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Art. 7 Stato civile
1L’oggetto della documentazione è lo stato civile (art. 39 cpv. 2 CC). 2Sono registrati: - a.
- nascita;
- b.
- trovatello;
- c.
- morte;
- d.
- morte di una persona sconosciuta;
- e.
- dichiarazione concernente il cognome;
- f.
- riconoscimento;
- g.
- cittadinanza;
- h.
- procedura preparatoria al matrimonio;
- i.
- matrimonio;
- j.
- scioglimento del matrimonio;
- k.
- cambiamento di nome;
- l.
- rapporto di filiazione;
- m.
- adozione;
- n.
- dichiarazione di scomparsa;
- o.
- cambiamento di sesso;
- p.1
- procedura preliminare alla registrazione dell’unione domestica;
- q.2
- registrazione dell’unione domestica;
- r.3
- scioglimento dell’unione domestica registrata.
1 Introdotta dal n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923). 2 Introdotta dal n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923). 3 Introdotta dal n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).
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Art. 8 Dati
I seguenti dati sono tenuti nel registro dello stato civile: - a.
- dati del sistema:
- 1.
- numeri del sistema,
- 2.
- tipo di iscrizione,
- 3.
- stato dell’iscrizione,
- 4.
- elenchi (Comuni, circondari dello stato civile, Stati, indirizzi);
- b.1
- numero d’assicurato ai sensi dell’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d’assicurato AVS);
- bbis.3
- c.
- nomi:
- 1.
- cognome,
- 2.
- cognome prima del matrimonio,
- 3.
- nomi,
- 4.
- altri nomi ufficiali;
- d.
- sesso;
- e.
- nascita:
- 1.
- data,
- 2.
- ora,
- 3.
- luogo,
- 4.
- nati morti;
- f.
- stato civile:
- 1.4
- stato (celibe o nubile – coniugato/divorziato/vedovo/non coniugato – in unione domestica registrata/unione domestica sciolta: unione domestica sciolta giudizialmente/unione domestica sciolta per decesso/unione domestica sciolta in seguito a dichiarazione di scomparsa),
- 2.
- data;
- g.
- morte:
- 1.
- data,
- 2.
- ora,
- 3.
- luogo;
- h.
- domicilio;
- i.
- luogo di soggiorno;
- j.
- stato di vita;
- k.5
- protezione degli adulti:
- 1.
- costituzione di un mandato precauzionale e luogo in cui lo stesso è depositato (art. 361 cpv. 3 CC),
- 2.
- curatela generale o efficacia di un mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento (art 449c CC);
- l.
- genitori:
- 1.
- cognome della madre,
- 2.
- nomi della madre,
- 3.
- altri nomi ufficiali della madre,
- 4.
- cognome del padre,
- 5.
- nomi del padre,
- 6.
- altri nomi ufficiali del padre;
- m.
- genitori adottivi:
- 1.
- cognome della madre adottiva,
- 2.
- nomi della madre adottiva,
- 3.
- altri nomi ufficiali della madre adottiva,
- 4.
- cognome del padre adottivo,
- 5.
- nomi del padre adottivo,
- 6.
- altri nomi ufficiali del padre adottivo;
- n.
- attinenza/cittadinanza:
- 1.
- data (valida a partire da/valida fino a),
- 2.
- motivo dell’acquisto,
- 3.
- annotazione del motivo dell’acquisto,
- 4.
- motivo della perdita,
- 5.
- annotazione del motivo della perdita,
- 6.
- riferimento del registro delle famiglie,
- 7.
- diritto di patriziato o di corporazione;
- o.
- dati relativi alla relazione:
- 1.6
- tipo (vincolo matrimoniale/unione domestica registrata/rapporto di filiazione),
- 2.
- data (valida a partire da/valida fino a),
- 3.
- motivo dello scioglimento.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 2 RS 831.10 3 Introdotta dall’all. n. 2 dell’O del 21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri, (RU 2007 6719). Abrogata dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).
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Art. 8a Attribuzione del numero d’assicurato AVS
L’Ufficio centrale di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (UCC) attribuisce alle persone notificate conformemente all’articolo 53 capoverso 1 il numero d’assicurato AVS.
1 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6719).
