|
Art. 253
A. Definizione e campo d’applicazione
I. Definizione
La locazione è il contratto per cui il locatore si obbliga a concedere in uso una cosa al conduttore e questi a pagargli un corrispettivo (pigione per gli immobili e nolo per i mobili).
|
Art. 253a
II. Campo d’applicazione
1. Disposizioni sulla locazione di locali d’abitazione e commerciali
1 Le disposizioni concernenti la locazione di locali d’abitazione e commerciali si applicano parimenti alle cose concesse in uso con questi locali. 2 Dette disposizioni non si applicano alle abitazioni di vacanza locate per tre mesi al massimo. 3 Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.
|
Art. 253b
2. Disposizioni sulla protezione da pigioni abusive
1 Le disposizioni sulla protezione dalle pigioni abusive (art. 269 segg.) sono applicabili per analogia agli affitti non agricoli e ad altri rapporti contrattuali il cui contenuto essenziale risieda nella concessione rimunerata di locali d’abitazione o commerciali. 2 Esse non sono applicabili alle locazioni di appartamenti e case unifamiliari di lusso che comprendono 6 o più locali (cucina non compresa). 3 Le disposizioni sulla contestazione delle pigioni abusive non si applicano ai locali d’abitazione in favore dei quali sono state prese misure di incoraggiamento da parte dei poteri pubblici e le cui pigioni sono sottoposte al controllo di un’autorità.
|
Art. 254
Un negozio abbinato, in rapporto con la locazione di locali d’abitazione o commerciali, è nullo se la conclusione o la continuazione della locazione viene subordinata a questo negozio e il conduttore vi contrae in favore del locatore o di un terzo un obbligo che non è in diretta connessione con l’uso della cosa locata.
|
Art. 255
C. Durata della locazione
1 La locazione può essere a tempo determinato o indeterminato. 2 È a tempo determinato se destinata ad estinguersi, senza disdetta, alla scadenza pattuita. 3 Le altre locazioni sono considerate a tempo indeterminato.
|
Art. 256
D. Obblighi del locatore
I. In genere
1 Il locatore deve consegnare la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all’uso cui è destinata e mantenerla tale per la durata della locazione. 2 Sono nulle le clausole che derogano a svantaggio del conduttore previste in: - a.
- contratti sotto forma di condizioni generali preformulate;
- b.
- contratti concernenti la locazione di locali d’abitazione o commerciali.
|
Art. 256a
II. Obbligo d’informare
1 Se alla fine della locazione precedente è stato steso un processo verbale sullo stato della cosa, il locatore deve darne visione al nuovo conduttore, a sua domanda, al momento della consegna della cosa. 2 Il conduttore può altresì chiedere che gli sia comunicato l’ammontare del corrispettivo del precedente rapporto di locazione.
|
Art. 256b
III. Tributi pubblici e oneri
Il locatore sottostà ai tributi pubblici e agli oneri che gravano sulla cosa locata.
|
Art. 257
E. Obblighi del conduttore
I. Pagamento del corrispettivo e delle spese accessorie
1. Corrispettivo
Il corrispettivo è la remunerazione dovuta dal conduttore al locatore per la concessione in uso della cosa.
|
Art. 257a
2. Spese accessorie
a. In genere
1 Le spese accessorie sono la remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in relazione all’uso della cosa. 2 Sono a carico del conduttore soltanto se specialmente pattuito.
|
Art. 257b
b. Locali d’abitazione e commerciali
1 Nel caso di locali d’abitazione o commerciali, le spese accessorie sono la remunerazione per i costi effettivamente sostenuti dal locatore per prestazioni connesse con l’uso, quali i costi di riscaldamento e di acqua calda e analoghe spese d’esercizio, come pure per tributi pubblici risultanti dall’uso della cosa. 2 Il locatore deve dar visione, a domanda del conduttore, dei documenti giustificativi.
|
Art. 257c
3. Termini di pagamento
Il conduttore è tenuto a pagare il corrispettivo e, se del caso, le spese accessorie alla fine di ogni mese, ma al più tardi alla fine della locazione, salvo patto o usi locali contrari.
|
Art. 257d
4. Mora del conduttore
1 Quando, dopo la consegna della cosa, il conduttore sia in mora al pagamento del corrispettivo o delle spese accessorie scaduti, il locatore può fissargli per scritto un termine per il pagamento e avvertirlo che, scaduto infruttuosamente questo termine, il rapporto di locazione sarà disdetto. Detto termine è di dieci giorni almeno; nel caso di locali d’abitazione o commerciali, di 30 giorni almeno. 2 Se il conduttore non paga entro il termine fissato, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di locali d’abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.
