Legge federale
sugli stranieri e la loro integrazione
(LStrI)1
del 16 dicembre 2005 (Stato 1° settembre 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 marzo 20023,
decreta:
Capitolo 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina l’entrata, la partenza, il soggiorno e il ricongiungimento familiare degli stranieri in Svizzera. Essa disciplina inoltre la promozione della loro integrazione.
Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente legge si applica laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera.
2 Ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea (CE) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la presente legge si applica solo se l’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.
3 Ai cittadini degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la presente legge si applica solo se l’Accordo del 21 giugno 20015 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.
4 Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull’entrata in Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non contemplino disposizioni divergenti.6
5 Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’allegato 1 numero 1.7
5 RS 0.632.31. Per i rapporti Svizzera-Liechtenstein si applica il Prot. del 21 giu. 2001, il quale è parte integrante dell’Acc.
6 Introdotto dall’art. 127 qui avanti. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54075405art. 2 lett. c; FF 2007 7149).
7 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54075405art. 2 lett. c; FF 2007 7149).
Capitolo 2: Principi dell’ammissione e dell’integrazione
Art. 3 Ammissione
1 L’ammissione in Svizzera dello straniero che esercita un’attività lucrativa è subordinata all’interesse dell’economia svizzera; sono determinanti le opportunità di integrazione duratura nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociale e sociopolitico. È tenuto conto adeguatamente dei bisogni culturali e scientifici della Svizzera.
2 Lo straniero è inoltre ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell’unione familiare lo esigono.
3 Nell’ammissione di stranieri è tenuto conto dell’evoluzione demografica, sociale e sociopolitica della Svizzera.
Art. 4 Integrazione
1 L’integrazione mira alla convivenza della popolazione residente indigena e di quella straniera, sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale, nonché sulla base del rispetto reciproco e della tolleranza.
2 L’integrazione è volta a garantire agli stranieri che risiedono legalmente e a lungo termine in Svizzera la possibilità di partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
3 L’integrazione presuppone la volontà degli stranieri di integrarsi nella società e un atteggiamento di apertura da parte della popolazione svizzera.
4 Occorre che gli stranieri si familiarizzino con la realtà sociale e le condizioni di vita in Svizzera, segnatamente imparando una lingua nazionale.
Capitolo 3: Entrata e partenza
Art. 5 Condizioni d’entrata
1 Lo straniero che intende entrare in Svizzera:
- a.
- dev’essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto;
- b.
- deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno;
- c.
- non deve costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera; e
- d.8
- non dev’essere oggetto di una misura di respingimento né di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)9 o dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192710 (CPM).
2 Egli deve offrire garanzia che partirà dalla Svizzera se prevede di soggiornarvi soltanto temporaneamente.
3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alle condizioni d’entrata di cui al capoverso 1 per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali.11
4 Il Consiglio federale determina i documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine.12
8 Nuovo testo giusta il n. IV 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3539, FF 2019 171).
12 Nuovo testo giusta l’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405art. 2 lett. a).
Art. 6 Rilascio del visto
1 Il visto è rilasciato, su incarico della competente autorità federale o cantonale, dalla rappresentanza svizzera all’estero o da un’altra autorità designata dal Consiglio federale.
2 In caso di rifiuto del visto per un soggiorno non sottostante a permesso (art. 10), la competente rappresentanza all’estero emana, mediante un modulo, una decisione a nome della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)13 o del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), a seconda della sfera di competenze. Il Consiglio federale può prevedere che anche altri servizi del DFAE siano abilitati a emanare decisioni a nome del DFAE.14
2bis Contro una decisione secondo il capoverso 2 può essere fatta opposizione scritta entro 30 giorni all’autorità che ha emanato la decisione (SEM o DFAE). L’articolo 63 della legge federale del 20 dicembre 196815 sulla procedura amministrativa si applica per analogia.16
3 Per la copertura di eventuali spese di soggiorno, assistenza o connesse al viaggio di ritorno, possono essere richieste una dichiarazione di garanzia temporanea, una cauzione o altre garanzie.17
13 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
16 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS) (RU 2010 2063; FF 2009 3629). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023, FF 2013 2195).
17 Nuovo testo giusta l’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405art. 2 lett. a).
Art. 7 Passaggio di confine e controlli al confine 18
1 L’entrata in Svizzera e la partenza dalla Svizzera sono rette dagli Accordi riguardanti l’associazione alla normativa di Schengen.
1bis La Confederazione collabora con l’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen. Tale collaborazione prevede in particolare la messa a punto di strumenti di pianificazione sulla base del regolamento (UE) 2019/189619 all’attenzione di tale agenzia.20
2 Il Consiglio federale disciplina i controlli sulle persone che possono essere svolti al confine in conformità degli Accordi suddetti. Se l’entrata è rifiutata, l’autorità competente per il controllo al confine emana una decisione di allontanamento secondo l’articolo 64.21
3 Se, conformemente al codice frontiere Schengen22, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l’entrata è rifiutata, l’autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen.23 Il rifiuto d’entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.24
18 Nuovo testo giusta l’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405art. 2 lett. a).
19 Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.
20 Introdotto dall’all. n. 1 del DF del 1° ott. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 462; FF 2020 6219).
21 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
22 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/2225, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 1.
23 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).
24 Introdotto dall’all. del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen (RU 2008 56295405art. 2 lett. b; FF 2007 7149). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).
Art. 825
25 Abrogato dall’art. 127 qui avanti, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405art. 2 lett. a).
Art. 9 Competenza in materia di controllo al confine
1 I Cantoni eseguono il controllo delle persone sul loro territorio sovrano.
2 D’intesa con i Cantoni di confine, il Consiglio federale disciplina il controllo delle persone da parte della Confederazione nell’area di confine.
Capitolo 4: Obbligo del permesso e di notificazione
Art. 10 Soggiorno senza attività lucrativa
1 Per un soggiorno di tre mesi al massimo senza attività lucrativa lo straniero non necessita di un permesso; se nel visto è fissato un soggiorno di durata inferiore, vale questa durata.
2 Lo straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa necessita di un permesso. Il permesso va chiesto prima dell’entrata in Svizzera all’autorità competente per il luogo di residenza previsto. Rimane salvo l’articolo 17 capoverso 2.
Art. 11 Soggiorno con attività lucrativa
1 Lo straniero che intende esercitare un’attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all’autorità competente per il luogo di lavoro previsto.
2 È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso.
3 Se si tratta di attività lucrativa dipendente, il permesso dev’essere chiesto dal datore di lavoro.
Art. 12 Notificazione
1 Lo straniero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio deve notificarsi presso l’autorità competente per il luogo di residenza in Svizzera prima della scadenza del soggiorno esente da permesso o prima di iniziare un’attività lucrativa.
2 Se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi presso l’autorità competente per il nuovo luogo di residenza.
3 Il Consiglio federale stabilisce i termini di notificazione.
Art. 13 Procedura di permesso e procedura di notificazione
1 All’atto della notificazione, lo straniero deve presentare un documento di legittimazione valido. Il Consiglio federale determina le eccezioni e i documenti di legittimazione riconosciuti.
2 L’autorità competente può esigere la produzione di un estratto del casellario giudiziale dello Stato d’origine o di provenienza, come pure di altri documenti necessari per la procedura.
3 La notificazione può avvenire soltanto quando lo straniero è in grado di esibire tutti i documenti necessari per il rilascio del permesso, designati dall’autorità competente.
Art. 14 Deroghe all’obbligo del permesso e di notificazione
Il Consiglio federale può emanare disposizioni più favorevoli in merito all’obbligo del permesso e di notificazione, segnatamente allo scopo di facilitare servizi transfrontalieri temporanei.
Art. 15 Notificazione della partenza
Lo straniero titolare di un permesso deve notificare all’autorità competente per il luogo di residenza la propria partenza per un altro Comune o Cantone oppure per l’estero.
Art. 16 Notificazione in caso di alloggio a pagamento
Chi dà alloggio a pagamento deve notificare lo straniero all’autorità cantonale competente.
Art. 17 Regolamentazione del soggiorno fino alla decisione relativa al permesso
1 Lo straniero entrato legalmente in Svizzera in vista di un soggiorno temporaneo, ma che in seguito richiede un permesso per un soggiorno duraturo, deve attendere la decisione all’estero.
2 Se è manifesto che le condizioni d’ammissione saranno adempite, l’autorità cantonale competente può autorizzare lo straniero a rimanere in Svizzera durante la procedura.
Capitolo 5: Condizioni d’ammissione
Sezione 1: Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa
Art. 18 Esercizio di un’attività lucrativa dipendente
Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente se:
- a.
- l’ammissione è nell’interesse dell’economia svizzera;
- b.
- un datore di lavoro ne ha fatto domanda; e
- c.
- sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20–25.
Art. 19 Esercizio di un’attività lucrativa indipendente
Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa indipendente se:
- a.
- l’ammissione è nell’interesse dell’economia svizzera;
- b.
- sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all’esercizio di tale attività;
- c 26
- dispone di una base esistenziale sufficiente e autonoma; e
- d.27
- sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20 e 23–25.
26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).
27 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).
Art. 20 Misure limitative
1 Il Consiglio federale può limitare il numero dei primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora (art. 32 e 33) per l’esercizio di un’attività lucrativa. Esso consulta preventivamente i Cantoni e le parti sociali.
2 Il Consiglio federale può stabilire contingenti massimi per la Confederazione e i Cantoni.
3 La SEM può emanare decisioni per primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora computandoli sui contingenti federali oppure aumentare i contingenti cantonali. Essa tiene conto dei bisogni dei Cantoni e dell’interesse dell’economia svizzera.
Art. 21 Priorità
1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa unicamente se è dimostrato che per tale attività non è possibile reperire un lavoratore indigeno o un cittadino di uno Stato con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone che corrisponda al profilo richiesto.
2 Sono considerati lavoratori indigeni:
- a.
- i cittadini svizzeri;
- b.
- i titolari di un permesso di domicilio;
- c.
- i titolari di un permesso di dimora autorizzati a esercitare un’attività lucrativa;
- d.28
- le persone ammesse provvisoriamente;
- e.29
- le persone alle quali è stata concessa protezione provvisoria e che sono titolari di un permesso per l’esercizio di un’attività lucrativa.
3 In deroga al capoverso 1, lo straniero con diploma universitario svizzero può essere ammesso in Svizzera se la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico. È ammesso provvisoriamente per un periodo di sei mesi a partire dalla conclusione della sua formazione o della sua formazione continua in Svizzera affinché possa trovare una siffatta attività lucrativa.30 31
28 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).
29 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).
30 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
31 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5957; FF 2010 351367).
Art. 21a Misure riguardanti le persone in cerca d’impiego 32
1 Il Consiglio federale adotta misure per sfruttare integralmente il potenziale della forza lavoro indigena. Consulta previamente i Cantoni e le parti sociali.
2 Se in determinati gruppi professionali, settori di attività o regioni economiche si registra un tasso di disoccupazione superiore alla media, vanno adottate misure temporanee per favorire le persone in cerca d’impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento. Le misure possono essere circoscritte a singole regioni economiche.
3 Nei gruppi professionali, nei settori di attività o nelle regioni economiche con un tasso di disoccupazione superiore alla media, i datori di lavoro annunciano al servizio pubblico di collocamento i posti di lavoro vacanti. L’accesso alle informazioni riguardanti i posti annunciati è riservato, per un periodo di tempo limitato, alle persone che sono registrate presso il servizio pubblico di collocamento in Svizzera.
4 Il servizio pubblico di collocamento trasmette al datore di lavoro, entro breve termine, i dossier delle persone in cerca d’impiego che sono registrate e che ritiene adeguate. Il datore di lavoro invita i candidati che corrispondono al profilo richiesto a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale. I risultati sono comunicati al servizio pubblico di collocamento.
5 I posti di lavoro vacanti di cui al capoverso 3 che vengono occupati da persone in cerca d’impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento non devono essere annunciati al servizio pubblico di collocamento.
6 Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni all’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti di cui al capoverso 3, in particolare per tenere conto della specifica situazione di aziende familiari o nel caso di persone che hanno già lavorato per lo stesso datore di lavoro; prima di emanare le disposizioni d’esecuzione consulta i Cantoni e le parti sociali. Periodicamente stila inoltre elenchi dei gruppi professionali e dei settori di attività con un tasso di disoccupazione superiore alla media nei quali vige l’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti.
7 Se le condizioni di cui al capoverso 2 sono soddisfatte, il Cantone può chiedere al Consiglio federale l’introduzione dell’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti.
8 Se le misure di cui ai capoversi 1–5 non producono gli effetti auspicati o emergono nuovi problemi, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale misure addizionali, dopo aver consultato i Cantoni e le parti sociali. In caso di problemi gravi, in particolare legati ai frontalieri, il Cantone può chiedere al Consiglio federale di adottare ulteriori misure.
32 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).
Art. 22 Condizioni di salario e di lavoro nonché rimborso delle spese dei lavoratori distaccati 33
1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa unicamente se:
- a.
- sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore; e se
- b.
- i rimborsi di cui al capoverso 2 corrispondono a quelli usuali nella località, nella professione e nel settore.
2 Il datore di lavoro rimborsa ai lavoratori distaccati le spese in relazione al lavoro distaccato sostenute nell’ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera o di un trasferimento per motivi aziendali, come quelle per il viaggio, il vitto e l’alloggio. Tali rimborsi non sono considerati componente del salario.
3 In caso di lavoro distaccato di lunga durata, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla durata dell’obbligo di rimborso di cui al capoverso 2.
33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).
Art. 23 Condizioni personali
1 Il permesso di soggiorno di breve durata o di dimora per esercitare un’attività lucrativa può essere rilasciato solo a quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati.
2 All’atto del rilascio del permesso di dimora occorre inoltre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e sociale, le conoscenze linguistiche e l’età dell’interessato ne lascino presagire un’integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociopolitico.
3 In deroga ai capoversi 1 e 2, possono essere ammessi in Svizzera:
- a.
- investitori e imprenditori che mantengono posti di lavoro o ne creano di nuovi;
- b.
- persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo;
- c.
- persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno;
- d.
- persone trasferite in Svizzera che fanno parte dei quadri di aziende attive sul piano internazionale;
- e.
- persone la cui attività in Svizzera è indispensabile nel contesto di relazioni d’affari internazionali importanti dal punto di vista economico.
Art. 24 Abitazione
Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa unicamente se dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni.
Art. 25 Ammissione di frontalieri
1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa come frontaliero unicamente se:
- a.
- fruisce di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo e il suo luogo di residenza si trova da almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera; e
- b.
- lavora in Svizzera entro la zona di frontiera.
2 Gli articoli 20, 23 e 24 non sono applicabili.
Art. 26 Ammissione di servizi transfrontalieri
1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per prestare servizi transfrontalieri temporanei unicamente se la sua attività è nell’interesse dell’economia svizzera.
2 Si applicano per analogia le condizioni di cui agli articoli 20, 22 e 23.
Art. 26a Ammissione di consulenti e insegnanti 34
1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa come consulente o insegnante religioso oppure come insegnante di lingua e cultura del Paese d’origine se, oltre ad adempiere le condizioni di cui agli articoli 18–24:
- a.
- ha dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera ed è in grado di trasmettere tali conoscenze agli stranieri cui offre consulenza; e
- b.
- è in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro.
2 Per il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata, le autorità competenti possono derogare alla condizione di cui al capoverso 1 lettera b.
34 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Sezione 2: Ammissione per un soggiorno senza attività lucrativa
Art. 27 Formazione e formazione continua 35
1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o una formazione continua se:36
- a.37
- la direzione dell’istituto scolastico conferma che la formazione o la formazione continua può essere intrapresa;
- b.
- vi è a disposizione un alloggio conforme ai suoi bisogni;
- c.
- dispone dei mezzi finanziari necessari; e
- d.38
- possiede il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la formazione o la formazione continua previste.
2 Per i minorenni, dev’essere garantito che qualcuno li assista adeguatamente.
3 La prosecuzione del soggiorno in Svizzera dopo la conclusione o l’interruzione della formazione o della formazione continua è retta dalle condizioni generali di ammissione della presente legge.39
35 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
36 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
37 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
38 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
39 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero (RU 2010 5957; FF 2010 351367). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
Art. 28 Redditieri
Lo straniero che non esercita più un’attività lucrativa può essere ammesso in Svizzera se:
- a.
- ha raggiunto l’età minima fissata dal Consiglio federale;
- b.
- possiede legami personali particolari con la Svizzera; e
- c.
- dispone dei mezzi finanziari necessari.
Art. 29 Cure mediche
Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per ricevere cure mediche. Il finanziamento e la partenza dalla Svizzera devono essere garantiti.
Art. 29a Ricerca di un impiego 40
Lo straniero che soggiorna in Svizzera ai soli fini della ricerca di un impiego e i suoi familiari non hanno diritto all’aiuto sociale.
40 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).
Sezione 3: Deroghe alle condizioni d’ammissione
Art. 30
1 È possibile derogare alle condizioni d’ammissione (art. 18–29) al fine di:
- a.
- disciplinare l’attività lucrativa degli stranieri ammessi in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare, purché non sussista un diritto ad esercitare un’attività lucrativa (art. 46);
- b.
- tenere conto dei casi personali particolarmente gravi o di importanti interessi pubblici;
- c.
- disciplinare il soggiorno dei minori affiliati;
- d.
- proteggere le persone particolarmente esposte al pericolo di sfruttamento nel contesto della loro attività lucrativa;
- e.41
- disciplinare il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani, nonché delle persone che collaborano con le autorità di perseguimento penale nell’ambito di un programma di protezione dei testimoni svizzero, estero o di un tribunale penale internazionale;
- f.
- consentire soggiorni nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica;
- g.42
- agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale, nonché la formazione professionale e la formazione professionale continua;
- h.
- semplificare il trasferimento, per motivi aziendali, di quadri superiori e specialisti indispensabili in imprese che operano su scala internazionale;
- i.43
- …
- j.44
- consentire soggiorni di formazione continua in Svizzera a impiegati alla pari collocati da un’organizzazione riconosciuta;
- k.
- agevolare la riammissione degli stranieri ex titolari di un permesso di dimora o di domicilio;
- l.
- disciplinare l’attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l’asilo (art. 43 della L del 26 giu. 199845 sull’asilo, LAsi), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi).
2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni generali e disciplina la procedura.
41 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6715; FF 2011 1).
42 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
43 Abrogata dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero), con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5957; FF 2010 351367).
44 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
Sezione 4: Apolidi
Art. 31
1 Le persone riconosciute dalla Svizzera come apolidi hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui soggiornano legalmente.
2 Agli apolidi che adempiono le fattispecie di cui all’articolo 83 capoverso 7 si applicano le disposizioni concernenti gli stranieri ammessi provvisoriamente secondo l’articolo 83 capoverso 8.
3 Gli apolidi ai sensi dei capoversi 1 e 2 e gli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP46, dell’articolo 49a o 49abis CPM47 o, con decisione passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 68 della presente legge, sono autorizzati a esercitare un’attività lucrativa in tutta la Svizzera.48 L’articolo 61 LAsi49 si applica per analogia.50
48 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
Capitolo 6: Regolamentazione del soggiorno
Art. 32 Permesso di soggiorno di breve durata
1 Per soggiorni di un anno al massimo è rilasciato un permesso di breve durata.
2 Esso è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni.
3 Può essere prorogato fino a due anni. Il cambiamento d’impiego è possibile solo per motivi gravi.
4 Un nuovo permesso di breve durata può essere rilasciato solo dopo un’adeguata interruzione del soggiorno in Svizzera.
Art. 33 Permesso di dimora
1 Per soggiorni di oltre un anno è rilasciato un permesso di dimora.
2 Il permesso di dimora è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni.
3 È di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l’articolo 62 capoverso 151.
4 In caso di rilascio e di proroga del permesso di dimora, la durata di validità del permesso è determinata prendendo in considerazione l’integrazione dello straniero.52
5 Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d’integrazione se, alla luce dei criteri di cui all’articolo 58a, vi è un bisogno d’integrazione particolare.53
51 Nuovo rimando giusta il n. IV 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
52 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
53 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Art. 34 Permesso di domicilio
1 Il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni.
2 Il permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero se:
- a.
- ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale sulla scorta di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora e negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora;
- b.
- non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 62 o 63 capoverso 2; e
- c.
