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Art. 620296
1 La società anonima è una società di capitali cui partecipano una o più persone o società commerciali. Per i debiti risponde soltanto il patrimonio sociale. 2 Gli azionisti sono tenuti soltanto alle prestazioni statutarie. 3 È considerato azionista chiunque partecipa alla società con almeno un’azione.
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Art. 621297
B. Capitale azionario
1 Il capitale azionario non può essere inferiore a 100 000 franchi. 2 Esso può essere espresso nella moneta estera più importante per l’attività dell’impresa. All’atto della costituzione deve corrispondere a un controvalore di almeno 100 000 franchi. Se il capitale azionario è espresso in una moneta estera, questa deve essere impiegata per la contabilità e la presentazione dei conti. Il Consiglio federale stabilisce quali monete sono ammesse. 3 L’assemblea generale può decidere di cambiare, all’inizio di un esercizio, la moneta in cui è espresso il capitale azionario. In tal caso il consiglio d’amministrazione modifica lo statuto. Accerta che le condizioni di cui al capoverso 2 siano adempiute e specifica il corso di conversione applicato. Le deliberazioni dell’assemblea generale e del consiglio d’amministrazione devono risultare da un atto pubblico.
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Art. 622
1 Le azioni sono nominative o al portatore. Possono essere emesse sotto forma di titoli di credito. Lo statuto può disporre che siano emesse sotto forma di diritti valori ai sensi dell’articolo 973c o 973d oppure di titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 2008298 sui titoli contabili (LTCo).299 1bis Le azioni al portatore sono ammesse soltanto se la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa o se le stesse rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo e sono depositate in Svizzera presso un ente di custodia designato dalla società o iscritte nel registro principale.300 2 Possono coesistere azioni delle due specie nella proporzione determinata dallo statuto. 2bis Una società con azioni al portatore deve far iscrivere nel registro di commercio se ha titoli di partecipazione quotati in borsa o se le sue azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili.301 2ter Se tutti i suoi titoli di partecipazione non sono più quotati in borsa, entro sei mesi la società deve convertire le azioni al portatore esistenti in azioni nominative o conferire loro la forma di titoli contabili.302 3 Le azioni nominative possono essere convertite nella forma al portatore e le azioni al portatore nella forma nominativa.303 4 Le azioni hanno un valore nominale superiore a zero.304 5 Se sono emessi titoli, questi sono firmati da almeno un membro del consiglio d’amministrazione.305 298 RS 957.1 299 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221). 300 Introdotto dal n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (RU 20193161; FF 2019 275). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221). 301 Introdotto dal n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 20193161; FF 2019 275). 302 Introdotto dal n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 20193161; FF 2019 275). 303 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). 304 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). 305 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
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Art. 623
II. Divisione e riunione
1 L’assemblea generale ha il diritto, mediante modificazione dello statuto, di dividere le azioni in titoli, di minor valore nominale o di riunirle in titoli di maggior valore nominale, purché il capitale azionario306 rimanga invariato. 2 Per la riunione di azioni non quotate in borsa occorre il consenso di tutti gli azionisti interessati.307 306 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Di detta mod. è tenuto cono in tutte le disp. menzionate nella RU. 307 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
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Art. 624
III. Prezzo di emissione
1 Le azioni possono emettersi solo per il loro valore nominale o per somma superiore. Rimane riservata l’emissione di nuove azioni destinate a sostituire quelle annullate. 2 e 3 …308
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Art. 626311
D. Disposizioni statutarie richieste per legge
1 Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti: - 1.
- la ditta e la sede della società;
- 2.
- lo scopo della società;
- 3.312
- l’ammontare e la moneta del capitale azionario, nonché l’ammontare dei conferimenti effettuati;
- 4.
- il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
- 5. e 6.313
- …
- 7.314
- la forma delle comunicazioni della società agli azionisti.
2 In una società le cui azioni sono quotate in borsa, lo statuto deve inoltre contenere disposizioni sui punti seguenti: - 1.
- il numero delle attività che i membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo possono esercitare con funzioni analoghe in altre imprese aventi un fine economico;
- 2.
- la durata massima dei contratti che prevedono le retribuzioni dei membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo e il termine massimo di disdetta dei contratti a tempo indeterminato (art. 735b);
- 3.
- i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione;
- 4.
- i dettagli del voto dell’assemblea generale sulle retribuzioni del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.315
3 Le imprese controllate dalla società o che la controllano non sono considerate altre imprese secondo il capoverso 2 numero 1.316
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Art. 629319
E. Costituzione
I. Atto costitutivo
1. Contenuto
1 La società è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società anonima, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi. 2 In questo atto i promotori sottoscrivono le azioni e accertano che: - 1.
- tutte le azioni sono state validamente sottoscritte;
- 2.
- i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d’e missione;
- 3.320
- al momento della firma dell’atto costitutivo i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto;
- 4.321
- non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.
3 Se il capitale azionario è espresso in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, l’atto pubblico deve indicare i corsi di conversione applicati.322
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Art. 630323
2. Sottoscrizione delle azioni
Per essere valida, la sottoscrizione deve contenere: - 1.
- l’indicazione del numero, del valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo d’emissione delle azioni;
- 2.
- l’impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo d’emissione.
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Art. 631324
II. Documenti giustificativi
1 Il pubblico ufficiale menziona nell’atto costitutivo i singoli documenti giustificativi e attesta che sono stati esibiti a lui e ai promotori. 2 All’atto costitutivo devono essere acclusi: - 1.