|
Art. 257e
II. Garanzie prestate dal conduttore
1 Se il conduttore di locali d’abitazione o commerciali presta una garanzia in denaro o in cartevalori, il locatore deve depositarla presso una banca, su un conto di risparmio o di deposito intestato al conduttore. 2 Per la locazione di locali d’abitazione, il locatore non può pretendere una garanzia che superi l’equivalente di tre pigioni mensili. 3 La banca può devolvere la garanzia soltanto con il consenso di entrambe le parti o sulla base di un precetto esecutivo o di una sentenza passati in giudicato. Se entro un anno dalla fine della locazione il locatore non ha fatto valere giuridicamente diritto alcuno contro il conduttore, questi può pretendere dalla banca che la garanzia gli sia devoluta. 4 I Cantoni possono emanare disposizioni complementari.
|
Art. 257f
III. Diligenza e riguardo per i vicini
1 Il conduttore è tenuto alla diligenza nell’uso della cosa locata. 2 Il conduttore di un immobile deve usare riguardo verso gli abitanti della casa e verso i vicini. 3 Qualora la continuazione del rapporto di locazione non possa più essere ragionevolmente imposta al locatore o agli abitanti della casa perché, nonostante diffida scritta del locatore, il conduttore persiste nel violare l’obbligo di diligenza o di riguardo per i vicini, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di locazione di locali d’abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese. 4 Il locatore di locali d’abitazione o commerciali può però recedere dal contratto senza preavviso se il conduttore deteriora intenzionalmente e gravemente la cosa.
|
Art. 257g
IV. Avviso al locatore
1 Il conduttore è tenuto a dare avviso al locatore dei difetti della cosa, sempreché non debba eliminarli egli stesso. 2 Il conduttore è responsabile del danno cagionato al locatore in caso d’omissione dell’avviso.
|
Art. 257h
1 Il conduttore è tenuto a tollerare i lavori necessari all’eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei danni. 2 Il conduttore deve permettere al locatore l’ispezione della cosa nella misura necessaria alla manutenzione, alla vendita o a una locazione successiva. 3 Il locatore deve annunciare tempestivamente al conduttore i lavori e le ispezioni e nell’eseguirli aver riguardo per gli interessi di quest’ultimo; sono salve eventuali pretese del conduttore di riduzione del corrispettivo (art. 259d) e risarcimento dei danni (art. 259e).
|
Art. 258
F. Inadempimento o non perfetto adempimento del contratto in occasione della consegna della cosa
1 Se il locatore non consegna la cosa nel momento pattuito o la consegna con difetti che ne escludono o ne diminuiscono notevolmente l’idoneità all’uso cui è destinata, il conduttore può avvalersi degli articoli 107–109 relativi all’inadempimento del contratto. 2 Il conduttore che, nonostante tali difetti, accetta la cosa e persiste nel chiedere il perfetto adempimento del contratto può far valere soltanto i diritti che gli competerebbero in caso di difetti della cosa sopravvenuti durante la locazione (art. 259a–259i). 3 Il conduttore può far valere i diritti previsti negli articoli 259a–259i anche se al momento della consegna la cosa presenti difetti che: - a.
- ne diminuiscono l’idoneità all’uso cui è destinata, pur non escludendola né pregiudicandola notevolmente;
- b.
- durante la locazione, sarebbero a carico del conduttore (art. 259).
|
Art. 259
G. Difetti durante la locazione
I. Obbligo del conduttore di provvedere ai piccoli lavori di pulitura e di riparazione
Il conduttore è tenuto ad eliminare a proprie spese, secondo gli usi locali, i difetti rimediabili mediante piccoli lavori di pulitura o di riparazione necessari all’ordinaria manutenzione della cosa.
|
Art. 259a
II. Diritti del conduttore
1. In genere
1 Se sopravvengono difetti della cosa che non gli sono imputabili né sono a suo carico, oppure se è turbato nell’uso pattuito della cosa, il conduttore può esigere dal locatore: - a.
- l’eliminazione del difetto;
- b.
- una riduzione proporzionale del corrispettivo;
- c.
- il risarcimento dei danni;
- d.
- l’assunzione della lite contro un terzo.
