Ordinanza
concernente il servizio di volo
presso il Dipartimento federale dell’ambiente,
dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
(Ordinanza sul servizio di volo, OSVo)
del 4 ottobre 1999 (Stato 1° luglio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20001
sul personale federale,2
ordina:
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 nov. 2006, in vigore il 1° dic. 2006 (RU 2006 4653).
1
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina il servizio di volo presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) e presso l’Ufficio d’inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA).
Art. 2 Assegnazione al servizio di volo
1 I collaboratori dell’UFAC e dell’UIIA sono assegnati al servizio di volo al fine di eseguire voli di servizio se:
- a.
- per adempiere i loro compiti devono esercitare un’attività aeronautica o disporre di esperienza recente in questo campo, e
- b.
- hanno assolto una formazione aeronautica di base.
2 Essi sono prosciolti dal servizio di volo alla fine dell’anno civile se:
- a.
- non soddisfano più i presupposti di cui al capoverso 1;
- b.
- perdono definitivamente il brevetto di pilota.
Art. 3 Voli di servizio
Sono considerati voli di servizio i voli:
- a.
- destinati a compiere immediatamente una missione nell’ambito del lavoro;
- b.
- intesi a far superare gli esami ufficiali del personale navigante;
- c.
- che servono all’esame ufficiale del materiale aeronautico;
- d.
- per i viaggi di servizio, nonché i voli d’allenamento e d’istruzione volti a mantenere o a migliorare il livello di formazione richiesto per svolgere l’attività professionale.
Art. 4 Formazione e perfezionamento professionali
1 L’UFAC è autorizzato a conferire ai propri istruttori di volo il compito di formare e perfezionare il proprio personale e quello dell’UIIA.
2 La formazione e il perfezionamento dei collaboratori avvengono in funzione delle esigenze richieste per adempiere i compiti.
Art. 5 Rimborso delle spese di formazione
I collaboratori che sciolgono il rapporto di servizio di propria iniziativa o che sono licenziati per loro colpa sono tenuti a rimborsare le spese di formazione, conformemente alle norme vigenti nell’Amministrazione generale della Confederazione.
Art. 6 Scioglimento del rapporto di servizio 3
Se piloti la cui principale attività aeronautica consiste nell’effettuare voli di servizio giusta l’articolo 3 lettere a e b devono abbandonare il servizio di volo per motivi medico-aeronautici e non è possibile affidare loro un altro compito ragionevolmente esigibile, si applicano gli articoli 51–59, 62, 63 e 65–79 del regolamento previdenziale del 15 giugno 20074 per gli impiegati e gli aventi diritto alle rendite della cassa di previdenza della Confederazione.
3 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2181).
Art. 7 Indennità e assunzione dei costi
1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, disciplina il versamento di indennità entro i limiti fissati nelle disposizioni applicabili al personale federale.
2 I membri del servizio di volo possono ottenere a titolo gratuito il rilascio e il rinnovo degli attestati richiesti; il datore di lavoro assume i costi dei controlli di medicina aeronautica.
Art. 8 Materiale aeronautico
1 La Confederazione fornisce il materiale aeronautico necessario per i voli di servizio. La responsabilità dell’esercente incombe all’UFAC; per taluni aeromobili, essa può essere conferita all’UIIA.
2 L’UFAC e l’UIIA allestiscono un piano pluriennale affinché la flotta degli aeromobili resti moderna e conforme alle necessità.
3 L’UFAC e l’UIIA possono locare presso terzi il materiale aeronautico di cui non dispongono al momento.
Art. 9 Regolamento relativo al servizio di volo
L’UFAC e l’UIIA emanano un regolamento comune relativo al servizio di volo. Tale regolamento disciplina l’organizzazione del servizio, le operazioni di volo, l’impiego dei mezzi, le condizioni per prendere a bordo passeggeri, l’assegnazione di crediti destinati alla formazione e al perfezionamento, nonché i controlli del servizio di volo.
Art. 10 Diritto previgente: abrogazione
Il decreto del Consiglio federale del 19 maggio 19715 sul servizio di volo presso il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e dell’energia è abrogato.
5 Non pubblicato nella RU.
Art. 11 Modifica del diritto vigente
Art. 12 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° ottobre 1999.