- è integrato.54
3 Il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno più breve se motivi gravi lo giustificano.
4 Il permesso di domicilio può essere rilasciato già dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora, se lo straniero adempie le condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c ed è in grado di comunicare bene nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza.55
5 I soggiorni temporanei non sono presi in considerazione per il computo dei cinque anni giusta i capoversi 2 lettera a e 4.56 I soggiorni in vista di una formazione o di una formazione continua (art. 27) sono presi in considerazione se al termine degli stessi la persona interessata è stata titolare di un permesso di dimora duraturo per un periodo ininterrotto di due anni.57
6 Il permesso di domicilio revocato conformemente all’articolo 63 capoverso 2 e rimpiazzato da un permesso di dimora può essere rilasciato nuovamente al più presto cinque anni dopo la revoca, sempre che lo straniero sia ben integrato.58
54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5957; FF 2010 351367).
57 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
58 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Art. 35 Permesso per frontalieri
1 Il permesso per frontalieri è rilasciato per un’attività lucrativa entro la zona di frontiera (art. 25).
2 Il titolare del permesso per frontalieri deve recarsi almeno una volta alla settimana al suo luogo di residenza all’estero; il permesso può essere vincolato ad altre condizioni.
3 Il permesso per frontalieri è di durata limitata e può essere prorogato.
4 Dopo un’attività lucrativa ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto alla proroga del permesso se non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 62 capoverso 1.
Art. 36 Luogo di residenza
Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio può scegliere liberamente il luogo di residenza entro il Cantone che ha rilasciato il permesso.
Art. 37 Trasferimento della residenza in un altro Cantone
1 Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora che intende trasferire la propria residenza in un altro Cantone deve richiedere dapprima il permesso dal nuovo Cantone.
2 Il titolare di un permesso di dimora ha diritto di cambiare Cantone se non è disoccupato e non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 62 capoverso 1.
3 Il titolare di un permesso di domicilio ha diritto di cambiare Cantone se non sussistano motivi di revoca secondo l’articolo 63.
4 Per soggiornare temporaneamente in un altro Cantone non è necessario alcun permesso.
Art. 38 Attività lucrativa
1 Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera. Il cambiamento d’impiego può essere autorizzato se sussistono motivi gravi e sono adempite le condizioni di cui agli articoli 22 e 23.
2 Il titolare di un permesso di dimora ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera. Egli non necessita di un’autorizzazione per cambiare impiego.
3 Il titolare di un permesso di dimora può essere autorizzato a passare da un’attività dipendente a un’attività indipendente se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 19 lettere a e b.
4 Il titolare di un permesso di domicilio può esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.
Art. 39 Attività lucrativa dei frontalieri
1 Il titolare di un permesso per frontalieri può esercitare temporaneamente la sua attività lucrativa fuori della zona di frontiera. Se intende trasferire il centro della sua attività nella zona di frontiera di un altro Cantone, deve richiedere un permesso del nuovo Cantone. Dopo un’attività ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento di Cantone.
2 Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a cambiare impiego se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 21 e 22. Dopo un’attività ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento d’impiego.
3 Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a passare da un’attività dipendente a un’attività indipendente se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 19 lettere a e b.
Art. 40 Autorità competenti per il rilascio dei permessi e decisione preliminare delle autorità preposte al mercato del lavoro
1 I permessi di cui agli articoli 32–35 e 37–39 sono rilasciati dai Cantoni. È fatta salva la competenza dell’autorità federale nel contesto di misure limitative (art. 20) e di deroghe alle condizioni d’ammissione (art. 30) e alla procedura d’approvazione (art. 99).
2 Se non sussiste un diritto all’esercizio di un’attività lucrativa, è necessaria una decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro per ammettere l’esercizio di un’attività lucrativa, il cambiamento d’impiego o il passaggio a un’attività indipendente.
3 Se un Cantone chiede il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora computato sui contingenti della Confederazione, la decisione preliminare è emanata dalla SEM.
Art. 41 Carte di soggiorno
1 Con il permesso, lo straniero riceve di norma una carta di soggiorno.
2 Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 83) riceve una carta di soggiorno che ne indica la condizione giuridica.
3 La carta di soggiorno per i titolari del permesso di domicilio è rilasciata a fini di controllo per una durata di cinque anni.
4 La carta di soggiorno può essere provvista di un microchip. Questo contiene l’immagine del viso e le impronte digitali del titolare, nonché i dati iscritti nella zona a lettura ottica.59
5 Il Consiglio federale stabilisce quali persone dispongono di una carta di soggiorno provvista di microchip e quali dati devono essere registrati nello stesso.60
6 La SEM determina forma e contenuto delle carte di soggiorno. Può affidarne parzialmente o interamente l’allestimento a terzi.61
59 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l’introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51).
60 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l’introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51).
61 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l’introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51).
Art. 41a Sicurezza e lettura del microchip 62
1 Il microchip è protetto contro le falsificazioni e la lettura non autorizzata. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti tecnici.
2 Il Consiglio federale può concludere con gli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen e con altri Stati trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip, purché gli Stati interessati dispongano di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.
62 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l’introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51).
Art. 41b Servizio incaricato dell’allestimento delle carte di soggiorno biometriche 63
1 Il servizio incaricato dell’allestimento delle carte di soggiorno biometriche e gli appaltatori generali interessati devono dimostrare di:
- a.
- possedere le conoscenze specialistiche e le qualifiche necessarie;
- b.
- garantire una produzione sicura, di alta qualità, puntuale e conforme alle pertinenti specifiche;
- c.
- garantire il rispetto della protezione dei dati; e
- d.
- disporre di sufficienti risorse finanziarie.
2 Gli aventi economicamente diritto, i titolari di quote, i membri del consiglio di amministrazione o di un organo analogo, i membri della direzione e le altre persone che hanno o possono avere un’influenza determinante sull’impresa o sulla produzione delle carte di soggiorno biometriche devono godere di buona reputazione. Possono essere eseguiti controlli di sicurezza ai sensi dell’articolo 6 dell’ordinanza del 19 dicembre 200164 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.
3 La SEM può esigere in ogni tempo i documenti necessari per la verifica dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. Se il servizio incaricato dell’allestimento delle carte di soggiorno biometriche fa parte di un gruppo di imprese, tali requisiti si applicano all’intero gruppo.
4 Le disposizioni di cui ai capoversi 1–3 sono applicabili ai prestatori di servizi e ai fornitori se le loro prestazioni rivestono un’importanza determinante per la produzione delle carte di soggiorno biometriche.
5 Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori requisiti applicabili al servizio incaricato dell’allestimento delle carte di soggiorno biometriche, agli appaltatori generali, ai prestatori di servizi e ai fornitori.
63 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l’introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51).
64 [RU 2002377, 2005 4571, 2006 4177art. 13 4705 n. II 1, 2008 4943n. I 3 5747 all. n. 2, 2009 6937all. 4 n. II 2. RU 2011 1031art. 31 cpv. 1]. Vedi ora l’O del 4 mar. 2011 (RS 120.4).
Capitolo 7: Ricongiungimento familiare
Art. 42 Familiari di cittadini svizzeri
1 I coniugi stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro.
2 I familiari stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se sono in possesso di un permesso di dimora duraturo rilasciato loro da uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo di libera circolazione delle persone. Sono considerati familiari:
- a.
- il coniuge e i parenti in linea discendente, se minori di 21 anni o a carico;
- b.
- i parenti e gli affini in linea ascendente, se a carico.
3 Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio se sono soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a.65
4 I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.
65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Art. 43 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di domicilio 66
1 Il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se:
- a.
- coabitano con lui;
- b.
- dispongono di un’abitazione conforme ai loro bisogni;
- c.
- non dipendono dall’aiuto sociale;
- d.
- sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e
- e.
- lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della legge federale del 6 ottobre 200667 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.
2 Ai fini del rilascio del permesso di dimora, in luogo della condizione di cui al capoverso 1 lettera d è sufficiente l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica.
3 La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni.
4 Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d’integrazione se, alla luce dei criteri di cui all’articolo 58a, vi è un bisogno d’integrazione particolare.
5 Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio se sono soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a.
6 I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.
66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Art. 44 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di dimora 68
1 Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato o prorogato un permesso di dimora se:
- a.
- coabitano con lui;
- b.
- dispongono di un’abitazione conforme ai loro bisogni;
- c.
- non dipendono dall’aiuto sociale;
- d.
- sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e
- e.
- lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC69 né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.
2 Ai fini del rilascio del permesso di dimora, in luogo della condizione di cui al capoverso 1 lettera d è sufficiente l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica.
3 La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni.
4 Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d’integrazione se, alla luce dei criteri di cui all’articolo 58a, vi è un bisogno d’integrazione particolare.
68 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Art. 45 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di soggiorno di breve durata
Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata se:
- a.
- coabitano con lui;
- b.
- vi è a disposizione un’abitazione conforme ai loro bisogni; e
- c.
- non dipendono dall’aiuto sociale;
- d.70
- lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC71 né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.
70 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Art. 45a Nullità del matrimonio 72
Se nell’ambito della verifica dell’adempimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare con il coniuge secondo gli articoli 42–45 le autorità competenti rilevano indizi di una causa di nullità conformemente all’articolo 105 numero 5 o 6 del Codice civile73 (CC), ne informano l’autorità competente secondo l’articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare con il coniuge è sospesa fino alla decisione di quest’autorità. Se l’autorità promuove un’azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
72 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).
Art. 46 Attività lucrativa del coniuge e dei figli
Il coniuge e i figli di un cittadino svizzero o di uno straniero titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 42–44) possono esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.
Art. 47 Termine per il ricongiungimento familiare
1 Il diritto al ricongiungimento familiare dev’essere fatto valere entro cinque anni. Per i figli con più di 12 anni il termine si riduce a 12 mesi.
2 Questi termini non si applicano per il ricongiungimento familiare secondo l’articolo 42 capoverso 2.
3 Il termine decorre:
- a.
- dal momento dell’entrata in Svizzera o dell’insorgere del legame familiare, per i familiari di un cittadino svizzero secondo l’articolo 42 capoverso 1;
- b.
- con il rilascio del permesso di dimora o di domicilio oppure con l’insorgere del legame familiare, per i familiari di uno straniero.
4 Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni vengono sentiti in merito al ricongiungimento.
Art. 48 Affiliati in vista d’adozione
1 L’affiliato ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se:
- a.
- ne è prevista l’adozione in Svizzera;
- b.
- sono adempite le disposizioni di diritto civile sul collocamento in vista d’adozione; e
- c.
- l’entrata in Svizzera a scopo di adozione è avvenuto legalmente.
2 Se l’adozione prevista non ha luogo, sussiste un diritto alla proroga del permesso di dimora e, dopo cinque anni a decorrere dall’entrata in Svizzera, al rilascio del permesso di domicilio.
Art. 49 Deroghe all’esigenza della coabitazione
L’esigenza della coabitazione secondo gli articoli 42–44 non è applicabile se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere.
Art. 49a Deroga al requisito delle competenze linguistiche 74
1 È possibile derogare al requisito di cui agli articoli 43 capoverso 1 lettera d e 44 capoverso 1 lettera d se sussistono motivi gravi.
2 Sono considerati motivi gravi segnatamente una disabilità, una malattia o un’altra incapacità che pregiudichi ampiamente l’apprendimento di una lingua.
74 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Art. 50 Scioglimento della comunità familiare
1 Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli articoli 42 e 43 sussiste se:
- a.75
- l’unione coniugale è durata almeno tre anni e sono soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a; o
- b.
- gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera.
2 Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, che il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o che la reintegrazione sociale nel Paese d’origine risulta fortemente compromessa.76
3 Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall’articolo 34.
75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
76 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).
Art. 51 Estinzione del diritto al ricongiungimento familiare
1 I diritti giusta l’articolo 42 si estinguono se:
- a.
- sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d’esecuzione sull’ammissione e sul soggiorno;
- b.
- sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 63.
2 I diritti giusta gli articoli 43, 48 e 50 si estinguono se:
- a.
- sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d’esecuzione sull’ammissione e sul soggiorno;
- b.77
- sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 62 o 63 capoverso 2.
77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Art. 52 Unione domestica registrata
Le disposizioni del presente capitolo concernenti il coniuge straniero si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali.
Capitolo 8: Integrazione
Sezione 1: Promozione dell’integrazione degli stranieri 7878 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
78 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Art. 53 Principi 79
1 Nell’adempiere i loro compiti rispettivi, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono conto delle esigenze dell’integrazione degli stranieri e della protezione contro la discriminazione.
2 Creano condizioni quadro favorevoli alle pari opportunità e alla partecipazione della popolazione straniera alla vita pubblica. Valorizzano il potenziale della popolazione straniera, tengono conto della sua eterogeneità ed esigono senso di responsabilità da ognuno.
3 Incoraggiano gli stranieri in particolare nell’acquisizione di competenze linguistiche e di altre competenze di base, nell’avanzamento professionale e nella previdenza per la salute; sostengono inoltre tutto quanto è in grado di facilitare la comprensione reciproca della popolazione svizzera e straniera e la loro convivenza.
4 Le autorità federali, cantonali e comunali, le parti sociali, le organizzazioni non governative e le associazioni degli stranieri cooperano nella promozione dell’integrazione.
5Le autorità cantonali di aiuto sociale annunciano al servizio pubblico di collocamento i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente che non hanno un impiego.
79 Nuovo testo giusta il n. III 1 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Art. 53a Categorie interessate 80
1 Il Consiglio federale definisce le categorie interessate dalla promozione dell’integrazione. Consulta preventivamente i Cantoni e le associazioni mantello di Comuni e città.
2 Nel promuovere l’integrazione si tiene conto delle esigenze particolari delle donne, dei bambini e dei giovani.
80 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Art. 54 Promozione dell’integrazione nelle strutture ordinarie 81
L’integrazione è incoraggiata in primo luogo nelle strutture esistenti a livello federale, cantonale e comunale, segnatamente:
- a.
- nelle offerte di assistenza e di formazione prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche;
- b.
- nel mondo del lavoro;
- c.
- nelle strutture della sicurezza sociale;
- d.
- nelle strutture della sanità pubblica;
- e.
- nella pianificazione del territorio nonché nello sviluppo delle città e dei quartieri;
- f.
- nello sport, nei media e nella cultura.
81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Art. 55 Promozione specifica dell’integrazione 82
La promozione specifica dell’integrazione a livello federale, cantonale e comunale completa la promozione dell’integrazione nelle strutture ordinarie, qualora queste non siano accessibili o vi siano lacune.
82 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Art. 55a Misure per stranieri con un bisogno d’integrazione particolare 83
I Cantoni prevedono con la massima sollecitudine misure d’integrazione adeguate per gli stranieri con un bisogno d’integrazione particolare. La Confederazione li sostiene in tale compito.
83 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Art. 56 Ripartizione dei compiti 84
1 Il Consiglio federale definisce la politica d’integrazione nei settori di competenza della Confederazione. Provvede affinché i servizi federali adottino, insieme alle autorità cantonali competenti, provvedimenti miranti a promuovere l’integrazione e a proteggere contro la discriminazione.
2 La SEM coordina i provvedimenti dei servizi federali miranti a promuovere l’integrazione e a proteggere contro la discriminazione, in particolare nei settori della sicurezza sociale, della formazione professionale, della formazione continua e della sanità. I servizi federali coinvolgono la SEM nelle attività con potenziali ripercussioni sull’integrazione.
3 La SEM assicura lo scambio d’informazioni e di esperienze con i Cantoni, i Comuni e gli altri soggetti coinvolti.
4 I Cantoni definiscono la politica d’integrazione nei settori di loro competenza. Provvedono affinché le autorità cantonali adottino, insieme alle autorità comunali competenti, provvedimenti miranti a promuovere l’integrazione e a proteggere contro la discriminazione. Designano un servizio che funga da interlocutore della SEM per le questioni inerenti all’integrazione e assicurano lo scambio d’informazioni e di esperienze con i Comuni.
5 In collaborazione con i Cantoni, la SEM verifica periodicamente l’integrazione della popolazione straniera e assicura la garanzia della qualità in materia di promozione dell’integrazione.
84 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Art. 57 Informazione e consulenza 85
1 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano e prestano consulenza agli stranieri sulle condizioni di vita e di lavoro in Svizzera, in particolare sui loro diritti e doveri.
2 Le autorità competenti informano gli stranieri sulle offerte in materia di promozione dell’integrazione.
3 I Cantoni provvedono a fornire le prime informazioni ai nuovi arrivati in Svizzera. La Confederazione li sostiene in tale compito.
4 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano la popolazione sulla politica d’integrazione e sulla situazione particolare degli stranieri.
5 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono affidare a terzi i compiti di cui ai capoversi 1–4.
85 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Art. 58 Contributi finanziari 86
1 La Confederazione contribuisce finanziariamente all’integrazione conformemente ai capoversi 2 e 3. Tali contributi completano le spese sostenute dai Cantoni a favore dell’integrazione.
2 I contributi per persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, per i quali la Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese d’aiuto sociale secondo l’articolo 87 della presente legge e gli articoli 88 e 89 LAsi87, sono versati sotto forma di somme forfettarie per l’integrazione o di finanziamenti destinati a programmi cantonali d’integrazione. Possono essere subordinati al raggiungimento di obiettivi sociopolitici e limitati a determinati gruppi di persone.
3 Gli altri contributi sono versati per il finanziamento di programmi cantonali di integrazione nonché per programmi e progetti di portata nazionale volti a promuovere l’integrazione degli stranieri a prescindere dal loro statuto. Il coordinamento e lo svolgimento delle attività nell’ambito dei programmi e progetti possono essere affidati a terzi.
4 Il Consiglio federale fissa l’importo dei contributi della Confederazione secondo i capoversi 2 e 3.
5 D’intesa con i Cantoni, il Consiglio federale designa i settori da promuovere e disciplina i dettagli della procedura di cui ai capoversi 2 e 3.
86 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Sezione 2: Requisiti d’integrazione8888 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
88 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Art. 58a Criteri d’integrazione
1 Nel valutare l’integrazione l’autorità competente si basa sui criteri seguenti:
- a.
- il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici;
- b.
- il rispetto dei valori della Costituzione federale;
- c.
- le competenze linguistiche; e
- d.
- la partecipazione alla vita economica o l’acquisizione di una formazione.
2 Si tiene in debito conto la situazione degli stranieri che non soddisfano o stentano a soddisfare i criteri d’integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d a causa di una disabilità, di una malattia o di altre circostanze personali rilevanti.
3 Il Consiglio federale definisce le competenze linguistiche necessarie al rilascio o alla proroga di un permesso.
Art. 58b Accordi d’integrazione e raccomandazioni per l’integrazione
1 L’accordo d’integrazione è stipulato con l’interessato e fissa gli obiettivi, le misure e lo scadenzario della promozione dell’integrazione. Ne disciplina inoltre il finanziamento.
2 Può prevedere in particolare obiettivi concernenti l’acquisizione di competenze linguistiche, l’integrazione scolastica o professionale ed economica, nonché l’acquisizione di conoscenze sulle condizioni di vita, sul sistema economico e sull’ordinamento giuridico svizzeri.
3 Se le autorità competenti esigono la conclusione di un accordo d’integrazione, il permesso di dimora è rilasciato o prorogato soltanto dopo la conclusione di tale accordo.
4 Le autorità competenti possono rivolgere raccomandazioni per l’integrazione alle persone di cui agli articoli 2 capoversi 2 e 3 e 42.
Capitolo 9: Documenti di viaggio e divieto di viaggiare 8989 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
89 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
Art. 59 Rilascio di documenti di viaggio 90
1 La SEM può rilasciare un documento di viaggio allo straniero privo di documenti.
2 Ha diritto a un documento di viaggio lo straniero che:
- a.
- è considerato rifugiato ai sensi della Convenzione del 28 luglio 195191 sullo statuto dei rifugiati;
- b.
- è riconosciuto apolide dalla Svizzera ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195492 sullo statuto degli apolidi;
- c.
- è privo di documenti ed è titolare di un permesso di domicilio.
3 Non ha diritto al rilascio di un documento di viaggio lo straniero che ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera o è stato condannato con sentenza passata in giudicato all’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP93 o dell’articolo 49a o 49abis CPM94.95
4 ...96
5 e 6 ...97
90 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
95 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
96 Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
97 Introdotti dall’art. 2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici (RU 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4731). Abrogati dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
Art. 59a Microchip 98
1 I documenti di viaggio per stranieri possono essere provvisti di un microchip. Il microchip può contenere un’immagine digitalizzata del viso, le impronte digitali, altri dati personali del titolare del documento e i dati relativi al documento di viaggio. Possono esservi registrati anche i dati di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera g della legge federale del 20 giugno 200399 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo. L’articolo 2a della legge del 22 giugno 2001100 sui documenti d’identità (LDI) si applica per analogia.
2 Il Consiglio federale determina quali tipi di documenti di viaggio per stranieri sono provvisti di un microchip e quali dati vi devono essere registrati.