2 Il conduttore di un immobile può inoltre depositare la pigione.
|
Art. 259b
2. Eliminazione del difetto
a. Principio
Se il locatore è a conoscenza del difetto e non lo elimina entro un congruo termine, il conduttore può: - a.
- recedere senza preavviso dal contratto, quando il difetto esclude o pregiudica notevolmente l’idoneità dell’immobile all’uso cui è destinato o, trattandosi di cosa mobile, ne diminuisce tale idoneità;
- b.
- farlo eliminare a spese del locatore, quando il difetto pregiudica l’idoneità della cosa all’uso cui è destinata, pur non pregiudicandola notevolmente.
|
Art. 259c
Il conduttore non può pretendere l’eliminazione del difetto se, entro un congruo termine, il locatore sostituisce la cosa con una equivalente.
|
Art. 259d
3. Riduzione del corrispettivo
Se il difetto pregiudica o diminuisce l’idoneità della cosa all’uso cui è destinata, il conduttore può pretendere una riduzione proporzionale del corrispettivo a partire dal momento in cui il locatore ha avuto conoscenza del difetto fino all’eliminazione del medesimo.
|
Art. 259e
4. Risarcimento dei danni
Il locatore è tenuto a risarcire i danni cagionati al conduttore da un difetto della cosa, ove non provi che nessuna colpa gli incombe.
|
Art. 259f
5. Assunzione della lite
Se un terzo fa valere sulla cosa un diritto incompatibile con quello del conduttore, il locatore è tenuto, dietro avviso del conduttore, ad assumere la lite.
|
Art. 259g
6. Deposito della pigione
a. Principio
1 Il conduttore di un immobile, se esige la riparazione del difetto da parte del locatore, deve fissargli per scritto un congruo termine e può avvertirlo che, scaduto infruttuosamente questo termine, depositerà presso un ufficio designato dal Cantone le pigioni che giungeranno a scadenza. Lo avviserà per scritto anche del deposito. 2 Le pigioni depositate sono reputate pagate.
|
Art. 259h
b. Liberazione delle pigioni depositate
1 Le pigioni depositate sono devolute al locatore se il conduttore non fa valere innanzi l’autorità di conciliazione, entro 30 giorni dalla scadenza della prima pigione depositata, le proprie pretese contro il locatore. 2 Non appena ricevuto dal conduttore l’avviso del deposito, il locatore può domandare all’autorità di conciliazione la liberazione delle pigioni depositate a torto.
|
Art. 259i99
La procedura è retta dal CPC100.
|
Art. 260
H. Migliorie e modificazioni
I. Da parte del locatore
1 Il locatore può procedere a migliorie o modificazioni della cosa soltanto se possono essere ragionevolmente imposte al conduttore e sempreché non sia già stata data disdetta. 2 Nell’esecuzione dei lavori, il locatore deve aver riguardo per gli interessi del conduttore; sono salve eventuali pretese del conduttore di riduzione del corrispettivo (art. 259d) e risarcimento dei danni (art. 259e).
|
Art. 260a
II. Da parte del conduttore
1 Il conduttore può procedere a migliorie o modificazioni della cosa soltanto con il consenso scritto del locatore. 2 Il locatore, se ha consentito, può esigere il ripristino dello stato anteriore soltanto se pattuito per scritto. 3 Se, al termine della locazione, la cosa presenta un aumento di valore rilevante, risultante dalla miglioria o dalla modificazione consentita dal locatore, il conduttore può pretendere un’indennità per tale aumento di valore; sono salve le stipulazioni scritte prevedenti indennità più elevate.
|
Art. 261
J. Mutamento di proprietario
I. Alienazione della cosa
1 Se, dopo la conclusione del contratto, la cosa è alienata dal locatore o gli è tolta nell’ambito di un procedimento di esecuzione o fallimento, la locazione passa all’acquirente con la proprietà della cosa. 2 Tuttavia, il nuovo proprietario può dare la disdetta per la prossima scadenza legale, rispettando il termine legale di preavviso: - a.
- in caso di locazione di abitazioni o locali commerciali, se fa valere un urgente bisogno personale, suo proprio o dei suoi stretti parenti od affini;
- b.
- in caso di locazione di altre cose, se il contratto non consente più pronto scioglimento.
