Ordinanza
sull’organizzazione del Dipartimento federale
delle finanze
(Org-DFF)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge federale
del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA);
in applicazione dell’articolo 28 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA),
ordina:
Capitolo 1: Il Dipartimento
Art. 1 Obiettivi
1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) si impegna ad attuare una politica finanziaria orientata al mantenimento e al rafforzamento della competitività internazionale della Svizzera e ai principi dell’economicità, dell’efficacia, della giustizia e della sensibilità per le esigenze del cittadino.
2 Esso si impegna affinché l’aliquota d’imposizione, l’aliquota fiscale e la quota d’incidenza della spesa pubblica siano tra le più basse rispetto a quelle degli altri Stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).
3 In particolare il DFF persegue gli obiettivi seguenti:
- a.
- finanze della Confederazione:
- 1.
- equilibrare le entrate e le uscite secondo le regole del freno all’indebitamento sull’arco di un ciclo congiunturale,
- 2.
- verificare periodicamente la necessità dei sussidi;
- b.
- imposte:
- 1.
- conformare il regime fiscale in modo da renderlo compatibile con le esigenze sociali, economiche e ambientali, rispettando in particolare i principi della competitività, della giustizia, dell’universalità, dell’uguaglianza, della semplicità e dell’imposizione secondo la capacità economica,
- 2.
- migliorare i fattori di localizzazione fiscali tenendo conto del consenso internazionale;
- c.
- politica della piazza finanziaria: contribuire a mantenere la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera;
- d.
- dogane: all’atto della riscossione dei tributi e dell’adempimento dei compiti di controllo e sicurezza, garantire una circolazione delle persone e delle merci per quanto possibile efficiente;
- e.
- alcol: conformare il controllo del mercato dell’alcol in modo tale che gli obiettivi fiscali e di politica sanitaria possano essere applicati in maniera efficace ed economica;
- f.
- gestione dell’Amministrazione:
- 1.
- rafforzare l’orientamento ai risultati nella gestione dell’Amministrazione,
- 2.
- coordinare la gestione dei rischi dell’Amministrazione federale,
- 3.
- garantire la gestione degli enti esterni incaricati di compiti amministrativi secondo i principi del governo d’impresa;
- g.
- personale federale:
- 1.
- condurre una politica del personale che sia all’avanguardia, si rifaccia al concetto di prestazione e sviluppo e favorisca la parità dei sessi,
- 2.
- garantire una previdenza personale adeguata;
- h.
- prestazioni trasversali: soddisfare, all’insegna dell’economicità, della sostenibilità e della qualità, le esigenze comprovate dell’Amministrazione federale in materia di risorse nei settori finanze e contabilità, personale, informatica e telecomunicazione, costruzioni e logistica;
- i.
- prestazioni relative al supporto: garantire la fornitura economica di attività ripetitive e standardizzate tramite centri di servizi.
4 Nel perseguire questi obiettivi, il DFF tiene conto degli sviluppi a livello europeo e mondiale. In particolare difende – in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)3 (economia esterna), la Banca nazionale svizzera (BNS) e l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) – nei confronti dell’estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali.
3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 2 Principi delle attività dipartimentali
Il DFF osserva i principi generali dell’attività amministrativa (art. 11 OLOGA), rispetta il principio della sussidiarietà dell’attività dello Stato e si basa sui i seguenti principi:
- a.
- collabora con l’economia, i partner sociali e i Cantoni;
- b.
- tiene conto delle esigenze dei cittadini;
- c.
- promuove soluzioni sostenibili e semplici dal punto di vista amministrativo;
- d.
- adotta procedure snelle e fornisce i suoi servizi tenendo conto delle esigenze dei clienti;
- e.
- persegue una politica in materia di informazione e di comunicazione chiara e aperta.
