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Art. 1
A. Conclusione del contratto
I. Manifestazione concorde della volontà
1. In genere
1 Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà. 2 Tale manifestazione può essere espressa o tacita.
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Art. 2
1 Se i contraenti si accordarono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve circa alcuni punti secondari. 2 Non intervenendo alcun accordo sui punti secondari riservati, il giudice decide sui medesimi secondo la natura del negozio. 3 Restano ferme le disposizioni sulla forma dei contratti.
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Art. 3
II. Proposta ed accettazione
1. Proposta con termine per l’accettazione
1 Chi ha fatto ad altri la proposta d’un contratto fissando per l’accettazione un termine, resta vincolato alla proposta fino allo spirare del medesimo. 2 Egli rimane liberato, se entro questo termine non gli è giunta la dichiarazione di accettazione.
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Art. 4
2. Proposta senza termine
a. Fra presenti
1 La proposta fatta a persona presente senza fissare un termine cessa di essere obbligatoria se l’accettazione non segue incontanente. 2 Se le parti od i loro mandatari si sono personalmente serviti del telefono, il contratto si intende concluso tra presenti.
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Art. 5
1 La proposta fatta a persona assente senza fissare un termine è obbligatoria pel proponente fino al momento in cui dovrebbe giungergli una risposta spedita regolarmente ed in tempo debito. 2 Nel computo di questo momento il proponente può ritenere che la sua proposta sia giunta in tempo debito. 3 Se la dichiarazione di accettazione, spedita in tempo, giunge al proponente dopo quel momento, ove egli non intenda rimanere vincolato, deve comunicare immediatamente la revoca della proposta.
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Art. 6
3. Accettazione tacita
Quando la natura particolare del negozio o le circostanze non importino un’accettazione espressa, il contratto si considera conchiuso se entro un congruo termine la proposta non è respinta.
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Art. 6a1
3a. Invio di cose non ordinate
1 L’invio di una cosa non ordinata non è una proposta. 2 Il destinatario non è obbligato a rinviare o a conservare la cosa. 3 Se l’invio di una cosa non ordinata è manifestamente dovuto a un errore, il destinatario deve informarne il mittente.
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Art. 7
4. Proposta senza impegno e proposta pubblica
1 Il proponente non è vincolato dalla proposta se le clausole aggiuntevi, la natura o le circostanze particolari del negozio escludono un impegno da parte sua. 2 L’invio di tariffe, prezzi correnti e simili non costituisce per sé stesso una proposta. 3 Per contro vale di regola come proposta l’esposizione di merci con indicazione dei prezzi.
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Art. 8
5. Offerta pubblica e concorso
1 Chi mediante concorso o manifesto offre pubblicamente per una data prestazione una ricompensa, deve corrispondere la stessa conformemente alla offerta. 2 Se recede prima che la prestazione sia avvenuta, egli deve corrispondere, a coloro che furono in buona fede indotti dalla pubblicazione a fare delle spese, una indennità fino al massimo della ricompensa offerta, in quanto non provi che essi non avrebbero potuto effettuare la prestazione.
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Art. 9
6. Revoca della proposta e dell’accettazione
1 La proposta si considera non avvenuta quando la revoca giunga all’altro contraente prima della proposta stessa o contemporaneamente, o quando, essendo arrivata posteriormente, sia comunicata all’altro contraente prima che questi abbia avuto conoscenza della proposta. 2 Lo stesso vale per la revoca dell’accettazione.
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Art. 10
III. Inizio degli effetti del contratto fra assenti
1 Se il contratto è conchiuso fra assenti, i suoi effetti incominciano dal momento in cui fu spedita la dichiarazione di accettazione. 2 Ove non occorra accettazione espressa, gli effetti del contratto cominciano dal ricevimento della proposta.
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Art. 11
B. Forma dei contratti
I. Requisito ed importanza in genere
1 Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla legge. 2 Ove non sia diversamente stabilito circa l’importanza e l’efficacia d’una forma legalmente prescritta, dalla osservanza di questa dipende la validità del contratto.
