Ordinanza
sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno
(OOrg-DFI)
del 28 giugno 2000 (Stato 1° luglio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge federale del
21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA);
in esecuzione dell’articolo 28 dell’ordinanza del 25 novembre 19982
sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA),
ordina:
Capitolo 1: Il Dipartimento
Art. 1 Obiettivi
1 Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) promuove condizioni quadro sociali, sanitarie e culturali favorevoli al benessere degli abitanti della Svizzera. In tal modo si adopera per una Svizzera equa, tollerante e aperta e contribuisce alla sua prosperità duratura.
2 Il Dipartimento persegue gli obiettivi seguenti:
- a.
- promuovere il benessere fisico, spirituale e sociale degli abitanti della Svizzera e impegnarsi affinché siano protetti da pericoli per la salute e da rischi sociali;
- b.3
- ...
- c.
- mettere a disposizione dati ed informazioni per una migliore comprensione nella società;
- d.
- mantenere vivi e trasmettere il patrimonio culturale ed i valori documentari della Svizzera;
- e.
- incoraggiare la molteplicità delle culture, l’attività artistica e la comprensione tra le comunità linguistiche e culturali;
- f.
- lottare contro ogni forma di discriminazione e promuovere le pari opportunità;
- g.
- promuovere il benessere di bambini, giovani e famiglie;
- h.4
- garantire la salute e il benessere degli animali.
3 Abrogata dal n. I 4 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
4 Introdotta dal n. I 4 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
Art. 2 Principi che reggono l’attività del Dipartimento
Il Dipartimento persegue i propri obiettivi ed espleta i propri compiti non solo conformemente ai principi generali che reggono l’attività amministrativa (art. 11 OLOGA), ma anche in base ai seguenti criteri:
- a.
- lavora in stretta collaborazione con i Cantoni e con organizzazioni non governative, con partner sociali ed associazioni economiche;
- b.
- si attiene al principio della sussidiarietà;
- c.
- mira a soluzioni comprensibili, eque e moderne grazie a procedure concise;
- d.
- cerca la collaborazione internazionale, in particolare a livello europeo;
- e.
- accompagna la propria attività ad una politica informativa chiara ed aperta.
Capitolo 2: Uffici ed altre unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale
Sezione 1: La Segreteria generale
Art. 3 Funzioni 5
1 La Segreteria generale esercita le sue funzioni conformemente all’articolo 42 LOGA ed assume le seguenti funzioni centrali a livello dipartimentale:
- a.
- sostiene il capo del Dipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e di capo del Dipartimento;
- b.
- elabora la strategia e la pianificazione ed assicura il controllo e il coordinamento;
- c.
- ricerca informazioni, pianifica l’informazione e la comunicazione;
- d.
- coordina i fabbisogni e le risorse, mette a disposizione servizi logistici e fornisce prestazioni informatiche;
- e.
- si occupa dell’applicazione del diritto, della giurisprudenza, della consulenza giuridica e dell’assistenza alla legislazione.
2 Altri compiti particolari assunti dalla Segreteria generale sono:
- a.
- vigilanza sulle fondazioni di interesse collettivo sottoposte alla Confederazione;
- b.
- istruzione di ricorsi contro decisioni di uffici del Dipartimento;
- c.6
- gestione del Servizio per la lotta al razzismo e della segreteria della Commissione federale contro il razzismo.
5 Introdotto dall’all. 2 n. 2 dell’O del 19 nov. 2003 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034501).
6 Nuovo testo giusta l’art. 13 cpv. 2 dell’O del 14 ott. 2009 sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 20095327).
Art. 3a Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità 78
L’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità adempie i compiti che gli spettano in virtù della legge del 13 dicembre 20029 sui disabili e dell’ordinanza del 19 novembre 200310 sui disabili.
7 Introdotto dall’all. 2 n. 2 dell’O del 19 nov. 2003 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034501).
8 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
9 RS 151.3
10 RS 151.31
Sezione 2: Disposizioni comuni per gli uffici
Art. 4
1 Gli obiettivi di cui agli articoli 5–13 fungono da criteri guida per le unità amministrative del Dipartimento nell’adempimento dei loro compiti e nell’assunzione delle proprie competenze, come sono fissate nella legislazione federale.
2 In linea di principio, la preparazione di atti legislativi federali e di accordi internazionali spetta ai singoli Uffici in ragione del loro settore d’attività; nel caso di atti internazionali, la preparazione avviene in accordo con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e delle ricerca (DEFR)11 (economia esterna).