Art. 3 Competenza speciale
1 Il DFF persegue e giudica le infrazioni alle disposizioni penali della legge del 22 giugno 20074 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e delle leggi sui mercati finanziari giusta l’articolo 1 LFINMA (art. 50 cpv. 1 LFINMA).
2 Esso applica nel suo settore di competenze la legge del 14 marzo 19585 sulla responsabilità.
3 Il DFF istruisce i ricorsi contro decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia che non si fondano sul diritto in materia di personale federale (art. 75 cpv. 2 della LF del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa).
Art. 4 Disposizioni comuni all’insieme delle unità amministrative
1 Le unità amministrative del DFF menzionate nel capitolo 2 hanno, nel loro settore di competenze, facoltà di ricorrere al Tribunale federale.
2 Gli obiettivi di cui agli articoli 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 e 25 servono alle unità amministrative del DFF quali linee direttive per l’esercizio delle competenze e l’adempimento dei compiti loro affidati dalla legislazione federale.
Capitolo 2: Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale
Sezione 1: Segreteria generale, delegato federale al plurilinguismo e incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l’amministrazione digitale Svizzera 77 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746).
7 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746).
Art. 5 Segreteria generale 8
La Segreteria generale (SG) esercita le funzioni secondo l’articolo 42 LOGA e adempie i seguenti compiti principali:
- a.
- sostiene il capo del Dipartimento quale membro del Consiglio federale e nella direzione del Dipartimento;
- b.
- pianifica, coordina, controlla e avvia gli affari del Dipartimento;
- c.
- è responsabile della ricerca e della pianificazione delle informazioni, nonché della comunicazione a livello di Dipartimento;
- d.9
- mette a disposizione servizi logistici e coordina, d’intesa con gli uffici, le esigenze in materia di risorse all’interno del Dipartimento;
- dbis.10
- decide in merito alla consegna degli averi non rivendicati che sono offerti alla Confederazione conformemente all’articolo 54 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 aprile 201411 sulle banche;
- e.12
- è competente per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 3 e in generale per la consulenza giuridica a livello dipartimentale;
- f.
- fornisce alle unità amministrative del DFF prestazioni di sostegno in ambito di traduzione;
- g.13
- ...
- h.14
- esegue i compiti relativi al riconoscimento degli organi di mediazione assegnati al DFF negli articoli 84 e 85 della legge del 15 giugno 201815 sui servizi finanziari.
8 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).
10 Introdotta dal n. I dell’O del 17 ago. 2011 (RU 2011 3787). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 4149).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).
13 Abrogata dall’all n. 3 dell’O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).
14 Introdotta dal n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).
Art. 6 Delegato federale al plurilinguismo 16
1 Il delegato federale al plurilinguismo è subordinato alla SG.
2 Svolge i compiti che gli sono assegnati dall’ordinanza del 4 giugno 201017 sulle lingue.
16 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).
Art. 6a18
18 Introdotto dal n. I dell’O del 18 feb. 2015 (RU 2015 615). Abrogato dal n. II 5 dell’O del 22 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746).
Art. 6b Incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l’amministrazione digitale Svizzera 19
1 L’Incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l’amministrazione digitale Svizzera esercita la direzione operativa dell’organizzazione «e-governmentSvizzera». Tale organizzazione è aggregata a livello amministrativo alla SG.
2 Attua la Strategia di e-government Svizzera.
19 Introdotto dall’all n. 3 dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).
Sezione 2: Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali
Art. 7 Obiettivi e funzioni
1 La SFI persegue i seguenti obiettivi:
- a.
- essa difende in particolare in collaborazione con il DFAE, il DEFR (economia esterna), la BNS e la FINMA nei confronti dell’estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali;
- b.20
- promuove la competitività internazionale e l’integrità della piazza finanziaria svizzera, l’accesso a mercati finanziari esteri e la stabilità del settore finanziario svizzero;
- c.21
- tenendo conto del consenso internazionale, contribuisce a migliorare i fattori di localizzazione fiscali della Svizzera.
