Ordinanza dell’Assemblea federale
relativa alla legge sul Parlamento
e all’amministrazione parlamentare
(Ordinanza sull’amministrazione parlamentare, Oparl)
del 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2022)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 4 capoverso 1, 5 capoverso 2 e 70 capoverso 1 della legge
del 13 dicembre 20021 sul Parlamento (LParl);
visto il rapporto dell’Ufficio del Consiglio degli Stati del 16 maggio 20032;
visto il parere del Consiglio federale del 6 giugno 20033,
decreta:
Capitolo 1: Disposizioni d’applicazione della legge sul Parlamento
Sezione 1: Bollettino ufficiale
Art. 1 Contenuto
1 Il Bollettino ufficiale è pubblicato dai Servizi del Parlamento. Vi sono verbalizzati integralmente i dibattiti e le decisioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, nonché dell’Assemblea federale plenaria.
2 Il Bollettino ufficiale è pubblicato continuativamente in forma elettronica; dopo ogni sessione è edita anche una versione stampata.
Art. 2 Correzioni
1 Gli oratori ricevono per esame una bozza dei loro interventi e possono effettuare correzioni formali. Correzioni materiali non sono ammesse. In casi litigiosi, decide definitivamente l’Ufficio della Camera.
2 I testi sono considerati approvati se entro tre giorni lavorativi dopo la loro ricezione non pervengono correzioni al servizio competente.
Art. 3 Archiviazione
Le registrazioni sonore effettuate per la compilazione del Bollettino ufficiale sono versate all’Archivio federale.
Sezione 2: Verbali e altri documenti delle commissioni 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873).
Art. 4 Verbali delle deliberazioni
1 I Servizi del Parlamento redigono i processi verbali delle sedute delle commissioni.
2 I processi verbali delle deliberazioni servono:
- a.
- alla preparazione dell’ulteriore trattazione degli oggetti in deliberazione nella Camera o in successive sedute di commissione;
- b.
- da base per la redazione di rapporti e quale comprova delle decisioni della commissione;
- c.
- all’interpretazione successiva degli atti legislativi e delle decisioni della commissione.
3 Le deliberazioni in commissione sono verbalizzate analiticamente. È fatto salvo l’articolo 5.
4 Le deliberazioni vengono registrate ai fini della redazione del verbale.
5 La registrazione non può essere utilizzata ad altri scopi e viene cancellata tre mesi dopo la seduta. In casi motivati, le commissioni e delegazioni di vigilanza possono conservare le registrazioni anche al di là dei tre mesi.
Art. 5 Verbali delle decisioni
Il presidente della commissione può far verbalizzare le sole decisioni se le deliberazioni non hanno verosimilmente importanza per la successiva interpretazione dell’atto legislativo o delle decisioni della commissione.
Art. 5a Classificazione 5
1 I verbali delle sedute delle commissioni sono classificati «ad uso interno», sempre che la commissione non li classifichi altrimenti.
2 Gli altri documenti sono classificati «ad uso interno», sempre che non siano già pubblici o la commissione li classifichi altrimenti. Se l’autore ha classificato il documento «confidenziale» o «segreto», tale classificazione è mantenuta. È fatta salva la declassificazione conformemente all’articolo 8 capoversi 3–6.
5 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873).
Art. 6 Distribuzione dei verbali
1 I verbali delle commissioni vengono distribuiti:
- a.
- ai membri della commissione;
- b.
- al presidente della commissione omologa dell’altra Camera;
- c.
- alle unità amministrative competenti dei Servizi del Parlamento;
- d.
- ai rappresentanti delle autorità federali che hanno partecipato alla seduta.
2 Le altre persone che hanno partecipato alla seduta ricevono l’estratto del verbale concernente la parte di seduta alla quale hanno presenziato.
3 Il presidente della Camera e i membri della commissione omologa dell’altra Camera ricevono i verbali se ne fanno richiesta.
4 I verbali concernenti i seguenti oggetti in deliberazione sono distribuiti su richiesta ai membri delle due Camere:6
- a.
- disegni e progetti di atti legislativi;
- b.
- iniziative parlamentari;
- c.
- iniziative dei Cantoni;
- d.
- mozioni dell’altra Camera;
- e.
- petizioni;
- f.
