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Art. 41 Spese
(art. 72 OPers) 1 Le spese sostenute dall’impiegato nell’esercizio della sua attività al di fuori di un raggio di dieci chilometri in linea d’aria dal luogo di lavoro e di quello di domicilio sono rimborsate purché esse non siano risarcite da terzi oppure da un altro servizio di compensazione della Confederazione o non vengano sostenute direttamente dal datore di lavoro.76 1bis Sono rimborsate anche le spese per l’utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblici sostenute dall’impiegato nell’esercizio della sua attività all’interno di un raggio di dieci chilometri in linea d’aria dal luogo di lavoro e di quello di domicilio.77 2 Gli impiegati occupati a tempo parziale ricevono le stesse indennità degli impiegati occupati a tempo pieno. 76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249). 77 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013 (RU 2013 1605). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).
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Art. 42 Viaggi di servizio
(art. 72 cpv. 2 lett. a e b OPers)78 1 Per i viaggi di servizio si utilizzano di massima i mezzi di trasporto pubblici oppure i veicoli a motore appartenenti alla Confederazione. 2 L’utilizzo di veicoli a motore privati può essere autorizzato se ne risulta un notevole risparmio di tempo o denaro e se non sono disponibili veicoli della Confederazione. 3 In casi giustificati il servizio competente può rilasciare un’autorizzazione generale per l’utilizzo di un veicolo a motore privato per viaggi di servizio. L’autorizzazione è limitata a un anno. Se per motivi di servizio l’impiegato ha costantemente bisogno di utilizzare un veicolo a motore privato, l’autorizzazione può essere rilasciata per un periodo più lungo.79 4 I viaggi in aereo possono essere autorizzati se la loro durata è inferiore a quella del viaggio in treno e se: - a.
- la durata del viaggio in treno è di almeno 6 ore; oppure
- b.
- la durata del viaggio in treno è inferiore a 6 ore, ma con il treno si renderebbero necessari uno o più pernottamenti supplementari.80
5 D’intesa con l’UFPER, la Centrale viaggi della Confederazione (CVC) stabilisce la durata determinante dei viaggi di servizio in treno con partenza da Berna verso le maggiori destinazioni europee. L’UFPER pubblica la relativa lista sulla sua pagina Intranet.81 6 In casi giustificati il servizio competente può autorizzare un viaggio in aereo al posto di un viaggio in treno. A tale scopo, tiene conto della conciliabilità tra famiglia e lavoro e di eventuali pregiudizi alla salute di chi viaggia, nonché delle esigenze aziendali.82 78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515). 79 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515). 80 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 5 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2225). 81 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 5 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2225). 82 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 5 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2225).
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Art. 43 Indennità per i pasti
(art. 72 cpv. 2 lett. a OPers) 1 Le spese per i pasti fuori del luogo di lavoro o di domicilio sono rimborsate con i seguenti importi forfettari:83 - a.
- 14 franchi per la colazione;
- b.
- 27.50 franchi per il pranzo o la cena.84
2 Il servizio competente può rimborsare con questi importi forfettari le spese per pasti nel luogo di lavoro resi necessari da ragioni di servizio. 3 In casi giustificati al posto degli importi forfettari si possono rimborsare le spese effettive.85 83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249). 84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 16 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6413). 85 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).
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Art. 44 Rimborso dei pernottamenti 86
(art. 72 cpv. 2 lett. a OPers) 1 Per pernottamenti con colazione in un albergo sono rimborsate le spese effettive, fino a un massimo di 180 franchi; in casi eccezionali e giustificati, tali spese possono essere rimborsate fino a un massimo di 250 franchi. 2 Per pernottamenti in alloggi messi a disposizione da locatori privati o commerciali sono rimborsate le spese effettive, fino a un massimo di 150 franchi. 86 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5399).