3 Nei loro ambiti di competenza, gli Uffici adempiono i compiti esecutivi assegnati loro dagli atti legislativi federali e dagli accordi internazionali.
4 Nell’ambito dei propri compiti e nel quadro degli obiettivi di politica estera della Svizzera nonché in accordo con il DFAE e con il DEFR (economia esterna) ed eventualmente con altri Dipartimenti ed Uffici federali, gli Uffici rappresentano la Svizzera in organizzazioni internazionali e partecipano a comitati specifici nazionali ed internazionali e all’elaborazione ed esecuzione di accordi internazionali.
11 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Sezione 3: I singoli uffici
Art. 5 Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo
1 L’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) è l’autorità competente in materia di parità tra i sessi.
2 L’UFU persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:
- a.
- lottare contro ogni forma di discriminazione sessuale diretta o indiretta;
- b.
- promuovere e garantire la parità tra i sessi in tutti gli ambiti.
3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UFU assume le funzioni seguenti:
- a.
- partecipa all’elaborazione di atti normativi federali, nella misura in cui sono significativi per la parità;
- b.
- si occupa di questioni inerenti la politica della parità, elabora raccomandazioni ad autorità e privati e può redigere perizie;
- c.
- informa e sensibilizza il pubblico partecipando a progetti di importanza nazionale ed internazionale, organizzando conferenze, distribuendo pubblicazioni e gestendo un centro di documentazione.
4 Inoltre l’UFU adempie i seguenti compiti particolari:
- a.
- esamina le domande di aiuto finanziario ai sensi della legge federale del 24 marzo 199512 sulla parità dei sessi e controlla l’esecuzione dei programmi di promovimento;
- b.
- assicura lo scambio di informazioni con la Commissione federale per i problemi della donna.
5 L’Ufficio federale del personale è competente per le questioni inerenti la parità dei sessi all’interno dell’Amministrazione federale.
12 RS 151.1
Art. 6 Ufficio federale della cultura
1 L’Ufficio federale della cultura (UFC) è l’autorità competente per le questioni fondamentali di politica culturale, di promovimento della cultura e di cura e trasmissione di valori culturali.
2 L’UFC persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:
- a.
- creare e consolidare le condizioni quadro in cui siano possibili un’attività artistica indipendente ed un’ampia offerta culturale;
- b.
- curare e mantenere il patrimonio culturale, sostenere gli scambi culturali all’interno della Svizzera e con l’estero e promuovere la comprensione tra le comunità linguistiche e culturali.
3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UFC assume le funzioni seguenti:
- a.
- definisce e mette in atto una politica culturale globale della Confederazione;
- b.
- elabora e concretizza insieme a comitati interni alla Confederazione ed in collaborazione con terzi misure di sostegno in tutti gli ambiti dell’attività culturale; ne fanno parte segnatamente l’ambito cinematografico, le belle arti e l’arte applicata, la tutela dei monumenti, la protezione del paesaggio abitativo e l’archeologia;
- c.
- controlla, coordina e collabora all’elaborazione ed all’esecuzione del diritto in ambito culturale;
- d.13
- disciplina il trasferimento dei beni culturali e gestisce il Servizio specializzato;
- e.
- gestisce e sostiene istituzioni attive nella raccolta, cura, accesso e mediazione di beni culturali.
4 Inoltre l’UFC adempie i seguenti compiti particolari:
- a.14
- ...
- b.
- promuove la formazione dei giovani svizzeri all’estero;
- c.
- sostiene la minoranza culturale Jenisch.
13 Nuovo testo giusta l’art. 28 dell’O del 13 apr. 2005 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 20102653).
14 Abrogata dal n. I dell’O del 10 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5255).
Art. 7 Archivio federale svizzero
1 L’Archivio federale svizzero (AFS)15 è l’autorità competente in materia di archiviazione dei documenti della Confederazione.
2 L’AFS persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:
- a.
- contribuire a rendere trasparente e comprensibile l’attività amministrativa sostenendo in tal modo la sicurezza giuridica, la continuità e la razionalità della gestione amministrativa;
- b.
- conservare documenti di valore della Confederazione o di importanza nazionale, renderli accessibili ed analizzarli al fine di consentire la ricerca storica e sociale;
- c.
- promuovere l’archiviazione a livello nazionale ed internazionale.
3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’AFS assume le funzioni seguenti:
- a.
- archivia tutti i documenti della Confederazione che presentano un valore dal punto di vista giuridico, politico, economico, storico, sociale o culturale;
- b.
