Regolamento
del Tribunale federale
(RTF)
Il Tribunale federale,
fondandosi sull’articolo 13 e sull’articolo 15 capoverso 1 lettera a
della legge federale del 17 giugno 20051 sul Tribunale federale (LTF),
adotta il regolamento seguente:
Titolo 1: Disposizioni generali di organizzazione
Capitolo 1: Organi direttivi
Capo 1: Presidenza
Art. 1 Presidente 2
(art. 10 cpv. 2, 14 cpv. 3 LTF)
Il presidente del Tribunale federale:
- a.
- svolge i compiti previsti dall’articolo 10 capoverso 2 e dall’articolo 14 capoverso 3 LTF;
- b.
- convoca la Corte plenaria e la Commissione amministrativa;
- c.
- decide sul ricorso alla procedura per circolazione degli atti per le decisioni della Corte plenaria; rimane riservato l’articolo 7 capoverso 2 di questo regolamento.
2 Le designazioni delle funzioni contenute in questo R valgono indistintamente per le persone dei due sessi.
Art. 2 Vicepresidente
(art. 14 cpv. 4 LTF)
Il vicepresidente rappresenta e aiuta il presidente.
Capo 2: Corte plenaria
Art. 3 Compiti
(art. 15 cpv. 1 LTF)
1 La Corte plenaria svolge i compiti previsti dall’articolo 15 capoverso 1 LTF.
2 ...3
3 Essa nomina il terzo membro della Commissione amministrativa.
4 Su proposta della Commissione amministrativa, essa designa le corti e nomina i loro presidenti. Questi non possono essere contemporaneamente membri della Commissione amministrativa.
5 Essa nomina su proposta della Commissione amministrativa i membri della Commissione di ricorso. Questi non possono essere contemporaneamente membri della Commissione amministrativa o della Conferenza dei presidenti.
3 Abrogato dal n. I del R del TF del 17 mar. 2014, con effetto dal 17 mar. 2014 (RU 2014 955).
Art. 4 Scadenze
(art. 14 cpv. 2, 15 cpv. 1 lett. e, 17 cpv. 3 LTF)
1 La Corte plenaria decide le proposte secondo l’articolo 3 capoverso 2 e le nomine secondo l’articolo 3 capoversi 3–5 del presente regolamento entro il 15 ottobre dell’anno in cui si svolge l’elezione.
2 I membri degli organi di direzione e quelli della commissione di ricorso comunicano alla Commissione amministrativa entro il 31 agosto dell’anno in cui si svolge l’elezione se si ripresentano. La Commissione amministrativa ne informa senza indugio tutti i giudici.
3 Essa invita contemporaneamente i giudici ordinari ad inoltrare per iscritto entro il 20 settembre ulteriori candidature.
Art. 5 Procedura di voto
(art. 21 LTF)
1 La Corte plenaria decide separatamente e a scrutinio segreto su ogni proposta all’Assemblea federale per l’elezione del presidente e del vicepresidente del Tribunale federale; essa nomina poi nello stesso modo il terzo membro della Commissione amministrativa.
2 È nominato chi ha ricevuto più della metà dei voti validi.
3 Per la determinazione della maggioranza assoluta non vengono considerate né le schede bianche né quelle nulle. Per il resto, è applicabile per analogia l’articolo 131 della legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento.
4 Se vi sono più di due candidati, colui che ha ottenuto il minor numero di voti viene eliminato dopo ogni turno di scrutinio.
Art. 6 Convocazione
(art. 15 LTF)
1 Possono esigere la convocazione della Corte plenaria:
- a.
- la Commissione amministrativa;
- b.
- una corte;
- c.
- almeno cinque membri della Corte plenaria;
2 La Corte plenaria viene convocata dal presidente del Tribunale federale.
3 I membri della Corte plenaria vengono convocati per iscritto alle sedute.
4 La convocazione deve di regola essere inviata almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta. Essa contiene l’ordine del giorno. Eventuale documentazione va allegata all’invito o messa a disposizione per consultazione.
Art. 7 Decisioni
(art. 15 cpv. 2, 21 LTF)
1 La Corte plenaria prende le sue decisioni di regola con la procedura per circolazione degli atti.
2 La procedura per circolazione degli atti è esclusa se una corte o almeno cinque membri della Corte plenaria chiedono la discussione di un affare.
Art. 8 Nomine e votazioni a scrutinio segreto
(art. 21 LTF)
Le nomine e votazioni effettuate alle sedute della Corte plenaria avvengono a scrutinio segreto, se così richiesto dalla Commissione amministrativa o da almeno cinque membri della Corte plenaria.
Capo 3: Conferenza dei presidenti
Art. 9 Compiti
(art. 16 LTF)
1 La Conferenza dei presidenti svolge i compiti previsti dall’articolo 16 LTF.
2 Essa coordina la giurisprudenza fra le corti, nella misura in cui ciò non compete alle corti riunite in virtù dell’art. 23 LTF (art. 37 di questo regolamento).
3 I giudici ordinari segnalano alla Conferenza dei presidenti le questioni giuridiche che necessitano di coordinazione.
Art. 10 Collaborazione con altri organi
(art. 16 cpv. 2, 17 cpv. 4 LTF)
1 La Conferenza dei presidenti sottopone alla Commissione amministrativa e al segretariato generale le esigenze comuni delle corti.
2 Il presidente del Tribunale federale partecipa alle sedute e alle decisioni della Conferenza dei presidenti con voto consultivo5
5 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6415).
Capo 4: Commissione amministrativa
Art. 11 Composizione
(art. 17 cpv. 1 LTF)
1 La Commissione amministrativa è composta:
- a.
