Legge sul personale federale
del 24 marzo 2000 (Stato 1° gennaio 2021)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 19982,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina il rapporto di lavoro tra la Confederazione e il suo personale.
Art. 2 Campo d’applicazione
1La presente legge si applica al personale:1
- a.
- dell’amministrazione federale ai sensi dell’articolo 2 capoversi 1 e 2 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA);
- b.3
- dei Servizi del Parlamento secondo la legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento;
- c.5
- ...
- d.
- delle Ferrovie federali svizzere secondo la legge federale del 20 marzo 19986 sulle Ferrovie federali svizzere;
- e.
- delle unità organizzative decentralizzate di cui all’articolo 2 capoverso 3 LOGA, sempre che le disposizioni delle leggi speciali non prevedano altrimenti;
- f.7
- del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale e del Tribunale federale dei brevetti, in quanto la legge del 17 giugno 20058 sul Tribunale amministrativo federale, la legge del 19 marzo 20109 sull’organizzazione delle autorità penali e la legge del 20 marzo 200910 sul Tribunale federale dei brevetti non prevedano altrimenti;
- g.11
- del Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale federale;
- h.13
- della segreteria dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
- i.14
- del Ministero pubblico della Confederazione secondo l’articolo 22 capoverso 2 della legge del 19 marzo 201015 sull’organizzazione delle autorità penali;
- j.16
- delle commissioni federali di stima che esercita la propria attività a titolo principale (membri delle commissioni e personale delle segreterie permanenti).
2La presente legge non si applica:17
- a.
- alle persone elette dall’Assemblea federale secondo l’articolo 168 della Costituzione federale;
- b.18
- agli apprendisti che sottostanno alla legge del 13 dicembre 200219 sulla formazione professionale;
- c.20
- al personale reclutato e impiegato all’estero;
- d.21
- al personale delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, eccettuate le Ferrovie federali svizzere.
1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
2 RS 172.010
3 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
4 RS 171.10
5 Abrogata dall’all. n. II 1 della L del 17 dic. 2010 sull’organizzazione della Posta, con effetto dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5043; FF 2009 4573).
6 RS 742.31
7 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
8 RS 173.32
9 RS 173.71
10 RS 173.41
11 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
12 RS 173.110
13 Introdotta dal n. II 1 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
14 Introdotta dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
15 RS 173.71
16 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
17 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
18 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
19 RS 412.10
20 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
21 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
Art. 3 Datori di lavoro
1Datori di lavoro ai sensi della presente legge sono:
- a.
- il Consiglio federale quale organo direttivo supremo dell’amministrazione federale;
- b.
- l’Assemblea federale per i Servizi del Parlamento;
- c.1
- ...
- d.
- le Ferrovie federali svizzere;
- e.
- il Tribunale federale;
f.2 il Ministero pubblico della Confederazione;
- g.3
- l’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.
2I dipartimenti, la Cancelleria federale, i gruppi e uffici, nonché le unità amministrative decentralizzate sono considerati datori di lavoro, per quanto il Consiglio federale deleghi loro le corrispondenti competenze.4
3Il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale penale federale e il Tribunale federale dei brevetti sono considerati datori di lavoro, per quanto le pertinenti leggi o il Consiglio federale deleghino loro le corrispondenti competenze.5
1 Abrogata dall’all. n. II 1 della L del 17 dic. 2010 sull’organizzazione della Posta, con effetto dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5043; FF 2009 4573).
2 Introdotta dall’all. n. II 4 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
3 Introdotta dall’all. n. II 4 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
5 Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RU 2003 2133; FF 2001 3764). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della L del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 513; FF 2008 349).
Art. 4 Politica del personale
1Le disposizioni d’esecuzione (art. 37 e 38), i contratti di lavoro (art. 8) nonché le misure e le decisioni sono concepiti in modo da contribuire alla competitività della Confederazione sul mercato del lavoro e al raggiungimento degli obiettivi di cui ai capoversi 2 e 3.
2I datori di lavoro impiegano il loro personale in modo adeguato, economico e socialmente responsabile; prendono le misure adeguate per garantire:1
- a.
- l’assunzione e la permanenza del personale adeguato;
- b.2
- lo sviluppo personale e professionale, la formazione e la formazione continua, la motivazione e la polivalenza del personale;
- c.
- il promovimento dei quadri e lo sviluppo delle capacità gestionali;
- d.
- le stesse opportunità alle donne e agli uomini e la loro parità di trattamento;
- e.3
- la rappresentanza delle comunità linguistiche in seno al personale, in proporzione alla loro quota nella popolazione residente;
- ebis.4
- il promovimento delle conoscenze delle lingue ufficiali necessarie all’esercizio della funzione, in particolare il promovimento, per i quadri superiori, delle conoscenze attive di una seconda lingua ufficiale e passive di una terza lingua ufficiale;
- f.
- le stesse opportunità ai disabili, il loro impiego e integrazione;
- g.
- la protezione della personalità e della salute, nonché la sicurezza del personale sul posto di lavoro;
- h.
- il promovimento di un atteggiamento rispettoso dell’ambiente sul posto di lavoro;
- i.
- la creazione di condizioni di lavoro che consentano al personale di adempiere le proprie responsabilità familiari e i propri impegni sociali;
- j.
- la creazione di posti di tirocinio e di formazione;
- k.
- un’informazione esaustiva del personale.
3Provvedono ad evitare l’arbitrarietà nei rapporti di lavoro e introducono un sistema di valutazione fondato su colloqui con il collaboratore; tale sistema costituisce la base di una retribuzione corrispondente alla prestazione e di uno sviluppo degli impiegati orientato verso obiettivi.
1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
3 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
4 Introdotta dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
Art. 5 Coordinamento e controllo della gestione
1Il Consiglio federale coordina e dirige l’attuazione della politica del personale. Verifica periodicamente il conseguimento degli obiettivi della presente legge; rende conto alle Camere federali di tali verifiche e propone loro tempestivamente le misure necessarie. Stabilisce d’intesa con le commissioni parlamentari di vigilanza la forma e il contenuto di tali rapporti.
2Provvede affinché i datori di lavoro adoperino un adeguato sistema di controllo della gestione.
1 Abrogati dal n. I della L del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
Art. 6 Diritto applicabile
1Il personale ha i diritti e gli obblighi sanciti dalla Costituzione federale e dalla legislazione.
2Sempre che la presente legge e altre leggi federali non prevedano disposizioni derogatorie, al rapporto di lavoro sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni del Codice delle obbligazioni1 (CO).2
3Entro i limiti delle disposizioni di cui al capoverso 2, il rapporto di lavoro è regolato in dettaglio dalle disposizioni d’esecuzione (art. 37), in particolare dal contratto collettivo di lavoro (art. 38) e dal contratto di lavoro (art. 8).
4Qualora le disposizioni d’esecuzione rispettivamente il contratto collettivo di lavoro e il contratto di lavoro divergano, sono applicabili le disposizioni più favorevoli all’impiegato.
5In casi motivati il Consiglio federale può subordinare talune categorie di personale al CO, segnatamente il personale ausiliario e i praticanti. Può emanare prescrizioni minime per tali rapporti di lavoro.3
6In singoli casi motivati i datori di lavoro possono subordinare loro impiegati al CO.