98 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
Art. 59b Dati biometrici 101
1 La registrazione dei dati biometrici e la trasmissione dei dati del documento di viaggio al servizio incaricato del suo allestimento possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi. L’articolo 6a LDI102 si applica per analogia.
2 Per il rilascio o il rinnovo di un documento di viaggio, la SEM e le autorità cantonali incaricate di ricevere le domande di rilascio di documenti di viaggio possono trattare i dati biometrici già registrati nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).
3 I dati biometrici necessari per il rilascio di un documento di viaggio sono nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può stabilire termini di rilevamento più brevi per i casi in cui l’evoluzione delle caratteristiche fisionomiche dell’interessato lo esiga.
101 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
Art. 59c Divieto di viaggiare per rifugiati 103
1 I rifugiati non sono autorizzati a recarsi nel loro Stato d’origine o di provenienza. Se vi è il fondato sospetto che il divieto di viaggiare non sia rispettato, la SEM può disporre nei confronti di tutti i rifugiati originari o provenienti da un determinato Stato d’origine o di provenienza un divieto di recarsi in altri Stati, in particolare negli Stati limitrofi al loro Stato d’origine o di provenienza.
2 Se motivi gravi lo giustificano, la SEM può autorizzare una persona a recarsi in uno Stato per il quale è stato disposto un divieto di viaggiare secondo il capoverso 1 secondo periodo.
103 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).
Capitolo 10: Fine del soggiorno
Sezione 1: Aiuto al ritorno e alla reintegrazione
Art. 60
1 La Confederazione può fornire un aiuto al ritorno e alla reintegrazione allo straniero che lascia la Svizzera di propria iniziativa o perché tenuto a farlo.
2 Possono chiedere un aiuto al ritorno e alla reintegrazione:
- a.
- le persone che hanno lasciato lo Stato d’origine o di provenienza a causa di un grave pericolo generale, segnatamente un conflitto armato, una guerra civile o una situazione di violenza generalizzata, o che non potevano rientrare in tale Stato durante il perdurare della minaccia, sempreché il loro soggiorno sia stato conforme alla presente legge ed esse siano tenute a lasciare la Svizzera;
- b.
- le persone di cui all’articolo 30 capoverso 1 lettere d ed e;
- c.104
- le persone ammesse provvisoriamente che lasciano la Svizzera spontaneamente oppure quelle la cui ammissione provvisoria è stata revocata conformemente all’articolo 84 capoverso 2.
3 L’aiuto al ritorno e alla reintegrazione comprende:
- a.
- la consulenza per il ritorno secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera a LAsi105;
- abis.
- l’accesso ai progetti in corso in Svizzera per il mantenimento della capacità al ritorno secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera b LAsi;
- b.
- la partecipazione a progetti nello Stato d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare il ritorno e la reintegrazione secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera c LAsi;
- c.
- un sostegno finanziario nel singolo caso per facilitare l’integrazione o per assicurare l’assistenza sanitaria nello Stato d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera d LAsi.106
4 Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per il versamento e il computo dei contributi.
104 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
106 Nuovo testo giusta il n. IV 2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).
Sezione 2: Decadenza e revoca dei permessi ed estinzione del diritto di soggiorno 107107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).
107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).
Art. 61 Decadenza dei permessi
1 Un permesso decade:
- a.
- al momento della notificazione della partenza dalla Svizzera;
- b.
- con il rilascio di un permesso in un altro Cantone;
- c.
- alla scadenza della durata di validità;
- d.
- in seguito ad espulsione ai sensi dell’articolo 68.
- e.108
- con il passaggio in giudicato dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a CP109 o dell’articolo 49a CPM110;
- f.111
- con l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66abis CP o dell’articolo 49abis CPM.
2 Se lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi e il permesso di dimora e il permesso di domicilio dopo sei mesi. Il permesso di domicilio può, su richiesta, essere mantenuto per quattro anni.
108 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati (RU 2016 2329; FF 2013 5163). Nuovo testo giusta il n. IV 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
111 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
Art. 61a Estinzione del diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato UE/AELS 112
1 Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS titolari di un permesso di soggiorno di breve durata si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, laddove esso cessi durante i primi dodici mesi di soggiorno.
2 Se il versamento dell’indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi di cui al capoverso 1, il diritto di soggiorno si estingue al termine del versamento dell’indennità.
3 Durante il periodo che intercorre tra la cessazione del rapporto di lavoro e l’estinzione del diritto di soggiorno di cui ai capoversi 1 e 2 non sussiste alcun diritto all’aiuto sociale.
4 In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dopo i primi dodici mesi di soggiorno, il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Se il versamento dell’indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi, il diritto di soggiorno si estingue sei mesi dopo il termine del versamento dell’indennità.
5 I capoversi 1–4 non si applicano in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa di incapacità temporanea al lavoro dovuta a malattia, infortunio o invalidità e agli stranieri che possono appellarsi al diritto di rimanere conformemente all’Accordo del 21 giugno 1999113 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o alla Convenzione del 4 gennaio 1960114 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS).
112 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).
Art. 62 Revoca di permessi e di altre decisioni 115
1 L’autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se:
- a.
- lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d’autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali;
- b.
- lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi degli articoli 59–61 o 64 CP116;
- c.
- lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- d.
- lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione;
- e.
- lo straniero o una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale;
- f.117
- lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell’ambito di un annullamento secondo l’articolo 36 della legge del 20 giugno 2014118 sulla cittadinanza;
- g.119
- lo straniero non rispetta un accordo d’integrazione senza validi motivi.
2 Un permesso o un’altra decisione giusta la presente legge non possono essere revocati per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all’espulsione.
115 Nuovo testo giusta il n. IV 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
117 Introdotta dall’all. n. II 1 della L del 20 giu. 2014 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20162561; FF 2011 2567).
119 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471). Correzione della Commissione di redazione dell’AF del 10 ago. 2018, pubblicata il 18 set. 2018 (RU 2018 3213).
Art. 63 Revoca del permesso di domicilio
1 Il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se:
- a.120
- sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 62 capoverso 1 lettere a o b;
- b.
- lo straniero ha violato gravemente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- c.
- lo straniero o una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale in maniera durevole e considerevole;
- d.121
- lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell’ambito di un annullamento secondo l’articolo 36 della legge del 20 giugno 2014122 sulla cittadinanza;
- e.123
- ...
2 Il permesso di domicilio può essere revocato e rimpiazzato da un permesso di dimora se non sono soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a.124
3 Il permesso di domicilio non può essere revocato per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all’espulsione125.126
120 Nuovo testo giusta il n. IV 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
121 Introdotta dall’all. n. II 1 della L del 20 giu. 2014 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20162561; FF 2011 2567).
123 Originaria lett. d. Abrogata dal n. IV 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), con effetto 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
125 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
126 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
Sezione 3: Misure di allontanamento e di respingimento
Art. 64 Decisione di allontanamento 127
1 Le autorità competenti emanano una decisione di allontanamento ordinaria nei confronti dello straniero:
- a.
- che non è in possesso del permesso necessario;
- b.
- che non adempie o non adempie più le condizioni d’entrata (art. 5);
- c.
- cui il permesso è negato o il cui permesso è revocato o non è prorogato dopo un soggiorno autorizzato.
2 Lo straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera e che è in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen128 (Stato Schengen) è invitato senza formalità a recarsi immediatamente in tale Stato. Se lo straniero non dà seguito a questo invito, è emanata una decisione secondo il capoverso 1. Qualora motivi di sicurezza e ordine pubblici o di sicurezza interna o esterna della Svizzera rendano opportuna la sua immediata partenza, è emanata una decisione senza previo invito.
3 Il ricorso contro le decisioni secondo il capoverso 1 lettere a e b deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L’autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell’effetto sospensivo.
4 Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda durante la procedura di allontanamento gli interessi dello straniero minorenne non accompagnato.
5 Il Consiglio federale definisce il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia secondo il capoverso 4.129
127 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
128 Tali Accordi sono elencati nell’all. 1 n. 1.
129 Introdotto dall’all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).
Art. 64a Allontanamento in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino 130
1 Se in virtù delle disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013131 un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (cpv. 4) (Stato Dublino) è competente per lo svolgimento di una procedura d’asilo e d’allontanamento, la SEM emana una decisione di allontanamento nei confronti dello straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera.132
2 Il ricorso contro la decisione di allontanamento deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. Lo straniero può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell’effetto sospensivo. Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta. Se l’effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l’allontanamento può essere eseguito.
3 Il Cantone di soggiorno dell’interessato è competente per l’esecuzione dell’allontanamento e, se necessario, per il versamento e il finanziamento delle prestazioni di aiuto sociale o del soccorso d’emergenza.
3bis L’articolo 64 capoverso 4 è applicabile ai minorenni non accompagnati.133
4 Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati nell’allegato 1 numero 2.
130 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino) (RU 2008 5407; FF 2007 7149). Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
131 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.
132 Nuovo testo giusta l’all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).
133 Introdotto dall’all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).
Art. 64b Decisione di allontanamento notificata mediante modulo standard 134
Se lo straniero è entrato illegalmente in Svizzera, la decisione di allontanamento gli è notificata mediante un modulo standard.
134 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
Art. 64c Allontanamento senza formalità 135
1 Lo straniero è allontanato senza formalità se:
- a.
- è riammesso in Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, nei Paesi Bassi, in Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia o Ungheria in virtù di un accordo di riammissione;
- b.136
- l’entrata gli è stata precedentemente negata in conformità dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen137.
2 Se lo straniero ne fa richiesta senza indugio, è emanata una decisione mediante un modulo standard (art. 64b).
135 Introdotto dall’all. del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
136 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).
137 Cfr. nota a piè di pagina concernente l’art. 7 cpv. 3.
Art. 64d Termine di partenza ed esecuzione immediata 138
1 Con la decisione di allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato, compreso tra sette e 30 giorni. Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito.
2 L’allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni se:
- a.
- lo straniero costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici o per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- b.
- indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto;
- c.
- la domanda di rilascio di un permesso è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
- d.
- lo straniero è riammesso in uno degli Stati di cui all’articolo 64c capoverso 1 lettera a in virtù di un accordo di riammissione;
- e.139
- allo straniero è stata precedentemente negata l’entrata in conformità dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen140 (art. 64c cpv. 1 lett. b);
- f.
- lo straniero è allontanato in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino (art. 64a).
3 I seguenti indizi concreti fanno temere in particolare che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto:
- a.
- lo straniero viola l’obbligo di collaborare di cui all’articolo 90;
- b.
- il suo comportamento precedente indica che egli non si attiene alle disposizioni delle autorità;
- c.
- nonostante il divieto d’entrata, lo straniero accede al territorio svizzero.141
138 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
139 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).
140 Cfr. nota a piè di pagina concernente l’art. 7 cpv. 3.
141 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
Art. 64e Obblighi dopo la notificazione della decisione di allontanamento 142
Dopo la notificazione della decisione di allontanamento, l’autorità competente può obbligare lo straniero a:
- a.
- presentarsi regolarmente a un’autorità;
- b.
- prestare adeguate garanzie finanziarie;
- c.
- depositare documenti di viaggio.
142 Introdotto dall’all. del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
Art. 64f Traduzione della decisione di allontanamento 143
1 L’autorità competente provvede affinché, su richiesta, la decisione di allontanamento venga tradotta per scritto od oralmente in una lingua che sia o che si possa supporre comprensibile allo straniero.
2 La decisione di allontanamento notificata mediante un modulo standard secondo l’articolo 64b non è tradotta. Allo straniero è consegnato un foglio informativo contenente spiegazioni circa la decisione di allontanamento.
143 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
Art. 65 Rifiuto d’entrata e allontanamento all’aeroporto 144
1 Se l’entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di confine all’aeroporto, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera.
2 L’autorità competente per il controllo al confine emana entro 48 ore mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen145 una decisione motivata a nome della SEM. Contro questa decisione può essere presentata opposizione scritta alla SEM entro 48 ore dalla notificazione. Essa non ha effetto sospensivo. La SEM decide sull’opposizione entro 48 ore.146
2bis Contro la decisione della SEM sull’opposizione può essere presentato ricorso entro 48 ore dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L’autorità di ricorso decide sul ricorso entro 72 ore.147
3 La persona allontanata è autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo entro le zone di transito internazionali degli aeroporti per preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non siano disposti nei suoi confronti il rinvio coatto (art. 69), la carcerazione in vista di rinvio coatto o la carcerazione cautelativa (art. 76–78). Sono fatte salve le disposizioni relative all’ammissione provvisoria (art. 83) e alla presentazione di una domanda d’asilo (art. 22 LAsi148).149
144 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 56295405art. 2 lett. b; FF 2007 7149).
145 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1.
146 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
147 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
149 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
Art. 66150
150 Abrogato dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
Art. 67 Divieto d’entrare in Svizzera 151
1 Fatto salvo il capoverso 5, la SEM vieta l’entrata in Svizzera a uno straniero allontanato se:
- a.
- l’allontanamento è eseguibile immediatamente in virtù dell’articolo 64d capoverso 2 lettere a–c;
- b.
- lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli;
- c.
- lo straniero ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero; o
- d.
- lo straniero è stato punito per aver commesso un reato di cui agli articoli 115 capoverso 1, 116, 117 o 118 oppure per aver tentato di commettere un tale reato.152
2 La SEM può vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che:
- a.
- ha causato spese di aiuto sociale;
- b.
- si trova in carcerazione preliminare, in carcerazione in vista di rinvio coatto o in carcerazione cautelativa (art. 75–78).153
3 Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici.
4 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) può, previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), vietare l’entrata in Svizzera a uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Fedpol può pronunciare un divieto d’entrata di durata superiore a cinque anni e, in casi gravi, di durata indeterminata.
5 L’autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare eccezionalmente a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente. A tal proposito occorre considerare segnatamente i motivi che hanno portato al divieto d’entrata nonché la protezione della sicurezza e dell’ordine pubblici e la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera e ponderarli con gli interessi privati dell’interessato a una decisione di sospensione.154
151 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
152 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 636; FF 2020 3117).
153 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 636; FF 2020 3117).
154 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
Art. 68 Espulsione
1 Fedpol può disporre, previa consultazione del SIC, l’espulsione nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera.155
2 Con l’espulsione è impartito un termine di partenza adeguato.
3 L’espulsione è accompagnata da un divieto d’entrare in Svizzera di durata determinata o indeterminata. Fedpol può, per motivi gravi, sospendere temporaneamente il divieto.
4 Se l’interessato ha violato in modo rilevante o ripetutamente od espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l’allontanamento è immediatamente esecutivo.
155 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).
Art. 68a Segnalazione nel sistema d’informazione Schengen 156
1 L’autorità competente inserisce nel sistema d’informazione Schengen (SIS) i dati dei cittadini di Stati terzi nei confronti dei quali è stata disposta una delle decisioni di rimpatrio seguenti:
- a.
- un allontanamento secondo l’articolo 64;
- b.
- un’espulsione secondo l’articolo 68;
- c.
- un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP157 o dell’articolo 49a o 49abis CPM158 in presenza di ordine esecutivo;
- d.
- un allontanamento con ordine esecutivo secondo gli articoli 44 e 45 LAsi159.
2 I dati dei cittadini di Stati terzi oggetto di divieti di entrata secondo gli articoli 67 e 68 capoverso 3 o di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM sono inseriti nel SIS dall’autorità competente, sempreché siano soddisfatte le condizioni del regolamento (UE) 2018/1861160.
3 La SEM può trasmettere al SIS i dati biometrici già disponibili nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) di cui all’articolo 354 CP o nel SIMIC. La trasmissione può avvenire in modo automatizzato.
4 Le autorità competenti per la segnalazione delle decisioni di cui ai capoversi 1 e 2 registrano nel SIMIC i dati personali della persona da segnalare. Ai fini della trasmissione al SIS registrano o fanno registrare in AFIS dalle autorità competenti l’immagine del viso e le impronte digitali, se non sono ancora disponibili.
5 In caso di segnalazioni da parte di fedpol, quest’ultimo può trasmettere al SIS i dati biometrici già disponibili in AFIS. La trasmissione può avvenire in modo automatizzato. Se non sono disponibili dati biometrici, fedpol può ordinare alle autorità che constatano un riscontro su queste segnalazioni di rilevarli ulteriormente.
6 Il Consiglio federale disciplina la procedura e le competenze per la registrazione e la trasmissione dei dati di cui ai capoversi 1–5 ai fini delle segnalazioni nel SIS. Può prevedere deroghe alla registrazione e alla trasmissione dei dati biometrici.
156 Introdotto dall’all. 1 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 1° lug. 2021, cpv. 1, 2, 4e 6il 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 636; FF 2020 3117).
160 Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.
Art. 68b Autorità competente 161
1 Lo scambio di informazioni supplementari relative a una segnalazione secondo l’articolo 68a capoversi 1 e 2 tra gli Stati Schengen avviene tramite il centro di contatto, di coordinamento e di consultazione per lo scambio di informazioni relativo alle segnalazioni inserite nel SIS (ufficio SIRENE).
2 Se constatano che un cittadino di uno Stato terzo segnalato ai fini del rimpatrio da un altro Stato Schengen non ha osservato l’obbligo di rimpatrio, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini162 e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen o sul territorio nazionale ne informano l’ufficio SIRENE.
3 Se in relazione a una segnalazione nel SIS è necessario consultare le competenti autorità di altri Stati Schengen, la consultazione è effettuata tramite l’ufficio SIRENE.
161 Introdotto dall’all. 1 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 636; FF 2020 3117).
162 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
Art. 68c Partenza e conferma del rimpatrio 163
1 Se il cittadino di uno Stato terzo segnalato nel SIS ai fini del rimpatrio da un altro Stato Schengen lascia lo spazio Schengen, la competente autorità di controllo alla frontiera rilascia una conferma dell’avvenuta partenza all’attenzione dell’ufficio SIRENE. L’ufficio SIRENE la trasmette allo Stato Schengen segnalante affinché quest’ultimo cancelli nel SIS la segnalazione ai fini del rimpatrio.
2 L’ufficio SIRENE inoltra le conferme di rimpatrio trasmesse da altri Stati Schengen all’autorità segnalante in Svizzera affinché quest’ultima cancelli la segnalazione.
163 Introdotto dall’all. 1 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 636; FF 2020 3117).
Art. 68d Cancellazione delle segnalazioni svizzere nel SIS 164
1 Le segnalazioni di cui all’articolo 68a capoverso 1 sono cancellate dall’autorità segnalante non appena:
- a.
- la persona segnalata ha lasciato lo spazio Schengen da un altro Stato Schengen;
- b.
- le decisioni sono state revocate o annullate; o
- c.
- è noto che l’interessato ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.
2 La competente autorità di controllo alla frontiera cancella nel SIS le segnalazioni ai fini del rimpatrio secondo l’articolo 68a capoverso 1 non appena la persona segnalata lascia lo spazio Schengen dalla Svizzera.
3 Le segnalazioni ai fini del rifiuto d’entrata e di soggiorno di cui all’articolo 68a capoverso 2 sono cancellate nel SIS dall’autorità segnalante non appena:
- a.
- la durata del divieto d’entrata o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP165 o dell’articolo 49a o 49abis CPM166 è scaduta;
- b.
- le decisioni sono state revocate o annullate; o
- c.
- è noto che l’interessato ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro
dell’UE o dell’AELS.
4 Al momento della cancellazione delle segnalazioni ai fini del rimpatrio secondo il capoverso 1 lettera a o 2, è attivata senza indugio nel SIS un’eventuale segnalazione ai fini del rifiuto d’entrata e di soggiorno.
164 Introdotto dall’all. 1 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 636; FF 2020 3117).
Art. 68e Comunicazione di dati del SIS a terzi 167
1 I dati memorizzati nel SIS e le relative informazioni supplementari non possono essere trasmessi a Stati terzi, organizzazioni internazionali, servizi privati o persone fisiche.
2 La SEM può trasmettere questi dati e informazioni a uno Stato terzo se in relazione al rimpatrio da uno Stato terzo è necessario identificare una persona che soggiorna illegalmente in Svizzera oppure rilasciarle un documento di viaggio o un documento di identificazione, previo consenso dello Stato segnalante e sempreché siano rispettate le condizioni dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1860168.
167 Introdotto dall’all. 1 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 636; FF 2020 3117).
168 Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1.
Sezione 4: Rinvio coatto e operazioni internazionali di rimpatrio 169169 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).
169 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).
Art. 69 Decisione di rinvio coatto
1 L’autorità cantonale competente dispone il rinvio coatto se:
- a.
- lo straniero lascia scadere il termine impartitogli per la partenza;
- b.