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Art. 12
II. Forma scritta
1. Richiesta dalla legge
a. Portata
Quando la legge prescrive per un contratto la forma scritta, questa s’intende richiesta per ogni modificazione del contratto medesimo, ad eccezione di quelle stipulazioni complementari accessorie, che non siano in contraddizione coll’atto.
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Art. 13
1 Il contratto pel quale la legge prescrive la forma scritta deve essere firmato da tutti i contraenti, che mediante il medesimo rimangono obbligati. 2 …2 2 Abrogato dall’all. n. 2 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).
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Art. 14
1 La firma deve essere fatta di propria mano. 2 La riproduzione meccanica della firma autografa è riconosciuta sufficiente solo laddove sia ammesso dall’uso e specialmente quando si tratti della firma di cartevalori emesse in gran numero. 2bis La firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata ai sensi della legge del 18 marzo 20163 sulla firma elettronica è equiparata alla firma autografa. Sono fatte salve le disposizioni legali o contrattuali contrarie.4 3 La firma apposta da un cieco è valida solo quando sia autenticata, o sia provato che al momento della sottoscrizione egli conosceva il tenore del documento.
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Art. 15
d. Sostitutivo della firma
La firma di chi è incapace di sottoscrivere è supplita da un segno a mano autenticato o da una pubblica attestazione, riservate le disposizioni relative alle cambiali.
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Art. 16
2. Forma stabilita dal contratto
1 Se per un contratto non vincolato per legge a forma alcuna i contraenti hanno convenuto una data forma, in difetto di essa si presumono non obbligati. 2 Se fu convenuta la forma scritta, senz’altra più precisa indicazione, si applicano le norme per la forma scritta richiesta dalla legge.
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Art. 17
C. Causa dell’obbligazione
Il riconoscimento di un debito è valido quantunque non sia espressa la causa dell’obbligazione.
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Art. 18
D. Interpretazione dei contratti, simulazione
1 Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. 2 Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto.
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Art. 19
E. Oggetto del contratto
I. Suoi limiti
1 L’oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge. 2 Le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali sono permesse solo quando la legge non stabilisca una norma coattiva, o quando la deroga non sia contraria all’ordine pubblico o ai buoni costumi od ai diritti inerenti alla personalità.
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Art. 20
1 Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. 2 Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso.
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Art. 21
1 Verificandosi una sproporzione manifesta fra la prestazione e la controprestazione in un contratto, la cui conclusione fu da una delle parti conseguita abusando dei bisogni, della inesperienza o della leggerezza dell’altra, la parte lesa può, nel termine di un anno, dichiarare che non mantiene il contratto e chiedere la restituzione di quanto avesse già dato. 2 Il termine di un anno decorre dalla conclusione del contratto.
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Art. 22
IV. Promessa di contrattare
1 Mediante contratto si può assumere la obbligazione di stipulare un contratto futuro. 2 Se nell’interesse delle parti contraenti la legge sottopone la validità del futuro contratto a una data forma, questa è richiesta anche per la promessa.
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Art. 23
F. Vizi del contratto
I. Errore
1. Effetti
Il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale.
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Art. 24
1 L’errore è essenziale specialmente nei seguenti casi: - 1.
- quando la parte in errore abbia avuto di mira un contratto diverso da quello al quale ha dichiarato di consentire;
- 2.
- quando la volontà della parte in errore fosse diretta ad un’altra cosa, o, trattandosi di contratto conchiuso in considerazione di una determinata persona, fosse diretta ad una persona diversa da quella da essa dichiarata;
- 3.
- quando la parte in errore abbia promesso o siasi fatta promettere una prestazione di un’estensione notevolmente maggiore o minore di quella cui era diretta la sua volontà;
- 4.
- quando l’errore concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d’affari.
2 Non è invece essenziale l’errore che concerne solo i motivi del contratto. 3 Semplici errori di calcolo non infirmano la validità del contratto, ma devono essere rettificati.