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Art. 9 Nascita
1È documentata la nascita degli infanti nati vivi e nati morti. 2Un infante nato morto è un infante che alla nascita non presenta segni di vita e ha un peso di almeno 500 grammi o un’età di gestazione di almeno 22 settimane completate.1 3Nel caso di infanti nati morti, cognome e nomi possono essere iscritti se le persone autorizzate a dare il nome (art. 37c cpv. 1) lo auspicano.2
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).
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Art. 9a Venuta al mondo di un infante privo di vita
1Un infante venuto al mondo privo di vita è un infante che alla nascita non presenta segni di vita e non ha un peso di almeno 500 grammi o un’età di gestazione di almeno 22 settimane completate. 2La sua venuta al mondo può essere comunicata all’ufficio dello stato civile. Su domanda, quest’ultimo rilascia una conferma. La domanda può essere presentata da chi ha messo al mondo l’infante privo di vita o da chi si dichiara per scritto procreatore. La conferma viene rilasciata se l’evento ha avuto luogo in Svizzera oppure se il richiedente ha il luogo di domicilio o di dimora abituale in Svizzera o è cittadino svizzero. 3La venuta al mondo di un infante privo di vita non è documentata nel registro dello stato civile né comunicata all’Ufficio federale di statistica. Su domanda può essere documentata se avviene in concomitanza con una nascita ai sensi dell’articolo 9.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).
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Art. 9b Forma della comunicazione, autorità competenti e conservazione della documentazione
1La venuta al mondo di un infante privo di vita deve essere comunicata mediante un modulo reperibile sul sito dell’UFSC2. Il modulo deve essere firmato dall’autore della comunicazione. 2Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti: - a.
- una copia del passaporto, della carta d’identità o di un documento d’identità equivalente dell’autore della comunicazione;
- b.
- il certificato di un medico o di una levatrice attestante la venuta al mondo di un infante privo di vita.
3Qualsiasi ufficio dello stato civile è competente per la ricezione della comunicazione. 4L’ufficio dello stato civile conserva la comunicazione e i documenti allegati. Gli articoli 31–33 si applicano per analogia.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). 2 Disponibile gratuitamente sul sito www.ufsc.admin.ch.
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Art. 9c Conferma della venuta al mondo di un infante privo di vita
1L’ufficio dello stato civile conferma la venuta al mondo di un infante privo di vita mediante un modulo messo a disposizione dall’UFSC. 2Nella conferma figura come madre la donna che ha messo al mondo l’infante. Come padre figura l’uomo che si dichiara per scritto procreatore. 3Su richiesta dell’autore della comunicazione, l’infante venuto al mondo privo di vita può figurare nella conferma con cognome e nomi. Per la scelta del cognome, si applicano per analogia gli articoli 37 e 37a; per motivi degni di rispetto è possibile derogare ai suddetti articoli.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).
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Art. 10 Trovatello
Per trovatello si intende un infante esposto di filiazione ignota.
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Art. 11 Riconoscimento
1Per riconoscimento si intende il riconoscimento da parte del padre di un figlio che sta in rapporto di filiazione soltanto con la madre. 2Il riconoscimento può avvenire prima della nascita del figlio. 3Non è ammessa la documentazione del riconoscimento di un figlio adottivo. 4Se l’autore del riconoscimento è minorenne o sotto curatela generale (art. 398 CC) o se per lui ha preso effetto un mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento (art. 449c n. 2 CC), è necessario il consenso scritto del rappresentante legale (art. 260 cpv. 2 CC). I poteri di rappresentanza vanno comprovati e le firme autenticate.1 5È competente a ricevere la dichiarazione concernente il riconoscimento ogni ufficiale dello stato civile, fatto salvo l’articolo 71 capoverso 1 LDIP2. Se l’autore del riconoscimento non può presentarsi di persona, la dichiarazione può essere raccolta al di fuori dei locali ufficiali.3 6In casi eccezionali particolarmente motivati, la documentazione può essere effettuata al di fuori dell’ufficio dello stato civile, segnatamente all’interno di un ospedale o di un penitenziario dall’ufficiale dello stato civile competente o per il tramite della competente rappresentanza svizzera all’estero. 7Il riconoscimento va comunicato alla madre e al figlio, rispettivamente, dopo la sua morte, ai discendenti, con la menzione delle disposizioni degli articoli 260a–260c CC.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463). 2 RS 291 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061).
