Legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali
della Confederazione
(Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 123 capoverso 1, 173 capoverso 2 e 191a capoversi 1 e 3
della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 20082,
decreta:
Titolo primo: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente legge disciplina l’organizzazione delle autorità penali della Confederazione e contiene disposizioni integrative del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20073 (CPP) in materia di giurisdizione federale.
2 Non si applica alle cause penali deferite dal Ministero pubblico della Confederazione ad autorità cantonali per l’istruzione e il giudizio o soltanto per il giudizio.
Art. 2 Autorità penali della Confederazione
1 Le autorità di perseguimento penale della Confederazione sono:
- a.
- la polizia;
- b.
- il Ministero pubblico della Confederazione.
2 Fungono da autorità giudicanti nei casi che sottostanno alla giurisdizione federale:
- a.
- il Tribunale penale federale;
- b.
- il Tribunale federale;
- c.
- i giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi, se operano per conto della Confederazione.
Art. 3 Lingua del procedimento
1 La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l’italiano.
2 Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all’apertura dell’istruzione. Tiene conto segnatamente:
- a.
- delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento;
- b.
- della lingua degli atti essenziali;
- c.
- della lingua del luogo dei primi atti istruttori.
3 La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.
4 Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti.
5 Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento.
6 La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale.
Titolo secondo: Autorità di perseguimento penale
Capitolo 1: Polizia
Art. 4 Adempimento dei compiti di polizia
L’adempimento dei compiti di polizia nell’ambito della giurisdizione federale compete:
- a.
- alla Polizia giudiziaria federale;
- b.
- ad altre unità dell’Ufficio federale di polizia, nella misura in cui il diritto federale attribuisca loro compiti nell’ambito del perseguimento penale;
- c.
- ad altre autorità federali, nella misura in cui il diritto federale attribuisca loro compiti nell’ambito del perseguimento penale;
- d.
- alle forze di polizia cantonali che adempiono compiti nell’ambito del perseguimento penale in cooperazione con le autorità penali della Confederazione.
Art. 5 Statuto delle forze di polizia cantonali
1 Quando svolgono compiti federali nell’ambito del perseguimento penale, le forze di polizia cantonali sottostanno alla vigilanza e alle istruzioni del Ministero pubblico della Confederazione.
2 Le decisioni e gli atti procedurali delle forze di polizia cantonali sono impugnabili con reclamo al Tribunale penale federale.
Art. 6 Responsabilità per danni
1 La Confederazione risponde conformemente alla legge del 14 marzo 19584 sulla responsabilità dei danni causati illecitamente dagli organi di cui all’articolo 4 nell’esercizio dei loro compiti di polizia nell’ambito della giurisdizione federale.
2 Ove abbia risarcito il danno, la Confederazione ha diritto di regresso contro il Cantone al cui servizio si trova la persona che lo ha causato. La procedura è retta dall’articolo 10 capoverso 1 della legge del 14 marzo 1995 sulla responsabilità.
Capitolo 2: Ministero pubblico della Confederazione
Sezione 1: Autorità e sede
Art. 7 Autorità
Il Ministero pubblico della Confederazione funge da pubblico ministero a livello federale.
Art. 8 Sede e sedi distaccate
1 Il Ministero pubblico della Confederazione ha sede a Berna.
2 Può aprire e chiudere sedi distaccate.
Sezione 2: Organizzazione, amministrazione e attribuzioni
Art. 9 Procuratore generale della Confederazione
1 Il procuratore generale dirige il Ministero pubblico della Confederazione.
2 Il procuratore generale è responsabile in particolare:
- a.
- del perseguimento penale ineccepibile ed efficiente nei casi che sottostanno alla giurisdizione federale;
- b.
- della realizzazione e della gestione di un’organizzazione funzionale;
- c.
- dell’impiego efficace del personale e delle risorse finanziarie e materiali.
3 Il procuratore generale disciplina in un regolamento l’organizzazione e l’amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione.