2 Per raggiungere i suoi obiettivi, la SFI svolge le seguenti funzioni:
- a.22
- sostiene il DFF e il Consiglio federale nel coordinamento e nella gestione strategica in questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali, nonché in questioni doganali internazionali, per quanto non siano toccate le competenze di altre unità amministrative;
- b.23
- elabora le basi delle questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali, della politica dei mercati finanziari e della regolamentazione dei mercati finanziari;
- c.24
- elabora atti normativi in ambito di questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali, regolamentazione dei mercati finanziari e di assistenza amministrativa in materia fiscale;
- d.
- è responsabile per le questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali e conduce i relativi negoziati a livello internazionale;
- e.25
- elabora, per l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e per l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e d’intesa con essi, le direttive concernenti le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali;
- f.
- rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali;
- g.26
- cura le relazioni della Confederazione con la BNS in materia di cooperazione monetaria internazionale e di stabilità dei mercati finanziari nonché con la FINMA;
- h.27
- cura i contatti con le associazioni di categoria e con le autorità estere nel suo settore di competenza;
- i.28
- informa sulle questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali e sulla regolamentazione dei mercati finanziari.
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).
21 Introdotta dal n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 4149).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 4149).
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2741).
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 4149).
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).
28 Introdotta dal n. I dell’O del 17 ago. 2011 (RU 2011 3787). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 4149).
Sezione 3: Amministrazione federale delle finanze
Art.8 Obiettivi e funzioni
1 L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) persegue i seguenti obiettivi:
- a.
- garantisce una visione d’insieme sulle finanze della Confederazione;
- b.
- prepara il consuntivo e – tenuto conto delle esigenze della politica economica – il preventivo nonché il piano finanziario all’attenzione del Consiglio federale;
- c.
- si impegna a gestire in modo efficace i crediti e le uscite e a favore di un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie, esercitando il suo influsso sull’allestimento dei preventivi, della pianificazione finanziaria e sulla preparazione degli affari del Consiglio federale la cui trattazione compete alla Cancelleria federale e ai Dipartimenti e che hanno ripercussioni finanziarie;
- d.
- si adopera per una gestione amministrativa orientata ai risultati e per un controllo sistematico in tutta l’Amministrazione federale e presso gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi;
- e.
- provvede, mediante una gestione moderna della tesoreria e della gestione della liquidità, alla costante solvibilità della Confederazione garantendole una posizione privilegiata nel mercato monetario e dei capitali;
2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’AFF svolge in particolare le seguenti funzioni:
- a.
- prepara provvedimenti di risanamento e di risparmio se ciò risulta necessario per raggiungere tempestivamente gli obiettivi di bilancio;
- b.
- mette a disposizione basi e opzioni di politica finanziaria, in particolare per la conduzione della politica economica e monetaria;
- c.
- rappresenta, dopo aver consultato la SFI e la SECO, la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni finanziare e monetarie, statistica finanziaria, gestione della tesoreria, contabilità e Public Corporate Governance;
- d.
- elabora atti normativi in ambito di:
- 1.
- diritto in materia di finanze pubbliche,
- 2.29
- diritto monetario e riguardante la Banca nazionale, a meno che non attengano alla stabilità dei mercati finanziari.
- e.
- rappresenta la Confederazione nella riscossione di pretese contestate e la difesa da pretese patrimoniali ingiustificate;
- f.30
- coordina la gestione dei rischi ed è competente per la gestione assicurativa centralizzata nella Confederazione;
- g.
- cura le relazioni della Confederazione con la BNS per quanto non sia di competenza della SFI.
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2241).
Art. 9 Disposizioni particolari
1 L’AFF adempie i seguenti compiti particolari:
- a.
- provvede alla raccolta di fondi e all’investimento di denaro della Confederazione;
- b.
- elabora e applica gli atti normativi concernenti la perequazione finanziaria a livello federale;
- c.