- lo statuto;
- 2.
- la relazione sulla costituzione;
- 3.
- l’attestazione di verifica;
- 4.
- l’attestazione di deposito dei conferimenti in denaro;
- 5.
- i contratti riguardanti i conferimenti in natura;
- 6.325
- …
324Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). 325 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
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Art. 632326
III. Conferimenti
1. Conferimento minimo
1 All’atto della costituzione della società i sottoscrittori devono aver liberato almeno il 20 per cento del valore nominale di ogni azione. 2 In ogni caso, la somma dei conferimenti effettuati non deve essere inferiore a 50 000 franchi. Se il capitale azionario è espresso in una moneta estera, i conferimenti effettuati devono corrispondere, all’atto della costituzione, a un controvalore di almeno 50 000 franchi.327
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Art. 633328
2. Prestazione dei conferimenti
a. Versamenti
1 I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca secondo l’articolo 1 capoverso 1 della legge dell’8 novembre 1934329 sulle banche ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società. 2 La banca può rimettere questa somma alla società solo dopo l’iscrizione di quest’ultima nel registro di commercio. 3 Sono considerati conferimenti in denaro i versamenti nella moneta in cui è espresso il capitale azionario, nonché i versamenti effettuati in una moneta liberamente convertibile diversa da quella del capitale azionario.
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Art. 634330
b. Conferimenti in natura
1 Gli oggetti di un conferimento in natura valgono come copertura se sono soddisfatte le seguenti condizioni: - 1.
- possono essere iscritti a bilancio negli attivi;
- 2.
- possono essere trasferiti nel patrimonio della società;
- 3.
- la società, dopo l’iscrizione nel registro di commercio, può immediatamente e liberamente disporne come proprietaria o, se si tratta di fondi, ottiene il diritto incondizionato di chiederne l’iscrizione nel registro fondiario;
- 4.
- possono essere realizzati mediante trasferimento a terzi.
2 Il conferimento in natura va stipulato per scritto. Il contratto richiede l’atto pubblico se per il trasferimento dell’oggetto in questione è prescritta tale forma. 3 È sufficiente un solo atto pubblico anche quando i fondi oggetto del conferimento sono situati in più Cantoni. L’atto va steso da un pubblico ufficiale nel luogo di sede della società. 4 Lo statuto deve indicare l’oggetto e la stima del conferimento come pure il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società. L’assemblea generale può abrogare le disposizioni statutarie dopo dieci anni.
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Art. 634a331
c. Compensazione di un credito
1 La liberazione può essere effettuata anche mediante la compensazione di un credito. 2 La compensazione di un credito vale come copertura anche se il credito non è più coperto da attivi. 3 Lo statuto deve indicare l’importo del credito da compensare, il nome dell’azionista e le azioni che gli sono attribuite. L’assemblea generale può abrogare le disposizioni statutarie dopo dieci anni.
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Art. 634b332
d. Conferimenti ulteriori
1 Il consiglio d’amministrazione decide se devono essere richiesti conferimenti ulteriori relativi alle azioni non interamente liberate. 2 Il conferimento ulteriore può essere effettuato in denaro, in natura, mediante compensazione di un credito o mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile.
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Art. 635333
3. Verifica dei conferimenti
a. Relazione sulla costituzione
I promotori danno in una relazione scritta ragguagli su: - 1.334
- la specie e lo stato dei conferimenti in natura e l’adeguatezza della loro stima;
- 2.
- l’esistenza del debito e la sua compensabilità;
- 3.
- le ragioni e l’adeguatezza dei vantaggi speciali accordati a promotori o ad altri.
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Art. 635a335
b. Attestazione di verifica
Un revisore abilitato verifica la relazione sulla costituzione e attesta per scritto che è completa e conforme alla realtà. 335Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 636336
IV. Vantaggi speciali
Qualora, al momento della costituzione della società, siano pattuiti speciali vantaggi a favore dei promotori o di altre persone, lo statuto deve indicare i nomi dei beneficiari, nonché il contenuto e il valore di siffatti vantaggi.
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Art. 640339
F. Iscrizione nel registro di commercio
I. Società
La società dev’essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede
339 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 641340
340 Abrogato dal n. I 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957; FF 2015 2849).
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Art. 643
G. Acquisto della personalità
I. Momento; mancanza dei requisiti
1 La società acquista la personalità giuridica soltanto con l’iscrizione nel registro di commercio. 2 La società acquista la personalità con l’iscrizione, anche se non si verificano le condizioni di questa. 3 Tuttavia, se, all’atto della costituzione, furono violate disposizioni legali o statutarie sì da porre in grave pericolo o da ledere gravemente gli interessi di creditori o di azionisti, il giudice può, ad istanza d’uno di questi creditori o azionisti, pronunciare lo scioglimento della società. …343 4 L’azione si estingue se non è proposta al più tardi entro tre mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. 343 Per. abrogato dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 644
II. Nullità delle azioni emesse prima dell’iscrizione
1 Le azioni emesse prima dell’iscrizione della società nel registro di commercio sono nulle; la nullità non influisce sugli obblighi derivanti dalla loro sottoscrizione.345 2 Chi emette azioni prima dell’iscrizione risponde d’ogni danno derivato dall’emissione.