- del presidente del Tribunale federale;
- b.
- del vicepresidente del Tribunale federale;
- c.
- di un altro giudice ordinario.
2 I membri della Commissione amministrativa vengono sgravati in misura sufficiente dal lavoro in seno alle corti.
Art. 12 Compiti
(art. 15 cpv. 1 lett. d e f, 17 cpv. 4 LTF)
1 La Commissione amministrativa svolge i compiti previsti dagli articoli 15 capoverso 1 lettere d ed f e 17 capoverso 4 LTF. Essa è competente per adottare misure di sgravio temporanee, in particolare per:6
- a.
- ordinare il concorso di un giudice in una corte diversa dalla sua per un impiego che oltrepassa il singolo caso (art. 18 cpv. 3 LTF);
- b.
- attribuire giudici non di carriera e cancellieri ad un’altra corte anche al di fuori del periodo ordinario d’organizzazione di due anni;
- c.7
- ridistribuire materie o gruppi d’affari per equilibrare la suddivisione del lavoro fra le corti.
2 Prima di prendere le decisioni secondo il capoverso 1, la Commissione amministrativa sente la Conferenza dei presidenti. Sente inoltre la persona interessata prima di prendere una decisione secondo il capoverso 1 lettere a e b.
3 La Commissione amministrativa prepara il rapporto di gestione destinato alla Corte plenaria.
6 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6415).
7 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6415).
Capo 5: Assistenza agli organi direttivi
Art. 13 Segretario generale
(art. 17 cpv. 2, 26 LTF)
1 Il segretario generale dirige i segretariati della Corte plenaria, della Conferenza dei presidenti e della Commissione amministrativa.
2 Egli partecipa alle sedute di questi tre organi direttivi con voto consultivo.
3 Egli prepara le decisioni degli organi direttivi e le esegue nella misura in cui ciò non competa alle corti.
4 Il segretario generale e il suo sostituto prestano, davanti alla Commissione amministrativa, il giuramento di adempiere fedelmente il loro dovere. Il giuramento può essere sostituito da una promessa solenne.
Capo 6: Firma e verbali
Art. 14 Firma
(art. 13 LTF)
1 Il presidente del Tribunale federale e il segretario generale firmano congiuntamente negli affari che rientrano nella competenza della Corte plenaria o della Commissione amministrativa.
2 Il presidente della Conferenza dei presidenti e il segretario generale firmano congiuntamente negli affari che rientrano nella competenza della Conferenza dei presidenti.
3 Il Presidente del Tribunale federale firma da solo negli affari di sua esclusiva competenza.
Art. 15 Verbali
(art. 13 LTF)
I verbali delle sedute della Corte plenaria, della Commissione amministrativa e della Conferenza dei presidenti possono essere consultati in ogni momento dai giudici ordinari.
Capitolo 2: Giudici non di carriera
Art. 16 Assegnazione e impiego
(art. 22 LTF)
1 I giudici non di carriera sono assegnati alle corti in base alle loro specifiche conoscenze, alla loro lingua ufficiale, al carico di lavoro e alle esigenze delle corti.
2 Nell’assegnazione viene tenuto adeguatamente conto della presenza dei sessi nelle corti e della disponibilità dei giudici non di carriera.
3 L’impiego dei giudici non di carriera nelle singole corti viene stabilito dal presidente della corte.
Art. 17 Retribuzione
(art. 13 LTF)
1 Per la retribuzione dei giudici non di carriera si applica l’ordinanza dell’Assemblea federale concernente le diarie dei giudici federali non di carriera e i rimborsi per le trasferte ufficiali dei giudici federali8.
2 La Commissione amministrativa disciplina i particolari in una direttiva.
8 M del CF dell’8 dic. 2006 relativo all’O dell’AF sulle diarie dei giudici federali non di carriera e sul rimborso delle spese per le trasferte ufficiali dei giudici federali (FF 2007187).
Capitolo 3: Attività accessorie dei giudici ordinari
Art. 18 Principi
(art. 6, 7 LTF)
1 I giudici ordinari possono esercitare attività accessorie, nella misura in cui queste non pregiudicano l’indipendenza e la dignità del Tribunale e del giudice interessato.
2 Le attività accessorie non devono in alcun modo pregiudicare l’adempimento della funzione.
Art. 19 Obbligo di autorizzazione
(art. 7 cpv. 2 LTF)
1 Le seguenti attività accessorie possono essere autorizzate:
- a.
- partecipazione in collegi arbitrali, in organi giudicanti e commissioni d’esperti, nonché mandati nel campo della mediazione e di pareri giuridici, nella misura in cui sussiste un interesse pubblico;
- b.
- mandati di insegnamento puntuali, cura di commenti, collane e riviste specializzate;
- c.
- partecipazione in organi di associazioni, fondazioni e altre organizzazioni senza natura economica.
2 Non necessita di un’autorizzazione chi intende redigere libri o articoli, tenere conferenze o partecipare a congressi e giornate di studio.
Art. 20 Procedura di autorizzazione
(art. 17 cpv. 4 lett. h LTF)
1 Il giudice che intende svolgere un’attività accessoria che soggiace ad autorizzazione inoltra al presidente della corte una domanda di autorizzazione.
2 La domanda deve contenere tutte le indicazioni necessarie sul tipo e l’oggetto dell’attività accessoria come pure sul dispendio di tempo che sarà presumibilmente con questa connesso.
3 Il presidente della corte trasmette la domanda per preavviso alla Conferenza dei presidenti e per decisione alla Commissione amministrativa.