- rapporti che non concernono l’alta vigilanza.
5 ...7
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2795; FF 2008 71817189).
7 Abrogato dal n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, con effetto dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873).
Art. 6a Extranet 8
1 I verbali delle commissioni sono resi elettronicamente accessibili in un sistema informatico protetto (Extranet), per quanto tecnicamente possibile.
2 I deputati hanno accesso in Extranet ai verbali delle commissioni concernenti gli oggetti in deliberazione di cui all’articolo 6 capoverso 4.9
2bis I membri delle commissioni di cui all’articolo 10 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 200310 e all’articolo 7 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 200311 hanno inoltre accesso in Extranet ai verbali concernenti gli affari interni delle proprie commissioni e delle commissioni dell’altra Camera con compiti uguali o analoghi (commissione omologa).12
2ter I competenti collaboratori dei Servizi del Parlamento hanno accesso ai verbali delle commissioni.13
3 ...14
4 Il presidente della commissione può eccezionalmente rinunciare alla messa a disposizione elettronica in Extranet qualora preponderanti interessi privati o pubblici lo giustifichino. I membri della commissione ne sono informati.
8 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 6 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 47; FF 2006 68996907).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873).
10 RS 171.13
11 RS 171.14
12 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873).
13 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873).
14 Abrogato dal n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, con effetto dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873).
Art. 6b Accesso delle segreterie dei gruppi parlamentari a Extranet 15
1 Le segreterie dei gruppi parlamentari hanno accesso in Extranet ai verbali:16
- a.
- concernenti oggetti in deliberazione di cui all’articolo 6 capoverso 4;
- b.17
- concernenti gli affari interni delle commissioni di cui all’articolo 10 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 200318 e all’articolo 7 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 200319;
- c.
- concernenti affari interni dell’Ufficio del Consiglio nazionale.
2 I verbali delle commissioni sono distribuiti ai segretari dei gruppi parlamentari nella misura in cui non siano disponibili in Extranet.
3 Il presidente della commissione può rinunciare alla distribuzione o alla messa a disposizione elettronica in Extranet dei verbali relativi ad affari interni della commissione qualora interessi preponderanti privati o pubblici lo giustifichino.
15 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2795; FF 2008 71817189).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873).
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873).
18 RS 171.13
19 RS 171.14
Art. 6c Accesso dei collaboratori personali dei deputati a Extranet 20
1 Ogni deputato può designare un collaboratore personale autorizzato ad accedere in Extranet ai verbali delle commissioni di cui il deputato è membro, ad eccezione dei verbali cui le segreterie dei gruppi parlamentari non hanno accesso (art. 6b).
2 Il collaboratore personale è tenuto al segreto d’ufficio conformemente all’articolo 8 LParl.
3 Il deputato fornisce ai servizi del Parlamento i dati seguenti riguardo al collaboratore personale da lui designato e comunica le eventuali modifiche degli stessi:
- a.
- cognome e nome;
- b.
- altri datori di lavoro e attività svolte per conto di questi ultimi;
- c.
- indirizzo;
- d.
- numero d’assicurato AVS21.
4 I Servizi del Parlamento pubblicano in un registro i nomi dei deputati e i dati dei collaboratori personali di cui al capoverso 3 lettere a e b.
20 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873).
21 Dal 1° gen. 2022: numero AVS.
Art. 7 Diritto di consultazione dei verbali
1 Terminati i dibattiti o a votazione finale avvenuta, se del caso scaduto il termine di referendum o a votazione popolare avvenuta, i verbali delle commissioni su oggetti in deliberazione secondo l’articolo 6 capoverso 4 possono essere consultati, su domanda:
- a.
- per l’applicazione del diritto;
- b.
- per scopi scientifici.
2 L’approvazione delle domande ai sensi del capoverso 1 compete al segretario generale dell’Assemblea federale.
3 Nel caso di oggetti ancora in deliberazione secondo l’articolo 6 capoverso 4, il presidente della commissione può eccezionalmente permettere la consultazione dei verbali prima della chiusura dei dibattiti se sono dati motivi importanti.
4 Sulle domande di consultazione dei verbali che non concernono oggetti in deliberazione secondo l’articolo 6 capoverso 4 decide il presidente della commissione competente. Il presidente autorizza la consultazione se non vi si oppongono motivi importanti. Se necessario, sente l’autorità federale interessata.
