Ordinanza
concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale
delle strade
(Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA)
del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
1
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza si applica agli emolumenti riscossi per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).
Art. 2 Emolumenti per le approvazioni del tipo
Gli emolumenti per la procedura d’approvazione del tipo di veicoli si basano sull’articolo 32 e sull’appendice 3 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali.
Art. 3 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede un disciplinamento speciale, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.
Art. 4 Determinazione degli emolumenti
1 Gli emolumenti sono stabiliti:
- a.
- secondo le aliquote fisse giusta l’allegato;
- b.
- secondo il dispendio entro i limiti stabiliti nell’allegato;
- c.
- secondo il dispendio negli altri casi.
2 Se l’emolumento è stabilito secondo il dispendio, si applica un’indennità oraria di 100–300 franchi, a dipendenza delle conoscenze tecniche necessarie.
3 Si computano soltanto le mezze ore e le ore lavorative intere.
Art. 5 Rinuncia agli emolumenti 4
1 I dati sull’infrastruttura sono forniti gratuitamente se sono destinati all’uso proprio.5
2 I dati dell’inventario federale di cui all’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 aprile 20106 riguardante l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera sono forniti gratuitamente.
3 I dati contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali che, secondo l’articolo 11 capoverso 3 dell’ordinanza del 30 novembre 20187 concernente il sistema d’informazione sugli incidenti stradali, rientrano nella competenza di un Cantone, sono forniti gratuitamente al Cantone competente e a terzi che li elaborano su suo mandato.8
4 I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali sono forniti gratuitamente alle unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 19989 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.10
5 I dati nazionali sul monitoraggio del traffico sono forniti gratuitamente ai Cantoni, alle unità amministrative della Confederazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.
6 I dati contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione che, secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 30 novembre 201811 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, rientrano nella competenza di un Cantone, sono forniti gratuitamente al Cantone competente e a terzi che li elaborano su suo mandato.12
7 I dati nazionali contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione sono forniti gratuitamente alle unità amministrative della Confederazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.13
8 Il rilascio o il diniego dell’autorizzazione per la posa e la modifica di segnaletica turistica lungo le strade nazionali di prima e seconda classe sono gratuiti.14
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6963).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).
11 RS 741.58
12 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).
13 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).
14 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).
Art. 5a Riduzione degli emolumenti 15
1 I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti.
2 I dati nazionali contenuti nel sistema di valutazione del sistema d’informazione sugli incidenti stradali e collegati ad altri dati sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti.
3 I dati nazionali contenuti nel sottosistema SIAC Valutazione del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione sono forniti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti.
15 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012 (RU 2012 6963). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4743).
Art. 6 Supplemento
Per decisioni e prestazioni di entità eccezionale, particolarmente complesse o urgenti, può essere riscosso un supplemento pari fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.
Art. 7 Incasso
1 Gli emolumenti di cui ai numeri 1–4 dell’allegato possono essere richiesti in anticipo o contro rimborso.
2 L’USTRA può incaricare altri servizi federali dell’incasso.
3 Gli emolumenti per il rilascio di autorizzazioni sono dovuti anche se l’autorizzazione non viene utilizzata.
Art.8 Adeguamento al rincaro
Con effetto all’inizio dell’anno successivo, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può adeguare le aliquote e i limiti dell’emolumento al rincaro dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, a condizione che l’aumento, a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento, sia pari o superiore al 5 per cento.
Art. 9 Diritto previgente: abrogazione
Art. 10 Disposizione transitoria
Il diritto previgente rimane applicabile per le procedure amministrative e le prestazioni che non sono ancora concluse al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Allegato 1717 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 30 nov. 2018 (RU 2018 4743). Aggiornato dal n. I dell’O dell’8 set. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 569).
17 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 30 nov. 2018 (RU 2018 4743). Aggiornato dal n. I dell’O dell’8 set. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 569).