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 3.
36 [RU 2002377, 2005 4571, 2006 4177art. 13 4705 n. II 1, 2008 4943n. I 3 5747 all. n. 2, 2009 6937all. 4 n. II 2]
Art. 32 Disposizioni transitorie
1 Le decisioni già notificate al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano valevoli fino a quando non è stato effettuato un nuovo controllo di sicurezza conformemente alla presente ordinanza.
2 Nel caso di persone con funzioni per le quali il diritto previgente non imponeva alcun controllo di sicurezza, il controllo di sicurezza relativo alle persone deve essere avviato al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
3 I controlli di sicurezza relativi alle persone avviati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono retti dal diritto previgente.
4 Gli elenchi delle funzioni di cui all’articolo 9 capoverso 2 sono emanati entro un anno dall’entrata vigore della presente ordinanza.
Art. 33 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2011.
Allegato 1 3737 Aggiornato n. II dell’O del 9 mar. 2012 (RU 2012 1153), dall’art. 15 n. 1 dell’O del 17 ott. 2012 sulla condotta della guerra elettronica e sull’esplorazione radio (RU 2012 5527), dal n. I 1 delle O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti) (RU 2012 3631), del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria) (RU 2013 3041), dal n. 1 degli all. delle O del 3 giu. 2016 (RU 2016 1785), del 16 ago. 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative (RU 2017 4231) e dall’all. n. 1 dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).
37 Aggiornato n. II dell’O del 9 mar. 2012 (RU 2012 1153), dall’art. 15 n. 1 dell’O del 17 ott. 2012 sulla condotta della guerra elettronica e sull’esplorazione radio (RU 2012 5527), dal n. I 1 delle O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti) (RU 2012 3631), del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria) (RU 2013 3041), dal n. 1 degli all. delle O del 3 giu. 2016 (RU 2016 1785), del 16 ago. 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative (RU 2017 4231) e dall’all. n. 1 dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).
Funzioni dell’Amministrazione federale per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone
1. Funzioni generali in seno all’Amministrazione federale
2. Funzioni supplementari in seno alla Cancelleria federale e ai singoli Dipartimenti
2.1 Cancelleria federale
2.2 Dipartimento federale degli affari esteri
2.3 Dipartimento federale dell’interno
2.4 Dipartimento federale di giustizia e polizia
2.5 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
2.6 Dipartimento federale delle finanze
2.7 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca
2.8 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
3. Funzioni in seno ai Servizi del Parlamento 414141 Elenco secondo comunicazione dei Servizi del Parlamento.
41 Elenco secondo comunicazione dei Servizi del Parlamento.
4. Funzioni in seno al Tribunale penale federale 424242 Elenco secondo comunicazione del Tribunale penale federale.
42 Elenco secondo comunicazione del Tribunale penale federale.
4a. Funzioni in seno al Tribunale amministrativo federale
5. Funzioni in seno al Ministero pubblico della Confederazione 4545 Elenco secondo comunicazione del Ministero pubblico della Confederazione.
45 Elenco secondo comunicazione del Ministero pubblico della Confederazione.
6. Funzioni per le quali deve essere eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone in virtù di trattati internazionali
Allegato 2 4646 Aggiornato dal n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011 (RU 2011 5903) e dal n. II dell’O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).
46 Aggiornato dal n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011 (RU 2011 5903) e dal n. II dell’O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).