5 Chi ottiene l’autorizzazione di consultare i verbali deve rispettarne la riservatezza. In particolare, non può citarli letteralmente né rendere nota la posizione assunta dai singoli partecipanti.
6 La consultazione può essere subordinata all’adempimento di condizioni ed oneri; in particolare può essere chiesto che i dati personali siano resi anonimi.
Art. 8 Altri documenti 2223
1 Ai documenti delle commissioni diversi dai verbali si applicano le disposizioni concernenti la distribuzione dei verbali delle commissioni, la loro disponibilità elettronica e il diritto di consultarli.24
2 I documenti voluminosi sono resi disponibili sia in forma cartacea sia in forma elettronica.
3 La commissione può declassificare e pubblicare documenti importanti di cui al capoverso 1 sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione. Immediatamente dopo aver concluso le deliberazioni a destinazione della Camera, la commissione valuta in particolare se determinati documenti siano essenziali per comprendere le sue proposte.25
4 Prima di una declassificazione conformemente al capoverso 3 l’autore del docu-mento è sentito.26
5 La pubblicazione dei seguenti documenti richiede l’approvazione dell’autore:
- a.
- documenti che la commissione ha ottenuto grazie ai propri diritti di informazione e di consultazione nell’ambito della politica estera (art. 152 LParl);
- b.
- documenti che, conformemente all’articolo 150 capoverso 2 LParl, la commissione non ha il diritto di esigere.27
6 Se tra la commissione e il Consiglio federale vi è disaccordo sul fatto che un documento rientri fra quelli di cui al capoverso 5, è determinante il parere del Consiglio federale. Nel caso di una commissione di vigilanza, è tuttavia questa a decidere in via definitiva.28
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 6 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 47; FF 2006 68996907).
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873
25 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873).
26 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873).
27 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873).
28 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873).
Art. 8a Verbali e altri documenti delle commissioni e delegazioni di vigilanza 29
Le commissioni e delegazioni di vigilanza disciplinano la distribuzione, la disponibilità elettronica e la classificazione dei verbali e degli altri documenti nel settore dell’alta vigilanza nonché l’accesso a tali documenti.
29 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873).
Art. 9 Verbali e altri documenti degli Uffici e delle delegazioni di cui agli articoli 38 e 60 LParl 30
Gli articoli 4–8 si applicano per analogia ai verbali e agli altri documenti degli Uffici e delle delegazioni di cui agli articoli 38 e 60 LParl.
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873
Sezione 3: Controllo parlamentare dell’amministrazione
Art. 10
1 L’Organo parlamentare di controllo dell’amministrazione (OPCA), su mandato delle Commissioni della gestione:
- a.
- effettua valutazioni nell’ambito dell’alta vigilanza parlamentare e segnala alle Commissioni della gestione tematiche meritevoli d’essere chiarite;
- b.
- verifica le valutazioni attuate dall’amministrazione federale e del loro utilizzo nei processi decisionali.
2 Con il consenso delle Commissioni della gestione, l’OPCA può effettuare, su mandato di altre commissioni parlamentari, valutazioni nel settore di competenza di queste ultime nonché esaminare le valutazioni eseguite dall’Amministrazione federale e il loro utilizzo nei processi decisionali.31
3 L’OPCA dispone degli stessi diritti all’informazione della segreteria delle Commissioni della gestione. Può far capo a periti esterni e conferire loro pertinenti diritti.
4 Per far capo ai periti, l’OPCA dispone autonomamente di un apposito credito, sul cui impiego riferisce annualmente alle Commissioni della gestione.
5 L’OPCA è altresì autonomo nello svolgimento dei mandati conferitogli. Esso coordina le sua attività con quelle degli altri organi di controllo della Confederazione.
6 I rapporti dell’OPCA vengono pubblicati se non vi si oppongono interessi degni di protezione. La decisione spetta alle commissioni che hanno sollecitato l’inchiesta.
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873).
