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Art. 4 Verbali delle deliberazioni
1 I Servizi del Parlamento redigono i processi verbali delle sedute delle commissioni. 2 I processi verbali delle deliberazioni servono: - a.
- alla preparazione dell’ulteriore trattazione degli oggetti in deliberazione nella Camera o in successive sedute di commissione;
- b.
- da base per la redazione di rapporti e quale comprova delle decisioni della commissione;
- c.
- all’interpretazione successiva degli atti legislativi e delle decisioni della commissione.
3 Le deliberazioni in commissione sono verbalizzate analiticamente. È fatto salvo l’articolo 5. 4 Le deliberazioni vengono registrate ai fini della redazione del verbale. 5 La registrazione non può essere utilizzata ad altri scopi e viene cancellata tre mesi dopo la seduta. In casi motivati, le commissioni e delegazioni di vigilanza possono conservare le registrazioni anche al di là dei tre mesi.
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Art. 5 Verbali delle decisioni
Il presidente della commissione può far verbalizzare le sole decisioni se le deliberazioni non hanno verosimilmente importanza per la successiva interpretazione dell’atto legislativo o delle decisioni della commissione.
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Art. 5a Classificazione 5
1 I verbali delle sedute delle commissioni sono classificati «ad uso interno», sempre che la commissione non li classifichi altrimenti. 2 Gli altri documenti sono classificati «ad uso interno», sempre che non siano già pubblici o la commissione li classifichi altrimenti. Se l’autore ha classificato il documento «confidenziale» o «segreto», tale classificazione è mantenuta. È fatta salva la declassificazione conformemente all’articolo 8 capoversi 3–6.
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Art. 6 Distribuzione dei verbali
1 I verbali delle commissioni vengono distribuiti: - a.
- ai membri della commissione;
- b.
- al presidente della commissione omologa dell’altra Camera;
- c.
- alle unità amministrative competenti dei Servizi del Parlamento;
- d.
- ai rappresentanti delle autorità federali che hanno partecipato alla seduta.
2 Le altre persone che hanno partecipato alla seduta ricevono l’estratto del verbale concernente la parte di seduta alla quale hanno presenziato. 3 Il presidente della Camera e i membri della commissione omologa dell’altra Camera ricevono i verbali se ne fanno richiesta. 4 I verbali concernenti i seguenti oggetti in deliberazione sono distribuiti su richiesta ai membri delle due Camere:6 - a.
- disegni e progetti di atti legislativi;
- b.
- iniziative parlamentari;
- c.
- iniziative dei Cantoni;
- d.
- mozioni dell’altra Camera;
- e.
- petizioni;
- f.
- rapporti che non concernono l’alta vigilanza.
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Art. 6a Extranet 8
1 I verbali delle commissioni sono resi elettronicamente accessibili in un sistema informatico protetto (Extranet), per quanto tecnicamente possibile. 2 I deputati hanno accesso in Extranet ai verbali delle commissioni concernenti gli oggetti in deliberazione di cui all’articolo 6 capoverso 4.9 2bis I membri delle commissioni di cui all’articolo 10 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 200310 e all’articolo 7 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 200311 hanno inoltre accesso in Extranet ai verbali concernenti gli affari interni delle proprie commissioni e delle commissioni dell’altra Camera con compiti uguali o analoghi (commissione omologa).12 2ter I competenti collaboratori dei Servizi del Parlamento hanno accesso ai verbali delle commissioni.13 3 ...14 4 Il presidente della commissione può eccezionalmente rinunciare alla messa a disposizione elettronica in Extranet qualora preponderanti interessi privati o pubblici lo giustifichino. I membri della commissione ne sono informati.
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Art. 6b Accesso delle segreterie dei gruppi parlamentari a Extranet 15
1 Le segreterie dei gruppi parlamentari hanno accesso in Extranet ai verbali:16 - a.
- concernenti oggetti in deliberazione di cui all’articolo 6 capoverso 4;
- b.17
- concernenti gli affari interni delle commissioni di cui all’articolo 10 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 200318 e all’articolo 7 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 200319;
- c.
- concernenti affari interni dell’Ufficio del Consiglio nazionale.
2 I verbali delle commissioni sono distribuiti ai segretari dei gruppi parlamentari nella misura in cui non siano disponibili in Extranet. 3 Il presidente della commissione può rinunciare alla distribuzione o alla messa a disposizione elettronica in Extranet dei verbali relativi ad affari interni della commissione qualora interessi preponderanti privati o pubblici lo giustifichino.