Art. 21 Controllo
(art. 13 LTF)
1 Il segretario generale tiene una lista delle autorizzazioni accordate.
2 La Commissione amministrativa può richiedere ai giudici informazioni sul dispendio di tempo e sulle indennità percepite.
3 La fine dell’attività accessoria dev’essere comunicata alla Commissione amministrativa e al presidente della corte.
Art. 22 Emolumento per le prestazioni di servizio
(art. 13 LTF)
1 Un adeguato emolumento viene percepito per prestazioni del Tribunale.
2 Il segretario generale fissa l’emolumento nei singoli casi.
Art. 23 Obbligo di cessione
(art. 13 LTF)
Se il totale delle indennità, inclusi i rimborsi spese, provenienti da attività accessorie autorizzate o non soggette ad autorizzazione supera 10 000 franchi annui, l’eccedenza dev’essere versata alla cassa del Tribunale federale.
Capitolo 4: Composizione di controversie
Art. 24 Composizione interna
(art. 15 cpv. 1 lett. a LTF)
1 Per quanto possibile, controversie fra giudici vengono composte internamente.
2 In caso di controversia gli interessati cercano dapprima il dialogo fra di loro e poi all’interno delle corti toccate.
3 In caso di insuccesso, la questione viene sottoposta al presidente del Tribunale federale, che coinvolge se del caso la Commissione amministrativa. Questa prende i necessari provvedimenti.
Art. 25 Alta vigilanza
(art. 3 cpv. 1 LTF)
Se falliscono tutti i tentativi di composizione interna della controversia, la Commissione amministrativa informa l’Assemblea federale se si tratta di una questione importante, che può essere rilevante nell’ambito dell’alta vigilanza.
Titolo 2: Organizzazione dell’attività giudiziaria
Capitolo 1: Corti
Capo 1: Disposizioni generali
Art. 26 Numero e composizione
(art. 18 LTF)
1 Il Tribunale federale è composto delle seguenti otto corti:9
- a.10
- quattro corti di diritto pubblico;
- b.
- due corti di diritto civile;
- c.11
- due corti di diritto penale;
- d.12
- ...
2 La prima e la seconda Corte di diritto pubblico, le due corti di diritto civile e le due corti di diritto penale hanno sede a Losanna. La terza e la quarta Corte di diritto pubblico hanno sede a Lucerna.13
3 Le corti sono composte da quattro a sei giudici ordinari.14
4 Alle corti composte di sei membri vengono assegnati due giudici di lingua francese, mentre alle corti composte di cinque membri vengono assegnati uno o due giudici di lingua francese.15
5 Ad una corte è assegnato al massimo un giudice di lingua italiana.16
9 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 27 apr. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023268).
10 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 13 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2023 65).
11 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 27 apr. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023268).
12 Abrogata dal n. I del R del TF del 13 giu. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2023 65).
13 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 27 apr. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023268).
14 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 12 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20204967).
15 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6415).
16 Introdotto dal n. I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6415).
Art. 27 Organizzazione 17
(art. 18 e 19 LTF)
1 Le corti si organizzano autonomamente, nella misura in cui l’organizzazione non è data dalla LTF e da questo regolamento.
2 Con l’accordo della corte e del giudice interessato, il presidente della corte può assegnare a quest’ultimo la trattazione di determinate materie in qualità di presidente del collegio giudicante (giudice presidente).
17 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 6 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021327).
Art. 28 Trasferimenti e vacanze
(art. 18 LTF)
1 Domande per il trasferimento in un’altra corte sono da inoltrare alla Commissione amministrativa, che invita le corti interessate a determinarsi.
2 Prima della scadenza di un periodo di due anni, il trasferimento in un’altra corte è unicamente possibile in caso di una vacanza o per motivi gravi.
3 Nel caso di vacanze la Commissione amministrativa esamina se il posto divenuto vacante può essere occupato mediante un trasferimento interno. Essa comunica il risultato del suo esame alla Commissione giudiziaria.
Capo 2: Le otto corti 1818 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 27 apr. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023268).
18 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 27 apr. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023268).
Art. 29 Prima Corte di diritto pubblico
(art. 22 LTF)
1 La prima Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:
- a.
- espropriazioni;
- b.
- materie concernenti il territorio, segnatamente:
- 1.
- pianificazione del territorio e diritto edilizio,
- 2.
- protezione dell’ambiente, protezione delle acque, protezione del bosco, della natura e del paesaggio,
- 3.
- lavori pubblici,
- 4.
- bonifiche del suolo,
- 5.
- promovimento della costruzione legata alla pianificazione del territorio,
- 6.
- sentieri;
- c.
- diritti politici;
- d.
- assistenza internazionale in materia penale;
- e.
- circolazione stradale;
- f.
- diritto di cittadinanza;
- g.19
- ...
- h.20
- personale nel settore pubblico.
2 Nella misura in cui non è possibile collegare la vertenza ad un altro campo del diritto, la prima Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti diritti fondamentali:
- a.
- uguaglianza giuridica (art. 8 della Costituzione federale, Cost.21);
- b.
- protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede (art. 9 Cost.);
- c.
- diritto alla vita e alla libertà personale (art. 10 Cost.);
- d.
- protezione della sfera privata, diritto al matrimonio e alla famiglia, libertà d’opinione e d’informazione, libertà dei media (art. 13, 14, 16 e 17 Cost.);
- e.
- libertà artistica, libertà di riunione, libertà d’associazione (art. 21 a 23 Cost.);
- f.
- garanzia della proprietà (art. 26 Cost.);
- g.
- garanzie procedurali generali, garanzia della via giudiziaria, procedura giudiziaria, privazione della libertà (art. 29 a 31 Cost.).
