Ordinanza
concernente l’organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione
(OOPC)
del 2 maggio 2007 (Stato 1° luglio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 32e capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale
federale (LPers),
ordina:
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Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la composizione, l’elezione dei membri e l’organizzazione dell’organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione (organo paritetico).
Art. 2 Composizione, durata del mandato ed elezione dei membri
1 L’organo paritetico è composto di sei rappresentati del datore di lavoro e sei rappresentati degli impiegati delle unità amministrative secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, f e g LPers, delle unità amministrative decentralizzate senza personalità giuridica o contabilità proprie nonché di quelle con personalità giuridica e contabilità proprie, che sono sottoposte alla LPers senza deroghe ai sensi di leggi speciali e che in materia di personale non dispongono di competenze proprie di cui all’articolo 3 capoverso 2 e all’articolo 37 capoverso 3 LPers.
2 La durata del mandato dei membri dell’organo paritetico è di quattro anni.
3 Possono essere eletti membri dell’organo paritetico solo persone competenti e idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. I sessi e le lingue ufficiali devono essere rappresentati in modo adeguato. Possono essere elette persone non assicurate presso la cassa di previdenza della Confederazione.
4 I rappresentanti dei datori di lavoro sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Il DFF sente previamente la Conferenza dei segretari generali, il Tribunale federale e i Servizi del Parlamento.
5 I rappresentanti degli impiegati sono eletti dai delegati della cassa di previdenza della Confederazione all’assemblea dei delegati di PUBLICA. I delegati della cassa di previdenza della Confederazione stabiliscono il regolamento di elezione.2
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2923).
Art. 3 Organizzazione e indennità
1 L’organo paritetico della Confederazione si costituisce per conto proprio.
2 La presidenza è composta di un rappresentante del datore di lavoro e di un rappresentante degli impiegati. Ogni due anni si scambiano la presidenza e la vicepresidenza.
3 L’organo paritetico emana un regolamento interno.
4 Le indennità erogate ai membri dell’organo paritetico sono stabilite dalla Commissione della Cassa di PUBLICA.
Art. 4 Segretariato
1 Il segretariato è responsabile della gestione corrente degli affari e assicura il contatto con PUBLICA.
2 Amministrativamente è aggregato all’Ufficio federale del personale e lavora su istruzioni dell’organo paritetico.
Art. 5 Finanziamento
Le indennità erogate ai membri dell’organo paritetico nonché i costi rimanenti, segnatamente per il segretariato, sono finanziati tramite la quota della cassa di previdenza della Confederazione al reddito degli investimenti.
Art. 6 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 6a Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2008 3
1 I rappresentanti degli impiegati sono eletti per la prima volta il 1° maggio 2011 dai delegati della cassa di previdenza della Confederazione all’assemblea dei delegati di PUBLICA.
2 Se un rappresentante degli impiegati lascia l’organo paritetico prima di tale data, le associazioni del personale federale stabiliscono il successore secondo il diritto previgente.
3 Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2923).
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° maggio 2007.