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Art. 645
III. Obbligazioni assunte prima dell’iscrizione
1 Coloro che hanno agito in nome della società prima della sua iscrizione nel registro di commercio sono responsabili personalmente ed in solido. 2 Se siffatte obbligazioni furono espressamente contratte in nome della società anonima da costituire e se la società stessa le assume nel termine di tre mesi dall’iscrizione nel registro di commercio, coloro che le hanno contratte ne sono liberati e la sola società anonima ne è responsabile.
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Art. 647348
H. Modificazione dello statuto
Ogni deliberazione dell’assemblea generale o del consiglio d’amministrazione che modifichi lo statuto deve risultare da un atto pubblico ed essere iscritta nel registro di commercio. 348Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 650350
I. Aumento e riduzione del capitale azionario
I. Aumento ordinario
1. Deliberazione dell’assemblea generale
1 L’aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall’assemblea generale. 2 La deliberazione dell’assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare: - 1.
- l’ammontare nominale o, se del caso, l’ammontare nominale massimo dell’aumento;
- 2.
- il numero o, se del caso, il numero massimo, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni;
- 3.
- il prezzo d’emissione o l’autorizzazione data al consiglio d’amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo;
- 4.
- in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società;
- 5.
- in caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite;
- 6.
- la conversione di capitale proprio liberamente disponibile;
- 7.
- in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari;
- 8.
- ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative;
- 9.
- ogni limitazione o soppressione del diritto d’opzione, come pure le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione;
- 10.
- le condizioni per l’esercizio di diritti d’opzione acquistati contrattualmente.
3 L’aumento del capitale deve essere notificato per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell’assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade.
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Art. 652354
2. Sottoscrizione di azioni
1 Le azioni sono sottoscritte in un documento speciale (scheda di sottoscrizione) secondo le norme vigenti per la costituzione.
2 La scheda di sottoscrizione deve riferirsi alla deliberazione d’aumento presa dall’assemblea generale e alla relativa decisione del consiglio d’amministrazione. Se la legge prescrive un prospetto, la scheda di sottoscrizione vi si riferisce parimenti.355 3 …356
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Art. 652b359
3. Diritto d’opzione e prezzo d’emissione
1 Ogni azionista ha diritto alla parte delle nuove azioni emesse che corrisponde alla sua partecipazione anteriore. 2 La deliberazione dell’assemblea generale di aumentare il capitale azionario può limitare o sopprimere il diritto d’opzione soltanto per gravi motivi. Sono gravi motivi segnatamente l’assunzione di imprese, parti d’impresa o partecipazioni, nonché la compartecipazione dei lavoratori.360 3 La società non può, in seguito a limitazione statutaria della trasferibilità delle azioni nominative, impedire l’esercizio del diritto di acquistare azioni all’azionista cui lo abbia concesso. 4 Nessuno dev’essere avvantaggiato o svantaggiato in modo incongruo dalla limitazione o soppressione del diritto d’opzione o dalla fissazione del prezzo d’emissione.361
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Art. 652c363
4. Prestazione dei conferimenti
Salvo disposizione contraria della legge, i conferimenti sono effettuati secondo le norme applicabili in caso di costituzione.
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Art. 652d365
5. Aumento mediante capitale proprio
1 Il capitale azionario può essere aumentato anche mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile. 2 La prova della copertura dell’ammontare dell’aumento è addotta: - 1.
- con il conto annuale nella versione approvata dall’assemblea generale e verificata da un revisore abilitato; o
- 2.
- con un conto intermedio verificato da un revisore abilitato se, al momento della deliberazione dell’assemblea generale, la data di chiusura del bilancio risale a più di sei mesi.366
3 Se l’aumento di capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, lo statuto deve segnalarlo.367
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Art. 652e369
6. Relazione sull’aumento del capitale
Il consiglio d’amministrazione dà in una relazione scritta ragguagli su: - 1.370
- la specie e lo stato dei conferimenti in natura e l’adeguatezza della loro stima;
- 2.
- l’esistenza del debito e la sua compensabilità;
- 3.
- la libera disponibilità del capitale proprio convertito;
- 4.
- il rispetto della deliberazione dell’assemblea generale, in particolare per quanto concerne la limitazione o soppressione del diritto d’opzione e l’utilizzazione dei diritti d’opzione non esercitati o soppressi;
- 5.
- le ragioni e l’adeguatezza dei vantaggi speciali accordati a singoli azionisti o ad altri.
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Art. 652f372
7. Attestazione di verifica
1 Un revisore abilitato verifica la relazione sull’aumento del capitale e attesta per scritto che è completa e conforme alla realtà.373 2 L’attestazione di verifica non è necessaria se i conferimenti relativi al nuovo capitale azionario sono effettuati in denaro, il capitale azionario non è aumentato al fine di procedere ad un’assunzione di beni e i diritti d’opzione non sono limitati o soppressi. 372Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). 373 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 652g374
8. Modificazione dello statuto e accertamenti del consiglio d’amministrazione
1 Ricevuta la relazione sull’aumento del capitale e, se necessaria, l’attestazione di verifica, il consiglio d’amministrazione modifica lo statuto e accerta che: - 1.
- tutte le azioni sono validamente sottoscritte;
- 2.
- i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d’emissione;
- 3.
- al momento degli accertamenti, i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge, dallo statuto e dalla deliberazione dell’assemblea generale;
- 4.
- non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi;
- 5.