7In caso di controversie connesse con il rapporto di lavoro del personale subordinato al CO, la competenza spetta ai tribunali civili.
1 RS 220
2 Correzione della CdR del 18 mar. 2015, pubblicata il 9 apr. 2015 (RU 2015 1021).
3 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
Art. 6a Rimunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e con i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione
1Il Consiglio federale emana principi relativi:
- a.
- allo stipendio (prestazioni accessorie comprese) dei quadri di grado più elevato e del personale retribuito con importi analoghi:
- 1.2
- delle Ferrovie federali svizzere (FFS),
- 2.
- di altre aziende e di altri stabilimenti della Confederazione soggetti alla presente legge in qualità di unità amministrative decentralizzate;
- b.
- all’onorario (prestazioni accessorie comprese) dei membri del consiglio d’amministrazione o di un analogo organo di direzione superiore delle aziende e degli stabilimenti di cui alla lettera a;
- c.3
- all’equa rappresentanza delle comunità linguistiche in seno al consiglio d’amministrazione o in un analogo organo di direzione superiore delle aziende e degli stabilimenti di cui alla lettera a.
2Il Consiglio federale emana principi relativi ad altre condizioni contrattuali convenute con le persone di cui al capoverso 1, in particolare per quanto concerne la previdenza professionale e le indennità di partenza.
3Il Consiglio federale emana altresì principi relativi alle occupazioni accessorie esercitate dalle persone di cui al capoverso 1 lettera a. Le occupazioni accessorie retribuite che compromettono le prestazioni nell’ambito del rapporto di lavoro con l’azienda o lo stabilimento oppure che rischiano di generare un conflitto con gli interessi dell’azienda o dello stabilimento richiedono il consenso del Consiglio federale. Esso disciplina l’obbligo di versare gli introiti provenienti da queste attività.
4La somma globale degli stipendi e degli onorari (prestazioni accessorie comprese) delle persone di cui al capoverso 1 e le altre condizioni contrattuali convenute con queste persone sono accessibili al pubblico. Lo stipendio o l’onorario (prestazioni accessorie comprese) del presidente della direzione e del consiglio d’amministrazione o di un analogo organo di direzione superiore è reso noto singolarmente.
5I principi di cui ai capoversi 1–4 si applicano anche alle aziende con sede in Svizzera e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta da un’azienda o da uno stabilimento soggetto alla presente legge.
6Il Consiglio federale provvede affinché i principi di cui ai capoversi 1–5 siano applicati per analogia a tutte le imprese con sede in Svizzera disciplinate dal diritto privato e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Confederazione. Sono eccettuate le società le cui azioni sono quotate in borsa. A tali società sono applicabili gli articoli 663bbis e 663c capoverso 3 CO4.5
1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 giu. 2003 sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 297; FF 2002 6688 6705).
2 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
3 Introdotta dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
4 RS 220
5 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2629; FF 2004 3995).
Art. 7 Messa a concorso
I posti vacanti sono messi a pubblico concorso. Le disposizioni d’esecuzione disciplinano le eccezioni.
Sezione 2: Formazione, fine e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 8 Formazione e condizioni di assunzione
1Il rapporto di lavoro nasce dalla conclusione di un contratto di lavoro di diritto pubblico in forma scritta.1
2Le disposizioni d’esecuzione disciplinano la durata del periodo di prova. Per funzioni speciali possono prevedere un periodo di prova della durata massima di sei mesi.2
3Se necessario per l’adempimento di compiti di sovranità nazionale, il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza:
- a.
- quali rapporti di lavoro sono accessibili solo a persone con la cittadinanza svizzera;
- b.
- quali rapporti di lavoro sono accessibili solo a persone che posseggono esclusivamente la cittadinanza svizzera.
1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
2 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
Art. 9 Durata
1Un rapporto di lavoro di durata determinata è concluso per tre anni al massimo; oltre i tre anni è considerato di durata indeterminata. I contratti di durata determinata che si succedono senza interruzione sono considerati di durata indeterminata dopo tre anni.
2Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per determinate categorie professionali.
1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
Art. 10 Fine del rapporto di lavoro
1Il rapporto di lavoro di durata indeterminata cessa senza disdetta al raggiungimento del limite d’età di cui all’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
2Le disposizioni d’esecuzione possono:
- a.
- fissare un’età di pensionamento inferiore al limite d’età di cui all’articolo 21 LAVS per determinate categorie di personale;
- b.
- prevedere l’impiego oltre l’età ordinaria di pensionamento.
3Il datore di lavoro può disdire in via ordinaria il rapporto di lavoro di durata indeterminata per motivi oggettivi sufficienti, in particolare in seguito:
- a.
- alla violazione di importanti obblighi legali o contrattuali;
- b.
- a mancanze nelle prestazioni o nel comportamento;
- c.
- a incapacità, inattitudine o mancanza di disponibilità nell’effettuare il lavoro convenuto nel contratto di lavoro;
- d.
- alla mancanza di disponibilità a eseguire un altro lavoro ragionevolmente esigibile;
- e.
- a gravi motivi di ordine economico o aziendale, sempre che il datore di lavoro non possa offrire all’impiegato un altro lavoro ragionevolmente esigibile;
- f.
- al venir meno di una delle condizioni di assunzione stabilite nella legge o nel contratto di lavoro.
4Le parti possono disdire immediatamente i rapporti di lavoro di durata determinata e indeterminata per motivi gravi.
1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
2 RS 831.10
Art. 11
…
1 Abrogato dal n. I della L del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
Art. 12 Termine di disdetta
1Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2Le disposizioni d’esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
Art. 13 Prescrizioni formali
La proroga, la limitazione nel tempo e la fine del rapporto di lavoro, nonché ogni modifica del contratto di lavoro, richiedono per la loro validità la forma scritta.
1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
Art. 14 Persone nominate per la durata della funzione
1Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d’esecuzione.
2In mancanza di disposizioni stabilite nella legge speciale si applicano le disposizioni della presente legge, fatte salve le seguenti deroghe:
- a.
- il rapporto di lavoro si fonda su una decisione sottoposta al consenso della persona nominata;
- b.
- le disposizioni della presente legge e del CO2 concernenti la disdetta ordinaria non sono applicabili;
- c.
- l’autorità di nomina può rinunciare a riconfermare la nomina qualora motivi oggettivi sufficienti lo giustifichino; se al più tardi sei mesi prima della fine della durata della funzione l’autorità di nomina non ha preso una decisione di non riconferma, la persona interessata è considerata riconfermata nella sua funzione; nella procedura di ricorso si applicano gli articoli 34b capoversi 1 lettera a e 2, nonché 34c capoversi 1 lettere a, b, d e 2;
- d.
- la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di tre mesi.
3Il rapporto di lavoro può essere disdetto immediatamente per motivi gravi.
1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
2 RS 220
Sezione 3: Diritti e obblighi risultanti dal rapporto di lavoro
Art. 15 Stipendio
1Il datore di lavoro versa uno stipendio all’impiegato. Lo stipendio dipende dalla funzione, dall’esperienza e dalla prestazione.
2Il Consiglio federale definisce gli stipendi minimi.