3 Se il nuovo proprietario dà la disdetta prima di quanto consentito dal contratto, il locatore precedente risponde verso il conduttore di tutti i danni che ne derivano. 4 Sono salve le disposizioni sull’espropriazione.
|
Art. 261a
II. Diritti reali limitati
Se il locatore concede a un terzo un diritto reale limitato e quest’operazione equivale ad un mutamento di proprietario, le disposizioni sull’alienazione della cosa si applicano per analogia.
|
Art. 261b
III. Annotazione nel registro fondiario
1 Nella locazione di fondi, le parti possono convenire l’annotazione del contratto nel registro fondiario. 2 Questa annotazione ha l’effetto d’obbligare ogni nuovo proprietario a lasciare al conduttore l’uso del fondo a norma del contratto.
|
Art. 262
1 Il conduttore può sublocare in tutto o in parte la cosa con il consenso del locatore. 2 Il locatore può negare il consenso soltanto se: - a.
- il conduttore rifiuta di comunicargli le condizioni della sublocazione;
- b.
- le condizioni della sublocazione, comparate con quelle del contratto principale di locazione, sono abusive;
- c.
- la sublocazione causa al locatore un pregiudizio essenziale.
3 Il conduttore è responsabile verso il locatore se il subconduttore usa della cosa locata in modo diverso da quello permesso al conduttore. A tale effetto, il locatore può rivolgersi direttamente al subconduttore.
|
Art. 263
L. Trasferimento della locazione a un terzo
1 Il conduttore di un locale commerciale può trasferire la locazione ad un terzo con il consenso scritto del locatore. 2 Il locatore può negare il consenso soltanto per motivi gravi. 3 Se il locatore ha consentito, il terzo è surrogato al conduttore. 4 Il conduttore è liberato dai suoi obblighi verso il locatore. È tuttavia solidalmente responsabile con il terzo fino al momento in cui, per contratto o per legge, la locazione si estingue o può essere sciolta, ma al massimo per due anni.
|
Art. 264
M. Restituzione anticipata della cosa
1 Il conduttore che restituisce la cosa senza osservare i termini di preavviso o le scadenze è liberato dai suoi obblighi verso il locatore soltanto se gli propone un nuovo conduttore solvibile che non possa essere ragionevolmente rifiutato dal locatore; il nuovo conduttore deve essere disposto a riprendere il contratto alle medesime condizioni. 2 Se non propone un nuovo conduttore con tali requisiti, il conduttore resta tenuto al pagamento del corrispettivo fino al momento in cui, per contratto o per legge, la locazione si estingue o può essere sciolta. 3 Il locatore deve lasciarsi imputare nel corrispettivo: - a.
- le spese risparmiate e
- b.
- ciò che ha guadagnato con una diversa utilizzazione della cosa o che ha omesso intenzionalmente di guadagnare.
|
Art. 265
Il locatore e il conduttore non possono rinunciare anticipatamente al diritto di compensare i crediti e debiti derivanti dalla locazione.
|
Art. 266
O. Fine della locazione
I. Spirare del tempo previsto
1 La locazione conclusa tacitamente o espressamente per un tempo determinato cessa senza disdetta con lo spirare del tempo previsto. 2 In caso di riconduzione tacita, la locazione è considerata a tempo indeterminato.
|
Art. 266a
II. Termini di preavviso e scadenze di disdetta
1. In genere
1 Nelle locazioni a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può dare la disdetta osservando i termini legali di preavviso e le scadenze di disdetta, sempreché non abbiano pattuito un termine di preavviso più lungo o un’altra scadenza di disdetta. 2 Se il termine di preavviso o la scadenza di disdetta non è osservato, la disdetta produce effetto per la scadenza successiva di disdetta.
|
Art. 266b
2. Immobili e costruzioni mobiliari
Nella locazione di immobili e di costruzioni mobiliari, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di tre mesi per la scadenza determinata dall’uso locale o, in mancanza di tale uso, per la fine di un semestre di locazione.
|
Art. 266c
Nella locazione di abitazioni, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di tre mesi per la scadenza determinata dall’uso locale o, in mancanza di tale uso, per la fine di un trimestre di locazione.
|
Art. 266d
4. Locali commerciali
Nella locazione di locali commerciali, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di sei mesi per la scadenza determinata dall’uso locale o, in mancanza di tale uso, per la fine di un trimestre di locazione.
|
Art. 266e
5. Camere mobiliate e posteggi
Nella locazione di camere mobiliate e di posteggi o analoghe installazioni locate separatamente, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di due settimane per la fine di un mese di locazione.
|
Art. 266f
Nella locazione di cose mobili, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di tre giorni per una scadenza qualsiasi.