3 ...22
4 Essa tratta su azione conflitti di competenza tra autorità federali e cantonali (art. 120 cpv. 1 lett. a LTF) e le controversie di diritto pubblico tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni (art. 120 cpv. 1 lett. b LTF).
19 Abrogata dal n. I del R del TF del 24 nov. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6415).
20 Introdotta dal n. I del R del TF del 27 apr. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023268).
22 Abrogato dal n. I del R del TF del 27 apr. 2023, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023268).
Art. 30 Seconda Corte di diritto pubblico
(art. 22 LTF)
1 La seconda Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:
- a.
- diritto degli stranieri;
- b.23
- assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
- c.
- diritto pubblico economico e altri campi di diritto amministrativo, nella misura in cui essi non rientrino nella competenza di un’altra corte, segnatamente:
- 1.
- responsabilità dello Stato (senza le pretese risultanti dall’attività medica e dalle norme di procedura penale sulle indennità),
- 2.
- istruzione e formazione,
- 3.
- acquisto di fondi da parte di persone all’estero,
- 4.
- cinematografia,
- 5.
- protezione degli animali,
- 6.
- sovvenzioni,
- 7.
- concessioni e monopoli,
- 8.
- appalti pubblici,
- 9.
- energia (fornitura di acqua ed elettricità),
- 10.
- autorizzazioni a esercitare in materia di trasporti,
- 11.
- trasporti: strada, ferrovia, navigazione aerea, navigazione (eccettuate la pianificazione, l’espropriazione o la costruzione di impianti),
- 12.
- posta,
- 13.
- radio e televisione,
- 14.
- sanità e polizia delle derrate alimentari,
- 15.
- diritto pubblico del lavoro,
- 16.
- agricoltura,
- 17.
- caccia e pesca,
- 18.
- lotterie e giochi d’azzardo,
- 19.
- vigilanza sulle banche, sulle assicurazioni, sulle borse, sui cartelli e sorveglianza dei prezzi,
- 20.
- commercio con l’estero,
- 21.
- libere professioni.
2 Nella misura in cui non è possibile collegare la vertenza ad un altro campo del diritto, la seconda Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti diritti fondamentali:
- a.
- protezione dei fanciulli e degli adolescenti (art. 11 Cost.24);
- b.
- libertà di credo e coscienza (art. 15 Cost.);
- c.
- libertà di lingua (art. 18 Cost.);
- d.
- diritto all’istruzione scolastica di base (art. 19 Cost.);
- e.
- libertà della scienza (art. 20 Cost.);
- f.
- libertà di domicilio (art. 24 Cost.);
- g.
- libertà economica (art. 27 Cost.);
- h.
- libertà sindacale (art. 28 Cost.).
3 La seconda Corte di diritto pubblico tratta su azione le pretese di risarcimento del danno o di indennità di riparazione morale risultanti dall’attività ufficiale delle persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a-c della legge del 14 marzo 195825 sulla responsabilità (art. 120 cpv. 1 lett. c LTF).
23 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 13 giu. 2022, in vigore dal 13 giu. 2022 (RU 2023 65).
Art. 31 Terza Corte di diritto pubblico 26
(art. 22 LTF)
La terza Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:
- a.
- imposte e tributi;
- b.
- assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- c.
- assicurazione per l’invalidità;
- d.
- indennità perdita di guadagno, inclusa la maternità;
- e.
- assicurazione malattie;
- f.
- previdenza professionale (art. 73 e 74 della legge federale del 25 giugno 198227 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità);
- g.28
- ...
26 Introdotto dal n. I del R del TF del 13 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2023 65).
28 Abrogata dal n. I del R del TF del 27 apr. 2023, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023268).
Art. 32 Quarta Corte di diritto pubblico 29
(art. 22 LTF)
La quarta Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:
- a.
- assicurazione per l’invalidità;
- b.
- assicurazione contro gli infortuni;
- c.
- assicurazione contro la disoccupazione;
- d.
- assicurazione sociale cantonale;
- e.
- assegni familiari;
- f.
- aiuto sociale e aiuto in situazioni di bisogno secondo l’articolo 12 Cost.30;
- g.
- assicurazione militare;
- h.31
- ...
- i.32
- prestazioni complementari;
- j.33
- prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.
29 Introdotto dal n. I del R del TF del 13 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2023 65).
31 Abrogata dal n. I del R del TF del 27 apr. 2023, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023268).
32 Introdotta dal n. I del R del TF del 27 apr. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023268).
33 Introdotta dal n. I del R del TF del 27 apr. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023268).
Art. 33 Prima Corte di diritto civile 34
(art. 22 LTF)
1 La prima Corte di diritto civile tratta i ricorsi in materia civile e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:
- a.
- diritto delle obbligazioni;
- b.
- contratto di assicurazione;
- c.
- responsabilità extracontrattuale (anche secondo leggi speciali);
- d.
- responsabilità dello Stato per attività medica;
- e.
- diritto privato della concorrenza;
- f.
- diritti immateriali;
- g.35
- arbitrato nazionale e internazionale;
- h.
- tenuta dei registri e decisioni sul riconoscimento e l’esecuzione di decisioni nonché sull’assistenza giudiziaria in materia civile ai sensi dell’art. 72 capoverso 2 lettera b n. 1 e 2 LTF nei campi secondo le lettere a–g;
- i.36
- rigetto provvisorio e definitivo.
2 La prima Corte di diritto civile tratta su azione le controversie di diritto civile tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni (art. 120 cpv. 1 lett. b LTF), nonché, nel suo campo di competenza per materia, i ricorsi in materia di diritto pubblico contro atti normativi cantonali (art. 82 lett. b LTF).37
34 Originario art. 31.
35 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 9 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023770).