- salvaguarda i documenti della Confederazione raccogliendoli, preservandoli e conservandoli in condizioni adeguate;
- c.
- concepisce e promuove la gestione delle informazioni nel suo settore di competenze;
- d.
- decide se un documento della Confederazione è degno o meno di essere archiviato in base alla determinazione del suo valore storico e scientifico;
- e.
- rende accessibili i documenti archiviati, li valuta e organizza l’accesso degli utenti agli archivi.
15 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 8 Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera)
1 MeteoSvizzera è l’autorità competente nel settore meteorologico e climatologico.
2 MeteoSvizzera persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:
- a.
- rilevare in territorio svizzero in modo continuo e capillare dati meteorologici e climatologici nonché informazioni sulla composizione dell’atmosfera significative per il clima;
- b.
- tener conto, nel fornire le prestazioni, dei fabbisogni delle regioni nazionali e delle zone linguistiche e collaborare con altri enti federali, nazionali ed internazionali, in particolare con i Cantoni, i Comuni, gli istituti universitari, l’esercito e la Centrale nazionale di allarme.
3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, MeteoSvizzera assume le funzioni seguenti:
- a.
- fornisce prestazioni meteorologiche e climatologiche per il fabbisogno della comunità. In particolare segnala i fenomeni climatici pericolosi;
- b.
- mette a disposizione informazioni aeronautiche per il Servizio di sicurezza aerea;
- c.
- soddisfa gli impegni assunti dalla Svizzera nei confronti di organizzazioni meteorologiche e climatologiche internazionali;
- d.
- collabora con altri servizi meteorologici e climatologici europei,
- e.
- fornisce prestazioni commerciali per committenti individuali.
Art. 9 Ufficio federale della sanità pubblica
1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è l’autorità competente in materia di salute umana, di politica nazionale della sanità, di collaborazione della Svizzera con la politica internazionale della sanità, di sicurezza sociale nei settori malattia e infortunio e nei settori della protezione del consumatore che gli sono stati affidati.16
2 L’UFSP persegue in particolare gli obiettivi seguenti:
- a.
- proteggere e promuovere la salute intesa come benessere generale fisico, mentale e sociale;
- b.
- riconoscere precocemente nuove minacce per la salute ed essere sempre pronto a far fronte in modo efficace a crisi;
- c.
- fornire alla popolazione ed alle cerchie attive nel settore sanitario le informazioni necessarie su questioni riguardanti la salute e lo sviluppo sanitario;
- d.
- proteggere, nel proprio ambito di attività, il consumatore da frode;
- e.17
- garantire e sviluppare in modo duraturo la sicurezza sociale contro le conseguenze di malattie e infortuni;
- f.18
- assicurare l’accesso di tutta la popolazione ad un’assistenza medica completa e a cure di buona qualità mantenendo costi della salute sostenibili.
3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UFSP assume le funzioni seguenti:
- a.
- prepara, controlla, coordina e partecipa all’elaborazione ed all’esecuzione di atti normativi sulla sanità pubblica e sulla sicurezza sociale contro le conseguenze di malattie e infortuni, in special modo nei settori seguenti:19
- 1.
- controllo e lotta alle malattie contagiose, ampiamente diffuse o maligne, in particolare anche la prevenzione di malattie da tossicodipendenza,
- 2.
- radioprotezione,
- 3.
- trapianto di organi, tessuti e cellule,
- 4.20
- medicina riproduttiva, fatte salve le competenze dell’Ufficio federale dello stato civile e dell’Ufficio federale di statistica,
- 5.21
- esami genetici sull’essere umano, fatte salve le competenze dell’Ufficio federale di polizia,
- 6.22
- ricerca sull’essere umano, inclusa la ricerca sulle cellule staminali embrionali umane,
- 7.23
- impiego di farmaci, tabacco e altri articoli per fumatori, prodotti del tabacco, stupefacenti, organismi e sostanze chimiche,
- 8.24
- formazione, perfezionamento e aggiornamento nelle professioni mediche accademiche,
- 9.25
- assicurazione malattie, assicurazione infortuni e assicurazione militare;
- b.26
- indirizza la ricerca in materia di sanità, di assicurazione malattie, assicurazione infortuni e assicurazione militare e di formazione, perfezionamento ed aggiornamento nelle professioni mediche accademiche;
- c.27
- collabora alla direzione di importanti processi di politica sanitaria e di politica sociale e all’elaborazione delle basi necessarie allo scopo;
- d.28
- informa sulla protezione della salute, dei consumatori e degli assicurati;
- e.
- controlla le ripercussioni di misure legislative o di altro genere sulla salute;
- f.
