Regolamento
sulle tasse amministrative del Tribunale federale
dei brevetti
(TA-TFB)
del 28 settembre 2011 (Stato 1° gennaio 2012)
Il Tribunale federale dei brevetti,
visto l’articolo 20 capoverso 3 lettera a della legge del 20 marzo 20091
sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB),
adotta il seguente regolamento:
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Art. 1 Principio
1 Il Tribunale federale dei brevetti preleva tasse per prestazioni particolari della cancelleria e conteggia i disborsi.
2 Sono fatte salve le spese giudiziarie prelevate per le procedure dinanzi al Tribunale federale dei brevetti secondo il regolamento del 28 settembre 20112 sulle spese giudiziarie presso il Tribunale federale dei brevetti.
Art. 2 Assoggettamento alla tassa
1 Chiunque richiede una prestazione ai sensi del presente regolamento è tenuto a pagare una tassa e ad assumersi i disborsi che ne derivano. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie contemplate dal diritto federale.
2 Se la tassa è dovuta da più persone, queste ne rispondono solidalmente.
Art. 3 Esenzione
1 Le autorità e le istituzioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere esentate dal pagamento delle tasse quando chiedono la prestazione per il loro uso proprio e accordano la reciprocità.
2 I giornalisti sono esenti da tasse per le prestazioni chieste nell’ambito della cronaca giudiziaria del Tribunale federale dei brevetti.
3 Si può rinunciare a percepire la tassa per prestazioni a favore di istituzioni senza scopo di lucro.
Art. 4 Calcolo delle tasse
1 Sono prelevate le seguenti tasse:
| per fotocopie formato A4: 50 centesimi per pagina, per fotocopie A3: 1 franco per pagina; |
| in base al costo effettivo; |
| 50 franchi per ogni mezz’ora di lavoro iniziata; la tassa può essere prelevata interamente o in parte anche laddove la determinazione dei documenti archiviati o la concessione della consultazione richiedano un dispendio di tempo fuori dell’ordinario; |
| 60 franchi per ogni mezz’ora di lavoro iniziata; |
| 40 franchi; |
| 40 franchi; |
| 40 franchi; se sullo stesso atto vi sono più firme da autenticare, per ogni firma supplementare sono riscossi 10 franchi; |
| 40 franchi; se il documento comprende più pagine, per ogni pagina supplementare sono riscossi 2 franchi; |
| fino e non oltre a 100 franchi per caso. |
2 Alle prestazioni previste dalla legge del 17 dicembre 20043 sulla trasparenza si applica la tariffa di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 24 maggio 20064 sulla trasparenza.
Art. 5 Supplemento
Se la prestazione, su richiesta, è fornita d’urgenza, può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento della tassa.
Art. 6 Disborsi
Oltre alla tassa sono conteggiati i disborsi del Tribunale, in particolare:
- a.
- le spese sostenute per procurarsi le informazioni necessarie, in particolare i documenti;
- b.
- le spese di porto e di telefono;
- c.
- le spese per la trasmissione di un atto scritto via telefax: per pagina, 1 franco in Svizzera, 2 franchi all’estero;
- d.
- i costi effettivi per i supporti informatici;
- e.
- le spese di richiamo: 20 franchi per il primo, 30 franchi dal secondo.
Art. 7 Preventivo
Se la tassa, inclusi i disborsi, supera i 200 franchi, l’importo previsto è previamente comunicato.
Art. 8 Anticipo
In casi giustificati, in particolare quando il richiedente è domiciliato all’estero o deve ancora pagare spese arretrate al Tribunale, può essere chiesto un anticipo.
Art. 9 Decisione sulla tassa e sui disborsi
Il primo cancelliere fissa mediante decisione la tassa e i disborsi al momento in cui è effettuata la prestazione.
Art. 10 Esigibilità e prescrizione
1 La tassa e i disborsi sono esigibili al momento in cui sono fissati mediante decisione.
2 Il termine di pagamento è di 20 giorni a decorrere dall’inizio dell’esigibilità.
3 La pretesa d’incasso si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la tassa e i disborsi sono esigibili. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo volto all’esazione del credito.
Art. 11 Modalità di pagamento
1 Per la riscossione delle tasse e dei disborsi viene emessa una fattura.
2 Fino a 100 franchi la tassa per la comunicazione di documenti è riscossa contro rimborso. Una fattura può essere emessa agli avvocati autorizzati ad agire dinanzi ai tribunali svizzeri e ai consulenti in brevetti.
Art. 12 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.