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Art. 3 Costruzione e locazione a titolo professionale di abitazioni 15
L’utilizzo di un fondo per la costruzione o la locazione a titolo professionale di abitazioni non appartenenti a un albergo o a un apparthotel non costituisce stabilimento d’impresa ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera a LAFE. 15Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 set. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2122).
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Art. 4 Caso di rigore
1 L’alienante che fa valere un caso di rigore (art. 8 cpv. 3 LAFE) deve provare, oltre alla situazione d’emergenza, che ha inutilmente offerto l’abitazione al prezzo di costo a persone non sottostanti all’obbligo dell’autorizzazione; il prezzo di costo è aumentato di un importo uguale a un’adeguata corresponsione d’interessi qualora l’abitazione appartenga da oltre tre anni all’alienante. 2 L’acquisto di un’abitazione di vacanza o di un’unità d’abitazione in un apparthotel può, anche in un caso di rigore, essere autorizzato soltanto in luoghi turistici giusta il diritto vigente (art. 9 cpv. 3 LAFE) o previgente (art. 21 cpv. 2).
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Art. 5 Abitazione principale
1 Il domicilio che giustifica l’acquisto senza autorizzazione di un’abitazione principale (art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE) è determinato dagli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 CC16.17 2 La legittimità del domicilio presuppone inoltre la validità del permesso di dimora (art. 33 LStrI18), oppure un’autorizzazione corrispondente.19 3 Sono considerate al beneficio di un’autorizzazione corrispondente, quando sono d’altronde date le premesse del domicilio, le persone al servizio di: - a.20
- beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200721 sullo Stato ospite se beneficiano di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri;
- b.
- uffici d’amministrazioni estere delle ferrovie, delle poste e delle dogane con sede in Svizzera (certificato di servizio).
16 RS 210 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1115). 18RS 142.20 19 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5627). 20Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657). 21 RS 192.12
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Art. 6 Abitazione secondaria
1 Sono considerati rapporti strettissimi e degni di protezione, atti ad autorizzare l’acquisto di un’abitazione secondaria (art. 9 cpv. 1 lett. c LAFE), i regolari rapporti che l’acquirente deve intrattenere nel luogo dell’abitazione secondaria per tutelare interessi prevalentemente economici, scientifici, culturali o altri interessi importanti. 2 Parentela o affinità con persone in Svizzera e soggiorni di vacanza, di cura, di studio o altri soggiorni passeggeri non giustificano di per sé rapporti stretti e degni di protezione.
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Art. 7 Apparthotel
1 ...22 2 L’esercizio alberghiero permanente (art. 10 lett. b LAFE) è assicurato se l’atto di costituzione ed il regolamento d’amministrazione e d’utilizzazione (art. 712d segg. CC23) obbligano i comproprietari a mettere le loro unità d’abitazione a disposizione dell’esercente; le autorizzazioni accordate dovranno essere gravate degli oneri prescritti appositamente (art. 11 cpv. 2 lett. g). 3 Sono fatte salve le autorizzazioni necessarie per l’esercizio alberghiero giusta il diritto cantonale.
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Art. 8 Acquisto di un’abitazione da parte di una persona fisica 24
È considerato acquisto di un’abitazione da parte di una persona fisica (art. 2 cpv. 2 lett. b, 7 lett. j n. 1 e 2, 8 cpv. 3, nonché 9 cpv. 1 lett. c e 2 LAFE): - a.
- l’acquisto diretto in proprio nome;
- b.
- quando si tratta di società di azionisti-inquilini costituite prima del 1° febbraio 1974, l’acquisto di quote in ragione corrispondente.
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 gen. 2021, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 87).
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Art. 9 Contingenti d’autorizzazioni
1 L’allegato 1 della presente ordinanza riporta il numero massimo annuo, per l’insieme del Paese, di autorizzazioni per abitazioni di vacanza e unità d’abitazioni in apparthotel e i contingenti cantonali annui (art. 11 e 39 LAFE). 2 Le autorizzazioni sono computate al contingente dalle autorità competenti al momento dell’assicurazione data all’alienante (autorizzazione di massima) o, qualora non ci fosse assicurazione, al momento del rilascio all’acquirente. 3 Le unità di contingente non utilizzate in un anno sono riportate all’anno successivo.25 4 Se non vengono utilizzate nemmeno entro il 31 ottobre dell’anno successivo, l’Ufficio federale di giustizia le ripartisce fra i Cantoni che hanno esaurito il loro contingente entro tale data e che hanno richiesto l’attribuzione di unità supplementari.26 5 Il numero di unità supplementari attribuite ad un Cantone non può superare la metà del suo contingente annuale (allegato 1).27 6 Se i Cantoni richiedono più unità supplementari di quante ve ne siano a disposizione, la ripartizione viene effettuata proporzionalmente ai contingenti annuali dei Cantoni richiedenti.28 7 Le unità riportate all’anno successivo (cpv. 3) e le unità supplementari distribuite dall’Ufficio federale di giustizia (cpv. 4) decadono se non vengono utilizzate entro il 31 dicembre di tale anno.29 25Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2117). 26Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2117). 27Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2117). 28Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2117). 29Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 1996, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU 1996 2117).