Art. 10 Sostituti procuratori generali della Confederazione
1 Il procuratore generale ha due sostituti (sostituti procuratori generali).
2 Quando agiscono in rappresentanza del procuratore generale, i sostituti procuratori generali ne assumono tutte le attribuzioni.
Art. 11 Procuratori capo federali
I procuratori capo dirigono ciascuno un’unità del Ministero pubblico della Confederazione.
Art. 12 Procuratori pubblici federali
I procuratori pubblici sono assegnati ciascuno a un’unità del Ministero pubblico della Confederazione o direttamente al procuratore generale.
Art. 13 Istruzioni
1 Possono impartire istruzioni:
- a.
- il procuratore generale, a tutti i collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione;
- b.
- i procuratori capo, ai collaboratori loro subordinati.
2 Sono altresì ammesse nel singolo caso istruzioni sull’apertura, lo svolgimento o la chiusura di un procedimento, come pure istruzioni per l’accusa in giudizio e per l’esercizio di rimedi giuridici.
Art. 14 Approvazione di decreti
I decreti di abbandono, di non luogo a procedere e di sospensione vanno approvati:
- a.
- dal procuratore capo, se sono emanati da un procuratore pubblico;
- b.
- dal procuratore generale, se sono emanati da un procuratore capo.
Art. 15 Rimedi giuridici del Ministero pubblico della Confederazione
1 L’esercizio di rimedi giuridici compete:
- a.
- al procuratore pubblico che ha promosso e sostenuto l’accusa;
- b.
- al procuratore capo dell’unità che ha promosso e sostenuto l’accusa;
- c.
- al procuratore generale.
2 Lo stesso vale per la limitazione o il ritiro di rimedi giuridici nonché per la commutazione degli appelli in appelli incidentali.
Art. 16 Amministrazione
1 Il Ministero pubblico della Confederazione gode di autonomia amministrativa.
2 Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario.
3 Tiene una contabilità propria.
Art. 17 Rapporto, preventivo e consuntivo
1 Il procuratore generale sottopone ogni anno all’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (autorità di vigilanza) il progetto di preventivo e il consuntivo, a destinazione dell’Assemblea federale, nonché il rapporto sull’attività del Ministero pubblico della Confederazione.
2 Il rapporto contiene segnatamente indicazioni circa:
- a.
- l’organizzazione interna;
- b.
- le istruzioni generali;
- c.
- il numero e la tipologia dei casi chiusi e di quelli pendenti, come pure il carico di lavoro delle singole unità;
- d.
- l’impiego del personale e delle risorse finanziarie e materiali;
- e.
- il numero e l’esito dei reclami contro le decisioni e gli atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione.
Art. 18 Infrastruttura
1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è competente per l’approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Ministero pubblico della Confederazione. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Ministero pubblico della Confederazione.
2 Il Ministero pubblico della Confederazione sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell’ambito della logistica.
3 I dettagli della collaborazione tra il Ministero pubblico della Confederazione e il DFF sono retti per analogia dalla convenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale di cui all’articolo 25a capoverso 3 dellalegge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale; è fatta salva una convenzione diversa conclusa tra il Ministero pubblico della Confederazione e il Consiglio federale.
Art. 19 Informazione del pubblico
Il procuratore generale emana istruzioni sull’informazione del pubblico in merito ai procedimenti pendenti.
Sezione 3: Nomina, durata della carica, destituzione e statuto del personale
Art. 20 Nomina e durata della carica
1 Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali sono eletti dall’Assemblea federale plenaria.
1bis È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.6
2 Gli altri procuratori pubblici sono nominati dal procuratore generale. Questi può limitare l’eleggibilità alle persone che hanno diritto di voto in materia federale.7
3 Tutti i procuratori stanno in carica quattro anni. Il mandato decorre dal 1° gennaio che segue l’inizio della legislatura del Consiglio nazionale.
6 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 349; FF 2010 36013629).
7 Per. introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 349; FF 2010 36013629).
Art. 21 Destituzione
L’autorità di nomina può destituire un membro del Ministero pubblico della Confederazione da essa nominato prima della scadenza del suo mandato se questi:
- a.
- intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; o
- b.
- ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.
Art. 22 Statuto del personale
1 L’Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione del procuratore generale e dei sostituti procuratori generali.
2 In quanto la presente legge non disponga altrimenti, agli altri procuratori e ai collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione si applica il diritto del personale federale. Le decisioni del datore di lavoro incombono al procuratore generale.
Sezione 4: Vigilanza
Art. 23 Nomina e composizione dell’autorità di vigilanza
1 L’autorità di vigilanza è eletta dall’Assemblea federale plenaria.
2 L’autorità di vigilanza
conta sette membri e si compone di:
- a.
- un giudice del Tribunale federale e un giudice del Tribunale penale federale;
- b.
- due avvocati iscritti in un registro cantonale degli avvocati;
- c.
- tre specialisti che non facciano parte di un tribunale della Confederazione né siano iscritti in un registro cantonale degli avvocati.
Art. 24 Incompatibilità
1 I membri dell’autorità di vigilanza non possono essere membri dell’Assemblea federale o del Consiglio federale, né esercitare alcun’altra funzione al servizio della Confederazione.
2 I membri iscritti in un registro cantonale degli avvocati non possono esercitare il patrocinio dinanzi alle autorità penali della Confederazione.
Art. 25 Durata della carica
1 I membri dell’autorità di vigilanza stanno in carica quattro anni.
2 I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.
3 I membri del Tribunale federale o del Tribunale penale federale che lasciano la carica cessano simultaneamente di far parte dell’autorità di vigilanza.
Art. 26 Destituzione
L’Assemblea federale plenaria può destituire un membro dell’autorità di vigilanza prima della scadenza del suo mandato se questi:
- a.
- intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; o
- b.
- ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.
Art. 27 Statuto e organizzazione dell’autorità di vigilanza
1 L’autorità di vigilanza si costituisce autonomamente.
2 Essa dispone di una segreteria permanente e prende le decisioni del datore di lavoro.
3 L’Assemblea federale disciplina mediante ordinanza l’organizzazione e i compiti dell’autorità di vigilanza.
Art. 28 Ricusazione
Art. 29 Vigilanza e potere di impartire istruzioni dell’autorità di vigilanza
1 L’autorità di vigilanza presenta all’Assemblea federale un rapporto annuale sulla propria attività.
2 L’autorità di vigilanza può impartire istruzioni generali sull’adempimento dei compiti da parte del Ministero pubblico della Confederazione. Sono escluse istruzioni nel singolo caso sull’apertura, lo svolgimento e la chiusura di un procedimento, come pure istruzioni per l’accusa in giudizio e per l’esercizio di rimedi giuridici.
3 L’autorità di vigilanza controlla che le istruzioni vengano rispettate e, all’occorrenza, adotta provvedimenti nei confronti del Ministero pubblico della Confederazione.
Art. 30 Richiesta di informazioni e ispezioni dell’autorità di vigilanza
1 L’autorità di vigilanza può effettuare ispezioni presso il Ministero pubblico della Confederazione e chiedergli di fornire informazioni e rapporti supplementari sulla sua attività.
2 Le persone incaricate dall’autorità di vigilanza di chiedere informazioni o di effettuare un’ispezione possono consultare gli atti procedurali nella misura in cui l’adempimento del loro mandato lo richieda.
3 Tali persone possono utilizzare le informazioni ottenute nei loro rapporti e raccomandazioni, ma soltanto in termini generali e in forma anonimizzata.
Art. 31 Altri compiti e poteri dell’autorità di vigilanza
1 L’autorità di vigilanza sottopone all’Assemblea federale plenaria le proposte di destituzione del procuratore generale e dei sostituti procuratori generali.
2 L’autorità di vigilanza può pronunciare un avvertimento o un ammonimento, o disporre una riduzione dello stipendio, nei confronti dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall’Assemblea federale plenaria che abbiano violato doveri d’ufficio.
3 Tali decisioni sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale; la procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa.