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Art. 45 Rimborso dei biglietti ferroviari
(art. 72 cpv. 2 lett. a OPers) 1 Gli impiegati hanno diritto al rimborso del costo del biglietto ordinario.87 2 Gli impiegati a partire della 16° classe di stipendio possono utilizzare la 1a classe nei mezzi di trasporto pubblici. 87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515).
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Art. 46 Rimborso per l’utilizzo di veicoli a motore privati 88
(art. 72 cpv. 2 lett. a OPers) In caso di utilizzo autorizzato di un veicolo a motore privato per viaggi di servizio, l’indennità chilometrica ammonta a 70 centesimi per un’automobile e a 30 centesimi per un motoveicolo o una motoretta. 88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 16 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6413).
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Art. 47 Viaggi in aereo 89
(art. 72 cpv. 2 lett. a e b OPers) 1 I viaggi in aereo sono effettuati in linea di principio mediante il pacchetto più vantaggioso in classe «Economy» di una compagnia aerea IATA. 2 In casi giustificati il servizio competente può autorizzare un volo in classe «Business» anziché in classe «Economy» (pacchetto più vantaggioso in classe «Business» di una compagnia aerea IATA). Si è in presenza di un caso giustificato in particolare se: - a.
- la durata del viaggio è di almeno 9 ore con volo diretto (dal decollo fino all’atterraggio alla destinazione finale) o di almeno 11 ore con un volo che prevede uno o più scali (comprese al massimo 2 ore per il cambio); oppure
- b.
- vi sono motivi legati alla conciliabilità tra famiglia e lavoro, a eventuali pregiudizi alla salute di chi viaggia o a esigenze aziendali.
3 I capoversi 1 e 2 lettera a e l’articolo 42 capoverso 4 non sono applicabili per le persone autorizzate secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere a e b dell’ordinanza del 24 giugno 200990 sul Servizio di trasporto aereo della Confederazione (O-STAC), se esse possono ricorrere a prestazioni secondo l’O-STAC per evitare voli a vuoto. 4 Con l’approvazione del servizio competente, gli impiegati possono far prenotare i viaggi in aereo dalla CVC anche presso una compagnia aerea non IATA. A questo proposito, le compagnie aeree91 che figurano sulla lista nera delle compagnie aeree bandite dall’UE possono essere prese in considerazione soltanto se la destinazione del viaggio non è raggiungibile con un’altra compagnia. 5 Se il pacchetto scelto dall’impiegato è vincolato alla condizione di un soggiorno di uno o più giorni nel luogo di destinazione (pacchetto speciale) e tali giorni non sono considerati come tempo di lavoro, si possono rimborsare all’impiegato le spese di pernottamento del primo giorno di libero nel luogo di destinazione. Le spese totali per il volo e il pernottamento non devono superare quelle del pacchetto proposto dalla CVC. 6 Per ragioni di sicurezza o per insufficiente copertura assicurativa la CVC può rifiutare il pacchetto speciale proposto dall’impiegato. 7Gli impiegati possono utilizzare le miglia accumulate con i viaggi di servizio in aereo unicamente per altri viaggi di servizio. Tengono un elenco scritto delle miglia accumulate e utilizzate nell’ambito di viaggi di servizio e lo presentano, su richiesta, ai loro superiori. 89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 5 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2225). 90 RS 172.010.331 91 La versione attuale della lista può essere consultata sul sito Internet dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (www.ufac.admin.ch > Servizi > Compagnie aeree con divieto di atterraggio in Svizzera).
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Art. 48 Rimborso delle spese per i viaggi di servizio all’estero e la partecipazione a conferenze internazionali 92
(art. 72 cpv. 2 lett. b e c OPers) 1 Il rimborso dei pasti e dei pernottamenti è determinato in base alle spese usuali e ammissibili sul posto. 1bis In caso di viaggi di servizio all’estero le spese devono essere pagate mediante la Travelcard della Confederazione (carta di credito aziendale per gli impiegati della Confederazione).93 2 È fatto salvo il disciplinamento delle spese ai sensi delle Direttive del Consiglio federale del 7 dicembre 201294 concernenti l’invio di delegazioni a conferenze internazionali.95 92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249). 93 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515). 94 FF 2012 8341 95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).