- l’allontanamento o l’espulsione sono immediatamente esecutivi;
- c.170
- lo straniero è in carcere in base agli articoli 76 e 77 ed è passata in giudicato la decisione di espulsione o d’allontanamento secondo la presente legge o di espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP171 o dell’articolo 49a o 49abis CPM172.
2 L’autorità competente può rinviare nel Paese di sua scelta lo straniero che ha la possibilità di recarsi legalmente in più di uno Stato.
3 L’autorità competente può differire il rinvio coatto per un congruo periodo se circostanze particolari quali problemi di salute dell’interessato o la mancanza di possibilità di trasporto lo esigono. Essa conferma per scritto all’interessato il differimento del rinvio coatto.173
4 Prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, l’autorità competente si accerta che nello Stato di rimpatrio questi sarà affidato a un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione.174
170 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
173 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
174 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
Art. 70 Perquisizione
1 Durante la procedura di allontanamento o di espulsione, la competente autorità cantonale può far perquisire lo straniero e le cose che ha con sé al fine di mettere al sicuro i documenti di viaggio o d’identità. La perquisizione è effettuata da una persona dello stesso sesso.
2 Se è stata emanata una decisione di prima istanza di allontanamento o di espulsione, l’autorità giudiziaria può ordinare la perquisizione di un’abitazione o di altri locali se vi è il sospetto che lo straniero vi si nasconda o che i documenti di viaggio e d’identità necessari per la procedura e l’esecuzione vi siano nascosti.175
175 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 43755357; FF 2010 3889, 2011 6503).
Art. 71 Assistenza della Confederazione alle autorità d’esecuzione
1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) assiste i Cantoni incaricati dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione secondo la presente legge oppure dell’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP176 o dell’articolo 49a o 49abis CPM177, in particolare:178
- a.
- collaborando all’ottenimento dei documenti di viaggio;
- b.
- organizzando il viaggio;
- c.179
- assicurando la collaborazione tra i Cantoni interessati e il DFAE.
2 Nell’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1, in particolare di quelli secondo le lettere a e b, il DFGP può collaborare con l’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen.180
178 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).
179 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
180 Introdotto dall’all. n. 1 del DF del 1° ott. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 462; FF 2020 6219).
Art. 71a Operazioni internazionali di rimpatrio 181
1 La SEM e i Cantoni partecipano alle operazioni internazionali di rimpatrio in virtù del regolamento (UE) 2019/1896182; essi mettono a disposizione il personale necessario. La Confederazione versa ai Cantoni indennizzi per tali operazioni. Il Consiglio federale disciplina l’importo e le modalità degli indennizzi.183
2 Il DFGP può concludere con l’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen accordi sull’impiego di personale della SEM e dei Cantoni per le operazioni internazionali di rimpatrio nonché sull’impiego di terzi per il monitoraggio di tali operazioni.
3 Il DFGP e i Cantoni stipulano una convenzione concernente le modalità di tali impieghi.
181 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (RU 2010 5925; FF 2009 7737). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).
182 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 1bis.
183 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 1° ott. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 462; FF 2020 6219).
Art. 71abis Monitoraggio dei rinvii coatti e delle operazioni internazionali di rimpatrio 184
1 Il Consiglio federale disciplina la procedura e le competenze in materia di monitoraggio dei rinvii coatti e delle operazioni internazionali di rimpatrio.
2 Può affidare a terzi compiti in materia di monitoraggio dei rinvii coatti e delle operazioni internazionali di rimpatrio.
184 Introdotto dall’all. n. 1 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).
Art. 71b Trasmissione di dati medici per valutare l’idoneità al trasporto 185
1 Lo specialista competente per l’esame medico trasmette, su richiesta, i dati medici necessari per valutare l’idoneità al trasporto di persone oggetto di una decisione di allontanamento o di espulsione alle seguenti autorità, in quanto ne necessitino per l’adempimento dei loro compiti legali:
- a.
- le autorità cantonali cui compete l’allontanamento o l’espulsione;
- b.
- i collaboratori della SEM responsabili per l’organizzazione centrale e il coordinamento dell’esecuzione coattiva dell’allontanamento o dell’espulsione;
- c.
- il personale medico specializzato che, su incarico della SEM, assicura il monitoraggio medico sull’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione al momento della partenza.
2 Il Consiglio federale disciplina la conservazione e la cancellazione dei dati.
185 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917).
Art. 72 TestCOVID-19 in caso di rinvio coatto 186
1 Al fine di garantire l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione secondo la presente legge oppure l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP187 o dell’articolo 49a o 49abis CPM188, gli stranieri sono tenuti a sottoporsi a un test COVID-19 se questo rientra fra le condizioni d’entrata dello Stato d’origine o di provenienza o dello Stato Dublino competente oppure fra i requisiti previsti dalla compagnia aerea che effettua il trasporto.
2 Le autorità competenti informano previamente l’interessato in merito a tale obbligo e alla possibilità dell’esecuzione coattiva secondo il capoverso 3.
3 Se non è possibile garantire l’esecuzione del rinvio coatto con mezzi meno coercitivi, le autorità competenti per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione possono sottoporre contro la sua volontà a un test COVID-19 lo straniero che non vi si sia sottoposto spontaneamente. Durante l’esecuzione del test non può essere esercitata alcuna coercizione che potrebbe comportare un pericolo per la salute dell’interessato. È esclusa l’esecuzione coattiva del test COVID-19 sui fanciulli e gli adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.
4 I test COVID-19 sono eseguiti da personale medico appositamente formato. Il personale medico utilizza il tipo di test meno gravoso per l’interessato. Non esegue il test se ritiene che questo potrebbe mettere in pericolo la salute dell’interessato.
186 Nuovo testo giusta il n. I del LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 2 ott. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 587; FF 2021 1901). Validità prorogata dal n.I della LF del 16 dic. 2022 (Test COVID-19 in caso di rinvio coatto), in vigore dal 17 dic. 2022 al 30 giu. 2024 (RU 2022 818; FF 2022 1359).
Sezione 5: Misure coercitive
Art. 73 Fermo
1 La competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di permesso di dimora o di permesso di domicilio per:
- a.
- notificar loro una decisione relativa al loro statuto di soggiorno in Svizzera;
- b.
- accertarne l’identità o la cittadinanza, se a tal fine sia necessaria la loro cooperazione.
2 Il fermo non può protrarsi oltre la durata della cooperazione, dell’interrogatorio o dell’eventuale trasporto necessari e in ogni caso non oltre i tre giorni.
3 La persona fermata deve:
- a.
- venire informata del motivo del fermo;
- b.
- avere la possibilità di mettersi in contatto con la persona preposta alla sua sorveglianza, se necessita di aiuto.
4 Se la durata prevedibile del fermo è superiore a 24 ore, alla persona fermata va dapprima data la possibilità di sbrigare o far sbrigare le questioni personali urgenti.
5 Su richiesta, l’autorità giudiziaria competente deve successivamente esaminare la legittimità del fermo.
6 La durata del fermo non viene computata nella durata di un’eventuale carcerazione in vista di rinvio coatto, di un’eventuale carcerazione preliminare o di un’eventuale carcerazione cautelativa.
Art. 74 Assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio
1 L’autorità cantonale competente può imporre a uno straniero di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio se:
- a.
- lo straniero non è in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio e perturba o mette in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici, segnatamente mediante traffico illecito di stupefacenti; o
- b.189
- è stata pronunciata nei suoi confronti una decisione di allontanamento o di espulsione passata in giudicato e indizi concreti fanno temere che lo straniero non lasci la Svizzera entro il termine di partenza o lo straniero non ha rispettato il termine di partenza impartitogli;
- c.190
- il rinvio coatto è stato differito (art. 69 cpv. 3).
1bis L’autorità cantonale competente impone a uno straniero collocato in un centro speciale di cui all’articolo 24a LAsi191 di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio.192
2 Queste misure sono ordinate dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, è competente il Cantone in cui è ubicato il centro. Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall’autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.193
3 Contro queste misure è ammissibile il ricorso a un’autorità giudiziaria cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
189 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
190 Introdotta dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
192 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).
193 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).
Art. 75 Carcerazione preliminare
1 Allo scopo di garantire l’attuazione della procedura d’allontanamento o d’espulsione o di un procedimento penale in cui può essere pronunciata l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP194 o dell’articolo 49a o 49abis CPM195, la competente autorità cantonale può far incarcerare per sei mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio che:196
- a.197
- nella procedura d’asilo, d’allontanamento o d’espulsione oppure nel procedimento penale in cui può essere pronunciata l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM rifiuta di dichiarare la propria identità, presenta più domande d’asilo sotto diverse identità o non dà seguito ripetutamente a una citazione, senza sufficiente motivo, o, nella procedura d’asilo, non ottempera ad altri ordini impartitigli dall’autorità;
- b.
- abbandona il territorio che gli è stato assegnato o accede a un territorio che gli è vietato giusta l’articolo 74;
- c.
- nonostante il divieto d’entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente;
- d.
- presenta domanda d’asilo dopo essere stato allontanato in seguito alla revoca, passata in giudicato, del permesso (art. 62 e 63) o alla mancata proroga dello stesso per violazione o esposizione a pericolo dell’ordine e della sicurezza pubblici o per minaccia della sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- e.
- presenta domanda d’asilo dopo essere stato espulso (art. 68);
- f.
- soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d’asilo allo scopo evidente di eludere l’imminente esecuzione di un allontanamento o di un’espulsione; tale scopo è presunto allorché sarebbe stato possibile e ragionevolmente esigibile presentare prima la domanda d’asilo e quest’ultima è presentata in prossimità di una carcerazione, di un procedimento penale, dell’esecuzione di una pena o dell’emanazione di una decisione di allontanamento;
- g.
- minaccia in modo grave o espone a serio pericolo la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato;
- h.
- è stato condannato per un crimine;
- i.198
- secondo informazioni di fedpol o del SIC, costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
1bis ...199
2 L’autorità competente decide senza indugio in merito al diritto di soggiorno dello straniero incarcerato.
196 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
197 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
198 Introdotta dal n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
199 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (RU 2010 5925; FF 2009 7737). Abrogato dall’all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).
Art. 76 Carcerazione in vista di rinvio coatto
1 Se è stata notificata una decisione di prima istanza d’allontanamento o espulsione, o pronunciata una decisione di prima istanza di espulsione secondo l’articolo 66a o 66abis CP200 o l’articolo 49a o 49abis CPM201, l’autorità competente, allo scopo di garantire l’esecuzione, può:202
- a.
- mantenere in carcere lo straniero che già vi si trova sulla base dell’articolo 75;
- b.
- incarcerare lo straniero se:
- 1.203
- sono dati i motivi secondo l’articolo 75 capoverso 1 lettera a, b, c, f, g, h od i,
- 2.204
- ...
- 3.205
- indizi concreti fanno temere ch’egli intenda sottrarsi al rinvio coatto, in particolare perché non si attiene all’obbligo di collaborare secondo l’articolo 90 della presente legge e l’articolo 8 capoverso 1 lettera a o capoverso 4 LAsi206,
- 4.
- il suo comportamento precedente indica ch’egli non si attiene alle disposizioni delle autorità,
- 5.207
- la decisione d’allontanamento è notificata in un centro della Confederazione e l’esecuzione dell’allontanamento è presumibilmente attuabile,
- 6.208
- ...
1bis Nei casi Dublino l’ordine di carcerazione è retto dall’articolo 76a.209
2 La carcerazione secondo il capoverso 1 lettera b numero 5 può durare 30 giorni al massimo.210
3 I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all’articolo 79.211
4 I passi necessari per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione secondo la presente legge oppure per l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49ao 49abis CPM sono intrapresi senza indugio.212
202 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
203 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565;, 2022 300; FF 2019 3935).
204 Abrogato dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2013 43755357; FF 2010 3889, 2011 6503).
205 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).
207 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).
208 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (RU 2010 5925; FF 2009 7737). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012 (RU 2013 43755357; FF 2010 3889, 2011 6503). Abrogato dall’all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).
209 Introdotto dall’all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).
210 Nuovo testo giusta l’all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).
211 Nuovo testo giusta l’all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).
212 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
Art. 76a Carcerazione nell’ambito della procedura Dublino 213
1 L’autorità competente può incarcerare lo straniero per garantirne il trasferimento nello Stato Dublino competente per la procedura d’asilo, se nella fattispecie:
- a.
- indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi all’esecuzione dell’allontanamento;
- b.
- la carcerazione è proporzionata; e
- c.
- non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive (art. 28 par. 2 del regolamento [UE] n. 604/2013214).
2 I seguenti indizi concreti fanno temere che lo straniero intende sottrarsi all’esecuzione dell’allontanamento:
- a.
- nella procedura d’asilo o d’allontanamento lo straniero non ottempera a ordini impartitigli dall’autorità, segnatamente rifiuta di dichiarare la propria identità in violazione dell’obbligo di collaborare secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a LAsi215 o non dà seguito a una citazione ripetutamente e senza sufficiente motivo;
- b.
- il suo comportamento precedente in Svizzera o all’estero indica ch’egli non si attiene alle disposizioni delle autorità;
- c.
- presenta più domande d’asilo sotto diverse identità;
- d.
- abbandona il territorio che gli è stato assegnato o accede a un territorio che gli è vietato giusta l’articolo 74;
- e.
- nonostante il divieto d’entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente;
- f.
- soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d’asilo allo scopo evidente di eludere l’imminente esecuzione di un allontanamento;
- g.
- espone a serio pericolo o minaccia in modo grave la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato;
- h.
- è stato condannato per un crimine;
- i.
- nega all’autorità competente di possedere o aver posseduto un titolo di soggiorno o un visto rilasciati da uno Stato Dublino o di aver presentato una domanda d’asilo in tale Stato;
- j.216
- secondo informazioni di fedpol o del SIC, costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
3 Dall’ordine di carcerazione lo straniero può essere mantenuto in carcere o incarcerato per al massimo:
- a.
- sette settimane durante la preparazione della decisione inerente alla competenza per la domanda d’asilo; ciò comprende la presentazione all’altro Stato Dublino della richiesta di presa in carico, il termine entro il quale è attesa la risposta o l’accettazione implicita della richiesta, nonché l’allestimento della decisione e la sua notifica;
- b.
- cinque settimane durante la procedura prevista dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1560/2003217;
- c.
- sei settimane tra la notifica della decisione d’allontanamento o d’espulsione, o la fine dell’effetto sospensivo di un eventuale rimedio giuridico per l’impugnazione di una decisione di prima istanza d’allontanamento o d’espulsione, e il trasferimento dello straniero nello Stato Dublino competente, al fine di garantire l’esecuzione della decisione.
4 Se lo straniero si rifiuta di salire a bordo di un mezzo di trasporto in vista dell’esecuzione del trasferimento nello Stato Dublino competente, o se con il proprio comportamento impedisce in altro modo il trasferimento, può essere incarcerato allo scopo di garantire il trasferimento laddove non sia possibile ordinare la carcerazione conformemente al capoverso 3 lettera c e risulti vana una misura più mite. La carcerazione può durare soltanto fino a che il trasferimento sia nuovamente possibile, ma al massimo sei settimane. Con il consenso dell’autorità giudiziaria, può essere prorogata fintanto che lo straniero non si riveli disposto a mutare il proprio comportamento. La durata massima di questa carcerazione è di tre mesi.
5 I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all’articolo 79.
213 Introdotto dall’all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).
214 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 64a cpv. 1.
216 Introdotta dal n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
217 Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.
Art. 77 Carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio
1 La competente autorità cantonale può incarcerare lo straniero, allo scopo di garantire l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione, se:
- a.
- è stata pronunciata una decisione esecutiva;
- b.
- l’interessato non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli; e
- c.
- l’autorità ha dovuto procurare i documenti di viaggio per l’interessato.
2 La carcerazione può durare 60 giorni al massimo.
3 I passi necessari per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione sono intrapresi senza indugio.
Art. 78 Carcerazione cautelativa
1 Lo straniero che non adempie al suo obbligo di lasciare la Svizzera entro il termine impartitogli e che con il suo comportamento personale rende impossibile l’esecuzione della decisione, passata in giudicato, d’allontanamento o d’espulsione secondo la presente legge oppure d’espulsione ai sensi dell’articolo 66ao 66abis CP218 o dell’articolo 49ao 49abis CPM219, può essere incarcerato per cautelare il successivo adempimento del suo obbligo di lasciare la Svizzera laddove non sia ammissibile una carcerazione in vista di rinvio coatto e risulti vana una misura più mite.220
2 La carcerazione può essere ordinata per un mese. Con il consenso dell’autorità giudiziaria cantonale, può essere prorogata di volta in volta di due mesi fintanto che lo straniero non si riveli disposto a mutare il proprio comportamento e a lasciare la Svizzera. È fatto salvo l’articolo 79.221
3 La carcerazione e la sua proroga sono ordinate dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Lo straniero che si trovi già in carcere in applicazione dell’articolo 75, 76 o 77 può esservi lasciato qualora siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1.222
4 Il primo ordine di carcerazione è esaminato entro 96 ore da un’autorità giudiziaria in base a un’udienza in procedura orale. Su richiesta dello straniero incarcerato, la proroga della carcerazione è esaminata entro otto giorni lavorativi dall’autorità giudiziaria in base a un’udienza in procedura orale. Il potere d’esame è retto dall’articolo 80 capoversi 2 e 4.
5 Le condizioni della carcerazione sono rette dall’articolo 81.
6 La carcerazione termina se:
- a.
- la partenza volontaria e regolare non è possibile benché lo straniero abbia ottemperato agli obblighi di collaborare con l’autorità;
- b.
- la partenza avviene conformemente alle istruzioni;
- c.
- viene ordinata la carcerazione in vista di rinvio coatto;
- d.
- viene accolta una domanda di scarcerazione.
220 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
221 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
222 Nuovo testo giusta l’all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).
Art. 79 Durata massima della carcerazione 223
1 La carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto secondo gli articoli 75–77 e la carcerazione cautelativa secondo l’articolo 78 non possono, assieme, durare più di sei mesi.
2 Con il consenso dell’autorità giudiziaria cantonale, la durata massima della carcerazione può essere prorogata di un periodo determinato non superiore a 12 mesi o, se si tratta di minori tra i 15 e i 18 anni, non superiore a sei mesi se:
- a.
- l’interessato non coopera con l’autorità competente;
- b.
- si verificano ritardi nella trasmissione dei documenti necessari alla partenza da parte di uno Stato che non è uno Stato Schengen.
223 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
Art. 80 Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione
1 La carcerazione è ordinata dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, la competenza di ordinare la carcerazione preliminare (art. 75) spetta al Cantone in cui è ubicato il centro.224
1bis Nei casi di cui all’articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5, la carcerazione è ordinata dal Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione; se in virtù dell’articolo 46 capoverso 1bis terzo periodo LAsi225 il Cantone designato per eseguire l’allontanamento non è quello in cui è ubicato il centro, detto Cantone è competente anche per ordinare la carcerazione.226
2 La legalità e l’adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un’autorità giudiziaria entro 96 ore nell’ambito di un’udienza in procedura orale. Se la carcerazione è stata disposta secondo l’articolo 77, la procedura di esame si svolge per scritto.227
2bis Su richiesta dello straniero incarcerato, la legalità e l’adeguatezza della carcerazione secondo l’articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 sono esaminate da un’autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo.228
3 L’autorità giudiziaria può rinunciare all’udienza in procedura orale se il rinvio coatto sarà eseguito presumibilmente entro otto giorni a decorrere dall’ordine di carcerazione e l’interessato vi ha acconsentito per scritto. Se il rinvio coatto non può essere eseguito entro tale termine, l’udienza dev’essere tenuta il più tardi 12 giorni dopo l’ordine di carcerazione.
4 Nell’esaminare l’ordine di carcerazione, nonché la decisione di mantenimento o revoca di quest’ultima, l’autorità giudiziaria tiene parimenti conto della situazione familiare dell’interessato e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita. Sono escluse la carcerazione preliminare, la carcerazione in vista di rinvio coatto e la carcerazione cautelativa di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.229
5 Lo straniero incarcerato può, dopo un mese dall’esame della carcerazione, presentare istanza di scarcerazione. L’autorità giudiziaria decide in merito entro otto giorni feriali, nell’ambito di un’udienza in procedura orale. Una nuova istanza di scarcerazione può essere presentata dopo un mese nel caso di carcerazione secondo l’articolo 75 e dopo due mesi nel caso di carcerazione secondo l’articolo 76.
6 La carcerazione ha termine se:
- a.
- il motivo è venuto a mancare o si rivela che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione è inattuabile per motivi giuridici o di fatto;
- b.
- è stata accolta un’istanza di scarcerazione;
- c.
- la persona incarcerata comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.
224 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).