3Le disposizioni d’esecuzione stabiliscono i principi che presiedono alla determinazione degli stipendi.
4Possono prevedere il versamento di supplementi allo stipendio per adeguarlo in particolare alla situazione regionale del mercato del lavoro, all’infrastruttura locale o ai bisogni specifici del settore.1
5Possono adattare al potere d’acquisto singole componenti dello stipendio del personale impiegato all’estero.
6Gli importi degli stipendi massimi (prestazioni accessorie comprese) delle funzioni quadro superiori dell’amministrazione federale e le altre condizioni contrattuali convenute con i loro titolari sono accessibili al pubblico.2
1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
2 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 giu. 2003 sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 297; FF 2002 6688 6705).
Art. 16 Compensazione del rincaro
1Il datore di lavoro versa sullo stipendio o su alcune sue componenti come pure su altre prestazioni un’indennità per compensare adeguatamente il rincaro. A tal fine tiene conto della sua situazione economica e finanziaria e della situazione sul mercato del lavoro.
2Le disposizioni d’esecuzione disciplinano i principi.
3Laddove il rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto collettivo di lavoro (art. 38), quest’ultimo contiene disposizioni sulla compensazione del rincaro. Se le parti non possono accordarsi sull’entità del rincaro, esso è fissato da un tribunale arbitrale (art. 38 cpv. 3).
Art. 17 Durata massima della settimana lavorativa
Le disposizioni della legge del 13 marzo 19642 sul lavoro si applicano per analogia alla durata massima della settimana lavorativa. È fatta salva la legge dell’8 ottobre 19713 sulla durata del lavoro.
1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
2 RS 822.11
3 RS 822.21
Art. 17a Tempo di lavoro, vacanze e congedi
1Le disposizioni d’esecuzione disciplinano la durata del tempo di lavoro nonché le vacanze e i congedi; stabiliscono inoltre l’entità e la compensazione del lavoro aggiuntivo e delle ore supplementari.
2Il lavoro aggiuntivo e le ore supplementari sono rimunerati soltanto se sono stati ordinati o successivamente riconosciuti come tali.
3I giorni di vacanza si prescrivono in cinque anni conformemente all’articolo 128 numero 3 CO2.
4Il Consiglio federale stabilisce il numero minimo dei giorni di vacanza e la durata minima del congedo parentale in caso di nascita e adozione.
1 Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
2 RS 220
Art. 18 Altre prestazioni del datore di lavoro
1Le disposizioni d’esecuzione definiscono gli apparecchi, gli indumenti da lavoro e il materiale di cui deve essere dotato il personale e che sono necessari per l’adempimento dei compiti.
2Disciplinano inoltre i rimborsi all’impiegato delle spese e le indennità per gli inconvenienti connessi al lavoro.
Art. 19 Misure in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
1Prima di recedere dal rapporto di lavoro senza colpa dell’impiegato, il datore di lavoro si avvale di tutte le possibilità ragionevolmente esigibili per continuare a impiegarlo.
2Se recede dal rapporto di lavoro senza colpa dell’impiegato, il datore di lavoro lo sostiene nella sua transizione professionale.
3Il datore di lavoro versa un’indennità all’impiegato se:
- a.
- quest’ultimo esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente;
- b.
- il rapporto di lavoro dura da molto tempo o l’impiegato ha già raggiunto una certa età.
4Le disposizioni d’esecuzione possono prevedere il versamento di un’indennità ad altri impiegati o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa.
5L’indennità ammonta almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.
6Le disposizioni d’esecuzione:
- a.
- stabiliscono i valori minimi e massimi per le indennità;
- b.
- disciplinano la riduzione, la soppressione o la restituzione dell’indennità nel caso in cui l’impiegato concluda un altro contratto di lavoro.
7Il datore di lavoro può versare l’indennità con un versamento unico o a rate.
1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
Art. 20 Tutela degli interessi del datore di lavoro
1Gli impiegati svolgono con diligenza il lavoro loro impartito e tutelano gli interessi della Confederazione, rispettivamente del loro datore di lavoro.
2Durante la durata del rapporto di lavoro l’impiegato non presta alcun lavoro a titolo oneroso a favore di terzi, sempre che in tal modo violi il suo dovere di fedeltà.
Art. 21 Obblighi del personale
1Se necessario per l’adempimento dei compiti, le disposizioni d’esecuzione possono prevedere per il personale l’obbligo di:
- a.1
- risiedere in un determinato luogo o di accettare il trasferimento in un altro luogo di lavoro;
- b.
- abitare in un alloggio di servizio; le disposizioni d’esecuzione possono disciplinare il rapporto giuridico derogando alla legislazione sul diritto di locazione;
- c.
- utilizzare determinati apparecchi, indumenti da lavoro e dispositivi di sicurezza;
- cbis.2
- accettare l’assegnazione ad altre funzioni o a un altro settore d’attività, sempre che il personale sottostia a un obbligo di trasferimento secondo la lettera a;
- d.3
- partecipare a provvedimenti che mirano alla reintegrazione nel processo lavorativo dopo un’assenza dovuta a malattia o a infortunio.
2Le disposizioni d’esecuzione possono obbligare il personale a fornire al datore di lavoro tutto o parte del reddito ricavato da attività a favore di terzi, se queste ultime sono esercitate grazie al rapporto di lavoro.
3Al personale è proibito sollecitare, accettare o farsi promettere omaggi o altri vantaggi per sé o per terzi, se ciò avviene nell’ambito del rapporto di lavoro.
4Al personale è proibito l’esercizio di una funzione ufficiale per uno Stato estero nonché l’accettazione di titoli onorifici o ordini cavallereschi conferiti da autorità estere.
1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
2 Introdotta dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
3 Introdotta dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
Art. 22 Segreto professionale, di affari e d’ufficio
Art. 22a Obbligo di denuncia, diritto di segnalazione e protezione
1Gli impiegati sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al Controllo federale delle finanze (CDF) i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione.
2Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi federali.
3L’obbligo di denuncia non si applica agli impiegati che secondo gli articoli 113 capoverso 1, 168 e 169 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20072 hanno la facoltà di non deporre o di non rispondere.
4Gli impiegati hanno il diritto di segnalare al CDF altre irregolarità constatate o loro segnalate nell’esercizio della loro funzione. Il CDF accerta i fatti e adotta i provvedimenti necessari.
5Chi in buona fede ha sporto denuncia, ha segnalato un’irregolarità o ha deposto in qualità di testimone non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale.
1 Introdotto dall’all. n. II 4 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
2 RS 312.0
Art. 23 Occupazioni accessorie
Le disposizioni d’esecuzione possono sottoporre ad autorizzazione l’esercizio di determinate attività e incarichi pubblici per quanto esso possa compromettere l’adempimento dei compiti.
Art. 24 Restrizioni dei diritti del personale
1Se la sicurezza dello Stato, la tutela degli interessi negli affari esteri o la garanzia dell’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali lo esigono, il Consiglio federale può limitare o sopprimere il diritto di scioperare per determinate categorie di impiegati.
2Per le medesime ragioni può:
- a.
- limitare la libertà di domicilio e la libertà economica oltre le restrizioni previste dalla legge;
- b.