- allestisce la statistica finanziaria delle amministrazioni pubbliche;
- d.31
- gestisce il «Centro Prestazioni di servizi Finanze»;
- e.32
- autorizza a nome del DFF la conclusione di contratti assicurativi.
2 L’AFF organizza la gestione finanziaria, la contabilità e i pagamenti nell’Amministrazione federale. Emana le istruzioni necessarie.
2bis Gestisce il sistema di gestione dei dati di base (sistema GDB) e svolge gli altri compiti che le sono assegnati dal capitolo 6 dall’ordinanza del 25 novembre 202033 sulla trasformazione digitale e l’informatica.34
3 Sono sottoposte all’AFF le seguenti unità:
- a.
- l’Ufficio centrale di compensazione comprese le seguenti unità:
- 1.
- Finanze e registri centrali,
- 2.
- Cassa federale di compensazione con la cassa di compensazione per gli assegni familiari,
- 3.
- Cassa svizzera di compensazione,
- 4.
- Ufficio AI per assicurati all’estero;
- b.
- la Zecca svizzera (Swissmint).35
4 ...36
31 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 807).
32 Introdotta dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2241).
34 Introdotto dall’all n. 3 dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 4149).
36 Abrogato dall’all. n. 2 dell’O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).
Sezione 4: Ufficio federale del personale
Art.10 Obiettivi e funzioni
1 L’Ufficio federale del personale (UFPER) persegue i seguenti obiettivi:
- a.
- pone le basi per una lungimirante politica della Confederazione in materia di personale e di previdenza;
- b.
- garantisce un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie e del personale;
- c.37
- promuove, all’interno dell’Amministrazione federale, la parità dei sessi;
- d.38
- ...
- e.39
- garantisce una formazione e un perfezionamento del personale conformi alle esigenze e alla prassi; fa eccezione la formazione specializzata.
2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’UFPER svolge in particolare le seguenti funzioni:
- a.
- elabora, sviluppa e applica la politica del personale e di previdenza della Confederazione;
- b.
- sviluppa le basi e gli strumenti per la gestione e l’attuazione della politica del personale e di previdenza in tutti i processi riguardanti il personale di tutta l’Amministrazione federale;
- c.
- mette a disposizione strumenti destinati a gestire le risorse umane e finanziarie, allestisce il preventivo delle uscite del personale ed è competente per il controllo in materia di politica del personale;
- d.
- mette a disposizione un’offerta di formazione e perfezionamento per tutte le categorie di personale di tutta l’Amministrazione federale;
- e.
- è responsabile del Sistema informatizzato di gestione del personale per tutta l’Amministrazione federale;
- f.
- informa gli impiegati dell’Amministrazione federale nelle questioni relative al personale;
- g.
- coordina e valuta le disposizioni in ambito di personale e di diritto previdenziale delle unità amministrative autonome.
37 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 dell’O sulle lingue del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2653).
38 Abrogata dal n. II 2 dell’O del 27 ago. 2014, con effetto dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).
39 Introdotta dall’all. n. II 3 dell’O sulle lingue del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2653).
Art. 11 Disposizioni particolari
1 L’UFPER adempie i seguenti compiti particolari:
- a.
- gestisce un servizio di consulenza sociale per il personale;
- b.
- gestisce il «Centro Prestazioni di servizi Personale» del DFF;
- c.
- gestisce il centro di formazione dell’Amministrazione federale;
- d.40
- esegue per i Dipartimenti la valutazione delle funzioni delle classi 1–31 delegatagli in virtù dell’articolo 53 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 luglio 200141 sul personale federale.
2 Sono aggregati amministrativamente all’UFPER:
- a.
- il segretariato dell’organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione;
- b.
- l’Organo di mediazione per il personale federale.