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Art. 11a Effetti del riconoscimento sul cognome del figlio
Se non è il primo figlio in comune di genitori non uniti in matrimonio, il figlio riconosciuto dal padre riceve, indipendentemente dall’attribuzione dell’autorità parentale, il cognome da celibe o nubile del genitore che portano gli altri figli in comune della coppia secondo l’articolo 270a CC.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1327).
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Art. 11b Riconoscimento e dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta
1I genitori fanno, per scritto e congiuntamente, la dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta di cui all’articolo 298a capoverso 4 primo periodo CC all’ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione concernente il riconoscimento.2 2Nel contempo i genitori stipulano una convenzione sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi secondo l’articolo 52fbis capoverso 3 dell’ordinanza del 31 ottobre 19473 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti oppure consegnano tale convenzione alla competente autorità di protezione dei minori entro tre mesi.4
1 Introdotto dal n. I dell’O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1327). 2 La correzione del 1° lug. 2014 concerne soltanto il testo francese (RU 2014 2049). 3 RS831.101 4 Entrata in vigore il 1° gen. 2015.
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Art. 12 Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio
1Gli sposi fanno all’ufficiale dello stato civile che istruisce la procedura preparatoria del matrimonio o celebra il matrimonio la dichiarazione di cui all’articolo 160 capoverso 2 o 3 CC. 2Se il matrimonio è celebrato all’estero, la dichiarazione può essere fatta presso la rappresentanza svizzera oppure all’ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o a quello del luogo di domicilio svizzero della sposa o dello sposo. 3Le firme sono autenticate, se la dichiarazione concernente il cognome non è stata fatta nell’ambito della procedura preparatoria.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).
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Art. 12a Dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell’unione domestica
1I partner possono fare all’ufficiale dello stato civile che istruisce la procedura preliminare per la registrazione dell’unione domestica o documenta l’unione domestica registrata la dichiarazione di cui all’articolo 12a LUD. 2Se l’unione domestica è registrata all’estero, la dichiarazione può essere fatta presso la rappresentanza svizzera oppure all’ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o a quello del luogo di domicilio svizzero di uno dei partner. 3Le firme sono autenticate, se la dichiarazione concernente il cognome non è stata fatta nell’ambito della procedura preliminare.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).
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Art. 13 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio
1Dopo lo scioglimento del matrimonio il coniuge può fare la dichiarazione di cui all’articolo 30a o 119 CC a qualsiasi ufficiale dello stato civile in Svizzera o presso la rappresentanza svizzera all’estero. 2La firma è autenticata.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).
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Art. 13a Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell’unione domestica registrata
1Dopo lo scioglimento dell’unione domestica registrata il partner può fare la dichiarazione di cui all’articolo 30a LUD a qualsiasi ufficiale dello stato civile in Svizzera o presso la rappresentanza svizzera all’estero. 2La firma è autenticata.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).
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Art. 14 Dichiarazione volta a sottoporre il nome al diritto nazionale
1Nel caso di un fatto di stato civile che lo concerne personalmente, il cittadino svizzero domiciliato all’estero o il cittadino straniero può dichiarare per scritto all’ufficiale dello stato civile di volere che il suo nome sia regolato dal diritto nazionale (art. 37 cpv. 2 LDIP1). 2In rapporto a un fatto di stato civile avvenuto all’estero, siffatta dichiarazione può essere consegnata all’autorità di vigilanza direttamente o per il tramite di una rappresentanza svizzera. 3Nel caso in cui un cittadino svizzero faccia la dichiarazione concernente il cognome prevista dagli articoli 12, 12a, 13, 13a, 14a, 37 capoverso 2 o 3 oppure 37a capoverso 3 o 4, questa vale quale dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto nazionale.2
1 RS 291 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1327).
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Art. 14a Dichiarazione concernente il cognome secondo l’articolo 8a titolo finale CC
1La dichiarazione secondo l’articolo 8a titolo finale CC può essere fatta, in Svizzera, a qualsiasi ufficiale dello stato civile e, all’estero, presso la rappresentanza svizzera. 2La firma è autenticata.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).
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Art. 14b
…1 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 al 31 dic. 2013 (RU 2012 6463).
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