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Art. 49 Rimborso in caso di trasloco per motivi di servizio
(art. 72 cpv. 2 lett. d OPers) 1 Agli impiegati sono rimborsate le spese di trasloco se: - a.
- il datore di lavoro ha loro assegnato un nuovo luogo di lavoro; oppure
- b.
- il datore di lavoro ha loro imposto di prendere o lasciare un alloggio di servizio.
2 Se il trasloco da un alloggio di servizio avviene per cessazione del rapporto di lavoro, non sono rimborsate spese di trasloco. 3 I dipartimenti disciplinano i dettagli nel proprio settore.
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Art. 50 Importi forfettari per le spese di rappresentanza
(art. 72 cpv. 2 lett. e OPers) 1 Agli impiegati con compiti di rappresentanza periodici direttamente sottoposti al capo di Dipartimento o al Cancelliere della Confederazione, il Dipartimento può versare un importo forfettario fino a un massimo di 10 000 franchi all’anno. 2 Nella determinazione dell’importo forfettario si tiene adeguatamente conto della funzione, dell’entità degli compiti di rappresentanza nonché della presenza del coniuge o del convivente. 3 Il capo di Dipartimento e il Cancelliere della Confederazione possono autorizzare il versamento di un importo forfettario ad altri impiegati del loro ambito di competenze se sono loro assegnati compiti di rappresentanza periodici. 4 In singoli casi giustificati possono essere versati d’intesa con l’UFPER importi per le spese di rappresentanza superiori all’importo previsto al capoverso 1. 5 Gli importi forfettari non costituiscono reddito, né sono soggetti all’obbligo di conteggio.
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Art. 51 Rimborso di altre spese
(art. 72 OPers) I Dipartimenti disciplinano nel proprio settore i rimborsi delle spese: - a.
- dei candidati esterni all’Amministrazione federale;
- b.
- relative al ricevimento di ospiti svizzeri o stranieri;
- c.
- di rappresentanza della Confederazione.
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Art. 51a Custodia di bambini complementare alla famiglia 96
(art. 75a cpv. 1 OPers)97 1 Il datore di lavoro partecipa ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia sotto forma di rimborsi.98 2 I dipartimenti possono: - a.99
- ...
- b.
- finanziare posti in strutture di custodia esterne e riservarli per i bambini dei loro impiegati.
96 Introdotto dal n. I dell’O del DFF dell’8 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5967). 97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2020 5399). 98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 844). 99 Abrogata dal n. I dell’O del DFF del 25 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4013).
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Art. 51b Rimborso dei costi della custodia di bambini complementare alla famiglia 100
(art. 75a cpv. 2 OPers) 1 L’importo del rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia è calcolato in base all’allegato 2. Il rimborso non può superare i costi effettivi.101 2 e 3...102 4 Il rimborso proporzionale per figlio corrisponde alla somma dei tassi di occupazione delle persone che vivono in un’unione domestica ai sensi dell’articolo 75b lettera a OPers diminuita del 100 per cento.103 Art. 51c104 Rimborso di spese relative al lavoro mobile (art. 72 cpv. 2 lett. f OPers) 1 Gli impiegati ai quali non è più messo a disposizione un posto di lavoro nei locali del datore di lavoro per l’intera durata del lavoro convenuta ricevono un importo forfettario annuo. Questo importo include la compensazione della parte della pigione dei locali privati utilizzati come pure la compensazione delle spese per la mobilia, il maggiore consumo di energia elettrica e i mezzi di comunicazione nonché di eventuali altre spese. 2 Per gli impiegati con un tasso di occupazione del 100 per cento, l’importo forfettario secondo il capoverso 1 ammonta a 200 franchi all’anno per ogni 20 per cento di durata annua del lavoro prestata sotto forma di lavoro mobile. Per gli impiegati occupati a tempo parziale, l’importo forfettario si riduce conformemente alla durata del lavoro prestata. 100 Introdotto dal n. I dell’O del DFF dell’8 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5967). 101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 844). 102 Abrogati dal n. I dell’O del DFF del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° ago. 2021 (RU 2020 5399). 103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 26 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4401). 104 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 14 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 301).