- imporre al personale obblighi che esulano dal contratto di lavoro.
Art. 25 Garanzia della corretta esecuzione dei compiti
1Il datore di lavoro prende le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione dei compiti.
2Può ricorrere in particolare alle misure seguenti:
- a.
- misure di sostegno e di sviluppo;
- b.
- avvertimento, riduzione dello stipendio, multa o sospensione;
- c.
- modifica dei compiti, del tempo di lavoro o del luogo di lavoro.
3Se le misure riguardano il contratto di lavoro, il datore di lavoro le concorda per scritto con l’impiegato. In caso di disaccordo, si applica la procedura di cui agli articoli 34 e 36.
1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
Art. 26
…
1 Abrogato dal n. I della L del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
Sezione 3a: Trattamento dei dati
Art. 27 Gestione del personale
1Il datore di lavoro tratta in forma cartacea e in uno o più sistemi d’informazione i dati dei suoi impiegati necessari per l’adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, in particolare per:
- a.
- determinare il fabbisogno di personale;
- b.
- garantire l’organico necessario mediante il reclutamento di collaboratori;
- c.
- conteggiare i salari e gli stipendi, tenere fascicoli personali ed effettuare comunicazioni alle assicurazioni sociali;
- d.
- promuovere lo sviluppo dei collaboratori e fidelizzarli;
- e.
- mantenere e migliorare le qualifiche dei collaboratori;
- f.
- provvedere alla pianificazione, alla gestione strategica e al controllo mediante analisi di dati, confronti, rendiconti e la pianificazione di misure.
2Può trattare, in quanto necessari all’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1, i seguenti dati del personale, inclusi i dati particolarmente degni di protezione e i profili della personalità:
- a.
- dati relativi alla persona;
- b.
- dati sullo stato di salute con riferimento alla capacità al lavoro;
- c.
- dati sulle prestazioni, sulle potenzialità e sullo sviluppo personale e professionale;
- d.
- dati necessari nell’ambito della collaborazione all’applicazione del diritto delle assicurazioni sociali;
- e.
- atti procedurali e decisioni di autorità attinenti al lavoro.
3È responsabile della protezione e della sicurezza dei dati.
4Può comunicare dati a terzi soltanto se una base legale lo prevede oppure se la persona interessata vi acconsente per scritto.
5Emana disposizioni di esecuzione concernenti:
- a.
- l’architettura, l’organizzazione e la gestione del sistema o dei sistemi d’informazione;
- b.
- il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, l’archiviazione e la distruzione degli stessi;
- c.
- le autorizzazioni al trattamento dei dati;
- d.
- le categorie di dati di cui al capoverso 2;
- e.
- la protezione e la sicurezza dei dati.
6Può prevedere la comunicazione di dati non degni di particolare protezione mediante procedura di richiamo. Emana le disposizioni di esecuzione.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
Art. 27a a 27c
…
1 Introdotti dal n. I 1 della LF del 17 giu. 2011 (RU 2011 5583; FF 2010 6213). Abrogati dall’all. n. II 2 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
Art. 27d Fascicoli della Consulenza sociale del personale
1La Consulenza sociale del personale dell’Amministrazione federale (CSPers) tratta in forma cartacea e in un sistema d’informazione i dati delle persone che le si rivolgono (clienti) e necessari per:
- a.
- consigliare e sostenere i clienti nell’ambito lavorativo, sociale, della salute e delle finanze;
- b.
- decidere in merito alle domande di prestazioni previste dall’ordinanza del 18 dicembre 20022 concernente il fondo di soccorso del personale federale;
- c.
- attribuire i fondi per l’integrazione professionale dei disabili nell’Amministrazione federale;
- d.
- la gestione dei casi.
2La CSPers può trattare i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità dei clienti, necessari all’adempimento dei propri compiti e riguardanti:
- a.
- la situazione privata;
- b.
- lo stato di salute;
- c.
- le prestazioni nell’ambito del rapporto di lavoro;
- d.
- le cause e il grado dell’invalidità.
3Gli impiegati della CSPers e i servizi responsabili del supporto tecnico hanno accesso al sistema d’informazione, per quanto sia necessario per l’adempimento dei loro compiti.
4La CSPers può rendere accessibili i dati personali e i profili della personalità di cui al capoverso 2 alle persone e ai servizi seguenti, se necessario per l’adempimento dei loro compiti:
- a.
- ai superiori diretti;
- b.
- ai servizi del personale;
- c.
- ai competenti servizi dell’AI, dell’INSAI e dell’assicurazione militare;
- d.
- al servizio medico dell’Amministrazione federale;
- e.
- all’Ufficio federale del personale nell’ambito dell’attribuzione dei fondi per l’integrazione professionale dei disabili;
- f.
- ai membri del consiglio del fondo di soccorso del personale federale.
5La CSPers è responsabile della protezione dei dati e della sicurezza del sistema d’informazione.
6Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione concernenti:
- a.
- l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;
- b.
- il trattamento dei dati, in particolare la loro raccolta, conservazione, comunicazione, archiviazione e distruzione;
- c.
- le autorizzazioni per il trattamento dei dati;
- d.
- i cataloghi di dati.
1 Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
2 RS 172.222.023
Art. 27e
…
1 Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 2012 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). Abrogato dall’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4009; FF 2014 8061).
Art. 28 Dati relativi alla salute
1Il servizio medico competente tratta i dati personali degni di particolare protezione riguardanti la salute e necessari per:
- a.
- valutare l’idoneità dei candidati al momento dell’assunzione;
- b.
- valutare l’idoneità degli impiegati nel corso della durata del rapporto di lavoro;
- c.
- valutare i rischi di invalidità e morbilità dei candidati al momento dell’assunzione per funzioni rilevanti per la sicurezza.1
1bisPuò trattare questi dati in un sistema d’informazione.2
1terGli impiegati del servizio medico e i servizi responsabili del supporto tecnico hanno accesso al sistema d’informazione, per quanto sia necessario per l’adempimento dei loro compiti.3
1quaterIl Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione concernenti:
- a.
- l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;
- b.
- il trattamento dei dati, in particolare la loro raccolta, conservazione, comunicazione, archiviazione e distruzione;
- c.
- i cataloghi di dati;
- d.
- le misure di protezione tecniche e organizzative volte a impedire il trattamento di dati personali da parte di terzi non autorizzati.4
2Può comunicare ai servizi interessati informazioni circa le conclusioni tratte da constatazioni mediche soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per valutare se il candidato è idoneo a essere assunto, assicurato e a svolgere il suo lavoro oppure per pronunciarsi in merito a pretese desunte dal rapporto di lavoro.
3Del rimanente, può trasmettere dati relativi alla salute e documenti medici soltanto col consenso scritto della persona interessata; se il consenso è negato, i dati possono essere trasmessi soltanto con l’autorizzazione del servizio designato nelle disposizioni d’esecuzione.
4L’autorizzazione di cui al capoverso 3 è negata se:
- a.
- la persona su cui sono domandate le informazioni ha un interesse preponderante a serbarle segrete, oppure
- b.
- essa ostacolerebbe notevolmente il datore di lavoro nello svolgimento dei suoi compiti, oppure
- c.