- i singoli documenti su cui si fonda l’aumento del capitale gli sono stati esibiti.
2 La deliberazione sulla modificazione dello statuto e gli accertamenti devono risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda l’aumento del capitale e attesta che questi gli sono stati esibiti. Tali documenti devono essere acclusi all’atto pubblico.
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Art. 652h375
9. Nullità delle azioni emesse prima dell’iscrizione
Le azioni emesse prima dell’iscrizione dell’aumento del capitale nel registro di commercio sono nulle; la nullità non influisce sugli obblighi derivanti dalla loro sottoscrizione.
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Art. 653376
II. Aumento con capitale condizionale
1. Principio
1 L’assemblea generale può decidere di creare un capitale condizionale accordando agli azionisti, ai titolari di obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari, ai lavoratori, ai membri del consiglio d’amministrazione della società o di altre società del gruppo o a terzi il diritto di acquistare nuove azioni (diritti di conversione e d’opzione). 2 Il capitale azionario aumenta senz’altro al momento e nella misura in cui i diritti di conversione o d’opzione sono esercitati e in cui gli obblighi di conferimento sono adempiuti in denaro o mediante compensazione. 3 Le disposizioni sull’aumento del capitale azionario con capitale condizionale sono applicabili per analogia anche nel caso in cui siano previsti obblighi di conversione o di acquisto. 4 Sono fatte salve le disposizioni della legge dell’8 novembre 1934377 sulle banche concernenti il capitale convertibile.
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Art. 653a378
1 L’ammontare nominale di cui il capitale azionario può essere aumentato con capitale condizionale non può eccedere la metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.379 2 Il conferimento effettuato deve corrispondere almeno al valore nominale.
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Art. 653b380
1 Lo statuto deve indicare: - 1.381
- l’ammontare nominale del capitale condizionale;
- 2.
- il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
- 3.
- la cerchia dei titolari dei diritti di conversione o d’opzione;
- 4.382
- la limitazione o la soppressione dei diritti d’opzione spettanti agli attuali azionisti, in quanto non siano loro accordati i diritti d’opzione ai sensi del presente articolo;
- 5.
- i privilegi inerenti a determinate categorie d’azioni;
- 6.
- la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative;
- 7.383
- la forma in cui esercitare i diritti di conversione o d’opzione e in cui rinunciare a questi diritti.
2 Se agli azionisti non è offerta previamente la sottoscrizione delle obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari dotate di diritti di conversione o d’opzione, lo statuto deve inoltre indicare: - 1.
- le condizioni d’esercizio dei diritti di conversione o d’opzione;
- 2.
- i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d’emissione.
3 Sono nulli i diritti di conversione o d’opzione accordati prima dell’iscrizione nel registro di commercio della disposizione statutaria sull’aumento del capitale con capitale condizionale.384
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Art. 653c385
4. Tutela degli azionisti
1 Ai diritti d’opzione accordati agli azionisti nell’ambito del capitale condizionale si applicano per analogia le disposizioni concernenti il diritto d’opzione in caso di aumento ordinario del capitale. 2 Qualora il capitale condizionale sia connesso con l’emissione di obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari dotate di diritti di conversione o d’opzione, agli azionisti deve essere offerta previamente la sottoscrizione di tali obbligazioni nella stessa proporzione della loro partecipazione anteriore. 3 Questo diritto preferenziale di sottoscrizione può essere limitato o soppresso: - 1.
- in caso di gravi motivi; o
- 2.
- se le azioni sono quotate in borsa e le obbligazioni di prestiti o le obbligazioni similari sono emesse a condizioni eque.
4 La limitazione o la soppressione del diritto d’opzione o del diritto preferenziale di sottoscrizione non deve avvantaggiare o svantaggiare alcuno in modo incongruo.
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Art. 653d386
5. Tutela dei titolari di un diritto di conversione o d’opzione
1 Il titolare di un diritto di conversione o d’opzione non può essere impedito nell’esercizio di tale diritto in virtù di una limitazione della trasferibilità delle azioni nominative, a meno che questa riserva non sia stata prevista nello statuto e nel prospetto.387 2 I diritti di conversione o d’opzione possono essere pregiudicati per effetto di un aumento del capitale azionario, di un’emissione di nuovi diritti di conversione o di opzione o in altra guisa, soltanto se il prezzo di conversione è abbassato o una compensazione adeguata è accordata in altro modo ai titolari oppure se anche gli azionisti subiscono lo stesso pregiudizio.
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Art. 653e388
6. Attuazione dell’aumento
a. Esercizio dei diritti; conferimenti
1 La dichiarazione mediante la quale sono esercitati i diritti di conversione o d’opzione rinvia alla disposizione statutaria sul capitale condizionale; se la legge prescrive un prospetto, la dichiarazione vi si riferisce parimenti.389 2 I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca secondo l’articolo 1 capoverso 1 della legge dell’8 novembre 1934390 sulle banche ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società.391 3 I diritti dell’azionista nascono non appena sia stato adempiuto l’obbligo del conferimento.
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Art. 653f392
b. Attestazione di verifica
1 Alla fine di ogni esercizio un perito revisore abilitato verifica se l’emissione delle nuove azioni sia avvenuta conformemente alla legge, allo statuto e, qualora fosse necessario, al prospetto. Il perito revisore attesta per scritto l’esito della verifica. 2 Il consiglio d’amministrazione può disporre che tale verifica sia eseguita anteriormente.