Sezione 4: Accreditamento di operatori dei mezzi di comunicazione
Art. 11
1 Gli accreditamenti effettuati dalla Cancelleria federale valgono anche per l’Assemblea federale.
2 I Servizi del Parlamento possono procedere a accreditamenti giornalieri.
3 L’ordinanza del 21 dicembre 199032 sull’accreditamento dei giornalisti è applicabile per analogia.
4 Negli ambiti di competenza dell’Assemblea federale, la Delegazione amministrativa può privare delle agevolazioni connesse all’accreditamento gli operatori che abusano gravemente della libertà di movimento loro concessa. L’interessato dev’essere previamente sentito.
32 [RU 1991 210. RU 2007 7011art. 16]
Sezione 5: Radiotelevisione e diffusione dei dibattiti parlamentari 3333 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873).
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873).
Art. 12 Registrazione audiovisiva dei dibattiti parlamentari
I Servizi del Parlamento provvedono alla produzione di una registrazione audiovisiva fededegna dei dibattiti parlamentari.
Art. 13 Utilizzazione della registrazione audiovisiva
I Servizi del Parlamento mettono a disposizione delle emittenti radiotelevisive la registrazione audiovisiva.
Art. 14 Trasmissione in diretta 34
I dibattiti delle Camere e dell’Assemblea federale plenaria sono trasmessi in diretta pubblicamente. Le riprese sono messe a disposizione dei terzi e possono essere da questi ritrasmesse in diretta.
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873).
Art. 15 Altre registrazioni
Chi intende effettuare da sé registrazioni nelle Camere dev’esserne autorizzato dai rispettivi Uffici.
Sezione 6: Pubblicazioni biografiche
Art. 16
1 I servizi del Parlamento allestiscono brevi biografie dei membri dell’Assemblea federale e del Consiglio federale. Vi figurano segnatamente:
- a.
- cognomi e nomi;
- b.
- data e luogo di nascita;
- c.
- luogo d’origine e luogo di domicilio;
- d.
- formazione, titoli e attività professionale;
- e.
- cariche politiche e altri mandati;
- f.
- attività nelle commissioni;
- g.
- indirizzo per gli invii di servizio;
- h.
- grado militare;
- i.
- fotografia.
2 I dati seguenti possono essere pubblicati soltanto con il consenso scritto dell’interessato:
- a.
- indirizzo privato (abitazione e recapito postale);
- b.
- indirizzo di posta elettronica;
- c.
- stato civile;
- d.
- numero dei figli.
3 Le biografie sono pubblicate in un manuale; possono essere diffuse anche via Internet.
Sezione 7: Diritto di polizia3535 Introdotta dal n. I dell’O dell’AF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2993; FF 2004 14151421).
35 Introdotta dal n. I dell’O dell’AF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2993; FF 2004 14151421).
Art. 16a Tessere di accesso
1 Chi intende accedere al Palazzo del Parlamento deve essere in possesso di una tessera di accesso.
2 Vi sono due tipi di tessere di accesso:
- a.
- le tessere di accesso permanenti, fornite alle persone che lavorano o entrano regolarmente nel Palazzo del Parlamento;
- b.
- le tessere di accesso giornaliere, fornite alle persone che entrano nel Palazzo del Parlamento per singoli giorni.
3 Le richieste di tessere di accesso permanenti devono essere rivolte al centro di autorizzazione del Dipartimento, della Cancelleria federale o dei Servizi del Parlamento. Le tessere sono rilasciate dal servizio del Parlamento incaricato della sicurezza.
4 Le richieste di tessere di accesso giornaliere devono essere rivolte al servizio del Parlamento incaricato della sicurezza. Le tessere sono rilasciate da questo servizio.
Art. 16b Dati e protezione dei dati
1 Chi intende chiedere una tessera di accesso permanente è tenuto a fornire al centro di autorizzazione i dati seguenti:
- a.
- cognome e nome;
- b.
- funzione;
- c.
- indirizzo;
- d.
- numero AVS;
- e.
- fotografia.
2 I centri di autorizzazione verificano l’esattezza dei dati di cui al capoverso 1.
3 Chi intende chiedere una tessera di accesso giornaliera è tenuto a fornire al servizio incaricato della sicurezza i dati seguenti:
- a.
- cognome e nome;
- b.
- indirizzo;
- c.
- numero di un documento di legittimazione ufficiale o di una tessera di legittimazione del personale della Confederazione.