4 L’autorità di vigilanza sottopone al Consiglio federale il suo progetto di preventivo e il suo consuntivo nonché il progetto di preventivo e il consuntivo del Ministero pubblico della Confederazione. Il Consiglio federale li trasmette all’Assemblea federale senza modificarli.
Titolo terzo: Autorità giudiziarie
Capitolo 1: Tribunale penale federale
Sezione 1: Sede, composizione e vigilanza
Art. 32 Sede
1 Il Tribunale penale federale ha sede a Bellinzona.
2 Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale penale federale può riunirsi altrove.
3 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere con il Cantone Ticino una convenzione sulla partecipazione finanziaria di quest’ultimo alle spese per l’istituzione del Tribunale penale federale.
Art. 33 Composizione
Il Tribunale penale federale si compone di:
- a.
- una o più corti penali;
- b.
- una o più corti dei reclami penali;
- c.10
- una corte d’appello.
10 Introdotta dal n. I della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587).
Art. 34 Vigilanza
1 Il Tribunale federale esercita la vigilanza amministrativa sulla gestione del Tribunale penale federale.
2 L’alta vigilanza è esercitata dall’Assemblea federale.
3 Il Tribunale penale federale sottopone ogni anno al Tribunale federale, a destinazione dell’Assemblea federale, il suo progetto di preventivo, il suo consuntivo nonché il suo rapporto di gestione.
Sezione 2: Corti penali
Art. 35 Competenze
1 Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali.
2 Le corti penali giudicano inoltre le cause penali che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo.
Sezione 3: Corti dei reclami penali
Art. 37 Competenze
1 Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
2 Le corti dei reclami penali giudicano inoltre:
- a.
- i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente:
- 1.
- alla legge federale del 20 marzo 198114 sull’assistenza internazionale in materia penale,
- 2.
- alla legge federale del 21 dicembre 199515 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,
- 3.
- alla legge federale del 22 giugno 200116 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale,
- 4.
- alla legge federale del 3 ottobre 197517 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale;
- b.
- i reclami loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo;
- c.19
- i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, nonché del personale delle segreterie permanenti delle commissioni federali di stima;
- d.
- i conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria;
- e.
- le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 21 marzo 199720 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- f.
- le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 7 ottobre 199421 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;
- g.22
- i conflitti di competenza secondo la legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro.
19 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
22 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).
Art. 38 Composizione
Le corti dei reclami penali giudicano nella composizione di tre giudici, salvo che la presente legge attribuisca tale competenza a chi dirige il procedimento.
Sezione 3a: Corte d’appello2424 Introdotta dal n. I della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587).
24 Introdotta dal n. I della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587).
Art. 38a Competenze
La Corte d’appello giudica gli appelli e le domande di revisione.
Art. 38b Composizione
La Corte d’appello giudica nella composizione di tre giudici, salvo che la presente legge attribuisca tale competenza a chi dirige il procedimento.
Art. 38c Impossibilità di deliberare validamente a causa delle ricusazioni
Se il numero dei giudici della Corte d’appello dei quali è domandata la ricusazione è tale da rendere impossibile una deliberazione valida, il presidente del Tribunale penale federale designa per sorteggio, tra i presidenti dei tribunali superiori dei Cantoni non interessati nella causa, i giudici straordinari non di carriera necessari per decidere sulla ricusazione e, all’occorrenza, giudicare la causa.
Sezione 4: Diritto procedurale applicabile
Art. 39 Principio
1 La procedura dinanzi alle corti del Tribunale penale federale è retta dal CPP25 e dalla presente legge.
2 Sono fatti salvi i casi secondo:
- a.
- gli articoli 35 capoverso 2 e 37 capoverso 2 lettera b; tali casi sono retti dalla legge federale del 22 marzo 197426 sul diritto penale amministrativo;
- b.
- l’articolo 37 capoverso 2 lettera a; tali casi sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 196827 sulla procedura amministrativa e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria;
- c.
- l’articolo 37 capoverso 2 lettera c; tali casi sono retti dalla legge del 24 marzo 200028 sul personale federale e dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa;
- d.
