Legge federale
sulla cittadinanza svizzera
(Legge sulla cittadinanza, LCit)
del 20 giugno 2014 (Stato 1° settembre 2023)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 38 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 20112,
decreta:
Titolo primo: Acquisizione e perdita per legge
Capitolo 1: Acquisizione per legge
Art. 1
1 È cittadino svizzero dalla nascita:
- a.
- il figlio di genitori uniti in matrimonio, dei quali uno almeno è cittadino svizzero;
- b.
- il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre.
2 Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minorenne straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquisisce la cittadinanza svizzera come se l’acquisizione della cittadinanza fosse avvenuta con la nascita.
3 I figli di un minorenne che acquisisce la cittadinanza svizzera secondo il capoverso 2 acquisiscono parimenti la cittadinanza svizzera.
Art. 2
1 Il figlio acquisisce, con la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore svizzero.
2 Se entrambi i genitori sono svizzeri, il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.
Art. 3
1 Il figlio minorenne di ignoti trovato in Svizzera acquisisce la cittadinanza del Cantone in cui è stato trovato e, con questa, la cittadinanza svizzera.
2 Il Cantone determina l’attinenza comunale del trovatello.
3 Se la filiazione è accertata, il trovatello perde la cittadinanza e l’attinenza acquisite in tal modo se è ancora minorenne e non diventa apolide.
Art. 4
Un minorenne straniero adottato da uno svizzero acquisisce la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale dell’adottante e, con queste, la cittadinanza svizzera.
Capitolo 2: Perdita per legge
Art. 5
Se è annullato il rapporto di filiazione con il genitore che gli ha trasmesso la cittadinanza svizzera, il figlio la perde, salvo che con la perdita diventi apolide.
Art. 6
1 Il minorenne svizzero adottato da uno straniero perde la cittadinanza svizzera in seguito all’adozione, se acquisisce per questo fatto la cittadinanza dell’adottante o già la possiede.
2 La cittadinanza svizzera non è persa se, in seguito all’adozione, viene a crearsi o permane anche un rapporto di filiazione con un genitore svizzero.
3 Se l’adozione è revocata, la perdita della cittadinanza svizzera è considerata non intervenuta.
Art. 7
1 Il figlio nato all’estero da genitori dei quali uno almeno è svizzero perde la cittadinanza svizzera a venticinque anni compiuti se possiede ancora un’altra cittadinanza, salvo che, fino a questa età, sia stato notificato a un’autorità svizzera in patria o all’estero, si sia annunciato egli stesso o abbia dichiarato per scritto di voler conservare la cittadinanza svizzera.
2 I figli di chi perde la cittadinanza svizzera secondo il capoverso 1 perdono parimenti la cittadinanza svizzera.
3 È segnatamente considerata come notificazione ai sensi del capoverso 1 ogni comunicazione dei genitori, dei parenti o dei conoscenti intesa a far iscrivere il figlio nei registri del Comune di origine, a immatricolarlo o a fargli rilasciare i documenti di legittimazione.
4 Chi, contro la sua volontà, non ha potuto annunciarsi o sottoscrivere una dichiarazione in tempo utile conformemente al capoverso 1, può farlo ancora validamente entro il termine di un anno a contare dal giorno in cui l’impedimento è cessato.
Art. 8
Chiunque perde la cittadinanza svizzera per legge perde, con questa, la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale.
Titolo secondo: Acquisizione e perdita per decisione dell’autorità
Capitolo 1: Acquisizione per decisione dell’autorità
Sezione 1: Naturalizzazione ordinaria
Art. 9
1 La Confederazione concede l’autorizzazione di naturalizzazione soltanto se al momento della domanda il richiedente:
- a.
- è titolare di un permesso di domicilio; e
- b.
- dimostra un soggiorno complessivo di dieci anni in Svizzera di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti il deposito della domanda.
2 Nel calcolo della durata del soggiorno di cui al capoverso 1 lettera b, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra l’8° e il 18° anno d’età è computato due volte. Tuttavia, il soggiorno effettivo deve ammontare ad almeno sei anni.
Art. 10
1 Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di:
- a.
- aver soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, di cui un anno immediatamente prima del deposito della domanda; e
- b.