4 I dati di cui ai capoversi 1 e 3 sono conservati dal servizio incaricato della sicurezza:
- a.
- per la durata dell’autorizzazione di accesso e per un anno a decorrere dalla scadenza della stessa, in caso di tessere di accesso permanenti;
- b.
- per un anno, in caso di tessere di accesso giornaliere.
5 Solo il servizio incaricato della sicurezza ha accesso ai dati raccolti.
6 I dati relativi agli spostamenti delle persone nel Palazzo del Parlamento non sono elaborati, tranne che in casi di emergenza. Sono cancellati al più tardi 30 giorni dopo essere stati rilevati.
7 Il segretario generale dell’Assemblea federale può permettere che la tessera di accesso del personale dei Servizi del Parlamento sia impiegata per altri scopi, in particolare per la registrazione delle ore lavorative.
Sezione 8: Trattamento di dati personali derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica3636 Introdotta dal n. I dell’O dell’AF del 19 giu. 2015, in vigore dal 7 set. 2015 (RU 2015 2889; FF 2015913923).
36 Introdotta dal n. I dell’O dell’AF del 19 giu. 2015, in vigore dal 7 set. 2015 (RU 2015 2889; FF 2015913923).
Art. 16c Basi legali e competenze
1 L’ordinanza del 22 febbraio 201237 sul trattamento di dati personali derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica della Confederazione si applica per analogia anche ai membri dell’Assemblea federale e ai collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari, salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza.
2 Le competenze che l’ordinanza sul trattamento di dati personali derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica della Confederazione attribuisce al servizio previsto dal piano di protezione dei dati di un organo federale sono assunte, per quanto concerne l’Assemblea federale e le segreterie dei gruppi parlamentari, dall’incaricato della sicurezza dell’Assemblea federale.
Art. 16d Analisi nominale in riferimento a persone a causa di abuso o sospetto di abuso
1 Se una proposta di analisi nominale in riferimento a persone a causa di abuso o sospetto di abuso è presentata all’incaricato della sicurezza dell’Assemblea federale, questi ne informa per scritto la persona interessata e chiede il suo consenso all’analisi.
2 Prima dell’analisi il delegato della Delegazione amministrativa verifica:
- a.
- che il sospetto concreto di abuso sia sufficientemente comprovato per scritto oppure che l’abuso sia documentato; e
- b.
- che la persona interessata sia stata informata per scritto dell’esistenza di un sospetto concreto di abuso o dell’abuso documentato.
3 Se non vi è il consenso della persona interessata, l’analisi deve essere autorizzata:
- a.
- per i deputati: dalla Delegazione amministrativa;
- b.
- per i collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari: dal presidente del gruppo interessato.
4 L’incaricato della sicurezza dell’Assemblea federale incarica i Servizi del Parlamento (gestore) di procedere a un’analisi nominale di dati amministrati o non amministrati concernenti la persona interessata.
5 I Servizi del Parlamento trasmettono il risultato dell’analisi all’incaricato della sicurezza dell’Assemblea federale. Quest’ultimo ne informa la persona interessata e la Delegazione amministrativa o il presidente del gruppo parlamentare interessato.
Sezione 9: Sistemi d’informazione e valutazioni3838 Introdotta dal n. I O dell’AF del 16 mar. 2018, in vigore dal 26 ott. 2018 (RU 2018 3549; FF 2017 58855897).
38 Introdotta dal n. I O dell’AF del 16 mar. 2018, in vigore dal 26 ott. 2018 (RU 2018 3549; FF 2017 58855897).
Art. 16e Sistemi d’informazione
1 I Servizi del Parlamento gestiscono sistemi d’informazione per valutare i dati ai fini dell’adempimento dei compiti dell’Assemblea federale, dei suoi organi, dei deputati e dei collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari e dei Servizi del Parlamento.
2 Nei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 sono trattati e correlati in particolare dati provenienti dai sistemi d’informazione relativi agli oggetti dei dibattiti e delle deliberazioni parlamentari, alle votazioni nelle Camere e alle deliberazioni nelle commissioni.
3 Nei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1, i seguenti dati provenienti da altre fonti d’informazione possono essere correlati:
- a.