226 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).
227 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
228 Introdotto dall’all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale) (RU 2015 1841; FF 2014 2411). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).
229 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 533; FF 2014 2935).
Art. 80a Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione nell’ambito della procedura Dublino 230
1 La competenza di ordinare la carcerazione secondo l’articolo 76a spetta:
- a.231
- nei riguardi di uno straniero che soggiorna in un centro della Confederazione: al Cantone designato come competente per l’esecuzione dell’allontanamento secondo l’articolo 46 capoverso 1bis terzo periodo LAsi232 e, negli altri casi, al Cantone in cui è ubicato il centro della Confederazione;
- b.
- nei riguardi di uno straniero che è stato assegnato a un Cantone o soggiorna in un Cantone senza aver presentato una domanda d’asilo (art. 64a): a tale Cantone.
2 ...233
3 Su richiesta dello straniero incarcerato la legalità e l’adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un’autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo.234
4 Lo straniero incarcerato può presentare istanza di scarcerazione in ogni tempo. L’autorità giudiziaria decide in merito entro otto giorni feriali in procedura scritta.
5 È esclusa la carcerazione di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.
6 La persona di fiducia di cui all’articolo 64a capoverso 3bis della presente legge o all’articolo 17 capoverso 3 LAsi è informata preliminarmente dell’incarcerazione di un minore non accompagnato.
7 La carcerazione ha termine se:
- a.
- il motivo è venuto a mancare o si rivela che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione è inattuabile per motivi giuridici o di fatto;
- b.
- è stata accolta un’istanza di scarcerazione;
- c.
- lo straniero incarcerato comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.
8 Nell’esaminare l’ordine di carcerazione, nonché la decisione di mantenimento o revoca di quest’ultima, l’autorità giudiziaria tiene parimenti conto della situazione familiare dello straniero e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita.
230 Introdotto dall’all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).
231 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
233 Abrogato dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).
234 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).
Art. 81 Condizioni di carcerazione 235
1 I Cantoni provvedono affinché una persona in Svizzera, designata dallo straniero incarcerato, sia informata. Lo straniero incarcerato può comunicare verbalmente e per scritto con il rappresentante legale, i familiari e le autorità consolari.
2 La carcerazione è eseguita in stabilimenti carcerari destinati all’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto o della carcerazione cautelativa. Se in casi eccezionali, in particolare per motivi di capienza, ciò non fosse possibile, gli stranieri incarcerati sono alloggiati separatamente dalle persone in carcerazione preventiva o che scontano una pena.236
3 Nell’organizzare la carcerazione va tenuto conto delle esigenze delle persone bisognose di protezione, dei minori non accompagnati e delle famiglie con minori.237
4 Le condizioni di carcerazione sono inoltre rette:
- a.
- in caso di allontanamento verso un Paese terzo: dagli articoli 16 paragrafo 3 e 17 della direttiva 2008/115/CE238;
- b.
- nei casi connessi a un trasferimento Dublino: dall’articolo 28 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 604/2013239;
- c.240
- dall’articolo 37 della Convenzione del 20 novembre 1989241 sui diritti del fanciullo.242
5 L’autorità competente può limitare le possibilità di uno straniero incarcerato di avere contatti diretti o tramite terzi con determinate persone o gruppi di persone se:
- a.
- l’interessato, secondo informazioni delle autorità di polizia o di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni, costituisce una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; e
- b.
- altre misure non hanno dato esito positivo o non sono disponibili.243
6 Se la restrizione di cui al capoverso 5 non risulta sufficiente a contrastare efficacemente la minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l’autorità competente può ordinare la segregazione cellulare.244
235 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
236 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
237 Nuovo testo giusta l’all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).
238 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
239 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 64a cpv. 1.
240 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
242 Introdotto dall’all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).
243 Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
244 Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
Art. 82 Finanziamento da parte della Confederazione 245
1 La Confederazione può finanziare integralmente o parzialmente la costruzione e l’equipaggiamento degli stabilimenti carcerari cantonali di una determinata dimensione destinati esclusivamente all’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa, nonché del fermo di breve durata. Al calcolo dei contributi e alla procedura si applicano per analogia le disposizioni delle sezioni 2 e 6 della legge federale del 5 ottobre 1984246 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure.
2 La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese d’esercizio dei Cantoni per l’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa, nonché del fermo di breve durata. Questa somma è versata per:
- a.
- richiedenti l’asilo;
- b.
- rifugiati e altri stranieri la cui incarcerazione è in relazione con la revoca di un’ammissione provvisoria;
- c.
- stranieri la cui incarcerazione è stata ordinata in relazione con una decisione d’allontanamento della SEM;
- d.
- rifugiati espulsi secondo l’articolo 65 LAsi247.
245 Nuovo testo giusta dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 43755357; FF 2010 3889, 2011 6503).
Capitolo 11: Ammissione provvisoria
Art. 83 Decisione d’ammissione provvisoria
1 Se l’esecuzione dell’allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l’ammissione provvisoria.248
2 L’esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d’origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato.
3 L’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
4 L’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
5 Il Consiglio federale designa gli Stati d’origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è ragionevolmente esigibile.249 Se gli stranieri allontanati provengono da uno di tali Stati o da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, si ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento sia di norma ragionevolmente esigibile.250
5bis Il Consiglio federale verifica periodicamente la decisione di cui al capoverso 5.251
6 L’ammissione provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali.
7 L’ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato:252
- a.253
- è stato condannato in Svizzera o all’estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59–61 o 64 CP254;
- b.
- ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o
- c.255
- ha causato, con il suo comportamento, l’impossibilità di eseguire l’allontanamento.
8 I rifugiati per i quali esistono motivi di esclusione dall’asilo secondo gli articoli 53 e 54 LAsi256 sono ammessi provvisoriamente.
9 L’ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP, dell’articolo 49a o 49abis CPM257 o dell’articolo 68 della presente legge.258
10 Le autorità cantonali possono concludere accordi d’integrazione con persone ammesse provvisoriamente se, alla luce dei criteri di cui all’articolo 58a, vi è un bisogno d’integrazione particolare.259
248 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
249 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 43755357; FF 2010 3889, 2011 6503). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
250 Nuovo testo del per. giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
251 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 43755357; FF 2010 3889, 2011 6503). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
252 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
253 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
255 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
258 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati) (RU 2016 2329; FF 2013 5163). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
259 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Art. 84 Fine dell’ammissione provvisoria
1 La SEM verifica periodicamente se le condizioni per l’ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte.
2 Se le condizioni non sono più soddisfatte, la SEM revoca l’ammissione provvisoria e ordina l’esecuzione dell’allontanamento.260
3Su richiesta delle autorità cantonali, di fedpol o del SIC, la SEM può revocare l’ammissione provvisoria ordinata perché l’esecuzione non era ragionevolmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 2 e 4) e ordinare l’esecuzione dell’allontanamento se sussistono motivi di cui all’articolo 83 capoverso 7.261
4 L’ammissione provvisoria si estingue al momento della partenza definitiva, in caso di soggiorno all’estero di oltre due mesi senza autorizzazione o al momento dell’ottenimento di un permesso di dimora.262
5 Le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone il grado d’integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza.
260 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
261 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).
262 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 43755357; FF 2010 3889, 2011 6503).
Art. 85 Regolamentazione dell’ammissione provvisoria
1 La carta di soggiorno per lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera (art. 41 cpv. 2) è rilasciata a fini di controllo, per una durata di 12 mesi al massimo, dal Cantone di soggiorno ed è, se del caso, da questo prorogata fatto salvo l’articolo 84.
2 Per la ripartizione delle persone ammesse provvisoriamente si applica per analogia l’articolo 27 LAsi263.
3 Lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera che intende cambiare Cantone deve farne domanda alla SEM. Dopo aver sentito i Cantoni interessati, quest’ultima decide definitivamente, fatto salvo il capoverso 4.
4 La decisione relativa al cambiamento di Cantone può essere impugnata unicamente per violazione del principio dell’unità familiare.
5 Lo straniero ammesso provvisoriamente può scegliere liberamente il luogo di residenza nell’attuale Cantone di soggiorno o nel Cantone attribuitogli. Le autorità cantonali possono assegnare un luogo di residenza o un alloggio nel Cantone allo straniero ammesso provvisoriamente che non è stato riconosciuto quale rifugiato e percepisce l’aiuto sociale.264
6 ... 265
7 I coniugi e i figli non coniugati d’età inferiore ai 18 anni degli stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati compresi, possono raggiungere queste persone ed essere inclusi nell’ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni se:
- a.
- coabitano con esse;
- b.
- è disponibile un’abitazione conforme ai loro bisogni; e
- c.
- la famiglia non dipende dall’aiuto sociale;
- d.266
- sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e
- e.267
- lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC268 né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.
7bis Ai fini della concessione dell’ammissione provvisoria, in luogo della condizione di cui al capoverso 7 lettera d è sufficiente l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica.269
7ter La condizione di cui al capoverso 7 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni. È inoltre possibile derogare a detta condizione se sussistono motivi gravi ai sensi dell’articolo 49a capoverso 2.270
8 Se nell’ambito della verifica dell’adempimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare secondo il capoverso 7 rileva indizi di una causa di nullità conformemente all’articolo 105 numero 5 o 6 CC271, la SEM ne informa l’autorità competente secondo l’articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare è sospesa fino alla decisione di quest’autorità. Se l’autorità promuove un’azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.272
264 Per. introdotto dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 43755357; FF 2010 3889, 2011 6503).
265 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
266 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
267 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
269 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
270 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
272 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).
Art. 85a Attività lucrativa 273
1 Lo straniero ammesso provvisoriamente può esercitare un’attività lucrativa in tutta la Svizzera se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22).
2 Il datore di lavoro notifica previamente all’autorità competente per il luogo di lavoro designata dal Cantone l’inizio e la fine dell’attività lucrativa come pure il cambiamento d’impiego. La notifica deve indicare in particolare:
- a.
- l’identità e il salario della persona esercitante l’attività lucrativa;
- b.
- l’attività lucrativa esercitata;
- c.
- il luogo di lavoro.
3 Il datore di lavoro deve allegare alla notifica una dichiarazione in cui conferma di conoscere le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore e che si impegna a osservarle.
4 L’autorità di cui al capoverso 2 trasmette senza indugio una copia della notifica agli organi di controllo cui compete la verifica del rispetto delle condizioni di salario e di lavoro.
5 Il Consiglio federale designa gli organi di controllo competenti.
6 Disciplina la procedura di notifica.
273 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Art. 86 Aiuto sociale e assicurazione malattie
1 I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso di emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili gli articoli 80a–84 LAsi274 concernenti i richiedenti l’asilo. Il sostegno agli stranieri ammessi provvisoriamente deve consistere, di norma, in prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.275
1bis Le disposizioni sulla concessione di prestazioni di aiuto sociale ai rifugiati cui la Svizzera ha concesso l’asilo si applicano anche:
- a.
- ai rifugiati ammessi provvisoriamente;
- b.276
- ai rifugiati contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP277, dell’articolo 49a o 49abis CPM278 o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68 della presente legge;
- c.
- agli apolidi ai sensi dell’articolo 31 capoversi 1 e 2; e
- d.279
- agli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP, dell’articolo 49a o 49abis CPM o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68 della presente legge.280
2 Per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria malattie per gli stranieri ammessi provvisoriamente, si applicano le corrispondenti disposizioni per i richiedenti l’asilo della LAsi e della legge federale del 18 marzo 1994281 sull’assicurazione malattie.
275 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
276 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
279 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
280 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
Art. 87 Contributi federali
1 La Confederazione versa ai Cantoni:
- a.282
- per ogni straniero ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 LAsi283;
- b.284
- per ogni rifugiato ammesso provvisoriamente e per ogni apolide secondo l’articolo 31 capoverso 2, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi;
- c.285
- per le persone la cui ammissione provvisoria è stata soppressa mediante decisione passata in giudicato, la somma forfettaria di cui all’articolo 88 capoverso 4 LAsi, sempre che la stessa non sia già stata versata precedentemente;
- d.286
- per ogni apolide ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 e ogni apolide contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP287 o dell’articolo 49a o 49abis CPM288 o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68 della presente legge, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi.
2 L’assunzione delle spese di partenza e il versamento di un aiuto al ritorno sono retti dagli articoli 92 e 93 LAsi.
3 Le somme forfettarie di cui al capoverso 1 lettere a e b sono versate per un periodo massimo di sette anni dopo l’entrata in Svizzera.289
4 La somma forfettaria di cui al capoverso 1 lettera d è versata per un periodo massimo di cinque anni dopo il riconoscimento dell’apolidia.290
282 Nuovo testo giusta dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 43755357; FF 2010 38896503).
284 Nuovo testo giusta dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917).
285 Introdotta dal n. IV 2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).
286 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
289 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917).
290 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917).
Art. 88 Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali 291
1 Gli stranieri ammessi provvisoriamente sono soggetti al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali secondo l’articolo 86 LAsi292. Sono applicabili le disposizioni del capitoli 5 sezione 2 e 10 LAsi nonché l’articolo 112a LAsi.
2 L’obbligo di pagare il contributo speciale sussiste al massimo per dieci anni dall’entrata in Svizzera.
291 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6521; FF 2013 2045, 2016 2471).
Art. 88a Unione domestica registrata 293
Le disposizioni del presente capitolo concernenti il coniuge straniero si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali.
293 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).
Capitolo 12: Obblighi
Sezione 1: Obblighi degli stranieri, dei datori di lavoro e dei destinatari di servizi
Art. 89 Possesso di un documento di legittimazione valido
Durante il soggiorno in Svizzera, lo straniero dev’essere in possesso di un documento di legittimazione valido, riconosciuto giusta l’articolo 13 capoverso 1.
Art. 90 Obbligo di collaborare
Lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura secondo la presente legge sono tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti determinanti per l’applicazione della presente legge. In particolare devono:
- a.
- fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno;
- b.
- fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine;
- c.
- procurarsi documenti di legittimazione (art. 89) o collaborare a tal fine con le autorità.
Art. 91 Obbligo di diligenza del datore di lavoro e del destinatario di servizi
1 Prima che lo straniero assuma un impiego, il datore di lavoro, esaminandone la carta di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti, deve accertarsi che l’interessato è autorizzato a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera.
2 Chi fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri deve accertarsi, esaminandone la carta di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti, che il prestatore dei servizi è autorizzato a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera.
Sezione 2: Obblighi delle imprese di trasporto
Art. 92 Obbligo di diligenza 294
1 Le imprese di trasporto aereo adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio, dei visti e dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti.
2 Il Consiglio federale disciplina la portata dell’obbligo di diligenza.
294 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
Art. 93 Obbligo di assistenza e copertura dei costi 295
1 Su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, le imprese di trasporto aereo assistono senza indugio le persone trasportate cui è rifiutata l’entrata nello spazio Schengen.296
2 L’obbligo di assistenza comprende:
- a.
- il trasporto immediato della persona in questione dalla Svizzera al Paese di provenienza, allo Stato che ha rilasciato i documenti di viaggio o a un altro Stato che ne garantisce l’ammissione;
- b.
- l’assunzione delle spese scoperte di accompagnamento e delle altre spese usuali di mantenimento e d’assistenza, fino al momento in cui la persona in questione parte o entra in Svizzera.
3 L’impresa di trasporto aereo che non è in grado di dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di diligenza è inoltre tenuta ad assumere:297
- a.
- per un periodo massimo di sei mesi, le spese scoperte di mantenimento e d’assistenza occasionate alle autorità federali o cantonali, compresi i costi di carcerazione ordinata sulla base del diritto in materia di stranieri;
- b.
- i costi dell’accompagnamento;
- c.
- i costi del rinvio coatto.
4 Il capoverso 3 non si applica nel caso in cui la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera in virtù dell’articolo 22 LAsi298. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori deroghe, in particolare in presenza di circostanze eccezionali quali guerre o calamità naturali.299
5 Il Consiglio federale può stabilire una somma forfetaria basata sulle spese prevedibili.
6 Si possono chiedere garanzie.
295 Nuovo testo giusta l’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405art. 2 lett. a).
296 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
297 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
299 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54075405art. 2 lett. c; FF 2007 7149).
Art. 94 Cooperazione con le autorità 300
1 Le imprese di trasporto aereo cooperano con le autorità federali e cantonali competenti. Le modalità della cooperazione sono disciplinate nell’autorizzazione d’esercizio o nell’ambito di una convenzione tra la SEM e l’impresa.
2 Inoltre l’autorizzazione d’esercizio o la convenzione può in particolare stabilire:
- a.
- misure particolari che l’impresa di trasporto aereo si impegna ad adottare per rispettare l’obbligo di diligenza secondo l’articolo 92;
- b.
- l’introduzione di somme forfettarie in sostituzione delle spese di mantenimento e d’assistenza secondo l’articolo 93.
3 Se stabilisce misure particolari ai sensi del capoverso 2 lettera a, l’autorizzazione d’esercizio o la convenzione può prevedere che un eventuale importo a carico dell’impresa di trasporto aereo secondo l’articolo 122a capoverso 1 sia ridotto al massimo della metà.
300 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
Art. 95 Altre imprese di trasporto 301
Il Consiglio federale può sottoporre altre imprese commerciali di trasporto alle disposizioni degli articoli 92–94, 122a e 122c qualora una parte della frontiera terrestre svizzera diventi una parte delle frontiere esterne Schengen. A tal fine tiene conto delle condizioni di cui all’articolo 26 della Convenzione del 19 giugno 1990302 di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS).
301 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
302 Convenzione del 19 giu. 1990 di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giu. 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
Sezione 3: Obblighi dei gestori di aeroporti303303 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 43755357; FF 2010 3889, 2011 6503). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
303 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 43755357; FF 2010 3889, 2011 6503). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
Art. 95a Alloggi messi a disposizione dai gestori di aeroporti
I gestori di aeroporti sono tenuti a mettere a disposizione, sul territorio dell’aeroporto e fino all’esecuzione dell’allontanamento o fino all’entrata in Svizzera, alloggi adeguati ed economici a favore degli stranieri che all’aeroporto si vedono rifiutare l’entrata o il prosieguo del viaggio.
Capitolo 13: Compiti e competenze delle autorità
Art. 96 Esercizio del potere discrezionale
1 Nell’esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché dell’integrazione dello straniero.304
2 Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento.
304 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Art. 97 Assistenza amministrativa e comunicazione di dati 305
1 Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge collaborano nell’adempimento dei compiti loro assegnati. Esse forniscono le informazioni necessarie e, su richiesta, consentono la consultazione degli atti ufficiali.
2 Le altre autorità federali, cantonali e comunali sono tenute, su richiesta, a fornire alle autorità menzionate nel capoverso 1 i dati e le informazioni necessari per l’applicazione della presente legge.
3 Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti:
- a.
- l’avvio di inchieste penali;
- b.
- le sentenze di diritto civile e penale;
- c.
- le modifiche legate allo stato civile e il diniego di contrarre matrimonio;
- d.
- il versamento di prestazioni dell’aiuto sociale;
- dbis.306
- il versamento di indennità di disoccupazione;
- dter.307
- il versamento di prestazioni complementari ai sensi della LPC308;
- dquater.309
- i provvedimenti disciplinari disposti da autorità scolastiche;
- dquinquies.310
- i provvedimenti disposti da autorità di protezione dei minori e degli adulti;
- e.311
- altre decisioni che lasciano supporre un bisogno d’integrazione particolare alla luce dei criteri di cui all’articolo 58a;
- f.312
- ...
4 Se, in applicazione dell’articolo 26a LPC, una delle autorità menzionate nel capoverso 1 riceve dati riguardanti il versamento di una prestazione complementare, essa comunica spontaneamente l’eventuale mancata proroga o l’eventuale revoca del permesso di dimora all’organo competente per la determinazione e il versamento della prestazione complementare.313
305 Per i dati relativi al lavoro nero fanno stato gli art. 11 e 12della LF del 17 giu. 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).
306 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
307 Introdotta dal n. III 1 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
309 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
310 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
311 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012 (RU 2013 4375; FF 2010 3889, 2011 6503). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
312 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) (RU 2018 733; FF 2016 2621). Abrogata dal. III 1 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
313 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).
Art. 98 Ripartizione dei compiti
1 La SEM è competente per tutti i compiti che non sono esplicitamente riservati ad altre autorità federali o alle autorità cantonali.
2 Il Consiglio federale disciplina l’entrata, la partenza, l’ammissione e il soggiorno delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007314 sullo Stato ospite.315
3 I Cantoni designano le autorità competenti per svolgere i compiti loro attribuiti.
315 Nuovo testo giusta l’art. 35 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).
Art. 98a Coercizione di polizia e misure di polizia da parte delle autorità d’esecuzione 316
Le persone incaricate dell’esecuzione della presente legge possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il loro mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 2008317 sulla coercizione è applicabile.