- lo esigano interessi pubblici.
1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
2 Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
3 Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
4 Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
Sezione 4: Misure a favore del personale
Art. 29 Impedimento al lavoro e decesso
1Le disposizioni d’esecuzione disciplinano le prestazioni che il datore di lavoro versa all’impiegato in caso d’impedimento al lavoro dovuto a malattia, infortunio, invalidità, servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile nonché a maternità.
2Determinano le prestazioni ai superstiti in caso di decesso dell’impiegato.
3Inoltre disciplinano il computo delle prestazioni di assicurazioni obbligatorie svizzere ed estere sul salario e sulle altre prestazioni.
Art. 30 Surrogazione
1Il datore di lavoro, al momento dell’accaduto e fino a concorrenza dell’ammontare delle prestazioni che versa, surroga l’impiegato e i suoi superstiti nei riguardi di terzi che sono responsabili della malattia, dell’infortunio, dell’invalidità o del decesso di tale impiegato.
2Il datore di lavoro può far valere il diritto di regresso nei confronti del coniuge o del partner registrato dell’impiegato, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente o di persone che vivono con lui nella stessa economia domestica, soltanto se hanno provocato intenzionalmente o per grave negligenza l’impedimento al lavoro.1
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Art. 31 Misure e prestazioni sociali
1Il Consiglio federale disciplina le prestazioni versate agli impiegati per il mantenimento dei figli a complemento degli assegni familiari versati secondo gli ordinamenti cantonali sugli assegni familiari.1
2Le disposizioni d’esecuzione possono prevedere misure per agevolare la custodia dei figli. Possono prevedere il versamento di prestazioni a favore degli impiegati che assistono o provvedono al mantenimento di persone inabili all’esercizio di un’attività lucrativa, nonché misure per agevolare tale assistenza.
3Le disposizioni d’esecuzione possono prevedere misure e prestazioni per alleviare le conseguenze di situazioni sociali difficili.
4Se in seguito a misure economiche o aziendali occorre licenziare un numero ingente di impiegati, il datore di lavoro elabora un piano sociale. Nei casi in cui il rapporto di lavoro è retto da un contratto collettivo di lavoro (art. 38), le parti definiscono il piano sociale nel quadro del contratto collettivo. Se le parti non giungono ad un’intesa, è il tribunale arbitrale (art. 38 cpv. 3) a definire il piano sociale.
5Le disposizioni d’esecuzione possono prevedere ulteriori misure e prestazioni per la protezione sociale del personale, in particolare il sostegno degli interessati in caso di riorientamento professionale o prestazioni per il pensionamento anticipato.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della L del 21 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 6103 6159).
Art. 32 Altre misure e prestazioni
Le disposizioni d’esecuzione possono inoltre prevedere:
- a.
- misure e prestazioni volte a reclutare, mantenere e gratificare il personale;
- b.
- premi di fedeltà;
- c.
- misure e prestazioni volte a promuovere le invenzioni o a ricompensare proposte di miglioramento;
- d.
- misure e prestazioni volte a favorire sul posto di lavoro un comportamento di rispetto per l’ambiente e atto a promuovere la salute e la sicurezza;
- e.
- la gestione o il sostegno di infrastrutture a favore del personale;
- f.
- l’acquisto di alloggi sul luogo di lavoro qualora l’offerta locale non sia sufficiente o se la particolarità della funzione lo esige, nonché sovvenzionare l’acquisto o la locazione di alloggi;
- g.
- riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti della Confederazione.
Sezione 4b: Previdenza professionale
Art. 32a Personale assicurato
1Gli impiegati dei datori di lavoro di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, e–i sono assicurati presso PUBLICA contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte.
2Le unità amministrative federali decentralizzate dotate di personalità giuridica e di contabilità proprie, il cui personale dispone di uno statuto che deroga alla presente legge in base a una legge speciale o che in materia di diritto del personale dispongono delle competenze del datore di lavoro in virtù degli articoli 3 capoverso 2 e 37 capoverso 3, assicurano parimenti i loro impiegati presso PUBLICA.
1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
Art. 32b Datore di lavoro
1Il Consiglio federale è considerato datore di lavoro ai sensi della legge del 20 dicembre 20061 su PUBLICA per gli impiegati di cui all’articolo 32a; è fatto salvo il capoverso 2.
2Le unità amministrative federali decentralizzate dotate di personalità giuridica e di contabilità proprie sono considerate datori di lavoro dei loro impiegati.
3Il Consiglio federale designa i rappresentanti dei datori di lavoro della cassa di previdenza della Confederazione (art. 32d cpv. 2) nella Commissione della cassa.
Art. 32c Affiliazione a PUBLICA
1L’affiliazione dei datori di lavoro a PUBLICA ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della legge del 20 dicembre 20061 su PUBLICA è conclusa con un contratto di diritto pubblico. Il DFF firma il contratto a nome del Consiglio federale.2
2I regolamenti della previdenza costituiscono parte integrante del contratto d’affiliazione.
3La conclusione e la modifica del contratto di affiliazione richiedono la partecipazione e il consenso dell’organo paritetico. I contratti di affiliazione di datori di lavoro che non siano il Consiglio federale devono inoltre essere approvati dal Consiglio federale perché siano validi.
4La modifica del contratto di affiliazione richiede l’approvazione del Consiglio federale se ha conseguenze finanziarie per il datore di lavoro, gli impiegati, gli aventi diritto alle rendite o la cassa di previdenza.3
1 RS 172.222.1
2 Nuovo testo del per. giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
3 Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
Art. 32d Casse di previdenza
1I datori di lavoro con i loro impiegati e con gli aventi diritto alle rendite che da loro dipendono costituiscono ciascuno una cassa di previdenza. Più datori di lavoro possono costituire con il consenso del Consiglio federale una cassa di previdenza comune. Il Consiglio federale può prescrivere l’affiliazione di più datori di lavoro a una cassa di previdenza comune.1
2Le unità amministrative federali decentralizzate dotate di personalità giuridica e di contabilità proprie, che sottostanno alla presente legge senza deroghe previste da leggi speciali e senza disporre di proprie competenze in materia di diritto del personale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 e dell’articolo 37 capoverso 3, costituiscono una cassa di previdenza comune con il datore di lavoro Consiglio federale (cassa di previdenza della Confederazione), nella misura in cui le prescrizioni di leggi speciali non prevedano altrimenti. Con il consenso del Consiglio federale possono affiliarsi alla cassa di previdenza della Confederazione anche le unità amministrative federali decentralizzate di cui all’articolo 32a capoverso 2.2 Ogni datore di lavoro della cassa di previdenza della Confederazione è parte contraente nel contratto comune di affiliazione.3
2bisSe risulta opportuno per motivi di natura attuariale o di tecnica previdenziale, in particolare a causa delle dimensioni, della struttura o dei compiti di un datore di lavoro, il Consiglio federale può ordinare l’affiliazione a una cassa comune secondo il capoverso 1 o accogliere una richiesta di affiliazione alla cassa di previdenza della Confederazione.4
3Le casse di previdenza stesse assumono i propri costi. Per le casse di previdenza comuni, PUBLICA tiene una contabilità separata per datore di lavoro.