36 Introdotta dal n. I del R del TF del 9 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023770).
37 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 9 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023770).
Art. 34 Seconda Corte di diritto civile 38
(art. 22 LTF)
1 La seconda Corte di diritto civile tratta i ricorsi in materia civile e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:
- a.
- Codice civile:
- 1.
- diritto delle persone,
- 2.
- diritto di famiglia,
- 3.
- diritto delle successioni,
- 4.
- diritti reali;
- b.
- diritto fondiario rurale;
- c.39
- esecuzione e fallimenti (senza rigetto provvisorio e definitivo);
- d.
- tenuta dei registri e decisioni sul riconoscimento e l’esecuzione di decisioni nonché sull’assistenza giudiziaria in materia civile ai sensi dell’art. 72 capoverso 2 lettera b LTF nei campi secondo le lettere a e c di questo capoverso.
2 La seconda Corte di diritto civile tratta su azione le controversie di diritto civile tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni (art. 120 cpv. 1 lett. b LTF), nonché, nel suo campo di competenza per materia, i ricorsi in materia di diritto pubblico contro atti normativi cantonali (art. 82 lett. b LTF).40
38 Originario art. 32.
39 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 9 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023770).
40 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 9 ott. 2023 (RU 2023 770). Correzione del 13 feb. 2024 (RU 202466).
Art. 35 Prima Corte di diritto penale 41
(art. 22 LTF)
La prima Corte di diritto penale tratta i ricorsi in materia penale nonché i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale inerenti al diritto penale che concernono i seguenti campi:
- a.
- diritto penale materiale (senza le decisioni di esecuzione delle pene e delle misure);
- b.
- procedura penale (senza le decisioni incidentali della procedura penale);
- c.
- decisioni finali di procedura penale (senza i decreti di non luogo a procedere e di abbandono del procedimento).
41 Originario art. 33. Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 27 apr. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023268).
Art. 35a Seconda Corte di diritto penale 42
(art. 22 LTF)
La seconda Corte di diritto penale tratta i ricorsi in materia penale nonché i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale inerenti al diritto penale che concernono i seguenti campi:
- a.
- decisioni di esecuzione delle pene e delle misure;
- b.
- decisioni incidentali di procedura penale;
- c.
- decreti di non luogo a procedere e di abbandono del procedimento.
42 Introdotto dal n. I del R del TF del 27 apr. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023268).
Capo 3: Delimitazioni e collaborazione
Art. 36 Delimitazione delle competenze
(art. 22 LTF)
1 La questione di diritto preponderante determina l’attribuzione di un affare a una corte.
2 All’attribuzione regolamentare degli affari può essere derogato nel singolo caso ove la natura dell’affare e la sua connessione con altri affari lo giustifichino. In questi casi i presidenti delle corti interessate si accordano.
3 In caso di disaccordo tra le corti decide il presidente del Tribunale federale.
4 ...43
43 Abrogato dal n. I del R del TF del 24 nov. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6415).
Art. 37 Corti riunite
(art. 23 LTF)
1 Il presidente della Conferenza dei presidenti presiede le corti riunite.
2 Egli designa un membro della Conferenza dei presidenti, che allestisce una relazione sulla questione di diritto da giudicare. Egli può designare ulteriori relatori.
3 Nelle corti riunite non è permesso astenersi dal voto. Il presidente partecipa alla votazione se fa parte di una corte interessata.
4 In caso di parità di voti è mantenuta la giurisprudenza esistente. Se la questione di diritto non è mai stata giudicata, è determinante il voto del presidente se egli partecipa alla votazione; altrimenti, la decisione gli spetta.
5 La Conferenza dei presidenti regola la procedura delle corti riunite in una direttiva.
Capitolo 2: Cancellieri
Art. 38 Posizione e compiti
(art. 24 LTF)
1 Ogni giudice ordinario ha diritto a che un cancelliere gli sia attribuito personalmente.
2 I cancellieri prestano, davanti alla corte, il giuramento di adempiere fedelmente il loro dovere. Il giuramento può essere sostituito da una promessa solenne.
3 Essi svolgono i seguenti compiti:
- a.
- Partecipano all’istruzione delle cause.
- b.
- Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice.
- c.
- Allestiscono il verbale delle udienze e delle sedute.
- d.
- Redigono le sentenze, le decisioni e le ordinanze del Tribunale.
- e.
- Notificano per iscritto il dispositivo, se la sentenza è stata deliberata oralmente (art. 60 cpv. 2 LTF) o se la sentenza non può essere notificata immediatamente dopo essere stata pronunciata.
- f.
- Sorvegliano la cancelleria nell’approntamento delle sentenze, decisioni, ordinanze e dei verbali che hanno redatto e che firmano nei casi previsti.
- g.
- Adattano e anonimizzano le sentenze destinate alla pubblicazione o da consegnare a terzi.
- h.
- Si sostituiscono e si aiutano vicendevolmente.
- i.
- Adempiono altri compiti per le corti o per il Tribunale federale.
4 Il giudice dell’istruzione può autorizzare un cancelliere a firmare in nome del giudice una decisione d’istruzione.
Art. 39 Voto consultivo
(art. 24 cpv. 1 seconda frase LTF)
I cancellieri possono esprimere il loro voto consultivo:
- a.
- nelle deliberazioni orali, dopo che i giudici si sono espressi una prima volta;
- b.
- nella procedura per circolazione degli atti, con osservazioni formulate durante la stesura del rapporto o, se non vi hanno partecipato, dopo che questo ha circolato presso i giudici.