316 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5463; FF 2006 2327).
Art. 98b Delega a terzi di compiti inerenti al rilascio dei visti 318
1 D’intesa con la SEM, il DFAE può abilitare terzi a svolgere i seguenti compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti:
- a.
- fissare gli appuntamenti in vista del rilascio dei visti;
- b.
- ricevere i documenti (modulo di domanda del visto, passaporto, giustificativi);
- c.
- riscuotere gli emolumenti;
- d.
- rilevare i dati biometrici nell’ambito del sistema centrale d’informazione visti;
- e.
- restituire il passaporto al titolare una volta conclusa la procedura.
2 Il DFAE e la SEM provvedono affinché i terzi incaricati rispettino le disposizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati.
3 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i terzi possono essere incaricati di svolgere i compiti di cui al capoverso 1.
318 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 20635761; FF 2009 3629).
Art. 98c Collaborazione e coordinamento con fedpol 319
1 La SEM collabora con fedpol nell’ambito dei suoi compiti legali nella lotta al terrorismo.
2 Coordina le misure di sua competenza con le misure preventive di polizia e le misure amministrative di fedpol.
319 Introdotto dal n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
Art. 98d Compiti di sicurezza delle autorità di migrazione 320
Nell’ambito dei propri compiti e competenze la SEM e le autorità cantonali cui compete l’esecuzione della presente legge verificano se uno straniero rappresenta un pericolo per la sicurezza interna o esterna o per le relazioni internazionali della Svizzera. In caso di segnalazioni di polizia è informato fedpol. Se necessario sono informate altre autorità cantonali interessate.
320 Introdotto dall’all. 1 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 636; FF 2020 3117).
Art. 99 Procedura d’approvazione 321
1 Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all’approvazione della SEM.
2 La SEM può rifiutare di approvare la decisione di un’autorità amministrativa cantonale o di un’autorità cantonale di ricorso, limitarne la durata di validità oppure vincolarla a condizioni e oneri.
321 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
Art. 100 Trattati internazionali 322
1 Il Consiglio federale promuove partenariati bilaterali e multilaterali con altri Stati in materia di migrazioni. Può concludere accordi per rafforzare la cooperazione nel settore delle migrazioni nonché per ridurre le migrazioni illegali e le loro conseguenze negative.
2 Il Consiglio federale può concludere con altri Stati o organizzazioni internazionali accordi su:323
- a.
- l’obbligo del visto e l’esecuzione del controllo al confine;
- b.
- la riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera;
- c.
- il transito di persone sotto scorta di polizia, nel quadro degli accordi di transito e di riammissione, inclusa la condizione giuridica del personale di scorta appartenente alle parti contraenti;
- d.
- il termine per il rilascio del permesso di domicilio;
- e.324
- la formazione professionale e la formazione professionale continua;
- f.
- il reclutamento di lavoratori;
- g.
- i servizi transfrontalieri;
- h.
- la condizione giuridica delle persone di cui all’articolo 98 capoverso 2.
3 Negli accordi di riammissione e transito, il Consiglio federale può, nei limiti delle sue competenze, concedere o denegare prestazioni e vantaggi. Al riguardo tiene conto degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con lo Stato estero interessato.
4 I dipartimenti competenti possono concludere con autorità estere o con organizzazioni internazionali convenzioni sull’applicazione tecnica di accordi di cui al capoverso 2.325
5 Fino alla conclusione di un accordo di riammissione ai sensi del capoverso 2 lettera b, il DFGP può, d’intesa con il DFAE, concludere con le autorità estere competenti convenzioni che disciplinano questioni organizzative riguardanti il ritorno degli stranieri nel loro Paese d’origine nonché l’aiuto al ritorno e la reintegrazione.326
322 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54075405art. 2 lett. c; FF 2007 7149).
323 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54075405art. 2 lett. c; FF 2007 7149).
324 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
325 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54075405art. 2 lett. c; FF 2007 7149).
326 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2008 54075405art. 2 lett. c; FF 2007 7149). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).
Art. 100a Impiego di consulenti in materia di documenti 327
1 Per lottare contro la migrazione illegale si può far capo a consulenti in materia di documenti.
2 I consulenti in materia di documenti assistono segnatamente le autorità competenti per il controllo al confine, le imprese di trasporto aereo e le rappresentanze svizzere all’estero in occasione del controllo dei documenti. Svolgono esclusivamente un’attività consultiva e non esercitano funzioni sovrane.
3 Il Consiglio federale può concludere con altri Stati accordi concernenti l’impiego di consulenti in materia di documenti.
327 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5755; FF 2009 7737).
Art. 100b Commissione federale della migrazione 328329
1 Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva composta di stranieri e Svizzeri.
2 La commissione si occupa delle questioni sociali, economiche, culturali, politiche, demografiche e giuridiche sollevate dall’entrata, dalla dimora e dal ritorno di tutti gli stranieri, comprese le persone del settore dell’asilo.
3 La commissione collabora con le competenti autorità federali, cantonali e comunali nonché con le organizzazioni non governative attive nella migrazione, segnatamente con le commissioni cantonali e comunali per gli stranieri attive nel settore dell’integrazione. Essa prende parte allo scambio di opinioni ed esperienze a livello internazionale.
4 La commissione può essere sentita su questioni di principio inerenti alla promozione dell’integrazione. È autorizzata a chiedere alla SEM il versamento di contributi finanziari per svolgere progetti d’integrazione di portata nazionale.
5 Il Consiglio federale può attribuire altri compiti alla commissione.
328 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
329 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).
Capitolo 14: Trattamento e protezione dei dati 330330 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
330 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
Sezione 1: In generale 331331 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
331 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
Art. 101 Trattamento di dati personali 332
La SEM, le competenti autorità cantonali in materia di immigrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbisognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.
332 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
Art. 102 Rilevamento di dati per stabilire l’identità e l’età 333
1 Nel contesto dell’esame delle condizioni di entrata in Svizzera o di una procedura nell’ambito del diritto in materia di stranieri, l’autorità competente può rilevare e registrare, caso per caso, i dati biometrici dello straniero a fini identificativi. Il rilevamento e la registrazione possono essere sistematici per determinati gruppi di persone.334
1bis Se sussistono indizi che uno straniero sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, le autorità competenti possono disporre una perizia volta ad accertarne l’effettiva età.335
2 Il Consiglio federale stabilisce i gruppi di persone sottoposti a un rilevamento sistematico nonché i dati biometrici da rilevare ai sensi del capoverso 1 e disciplina l’accesso a questi ultimi.336
333 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 43755357; FF 2010 3889, 2011 6503).
334 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).
335 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 43755357; FF 2010 3889, 2011 6503).
336 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).
Art. 102a Dati biometrici per carte di soggiorno 337
1 L’autorità competente può registrare e conservare i dati biometrici necessari per il rilascio delle carte di soggiorno.
2 Il rilevamento dei dati biometrici e la trasmissione dei dati della carta di soggiorno al servizio incaricato del suo allestimento possono essere parzialmente o integralmente affidati a terzi.338
3 Per rilasciare o rinnovare una carta di soggiorno, l’autorità competente può trattare i dati biometrici già registrati nel SIMIC.339
4 I dati biometrici necessari per il rilascio di una carta di soggiorno sono nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può stabilire termini di rilevamento più brevi per i casi in cui l’evoluzione delle caratteristiche fisionomiche dell’interessato lo esiga.340
337 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l’introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51).
338 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
339 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
340 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
Art. 102b Controllo dell’identità del titolare di una carta di soggiorno biometrica 341
1 Le autorità seguenti sono autorizzate a leggere i dati registrati nel microchip della carta di soggiorno per verificare l’identità del titolare o l’autenticità del documento:
- a.
- il Corpo delle guardie di confine;
- b.
- le autorità cantonali e comunali di polizia;
- c.
- le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione.
2 Il Consiglio federale può autorizzare le imprese di trasporto aereo, i gestori di aeroporti e altri servizi tenuti a verificare l’identità di persone a leggere a tal fine le impronte digitali registrate nel microchip.
341 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l’introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51).
Sezione 2: Dati dei passeggeri, sorveglianza e controlli agli aeroporti e obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo 342342 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
342 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
Art. 103 Sorveglianza dell’arrivo all’aeroporto
1 L’arrivo di passeggeri all’aeroporto può essere sorvegliato mediante tecniche di individuazione. Le autorità competenti per il controllo al confine (art. 7 e 9) utilizzano i dati così ottenuti al fine di:343
- a.
- risalire all’impresa di trasporto aereo e al luogo del decollo per le persone che non adempiono le condizioni d’entrata in Svizzera;
- b.
- procedere al confronto con i dati contenuti nei sistemi di ricerca di persone per tutti coloro che entrano in Svizzera.
2 Le autorità competenti comunicano al SIC le eventuali minacce concrete per la sicurezza interna o esterna del Paese constatate grazie alla sorveglianza. Esse possono trasmettere, oltre alla notificazione, anche i pertinenti dati.344
3 I dati rilevati devono essere cancellati entro 30 giorni. Il Consiglio federale può prevedere che determinati dati siano conservati più a lungo se necessari per una procedura pendente di diritto penale, d’asilo o in materia di stranieri.
4 La Confederazione può versare ai Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali contributi ai costi di sorveglianza secondo il capoverso 1.
5 Il Consiglio federale disciplina le specificazioni che i sistemi di riconoscimento dei tratti del viso devono soddisfare, nonché i dettagli della procedura di sorveglianza e la comunicazione di informazioni al SIC.345
343 Nuovo testo del secondo per. giusta l’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405art. 2 lett. a).
344 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).
345 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).
Art. 103a Sistema d’informazione sulle entrate rifiutate 346
1 La SEM gestisce un sistema d’informazione interno sulle entrate rifiutate secondo l’articolo 65 (sistema INAD). Tale sistema serve ad applicare le sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di diligenza secondo l’articolo 122a e ad allestire statistiche.
2 Il sistema INAD contiene i seguenti dati sulle persone cui è stata rifiutata l’entrata nello spazio Schengen:
- a.
- cognome, nome, sesso, data di nascita, cittadinanza;
- b.
- dati sul volo;
- c.
- dati sul motivo per cui è stata rifiutata l’entrata;
- d.
- dati sulle procedure per violazione dell’obbligo di diligenza secondo l’articolo 122ain relazione alla persona interessata.
3 I dati rilevati nel sistema INAD sono anonimizzati dopo due anni.
4 Al passaggio del confine, i dati contenuti nel passaporto biometrico o nella carta per partecipanti possono essere confrontati con quelli del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) e del SIS.347
346 Originale art 103b. Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
347 Introdotto dall’all. 1 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 636; FF 2020 3117).
Art. 103b Sistema di ingressi e uscite 348
1 Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/2226349, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l’entrata nello spazio Schengen.
2 Le seguenti categorie di dati sono trasmesse all’EES mediante l’interfaccia nazionale:
- a.
- i dati alfanumerici dei cittadini di Stati terzi interessati, nonché i dati riguardanti i visti accordati, se è necessario rilasciarne;
- b.
- l’immagine del volto;
- c.
- il momento dell’entrata nello spazio Schengen e della partenza dallo stesso, nonché il valico di frontiera e l’autorità competente per il controllo alla frontiera;
- d.
- le entrate rifiutate.
3 Se i cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen non sono soggetti all’obbligo del visto, oltre ai dati di cui al capoverso 2 l’autorità competente ne registra le impronte digitali e le trasmette all’EES.
348 Introdotto dall’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).
349 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, versione della GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.
Art. 103c Inserimento, consultazione e trattamento dei dati nell’EES 350
1 Le autorità seguenti possono inserire e trattare online i dati nell’EES conformemente al regolamento (UE) 2017/2226351:
- a.
- il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di adempiere i loro compiti nell’ambito del controllo alle frontiere;
- b.
- la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze: nell’ambito della revoca, dell’annullamento o della proroga di un visto o di un soggiorno autorizzato non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
- c.
- il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione: per l’esame della legalità del soggiorno in Svizzera e per l’allestimento e l’aggiornamento del fascicolo EES.
2 Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell’EES:
- a.
- il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne Schengen e sul territorio svizzero;
- b.
- la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali: nell’ambito della procedura di rilascio dei visti mediante il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) (art. 109a);
- c.
- il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone, la SEM e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione: al fine di esaminare le condizioni d’entrata o di soggiorno nel territorio svizzero o di identificare gli stranieri eventualmente registrati nell’EES con un’altra identità o che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.
3 Le autorità di cui al capoverso 2 hanno accesso online ai dati forniti dal calcolatore automatico di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/2226.
4 Le autorità seguenti possono chiedere dati dell’EES al punto di accesso centrale di cui al capoverso 6, a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi:352
- a.
- fedpol;
- b.
- il SIC;
- c.
- il Ministero pubblico della Confederazione;
- d.
- le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.
5 ...353
6 La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell’articolo 29 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/2226.354
350 Introdotto dall’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).
351 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 103b cpv. 1.
352 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020 (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023147; FF 20202577).
353 Abrogato dal n. III della LF del 25 set. 2020 (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2023147; FF 20202577).
354 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020 (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023147; FF 20202577).
Art. 103d Comunicazione di dati dell’EES 355
1 Di norma, i dati provenienti dall’EES non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.
2 La SEM può tuttavia comunicare dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen o a un’organizzazione internazionale figurante nell’allegato I del regolamento (UE) 2017/2226356, se necessario per provare l’identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226.
355 Introdotto dall’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).
356 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 103b cpv. 1.
Art. 103e Scambio d’informazioni con Stati membri dell’UE che non applicano il regolamento (UE) 2017/2226 357
Gli Stati membri dell’UE per i quali il regolamento (UE) 2017/2226358 non è ancora entrato in vigore o non è applicabile possono chiedere informazioni alle autorità di cui all’articolo 103c capoverso 4.
357 Introdotto dall’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).
358 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 103b cpv. 1.
Art. 103f Disposizioni esecutive relative all’EES 359
Il Consiglio federale disciplina:
- a.
- a quali unità delle autorità di cui all’articolo 103c capoversi 1 e 2 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni;
- b.
- la procedura di acquisizione dei dati dell’EES da parte delle autorità di cui all’articolo 103c capoverso 4;
- c.
- l’elenco dei dati registrati nell’EES e i diritti d’accesso delle autorità di cui all’articolo 103c capoversi 1 e 2;
- d.
- la conservazione e la cancellazione dei dati;
- e.
- le modalità relative alla sicurezza dei dati;
- f.
- la collaborazione con i Cantoni;
- g.
- la responsabilità del trattamento dei dati;
- h.
- l’elenco dei reati secondo l’articolo 103c capoverso 4;
- i.
- la procedura per lo scambio d’informazioni secondo l’articolo 103e;
- j.
- quali autorità possono accedere all’elenco generato dal meccanismo di informazione riportante le persone il cui soggiorno nello spazio Schengen ha superato la durata massima consentita.
359 Introdotto dall’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).
Art. 103g Controllo di confine automatizzato all’aeroporto 360
1 Le autorità competenti per il controllo di confine negli aeroporti possono applicare una procedura di controllo automatizzata.
2 Alla procedura di controllo automatizzata possono partecipare le persone a partire dai 12 anni di età che, indipendentemente dalla loro nazionalità, sono in possesso di un documento di viaggio provvisto di un microchip. Il microchip contiene un’immagine del volto del titolare, la cui autenticità e integrità possono essere verificate.
3 Il Consiglio federale disciplina le modalità del controllo di confine automatizzato.
4 Nel quadro del controllo di confine automatizzato le impronte digitali e l’immagine del volto della persona possono essere confrontate con i dati del documento di viaggio provvisto di un microchip.
360 Introdotto dall’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).
Art. 104 Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo 361
1 Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, la SEM può, su richiesta dell’autorità competente per il controllo al confine, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli, alla SEM o all’autorità competente per il controllo al confine, i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo.362
1bis La SEM può estendere l’obbligo di comunicazione dei dati ad altri voli:
- a.
- su richiesta di fedpol, per lottare contro la criminalità organizzata internazionale e il terrorismo;
- b.
- su richiesta del SIC, per prevenire le minacce alla sicurezza interna ed esterna risultanti dal terrorismo, dallo spionaggio e dai preparativi per il commercio illecito di armi e sostanze radioattive nonché per il trasferimento illegale di tecnologia.363
1ter I dati devono essere comunicati immediatamente dopo il decollo.364
2 La decisione che dispone l’obbligo di comunicazione indica:
- a.
- gli aeroporti o gli Stati di partenza;
- b.
- le categorie di dati secondo il capoverso 3;
- c.
- gli aspetti tecnici relativi alla trasmissione dei dati.
3 L’obbligo di comunicazione vale per le seguenti categorie di dati:
- a.
- generalità delle persone trasportate (cognome, nome, sesso, data di nascita, cittadinanza);
- b.
- numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del documento di viaggio utilizzato;
- c.
- numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del visto o del titolo di soggiorno utilizzato, nella misura in cui l’impresa di trasporto aereo disponga di questi dati;
- d.
- aeroporto di partenza, aeroporti di scalo in Svizzera o aeroporto di destinazione in Svizzera, nonché dati sull’itinerario di volo prenotato dalle persone trasportate, nella misura in cui tali informazioni siano note all’impresa di trasporto aereo;
- e.
- numero del trasporto;
- f.
- numero complessivo delle persone trasportate sul volo in questione;
- g.
- data e ora previste del decollo e dell’atterraggio.
4 Le imprese di trasporto aereo informano le persone interessate conformemente all’articolo 19 della legge federale del 25 settembre 2020365 sulla protezione dei dati (LPD).366
5 La decisione che dispone o revoca l’obbligo di comunicazione è emanata sotto forma di decisione di portata generale e pubblicata nel Foglio federale. I ricorsi contro tali decisioni non hanno effetto sospensivo.
6 Le imprese di trasporto aereo possono conservare i dati di cui al capoverso 3 esclusivamente a fini probatori. Devono cancellare i dati:
- a.
- se è accertato che la SEM non avvia alcun procedimento per violazione dell’obbligo di comunicazione, ma in ogni caso entro due anni dalla data del volo;
- b.
- il giorno successivo a quello in cui la decisione emanata in applicazione dell’articolo 122b passa in giudicato.
361 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
362 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
363 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
364 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
366 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
Art. 104a Sistema d’informazione sui passeggeri 367
1 La SEM gestisce un sistema d’informazione sui passeggeri (sistema API) per:
- a.
- migliorare i controlli al confine;
- b.
- lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti;
- c.
- lottare contro la criminalità organizzata internazionale, il terrorismo, lo spionaggio e i preparativi per il commercio illecito di armi e sostanze radioattive nonché per il trasferimento illegale di tecnologia.368
1bis Il sistema API contiene i dati di cui all’articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.369
2 Per controllare se le imprese di trasporto aereo adempiono l’obbligo di comunicazione e applicare le sanzioni di cui all’articolo 122b, la SEM può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all’articolo 104 capoverso 3.
3 Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all’articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.370
3bis Se vi è il sospetto che una persona prepari o commetta un reato ai sensi dell’articolo 104 capoverso 1bis lettera a, fedpol può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all’articolo 104 capoverso 3.371
4 I dati di cui all’articolo 104 capoverso 3 lettere a e b sono automaticamente e sistematicamente confrontati con i dati del sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL, del SIS, del SIMIC e della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD).372
5 Dopo l’atterraggio del volo interessato i dati di cui all’articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4 possono essere impiegati soltanto per lo svolgimento di un procedimento di diritto penale, d’asilo o in materia di stranieri. Devono essere cancellati:
- a.
- se è accertato che non è avviato un siffatto procedimento, ma in ogni caso entro due anni dalla data del volo;
- b.
- il giorno successivo a quello in cui la decisione emanata nel quadro di un siffatto procedimento passa in giudicato.
6 I dati possono essere conservati in forma anonima oltre i termini di cui al capoverso 5 per scopi statistici.
367 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
368 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
369 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
370 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
371 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
372 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
Art. 104b Comunicazione automatica di dati del sistema API 373
1 I dati di cui all’articolo 104 capoverso 3 sono trasmessi automaticamente in forma elettronica al SIC.
2 Il SIC può trattare i dati per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 104a capoverso 1 lettera c.
373 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
Art. 104c Accesso ai dati sui passeggeri nel singolo caso 374
1 Per consentire alle autorità competenti per il controllo al confine di effettuare tali controlli, di lottare contro la migrazione illegale e di eseguire gli allontanamenti, le imprese di trasporto aereo, su richiesta, mettono a loro disposizione le liste dei passeggeri.