- assicura una collaborazione internazionale attiva.
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009).
17 Introdotta dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009).
18 Introdotta dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1447).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1447).
22 Introdotta dal n. I dell’O del 15 dic. 2003 (RU 2003 5009). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1447).
23 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1447).
24 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1447).
25 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1447).
26 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009).
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009).
Art. 10 Ufficio federale di statistica
1 L’Ufficio federale di statistica (UST) è l’autorità competente per la statistica ufficiale in Svizzera.
2 L’UST persegue in maniera indipendente dal punto di vista tecnico e secondo principi scientifici soprattutto gli obiettivi seguenti:
- a.
- produrre e diffondere risultati statistici rappresentativi sulla situazione e sullo sviluppo della popolazione, dell’economia, della società, del territorio e dell’ambiente in Svizzera;
- b.
- mettere a disposizione informazioni statistiche per l’opinione pubblica, per il processo decisionale politico ed economico, per la pianificazione e la valutazione nello Stato e nella società e per la ricerca;
- c.
- coordinare ed adeguare tra loro le statistiche ufficiali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UST assume le funzioni seguenti:
- a.
- mette a disposizione di un vasto pubblico informazioni statistiche, analizza dati statistici per cerchie specifiche di utenti e offre consulenze alle cerchie interessate alla statistica;
- b.
- prepara e mette in atto le decisioni per una politica coerente nel settore della statistica pubblica ed elabora il programma statistico quadriennale;
- c.
- progetta, organizza e realizza rilevazioni statistiche, gestisce un pool di dati;
- d.
- cura la stretta collaborazione e lo scambio di conoscenze con la scienza e la ricerca;
- e.
- provvede all’integrazione della statistica svizzera nel sistema internazionale, in particolare nel sistema statistico dell’Unione Europea.
Art. 11 Ufficio federale delle assicurazioni sociali
1 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) è l’autorità competente in materia di sicurezza sociale.
2 L’UFAS persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:
- a.29
- garantire la sicurezza sociale contro le conseguenze di vecchiaia, invalidità e perdita della persona che si assume il sostentamento e di perdita di guadagno delle persone che prestano il servizio militare, il servizio civile, il servizio di protezione civile;
- b.
- sviluppare in modo sostenibile le assicurazioni sociali tenendo conto della situazione sociale ed economica e dei suoi cambiamenti;
- c.
- sostenere e promuovere la politica a favore delle famiglie, dei giovani, dei bambini e della maternità;
- d.30
- ...
- e.
- impegnarsi per raggiungere un equilibrio sociale tra gruppi di popolazione in grado di fornire prestazioni economiche differenti;
3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UFAS assume le funzioni seguenti:
- a.
- prepara e mette in atto le decisioni per una politica coerente in materia di assicurazioni sociali nel proprio ambito di competenze;
- b.
- mette a disposizione le basi decisionali politiche e la documentazione riguardante la sicurezza sociale e promuove la ricerca in questo settore;
- c.
- informa e consiglia nel settore delle assicurazioni sociali;
- d.
- promuove, nel settore delle assicurazioni sociali, la collaborazione tra le cerchie interessate. Coordina ed adegua tra loro le varie misure tanto all’interno del proprio settore di competenze quanto con le ulteriori misure sociopolitiche della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni.
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009).
30 Abrogata dal n. I dell’O del 15 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5009).
Art. 12 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 31
1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) è il centro di competenza della Confederazione nei settori della sicurezza alimentare, degli oggetti d’uso, dell’alimentazione, della salute animale e della protezione degli animali, nonché della protezione delle specie nel commercio internazionale.
2 Sulla base dei risultati della ricerca scientifica, l’USAV persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:
- a.
- vigilare sulla garanzia della qualità e sulla protezione dei consumatori all’atto della produzione di derrate alimentari, della fabbricazione di oggetti d’uso e dell’importazione e dell’esportazione di questi prodotti;
- b.
- proteggere, nel proprio ambito di attività, il consumatore da frode;
- c.
- vigilare affinché il pubblico sia informato sulle conoscenze scientifiche di interesse generale in ambito nutrizionale, che assumono segnatamente importanza per la prevenzione delle malattie e la protezione della salute;
- d.
- garantire che gli animali siano indenni da epizoozie trasmissibili ad altri animali e agli esseri umani;
- e.
- vigilare sulla protezione degli animali contro i dolori, le sofferenze e le lesioni e sull’utilizzazione sostenibile degli animali che vivono allo stato selvatico;
- f.