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Art. 653g393
c. Modificazione dello statuto e accertamenti del consiglio d’amministrazione
1 Ricevuta l’attestazione di verifica, il consiglio d’amministrazione modifica lo statuto e accerta: - 1.
- il numero, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse;
- 2.
- se del caso, i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni;
- 3.
- lo stato del capitale azionario e del capitale condizionale alla fine dell’esercizio annuale o al momento della verifica;
- 4.
- che i singoli documenti su cui si fonda l’aumento del capitale gli sono stati esibiti.
2 Se lo statuto prevede un margine di variazione del capitale, il consiglio d’amministrazione modifica lo statuto adeguando il limite superiore e inferiore del margine di variazione in funzione dell’aumento del capitale azionario, sempre che l’aumento non si basi sull’autorizzazione data al consiglio d’amministrazione di aumentare il capitale con capitale condizionale. 3 La decisione relativa alla modificazione dello statuto e gli accertamenti devono risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda l’aumento del capitale e attesta che questi gli sono stati esibiti. Tali documenti devono essere acclusi all’atto pubblico.
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Art. 653i395
1 Il consiglio d’amministrazione può abrogare o modificare le disposizioni statutarie sul capitale condizionale se: - 1.
- i diritti di conversione o d’opzione sono estinti;
- 2.
- tali diritti non sono stati accordati; o
- 3.
- tutti i titolari, o parte di essi, hanno rinunciato all’esercizio dei diritti di conversione o d’opzione loro accordati.
2 Lo statuto può essere modificato soltanto se un perito revisore abilitato ha attestato per scritto questi fatti.
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Art. 653j396
III. Riduzione del capitale azionario
1. Riduzione ordinaria
a. Principi
1 La riduzione del capitale azionario è deliberata dall’assemblea generale. È preparata e attuata dal consiglio d’amministrazione. 2 La riduzione del capitale può essere attuata mediante la riduzione del valore nominale o la soppressione di azioni. 3 Il capitale azionario può essere ridotto a una somma inferiore a 100 000 franchi soltanto se è simultaneamente aumentato almeno sino a concorrenza di questo ammontare. Se è espresso in una moneta estera, il capitale azionario deve essere sostituito da un capitale con un controvalore di almeno 100 000 franchi. 4 La riduzione del capitale azionario deve essere notificata per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell’assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade.
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Art. 653k397
b. Garanzia dei crediti
1 Se si intende ridurre il capitale azionario, il consiglio d’amministrazione informa i creditori che possono produrre i loro crediti ed esigere garanzie. La diffida deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. I crediti devono essere prodotti per scritto, con indicazione del loro importo e del loro titolo giuridico. 2 Se i creditori ne fanno richiesta entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, la società deve garantire i loro crediti nella misura in cui la riduzione del capitale abbia ridotto la copertura dei crediti. 3 L’obbligo di prestare garanzia si estingue se la società soddisfa il credito o prova che la riduzione del capitale azionario non compromette il soddisfacimento del credito. In presenza dell’attestazione di verifica, si presume che il soddisfacimento del credito non sia compromesso.
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Art. 653l398
Se la data di chiusura del bilancio precede di oltre sei mesi quella in cui l’assemblea generale delibera la riduzione del capitale, la società deve stilare un conto intermedio.
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Art. 653m399
d. Attestazione di verifica
1 Un perito revisore abilitato deve attestare per scritto, fondandosi sulla chiusura contabile e sull’esito della diffida ai creditori, che i debiti sono interamente coperti nonostante la riduzione del capitale azionario. 2 Se l’attestazione di verifica è già disponibile quando l’assemblea generale delibera sulla riduzione del capitale azionario, il consiglio d’amministrazione informa sull’esito della verifica. Il perito revisore abilitato deve presenziare all’assemblea generale, a meno che quest’ultima non abbia deciso all’unanimità di rinunciare alla sua presenza.
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Art. 653n400
e. Deliberazione dell’assemblea generale
La deliberazione dell’assemblea generale concernente la riduzione del capitale azionario deve risultare da un atto pubblico e indicare: - 1.
- l’ammontare nominale della riduzione o, se del caso, l’ammontare nominale massimo della medesima;
- 2.
- le modalità di esecuzione della riduzione del capitale azionario, specificando segnatamente se la riduzione è effettuata mediante la riduzione del valore nominale o la soppressione di azioni;
- 3.
- l’impiego dell’ammontare della riduzione del capitale.
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Art. 653o401
f. Modificazione dello statuto e accertamenti del consiglio d’amministrazione; iscrizione nel registro di commercio
1 Se sono adempiute le condizioni cui è subordinata la riduzione del capitale azionario, il consiglio d’amministrazione modifica lo statuto e accerta che, al momento degli accertamenti, la riduzione è conforme a quanto richiesto dalla legge, dallo statuto e dalla deliberazione dell’assemblea generale e che i documenti giustificativi su cui si fonda la riduzione del capitale gli sono stati esibiti. 2 La decisione relativa alla modificazione dello statuto e gli accertamenti del consiglio d’amministrazione devono risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda la riduzione del capitale e attesta che gli sono stati esibiti. Tali documenti devono essere acclusi all’atto pubblico. 3 I mezzi resisi disponibili a seguito della riduzione del capitale possono essere distribuiti agli azionisti soltanto dopo che la riduzione è stata iscritta nel registro di commercio.