2 Le liste dei passeggeri devono contenere i seguenti dati:
- a.
- cognome, nome, indirizzo, data di nascita, cittadinanza e numero del passaporto delle persone trasportate;
- b.
- aeroporto di partenza, aeroporti di scalo e aeroporto di destinazione;
- c.
- agenzia viaggi per il tramite della quale è stato prenotato il volo.
3 L’obbligo di mettere a disposizione le liste dei passeggeri termina sei mesi dopo l’esecuzione del volo.
4 Le autorità competenti per il controllo al confine cancellano i dati entro 72 ore dalla ricezione.
374 Originario art. 104b. Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
Sezione 3: Comunicazione di dati personali all’estero 375375 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
375 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
Art. 105 Comunicazione di dati personali all’estero
1 Per l’adempimento dei loro compiti, segnatamente per la lotta contro i reati secondo la presente legge, la SEM e le competenti autorità cantonali possono comunicare dati personali relativi a stranieri alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti corrispondenti, sempreché siano adempite le condizioni di cui all’articolo 16 LPD376.377
2 Possono essere comunicati i dati personali seguenti:
- a.
- le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;
- b.
- indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d’identità;
- c.
- dati biometrici;
- d.
- altri dati necessari per accertare l’identità di una persona;
- e.
- indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell’interesse dello straniero ed egli ne sia stato informato;
- f.
- i dati necessari per garantire l’entrata nello Stato di destinazione e per la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero;
- g.
- indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
- h.
- indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.
377 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
Art. 106 Comunicazione di dati personali allo Stato d’origine o di provenienza
In vista dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione verso lo Stato d’origine o di provenienza, l’autorità incaricata dell’organizzazione della partenza può comunicare alle autorità estere i dati qui appresso unicamente se ciò non metta in pericolo lo straniero o i suoi congiunti:
- a.
- le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, cognome e nome dei genitori e ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;
- b.
- indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d’identità;
- c.
- dati biometrici;
- d.
- altri dati che permettono di accertare l’identità di una persona;
- e.
- indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell’interesse dello straniero ed egli ne sia stato informato;
- f.
- i dati necessari per garantire l’entrata nello Stato di destinazione e la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero.
Art. 107 Comunicazione di dati personali nel contesto degli accordi di transito e di riammissione
1 Per l’esecuzione degli accordi di riammissione e di transito di cui all’articolo 100, la SEM e le autorità cantonali competenti possono trasmettere i dati personali necessari anche a Stati che non dispongono di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.
2 Ai fini della riammissione dei suoi propri cittadini, possono essere comunicati all’altro Stato contraente i dati seguenti:
- a.
- generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;
- b.
- indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d’identità;
- c.
- dati biometrici;
- d.
- altri dati necessari per accertare l’identità di una persona;
- e.
- indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell’interesse dello straniero;
- f.
- i dati necessari per garantire l’entrata nello Stato di destinazione e per la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero;
- g.
- indicazioni su procedimenti penali, se necessario nel caso concreto per assicurare la riammissione e per salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblici nello Stato d’origine e sempreché non ne risulti un pericolo per la persona interessata; l’articolo 2 della legge federale del 20 marzo 1981378 sull’assistenza internazionale in materia penale si applica per analogia.
3 Ai fini del transito di cittadini di Stati terzi, possono essere comunicati all’altro Stato contraente i dati seguenti:
- a.
- dati giusta il capoverso 2;
- b.
- indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
- c.
- indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.
4 L’accordo di riammissione o di transito deve menzionare lo scopo per cui questi dati possono essere utilizzati, eventuali provvedimenti di sicurezza e le autorità competenti.
Capitolo 14a: Sistemi d’informazione 380380 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
380 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
Sezione 1: Sistema centrale d’informazione visti e sistema nazionale visti 381381 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
381 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
Art. 109a Consultazione dei dati del sistema centrale d’informazione visti 382
1 Il C-VIS contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008383.384
2 Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:
- a.385
- la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali: nell’ambito della procedura di rilascio dei visti;
- b.386
- la SEM: al fine di determinare lo Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013387, nonché nell’ambito dell’esame di una domanda d’asilo qualora il trattamento della domanda competa alla Svizzera;
- c.
- il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne e sul territorio svizzero;
- d.388
- il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone: al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.
3 Le autorità seguenti possono chiedere dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 5, conformemente alla decisione 2008/633/GAI389, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:390
- a.
- fedpol;
- b.
- il SIC;
- c.
- il Ministero pubblico della Confederazione;
- d.
- le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.
4 ...391
5 La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3 della decisione 2008/633/GAI.392
382 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS) (RU 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3629).
383 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/2226, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.
384 Nuovo testo giusta dall’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).
385 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 533; FF 2014 2935).
386 Nuovo testo giusta l’all. n. I 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).
387 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 64a cpv. 1.
388 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).
389 Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, nella versione della GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.
390 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020 (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023147; FF 20202577).
391 Abrogato dal n. III della LF del 25 set. 2020 (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2023147; FF 20202577).
392 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020 (Assoggettamento del Servizio delle attività informative della Confederazione alla legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen), in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023147; FF 20202577).
Art. 109b Sistema nazionale visti 393
1 La SEM gestisce un sistema nazionale visti. Tale sistema è destinato alla registrazione delle domande di visto e all’allestimento dei visti rilasciati dalla Svizzera. Contiene in particolare i dati trasmessi al C-VIS attraverso l’interfaccia nazionale (N-VIS).
2 Il sistema nazionale visti contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:
- a.
- dati alfanumerici sul richiedente e i visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati;
- b.
- fotografie e impronte digitali del richiedente;
- c.
- collegamenti tra determinate domande di visto;
- d.394
- dati ottenuti dal sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL e dalla banca dati ASF-SLTD ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso;
- e.395
- dati ottenuti dal sistema SIS ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso, sempreché vi sia una segnalazione secondo il regolamento (UE) 2018/1861396 o il regolamento (UE) 2018/1860397.
2bis Il sistema nazionale visti contiene inoltre un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica dei richiedenti il visto.398
3 Per svolgere i compiti richiesti nella procedura di rilascio del visto, la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali sono autorizzati a inserire, modificare o cancellare i dati nel sistema nazionale visti.399 Le autorità sono tenute a inserire e trattare i dati da trasmettere al C-VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008400.
393 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), in vigore dal 20 gen. 2014 (RU 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3629).
394 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
395 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione) (RU 2015 3023; FF 2013 2195). Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 636; FF 2020 3117).
396 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 68a cpv. 2.
397 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 68e cpv. 2.
398 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
399 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 533; FF 2014 2935).
400 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
Art. 109c Consultazione del sistema nazionale visti 401
La SEM può permettere l’accesso online ai dati del sistema nazionale visti alle seguenti autorità:
- a.
- Corpo delle guardie di confine e posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia: per i controlli delle persone e il rilascio di visti eccezionali;
- b.
- rappresentanze svizzere all’estero e missioni: per l’esame delle domande di visto;
- c.
- Segreteria di Stato e Direzione politica del DFAE: per l’esame delle domande di visto di competenza del DFAE;
- d.
- Ufficio centrale di compensazione: per l’esame delle domande di prestazioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero d’assicurato AVS;
- e.402
- autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione e autorità cantonali e comunali di polizia: per l’adempimento dei loro compiti nel settore degli stranieri;
- f.
- autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, di assistenza internazionale in materia penale e di polizia:
- 1.
- per identificare le persone nell’ambito di scambi d’informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria, di procedure d’estradizione, dell’assistenza giudiziaria e amministrativa, del perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, della lotta contro il riciclaggio di denaro, il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata, del controllo dei documenti di legittimazione, delle ricerche di persone scomparse, nonché del controllo degli inserimenti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia previsto dalla legge federale del 13 giugno 2008403 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione,
- 2.
- per esaminare le misure di respingimento a salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 1997404 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- g.
- autorità di ricorso della Confederazione: per l’istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;
- h.
- uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l’identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri giusta l’articolo 97a capoverso 1 del Codice civile405 e l’articolo 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004406 sull’unione domestica registrata.
401 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), in vigore dal 20 gen. 2014 (RU 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3629).
402 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).
Art. 109d Scambio d’informazioni con gli Stati membri dell’UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE)
n. 767/2008 407
Gli Stati membri dell’UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008408 possono chiedere informazioni alle autorità di cui all’articolo 109a capoverso 3.
407 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS) (RU 2010 2063; FF 2009 3629). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).
408 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
Art. 109e Disposizioni esecutive per i sistemi d’informazione visti 409
Il Consiglio federale disciplina:
- a.
- a quali unità delle autorità di cui agli articoli 109a capoversi 2 e 3 e 109b capoverso 3 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni;
- b.
- la procedura di acquisizione dei dati del C-VIS da parte delle autorità di cui all’articolo 109a capoverso 3;
- c.
- la portata degli accessi online al C-VIS e al sistema nazionale visti;
- d.
- l’elenco dei dati rilevati nel sistema nazionale visti e i diritti d’accesso delle autorità di cui all’articolo 109c;
- e.
- la procedura di scambio d’informazioni di cui all’articolo 109d;
- f.
- la registrazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione;
- g.
- le modalità relative alla sicurezza dei dati;
- h.
- la collaborazione con i Cantoni;
- i.
- la responsabilità del trattamento dei dati;
- j.
- l’elenco dei reati secondo l’articolo 109a capoverso 3.
409 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), in vigore dal 20 gen. 2014 (RU 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3629).
Sezione 2: Sistema d’informazione per l’attuazione del ritorno410410 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).
410 Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).
Art. 109f Principi
1 La SEM gestisce un sistema d’informazione per l’adempimento dei compiti relativi all’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione secondo la presente legge o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP411 o dell’articolo 49a o 49abis CPM412 e al ritorno volontario, inclusi l’aiuto al ritorno e la consulenza per il ritorno (sistema eRetour).
2 Il sistema d’informazione serve a:
- a.
- trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione, relativi agli stranieri nell’ambito dell’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione secondo la presente legge o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM, del ritorno volontario, dell’aiuto al ritorno e della consulenza per il ritorno;
- b.
- gestire e controllare le diverse fasi dell’allontanamento, dell’espulsione secondo la presente legge o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM, i compiti del settore del ritorno, inclusi l’aiuto al ritorno e la consulenza per il ritorno, nonché le prestazioni finanziarie legate al ritorno;
- c.
- allestire statistiche;
- d.413
- trasmettere statistiche nonché i dati personali di cui all’articolo 105 capoverso 2 all’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen sulla base del regolamento (UE) 2019/1896414.
413 Introdotto dall’all. n. 1 del DF del 1° ott. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 462; FF 2020 6219).
414 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 1bis.
Art. 109g Contenuto
1 Il sistema d’informazione contiene dati relativi agli stranieri:
- a.
- il cui allontanamento deve essere eseguito o la cui espulsione secondo la presente legge o ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP415 o dell’articolo 49a o 49abis CPM416 deve essere eseguita;
- b.
- che lasciano la Svizzera volontariamente;
- c.
- che hanno chiesto una consulenza per il ritorno od ottenuto un aiuto al ritorno.
2 Il sistema d’informazione contiene le seguenti categorie di dati:
- a.
- il cognome e il nome, la data di nascita e l’indirizzo (dati di base), il sesso, il luogo di nascita, la cittadinanza, l’etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile dello straniero e il nome dei suoi genitori;
- b.
- i dati biometrici;
- c.
- la parte del fascicolo in forma elettronica riguardante il ritorno, di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge federale del 20 giugno 2003417 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo;
- d.
- il tipo di allontanamento o il ritorno volontario, il documento di viaggio utilizzato e le prestazioni finanziarie da versare al momento della partenza;
- e.
- i dati relativi alla consulenza per il ritorno e alla concessione di un aiuto al ritorno;
- f.
- i dati relativi alle misure volte a ottenere i documenti di viaggio;
- g.
- i dati necessari alla gestione e al controllo delle diverse fasi della partenza dalla Svizzera;
- h.
- i dati medici necessari alla valutazione dell’idoneità al trasporto di una persona;
- i.
- il risultato della consultazione del RIPOL e del SIS;
- j.
- i dati relativi al luogo, alla durata e al tipo di carcerazione;
- k.
- le caratteristiche comportamentali della persona e le misure coercitive che possono essere o sono state applicate durante il volo;
- l.
- i dati relativi ai biglietti e agli itinerari dei voli;
- m.
- i dati delle persone incaricate dell’assistenza medica o sociale o della scorta di polizia;
- n.
- i dati destinati al conteggio dei costi e dei pagamenti nel quadro del ritorno.
3 I dati personali di cui al capoverso 2 lettere a–c e j sono ripresi automaticamente dal SIMIC. Se tali dati sono modificati nel sistema d’informazione, i dati aggiornati sono automaticamente ripresi nel SIMIC.
4 La SEM informa le persone i cui dati sono rilevati nel sistema sullo scopo del trattamento dei dati, sulle categorie di dati e sui destinatari dei dati.
Art. 109h Trattamento dei dati
Hanno accesso al sistema d’informazione, limitatamente ai dati menzionati tra parentesi nelle lettere seguenti e nella misura in cui richiesto dall’adempimento dei loro compiti:
- a.
- i collaboratori della SEM:
- 1.
- per ottenere i documenti di viaggio in vista del ritorno, per organizzare la partenza e per concedere l’aiuto al ritorno (dati di cui all’art. 109g cpv. 2),
- 2.
- per procedere ai conteggi dei costi (dati di base di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all’art. 109gcpv. 2 lett. c–h ed j–n);
- b.
- le autorità cantonali incaricate dell’attuazione del ritorno, per segnalare i casi per i quali si richiede l’assistenza della SEM secondo l’articolo 71 (dati di cui all’art. 109g cpv. 2);
- c.
- le autorità cantonali competenti in materia di aiuto al ritorno (dati di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. a–h e k–n);
- d.
- le autorità cantonali competenti in materia di conteggio dei costi (dati di base di cui all’art. 109gcpv. 2 lett. a e dati di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. c–g, j ed l–n);
- e.
- le autorità cantonali di polizia, per i compiti di scorta delle persone da allontanare o espellere (dati di base di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. b, d, g e i–n);
- f.
- le autorità cantonali di polizia agli aeroporti e il Corpo delle guardie di confine, per i compiti legati al controllo delle partenze (dati di base di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. b, d, g e i–n);
- g.
- i terzi incaricati ai sensi dell’articolo 109i.
Art. 109i Terzi incaricati
1 La SEM e le autorità cantonali incaricate dell’attuazione del ritorno possono delegare determinati compiti nel quadro dell’aiuto al ritorno ai consultori per il ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. a LAsi418) e alle organizzazioni internazionali (art. 93 cpv. 3 LAsi). Inoltre possono delegare a terzi compiti nel quadro dell’organizzazione del viaggio di ritorno secondo l’articolo 71 lettera b della presente legge.
2 La SEM può autorizzare i terzi incaricati ad accedere ai dati del sistema d’informazione necessari all’adempimento del loro incarico:
- a.
- per i compiti legati alla consulenza per il ritorno e all’aiuto al ritorno;
- b.
- per i compiti legati ai preparativi della partenza all’aeroporto;
- c.
- per accertare l’idoneità al trasporto e definire l’assistenza medica.
3 La SEM garantisce che i terzi rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.
4 Il Consiglio federale determina le categorie di dati personali che i terzi incaricati di cui al capoverso 1 sono autorizzati a trattare nel sistema d’informazione.
Art. 109j Sorveglianza ed esecuzione
1 La SEM è responsabile della sicurezza del sistema d’informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.
2 Il Consiglio federale disciplina:
- a.
- l’organizzazione e l’esercizio del sistema;
- b.
- l’elenco dei dati del sistema e la portata dei diritti di accesso delle autorità di cui all’articolo 109h;
- c.
- le misure protettive tecniche e organizzative volte a impedire il trattamento non autorizzato dei dati personali;
- d.
- la durata di conservazione e la distruzione dei dati.
Sezione 3: Sistema di gestione dei fascicoli personali e della documentazione 419419 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
419 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
Art. 110 ... 420421
La SEM, in collaborazione con il Tribunale amministrativo federale e le competenti autorità cantonali, gestisce un sistema di gestione automatizzata dei fascicoli personali e della documentazione.
420 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
421 Abrogata dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
Art. 111 Sistemi d’informazione per documenti di viaggio
1 La SEM gestisce un sistema d’informazione per il rilascio a stranieri di documenti di viaggio svizzeri e permessi di ritorno (ISR).422
2 L’ISR contiene i dati seguenti:
- a.423
- cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo, statura, immagine del viso, impronte digitali, cognome e nome dei genitori, cognome dei genitori prima del matrimonio, firma, numero del fascicolo e numero personale;
- b.
- dati relativi alla domanda, quali data di presentazione e decisione;
- c.
- dati relativi al documento di viaggio, quali data di rilascio e durata di validità;
- d.
- firma e nome del rappresentante legale per documenti di viaggio rilasciati a minori o interdetti;
- e.
- cognome coniugale, nome religioso o nome d’arte e dati relativi a segni particolari quali disabilità, protesi o impianti, se il richiedente esige che tali dati figurino nel documento di viaggio;
- f.
- dati relativi ai documenti di viaggio persi.
3 Mediante interrogazione automatica nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL si verifica se il richiedente è ricercato per un crimine o un delitto.
4 I dati registrati in virtù del capoverso 2 sono trattati dai collaboratori della SEM incaricati del rilascio di documenti di viaggio svizzeri e permessi di ritorno.424
5 La SEM può rendere accessibili i dati registrati in virtù del capoverso 2 alle seguenti autorità o servizi, mediante procedura di richiamo, sempreché tali autorità o servizi ne abbisognino per l’adempimento dei loro compiti:425
- a.426
- il servizio incaricato dell’allestimento dei documenti di viaggio;
- b.
- i posti di confine delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine, per l’esecuzione del controllo delle persone;
- c.
- i posti di polizia designati dai Cantoni, per l’identificazione delle persone e per la ricezione di notificazioni concernenti documenti di viaggio smarriti;
- d.427
- le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;
- e.428
- le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell’immagine del viso e delle impronte digitali.
6 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
422 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4731).
423 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4731).
424 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4731).
425 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4731).
426 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2009 5521, 2011 4033; FF 2007 4731).
427 Introdotta dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 95; FF 2010 51).
428 Introdotta dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 95; FF 2010 51).
Capitolo 14b: Protezione dei dati nell’ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen429429 Originario Cap. 14bis. Introdotto dall’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405art. 2 lett. a).
429 Originario Cap. 14bis. Introdotto dall’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405art. 2 lett. a).
Art. 111a Comunicazione di dati 430
1 La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.
2 La SEM trasmette i dati personali di cui all’articolo 105 capoverso 2 all’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen, se quest’ultima ne necessita per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 87 paragrafo 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/1896431. Tale comunicazione è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.432
430 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 1° ott. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 462; FF 2020 6219).
431 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 1bis.
432 Introdotto dall’all. n. 1 del DF del 1° ott. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 462; FF 2020 6219).
Art. 111b Trattamento dei dati
1 La SEM funge da autorità centrale per la consultazione in merito alle domande di visto in conformità degli accordi di associazione alla normativa di Schengen.
2 In tale qualità può servirsi di procedure informatizzate per comunicare e richiamare dati appartenenti segnatamente alle seguenti categorie:
- a.
- la rappresentanza diplomatica o consolare presso la quale è stata presentata la domanda di visto;
- b.
- l’identità della persona interessata (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, professione e datore di lavoro) come pure, all’occorrenza, l’identità dei suoi familiari;
- c.
- indicazioni relative ai documenti d’identità;
- d.
- indicazioni relative ai luoghi di soggiorno e agli itinerari.
3 Le rappresentanze svizzere all’estero possono scambiare con i servizi omologhi degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen i dati necessari alla cooperazione consolare in loco, segnatamente informazioni relative all’impiego di documenti falsificati o contraffatti e a reti di passatori nonché dati appartenenti alle categorie indicate nel capoverso 2.
4 Il Consiglio federale può modificare le categorie di dati personali indicate nel capoverso 2 per adeguarle agli ultimi sviluppi dell’acquis di Schengen. Consulta in merito l’ Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)433.
433 Nuova espr. giusta l’all. 1 n. II 4 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
Art. 111c Scambio di dati
1 Le autorità di controllo alla frontiera e le imprese di trasporto possono scambiarsi i dati personali necessari per soddisfare l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 92 e l’obbligo di assistenza di cui all’articolo 93.
2 A tale scopo possono comunicare e richiamare segnatamente i dati personali di cui all’articolo 111b capoverso 2 lettere b–d.