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Art. 25
3. Errore invocato contro la buona fede
1 L’errore non può essere invocato in urto colla buona fede. 2 La parte in errore deve in ispecie osservare il contratto nel senso da essa inteso, tostoché la controparte vi si dichiari pronta.
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Art. 26
4. Errore commesso per negligenza
1 La parte, che prevalendosi del proprio errore si sottrae agli effetti del contratto, è tenuta al risarcimento dei danni pel mancato contratto, ove l’errore derivi da sua colpa, salvo che l’altra parte l’abbia conosciuto o dovuto conoscere. 2 Il giudice può concedere un maggior risarcimento, quando l’equità lo richieda.
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Art. 27
5. Inesatta trasmissione
Le disposizioni relative all’errore sono applicabili per analogia, se nella conclusione del contratto l’offerta o la accettazione fu trasmessa inesattamente da un messo od in un’altra guisa.
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Art. 28
1 La parte, che fu indotta al contratto per dolo dell’altra, non è obbligata, quand’anche l’errore non fosse essenziale. 2 Se la parte fu indotta al contratto per dolo d’una terza persona, il contratto è obbligatorio, a meno che l’altra parte al momento del contratto abbia conosciuto o dovuto conoscere il dolo.
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Art. 29
III. Timore
1. Conclusione del contratto
1 Il contratto non obbliga colui che lo ha conchiuso per timore ragionevole causato dal fatto illecito dell’altra parte o di una terza persona. 2 Se la minaccia è il fatto di un terzo, la parte minacciata che vuol liberarsi dal contratto deve, ove l’equità lo richieda, risarcire il danno all’altra parte, a meno che questi abbia conosciuto o dovuto conoscere la minaccia.
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Art. 30
2. Timore ragionevole
1 Il timore è ragionevole per la parte che secondo le circostanze deve supporre che la vita, la persona, l’onore o le sostanze proprie o quelle di una persona a lei intimamente legata versino in pericolo grave ed imminente. 2 Il timore incusso dalla minaccia di far valere un diritto sarà preso in considerazione soltanto ove siasi approfittato dei bisogni della parte minacciata per estorcerle vantaggi eccessivi.
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Art. 31
IV. Ratifica del contratto viziato
1 Il contratto viziato da errore, dolo o timore si considera ratificato, se, nel termine di un anno, la parte per la quale non è obbligatorio non abbia notificato all’altra, che essa non intende mantenerlo o non abbia chiesto la restituzione della fatta prestazione. 2 Il termine decorre nel caso di errore o di dolo dal momento in cui furono scoperti, e, nel caso di timore, dal momento in cui è cessato. 3 La ratifica di un contratto viziato da dolo o timore non esclude per sé stessa l’azione pel risarcimento del danno.
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Art. 32
G. Rappresentanza
I. Con autorizzazione
1. In genere
a. Effetti della rappresentanza
1 Quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il rappresentato che diventa creditore o debitore. 2 Se al momento della conclusione del contratto il rappresentante non si è fatto conoscere come tale, il rappresentato diventa direttamente creditore o debitore nel solo caso in cui l’altro contraente dovesse inferire dalle circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza o gli fosse indifferente la persona con cui stipulava. 3 Diversamente occorre una cessione del credito od un’assunzione del debito secondo i principi che reggono questi atti.
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Art. 33
b. Estensione della facoltà
1 La facoltà di compiere atti giuridici a nome di un terzo, in quanto dipenda da rapporti di diritto pubblico, è regolata dalle disposizioni del diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni. 2 Ove la facoltà sia conferita da un negozio giuridico, la sua estensione è determinata dal contenuto dello stesso. 3 Se il rappresentato comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione.
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Art. 34
2. Per negozio giuridico
a. Limiti e revoca
1 La facoltà conferita per negozio giuridico può sempre essere limitata o revocata dal mandante, senza pregiudizio dei diritti derivanti da un altro rapporto giuridico esistente fra le parti, come contratto individuale di lavoro, contratto di società o mandato.5 2 La rinuncia preventiva del mandante a questo diritto è nulla. 3 Il mandante che ha fatto conoscere in termini espressi o con fatti concludenti le facoltà da lui conferite, non può opporre ai terzi di buona fede la revoca totale o parziale, ove non l’abbia loro parimente fatta conoscere. 5Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice.