- vivere da tre anni in unione domestica registrata con il partner svizzero.
2 La durata speciale del soggiorno di cui al capoverso 1 si applica anche nel caso in cui, dopo la registrazione dell’unione domestica, uno dei partner acquisisca la cittadinanza svizzera per:
- a.
- reintegrazione; o
- b.
- naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.
Art. 11
La concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione presuppone che il richiedente:
- a.
- si sia integrato con successo;
- b.
- si sia familiarizzato con le condizioni di vita svizzere; e
- c.
- non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Art. 12
1 Un’integrazione riuscita si desume segnatamente:
- a.
- dal rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici;
- b.
- dal rispetto dei valori della Costituzione federale;
- c.
- dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale;
- d.
- dalla partecipazione alla vita economica o dall’acquisizione di una formazione; e
- e.
- dall’incoraggiamento e dal sostegno all’integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l’autorità parentale.
2 Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d’integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempierebbero solo con grandi difficoltà.
3 I Cantoni possono prevedere altri criteri d’integrazione.
Art. 13
1 Il Cantone designa l’autorità presso cui va presentata la domanda di naturalizzazione.
2 Se il Cantone e, qualora il diritto cantonale lo preveda, il Comune sono in grado di assicurare la naturalizzazione, al termine dell’esame cantonale trasmettono la domanda di naturalizzazione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM).
3 Se tutte le condizioni formali e materiali sono adempiute, la SEM concede l’autorizzazione federale di naturalizzazione e la trasmette per decisione all’autorità cantonale di naturalizzazione.
4 L’autorizzazione federale di naturalizzazione può essere modificata successivamente riguardo ai figli ai quali si estende.
Art. 14
1 La competente autorità cantonale emana la decisione di naturalizzazione entro un anno dalla concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione. Dopo lo scadere di tale termine, l’autorizzazione federale di naturalizzazione perde la propria validità.
2 L’autorità cantonale rifiuta la naturalizzazione qualora dopo la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione venga a conoscenza di fatti in base ai quali la naturalizzazione non sarebbe stata assicurata.
3 Il passaggio in giudicato della decisione cantonale di naturalizzazione implica l’acquisizione dell’attinenza comunale, della cittadinanza cantonale e della cittadinanza svizzera.
Art. 15
1 La procedura a livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonale.
2 Il diritto cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta per decisione agli aventi diritto di voto nell’ambito di un’assemblea comunale.
Art. 16
1 Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato.
2 Gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se questa è stata oggetto di una proposta di rifiuto presentata e motivata.
Art. 17
1 I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata.
2 Agli aventi diritto di voto sono comunicati i dati seguenti:
- a.
- cittadinanza;
- b.
- durata del soggiorno;
- c.
- informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare per quanto attiene all’integrazione riuscita.
3 Nella scelta dei dati di cui al capoverso 2, i Cantoni tengono conto della cerchia dei destinatari.
Art. 18
1 La legislazione cantonale prevede una durata minima del soggiorno da due a cinque anni.
2 Nel caso in cui il candidato alla naturalizzazione trasferisca il domicilio in un altro Comune o Cantone, il Cantone e il Comune in cui è stata presentata la domanda di naturalizzazione restano competenti se hanno concluso l’esame delle condizioni di naturalizzazione di cui agli articoli 11 e 12.
Art. 19
Il conferimento da parte di un Cantone o di un Comune della cittadinanza onoraria a uno straniero, senza l’autorizzazione federale, non ha gli effetti di una naturalizzazione.
Sezione 2: Naturalizzazione agevolata
Art. 20
1 Per la naturalizzazione agevolata devono essere adempiuti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 12 capoversi 1 e 2.
2 La naturalizzazione agevolata presuppone inoltre che il richiedente non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
3 Se il richiedente non risiede in Svizzera le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.
Art. 21
1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:
- a.
- vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e
- b.
- ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda;
2 Qualora risieda o abbia risieduto all’estero, lo straniero può presentare una domanda se:
- a.
- vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e
- b.
- ha vincoli stretti con la Svizzera.
3 Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per:
- a.
- reintegrazione; o
- b.
- naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.
4 La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l’attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l’attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola.