40 Introdotta dal n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).
Sezione 5: Amministrazione federale delle contribuzioni
Art.12 Obiettivi e funzioni
1 L’AFC persegue i seguenti obiettivi:
- a.42
- procura alla Confederazione le entrate provenienti dalle imposte e dai tributi federali di sua competenza per permetterle di finanziare i suoi compiti;
- b.
- provvede alla riscossione, rispettosa dell’uguaglianza giuridica ed efficiente, delle imposte e dei tributi federali di sua competenza;
2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’AFC svolge in particolare le seguenti funzioni:
- a.
- elabora atti normativi in ambito di diritto fiscale. Tiene conto delle esigenze della politica economica e finanziaria;
- b.
- attua, insieme ai Cantoni, l’armonizzazione formale delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- c.43
- informa sulle questioni fiscali nazionali e, d’intesa con la SFI, su questioni relative alla trasposizione del diritto fiscale internazionale.
- d.
- fornisce il suo contributo per un buon clima fiscale e per l’evoluzione della fiscalità.
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).
43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).
Art. 13 Compiti particolari 44
L’AFC adempie i seguenti compiti particolari:
- a.
- sostiene la SFI nella negoziazione di accordi internazionali in questioni fiscali e li applica. Coordina con la SFI i contatti necessari;
- b.45
- nei limiti delle sue competenze e d’intesa con la SFI, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano dell’attuazione del diritto fiscale;
- c.46
- attua lo scambio di informazioni a livello internazionale conformemente all’articolo 15 della legge federale del 18 dicembre 201547 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;
- d.
- allestisce la statistica fiscale svizzera e gestisce la documentazione sui regimi fiscali svizzeri e, in collaborazione con la SFI, su su quelli esteri;
- e.48
- riscuote il canone per le imprese secondo gli articoli 70–70d della legge federale del 24 marzo 200649 sulla radiotelevisione.
44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).
45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).
46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).
48 Introdotta dal n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).
Sezione 6: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 5050 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2741).
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2741).
Art.14 Obiettivi e funzioni
1 L’UDSC51 persegue i seguenti obiettivi:
- a.52
- procura alla Confederazione le entrate provenienti dalle imposte e dai tributi federali di sua competenza per permetterle di finanziare i suoi compiti;
- b.
- gestisce il traffico merci al confine mediante procedure semplici ed economiche tenendo conto delle norme internazionali riconosciute dalla Svizzera concernenti i flussi delle merci;
- c.
- previene e combatte gli atti illegali nella zona di confine, contribuendo in tal modo alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione;
2 Per raggiungere i suoi obiettivi, l’UDSC svolge in particolare le seguenti funzioni:
- a.
- sorveglia e controlla il traffico viaggiatori e il traffico merci attraverso il confine doganale;
- b.
- garantisce la sicurezza nella zona di confine;
- c.
- riscuote i tributi doganali e i tributi dovuti in virtù di leggi federali di natura non doganale, per quanto lo prevedano i relativi atti normativi;
- d.
- partecipa all’applicazione di atti normativi della Confederazione di natura non doganale, per quanto questi lo prevedano;
- e.
- collabora con l’economia, in particolare per semplificare e accelerare le procedure d’imposizione doganale;
- f.
- collabora con le amministrazioni doganali estere, in particolare per quanto concerne la coordinazione delle procedure d’imposizione doganale.
51 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2741). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).
Art. 15 Compiti particolari 53
L’UDSC adempie i seguenti compiti particolari:
- a.
- nei limiti delle sue competenze e d’intesa con la SFI e altri servizi competenti in materia, negozia trattati internazionali in materia doganale e li applica, per quanto non siano toccate le competenze di altre unità amministrative;
- b.
- nei limiti delle sue competenze e d’intesa con la SFI e altri servizi competenti in materia, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni doganali;
- c.
- nei limiti delle sue competenze e d’intesa con altri servizi competenti in materia, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni di sicurezza dei confini e, per l’adempimento dei suoi compiti, collabora con le autorità e gli organi di altri Stati nonché con organizzazioni internazionali e l’Unione Europea.