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Art. 10 Superficie ammessa
1 ...30 2 La superficie abitabile netta delle abitazioni secondarie nel senso dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LAFE, delle abitazioni di vacanza e delle unità d’abitazione in apparthotel non deve superare di regola i 200 m2.31 3 Inoltre, per le abitazioni secondarie ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LAFE e le abitazioni di vacanza che non sono costituite in proprietà per piani, la superficie totale del fondo non deve di regola eccedere i 1000 m2.32 4 Un successivo acquisto aggiuntivo può avvenire soltanto nei limiti della superficie ammessa. 5 Se una permuta di abitazioni o una rettificazione di confine causa il superamento della superficie ammessa, decade, per questo acquisto, la prevista eccezione all’obbligo dell’autorizzazione (art. 7 lett. d e g LAFE); in tal caso l’ufficiale del registro fondiario rimanda l’acquirente all’autorità di prima istanza (art. 18 cpv. 1 LAFE). 30Abrogato dal n. I dell’O del 10 set. 1997, con effetto dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2122). 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1635). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1115).
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Art. 11 Condizioni e oneri
1 Se l’acquirente, il coniuge, il partner registrato o un suo figlio minore di 18 anni sono già proprietari di un’abitazione secondaria ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LAFE, di un’abitazione di vacanza o di un’unità di abitazione in apparthotel, l’acquisto di un altro fondo di tale genere può essere autorizzato unicamente alla condizione che il primo fondo venga precedentemente alienato (art. 12 lett. d LAFE).33 2 Le autorizzazioni sono di regola subordinate almeno ai seguenti oneri da menzionare nel registro fondiario (art. 14 LAFE): - a.
- l’obbligo di usare il fondo permanentemente per lo scopo per cui l’acquisto è autorizzato e di chiedere il consenso dell’autorità di prima istanza per ogni modifica dello scopo d’utilizzazione;
- b.
- per i terreni edificabili, l’obbligo di cominciare la costruzione entro un dato termine e di chiedere il consenso dell’autorità di prima istanza per ogni modifica rilevante dei piani di costruzione;
- c.34
- per i fondi che servono come investimento di capitali di assicuratori stranieri, per la previdenza in favore del personale, per scopi di utilità pubblica oppure per la costruzione di abitazioni sociali, un divieto di alienazione decennale a contare dall’acquisto;
- d.
- per i fondi concernenti le abitazioni sociali, il divieto all’acquirente di usare personalmente le abitazioni;
- e.35
- per le abitazioni secondarie ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LAFE, l’obbligo di alienarle entro due anni qualora l’acquirente non le usi più come tali;
- f.
- per le abitazioni di vacanza, il divieto di locarle tutto l’anno;
- g.
- per gli apparthotel, l’obbligo di lasciare le unità d’abitazione agli esercenti per la gestione alberghiera in conformità con l’atto di costituzione della proprietà per piani e il regolamento di amministrazione e di utilizzazione (art. 7);
- h.
- per l’acquisto di quote di società immobiliari, il divieto di alienare o costituire in pegno le quote durante il divieto di alienazione (lett. c) e l’obbligo di depositare irrevocabilmente i titoli a nome dell’acquirente presso una cassa di depositi designata dal Cantone.
3 L’autorità di prima istanza può imporre ulteriori oneri per assicurare che il fondo sia usato conformemente allo scopo fatto valere dall’acquirente. 4 È considerato motivo imperativo per la revoca totale o parziale di un onere (art. 14 cpv. 4 LAFE) , una modifica delle circostanze dell’acquirente che renda impossibile o incomportabile l’adempimento dell’onere. 5 Il controllo dell’adempimento degli oneri spetta all’autorità di prima istanza oppure, se essa non agisce, alle autorità legittimate a ricorrere. 33 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923). 34Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 set. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2122). 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 gen. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1115).
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Art. 12 Decadenza delle autorizzazioni
1 L’autorizzazione per l’acquisto decade se il medesimo non avviene entro tre anni (art. 14 cpv. 2 LAFE). 2 L’autorità di prima istanza può, per motivi importanti, prolungare eccezionalmente questo termine qualora l’acquirente lo richieda prima della scadenza. 3 I Cantoni determinano la decadenza delle assicurazioni riguardanti le autorizzazioni agli alienanti (autorizzazioni di massima). 4 Le autorizzazioni di massima che non prevedono una scadenza decadono il 31 dicembre 2000, nella misura in cui non siano state utilizzate.36 36Introdotto dal n. I dell’O del 10 set. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2122).
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Art. 13 e 1437
37Abrogati dal n. I dell’O del 10 set. 1997, con effetto dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2122).
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