- l’articolo 37 capoverso 2 lettere e–g; tali casi sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.29
Art. 40 Revisione, interpretazione e rettifica di decisioni delle corti dei reclami penali
1 Gli articoli 121–129 della legge del 17 giugno 200530 sul Tribunale federale si applicano per analogia alla revisione, all’interpretazione e alla rettifica delle decisioni delle corti dei reclami penali di cui all’articolo 3731 capoverso 2.
2 I motivi che l’istante avrebbe potuto invocare in un ricorso contro la decisione della Corte dei reclami penali non sono proponibili come motivi di revisione.
Sezione 5: Giudici
Art. 41 Composizione del Tribunale
1 Il Tribunale penale federale si compone di 15–35 giudici ordinari.
2 L’effettivo delle corti penali e delle corti dei reclami penali è integrato con giudici non di carriera; il loro numero è al massimo pari alla metà di quello dei giudici ordinari di tali corti.32
2bis L’effettivo della Corte d’appello è integrato con al massimo dieci giudici non di carriera.33
3 L’Assemblea federale stabilisce il numero dei giudici in un’ordinanza.
32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587).
33 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587).
Art. 42 Elezione
1 I giudici sono eletti dall’Assemblea federale.
1bis I giudici della Corte d’appello sono eletti specificamente per tale corte.34
2 È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.
34 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587).
Art. 43 Incompatibilità personale
1 Non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale penale federale:
- a.
- i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente;
- b.
- i coniugi o partner registrati di persone che tra loro sono fratelli o sorelle, nonché le persone che convivono stabilmente con persone che tra loro sono fratelli o sorelle;
- c.
- i parenti in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale;
- d.
- gli affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale.
2 La regola di cui al capoverso 1 lettera d vale, applicata per analogia, anche riguardo alle persone che convivono stabilmente.
Art. 44 Incompatibilità professionale
1 I giudici non possono essere membri dell’Assemblea federale, del Consiglio federale o del Tribunale federale, né esercitare alcun’altra funzione al servizio della Confederazione.
2 Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l’esercizio della loro funzione, l’indipendenza del Tribunale o la sua dignità.
3 Non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero né accettare titoli o decorazioni conferiti da autorità estere.
4 Non possono esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio. Per i giudici non di carriera tale divieto si applica soltanto dinanzi al Tribunale penale federale.35
5 I giudici a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della direzione, dell’amministrazione, dell’ufficio di vigilanza o dell’ufficio di revisione di un’impresa commerciale.
35 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 3 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
Art. 45 Altre attività
1 I giudici ordinari possono esercitare attività al di fuori del Tribunale soltanto con l’autorizzazione della Commissione amministrativa.
2 Il Tribunale penale federale determina in un regolamento le condizioni per il rilascio di tale autorizzazione.
Art. 46 Grado di occupazione, rapporto di lavoro e retribuzione
1 I giudici ordinari esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale.
2 La Corte plenaria può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di occupazione durante il periodo di carica; la somma delle percentuali di occupazione del Tribunale deve tuttavia rimanere complessivamente immutata.
3 L’Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici.
Art. 47 Giuramento e promessa solenne
1 Prima di entrare in carica, i giudici giurano o promettono solennemente di adempiere coscienziosamente il loro dovere.
2 Prestano giuramento o promessa solenne dinanzi alla Corte plenaria.
Art. 48 Durata della carica
1 I giudici stanno in carica sei anni.
2 I giudici che compiono 68 anni lasciano la carica alla fine dell’anno civile.36
3 I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.
36 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 mar. 2012 (Innalzamento dell’età massima dei giudici), in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 5647; FF 2011 79757993).
Art. 49 Destituzione
L’Assemblea federale può destituire un giudice prima della scadenza del suo mandato se questi:
- a.
- intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; o
- b.
- ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.
Art. 5037
37 Abrogato dell’all. n. 6 della LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell’immunità), con effetto dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4627; FF 2010 64976537).
Sezione 6: Organizzazione e amministrazione
Art. 51 Regolamento
Il Tribunale penale federale disciplina la sua organizzazione e amministrazione in un regolamento.