- dati dell’Amministrazione federale, sempre che ciò sia consentito conformemente alle disposizioni vigenti nell’Amministrazione federale in materia di protezione dei dati e delle informazioni e l’unità amministrativa competente accordi l’accesso a questi dati;
- b.
- dati provenienti da informazioni pubbliche di organizzazioni statali e private.
4 Se sono trattate informazioni classificate quali verbali e altri documenti delle commissioni, i diritti d’accesso a tali informazioni sono limitati conformemente agli articoli 6a–6c.39
39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873
Art. 16f Valutazioni, comunicazione dei dati e accesso da parte dell’Amministrazione federale
1 La Conferenza di coordinamento definisce la portata e i destinatari delle valutazioni.
2 Per i processi di disbrigo degli affari, essa può accordare l’accesso ai sistemi d’informazione e alle valutazioni. Definisce l’estensione dell’accesso.
Capitolo 2: Amministrazione parlamentare
Sezione 1: Compiti dei Servizi del Parlamento e collaborazione
Art. 17 Compiti
1 I Servizi del Parlamento sono servizi amministrativi centrali che assistono l’Assemblea federale e i suoi organi nell’adempimento dei loro compiti.
2 Svolgono i compiti di cui all’articolo 64 LParl.
3 Le unità amministrative dei Servizi del Parlamento che eseguono mandati per conto di singoli deputati sono tenute a mantenere segreta l’identità di questi ultimi.
Art. 18 Collaborazione con l’amministrazione federale
1 I Servizi del Parlamento trattano direttamente con le unità amministrative della Confederazione nonché con altri enti incaricati di compiti federali.
2 Se non possono fornire essi stessi le prestazioni amministrative necessarie ai lavori parlamentari, i Servizi del Parlamento possono avvalersi della collaborazione dei servizi competenti dell’amministrazione federale.
3 Per l’adempimento dei loro compiti, i Servizi del Parlamento possono chiedere informazioni tecniche e giuridiche ai dipartimenti e ai servizi dipartimentali.
Art. 19 Collaborazione con terzi
I Servizi del Parlamento possono, per singole prestazioni, concludere contratti con terzi.
Sezione 2: Organizzazione e direzione dei Servizi del Parlamento
Art. 20 Delegazione amministrativa
1 La Delegazione amministrativa ha la direzione suprema dei Servizi del Parlamento. Vigila sulla loro gestione e sulle loro finanze.
2 La Delegazione amministrativa è in particolare competente per:
- a.
- l’elaborazione dei progetti di preventivo e di consuntivo dell’Assemblea federale;
- b.
- la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dei Servizi del Parlamento conformemente all’articolo 27 capoverso 1;
- c.
- l’approvazione del regolamento interno dei Servizi del Parlamento;
- d.
- il disciplinamento del controllo gestionale e del sistema dei rapporti relativo al personale dei Servizi del Parlamento;
- e.
- l’esercizio delle attribuzioni di polizia di cui all’articolo 69 capoverso 1 LParl; in subordine, questa competenza è esercitata dal segretario generale dell’Assemblea federale;
- f.
- tutti gli altri affari amministrativi dell’Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento che non sono riservati o delegati ad altri organi dell’Assemblea federale o al segretario generale.
Art. 21 Delegato
1 La Delegazione amministrativa designa come delegato un proprio membro, per un biennio.
2 Il delegato:
- a.
- rappresenta la Delegazione nei confronti dei Servizi del Parlamento;
- b.
- sorveglia ed esamina la gestione e le finanze dei Servizi del Parlamento;
- c.
- provvede affinché siano osservate le direttive e le decisioni della Delegazione;
- d.
- riferisce alla Delegazione circa il rispetto delle finalità e del preventivo dei Servizi del Parlamento e le sottopone proposte in merito.
3 In casi urgenti in questioni di personale, il delegato può, dopo aver consultato il presidente, esercitare le pertinenti attribuzioni spettanti alla Delegazione.
Art. 22 Segretario generale dell’Assemblea federale
1 Il segretario generale dell’Assemblea federale è a capo dei Servizi del Parlamento e ne presiede la Direzione.
2 Egli dirige inoltre la segreteria del Consiglio nazionale e dell’Assemblea federale.
Art. 23 Segretario del Consiglio degli Stati
1 Il segretario del Consiglio degli Stati ne dirige la segreteria. È nel contempo segretario generale aggiunto dell’Assemblea federale.