Art. 22
1 Chiunque ha vissuto durante cinque anni ritenendo in buona fede di essere cittadino svizzero e come tale è effettivamente stato considerato dall’autorità cantonale o comunale può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.
2 La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone responsabile dell’errore. Acquisisce simultaneamente l’attinenza comunale determinata da questo Cantone.
Art. 23
1 Il minorenne apolide può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se dimostra un soggiorno complessivo di cinque anni in Svizzera, incluso quello precedente la domanda.
2 È computato ogni soggiorno effettuato in Svizzera conformemente alle disposizioni del diritto in materia di stranieri.
3 Il minorenne naturalizzato acquisisce la cittadinanza del Cantone e del Comune di residenza.
Art. 24
1 Il figlio straniero che al momento della presentazione della domanda di naturalizzazione o reintegrazione di un genitore era minorenne e che non è stato incluso nella naturalizzazione o reintegrazione può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d’età, se dimostra un soggiorno complessivo di cinque anni in Svizzera, di cui tre immediatamente precedenti il deposito della domanda.
2 Il figlio naturalizzato acquisisce la cittadinanza del genitore svizzero.
Art. 24a3
1 Il figlio di genitori stranieri può, su domanda, ottenere la naturalizzazione agevolata se sono adempiute le seguenti condizioni:
- a.
- almeno uno dei nonni è nato in Svizzera o si può rendere verosimile che ha acquisito un diritto di dimora in Svizzera;
- b.
- almeno uno dei genitori ha acquisito un permesso di domicilio, ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni e ha frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera per almeno cinque anni;
- c.
- è nato in Svizzera;
- d.
- è titolare di un permesso di domicilio e ha frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera per almeno cinque anni.
2 La domanda deve essere presentata prima del compimento del venticinquesimo anno d’età.
3 Il figlio naturalizzato acquisisce la cittadinanza del Comune e del Cantone in cui è domiciliato quando acquisisce la cittadinanza svizzera.
3 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016 (Naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione), in vigore dal 15 feb. 2018 (RU 2018 531; FF 2015 7171201).
Art. 25
1 La SEM si pronuncia sulla naturalizzazione agevolata; prima di approvare una domanda sente il Cantone.
2 Il Consiglio federale disciplina l’iter procedurale.
Sezione 3: Reintegrazione
Art. 26
1 La reintegrazione presuppone che il richiedente:
- a.
- si sia integrato con successo, qualora soggiorni in Svizzera;
- b.
- abbia vincoli stretti con la Svizzera, qualora viva all’estero;
- c.
- rispetti la sicurezza e l’ordine pubblici;
- d.
- rispetti i valori della Costituzione federale; e
- e.
- non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
2 Se il richiedente non soggiorna in Svizzera le condizioni di cui al capoverso 1 lettere c–e si applicano per analogia.
Art. 27
1 Chiunque ha perduto la cittadinanza svizzera può, entro un termine di dieci anni, presentare una domanda di reintegrazione.
2 Il richiedente che risiede in Svizzera da tre anni può presentare la domanda di reintegrazione anche dopo la scadenza del termine di cui al capoverso 1.
Art. 28
Con la reintegrazione, il richiedente acquisisce la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale che ha avuto da ultimo.
Art. 29
1 La SEM si pronuncia sulla reintegrazione; prima di approvare una domanda sente il Cantone.
2 Il Consiglio federale disciplina l’iter procedurale.
Sezione 4: Disposizioni comuni
Art. 30
Di norma i figli minorenni del richiedente che vivono con lui sono compresi nella sua naturalizzazione o reintegrazione. Per i figli che hanno già compiuto i 12 anni d’età, le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 sono esaminate separatamente e conformemente all’età.
Art. 31
1 La domanda di naturalizzazione o reintegrazione di minorenni può essere presentata solo dal loro rappresentante legale.
2 A partire dall’età di 16 anni, i minorenni devono esprimere per scritto la loro volontà di acquisire la cittadinanza svizzera.
Art. 32
Art. 33
1 È computato nella durata del soggiorno qualsiasi soggiorno effettuato in Svizzera in virtù di:
- a.
- un permesso di dimora o di domicilio;
- b.