Art. 52 Presidenza
1 Su proposta della Corte plenaria, l’Assemblea federale elegge, scegliendoli tra i giudici ordinari:
- a.
- il presidente del Tribunale penale federale;
- b.
- il vicepresidente del Tribunale penale federale.
2 Il presidente e il vicepresidente stanno in carica due anni; la rielezione è possibile, ma una volta sola.
3 Il presidente presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa. Rappresenta il Tribunale verso l’esterno.
4 In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal vicepresidente o, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.
Art. 53 Corte plenaria
1 La Corte plenaria si compone dei giudici ordinari.
2 Alla Corte plenaria competono:
- a.38
- l’emanazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause e l’informazione, nonché le spese procedurali e le indennità di cui all’articolo 73;
- b.
- la proposta all’Assemblea federale per la nomina del presidente e del vicepresidente;
- c.
- le decisioni concernenti modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo di carica;
- d.
- l’adozione del rapporto di gestione destinato all’Assemblea federale;
- e.39
- la costituzione delle corti penali e delle corti dei reclami penali, nonché la nomina dei presidenti e vicepresidenti delle corti, su proposta della Commissione amministrativa;
- f.40
- l’assegnazione dei giudici non di carriera alle corti penali e alle corti dei reclami penali su proposta della Commissione amministrativa;
- g.
- l’assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa;
- h.
- l’emissione di pareri sui progetti di atti normativi sottoposti a procedura di consultazione;
- i.
- le decisioni concernenti l’adesione ad associazioni internazionali;
- j.
- altri compiti attribuitile per legge.
3 La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.
4 Hanno diritto di voto anche i giudici che esercitano la loro funzione a tempo parziale.
38 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587).
40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587).
Art. 54 Commissione amministrativa
1 La Commissione amministrativa è composta:
- a.
- del presidente del Tribunale penale federale;
- b.
- del vicepresidente del Tribunale penale federale;
- c.
- di altri tre giudici al massimo.
2 Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione amministrativa.
3 I giudici di cui al capoverso 1 lettera c sono eletti dalla Corte plenaria per un periodo di due anni; sono rieleggibili, ma una volta sola.
4 La Commissione amministrativa è responsabile dell’amministrazione del Tribunale. È competente per:
- a.
- adottare il progetto di preventivo e il consuntivo a destinazione dell’Assemblea federale;
- b.
- decidere sui rapporti di lavoro dei giudici, in quanto la legge non dichiari competente un’altra autorità;
- c.
- assumere i cancellieri del Tribunale e attribuirli alle corti su proposta delle corti medesime;
- d.
- approntare sufficienti servizi scientifici e amministrativi;
- e.41
- garantire un’adeguata formazione continua del personale;
- f.
- autorizzare i giudici ordinari a svolgere attività al di fuori del Tribunale;
- g.
- svolgere tutte le altre mansioni amministrative che non rientrano nella competenza della Corte plenaria.
41 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, invigore dal 1° gen. 2017 (RU2016689;FF 2013 3085).
Art. 55 Costituzione delle corti
1 La Corte plenaria costituisce le corti penali e le corti dei reclami penali per due anni. Rende pubblica la composizione di tutte le corti.42
2 Per costituire le corti tiene adeguatamente conto delle lingue ufficiali.
3 Ciascun giudice delle corti penali e delle corti dei reclami penali può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una di queste corti diversa dalla sua. Se necessario, i giudici delle corti dei reclami penali prestano il proprio concorso nella Corte d’appello; sono fatti salvi gli articoli 21 capoverso 2 e 56 lettera b CPP43.44
42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587).
44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587).
Art. 56 Presidenza delle corti 45
1 I presidenti e i vicepresidenti delle corti sono eletti dalla Corte plenaria per due anni; sono rieleggibili due volte.
2 In caso di impedimento, il presidente di una corte è rappresentato dal vicepresidente o, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.
45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587).
Art. 57 Votazione
1 La Corte plenaria, la Commissione amministrativa e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.
2 In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte.
3 Se il Tribunale penale federale decide nell’ambito delle sue competenze giurisprudenziali, l’astensione dal voto non è ammessa.