- promuovere l’apertura dei mercati per le derrate alimentari, gli oggetti d’uso, gli animali e i prodotti animali.
3 L’USAV prepara e partecipa all’elaborazione di atti normativi sulla sicurezza alimentare, sull’alimentazione, sulla salute animale, sulla protezione degli animali e sulla protezione delle specie nel commercio internazionale. Controlla e coordina la loro esecuzione.
4 All’USAV è subordinato in quanto istituto di ricerca l’Istituto di virologia e di immunologia (IVI). L’IVI è il centro di competenza della Confederazione in materia di lotta contro le epizoozie. Si occupa segnatamente della diagnostica, della sorveglianza e del controllo delle epizoozie altamente contagiose nell’intento di impedire danni sanitari ed economici; esso procede parimenti alla registrazione dei vaccini a uso veterinario.
5 All’USAV è aggregata amministrativamente l’Unità federale per la filiera agroalimentare (UFAL). È condotta congiuntamente dai direttori dell’Ufficio federale dell’agricoltura e dell’USAV. Sostiene tali uffici nei compiti di vigilanza sull’esecuzione della legislazione in materia di salute dei vegetali, alimenti per animali, epizoozie, protezione degli animali e derrate alimentari, nonché nell’elaborazione del piano di controllo nazionale pluriennale. Quale organo di coordinamento contribuisce a garantire la sicurezza delle derrate alimentari in tutte le fasi di produzione lungo la catena alimentare.32
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1447).
32 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 1 dell’O del 27 mag. 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2441).
Art. 1333
33 Abrogato dal n. I 4 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3631).
Art. 14 e 1534
34 Abrogati dal n. I dell’O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1°gen. 2005 (RU 2004 4123).
Capitolo 3: Unità amministrative dell’amministrazione federale decentrata
Art. 1635
35 Abrogato dal n. I 4 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), con effetto dal 15 gen. 2013 (RU 2012 3631, 2013 199).
Art. 16a36
36 Introdotto dall’art. 13 n. 2 dell’O del 28 set. 2001 concernente l’organizzazione dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (RU 20013025). Abrogato dal n. I 4 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), con effetto dal 15 gen. 2013 (RU 2012 3631, 2013 199).
Art. 16b e16c37
37 Introdotti dall’all. 3 n. 4 dell’O del 30 giu. 2010 (RU 2010 3175). Abrogati dal n. I 4 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), con effetto dal 15 gen. 2013 (RU 2012 3631, 2013 199).
Art. 16d Museo nazionale svizzero 38
I compiti e l’organizzazione del Museo nazionale svizzero (MNS) sono disciplinati nella legge del 12 giugno 200939 sui musei e le collezioni.
38 Introdotto dall’all. 3 n. 4 dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).
39 RS 432.30
Art. 16e Fondazione «Pro Helvetia» 40
1 I compiti e l’organizzazione della Fondazione «Pro Helvetia» sono disciplinati nella legge dell’11 dicembre 200941 sulla promozione della cultura.
2 Il personale della Fondazione «Pro Helvetia» è assunto secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni42.
40 Introdotto dall’all. 3 n. 4 dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175).
41 RS 442.1. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1°gen. 2012.
42 RS 220
Art. 16f Istituto svizzero per gli agenti terapeutici 43
1 L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) con sede a Berna è l’autorità di vigilanza della Confederazione per gli agenti terapeutici.
2 Il suo statuto, i suoi compiti, le sue competenze e la sua organizzazione sono disciplinati dalla legge del 15 dicembre 200044 sugli agenti terapeutici.
43 Introdotto dall’all. 3 n. 4 dell’O del 30 giu. 2010 (RU 2010 3175). Nuovo testo giusta l’all. 6 n. II 12 dell’O del 21 set. 2018 sui medicamenti, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3577).
44 RS 812.21
Art. 16g Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale 45
I compiti e l’organizzazione della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale sono disciplinati nella legge federale del 25 giugno 198246 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e nel regolamento di organizzazione e di gestione emanato conformemente a tale legge.
45 Introdotto dal n. I dell’O del 10 giu. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3321).
46 RS 831.40
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 17 Regolamento interno
Il Dipartimento emana un regolamento interno ai sensi dell’articolo 29 OLOGA.
Art. 18 Abrogazione del diritto vigente
L’ordinanza istitutiva del 24 febbraio 198847 dell’Ufficio per l’uguaglianza fra donna e uomo è abrogata.
47 [RU 1988 408]
Art. 19 Modifica del diritto vigente
Art. 20 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 20