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Art. 29 Prima Corte di diritto pubblico
(art. 22 LTF) 1 La prima Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi: - a.
- espropriazioni;
- b.
- materie concernenti il territorio, segnatamente:
- 1.
- pianificazione del territorio e diritto edilizio,
- 2.
- protezione dell’ambiente, protezione delle acque, protezione del bosco, della natura e del paesaggio,
- 3.
- lavori pubblici,
- 4.
- bonifiche del suolo,
- 5.
- promovimento della costruzione legata alla pianificazione del territorio,
- 6.
- sentieri;
- c.
- diritti politici;
- d.
- assistenza internazionale in materia penale;
- e.
- circolazione stradale;
- f.
- diritto di cittadinanza;
- g.19
- ...
- h.20
- personale nel settore pubblico.
2 Nella misura in cui non è possibile collegare la vertenza ad un altro campo del diritto, la prima Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti diritti fondamentali: - a.
- uguaglianza giuridica (art. 8 della Costituzione federale, Cost.21);
- b.
- protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede (art. 9 Cost.);
- c.
- diritto alla vita e alla libertà personale (art. 10 Cost.);
- d.
- protezione della sfera privata, diritto al matrimonio e alla famiglia, libertà d’opinione e d’informazione, libertà dei media (art. 13, 14, 16 e 17 Cost.);
- e.
- libertà artistica, libertà di riunione, libertà d’associazione (art. 21 a 23 Cost.);
- f.
- garanzia della proprietà (art. 26 Cost.);
- g.
- garanzie procedurali generali, garanzia della via giudiziaria, procedura giudiziaria, privazione della libertà (art. 29 a 31 Cost.).
3 ...22 4 Essa tratta su azione conflitti di competenza tra autorità federali e cantonali (art. 120 cpv. 1 lett. a LTF) e le controversie di diritto pubblico tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni (art. 120 cpv. 1 lett. b LTF). 19 Abrogata dal n. I del R del TF del 24 nov. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6415). 20 Introdotta dal n. I del R del TF del 27 apr. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023268). 21 RS 101 22 Abrogato dal n. I del R del TF del 27 apr. 2023, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023268).
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Art. 30 Seconda Corte di diritto pubblico
(art. 22 LTF) 1 La seconda Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi: - a.
- diritto degli stranieri;
- b.23
- assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
- c.
- diritto pubblico economico e altri campi di diritto amministrativo, nella misura in cui essi non rientrino nella competenza di un’altra corte, segnatamente:
- 1.
- responsabilità dello Stato (senza le pretese risultanti dall’attività medica e dalle norme di procedura penale sulle indennità),
- 2.
- istruzione e formazione,
- 3.
- acquisto di fondi da parte di persone all’estero,
- 4.
- cinematografia,
- 5.
- protezione degli animali,
- 6.
- sovvenzioni,
- 7.
- concessioni e monopoli,
- 8.
- appalti pubblici,
- 9.
- energia (fornitura di acqua ed elettricità),
- 10.
- autorizzazioni a esercitare in materia di trasporti,
- 11.
- trasporti: strada, ferrovia, navigazione aerea, navigazione (eccettuate la pianificazione, l’espropriazione o la costruzione di impianti),
- 12.
- posta,
- 13.
- radio e televisione,
- 14.
- sanità e polizia delle derrate alimentari,
- 15.
- diritto pubblico del lavoro,
- 16.
- agricoltura,
- 17.
- caccia e pesca,
- 18.
- lotterie e giochi d’azzardo,
- 19.
- vigilanza sulle banche, sulle assicurazioni, sulle borse, sui cartelli e sorveglianza dei prezzi,
- 20.
- commercio con l’estero,
- 21.
- libere professioni.
2 Nella misura in cui non è possibile collegare la vertenza ad un altro campo del diritto, la seconda Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti diritti fondamentali: - a.
- protezione dei fanciulli e degli adolescenti (art. 11 Cost.24);
- b.
- libertà di credo e coscienza (art. 15 Cost.);
- c.
- libertà di lingua (art. 18 Cost.);
- d.
- diritto all’istruzione scolastica di base (art. 19 Cost.);
- e.
- libertà della scienza (art. 20 Cost.);
- f.
- libertà di domicilio (art. 24 Cost.);
- g.
- libertà economica (art. 27 Cost.);
- h.
- libertà sindacale (art. 28 Cost.).
3 La seconda Corte di diritto pubblico tratta su azione le pretese di risarcimento del danno o di indennità di riparazione morale risultanti dall’attività ufficiale delle persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a-c della legge del 14 marzo 195825 sulla responsabilità (art. 120 cpv. 1 lett. c LTF).
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Art. 31 Terza Corte di diritto pubblico 26
(art. 22 LTF) La terza Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi: - a.
- imposte e tributi;
- b.
- assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- c.
- assicurazione per l’invalidità;
- d.