53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).
Sezione 7: Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione
Art.16 Obiettivi
1 L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) persegue, quale fornitore di prestazioni nel settore dell’informatica e della telecomunicazione, i seguenti obiettivi:
- a.
- fornisce prestazioni nel settore dell’informatica e della telecomunicazione a sostegno dei processi lavorativi dei beneficiari delle prestazioni e garantisce la sicurezza necessaria per i mezzi informatici e i dati; rispetta le direttive del Consiglio informatico della Confederazione (CIC);
- b.
- adegua la propria offerta alle esigenze dei beneficiari delle prestazioni;
- c.
- impiega le risorse finanziarie disponibili in modo economico ed efficace.
Art. 17 Compiti
L’UFIT adempie i seguenti compiti:
- a.
- sviluppa e gestisce sistemi e applicazioni per processi lavorativi specifici alla clientela;
- b.
- sviluppa e gestisce sistemi e applicazioni per i processi di e-government, in particolare anche per la pubblicazione di informazioni in Internet;
- c.
- gestisce sistemi e applicazioni nonché i relativi centri di competenza;
- d.
- garantisce la gestione dei centri di calcolo per la prevenzione di catastrofi;
- e.
- mette la burotica a disposizione dei suoi clienti, la gestisce e sostiene gli utenti nella sua utilizzazione;
- f.
- garantisce l’interoperabilità della burotica in tutta l’Amministrazione federale;
- g.
- garantisce le prestazioni di servizi relative alla comunicazione di dati e vocale all’interno dell’Amministrazione federale nonché il loro allacciamento a Internet;
- h.
- offre ai clienti formazioni generiche e specifiche nel settore dell’informatica;
- i.
- collabora con organizzazioni che si occupano della fornitura di prestazioni informatiche e rappresenta la Confederazione in queste organizzazioni.
Art. 18 Disposizioni particolari
1 ...54
2 L’UFIT fattura le prestazioni ai suoi clienti e provvede alla trasparenza dei costi nei confronti del DFF.55
3 L’UFIT fornisce prestazioni interdipartimentali conformemente all’ordinanza del 25 novembre 202056 sulla trasformazione digitale e l’informatica.57
4 Esso può offrire le sue prestazioni ad altri servizi della Confederazione e, secondo le direttive della legislazione sulle finanze, anche a terzi.
54 Abrogato dall’all. n. 2 dell’O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).
55 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).
57 Nuovo testo giusta l’all n. 3 dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).
Sezione 8: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Art.19 Obiettivi e funzioni
1 L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) persegue i seguenti obiettivi:
- a.
- provvede, secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 5 dicembre 200858 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione, in particolare per gli spazi:
- 1.
- dell’Amministrazione federale,
- 2.
- dell’Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento,
- 3.
- dei Tribunali federali,
- 4.
- delle rappresentanze svizzere all’estero;
- b.
- soddisfa, quale fornitore di prestazioni esclusivo, le esigenze in tutte le fasi del processo logistico:
- 1.
- dell’Amministrazione federale centrale,
- 2.
- delle commissioni decisionali,
- 3.
- delle unità aggregate a livello amministrativo all’Amministrazione federale.
2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’UFCL svolge in particolare le seguenti funzioni:
- a.
- provvede a una gestione immobiliare integrale;
- b.
- quale servizio centrale d’acquisto nel settore civile, garantisce nel settore della logistica l’approvvigionamento di base con prodotti standard e articoli d’assortimento;
- c.
- quale servizio centralizzato, diffonde pubblicazioni federali e stampati all’attenzione del pubblico e dell’Amministrazione federale;
- d.
- è competente dell’allestimento e della pubblicazione di dati federali.
Art.20 Disposizioni particolari
1 L’UFCL adempie i seguenti compiti particolari:
- a.
- dirige la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) e ne gestisce la segreteria;
- b.