Capitolo 3: Collegio giudicante, procedura e funzionamento del Tribunale
Capo 1: Collegio giudicante
Art. 40 Composizione e designazione del collegio giudicante 44
(art. 20, 22 LTF)
1 Il presidente della corte competente o il giudice presidente ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2 di questo regolamento compone il collegio giudicante.
2 Per la designazione dei membri del collegio giudicante, ilpresidente della corte o il giudice presidente tiene conto, oltre che delle disposizioni legali imperative, in particolare dei seguenti criteri e circostanze:
- a.
- equilibrio del carico di lavoro dei giudici; a tal proposito prende in considerazione il carico di lavoro causato da altre funzioni, per esempio la presidenza del Tribunale federale;
- b.
- lingua; nella misura del possibile, la lingua materna del relatore corrisponde alla lingua del procedimento;
- c.
- partecipazione di entrambi i sessi, laddove opportuno per la natura del litigio;
- d.
- conoscenze specifiche in un determinato campo;
- e.
- partecipazione a precedenti decisioni nella medesima materia;
- f.
- assenze, in particolare malattia, vacanze, ecc.
3 Il presidente della corte o il giudice presidente designa in primo luogo il giudice dell’istruzione, incaricato della stesura del rapporto.
4 Non appena la stesura del rapporto è pronta, gli altri membri del collegio giudicante sono designati per via elettronica.
5 In caso di assenza prolungata di un membro del collegio giudicante incompatibile con il funzionamento del Tribunale, il membro interessato è sostituito. Il nuovo membro è designato per via elettronica.
6 Quando la corte giudica nella composizione di cinque giudici, è presieduta dal presidente della corte. È fatto salvo l’articolo 19 capoverso 2 LTF.
7 Se un membro di una corte deve sedere con un’altra corte, il presidente di quest’ultima designa tale membro dopo averlo sentito e con l’accordo del presidente della corte a cui appartiene.
8 Cause connesse vengono di regola decise dal medesimo collegio giudicante.
44 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 13 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2023 65).
Art. 4145
45 Abrogato dal n. I del R del TF del 9 ott. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023770).
Art. 42 Trasparenza e controllo della composizione dei collegi giudicanti 46
(art. 13 LTF)
1 La Commissione amministrativa allestisce annualmente per la Corte plenaria una relazione sul rispetto dell’articolo 40 del presente regolamento basandosi sui dati delle corti.
2 Il segretario generale rileva dati statistici atti a facilitare l’allestimento della relazione.
3 I dati statistici possono essere consultati da tutti i giudici ordinari. Tali dati sono loro comunicati, per quanto attiene alla loro corte, ogni tre mesi.
46 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6415).
Capo 2: Procedura e funzionamento del Tribunale
Art. 43 Preparazione delle sedute
(art. 58 LTF)
1 I presidenti delle corti convocano alle sedute indicando l’ordine del giorno.
2 L’ordine del giorno viene di regola distribuito almeno sei giorni lavorativi prima della seduta.
3 Gli inserti degli affari da trattare debbono essere messi a disposizione dei giudici al più tardi dal momento della convocazione.
Art. 44 Ordine dei posti e deliberazione
(art. 58 LTF)
1 Nelle sedute i giudici prendono posto a destra ed a sinistra del presidente, nell’ordine della loro anzianità di servizio; quelli eletti contemporaneamente, secondo la loro età.
2 Durante la deliberazione il presidente dà per primo la parola al relatore, poi agli altri giudici. Egli stesso prende la parola per ultimo.
3 Il giudice che intende fare una controproposta può presentarla immediatamente dopo che è stato esposto il rapporto.
Art. 45 Approvazione della motivazione della sentenza in caso di deliberazione
(art. 58 LTF)
Se una decisione viene presa in una deliberazione, la motivazione della sentenza viene messa in circolazione presso i giudici per approvazione prima di essere spedita.
Art. 46 Modifiche posteriori al dispositivo e alla motivazione della sentenza nella procedura di circolazione degli
atti.
(art. 58 LTF)
1 Dopo la fine della circolazione possono essere effettuate modifiche al dispositivo e alla motivazione della sentenza unicamente con l’accordo di tutti i giudici coinvolti; sono riservate modifiche redazionali di poco conto.
2 In casi semplici o in caso di particolare urgenza, basta l’approvazione del relatore e del presidente.
3 A domanda di un giudice o del cancelliere, l’intero collegio giudicante decide sulle domande di modifica.
Art. 47 Notificazione delle sentenze, firma e sostituzione
(art. 60 LTF)
1 Le sentenze e i dispositivi, nella misura in cui quest’ultimi vengono inviati, sono notificati per iscritto alle parti.
2 Le sentenze vengono firmate:
- a.
- dal presidente della corte o dal giudice che ha presieduto il collegio giudicante; e
- b.
- dal cancelliere.
3 I dispositivi vengono firmati dal cancelliere.
4 In caso di notifica elettronica di sentenze e dispositivi nonché di decreti controfirmati dal cancelliere, questi ne firma la versione elettronica.47
5 Gli altri decreti e la corrispondenza possono essere firmati manualmente ed elettronicamente dal personale di cancelleria su mandato della presidenza di corte o del giudice dell’istruzione.48
6 In caso di impedimento firmano il membro del collegio giudicante con la maggiore anzianità di servizio e il cancelliere con diritto di rappresentanza.49
7 In presenza di venti o più partecipanti alla procedura, le sentenze, i dispositivi e i decreti che devono essere firmati anche dal cancelliere possono essere notificati tramite invio di una copia da questi legalizzata. L’originale è firmato conformemente ai capoversi 2, 3 e 6 e archiviato presso il Tribunale federale.50
47 Introdotto dal n. I del R del TF del 9 dic. 2010 (RU 20106387). Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 3 lug. 2012, in vigore dal 3 lug. 2012 (RU 20123945).