- un’ammissione provvisoria; in tal caso la durata del soggiorno è computata soltanto per metà; o
- c.
- una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri o un titolo di soggiorno equivalente.
2 Il soggiorno non è interrotto quando lo straniero lascia la Svizzera per breve tempo con l’intenzione di ritornarvi.
3 Il soggiorno cessa di fatto quando lo straniero lascia la Svizzera dopo avere notificato la sua partenza alla competente autorità o ha vissuto effettivamente all’estero durante più di sei mesi.
Art. 34
1 Se è presentata una domanda di naturalizzazione ordinaria e sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 9, la competente autorità cantonale effettua le indagini necessarie per stabilire se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 11 lettere a e b.
2 La SEM incarica l’autorità cantonale di naturalizzazione di svolgere le indagini necessarie per determinare se sono adempiute le condizioni per la naturalizzazione agevolata, la reintegrazione, l’annullamento della naturalizzazione o della reintegrazione o la revoca della cittadinanza svizzera.
3 Il Consiglio federale disciplina la procedura. Può emanare direttive unitarie per la stesura dei rapporti d’indagine e prevedere termini ordinatori per lo svolgimento delle indagini di cui al capoverso 2.
Art. 35
1 Le autorità federali e le autorità cantonali e comunali possono riscuotere emolumenti nell’ambito della procedura di naturalizzazione o reintegrazione o della procedura di annullamento di entrambe.
2 Gli emolumenti possono al massimo coprire le spese procedurali.
3 Per le procedure di sua competenza, la Confederazione può esigere il versamento anticipato degli emolumenti.
Art. 36
1 La SEM può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all’occultamento di fatti essenziali.
2 La naturalizzazione o la reintegrazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui l’Ufficio federale è venuto a conoscenza dell’evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall’acquisto della cittadinanza svizzera. Dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata o reintegrata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni. Durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi.
3 Alle stesse condizioni, la naturalizzazione concessa conformemente agli articoli 9–19 può essere annullata anche dall’autorità cantonale.
4 L’annullamento implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i figli che l’hanno acquisita in virtù della decisione annullata. Sono eccettuati i figli che:
- a.
- al momento della decisione di annullamento hanno 16 anni compiuti e adempiono i requisiti in materia di residenza di cui all’articolo 9 nonché le condizioni d’idoneità di cui all’articolo 11; o
- b.
- diventerebbero apolidi in caso di annullamento.
5 Dopo il passaggio in giudicato dell’annullamento di una naturalizzazione o di una reintegrazione è possibile presentare una nuova domanda solo dopo un termine di due anni.
6 Il termine d’attesa di cui al capoverso 5 non si applica ai figli cui è stato esteso l’annullamento.
7 Con la decisione d’annullamento è disposto anche il ritiro dei documenti d’identità.
Capitolo 2: Perdita per decisione dell’autorità
Sezione 1: Svincolo
Art. 37
1 Ogni cittadino svizzero è, su domanda, svincolato dalla sua cittadinanza se non risiede in Svizzera e possiede o gli è stata assicurata la cittadinanza di un altro Stato. L’articolo 31 si applica per analogia.
2 Lo svincolo è pronunciato dall’autorità del Cantone d’origine.
3 La perdita della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale, e con ciò la perdita della cittadinanza svizzera, avvengono con la notificazione dell’atto di svincolo.
Art. 38
1 Sono compresi nello svincolo i figli minorenni:
- a.
- posti sotto l’autorità parentale del genitore svincolato;
- b.
- che non risiedono in Svizzera; e
- c.
- che già possiedono o hanno la sicurezza di acquisire la cittadinanza di un altro Stato.
2 I figli minorenni di oltre 16 anni sono compresi nello svincolo soltanto qualora vi consentano per scritto.
Art. 39
1 Il Cantone d’origine allestisce un atto di svincolo nel quale sono indicate tutte le persone svincolate.
2 La SEM provvede alla notificazione dell’atto e informa il Cantone dell’avvenuta notificazione.
3 La SEM differisce la notificazione fino a quando non appaia certo che la persona svincolata otterrà la cittadinanza straniera che le è stata assicurata.