2 Assume la supplenza del segretario generale nell’Assemblea federale plenaria e nella direzione dei Servizi del Parlamento secondo l’articolo 22 capoverso 1.40
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 22 giu. 2007 (Modifica delle strutture di direzione), in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3475; FF 2007 3917).
Art. 24 Direzione
1 La composizione della Direzione è definita nel regolamento interno dei Servizi del Parlamento.41
2 La Direzione coadiuva il segretario generale dell’Assemblea federale nell’adempimento dei compiti seguenti:42
- a.
- emanazione del regolamento relativo all’organizzazione e ai compiti dei Servizi del Parlamento;
- b.
- attuazione della politica del personale e governo delle risorse;
- c.
- elaborazione del piano finanziario, del preventivo e del consuntivo a destinazione della Delegazione amministrativa;
- d.
- presentazione di un resoconto periodico sulla propria attività gestionale al delegato della Delegazione amministrativa.
3 La Direzione provvede affinché le pratiche amministrative si svolgano con efficienza e fa in modo che il personale ed i mezzi materiali siano impiegati con razionalità.
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 22 giu. 2007 (Modifica delle strutture di direzione), in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3475; FF 2007 3917).
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 22 giu. 2007 (Modifica delle strutture di direzione), in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3475; FF 2007 3917).
Sezione 3: Rapporti di lavoro
Art. 25 Principio
Il personale dei Servizi del Parlamento soggiace alla legge del 24 marzo 200043 sul personale federale. Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, sono pure applicabili le disposizioni emanate in esecuzione di tale legge.
43 RS 172.220.1
Art. 26 Segretario generale dell’Assemblea federale
1 La Conferenza di coordinamento nomina il segretario generale dell’Assemblea federale. La nomina necessita della ratifica dell’Assemblea federale plenaria.
2 Il mandato del segretario generale dura quattro anni. Decorre dal 1° gennaio che segue l’inizio della legislatura del Consiglio nazionale e termina il 31 dicembre che segue l’inizio della legislatura seguente.
3 Il mandato è prorogato di altri quattro anni se entro il 30 giugno dell’ultimo anno del mandato la Conferenza di coordinamento non scioglie il rapporto di lavoro.
Art. 27 Assunzione del personale dei Servizi del Parlamento
1 La Delegazione amministrativa è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro:
- a.44
- ...
- b.
- del segretario del Consiglio degli Stati; l’Ufficio del Consiglio degli Stati è previamente sentito;
- bbis.45
- dei capisettore;
- c.
- del segretario delle Commissioni della gestione e della Delegazione della gestione;
- d.46
- del segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze.
1bis La Delegazione amministrativa nomina un incaricato della sicurezza dell’Assemblea federale. Questi è competente, in tutti i settori della sicurezza, della pianificazione e dell’organizzazione di misure di protezione per deputati e collaboratori dei Servizi del Parlamento.47
2 Il segretario generale è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale rimanente.
3 Prima di assumere i segretari delle commissioni e delle delegazioni, vanno sentiti i presidenti delle commissioni e delegazioni interessate.
44 Abrogata n. I dell’O dell’AF del 22 giu. 2007 (Modifica delle strutture di direzione), con effetto dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3475; FF 2007 3917).
45 Introdotta dal n. I dell’O dell’AF del 22 giu. 2007 (Modifica delle strutture di direzione), in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3475; FF 2007 3917).
46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873).
47 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 19 giu. 2015, in vigore dal 7 set. 2015 (RU 2015 2889; FF 2015913923).
Art. 28 Competenza per altre questioni in materia di personale
1 Sono competenti per le decisioni in materia di personale che non ricadono negli articoli 26 e 27:
- a.
- il delegato della Delegazione amministrativa per le decisioni concernenti:
- 1.
- il segretario generale dell’Assemblea federale,
- 2.
- il personale la cui assunzione spetta alla Delegazione amministrativa;
- b.
- il segretario generale dell’Assemblea federale per tutti gli altri casi.