48 Introdotto dal n. I del R del TF del 3 lug. 2012, in vigore dal 3 lug. 2012 (RU 20123945).
49 Originario cpv. 4.
50 Introdotto dal n. I del R del TF del 27 nov. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 201847).
Art. 48 Tenuta
(art. 59 LTF)
I giudici e i cancellieri partecipano alle sedute pubbliche del Tribunale in abito nero; ai dibattimenti, l’abito nero è d’obbligo pure per i rappresentanti delle parti.
Titolo 3: Amministrazione del Tribunale e Commissione di ricorso
Capitolo 1: Segretariato generale e servizi
Art. 49 Segretario generale
(art. 26 LTF)
1 Il segretario generale dirige l’amministrazione del Tribunale compresi i servizi scientifici.
2 Rientrano segnatamente nella sua competenza:
- a.
- la preparazione del preventivo, del piano finanziario e del consuntivo per la Commissione amministrativa e il controllo delle finanze;
- b.
- la coordinazione e il controllo dei servizi scientifici e amministrativi;
- c.
- la gestione degli edifici (manutenzione, utilizzazione, costruzione, locazione) in collaborazione con i competenti servizi dell’amministrazione federale;
- d.
- la sicurezza;
- e.
- l’emanazione di direttive e norme uniformi per l’allestimento e la conservazione degli incarti;
- f.
- le pubblicazioni del Tribunale, l’informazione e le relazioni pubbliche in base al regolamento sulle informazioni nonché l’organizzazione di manifestazioni;
- g.
- l’emanazione di decisioni relative al personale secondo l’ordinanza del 27 agosto 200151 sul personale del Tribunale federale e la preparazione delle decisioni relative al personale di competenza della Commissione amministrativa;
- h.
- l’autenticazione di firme, di sentenze e di copie nonché di estratti da verbali e atti;
- i.
- tutti gli altri affari che gli vengono attribuiti mediante ordinanza o regolamento o assegnati dagli organi direttivi.
3 Può delegare singole incombenze o settori ai quadri.
Art. 50 Sostituto
(art. 15 cpv. 1 lett. f, 26 LTF)
Il sostituto coadiuva il segretario generale e svolge i compiti assegnatigli.
Art. 51 Servizi
(art. 25 cpv. 2 LTF)
1 In entrambe le ubicazioni del Tribunale federale vengono allestiti i necessari servizi scientifici e amministrativi.
2 I servizi vengono diretti in modo centralizzato dalla sede del Tribunale federale.
Art. 52 Firma
(art. 13, 26 LTF)
1 In affari amministrativi che sono attribuiti al segretariato generale per disbrigo, il segretario generale firma da solo.
2 Egli può delegare la facoltà di firma per determinati affari ad altre persone.
Art. 53 Vigilanza sul personale
(art. 26 LTF)
Il segretario generale e i quadri sono responsabili per la vigilanza sul personale, nella misura in cui questa non competa ai presidenti delle corti.
Capitolo 2: Commissione di ricorso
Art. 54 Composizione
(art. 28 cpv. 2 LTF)52
1 La Commissione di ricorso è composta di tre giudici ordinari.
2 ...53
3 È presieduta dal giudice con la maggiore anzianità di servizio.
52 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 24 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 2461).
53 Abrogato dal n. I del R del TF del 24 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 2461).
Art. 55 Competenza
(art. 13 e 28 cpv. 2 LTF)54
La Commissione di ricorso decide sulle controversie previste dalle seguenti norme:
- a.55
- articolo 10 capoverso 2 secondo periodo del regolamento del 31 marzo 200656 sulle tasse amministrative del Tribunale federale; essa decide anche sulle controversie concernenti altre decisioni del segretariato generale in materia di riscossione delle spese;
- b.
- articolo 28 LTF e articolo 64 di questo regolamento concernenti il principio della trasparenza nell’amministrazione;
- c.
- articolo 16 dell’ordinanza del Tribunale federale del 27 settembre 199757 relativa all’applicazione della legge sull’archiviazione;
- d.
- articolo 1558 delle direttive del 6 novembre 200659 concernenti la cronaca giudiziaria presso il Tribunale federale;
- e.60
- articolo 52 capoverso 4 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici.
54 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 24 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 2461).
55 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 24 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 2461).
58 Il rimando è stata adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).
60 Introdotta dal n. I del R del TF del 26 ago. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 799).
Art. 56 Procedura
(art. 13 LTF)
La procedura di ricorso è retta dalla disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196862 sulla procedura amministrativa (art. 1 cpv. 2 lett. b e 44 segg.).
Titolo 4: Informazione e protezione dei dati 6363 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 9 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023770).
63 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 9 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023770).
Art. 57 Principio
(art. 27 LTF)
1 Il Tribunale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza con i seguenti mezzi:
- a.
- raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale svizzero (raccolta ufficiale, DTF);
- b.
- internet;
- c.
- messa a disposizione del pubblico delle sentenze;
- d.
- comunicazioni ai media.
2 Informa i media in modo appropriato sugli affari correnti e su avvenimenti particolari.
Art. 58 Raccolta ufficiale
(art. 27 LTF)
1 Sentenze di importanza fondamentale vengono pubblicate nella raccolta ufficiale.
2 La corte competente decide la pubblicazione nella raccolta ufficiale.
3 La raccolta ufficiale viene resa accessibile con un repertorio.
Art. 59 Internet
(art. 27 LTF)
1 In internet vengono pubblicate:
- a.