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Art. 653p402
2. Riduzione del capitale in caso di bilancio in disavanzo
1 Se il capitale azionario è ridotto per togliere in tutto o in parte un’eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite, e un perito revisore abilitato attesta all’assemblea generale che l’ammontare della riduzione del capitale non supera tale eccedenza, le disposizioni sulla riduzione ordinaria del capitale riguardanti la garanzia dei crediti, il conto intermedio, l’attestazione di verifica e gli accertamenti del consiglio d’amministrazione non si applicano. 2 La deliberazione dell’assemblea generale contiene le indicazioni di cui all’articolo 653n. Fa riferimento all’esito della relazione di revisione e modifica lo statuto.
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Art. 653q403
3. Riduzione e aumento simultanei
a. Principio
1 Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l’ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, le disposizioni sulla riduzione del capitale riguardanti la garanzia dei crediti, il conto intermedio, l’attestazione di verifica e gli accertamenti del consiglio d’amministrazione non si applicano. 2 Le disposizioni sull’aumento ordinario del capitale si applicano nondimeno per analogia. 3 Il consiglio d’amministrazione non deve adeguare lo statuto se il numero e il valore nominale delle azioni, nonché l’ammontare dei conferimenti effettuati rimangono invariati.
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Art. 653r404
b. Soppressione delle azioni
1 Se, a fini di risanamento, il capitale azionario è ridotto a zero e simultaneamente aumentato, i diritti societari degli azionisti decadono all’atto della riduzione. Le azioni emesse devono essere soppresse. 2 All’atto dell’aumento del capitale azionario, gli azionisti hanno un diritto d’opzione di cui non possono essere privati.
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Art. 653s405
IV. Margine di variazione del capitale
1. Autorizzazione
1 Lo statuto può autorizzare il consiglio d’amministrazione a modificare, per cinque anni al massimo, il capitale azionario entro determinati limiti (margine di variazione del capitale). Stabilisce i limiti entro i quali il consiglio d’amministrazione può aumentare o ridurre il capitale azionario. 2 Il limite superiore del margine di variazione del capitale non può eccedere di oltre la metà il capitale azionario iscritto nel registro di commercio. Il limite inferiore del margine di variazione del capitale dev’essere pari almeno alla metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio. 3 Lo statuto può limitare i poteri del consiglio d’amministrazione. Può in particolare prevedere che il consiglio d’amministrazione sia autorizzato soltanto ad aumentare o a ridurre il capitale azionario. 4 Lo statuto può autorizzare il consiglio d’amministrazione a ridurre il capitale azionario soltanto se la società non ha rinunciato alla revisione limitata del conto annuale.
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Art. 653t406
1 Se è introdotto un margine di variazione del capitale, lo statuto deve indicare: - 1.
- il limite superiore e il limite inferiore di tale margine;
- 2.
- la data in cui scade l’autorizzazione del consiglio d’amministrazione di modificare il capitale azionario;
- 3.
- le restrizioni, gli oneri e le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;
- 4.
- il numero, il valore nominale e la specie delle azioni, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni o buoni di partecipazione;
- 5.
- in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari;
- 6.
- ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative;
- 7.
- ogni limitazione o soppressione del diritto d’opzione o i gravi motivi per i quali il consiglio d’amministrazione può limitare o sopprimere tale diritto, come pure la destinazione dei diritti d’opzione non esercitati o soppressi;
- 8.
- le condizioni per l’esercizio di diritti d’opzione acquistati contrattualmente;
- 9.
- l’autorizzazione concessa al consiglio d’amministrazione di aumentare il capitale con capitale condizionale e le indicazioni di cui all’articolo 653b;
- 10.
- l’autorizzazione concessa al consiglio d’amministrazione di emettere un capitale di partecipazione.
2 Scaduta la durata di validità dell’autorizzazione, il consiglio d’amministrazione abroga le disposizioni statutarie relative al margine di variazione del capitale.
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Art. 653u407
3. Aumento e riduzione del capitale azionario entro il margine di variazione del capitale
1 Il consiglio d’amministrazione può aumentare e ridurre il capitale azionario entro i limiti stabiliti dall’autorizzazione dell’assemblea generale. 2 Se decide di aumentare o ridurre il capitale azionario, il consiglio d’amministrazione emana le disposizioni necessarie in quanto non siano contenute nella deliberazione di autorizzazione dell’assemblea generale. 3 Se si riduce il capitale azionario entro il margine di variazione previsto, si applicano per analogia le disposizioni sulla riduzione ordinaria di capitale riguardanti la garanzia dei crediti, il conto intermedio e l’attestazione di verifica. 4 Dopo ogni aumento o riduzione del capitale, il consiglio d’amministrazione procede agli accertamenti occorrenti e modifica lo statuto. La decisione relativa alla modificazione dello statuto e gli accertamenti devono risultare da un atto pubblico. 5 Per il rimanente, si applicano per analogia le disposizioni concernenti l’aumento ordinario, l’aumento con capitale condizionale e la riduzione del capitale.