3 Gli articoli 111a, 111d e 111f sono applicabili per analogia.434
434 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 33873418; FF 2009 5873).
Art. 111d Comunicazione di dati a Stati terzi
1 Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi garantiscono una protezione adeguata dei dati ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LPD435.436
2 Qualora non garantisca una protezione adeguata, allo Stato terzo possono essere comunicati dati personali nei seguenti casi:
- a.
- la persona interessata ha dato il suo consenso conformemente all’articolo 6 capoversi 6 e, se del caso, 7 LPD;
- b.
- la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’integrità fisica della persona interessata e non è possibile ottenere il suo consenso entro un termine ragionevole; o
- c.
- la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia o dinanzi a un’altra autorità estera competente.437
3 Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.
4 Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.
5 I dati provenienti dalla banca dati Eurodac non possono in nessun caso essere trasmessi a:
- a.
- uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;
- b.
- organizzazioni internazionali;
- c.
- soggetti di diritto privato.438
436 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
437 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
438 Introdotto dall’all. n. 1 del DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l’«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l’agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 2323; FF 2014 2411).
Art. 111e439
439 Abrogato dal n. 1 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 33873418; FF 2009 5873).
Art. 111f Diritto d’accesso
Il diritto d’accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.440 ...441
440 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387; FF 2009 5873).
441 Per. abrogato dall’all. 1 n. II 4 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, con effetto dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
Art. 111g Vigilanza sul trattamento dei dati nell’ambito della cooperazione Schengen 442
1 Le autorità cantonali di protezione dei dati e l’IFPDT cooperano nell’ambito delle rispettive competenze.
2 L’IFPDT esercita la vigilanza sul trattamento dei dati personali nell’ambito della cooperazione Schengen. Coordina l’attività di vigilanza con le autorità cantonali di protezione dei dati.
³ Per l’esecuzione dei suoi compiti coopera con il Responsabile europeo della protezione dei dati, per il quale funge da autorità nazionale di vigilanza.
442 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 636; FF 2020 3117).
Art. 111h443
443 Abrogato dal n. 1 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 33873418; FF 2009 5873).
Capitolo 14c: Eurodac444444 Originario cap. 14ter. Introdotto dall’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405art. 2 lett. a).
444 Originario cap. 14ter. Introdotto dall’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405art. 2 lett. a).
Art. 111i445
1 I posti di confine e le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni rilevano senza indugio le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che:
- a.
- entrano illegalmente in Svizzera da uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;
- b.
- non vengono né respinti alla frontiera né trattenuti o incarcerati in vista del rinvio per l’intero periodo tra il fermo e l’allontanamento.
2 Oltre alle impronte digitali sono raccolti i dati seguenti:
- a.
- il luogo e la data del fermo in Svizzera;
- b.
- il sesso della persona fermata;
- c.
- la data del rilevamento delle impronte digitali;
- d.
- il numero d’identificazione svizzero delle impronte digitali;
- e.
- la data della trasmissione dei dati all’unità centrale;
- f.
- il codice d’identificazione dell’operatore.
3 I dati rilevati secondo i capoversi 1 e 2 sono trasmessi all’unità centrale entro 72 ore dal fermo. Se l’interessato è incarcerato per una durata superiore a 72 ore, la trasmissione dei dati deve avvenire prima della scarcerazione.
4 Se lo stato delle dita dell’interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all’unità centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell’interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all’unità centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell’impedimento sia cessato.
5 Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema.
6 I posti di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia o competenti in materia di stranieri possono rilevare le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che soggiornano illegalmente in Svizzera, al fine di verificare se hanno già presentato una domanda d’asilo in un altro Stato Dublino.
7 I dati rilevati in base ai capoversi 1, 2 e 6 sono trasmessi alla SEM, che li inoltra all’unità centrale.
8 I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono memorizzati nella banca dati Eurodac a cura dell’unità centrale e distrutti automaticamente 18 mesi dopo il rilevamento delle impronte digitali. La SEM chiede senza indugio all’unità centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza del fatto che lo straniero:
- a.
- ha ottenuto un permesso di dimora in Svizzera;
- b.
- ha lasciato il territorio degli Stati Dublino;
- c.
- ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato Dublino.
9 Le procedure di cui ai capoversi 1–8 sono rette dagli articoli 102b, 102c e 102e LAsi446.
445 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l’«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l’agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 2323; FF 2014 2411).
Capitolo 15: Rimedi giuridici
Art. 112 ... 447
1 La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull’organizzazione giudiziaria federale.
2 Le disposizioni relative alla sospensione dei termini non si applicano alle procedure previste negli articoli 65 e 76 capoverso 1 lettera b numero 5.
447 Abrogata dal n. I 1 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
Art. 113e114448
448 Abrogati dal n. I 1 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).
Capitolo 16: Disposizioni penali e sanzioni amministrative
Sezione 1: Disposizioni penali 449449 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
449 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
Art. 115 Entrata, partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione
1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:
- a.
- viola le prescrizioni in materia d’entrata in Svizzera secondo l’articolo 5;
- b.
- soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato;
- c.
- esercita senza permesso un’attività lucrativa in Svizzera;
- d.
- entra o lascia la Svizzera senza passare per un posto di confine prescritto (art. 7).
2 È punito con la stessa pena lo straniero che, lasciata la Svizzera o le zone di transito internazionali degli aeroporti, entra o fa preparativi per entrare nel territorio nazionale di un altro Stato violando le disposizioni ivi vigenti in materia d’entrata.450
3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
4 Se è pendente una procedura di allontanamento o di espulsione, il procedimento penale avviato esclusivamente in seguito a un reato di cui al capoverso 1 lettera a, b o d è sospeso fino alla chiusura definitiva della procedura di allontanamento o di espulsione. Se è prevista una procedura di allontanamento o di espulsione, il procedimento penale può essere sospeso.451
5 Se la pronuncia o l’esecuzione di una pena prevista per un reato di cui al capoverso 1 lettera a, b o d ostacola l’immediata esecuzione di una decisione, passata in giudicato, di allontanamento o di espulsione, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.452
6 I capoversi 4 e 5 non si applicano se lo straniero è di nuovo entrato in Svizzera violando un divieto d’entrata o se con il suo comportamento ha impedito l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione.453
450 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
451 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
452 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
453 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
Art. 116 Incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali
1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:
- a.
- in Svizzera o all’estero, facilita o aiuta a preparare l’entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero;
- abis.454
- dalla Svizzera, facilita o aiuta a preparare l’entrata, il transito, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero in uno Stato Schengen;
- b.
- procura un’attività lucrativa in Svizzera a uno straniero sprovvisto del permesso necessario;
- c.455
- facilita o aiuta a preparare l’entrata illegale di uno straniero nel territorio nazionale di un altro Stato, violando le disposizioni ivi vigenti in materia d’entrata, dopo che questi ha lasciato la Svizzera o le zone di transito internazionali degli aeroporti.
2 ...456
3 La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l’autore:457
- a.
- ha agito nell’intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o
- b.
- ha agito per un’associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.
454 Introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5755; FF 2009 7737).
455 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
456 Abrogato dal n. I 3 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
457 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
Art. 117 Impiego di stranieri sprovvisti di permesso
1 Chiunque, in qualità di datore di lavoro, impiega intenzionalmente stranieri non autorizzati a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera o fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri prestati da una persona che non dispone del relativo permesso, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. ...458
2 Chiunque è già stato oggetto di una condanna passata in giudicato ai sensi del capoverso 1 ed entro cinque anni commette nuovamente un reato secondo il capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. ...459
3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.460
458 Terzo per. abrogato dal n. I 3 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
459 Secondo per. abrogato dal n. I 3 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
460 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 43755357; FF 2010 3889, 2011 6503).
Art. 117a Violazione degli obblighi riguardanti l’annuncio dei posti vacanti 461
1 Chiunque viola intenzionalmente l’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti (art. 21a cpv. 3) o l’obbligo di condurre un colloquio di assunzione o un test di attitudine professionale (art. 21a cpv. 4), è punito con la multa fino a 40 000 franchi.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.
461 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).
Art. 118 Inganno nei confronti delle autorità
1 Chiunque inganna le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Chiunque, nell’intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, contrae matrimonio con uno straniero o facilita, incoraggia o rende possibile un siffatto matrimonio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
3 La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l’autore:462
- a.
- ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o
- b.
- ha agito per un’associazione o un gruppo costituitisi per commettere tali reati in modo continuato.
462 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
Art. 119 Inosservanza dell’assegnazione di un luogo di soggiorno o del divieto di accedere a un dato territorio
1 Lo straniero che non si attiene al luogo di soggiorno assegnatogli o al divieto di accedere a un dato territorio (art. 74) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Si può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se l’autore:
- a.
- può essere immediatamente allontanato od espulso;
- b.
- si trova in carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto.
Art. 120 Altre infrazioni
1 È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
- a.
- viola l’obbligo di notificare il suo arrivo o la sua partenza (art. 10–16);
- b.
- senza il necessario permesso, cambia impiego o passa da un’attività lucrativa dipendente a un’attività lucrativa indipendente (art. 38);
- c.
- senza il necessario permesso, trasferisce la sua residenza in un altro Cantone (art. 37);
- d.
- disattende le condizioni connesse al permesso (art. 32, 33 e 35);
- e.
- viola l’obbligo di cooperare all’acquisizione dei documenti d’identità (art. 90 lett. c);
- f.463
- viola l’obbligo di notifica di cui all’articolo 85a capoverso 2 o non ne osserva le condizioni (art. 85a cpv. 2 e 3);
- g.464
- si oppone ai controlli degli organi di controllo di cui all’articolo 85a capoverso 4 o li rende impossibili.
2 Il Consiglio federale può prevedere multe fino a 5000 franchi per infrazioni alle disposizioni d’esecuzione della presente legge.
463 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
464 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
Art. 120aa120c465
465 Introdotti dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino) (RU 2008 5407; FF 2007 7149). Abrogati dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
Art. 120d Trattamento indebito di dati personali nei sistemi d’informazione della SEM 466
1 Ogni autorità competente assicura che il trattamento dei dati personali nei sistemi d’informazione della SEM sia proporzionato agli obiettivi perseguiti e si limiti a quanto necessario per l’adempimento dei propri compiti.
2 È punito con la multa chi tratta dati personali:
- a.
- del sistema nazionale visti o del C-VIS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a–109d;
- b.
- dell’EES per uno scopo diverso da quelli di cui all’articolo 103c.
466 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino) (RU 2008 5407; FF 2007 7149). Nuovo testo giusta l’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).
Art. 120e Perseguimento penale 467
1 Le infrazioni di cui agli articoli 115–120 e 120d sono perseguite e giudicate dai Cantoni. Se un’infrazione è stata commessa in più Cantoni, la competenza spetta al Cantone che per primo ha iniziato il perseguimento.
2 ...468
467 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), in vigore dall’11 ott. 2011 (RU 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3629).
468 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
Sezione 2: Sanzioni amministrative 469469 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
469 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
Art. 121 Messa al sicuro e confisca di documenti 470
1 Conformemente alle istruzioni della SEM, le autorità e i servizi amministrativi possono confiscare i documenti di viaggio e d’identità falsi o falsificati, nonché i documenti di viaggio e d’identità autentici se vi sono indizi concreti per ritenere che vengano utilizzati abusivamente, oppure possono metterli al sicuro per riconsegnarli all’avente diritto.
2 La confisca o la riconsegna secondo il capoverso 1 è possibile anche se vi sono indizi concreti per ritenere che i documenti di viaggio o d’identità autentici siano destinati a persone che soggiornano illegalmente in Svizzera.
3 Sono considerati documenti d’identità ai sensi del capoverso 1 i documenti di legittimazione o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull’identità dello straniero.
470 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 43755357; FF 2010 3889, 2011 6503).
Art. 122 Violazioni commesse dai datori di lavoro 471
1 L’autorità competente respinge o accoglie solo in parte le domande di ammissione a favore di lavoratori stranieri che non hanno diritto al rilascio di un permesso, se le stesse sono presentate da un datore di lavoro che ha violato reiteratamente la presente legge.
2 L’autorità competente può parimenti comminare tali sanzioni.
3 Le spese non coperte occasionate all’ente pubblico dal sostentamento, dall’infortunio, dalla malattia oppure dal viaggio di ritorno del lavoratore straniero non autorizzato a esercitare un’attività lucrativa sono a carico del datore di lavoro che lo ha assunto o che aveva l’intenzione di assumerlo.
471 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
Art. 122a Violazioni dell’obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo 472
1 Alle imprese di trasporto aereo che violano l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 92 capoverso 1 sono addebitati 4000 franchi per passeggero sprovvisto dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari. Nei casi gravi l’importo addebitato è di 16 000 franchi per passeggero. Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.
2 Una violazione dell’obbligo di diligenza è presunta se l’impresa di trasporto aereo trasporta passeggeri sprovvisti dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti e ai quali è rifiutata l’entrata.
3 Non vi è violazione dell’obbligo di diligenza se l’impresa di trasporto aereo:
- a.
- dimostra che:
- 1.
- la falsificazione o la contraffazione di un documento di viaggio, di un visto o di un titolo di soggiorno non era manifestamente riconoscibile,
- 2.
- non era manifestamente riconoscibile che un documento di viaggio, un visto o un titolo di soggiorno non appartenesse al passeggero,
- 3.
- in base al timbro sul documento di viaggio non era possibile determinare con chiarezza i giorni di soggiorno o gli ingressi autorizzati,
- 4.
- ha adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire il trasporto di persone sprovviste dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti; o
- b.
- rende verosimile di essere stata costretta a trasportare il passeggero.
4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’addebito di cui al capoverso 1, in particolare in situazioni di guerra o in caso di catastrofi naturali.
472 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
Art. 122b Violazioni dell’obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo 473
1 Alle imprese di trasporto aereo sono addebitati 4000 franchi per ogni volo per il quale hanno violato l’obbligo di comunicazione. Nei casi gravi l’importo addebitato è di 12 000 franchi per volo. Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.
2 Una violazione dell’obbligo di comunicazione è presunta se l’impresa di trasporto aereo non trasmette tempestivamente i dati di cui all’articolo 104 capoverso 3 oppure se i dati trasmessi sono incompleti o errati.
3 Non vi è violazione dell’obbligo di comunicazione se l’impresa di trasporto aereo dimostra che:
- a.
- nel caso specifico la trasmissione non era possibile per motivi tecnici a essa non imputabili; o
- b.
- ha adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire una violazione dell’obbligo di comunicazione.
473 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
Art. 122c Disposizioni comuni relative alle sanzioni nei confronti delle imprese di trasporto aereo 474
1 Gli articoli 122a e 122b si applicano indipendentemente dal fatto che l’obbligo di diligenza o di comunicazione sia stato violato in Svizzera o all’estero.
2 La SEM è competente per sanzionare le violazioni di cui agli articoli 122a e 122b.
3 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968475 sulla procedura amministrativa. Il procedimento deve essere avviato:
- a.
- in caso di violazione dell’obbligo di diligenza: entro due anni dal rifiuto dell’entrata;
- b.
- in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione: entro due anni dalla data in cui i dati avrebbero dovuto essere trasmessi conformemente all’articolo 104 capoverso 1.
474 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
Capitolo 17: Emolumenti
Art. 123
1 Per le decisioni e gli atti amministrativi previsti dalla presente legge possono essere riscossi emolumenti. Esborsi connessi a procedure secondo la presente legge possono essere computati a parte.
2 Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare degli emolumenti federali e l’ammontare massimo degli emolumenti cantonali.
3 I crediti pecuniari in virtù della presente legge possono essere fatti valere senza formalità. L’interessato può esigere che sia emanata una decisione formale.
Capitolo 18: Disposizioni finali
Art. 124 Vigilanza ed esecuzione
1 Il Consiglio federale vigila sull’applicazione della presente legge.
2 I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l’applicazione della presente legge.
Art. 124a Relazione tra l’espulsione e la direttiva 2008/115/CE 476
La direttiva 2008/115/CE477 non si applica alla decisione e all’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP478 o dell’articolo 49a o 49abis CPM479.
476 Introdotto dal’all. 1 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 636; FF 2020 3117).
477 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
Art. 125 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.
Art. 126 Disposizioni transitorie
1 Alle domande presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente.
2 La procedura è retta dal nuovo diritto.
3 I termini di cui all’articolo 47 capoverso 1 decorrono dall’entrata in vigore della presente legge, purché l’entrata in Svizzera sia avvenuta prima di tale data o il legame familiare sia insorto prima di tale data.
4 Se più favorevoli all’autore, le disposizioni penali della presente legge si applicano anche alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore.
5 L’articolo 107 vale unicamente per gli accordi di transito e di riammissione conclusi dopo il 1° marzo 1999.
6 Gli articoli 108 e 109 decadono con l’entrata in vigore della legge federale del 20 giugno 2003480 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo.
Art. 126a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 dicembre 2005 della LAsi 481482
1 Se, prima dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, sorge un motivo per l’allestimento di un conteggio intermedio o finale secondo l’articolo 87 LAsi nel tenore del 26 giugno 1998483, il conteggio intermedio o finale e la liquidazione del saldo sono effettuati secondo il diritto previgente.
2 Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio, nonché l’entità e la durata del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali riguardo agli stranieri ammessi provvisoriamente che esercitavano un’attività lucrativa prima dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 e nei cui confronti, al momento di tale entrata in vigore, non è insorto un motivo per l’allestimento di un conteggio finale.
3 Fatti salvi i capoversi 1 e 2 del presente articolo, le procedure secondo gli articoli 85–87 LAsi nel tenore del 26 giugno 1998 pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 sono rette dal nuovo diritto.
4 Fatti salvi i capoversi 5–7 del presente articolo, agli stranieri che al momento dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, nonché della presente legge, sono ammessi provvisoriamente si applica il nuovo diritto. Le ammissioni provvisorie disposte in virtù dell’articolo 44 capoverso 3 LAsi permangono.
5 Riguardo agli stranieri ammessi provvisoriamente in Svizzera al momento dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, la Confederazione versa ai Cantoni, per la durata dell’ammissione provvisoria, ma al massimo per sette anni dall’arrivo in Svizzera, le somme forfettarie di cui agli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 LAsi. La Confederazione versa inoltre ai Cantoni un contributo unico volto in particolare ad agevolare l’integrazione professionale di tali persone. Il Consiglio federale ne stabilisce l’ammontare.
6 Alle procedure secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nel tenore del 19 dicembre 2003484, pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, si applica il diritto previgente.
7 Se l’ammissione provvisoria di uno straniero è stata soppressa prima dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 con decisione passata in giudicato, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica di 15 000 franchi, sempreché tale persona non abbia ancora lasciato la Svizzera.
481 Introdotto dal n. IV 2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).
Art. 126b Disposizioni transitorie della modifica dell’11 dicembre 2009 485
Fino all’entrata in vigore del sistema nazionale visti, gli articoli 190c e 120d hanno il tenore seguente:
...486
485 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), in vigore dall’11 ott. 2011 (RU 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3629).
486 Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 2063.
Art. 126c Disposizione transitoria della modifica del 20 giugno 2014 487
I procedimenti penali amministrativi per violazione dell’obbligo di diligenza o di comunicazione pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 della presente legge sono continuati secondo il diritto previgente.
487 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
Art. 126d Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi 488
1 Per i richiedenti l’asilo la cui domanda d’asilo non può essere trattata nei centri della Confederazione si applica per al massimo due anni il diritto anteriore.
2 Le procedure pendenti di cui agli articoli 76 capoverso 1 lettera b numero 5 e 76a capoverso 3 sono rette dagli articoli 80 capoversi 1 terzo periodo e 2bise 80a capoversi 1 e 2 della presente legge, nonché dagli articoli 108 capoverso 4, 109 capoverso 3, 110 capoverso 4 lettera b e 111 lettera d LAsi489 nella loro versione anteriore.
488 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).
Art. 127 Coordinamento con gli Accordi relativi alla normativa di Schengen
Con l’entrata in vigore degli Accordi riguardanti l’associazione alla normativa di Schengen i seguenti articoli della presente legge sono adattati come segue:
...490
490 Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 5437.
Art. 128 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2008491
Art. 92–95 e 127: 12 dicembre 2008492
491 DCF del 24 ott. 2007.
492 Art. 2 lett. a dell’O del 26 nov. 2008 (RU 2008 5405).
Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 493
Allegato 1 494494 Introdotto dal n. III cpv. 1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54075405art. 2 lett. c; FF 2007 7149).
494 Introdotto dal n. III cpv. 1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54075405art. 2 lett. c; FF 2007 7149).
1. Accordi di associazione alla normativa di Schengen
2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino
Allegato 2 504504 Originario all.
504 Originario all.