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Art. 879
A. Assemblea generale
I. Poteri
1 L’assemblea generale dei soci costituisce l’organo supremo della società cooperativa. 2 L’assemblea generale ha i poteri intrasmissibili seguenti:723 - 1.
- l’approvazione e la modificazione dello statuto;
- 2.724
- la nomina dell’amministrazione e dell’ufficio di revisione;
- 2bis.725
- l’approvazione del conto annuale e, se del caso, la deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio;
- 3.726
- l’approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo;
- 3bis.727
- la deliberazione sul rimborso delle riserve da capitale;
- 4.
- il discarico all’amministrazione;
- 5.
- le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.
723 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). 724 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). 725 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). 726 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). 727 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
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Art. 880
II. Voto per corrispondenza
Nelle società cooperative che hanno più di trecento soci o nelle quali la maggioranza dei soci è formata di società cooperative, lo statuto può stabilire che le deliberazioni di competenza dell’assemblea generale siano, in tutto o in parte, prese dai soci mediante voto per corrispondenza.
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Art. 881
III. Convocazione
1. Diritto e obbligo
1 L’assemblea generale è convocata dall’amministrazione o da ogni altro organo al quale lo statuto ne dia il diritto e, quando occorra, dall’ufficio di revisione. Il diritto di convocarla spetta anche ai liquidatori ed ai rappresentanti degli obbligazionisti. 2 L’assemblea generale dev’essere convocata quando ne sia fatta richiesta da un decimo almeno dei soci o, se il numero di questi è minore di trenta, da almeno tre soci. 3 Qualora l’amministrazione non dia corso entro un congruo termine a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice, ad istanza dei richiedenti.
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Art. 882
1 La convocazione dell’assemblea generale deve farsi nella forma prescritta dallo statuto, ma cinque giorni almeno prima di quello fissato per l’adunanza. 2 Nelle società di più di trenta soci, è sufficiente la convocazione mediante pubblico avviso.
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Art. 883
1 L’avviso di convocazione indicherà gli argomenti che saranno trattati ed il contenuto essenziale delle modificazioni statutarie che fossero proposte. 2 Non possono prendersi deliberazioni sopra argomenti di cui non sia stata in siffatto modo annunciata la trattazione, tranne che sulla proposta di convocare un’altra assemblea generale. 3 Possono essere formulate proposte e discussi argomenti anche senza precedente avviso, purché non siano prese deliberazioni.
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Art. 884
4. Riunione di tutti i soci
Quando e finché tutti i soci siano adunati, essi possono, se nessuno vi si opponga, prendere deliberazioni, anche se non furono osservate le disposizioni sulla convocazione dell’assemblea generale.
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Art. 885
Nell’assemblea generale o nella votazione per corrispondenza ogni socio ha un voto.
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Art. 886
1 Per l’esercizio del suo diritto di voto nell’assemblea generale ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio; nessuno può tuttavia rappresentare più di un socio. 2 Nelle società cooperative di più di mille soci, lo statuto può disporre che ciascun socio ha il diritto di rappresentarne più d’uno, ma al massimo nove. 3 Lo statuto può permettere che il socio si faccia rappresentare da un membro della sua famiglia il quale abbia l’esercizio dei diritti civili.
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Art. 887
VI. Esclusione dal diritto di voto
1 Le persone che hanno in qualsiasi modo partecipato alla gestione degli affari non possono dare il voto nelle deliberazioni di discarico all’amministrazione. 2 ...728 728 Abrogato dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 888
VII. Deliberazioni
1. In genere
1 Salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, l’assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti emessi. La stessa norma si applica alle deliberazioni prese ed alle nomine fatte per corrispondenza. 2 Per lo scioglimento della società cooperativa e la modificazione del suo statuto è necessario che la maggioranza favorevole sia costituita dai due terzi dei voti emessi. Lo statuto può porre, per siffatte deliberazioni, requisiti anche più rigorosi.729 729 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).
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Art. 889
2. Aumento delle prestazioni dei soci
1 Le deliberazioni che introducono o aggravano la responsabilità personale dei soci o il loro obbligo d’eseguire versamenti suppletivi possono essere prese solo col consenso dei tre quarti di tutti i soci. 2 Siffatte deliberazioni non obbligano i soci che non vi hanno consentito, s’essi dichiarano il loro recesso nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della deliberazione. Siffatto recesso spiega i suoi effetti al momento dell’attuazione della deliberazione. 3 Il recesso non può in tal caso essere fatto dipendere dal pagamento d’una indennità.