1 Per. introdotto dall’all. n. II 2 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
2 Frase introdotta all’all. n. II 2 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
3 Originario: secondo per.
4 Introdotto dall’all. n. II 2 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
Art. 32e Organo paritetico
1Per ogni cassa di previdenza è costituito un organo paritetico composto di rappresentanti dei datori di lavoro e degli impiegati.
2Se più datori di lavoro costituiscono una cassa di previdenza comune, la rappresentanza dei datori di lavoro e degli impiegati nell’organo paritetico è proporzionale alla quota dei singoli datori di lavoro nel capitale di copertura totale della cassa di previdenza.
3Il Consiglio federale disciplina in un’ordinanza la designazione degli organi paritetici delle singole casse di previdenza. Può delegare questa competenza ai datori di lavoro che non appartengono alla cassa di previdenza della Confederazione.
Art. 32f Scioglimento di contratti d’affiliazione, uscita di unità amministrative e modifica dello statuto
1Se un datore di lavoro o un’unità amministrativa esce da PUBLICA o da una cassa di previdenza, oppure se modifica il proprio statuto giuridico, gli assicurati attivi e gli aventi diritto alle rendite che dipendono dal datore di lavoro o dall’unità amministrativa sono trasferiti al nuovo istituto di previdenza o alla nuova cassa di previdenza.
2Gli aventi diritto alle rendite possono essere lasciati presso PUBLICA o presso la precedente cassa di previdenza se lo richiedono gli interessi della Confederazione allo scorporo o alla modifica dello statuto.
3Il datore di lavoro competente per gli assicurati attivi dopo lo scorporo o la modifica dello statuto è competente anche per il finanziamento degli obblighi del datore di lavoro nei confronti degli aventi diritto alle rendite lasciati nella cassa precedente. Egli compensa a PUBLICA l’eventuale svantaggio finanziario derivante da questi aventi diritto e non coperto dal patrimonio a disposizione.
4La Confederazione può assumere il finanziamento di questi obblighi se il Consiglio federale era il datore di lavoro precedente e nessuna legge prevede altrimenti.
Art. 32g Finanziamento della previdenza
1I contributi dei datori di lavoro alla previdenza per la vecchiaia, all’assicurazione contro i rischi e alle rendite transitorie raggiungono nel complesso almeno l’11 e al massimo il 13,5 per cento della massa salariale assicurabile. Il loro importo dipende dalla struttura del rischio e dell’età degli assicurati nella cassa di previdenza, dalle possibilità di redditività a lungo termine, dalla modifica del tasso d’interesse tecnico e dalla situazione economica del datore di lavoro.
2I datori di lavoro stabiliscono i loro contributi dopo aver consultato l’organo paritetico della cassa di previdenza.
3I contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori sono graduati secondo l’età degli assicurati.
4Entro i limiti dell’articolo 66 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e dell’articolo 331 capoverso 3 CO2, i regolamenti della previdenza possono prevedere deroghe al finanziamento paritetico delle prestazioni per i rischi e delle prestazioni di vecchiaia.3
5È considerato salario assicurabile il salario sottoposto all’AVS inclusi i supplementi di cui all’articolo 15. Non sono considerati salario assicurabile i rimborsi di spese e le compensazioni di prestazioni come il lavoro supplementare o straordinario, i picchetti, il lavoro notturno o il lavoro a turni.
6Il salario coordinato è determinato tenendo conto del tasso d’occupazione della persona impiegata. L’importo di coordinamento può essere stabilito come tasso percentuale del salario sottoposto all’AVS.
7Il guadagno assicurato corrisponde al salario annuo assicurabile, dopo deduzione dell’importo di coordinamento.
1 RS 831.40
2 RS 220
3 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
Art. 32h Riscossione dei contributi dei datori di lavoro
I datori di lavoro riscuotono i contributi dovuti a PUBLICA presso le loro unità amministrative sotto forma di un contributo indipendente dall’età delle persone impiegate calcolato sulla somma del guadagno assicurato. Questa disposizione non si applica ai datori di lavoro di cui all’articolo 32a capoverso 2.
Art. 32i Previdenza per la vecchiaia
1L’obbligo contributivo per la previdenza per la vecchiaia nel sistema del primato dei contributi inizia il 1° gennaio dopo il compimento del 21° anno d’età e dura sino alla fine dell’obbligo contributivo conformemente alla LAVS1.
2I regolamenti della previdenza possono prevedere che dopo la fine dell’obbligo contributivo i contributi della previdenza per la vecchiaia sono costitutivi di rendita fino al compimento del 70° anno d’età.
3L’assicurato che cessa il rapporto di lavoro o riduce il grado di occupazione tra il compimento del 60° e del 70° anno d’età può esigere il versamento della corrispondente rendita di vecchiaia o rendita parziale.
4La prestazione regolamentare di vecchiaia risulta dai contributi versati e dai redditi patrimoniali. I tassi di conversione sono determinati secondo canoni attuariali. Il regolamento della previdenza disciplina la riscossione della prestazione di vecchiaia sotto forma di liquidazione in capitale e alla fine dell’obbligo contributivo conformemente alla LAVS.
Art. 32j Previdenza in caso d’invalidità e morte
1L’obbligo contributivo per i rischi di invalidità e morte inizia il 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età.
2Le prestazioni per l’invalidità sono versate quando l’assicurato ne acquisisce il diritto conformemente all’articolo 23 LPP1 e quando cessa il versamento del salario da parte del datore di lavoro per conclusione del rapporto d’impiego oppure quando cessano le prestazioni assicurative sostitutive.2
2bisSe non vi è invalidità secondo il capoverso 2 e un esame medico effettuato dal servizio medico competente attesta che vi è soltanto invalidità professionale, PUBLICA può versare prestazioni d’invalidità, su richiesta del datore di lavoro, nel caso in cui i provvedimenti d’integrazione siano stati infruttuosi. Il datore di lavoro rimborsa a PUBLICA il capitale di copertura necessario.3
3Le prestazioni in caso d’invalidità e morte si basano sull’avere di vecchiaia che può essere acquisito fino alla fine dell’obbligo contributivo conformemente alla LAVS4. Per la determinazione di tale avere i regolamenti della previdenza possono prevedere un interesse di proiezione.5
1 RS 831.40
2 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
3 Introdotta dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
4 RS 831.10
5 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
Art. 32k Rendite transitorie
1Le disposizioni d’esecuzione possono prevedere una rendita transitoria nei casi in cui il pensionamento avvenga prima di raggiungere l’età di pensionamento di cui all’articolo 21 LAVS2. La rendita transitoria è di regola finanziata dagli impiegati. In singoli casi i datori di lavoro possono partecipare al finanziamento della rendita transitoria in ragione del 50 per cento al massimo.
2La partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria può essere superiore al 50 per cento per determinate categorie di personale o per motivi di ordine sociale.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).
2 RS 831.10
Art. 32l Adeguamento delle rendite al rincaro mediante i redditi patrimoniali di PUBLICA
1L’organo paritetico della cassa di previdenza decide l’entità dell’adeguamento delle rendite al rincaro in funzione del reddito patrimoniale disponibile a tale scopo. L’adeguamento al rincaro può essere operato soltanto dopo che sia stata costituita una riserva di fluttuazione di almeno il 15 per cento.