Art. 58 Ripartizione delle cause
La Corte plenaria disciplina mediante regolamento la ripartizione delle cause tra le corti e la composizione dei collegi giudicanti.
Art. 59 Cancellieri
1 I cancellieri partecipano all’istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo.
2 Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale penale federale.
3 Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.
Art. 60 Amministrazione
1 Il Tribunale penale federale gode di autonomia amministrativa.
2 Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario.
3 Tiene una contabilità propria.
Art. 61 Segretario generale
Il segretario generale dirige l’amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria e della Commissione amministrativa.
Art. 62 Infrastruttura
1 Il DFF è competente per l’approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale penale federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale penale federale.
2 Il Tribunale penale federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell’ambito della logistica.
3 Il Tribunale penale federale conclude una convenzione con il Consiglio federale per definire i dettagli della collaborazione tra il Tribunale penale federale e il DFF.
Art. 62a Protezione dei dati derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica 46
1 Per l’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica del Tribunale penale federale, nell’ambito della sua attività amministrativa si applicano per analogia gli articoli 57i–57qdella legge del 21 marzo 199747 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2 Il Tribunale penale federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie.
46 Introdotto dal n. II 3 della LF del 1° ott. 2010 (Protezione dei dati derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica), in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 941; FF 2009 7407).
Art. 63 Informazione
1 Il Tribunale penale federale informa il pubblico sulla propria giurisprudenza.
2 La pubblicazione delle sentenze avviene di norma in forma anonimizzata.
3 Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento i principi dell’informazione.
4 Per la cronaca giudiziaria il Tribunale penale federale può prevedere un accreditamento.
Art. 64 Principio della trasparenza
1 La legge del 17 dicembre 200448 sulla trasparenza si applica per analogia al Tribunale penale federale laddove esso svolga compiti amministrativi.
2 Il Tribunale penale federale può prevedere che non venga svolta una procedura di mediazione secondo gli articoli 13–15 della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza. In tal caso, sulla domanda di accedere ai documenti ufficiali si pronuncia con decisione ricorribile.
Capitolo 2: Giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi
Art. 65
1 I giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi del luogo in cui ha sede principale o distaccata il Ministero pubblico della Confederazione si pronunciano, nei casi che sottostanno alla giurisdizione federale, su tutti i provvedimenti coercitivi di cui all’articolo 18 capoverso 1 CPP49.
2 È competente il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi del luogo in cui si svolge il procedimento.
3 Le decisioni di cui al capoverso 1 sono impugnabili con reclamo dinanzi al Tribunale penale federale.
4 Se un giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi decide in un caso che sottostà alla giurisdizione federale, la Confederazione indennizza il Cantone. L’indennizzo è definito caso per caso; è stabilito aumentando di un quarto l’importo delle spese procedurali che il giudice dei provvedimenti coercitivi fisserebbe in un caso analogo sottostante alla giurisdizione cantonale.
Titolo quarto: Disposizioni procedurali integrative
Art. 66 Reati politici
1 I reati politici sono perseguiti previa autorizzazione del Consiglio federale. Esso può negarla per tutelare gli interessi del Paese.
2 In attesa della decisione del Consiglio federale, il Ministero pubblico della Confederazione adotta provvedimenti conservativi.
Art. 67 Reati commessi da membri del Ministero pubblico della Confederazione
1 Se un procuratore capo o un procuratore pubblico è perseguito per reati connessi all’attività ufficiale, l’autorità di vigilanza designa un membro del Ministero pubblico della Confederazione, o nomina un procuratore pubblico straordinario, e gli affida la direzione del procedimento.
2 In attesa della designazione o della nomina, il Ministero pubblico della Confederazione adotta provvedimenti conservativi.
Art. 68 Diritti e obblighi di comunicazione
1 Le autorità penali della Confederazione possono informare altre autorità federali e cantonali in merito ai loro procedimenti penali, nella misura in cui queste necessitino assolutamente di tali informazioni per adempiere i loro compiti legali.