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Art. 653v408
4. Aumento o riduzione del capitale azionario da parte dell’assemblea generale
1 Se durante la validità dell’autorizzazione data al consiglio d’amministrazione l’assemblea generale decide di aumentare o ridurre il capitale azionario oppure di cambiare la moneta del capitale azionario, la deliberazione relativa al margine di variazione del capitale decade. Lo statuto è modificato di conseguenza. 2 Se l’assemblea generale decide di introdurre un capitale condizionale, il limite superiore e il limite inferiore del margine di variazione del capitale sono innalzati nella misura corrispondente all’aumento del capitale azionario. In luogo di quanto precede, l’assemblea generale può autorizzare in seguito il consiglio d’amministrazione ad aumentare il capitale con capitale condizionale, entro i limiti del margine di variazione esistente.
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Art. 654
V. Azioni privilegiate
1. Condizioni
1 L’assemblea generale può, entro i limiti stabiliti dallo statuto o mediante una modificazione di questo, deliberare l’emissione di azioni privilegiate o la conversione in azioni privilegiate d’azioni esistenti. 2 Qualora una società abbia emesso azioni privilegiate, non possono essere emesse nuove azioni, alle quali siano accordati diritti di preferenza in confronto d’azioni privilegiate preesistenti, se non con l’approvazione tanto dei titolari di queste quanto dell’assemblea generale di tutti gli azionisti. Rimane riservato allo statuto di disporre diversamente. 3 La stessa norma vale in caso di modificazione o di soppressione d’un privilegio accordato dallo statuto ad una categoria d’azioni.
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Art. 656
2. Diritti inerenti alle azioni privilegiate
1 Le azioni privilegiate danno diritto ai vantaggi che loro sono espressamente concessi, in confronto delle azioni ordinarie, dallo statuto primitivo o dalle sue modificazioni. Nel rimanente esse sono parificate alle azioni ordinarie. 2 Possono essere accordati privilegi specialmente nella ripartizione dei dividendi, con o senza diritto a sopraddividendi, e in quella dell’avanzo della liquidazione, come pure a proposito della offerta in opzione di nuove azioni che fossero emesse.
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Art. 656a413
J. Buoni di partecipazione
I. Nozione; disposizioni applicabili
1 Lo statuto può prevedere un capitale di partecipazione suddiviso in quote (buoni di partecipazione). Tali buoni di partecipazione devono essere emessi nella medesima moneta del capitale azionario. Sono emessi contro un conferimento, hanno un valore nominale e non accordano diritto di voto.414 2 Salvo disposizione contraria della legge, le norme sul capitale azionario, sull’azione e sull’azionista sono applicabili anche al capitale di partecipazione, al buono di partecipazione e al partecipante. 3 I buoni di partecipazione devono essere designati come tali. 4 Il capitale di partecipazione può essere creato: - 1.
- all’atto della costituzione della società;
- 2.
- mediante aumento ordinario del capitale;
- 3.
- mediante aumento del capitale con capitale condizionale;
- 4.
- nell’ambito di un margine di variazione del capitale.415
5 Per la conversione di azioni in buoni di partecipazione occorre il consenso di tutti gli azionisti interessati.416
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Art. 656b417
II. Capitale di partecipazione e capitale azionario
1 L’ammontare del capitale di partecipazione costituito da buoni di partecipazione quotati in borsa non può eccedere il decuplo del capitale azionario iscritto nel registro di commercio. L’ammontare residuo del capitale di partecipazione non può eccedere il doppio del capitale azionario iscritto nel registro di commercio. 2 Le disposizioni sul capitale minimo non sono applicabili. 3 Il capitale di partecipazione va sommato al capitale azionario quando si tratta di: - 1.
- costituire la riserva legale da utili;
- 2.
- impiegare le riserve legali da capitale e le riserve legali da utili;
- 3.
- accertare l’esistenza di un bilancio in disavanzo o di una perdita di capitale;
- 4.
- definire i limiti di un aumento del capitale con capitale condizionale;
- 5.
- determinare il limite inferiore e superiore del margine di variazione del capitale.
4 I valori soglia vanno calcolati separatamente per gli azionisti e i partecipanti nei seguenti casi: - 1.
- l’istituzione di una verifica speciale nel caso in cui l’assemblea generale abbia respinto tale proposta;
- 2.
- lo scioglimento della società per sentenza del giudice;
- 3.
- l’annuncio dell’avente diritto economico secondo l’articolo 697j.
5 I valori soglia vanno calcolati in base: - 1.
- alle azioni emesse, per l’acquisto di azioni proprie;
- 2.
- ai buoni di partecipazione emessi, per l’acquisto di propri buoni di partecipazione.
6 Essi vanno calcolati esclusivamente in base al capitale azionario per quanto concerne: - 1.
- il diritto di chiedere la convocazione dell’assemblea generale;
- 2.
- il diritto di chiedere l’iscrizione di oggetti all’ordine del giorno e il diritto di proposta.
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Art. 656c418
III. Statuto giuridico del partecipante
1. In genere
1 Il partecipante non ha diritto di voto né, se lo statuto non stabilisce altrimenti, diritti ad esso inerenti. 2 Sono considerati diritti inerenti al diritto di voto il diritto di esigere la convocazione dell’assemblea generale e di prendervi parte, il diritto di ottenere ragguagli, di consultare documenti, di chiedere l’iscrizione di oggetti all’ordine del giorno e di proposta.419 3 Alle stesse condizioni previste per l’azionista, il partecipante ha diritto di chiedere l’istituzione di una verifica speciale. Se lo statuto non gli accorda diritti più ampi, il partecipante può chiedere per scritto all’assemblea generale di ottenere ragguagli, di consultare documenti o di istituire una verifica speciale.420
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Art. 656d422
2. Comunicazione della convocazione e informazione sulle deliberazioni dell’assemblea generale
1 La convocazione all’assemblea generale è comunicata ai partecipanti con l’indicazione degli oggetti all’ordine del giorno e le proposte. 2 Ogni partecipante può chiedere che il verbale gli sia reso accessibile entro 30 giorni dall’assemblea generale.423
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Art. 656e424
3. Rappresentanza in seno al consiglio d’amministrazione
Lo statuto può accordare ai partecipanti il diritto di avere un rappresentante nel consiglio d’amministrazione.