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Art. 6c Accesso dei collaboratori personali dei deputati a Extranet 20
1 Ogni deputato può designare un collaboratore personale autorizzato ad accedere in Extranet ai verbali delle commissioni di cui il deputato è membro, ad eccezione dei verbali cui le segreterie dei gruppi parlamentari non hanno accesso (art. 6b). 2 Il collaboratore personale è tenuto al segreto d’ufficio conformemente all’articolo 8 LParl. 3 Il deputato fornisce ai servizi del Parlamento i dati seguenti riguardo al collaboratore personale da lui designato e comunica le eventuali modifiche degli stessi: - a.
- cognome e nome;
- b.
- altri datori di lavoro e attività svolte per conto di questi ultimi;
- c.
- indirizzo;
- d.
- numero d’assicurato AVS21.
4 I Servizi del Parlamento pubblicano in un registro i nomi dei deputati e i dati dei collaboratori personali di cui al capoverso 3 lettere a e b. 20 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873). 21 Dal 1° gen. 2022: numero AVS.
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Art. 7 Diritto di consultazione dei verbali
1 Terminati i dibattiti o a votazione finale avvenuta, se del caso scaduto il termine di referendum o a votazione popolare avvenuta, i verbali delle commissioni su oggetti in deliberazione secondo l’articolo 6 capoverso 4 possono essere consultati, su domanda: - a.
- per l’applicazione del diritto;
- b.
- per scopi scientifici.
2 L’approvazione delle domande ai sensi del capoverso 1 compete al segretario generale dell’Assemblea federale. 3 Nel caso di oggetti ancora in deliberazione secondo l’articolo 6 capoverso 4, il presidente della commissione può eccezionalmente permettere la consultazione dei verbali prima della chiusura dei dibattiti se sono dati motivi importanti. 4 Sulle domande di consultazione dei verbali che non concernono oggetti in deliberazione secondo l’articolo 6 capoverso 4 decide il presidente della commissione competente. Il presidente autorizza la consultazione se non vi si oppongono motivi importanti. Se necessario, sente l’autorità federale interessata. 5 Chi ottiene l’autorizzazione di consultare i verbali deve rispettarne la riservatezza. In particolare, non può citarli letteralmente né rendere nota la posizione assunta dai singoli partecipanti. 6 La consultazione può essere subordinata all’adempimento di condizioni ed oneri; in particolare può essere chiesto che i dati personali siano resi anonimi.
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Art. 8 Altri documenti 2223
1 Ai documenti delle commissioni diversi dai verbali si applicano le disposizioni concernenti la distribuzione dei verbali delle commissioni, la loro disponibilità elettronica e il diritto di consultarli.24 2 I documenti voluminosi sono resi disponibili sia in forma cartacea sia in forma elettronica. 3 La commissione può declassificare e pubblicare documenti importanti di cui al capoverso 1 sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione. Immediatamente dopo aver concluso le deliberazioni a destinazione della Camera, la commissione valuta in particolare se determinati documenti siano essenziali per comprendere le sue proposte.25 4 Prima di una declassificazione conformemente al capoverso 3 l’autore del docu-mento è sentito.26 5 La pubblicazione dei seguenti documenti richiede l’approvazione dell’autore: - a.
- documenti che la commissione ha ottenuto grazie ai propri diritti di informazione e di consultazione nell’ambito della politica estera (art. 152 LParl);
- b.
- documenti che, conformemente all’articolo 150 capoverso 2 LParl, la commissione non ha il diritto di esigere.27
6 Se tra la commissione e il Consiglio federale vi è disaccordo sul fatto che un documento rientri fra quelli di cui al capoverso 5, è determinante il parere del Consiglio federale. Nel caso di una commissione di vigilanza, è tuttavia questa a decidere in via definitiva.28
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Art. 8a Verbali e altri documenti delle commissioni e delegazioni di vigilanza 29
Le commissioni e delegazioni di vigilanza disciplinano la distribuzione, la disponibilità elettronica e la classificazione dei verbali e degli altri documenti nel settore dell’alta vigilanza nonché l’accesso a tali documenti.
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Art. 9 Verbali e altri documenti degli Uffici e delle delegazioni di cui agli articoli 38 e 60 LParl 30
Gli articoli 4–8 si applicano per analogia ai verbali e agli altri documenti degli Uffici e delle delegazioni di cui agli articoli 38 e 60 LParl.
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