2 Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi di comunicazione derivanti da altre leggi federali.
Art. 69 Notificazione mediante pubblicazione
La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio federale.
Art. 70 Interrogatorio dei testimoni da parte della polizia
Il Ministero pubblico della Confederazione può, nel singolo caso, incaricare agenti della Polizia giudiziaria federale di interrogare i testimoni.
Art. 71 Ricompense
Possono offrire ricompense:
- a.
- durante la procedura preliminare: il procuratore generale;
- b.
- durante la procedura dibattimentale: chi dirige il procedimento.
Art. 72 Procedura in caso di arresto provvisorio di un contravventore
L’arresto provvisorio di una persona colta in flagranza di contravvenzione o sorpresa immediatamente dopo aver commesso una contravvenzione va approvato entro tre ore dall’ufficiale di picchetto della Polizia giudiziaria federale o da un agente di polizia cui il diritto cantonale abbia conferito tale competenza.
Art. 73 Spese e indennità
1 Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento:
- a.
- il calcolo delle spese procedurali;
- b.
- gli emolumenti;
- c.
- le spese ripetibili, le indennità per la difesa d’ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni.
2 Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria.
3 Gli emolumenti variano da un minimo di 200 franchi fino a un massimo di 100 000 franchi per ognuna delle seguenti procedure:
- a.
- procedura preliminare;
- b.
- procedura di primo grado;
- c.
- procedura di ricorso.
Art. 74 Esecuzione da parte dei Cantoni
1 I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali della Confederazione:
- a.50
- ...
- b.
- pene detentive;
- c.
- misure terapeutiche;
- d.
- internamenti;
- e.
- pene pecuniarie;
- f.
- multe;
- g.
- cauzioni preventive;
- gbis.51
- espulsioni;
- h.52
- interdizioni di esercitare un’attività e divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate;
- i.
- divieti di condurre.
2 Nella sua decisione l’autorità penale della Confederazione designa, in applicazione degli articoli 31–36 CPP53, il Cantone cui compete l’esecuzione.
3 Il Cantone competente prende le decisioni inerenti all’esecuzione.
4 Il Cantone competente è autorizzato a tenere il ricavato dell’esazione di multe e dell’esecuzione di pene pecuniarie.
5 La Confederazione lo indennizza delle spese per l’esecuzione delle pene detentive. L’esecuzione è indennizzata secondo le tariffe che il Cantone cui compete l’esecuzione applicherebbe per l’esecuzione di una propria sentenza.
50 Abrogato dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345).
51 Introdotta dall’all. n. 4 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163).
52 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345).
Art. 75 Esecuzione da parte del Ministero pubblico della Confederazione
1 Il Ministero pubblico della Confederazione esegue le decisioni delle autorità penali della Confederazione in quanto non siano competenti i Cantoni.
2 A tale scopo designa un servizio cui non siano affidate né l’istruzione né la promozione dell’accusa.
3 Può rivolgersi a terzi per la confisca e la realizzazione.
Art. 76 Decisioni successive
Le decisioni successive che non competono al giudice spettano:
- a.
- al servizio competente secondo il diritto cantonale, se una decisione delle autorità penali della Confederazione è eseguita da un Cantone;
- b.
- al Ministero pubblico della Confederazione, negli altri casi.
Titolo quinto: Disposizioni finali
Art. 77 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.
Art. 78 Disposizioni transitorie
1 La durata della carica dei membri del Ministero pubblico della Confederazione nominati dal Consiglio federale conformemente al diritto anteriore è retta dal diritto anteriore.
2 Fino alla conclusione della convenzione di cui all’articolo 62 capoverso 3, la collaborazione tra il Tribunale penale federale e il DFF è retta per analogia dalla convenzione del 6 luglio 200754 tra il Tribunale federale e il Consiglio federale sulla collaborazione nell’ambito dell’infrastruttura, conclusa in virtù dell’articolo 25a capoverso 3 della legge del 17 giugno 200555 sul Tribunale federale.