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Art. 656f425
4. Diritti patrimoniali
a. In genere
1 Lo statuto non deve discriminare i partecipanti rispetto agli azionisti nella ripartizione dell’utile risultante dal bilancio e dell’avanzo della liquidazione, come pure nella sottoscrizione di nuove azioni. 2 Se vi sono diverse categorie di azioni, i buoni di partecipazione devono essere assimilati almeno alla categoria meno favorita. 3 Le modificazioni statutarie e le altre deliberazioni dell’assemblea generale possono peggiorare la situazione dei partecipanti solo se peggiorano in misura corrispondente la situazione degli azionisti ai quali i partecipanti sono assimilati. 4 Salvo disposizione contraria dello statuto, i privilegi e i diritti sociali statutari dei partecipanti possono essere soppressi o limitati soltanto con il consenso di una speciale assemblea dei partecipanti interessati e dell’assemblea generale degli azionisti.
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Art. 656g426
1 All’atto della creazione di un capitale di partecipazione, gli azionisti hanno lo stesso diritto d’opzione di cui dispongono in occasione dell’emissione di nuove azioni. 2 Se il capitale azionario e il capitale di partecipazione sono aumentati simultaneamente e nella stessa proporzione, lo statuto può prevedere che gli azionisti possono sottoscrivere solo azioni e i partecipanti solo buoni di partecipazione. 3 Se è aumentato solo il capitale di partecipazione o solo il capitale azionario, o se uno di essi è aumentato in misura maggiore dell’altro, i diritti d’opzione devono essere ripartiti in modo da permettere agli azionisti e ai partecipanti di conservare la proporzione del capitale complessivo che possedevano sino allora.
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Art. 657428
K. Buoni di partecipazione
1 Lo statuto può prevedere buoni di godimento a favore di persone che sono in relazione con la società a seguito di una precedente partecipazione finanziaria o quali azionisti, creditori, lavoratori, o per altri motivi analoghi. Esso deve indicare il numero dei buoni di godimento emessi e il contenuto dei diritti ad essi inerenti. 2 Mediante i buoni di godimento può essere conferito ai loro titolari soltanto il diritto ad una quota dell’utile risultante dal bilancio o dell’avanzo della liquidazione o all’esercizio di un’opzione in caso d’emissione di nuove azioni.
3 Il buono di godimento non può avere un valore nominale, non può essere denominato buono di partecipazione né essere emesso quale corrispettivo di un conferimento iscritto tra gli attivi del bilancio. 4 I titolari dei buoni di godimento formano di diritto una comunione alla quale sono applicabili per analogia le disposizioni sulla comunione dei creditori nei prestiti in obbligazioni. Tuttavia, la decisione di rinunciare a taluni diritti o a tutti i diritti derivanti dai buoni di godimento ha carattere obbligatorio per tutti i titolari soltanto se è presa con la maggioranza assoluta di tutti i buoni in circolazione. 5 Buoni di godimento a favore dei promotori possono essere deliberati solo nei limiti stabiliti dallo statuto primitivo.
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Art. 659430
L. Azioni proprie
I. Condizioni e limitazioni dell’acquisto
1 La società può acquistare azioni proprie solo se possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente al valore d’acquisto. 2 L’acquisto di azioni proprie è limitato al 10 per cento del capitale azionario iscritto nel registro di commercio. 3 Se le azioni sono acquistate nell’ambito di una restrizione della trasferibilità o di un’azione di scioglimento, il limite massimo è del 20 per cento. Nella misura in cui eccedono il 10 per cento del capitale azionario, le azioni proprie devono, nel termine di due anni, essere alienate o soppresse mediante una riduzione del capitale.
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Art. 659a431
II. Conseguenze dell’acquisto
1 Se la società acquista azioni proprie, il diritto di voto di queste azioni e i diritti ad esso inerenti sono sospesi. 2 Il diritto di voto e i diritti ad esso inerenti sono sospesi anche qualora la società alieni azioni proprie e ne convenga il riacquisto o la restituzione. 3 Se il diritto di voto è esercitato nonostante sia sospeso, si applicano le disposizioni sulla partecipazione illecita all’assemblea generale (art. 691). 4 La società è tenuta a iscrivere a bilancio, quale posta negativa del capitale proprio (art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e), un importo corrispondente al valore d’acquisto delle azioni proprie.
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Art. 659b432
III. Azioni proprie in seno al gruppo
1 Se una società controlla una o più imprese (art. 963), all’acquisto delle sue azioni da parte di tali imprese si applicano per analogia le condizioni, limitazioni e conseguenze previste per l’acquisto di azioni proprie da parte della società. 2 Per le azioni di cui al capoverso 1, la società controllante è tenuta a costituire una riserva legale da utili a sé stante il cui ammontare corrisponda al loro valore d’acquisto.
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