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Art. 52 Premi di fedeltà
(art. 73 OPers) 1 Il premio di fedeltà è esigibile il giorno del compimento degli anni d’impiego necessari.105 2 Il congedo pagato deve essere preso entro cinque anni dalla sua esigibilità. 3 L’importo in contanti dipende dalle componenti dello stipendio assicurabile ai sensi dell’allegato 2 OPers, percepito dall’impiegato il giorno dell’esigibilità. Non si tiene conto dei premi di prestazione secondo l’allegato 2 lettera h OPers.106 4 In caso di orario di lavoro irregolare o di tasso di occupazione variabile, il premio di fedeltà è versato corrispondentemente al tasso di occupazione medio degli ultimi cinque anni. Determinante per il calcolo dell’importo in contanti è lo stipendio annuale computato al 100 per cento al momento della esigibilità del premio. 5 Se al momento del versamento del premio di fedeltà il tasso di occupazione dell’impiegato è inferiore al suo tasso di occupazione medio degli ultimi cinque anni, possono essere concessi al massimo i seguenti giorni di congedo pagato: - a.107
- ...
- b.
- 11 giorni dopo dieci o quindici anni d’impiego;
- c.
- 22 giorni dopo ulteriori cinque anni d’impiego.108
6 Il resto dei premi di fedeltà di cui al capoverso 5 è corrisposto in contanti.109 7 In caso di modifica del tasso di occupazione, per determinare i giorni di congedo occorre dividere la durata complessiva dei restanti giorni di congedo del precedente tasso di occupazione per la durata giornaliera del lavoro prevista dal nuovo tasso di occupazione. Per quanto concerne il numero massimo possibile di giorni di congedo si applicano per analogia i capoversi 5 e 6.110 105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605). 106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605). 107 Abrogata dal n. I dell’O del DFF del 7 set. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3157). 108 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605). 109 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605). 110 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).
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Art. 53 Abbonamento generale e abbonamento metà-prezzo delle FFS 111
(art. 76 OPers) 1 A partire da una durata contrattuale dell’impiego di almeno tre mesi gli impiegati hanno diritto a:112 - a.
- un abbonamento metà-prezzo gratuito delle FFS; oppure
- b.
- un abbonamento generale «adulti» a prezzo ridotto delle FFS.
2 Le riduzioni per l’abbonamento generale «adulti» ammontano alle seguenti percentuali per gli impiegati che con questo abbonamento: - a.
- effettuano fino a 59 viaggi di servizio all’anno: 25 per cento;
- b.
- effettuano 60 o più viaggi di servizio all’anno: 100 per cento.113
2bis Sono considerati viaggi di servizio ai sensi del capoverso 2 gli impieghi professionali al di fuori di un raggio di dieci chilometri in linea d’aria dal luogo di lavoro e di quello di domicilio degli impiegati.114 3 In luogo di abbonamenti generali ai sensi del capoverso 2 lettera b, possono essere rilasciati eccezionalmente abbonamenti di percorso oppure altri titoli di trasporto se ciò è più vantaggioso per la Confederazione.115 4 Per i viaggi di servizio deve essere utilizzato l’abbonamento. 5 Agli impiegati che acquistano privatamente un abbonamento generale viene rimborsato il 15 per cento del prezzo dell’abbonamento generale «adulti».116 111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF dell’11 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6575). 112 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515). 113 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5399). 114 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605). 115 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5399). La correzione dell’8 giu. 2021 concerne soltanto il testo francese (RU 2021 326). 116 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013 (RU 2013 1605). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5399).
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Art. 54117
117 Abrogato dal n. I dell’O del DFF del 31 mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1605).
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