|
Art. 266g
III. Disdetta straordinaria
1. Motivi gravi
1 Ciascuna delle parti può, per motivi gravi che le rendano incomportabile l’adempimento del contratto, dare la disdetta osservando il termine legale di preavviso per una scadenza qualsiasi. 2 Il giudice determina le conseguenze patrimoniali della disdetta anticipata apprezzando tutte le circostanze.
|
Art. 266h
2. Fallimento del conduttore
1 Se il conduttore cade in fallimento dopo la consegna della cosa, il locatore può esigere che gli venga prestata garanzia per i corrispettivi futuri. A tal fine assegna per scritto al conduttore e all’amministrazione del fallimento un congruo termine. 2 Se entro questo termine non gli viene prestata garanzia, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso.
|
Art. 266i
3. Morte del conduttore
In caso di morte del conduttore, i suoi eredi possono dare la disdetta, osservando il termine legale di preavviso, per la prossima scadenza legale di disdetta.
|
Art. 266k
Il conduttore di una cosa mobile destinata al suo uso privato e locata dal locatore nell’ambito della sua attività professionale può dare la disdetta con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un trimestre di locazione. Il locatore non ha diritto ad alcuna indennità a questo titolo.
|
Art. 266l
IV. Forma della disdetta per locali d’abitazione e commerciali
1. In genere
1 La disdetta per locali d’abitazione e commerciali deve essere data per scritto. 2 Il locatore deve dare la disdetta mediante un modulo approvato dal Cantone, sul quale sia indicata al conduttore la procedura per contestare la disdetta o per domandare una protrazione della locazione.
|
Art. 266m
2. Abitazione familiare
a. Disdetta da parte del conduttore
1 Se la cosa locata è adibita ad abitazione familiare, un coniuge può disdire il contratto soltanto con il consenso espresso dell’altro. 2 Il coniuge che non può ottenere questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice. 3 Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.101 101 Introdotto dall’all. n. 11 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
|
Art. 266n102
b. Disdetta da parte del locatore
La disdetta data dal locatore e l’imposizione di un termine di pagamento con comminatoria di disdetta (art. 257d) devono essere notificate separatamente al conduttore ed al suo coniuge o al suo partner registrato. 102 Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
|
Art. 266o
3. Nullità della disdetta
La disdetta che non osserva le condizioni previste dagli articoli 266l–266n è nulla.
|
Art. 267
P. Restituzione della cosa
I. In genere
1 Il conduttore deve restituire la cosa nello stato risultante da un uso conforme al contratto. 2 Sono nulle le stipulazioni che obbligano anticipatamente il conduttore a pagare, alla fine della locazione, un’indennità che non sia destinata soltanto a garantire la copertura del danno eventuale.
|
Art. 267a
II. Verifica della cosa e avviso al conduttore
1 Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui il conduttore deve rispondere, dargliene subito notizia. 2 Diversamente, il conduttore è liberato dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili mediante l’ordinaria verifica. 3 Se il locatore scopre più tardi difetti di questo tipo, deve darne subito notizia al conduttore.
|
Art. 268
Q. Diritto di ritenzione del locatore
I. Estensione
1 Per la pigione annuale scaduta e per quella del semestre in corso, il locatore di locali commerciali ha un diritto di ritenzione sulle cose mobili che vi si trovano e servono al loro uso o godimento. 2 Il diritto di ritenzione del locatore si estende agli oggetti introdotti dal subconduttore nella misura in cui questi non abbia pagato la pigione al sublocatore. 3 Sono esenti dal diritto di ritenzione gli oggetti che non potrebbero essere pignorati dai creditori del conduttore.
|
Art. 268a
1 I diritti dei terzi sulle cose che il locatore sapeva o doveva sapere non essere del conduttore, come pure quelli sulle cose rubate, smarrite o di cui il possessore è stato altrimenti privato sono poziori al diritto di ritenzione del locatore. 2 Se il locatore apprende solo durante la locazione che le cose introdotte dal conduttore non gli appartengono, il suo diritto di ritenzione su queste cose si estingue, eccetto che dia la disdetta per la prossima scadenza.
|
Art. 268b
III. Esercizio del diritto
1 Se il conduttore intende sgombrare o asportare le cose che si trovano nei locali, il locatore può, con l’assistenza dell’autorità competente, ritenerne tante quante necessarie per garantire il suo credito. 2 Le cose asportate clandestinamente o con violenza possono essere reintegrate, entro dieci giorni dall’asportazione, con l’assistenza della polizia.
|