2 Nei casi in cui l’ordinanza del 3 luglio 200148 sul personale federale (Opers) subordini una decisione in materia di personale all’accordo o all’informazione del Dipartimento federale delle finanze, il segretario generale dell’Assemblea federale si rivolge, invece che al Dipartimento, alla Delegazione amministrativa.
Art. 29 Commissione del personale
1 La Commissione del personale viene in particolare sentita dalla Direzione nelle questioni riguardanti il personale.
2 La durata del mandato dei membri della Commissione del personale è di quattro anni. Decorre dal 1° gennaio dopo l’inizio della legislatura del Consiglio nazionale.
Art. 30 Eccezioni riguardo ai colloqui con i collaboratori
1 Le disposizioni concernenti i colloqui con i collaboratori e la valutazione del personale non sono applicabili ai collaboratori dei Servizi del Parlamento con un grado di occupazione uguale o inferiore al 25 per cento o con un contratto di lavoro a tempo determinato.
2 Con i collaboratori di cui al capoverso 1 si tiene almeno una volta ogni due anni un colloquio sulle reciproche aspettative; questo colloquio non incide sullo stipendio.
3 Il 1° gennaio di ogni anno lo stipendio dei collaboratori di cui al capoverso 1 viene aumentato almeno del 2 per cento e al massimo del 3 per cento, fino al raggiungimento dell’importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio convenuta nel contratto di lavoro. Stipendi più elevati o altri scatti di stipendio non sono possibili.
Art. 31 Requisito della cittadinanza svizzera
Le seguenti funzioni sono riservate a persone di cittadinanza svizzera:
- a.
- segretario generale dell’Assemblea federale;
- b. 49
- ...
- c.
- segretario del Consiglio degli Stati;
- d.
- segretario delle Commissioni della gestione e della Delegazione della gestione;
- e.
- segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze.
49 Abrogata dal n. I dell’O dell’AF del 22 giu. 2007 (Modifica delle strutture di direzione), con effetto dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3475; FF 2007 3917).
Art. 32 Valutazione della funzione
1 L’autorità competente secondo l’articolo 27 capoversi 1 e 2 valuta ogni funzione e la assegna a una classe di stipendio.
2 Il servizio competente in materia di personale elabora una raccomandazione in merito.
3 Sono applicabili per analogia i criteri di valutazione di cui all’Opers50 e le direttive del Dipartimento federale delle finanze. Possono essere consultati gli organi di valutazione competenti secondo l’articolo 53 lettere a e b Opers.
4 Prima di assegnare una funzione alle classi di stipendio 32–38, la Delegazione amministrativa consulta la Delegazione delle finanze.
Art. 33 Tempo di lavoro, vacanze e congedi
Per le esigenze specifiche del funzionamento del Parlamento, il segretario generale dell’Assemblea federale può adeguare e completare le prescrizioni applicabili all’amministrazione federale in materia di tempo di lavoro, vacanze e congedi; ne sono esclusi la durata del lavoro annuo, il diritto alle vacanze e il congedo maternità.
Art. 34 Altre prestazioni del datore di lavoro
Per le esigenze specifiche dei Servizi del Parlamento, il segretario generale dell’Assemblea federale può adeguare o completare le disposizioni esecutive del Dipartimento federale delle finanze 1 I collaboratori dei Servizi del Parlamento che, nell’ambito dell’articolo 96 Opers51, concernenti le altre prestazioni del datore di lavoro.
Art. 35 Limitazione del diritto di sciopero
1I collaboratori dei Servizi del Parlamento che, nell’ambito dell’articolo 96 Opers52, adempiono compiti essenziali per garantire il funzionamento delle commissioni e lo svolgimento delle sessioni dell’Assemblea federale non possono scioperare.
2 Il delegato della Delegazione amministrativa designa nel caso concreto le persone a cui è negato l’esercizio del diritto di sciopero.
Capitolo 3: Disposizioni finali
Art. 36 Diritto applicabile
Le regolamentazioni amministrative applicabili all’Amministrazione federale si applicano anche ai Servizi del Parlamento salvo diversa disposizione della Delegazione amministrativa.
Art. 37 Diritto previgente: abrogazione
Art. 38 Entrata in vigore
Eccettuato l’articolo 23 capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2003. La Conferenza di coordinamento determina l’entrata in vigore dell’articolo 23 capoverso 2.