2Nella cassa di previdenza della Confederazione la decisione dell’organo paritetico vale per tutti i datori di lavoro. Non ha conseguenze per gli ex impiegati federali che al momento dell’adeguamento ricevono le loro rendite da un istituto di previdenza che non sia PUBLICA oppure da un’altra cassa previdenziale che fa parte di PUBLICA. La decisione non incide nemmeno sugli aventi diritto alle rendite che fanno parte di un effettivo chiuso (art. 23 cpv. 2, secondo per. della L del 20 dic. 20061 su PUBLICA) fintanto ch’essi non siano trasferiti nella Cassa di previdenza della Confederazione secondo l’articolo 24 capoverso 4 della legge del 20 dicembre 2006 su PUBLICA.
Art. 32m Adeguamento straordinario delle rendite al rincaro e versamento di assegni unici da parte dei datori di lavoro
1Se i redditi patrimoniali della cassa di previdenza non consentono alcun adeguamento delle rendite al rincaro o soltanto un adeguamento insufficiente, i datori di lavoro possono decidere un congruo adeguamento straordinario al rincaro delle rendite dei loro ex impiegati o il versamento di un assegno unico. Per i datori di lavoro che appartengono alla cassa di previdenza della Confederazione decide il Consiglio federale.
2La decisione dei datori di lavoro di cui al capoverso 1 non ha conseguenze per:
- a.
- gli ex impiegati che al momento dell’entrata in vigore di una misura di cui al capoverso 1 ricevono la loro rendita da un istituto di previdenza che non sia PUBLICA oppure da un’altra cassa di previdenza che fa parte di PUBLICA, o dipendono da un altro datore di lavoro affiliato a PUBLICA nel quadro di una cassa di previdenza comune ai sensi dell’articolo 32d capoversi 1 e 2; e
- b.
- gli aventi diritto alle rendite che fanno parte di un effettivo chiuso (art. 23 cpv. 2, secondo periodo della L del 20 dic. 20062 su PUBLICA).
3I datori di lavoro rimborsano a PUBLICA il capitale di copertura necessario per il finanziamento delle misure di cui al capoverso 1.
1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
2 RS 172.222.1
Sezione 5: Partecipazione e collaborazione con gli interlocutori sociali
Art. 33
1I datori di lavoro informano tempestivamente ed esaustivamente il personale e le sue organizzazioni in merito a tutte le questioni importanti in materia di personale.
2Consultano il personale e le sue organizzazioni:
- a.
- prima di procedere a modifiche della presente legge;
- b.
- prima di emanare disposizioni d’esecuzione della presente legge;
- c.
- prima di creare o modificare sistemi per il trattamento di dati che riguardano il personale;
- d.
- prima del trasferimento a terzi di parti dell’amministrazione o di un’azienda o parte di un’azienda;
- e.
- per questioni legate alla sicurezza sul lavoro o ai provvedimenti sull’igiene del lavoro in virtù dell’articolo 6 capoverso 3 della legge sul lavoro del 13 marzo 19641.
3I datori di lavoro conducono trattative con le organizzazioni del personale.
4Le disposizioni d’esecuzione disciplinano la partecipazione del personale e delle sue organizzazioni. Possono prevedere organi di consultazione, di conciliazione e di decisione, la cui composizione può essere paritetica.
Sezione 6: Procedura
Art. 34 Controversie concernenti il rapporto di lavoro
1Se in una controversia concernente il rapporto di lavoro non si giunge ad un’intesa, il datore di lavoro pronuncia una decisione.
1bisContro le decisioni di trasferimento o altre istruzioni di servizio destinate al personale sottoposto a un obbligo di trasferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 lettere a e cbis non è ammesso il ricorso.1
2La procedura di prima istanza nonché la procedura di ricorso di cui all’articolo 36 sono gratuite, tranne nei casi di temerarietà.2
3Le persone la cui candidatura è stata respinta non hanno il diritto di esigere l’emanazione di una decisione impugnabile.3
1 Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
2 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
3 Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
Art. 34a Effetto sospensivo
I ricorsi hanno effetto sospensivo soltanto se l’autorità di ricorso lo ordina, d’ufficio o ad istanza di parte.
1 Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
Art. 34b Decisione su ricorso in caso di disdetta
1Se accoglie il ricorso contro una decisione di disdetta del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro e non deferisce l’affare in via eccezionale all’autorità inferiore, l’autorità di ricorso è tenuta:
- a.
- ad attribuire un’indennità al ricorrente, se mancano motivi oggettivi sufficienti per la disdetta ordinaria o motivi gravi per la disdetta immediata, oppure se sono state violate disposizioni procedurali;
- b.
- a ordinare la continuazione del versamento dello stipendio fino allo scadere del termine di disdetta ordinario o del contratto di lavoro di durata determinata, se mancano motivi gravi in caso di disdetta immediata;
- c.
- a prorogare il rapporto di lavoro fino allo scadere del termine di disdetta ordinario, se sono state violate disposizioni concernenti i termini di disdetta.
2L’autorità di ricorso stabilisce l’indennità di cui al capoverso 1 lettera a dopo aver valutato tutte le circostanze. L’indennità ammonta di regola almeno a sei stipendi mensili e al massimo a uno stipendio annuo.
1 Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
Art. 34c Reintegrazione dell’impiegato
1Il datore di lavoro offre all’impiegato di riprendere il lavoro che svolgeva in precedenza oppure, se ciò non è possibile, gli propone un altro lavoro ragionevolmente esigibile, se l’autorità di ricorso ha accolto il ricorso contro una decisione concernente la disdetta del rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi:
- a.
- la disdetta è stata pronunciata poiché l’impiegato, in buona fede, ha sporto denuncia ai sensi dell’articolo 22a capoverso 1 o ha segnalato un’irregolarità ai sensi dell’articolo 22a capoverso 4, oppure ha deposto come testimone;
- b.
- la disdetta è abusiva ai sensi dell’articolo 336 CO2;
- c.
- la disdetta è stata pronunciata durante uno dei periodi menzionati nell’articolo 336c capoverso 1 CO;
- d.
- la disdetta è discriminatoria ai sensi degli articoli 3 o 4 della legge del 24 marzo 19953 sulla parità dei sessi.
2Se il ricorso è accolto, l’autorità di ricorso, su domanda dell’impiegato, gli accorda un’indennità corrispondente di regola almeno a sei stipendi mensili e al massimo a uno stipendio annuo invece del mantenimento dell’impiego secondo il capoverso 1.
1 Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
2 RS 220
3 RS 151.1
Art. 35
…
1 Abrogato dal n. I della L del 14 dic. 2012, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
Art. 36 Autorità giudiziarie di ricorso
1Le decisioni del datore di lavoro possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.2
2I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale federale sono giudicati da una commissione di ricorso composta dei presidenti dei tribunali amministrativi dei Cantoni di Vaud, Lucerna e Ticino. In caso di impedimento di un membro, si applicano le norme applicabili al tribunale amministrativo in cui lavora il membro impedito. La procedura è retta dalla legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale amministrativo federale. La commissione è presieduta dal membro la cui lingua di lavoro è quella in cui si svolge la procedura.