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Art. 890
VIII. Revoca dell’amministrazione e dell’ufficio di revisione
1 L’assemblea generale può revocare gli amministratori, i revisori e gli altri procuratori e mandatari da essa nominati. 2 Il giudice può revocarli, ad istanza di almeno un decimo dei soci, qualora esistano gravi motivi, in ispecie quand’essi abbiano trascurato i loro doveri o non siano in condizioni di adempierli. Egli deve in tal caso, se occorre, ordinare una nuova nomina da parte degli organi competenti della società e prendere le misure opportune per l’intervallo. 3 Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate.
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Art. 891
IX. Diritto di contestare le deliberazioni dell’assemblea generale
1 L’amministrazione ed ogni socio hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell’assemblea generale e quelle prese per corrispondenza, contrarie alla legge o allo statuto; l’azione è diretta contro la società. Se l’azione è proposta dall’amministrazione, il giudice designa un rappresentante della società. 2 L’azione si estingue se non è proposta entro due mesi dal momento in cui la deliberazione fu presa. 3 L’annullamento per sentenza delle deliberazioni ha effetto per tutti i soci.
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Art. 892
X. Assemblea dei delegati
1 Nelle società cooperative che hanno più di trecento soci o nelle quali la maggioranza dei soci è formata di società cooperative, lo statuto può stabilire che i poteri dell’assemblea generale spettino, in tutto o in parte, ad un’assemblea di delegati. 2 Lo statuto regola la composizione, il modo di nomina e la convocazione dell’assemblea dei delegati. 3 Ciascun membro dell’assemblea dei delegati vi ha un voto, salvo disposizione contraria dello statuto. 4 Per il rimanente, l’assemblea dei delegati soggiace alle disposizioni legali sull’assemblea generale.
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Art. 893
XI. Eccezioni in favore delle società mutue di assicurazione
1 Le società mutue d’assicurazione al beneficio d’una concessione che hanno più di mille soci possono, mediante lo statuto, delegare in tutto o in parte i poteri dell’assemblea generale all’amministrazione. 2 Non possono essere delegati i poteri dell’assemblea generale riguardanti l’introduzione o l’aggravamento dell’obbligo di eseguire versamenti suppletivi, lo scioglimento della società, la sua fusione, la sua scissione e la trasformazione della sua forma giuridica.730 730 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).
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Art. 893a731
XII. Luogo di riunione e impiego di mezzi di comunicazione elettronici
Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti il luogo di riunione e l’impiego di mezzi di comunicazione elettronici si applicano per analogia alla preparazione e allo svolgimento dell’assemblea generale.
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Art. 894
B. Amministrazione
I. Eleggibilità
1. Qualità di socio
1 L’amministrazione della società cooperativa si compone di almeno tre membri; gli amministratori devono essere in maggioranza soci. 2 Le persone giuridiche e le società commerciali non possono, anche se soci, essere amministratori, ma sono eleggibili, in luogo d’esse, i loro rappresentanti.
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Art. 895732
732 Abrogato dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 896
II. Durata delle funzioni
1 Gli amministratori sono eletti per non più di quattro anni, ma, salvo disposizione contraria dello statuto, sono rieleggibili. 2 Le disposizioni riguardanti la durata delle funzioni dell’amministrazione nella società anonima sono applicabili alle società mutue d’assicurazione al beneficio d’una concessione.
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Art. 897
Lo statuto può delegare una parte dei doveri e dei poteri dell’amministrazione ad uno o più comitati nominati da essa.
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Art. 898733
IV. Gestione e rappresentanza
1. In genere
1 Lo statuto può autorizzare l’assemblea generale o l’amministrazione a delegare la gestione o parte di essa e la rappresentanza della società a uno o più gerenti, direttori od altre persone, anche non soci. 2 La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un amministratore, un gestore o un direttore. Essa deve avere accesso all’elenco dei soci di cui all’articolo 837.734 733 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). 734 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 12 dic. 2015 concernente l attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
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Art. 899
2. Estensione e limitazione
1 Le persone autorizzate a rappresentare la società cooperativa possono fare, in nome di essa, tutti gli atti conformi al fine sociale. 2 Una limitazione di questa facoltà di rappresentare è senza effetto per i terzi di buona fede; rimangono tuttavia riservate le disposizioni iscritte nel registro di commercio che limitano la facoltà di rappresentanza agli affari della sede principale o di una succursale o che prescrivono la rappresentanza in comune della ditta. 3 La società risponde del danno che una persona, a cui è affidata la gestione o la rappresentanza di essa, ha cagionato con atti illeciti commessi nell’esercizio d’incombenze sociali.
