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Art. 4 Obbligo d'autorizzazione
1Chi accoglie nella propria economia domestica un minore a scopo di affiliazione necessita di un'autorizzazione dell'autorità se il minore è accolto: - a.
- per più di un mese dietro compenso; oppure
- b.
- per più di tre mesi a titolo gratuito.
2Chi, nell'ambito di interventi in situazioni di crisi, accoglie regolarmente minori nella propria economia domestica, dietro compenso o a titolo gratuito, necessita di un'autorizzazione indipendentemente dalla durata dell'accoglimento. 3L'obbligo d'autorizzazione sussiste anche: - a.
- se il collocamento del minore è ordinato da un'autorità;
- b.
- se il minore non trascorre il fine settimana nella famiglia affiliante.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).
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Art. 5 Premesse generali dell'autorizzazione
1L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se i genitori affilianti e i loro conviventi, per la loro personalità, salute e idoneità a educare l'affiliato, come pure per le condizioni d'abitazione, offrono garanzia per la cura, l'educazione e la formazione dell'affiliato e se non è messo in pericolo il bene degli altri figli che vivono nella famiglia affiliante. 2e 3…1
1 Abrogati dal n. I dell'O del 29 nov. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).
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Art. 6 Accoglimento di affiliandi stranieri
1Un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero può essere accolto in Svizzera presso genitori affilianti che non hanno intenzione di adottarlo, soltanto se è dato un grave motivo. 2I genitori affilianti devono produrre una dichiarazione scritta del rappresentante legale dell'affiliando, competente secondo il diritto del Paese d'origine, sullo scopo del collocamento in Svizzera. Se tale dichiarazione non è redatta in una delle lingue ufficiali svizzere, l'autorità può esigerne la traduzione. 3I genitori affilianti devono impegnarsi per scritto a provvedere al mantenimento dell'affiliando in Svizzera come se fosse loro figlio, indipendentemente dall'evoluzione del rapporto di affiliazione, come pure a rimborsare all'ente pubblico le spese di mantenimento dell'affiliando sopportate in loro vece.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).
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Art. 6a
…1 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).
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Art. 6b Accoglimento agevolato di minori stranieri
Le condizioni di cui all'articolo 6 non si applicano all'accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero, se:2 - a.
- i genitori sono a beneficio di un permesso di dimora o di domicilio in Svizzera;
- b.
- egli è stato collocato per ordine o intervento di un'autorità federale.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1989 54). 2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).
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Art. 7 Indagine
1L'autorità deve indagare sulle circostanze in maniera adeguata, soprattutto con visite in casa e, se necessario, facendo ricorso a periti. 2…1
1 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).
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Art. 8 Autorizzazione
1I genitori affilianti devono richiedere l'autorizzazione prima di accogliere l'affiliato. 2L'autorizzazione è rilasciata loro per un affiliando determinato; la stessa può essere limitata nel tempo e gravata di oneri e condizioni. 3L'affiliato deve essere convenientemente assicurato contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile.1 4L'autorizzazione rilasciata per l'accoglimento di un affiliando straniero che abbia vissuto finora all'estero (art. 6) produce effetti soltanto dopo che sia rilasciato il visto o assicurato il permesso di dimora (art. 8a).2
1 Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1989 54). 2 Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).
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Art. 8a Autorità cantonale competente in materia di migrazione
1L'autorità trasmette all'autorità cantonale competente in materia di migrazione l'autorizzazione per l'accoglimento di un minore straniero che abbia vissuto fino a quel momento all'estero, corredato del proprio rapporto sulla famiglia affiliante. 2L'autorità cantonale competente in materia di migrazione decide se rilasciare il visto o assicurare la concessione del permesso di dimora per il minore e comunica la propria decisione all'autorità.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).
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Art. 8b Obbligo di annuncio
I genitori affilianti devono annunciare entro dieci giorni all'autorità l'arrivo dell'affiliando.
1 Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1988 (RU 1989 54). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4167).
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Art. 9 Modificazione delle circostanze
1I genitori affilianti devono comunicare immediatamente all'autorità tutte le modificazioni importanti delle circostanze, soprattutto il cambiamento d'abitazione, come pure la rescissione del rapporto di affiliazione e, se è conosciuto, il nuovo luogo di dimora del minore.1 2Essi devono comunicare gli avvenimenti importanti anche al rappresentante legale o a chi ha provveduto al collocamento.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).
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Art. 10 Vigilanza
1Un esperto designato dall'autorità visita la famiglia affiliante quando necessario, ma almeno una volta all'anno; redige un verbale di queste visite. 2L'esperto accerta che siano adempiute le premesse della continuazione del rapporto di affiliazione. Consiglia i genitori affilianti in caso di necessità. 3L'autorità vigila affinché la rappresentanza legale del minore sia debitamente disciplinata e quest'ultimo partecipi, in modo adeguato alla sua età, alle decisioni determinanti per la sua vita.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).
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Art. 11 Revoca dell'autorizzazione
1Ove deficienze o difficoltà non possano essere eliminate neppure in collaborazione con il rappresentante legale o con chi ha provveduto al collocamento e appaiano inutili altri provvedimenti, l'autorità revoca l'autorizzazione e invita il rappresentante legale o chi ha provveduto al collocamento a collocare il minore altrove, entro un termine ragionevole. 2Se tale invito risulta vano, l'autorità ne informa l'autorità di protezione dei minori del domicilio e, se del caso, del luogo di dimora del minore. 3Se vi è pericolo nel ritardo, l'autorità ritira subito il minore, informandone l'autorità di protezione dei minori, e lo colloca temporaneamente altrove.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5801).
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Art. 11a a 11j
…1 Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 2002 (RU 2002 4167). Abrogata dal n. II 1 dell'all. all'O del 29 giu. 2011 sull'adozione, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3637).
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