4 Se il luogo di residenza della persona svincolata non è noto, lo svincolo può essere pubblicato sul Foglio federale. Siffatta pubblicazione ha gli stessi effetti che la notificazione dell’atto.
Art. 40
I Cantoni possono riscuotere, per l’esame di una domanda di svincolo, un emolumento che copra le spese procedurali.
Art. 41
1 Gli Svizzeri che possiedono la cittadinanza di più Cantoni possono depositare la domanda presso uno dei Cantoni d’origine.
2 Se un Cantone d’origine pronuncia lo svincolo, la notificazione della decisione implica la perdita della cittadinanza svizzera e di tutte le cittadinanze cantonali e le attinenze comunali.
3 Il Cantone che pronuncia lo svincolo informa d’ufficio gli altri Cantoni d’origine.
Sezione 2: Revoca
Art. 42
La SEM può, con il consenso dell’autorità del Cantone d’origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale a una persona che possiede anche la cittadinanza di un altro Stato, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera.
Titolo terzo: Procedura d’accertamento
Art. 43
1 In caso di dubbio sulla cittadinanza svizzera, decide d’ufficio o su domanda l’autorità del Cantone del quale la persona ha la cittadinanza che è messa in discussione.
2 La domanda può essere presentata anche dalla SEM.
Titolo quarto: Trattamento di dati personali e assistenza amministrativa
Art. 44
Per adempiere i suoi compiti conformemente alla presente legge, la SEM può trattare dati personali, compresi i dati che permettono di stabilire se sono adempiute le condizioni d’idoneità del richiedente, e dati personali degni di particolare protezione relativi alle opinioni religiose, alle attività politiche, alla salute, a misure di assistenza sociale e a perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali. A tale scopo gestisce un sistema d’informazione elettronico in virtù della legge federale del 20 giugno 20036 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo.
5 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 3 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
Art. 45
1 Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge si comunicano, in singoli casi e su domanda scritta e motivata, i dati di cui necessitano per:
- a.
- statuire in merito a una domanda di naturalizzazione o di reintegrazione;
- b.
- pronunciare l’annullamento di una naturalizzazione o di una reintegrazione;
- c.
- statuire in merito a una domanda di svincolo dalla cittadinanza svizzera;
- d.
- pronunciare la revoca della cittadinanza svizzera;
- e.
- emanare una decisione di accertamento in merito alla cittadinanza svizzera di una persona.
2 Le altre autorità federali, cantonali e comunali sono tenute, in singoli casi e su domanda scritta e motivata, a fornire alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge i dati necessari per l’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1.
Titolo quinto: Tutela giurisdizionale
Art. 46
I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie che decidono in ultima istanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto della naturalizzazione ordinaria.
Art. 47
1 I ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza e contro le decisioni delle autorità amministrative della Confederazione sono disciplinati dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
2 Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni direttamente interessati.
Titolo sesto: Disposizioni finali
Capitolo 1: Esecuzione nonché abrogazione e modifica di altri atti normativi
Art. 48
Il Consiglio federale è incaricato d’eseguire la presente legge.
Art. 49
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.
Capitolo 2: Disposizioni transitorie
Art. 50
1 L’acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
2 Le domande presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda.
Art. 51
1 Il figlio straniero nato dal matrimonio di una cittadina svizzera con un cittadino straniero e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.
2 Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se adempie le condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 2 e ha stretti vincoli con la Svizzera.
3 Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 e i cui genitori si uniscono in matrimonio acquisisce la cittadinanza svizzera dalla nascita se adempie le condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 2.
4 Il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale che il genitore svizzero ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.
5 Le condizioni di cui all’articolo 20 si applicano per analogia.
Art. 51a7
Gli stranieri della terza generazione che, al momento dell’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 della presente legge, hanno almeno 25 anni ma non ancora 35 anni e adempiono le condizioni di cui all’articolo 24a capoverso 1, possono presentare una domanda di naturalizzazione agevolata entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.8
7 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016 (Naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione), in vigore dal 15 feb. 2018 (RU 2018 531; FF 2015 7171201).
8 Correzione della CdR dell’AF del 21 giu. 2019, pubblicata il 9 lug. 2019 (RU 2019 2103).