- dirige la Commissione degli acquisti della Confederazione (CA) e ne gestisce la segreteria;
- c.59
- dirige il Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP);
- d.
- è l’autorità esecutiva della Confederazione secondo l’ordinanza del 27 novembre 200060 sui prodotti da costruzione e gestisce la segreteria della Commissione dei prodotti da costruzione.
2 Secondo le direttive della legislazione sulle finanze della Confederazione, esso può offrire prestazioni anche a terzi.
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).
60 [RU 2001 100, 2006 4291IV, 2010 2631 all. n. 4. RU 2014 2887art. 46]. Vedi ora l’O del 9 dic. 2014 (RS 933.01).
Sezione 9: ...
Art. 20a61
61 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2011 (RU 2011 3787). Nuovo testo giusta l’all n. 3 dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).
Capitolo 3: Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata
Sezione 1: ...
Art.21e2262
62 Abrogati dall’all. 2 n. II 4 dell’O del 15 set. 2017 sull’acol, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5161).
Sezione 2: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
Sezione 3: Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Art. 24
1 La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA attua la previdenza professionale per i datori di lavoro di cui all’articolo 4 della legge del 20 dicembre 200664 su PUBLICA.
2 Il suo ruolo, i suoi compiti, le sue competenze e la sua organizzazione sono disciplinati nella legge su PUBLICA.
Sezione 4: Controllo federale delle finanze
Art.25 Obiettivi e funzioni
1 Il Controllo federale delle finanze (CDF) è l’organo supremo di vigilanza finanziaria della Confederazione. Esso adempie i suoi compiti in modo autonomo e indipendente, nel quadro della legislazione.
2 Mediante i suoi esami e pareri, esso coadiuva:
- a.
- il Consiglio federale nella sua vigilanza sull’Amministrazione federale;
- b.
- il Parlamento nella sua alta vigilanza sull’Amministrazione e la giustizia.
3 Il CDF verifica che la gestione finanziaria sia regolare, legale ed economica nel settore di controllo attribuitogli dalla legge con l’esame delle finanze a tutti i livelli dell’esecuzione del preventivo.
Art. 26 Pareri all’attenzione del Consiglio federale
Nell’ambito della procedura di corapporto il CDF può formulare autonomamente pareri all’attenzione del Consiglio federale.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art.27 Regolamento interno
Il DFF emana un regolamento interno conformemente all’articolo 29 OLOGA.
Art.28 Diritto previgente: abrogazione
Art.29 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 29a Disposizioni transitorie della modifica del 15 settembre 2017 66
Fino all’entrata in vigore degli articoli 27, 38, 52, 71 e 76b della modifica del 30 settembre 201667 della legge del 2 giugno 193268 sull’alcool (LAlc), l’UDSC svolge tutti i compiti previsti nella legislazione sull’alcol, con le seguenti eccezioni:
- a.
- le autorizzazioni secondo l’articolo 27 capoverso 2 LAlc sono rilasciate dalla Regìa federale degli alcool (RFA);
- b.
- la RFA sorveglia l’impiego delle bevande distillate che essa vende ai titolari di licenze;
- c.
- la RFA gestisce l’azienda di Schachen, nel Cantone di Lucerna, e conclude tutti i negozi giuridici ad essa connessi.
66 Introdotto dall’all. 2 n. II 4 dell’O del 15 set. 2017 sull’acol, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5161).
Art. 29b Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2018 69
Fino all’entrata in vigore degli articoli 71 e 76b della modifica del 30 settembre 201670 della LAlc71:
- a.
- l’UDSC svolge tutti i compiti previsti nella legislazione sull’alcol;
- b.
- la RFA conclude tutti i negozi giuridici pendenti al 1° novembre 2018 e relativi alla sua attività commerciale precedente.
69 Introdotto dall’art. 4 dell’O del 28 set. 2018 concernente la ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore della Confederazione, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3503).
Art.30 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2010.