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Art. 899a735
3. Contratti tra la società e il suo rappresentante
Se all’atto della conclusione di un contratto la società è rappresentata dalla persona con cui conclude il contratto, questo dev’essere steso per scritto. Tale esigenza non si applica alle operazioni correnti per le quali la prestazione della società non supera 1000 franchi. 735 Introdotto dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 900
Le persone autorizzate a rappresentare la società cooperativa firmano per essa aggiungendo alla ditta sociale la propria firma.
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Art. 902
V. Doveri
1. In genere
1 L’amministrazione ha l’obbligo di dirigere con ogni diligenza gli affari della società e di dar opera efficace all’incremento di questa. 2 Essa ha l’obbligo in ispecie: - 1.
- di preparare gli affari che saranno trattati dall’assemblea generale e d’eseguire le deliberazioni della medesima;
- 2.
- di vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse rispettino la legge, lo statuto e, ove esistano regolamenti, questi ultimi, e di farsi ragguagliare regolarmente dell’andamento degli affari.
3 L’amministrazione risponde: - 1.
- della tenuta dei suoi processi verbali, di quelli dell’assemblea generale, dei libri necessari e dell’elenco dei soci;
- 2.
- della conformità alle disposizioni legali dell’allestimento della relazione sulla gestione e della relativa verifica da parte dell’ufficio di revisione;
- 3.
- delle notificazioni all’ufficio del registro di commercio concernenti l’ammissione e l’uscita dei soci.738
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Art. 902a739
2. Restituzione di prestazioni
Le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia alla restituzione di prestazioni.
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Art. 903740
3. Rischio di insolvenza, perdita di capitale ed eccedenza di debiti
1 Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti il rischio d’insolvenza, l’eccedenza di debiti e la rivalutazione di fondi e di partecipazioni si applicano per analogia. 2 Nelle società che hanno emesso certificati di quota si applicano inoltre per analogia le disposizioni del diritto della società anonima sulla perdita di capitale.
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Art. 904
VI. Restituzione di somme riscosse
1 Nel fallimento della società, gli amministratori sono tenuti verso i creditori sociali a restituire tutte le somme che nei tre ultimi anni precedenti immediatamente la dichiarazione di fallimento hanno riscosso come partecipazione all’avanzo netto o sotto altra denominazione, in quanto siffatte somme eccedano il compenso giustificato da prestazioni ed in quanto esse non si sarebbero dovute distribuire se il bilancio fosse stato allestito con prudente criterio. 2 La restituzione è esclusa in quanto non possa essere richiesta secondo le norme sull’indebito arricchimento. 3 Il giudice decide con libero apprezzamento, tenendo conto di tutte le circostanze.
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Art. 905
VII. Sospensione e revoca
1 L’amministrazione può in ogni tempo revocare i comitati, i delegati, i gerenti, i direttori e gli altri procuratori e mandatari da essa nominati. 2 Essa può pure sospendere in ogni tempo dal loro ufficio i procuratori e i mandatari nominati dall’assemblea generale, convocando immediatamente quest’ultima. 3 Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate o sospese dal loro ufficio.
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Art. 906741
C. Ufficio di revisione
I. In genere
1 All’ufficio di revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima. 2 Possono chiedere una revisione ordinaria del conto annuale da parte di un ufficio di revisione: - 1.
- il 10 per cento dei soci;
- 2.
- soci che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale sociale;
- 3.
- soci personalmente responsabili o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi.
741 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 907742
II. Verifica dell’elenco dei soci
Qualora i soci siano personalmente responsabili o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, l’ufficio di revisione verifica se l’elenco dei soci è tenuto correttamente. Se la società cooperativa non dispone di un ufficio di revisione, l’amministrazione fa verificare l’elenco dei soci da un revisore abilitato. 742 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 908743
D. Lacune nell’organizzazione
In caso di lacune nell’organizzazione della società cooperativa, si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima. 743 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 909e910744
744 Abrogati dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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