3I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale penale federale sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale.
4I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale amministrativo federale sono giudicati dal Tribunale penale federale.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
2 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
3 RS 173.32
Art. 36a Controversie su componenti salariali al merito
Nelle controversie concernenti componenti salariali al merito il ricorso a un’autorità giudiziaria (art. 36) è ammissibile soltanto per violazione della parità dei sessi.
1 Introdotto dall’all. n. 12 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
Sezione 7: Disposizioni d’esecuzione
Art. 37 Disposizioni d’esecuzione
1Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. Provvede affinché queste non limitino l’autonomia di cui i datori di lavoro necessitano per adempiere i loro compiti.
2Le disposizioni d’esecuzione di cui al capoverso 1 sono applicabili anche al personale dei Servizi del Parlamento e del Tribunale federale, per quanto l’Assemblea federale o il Tribunale federale non emanino per il loro personale disposizioni completive o divergenti.
3Gli altri datori di lavoro emanano le disposizioni d’esecuzione, per quanto la presente legge non attribuisca tale competenza unicamente al Consiglio federale.1
3bisLe unità amministrative alle quali il Consiglio federale ha delegato le competenze del datore di lavoro secondo l’articolo 3 capoverso 2 emanano disposizioni d’esecuzione, fatta salva l’approvazione del Consiglio federale.2
4Se il CO3 si applica per analogia conformemente all’articolo 6 capoverso 2, nelle loro disposizioni d’esecuzione i datori di lavoro possono derogare:
- a.
- alle disposizioni non imperative del CO;
- b.
- alle disposizioni imperative del CO, purché la deroga sia a favore del personale.4
1 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
2 Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
3 RS 220
4 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).
Art. 38 Contratto collettivo di lavoro
1Le Ferrovie federali svizzere e gli altri datori di lavoro autorizzati dal Consiglio federale concludono contratti collettivi di lavoro (CCL) con le associazioni del personale per il loro settore specifico.1
2Il CCL si applica di regola a tutto il personale del rispettivo datore di lavoro.
3Il CCL prevede un tribunale arbitrale. Quest’ultimo decide se vi è disaccordo fra le parti in merito all’entità della compensazione del rincaro e alla regolamentazione del piano sociale nel quadro del contratto collettivo. Le parti possono conferire al tribunale arbitrale la competenza decisionale in altri casi di disaccordo.
4Le parti possono in particolare prevedere nel CCL:
- a.
- organi che decidono, invece degli organi statali ordinari, sulle controversie tra le parti del CCL; per quanto il CCL non preveda nessun organo contrattuale per la composizione di controversie, il Tribunale amministrativo federale decide in ultima istanza sulle controversie tra le parti del CCL;2
- b.
- la riscossione di contributi per l’esecuzione del CCL.
5Se gli interlocutori sociali non giungono ad un’intesa sul CCL, per le questioni controverse adiscono una commissione di conciliazione. Quest’ultima sottopone loro proposte di soluzione.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
2 Nuovo testo del secondo membro del per. giusta l’all. n. 12 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 39 Diritto previgente: abrogazione
1L’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19271 è abrogato.
2L’articolo 48 capoversi 1–5ter dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 resta in vigore.
3Il Consiglio federale può prevedere che altre disposizioni dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 restino in vigore per una durata limitata.
1 [CS 1 453; RU 1958 1489 art. 27 lett. c, 1997 2465 all. n. 4, 2000 411 n. II 1853, 2001 2197 art. 2 3292 art. 2. RU 2008 3437 n. I 1]
Art. 40 Modifica del diritto vigente
Art. 41 Disposizioni transitorie
1Finché le disposizioni d’esecuzione in virtù dell’articolo 37 o il CCL in virtù dell’articolo 38 necessari all’applicazione della presente legge non sono in vigore, i rapporti di lavoro sono retti:
- a.
- nei dipartimenti, nella Cancelleria federale, nelle Commissioni federali di ricorso e arbitrali, nel Tribunale federale nonché nei Servizi del Parlamento, dal regolamento degli impiegati del 10 novembre 19591;
- b.
- presso le FFS, dal regolamento degli impiegati delle FFS del 2 luglio 19932;
- c.
- presso la Posta svizzera, dal regolamento degli impiegati PTT3;
2Il Consiglio federale può dichiarare applicabili, per una durata limitata, altri atti legislativi basati sull’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19274.
3Se una controversia su pretese inerenti al rapporto di lavoro è stata oggetto di una decisione prima dell’entrata in vigore della presente legge, la procedura di ricorso è retta dalla precedente legislazione.
4I rapporti di lavoro esistenti prima dell’entrata in vigore della presente legge e retti dall’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927, sono automaticamente valevoli secondo il nuovo diritto, a meno che siano stati sciolti mediante disdetta ordinaria o non rielezione secondo il diritto previgente.
1 [RU 1959 1217, 1962 300 1288, 1968 136 1639, 1971 105, 1972 196, 1973 157, 1976 2713, 1977 1421, 1979 1290, 1982 49 945 1111, 1984 406 743, 1986 197 2097, 1987 974, 1988 31, 1989 30 1223 1498, 1990 105, 1991 1087 1148 1397 1642, 1992 6, 1993 820 all. n. 2 1565 art. 13 cpv. 3 2819 2936, 1994 6 279 366, 1995 9 3867 all. n. 10 5099, 1997 237 305 804, 1998 732, 1999 584, 2000 457 all. 2958. RU 2001 2197 all. n. I 4]
2 [RU 1993 2915. RU 2003 4209]
3 [RU 1996 2127. RU 2007 4477 n. III 6-22]
4 [CS 1 453; RU 1958 1489 art. 27 lett. c, 1997 2465 all. n. 4, 2000 411 n. II 1853, 2001 2197 art. 2 3292 art. 2. RU 2008 3437 n. I 1]
Art. 41a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 20 dicembre 2006
1La preparazione del passaggio al primato dei contributi è retta dall’articolo 26 della legge del 20 dicembre 20062 su PUBLICA. L’organo paritetico propone tempestivamente al Consiglio federale, per il tramite del Dipartimento federale delle finanze, le misure necessarie affinché il contratto di affiliazione, ivi compresi i regolamenti previdenziali, possa avere efficacia al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
2Finché per le donne vale un’età AVS meno elevata di quella degli uomini, i regolamenti previdenziali prevedono di:
- a.
- utilizzare la stessa aliquota di conversione applicata al 65° anno di età alle donne che vanno in pensione tra 64° e il 65° anno compiuto di età;
- b.
- basare le prestazioni versate in caso di invalidità o di morte per gli uomini e le donne sulla proiezione dell’avere di vecchiaia accumulabile sino al compimento del 65° anno di età.
1 Introdotto dall’all. della L del 20 dic. 2006 su PUBLICA, in vigore dal 1° mag. 2007 per il cpv. 1 (RU 2007 2239; FF 2005 5171) e dal 1° lug. 2008 per i rimanenti cpv. (RU 2008 577).
2 RS 172.222.1
3 Abrogato dal n. I 2 della LF del 17 mar. 2017 sul sul programma di stabilizzazione 2017–2019, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).