Regolamento del Tribunale federale
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Il Tribunale federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 1 lettera a e 17 capoverso 4 lettera g della legge adotta il seguente regolamento: |
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Art. 1 Competenza
1 La vigilanza amministrativa compete alla Commissione amministrativa del Tribunale federale. Essa è assistita dal Segretariato generale del Tribunale federale. 2 La Commissione amministrativa può affidare a un membro del Tribunale che non fa parte della stessa i lavori preliminari e le inchieste necessari per l’esercizio della vigilanza. 3 L’alta vigilanza del Parlamento resta riservata. |
Art. 2 Oggetto e scopo della vigilanza
1 Sottostanno alla vigilanza tutti gli aspetti della gestione, in particolare la direzione del tribunale, l’organizzazione, il disbrigo degli incarti come pure le questioni riguardanti il personale e le finanze. 2 La giurisprudenza non è sottomessa alla vigilanza. 3 La vigilanza ha quale scopo l’adempimento conforme alla legge, efficace ed economico dei compiti affidati ai Tribunali ad essa sottoposti. |
Art. 3 Strumenti di vigilanza
La Commissione amministrativa esercita la vigilanza segnatamente per mezzo degli strumenti seguenti:
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Art. 4 Rapporti sulla gestione
1Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti presentano al Tribunale federale i rispettivi rapporti sulla gestione.3 2 Il rapporto informa in merito alla composizione dei collegi giudicanti, al tipo e al volume dei casi evasi, come pure su altri temi pertinenti alla vigilanza. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 6 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 2239). |
Art. 5 Riunioni e controlli
1La Commissione amministrativa organizza periodicamente riunioni e controlli con il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti, ove sono discussi l’andamento degli affari e le questioni di interesse comune.4 2 I Tribunali devono fornire le informazioni necessarie. 3 Essi comunicano alla Commissione amministrativa gli avvenimenti che concernono la vigilanza. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 6 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 2239). |
Art. 6 Vigilanza sulle finanze
La vigilanza sulle finanze è effettuata tramite:
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Art. 7 Inchieste
1 Per chiarire una fattispecie la Commissione amministrativa può ordinare un’inchiesta. 2 I membri e gli impiegati del Tribunale interessato hanno l’obbligo di fornire le informazioni richieste. 3 Il risultato dell’inchiesta fa oggetto di un rapporto; il Tribunale interessato e, se si dà il caso, le persone interessate possono prendere posizione in merito a tale rapporto. |
Art. 8 Comunicazioni all’autorità di alta vigilanza
1 Nel caso in cui dovesse entrare in considerazione la destituzione di un membro del Tribunale, la Commissione amministrativa può ordinare un’inchiesta preliminare. 2 Se, in base a constatazioni nell’ambito dell’esercizio della sorveglianza oppure ai risultati di un’inchiesta preliminare, dovesse apparire necessario l’avvio di una procedura di destituzione, la Commissione amministrativa si rivolge alla competente Commissione parlamentare. |
Art. 9 Istanze indirizzate all’autorità di vigilanza
1La Commissione amministrativa si occupa delle istanze con cui si critica l’andamento degli affari del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale o del Tribunale federale dei brevetti.5 2 L’introduzione di un’istanza di vigilanza non conferisce alcun diritto di parte. 3 È riservata la procedura per denegata e ritardata giustizia per decisioni impugnabili giusta l’articolo 94 LTF. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 6 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 2239). |
Art. 10 Direttive
1 La Commissione amministrativa emana le direttive necessarie al regolare esercizio della vigilanza. 2 Le direttive concernono in particolare i seguenti campi:
3 Prima di emanare le direttive, i Tribunali vengono interpellati. |
Art. 11 Collaborazione dei servizi
1 La Commissione amministrativa controlla che i servizi dei Tribunali federali collaborino adeguatamente e operino in sinergia in ambito amministrativo, in particolare per quel che concerne l’informatica, la statistica, il «benchmarking», l’amministrazione del Tribunale e la gestione del personale. 2 Il Segretario generale2F6 del Tribunale federale presenta annualmente un rapporto su questa collaborazione. 3 Il Tribunale federale rappresenta i Tribunali federali nella Conferenza delle risorse umane della Confederazione. 6 Le designazioni delle funzioni contenute in questo Reg. valgono indistintamente per le persone dei due sessi. |
Art. 13 Procedura
Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, la legge federale del 20 dicembre 19683F7 sulla procedura amministrativa è applicabile per analogia. |