- indennità perdita di guadagno, inclusa la maternità;
- e.
- assicurazione malattie;
- f.
- previdenza professionale (art. 73 e 74 della legge federale del 25 giugno 198227 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità);
- g.28
- ...
26 Introdotto dal n. I del R del TF del 13 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2023 65). 27 RS 831.40 28 Abrogata dal n. I del R del TF del 27 apr. 2023, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023268).
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Art. 32 Quarta Corte di diritto pubblico 29
(art. 22 LTF) La quarta Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi: - a.
- assicurazione per l’invalidità;
- b.
- assicurazione contro gli infortuni;
- c.
- assicurazione contro la disoccupazione;
- d.
- assicurazione sociale cantonale;
- e.
- assegni familiari;
- f.
- aiuto sociale e aiuto in situazioni di bisogno secondo l’articolo 12 Cost.30;
- g.
- assicurazione militare;
- h.31
- ...
- i.32
- prestazioni complementari;
- j.33
- prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.
29 Introdotto dal n. I del R del TF del 13 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2023 65). 30 RS 101 31 Abrogata dal n. I del R del TF del 27 apr. 2023, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023268). 32 Introdotta dal n. I del R del TF del 27 apr. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023268). 33 Introdotta dal n. I del R del TF del 27 apr. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023268).
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Art. 33 Prima Corte di diritto civile 34
(art. 22 LTF) 1 La prima Corte di diritto civile tratta i ricorsi in materia civile e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi: - a.
- diritto delle obbligazioni;
- b.
- contratto di assicurazione;
- c.
- responsabilità extracontrattuale (anche secondo leggi speciali);
- d.
- responsabilità dello Stato per attività medica;
- e.
- diritto privato della concorrenza;
- f.
- diritti immateriali;
- g.35
- arbitrato nazionale e internazionale;
- h.
- tenuta dei registri e decisioni sul riconoscimento e l’esecuzione di decisioni nonché sull’assistenza giudiziaria in materia civile ai sensi dell’art. 72 capoverso 2 lettera b n. 1 e 2 LTF nei campi secondo le lettere a–g;
- i.36
- rigetto provvisorio e definitivo.
2 La prima Corte di diritto civile tratta su azione le controversie di diritto civile tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni (art. 120 cpv. 1 lett. b LTF), nonché, nel suo campo di competenza per materia, i ricorsi in materia di diritto pubblico contro atti normativi cantonali (art. 82 lett. b LTF).37 34 Originario art. 31. 35 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 9 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023770). 36 Introdotta dal n. I del R del TF del 9 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023770). 37 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 9 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023770).
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Art. 34 Seconda Corte di diritto civile 38
(art. 22 LTF) 1 La seconda Corte di diritto civile tratta i ricorsi in materia civile e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi: - a.
- Codice civile:
- 1.
- diritto delle persone,
- 2.
- diritto di famiglia,
- 3.
- diritto delle successioni,
- 4.
- diritti reali;
- b.
- diritto fondiario rurale;
- c.39
- esecuzione e fallimenti (senza rigetto provvisorio e definitivo);
- d.
- tenuta dei registri e decisioni sul riconoscimento e l’esecuzione di decisioni nonché sull’assistenza giudiziaria in materia civile ai sensi dell’art. 72 capoverso 2 lettera b LTF nei campi secondo le lettere a e c di questo capoverso.
2 La seconda Corte di diritto civile tratta su azione le controversie di diritto civile tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni (art. 120 cpv. 1 lett. b LTF), nonché, nel suo campo di competenza per materia, i ricorsi in materia di diritto pubblico contro atti normativi cantonali (art. 82 lett. b LTF).40 38 Originario art. 32. 39 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 9 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023770). 40 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 9 ott. 2023 (RU 2023 770). Correzione del 13 feb. 2024 (RU 202466).
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Art. 35 Prima Corte di diritto penale 41
(art. 22 LTF) La prima Corte di diritto penale tratta i ricorsi in materia penale nonché i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale inerenti al diritto penale che concernono i seguenti campi: - a.
- diritto penale materiale (senza le decisioni di esecuzione delle pene e delle misure);
- b.
- procedura penale (senza le decisioni incidentali della procedura penale);
- c.
- decisioni finali di procedura penale (senza i decreti di non luogo a procedere e di abbandono del procedimento).
41 Originario art. 33. Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 27 apr. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023268).
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Art. 35a Seconda Corte di diritto penale 42
(art. 22 LTF) La seconda Corte di diritto penale tratta i ricorsi in materia penale nonché i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale inerenti al diritto penale che concernono i seguenti campi: - a.
- decisioni di esecuzione delle pene e delle misure;
- b.
- decisioni incidentali di procedura penale;
- c.
- decreti di non luogo a procedere e di abbandono del procedimento.
42 Introdotto dal n. I del R del TF del 27 apr. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023268).
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