- tutte le decisioni della raccolta ufficiale;
- b.
- tutte le decisioni finali e parziali nonché le decisioni pregiudiziali ed incidentali indicate dal presidente della corte.
2 Il presidente della corte prende le misure appropriate per la protezione della personalità delle parti.
Art. 60 Messa a disposizione del pubblico
(art. 59 cpv. 3 LTF)
Il rubrum e il dispositivo di tutte le sentenze vengono messi a disposizione del pubblico in forma non anonimizzata per 30 giorni alla sede del Tribunale federale, nella misura in cui la legge non richieda un’anonimizzazione.
Art. 61 Media
(art. 27 LTF)
1 Il segretario generale accredita per un periodo determinato, su domanda, le persone attive nei mass media che vogliono riferire sulla cronaca giudiziaria per i mass media che appaiono o hanno sede in Svizzera.
2 La Commissione amministrativa disciplina tramite direttive i particolari dell’accreditamento, le prestazioni del Tribunale federale e l’accesso all’informazione.
3 I comunicati stampa concernenti sentenze e altre decisioni vengono allestiti dal cancelliere in collaborazione con l’incaricato dei contatti con i media e approvati dal collegio giudicante di regola assieme alla redazione della sentenza.
Art. 62 Riprese e registrazioni
(art. 59, 60 LTF)
1 Riprese e registrazioni sono vietate durante le udienze e le deliberazioni.
2 Chi presiede può permettere riprese e registrazioni all’inizio dell’udienza e al momento della pronunzia della sentenza.
Art. 63 Incaricato della comunicazione e dei contatti con i media
(art. 27 LTF)
L’incaricato della comunicazione e dei contatti con i media consiglia e coadiuva la presidenza e le corti nella comunicazione interna e esterna.
Art. 64 Principio di trasparenza
(art. 28 LTF)
1 Il servizio competente per l’emanazione di un documento ufficiale amministrativo può garantire l’accesso al medesimo conformemente alla legge del 17 dicembre 200464 sulla trasparenza.
2 Di regola viene risposto oralmente a domande orali e per iscritto a domande scritte.
3 Se l’accesso a un documento dev’essere limitato, differito o negato, la domanda è trasmessa senza indugio al segretariato generale.
4 Non ha luogo alcuna procedura di conciliazione.
5 Il segretariato generale prende posizione sulle domande scritte tramite una decisione impugnabile ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196865 sulla procedura amministrativa.
6 Autorità di ricorso è la Commissione di ricorso del Tribunale federale. La sua decisione è definitiva.
7 Il consulente ai sensi dell’articolo 20 dell’ordinanza del 24 maggio 200666 sulla trasparenza è l’incaricato della protezione dei dati del Tribunale federale. È pure di sua competenza la redazione del rapporto.67
8 La riscossione degli emolumenti è retta dal regolamento del 31 marzo 200668 sulle tasse amministrative del Tribunale federale. Nella misura in cui quest’ultima non preveda alcuna disposizione, gli emolumenti vengono fissati secondo la tariffa degli emolumenti nell’allegato 1 dell’ordinanza 24 maggio 2006 sulla trasparenza.
9 Per il resto si applica per analogia l’ordinanza 24 maggio 2006 sulla trasparenza.
67 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 9 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023770).
Art. 64a Incaricato della protezione dei dati 69
(art. 10 LPD)
1 L’incaricato della protezione dei dati è il consulente per la protezione dei dati ai sensi dell’articolo 10 della legge federale del 25 settembre 202070 sulla protezione dei dati e dell’articolo 26 dell’ordinanza del 31 agosto 202271 sulla protezione dei dati.
2 Esercita la sua funzione in modo indipendente e senza ricevere istruzioni.
3 I servizi scientifici e amministrativi del Tribunale federale concedono al consulente per la protezione dei dati l’accesso a qualsiasi informazione, documento, registro delle attività di trattamento e dato personale necessario all’adempimento dei suoi compiti.
4 Informano il consulente per la protezione dei dati in merito a qualsiasi violazione della sicurezza dei dati.
5 Per il resto si applica per analogia l’ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati.
69 Introdotto dal n. I del R del TF del 9 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023770).
Titolo 5: Disposizioni finali
Art. 65 Abrogazione del diritto previgente
I seguenti regolamenti sono abrogati:
- 1.
- Regolamento del 14 dicembre 197872 del Tribunale federale;
- 2.
- Regolamento del 16 novembre 199973 del Tribunale federale delle assicurazioni;
- 3.
- Regolamento del 22 febbraio 199374 delle attività accessorie dei membri del Tribunale federale;
- 4.
- Regolamento del 16 marzo 199375 delle attività accessorie dei membri del Tribunale federale delle assicurazioni.
72 [RU 1979 46, 1991 378, 1993 3165, 1994 294, 2000 2191, 2001 3258art. 88 n. 1, 2004 2343, 2005 483]
73 [RU 1999 3019; 2001 965, 3287art. 13]
Art. 66 Disposizioni transitorie
1 Le autorizzazioni per attività accessorie dei giudici ordinari accordate prima dell’entrata in vigore di questo regolamento rimangono valide.
2 Le attività accessorie incompatibili con il nuovo diritto devono essere terminate al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore di questo regolamento.
3 Fino al 30 giugno 2025 la seconda Corte di diritto penale può giudicare anche ricorsi che concernono i campi di competenza della prima Corte di diritto penale.76
76 Introdotto dal n. I del R del TF del 27 apr. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023268).
Art. 67 Entrata in vigore
Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.