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Art. 35
b. Effetti della morte, dell’incapacità ecc.
1 Salvo che il contrario sia stato disposto o risulti dalla natura del negozio, il mandato conferito per negozio giuridico si estingue con la perdita della relativa capacità civile, il fallimento, la morte o la dichiarazione della scomparsa del mandante o del mandatario.6 2 Lo stesso effetto ha lo scioglimento di una persona giuridica o di una società iscritta nel registro di commercio. 3 Restano salvi i reciproci diritti personali. 6 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
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Art. 36
c. Restituzione del titolo del mandato
1 Il mandatario cui fu rilasciato un titolo comprovante il mandato, è tenuto, dopo la cessazione del mandato, a restituire o a depositare in giudizio il titolo. 2 Il mandante o suoi aventi causa, che ciò non richiedessero, rispondono dei danni verso i terzi di buona fede.
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Art. 37
d. Quando cominciano gli effetti della cessazione del mandato
1 Il mandatario, fino a tanto che ignora la cessazione del mandato, continua ad agire validamente pel mandante o suoi aventi causa, come se il mandato sussistesse ancora. 2 Sono eccettuati i casi in cui il terzo conoscesse la cessazione del mandato.
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Art. 38
II. Senza autorizzazione
1. Ratifica
1 Ove il contratto sia stato conchiuso in qualità di rappresentante da chi non vi era autorizzato, il rappresentato diventa creditore o debitore solo quando ratifichi il contratto. 2 L’altra parte può pretendere che il rappresentato si dichiari sulla ratifica entro un congruo termine, e non è più tenuta al contratto se entro questo termine non segua la ratifica.
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Art. 39
1 Chi ha contrattato quale rappresentante, ove la ratifica sia espressamente o tacitamente negata, sarà tenuto al risarcimento del danno derivante all’altra parte per il mancato contratto, in quanto non provi che questa conoscesse o dovesse conoscere tale difetto di facoltà. 2 Se il rappresentante è in colpa, il giudice può, ove l’equità lo richieda, condannarlo ad un maggiore risarcimento. 3 È salva in ogni caso l’azione per indebito arricchimento.
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Art. 40
III. Riserva di speciali disposizioni
Rimangono ferme le disposizioni speciali per ciò che riguarda il mandato dei rappresentanti e degli organi di società, dei procuratori e degli altri agenti di negozio.
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Art. 40a7
H. Diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio o contratti analoghi
I. Campo d’applicazione
1 Le seguenti disposizioni sono applicabili ai contratti concernenti cose mobili o servizi destinati all’uso personale o familiare del cliente se: - a.
- l’offerente dei beni o dei servizi ha agito nell’ambito di un’attività professionale o commerciale e
- b.
- la prestazione del cliente supera 100 franchi.
2 Le disposizioni non si applicano ai negozi giuridici conclusi da istituti finanziari o da banche nell’ambito di contratti esistenti per prestazioni finanziarie ai sensi della legge del 15 giugno 20188 sui servizi finanziari.9 2bis Ai contratti d’assicurazione si applicano le disposizioni della legge del 2 aprile 190810 sul contratto d’assicurazione.11 3 Nel caso di modificazione importante del potere d’acquisto della moneta, il Consiglio federale adegua in modo corrispondente l’importo indicato nel capoverso 1 lettera b.
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Art. 40b12
Il cliente può revocare la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione di accettazione se l’offerta gli è stata fatta:13 - a.14
- sul suo posto di lavoro, in locali d’abitazione o nelle immediate vicinanze;
- b.
- in trasporti pubblici o su pubbliche vie e piazze;
- c.
- nel corso di una manifestazione pubblicitaria collegata ad un’escursione o ad un’analoga occasione;
- d.15
- per telefono o con un mezzo analogo di telecomunicazione vocale istantanea.
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Art. 40c16
Il cliente non ha diritto di revoca se: - a.
- ha lui stesso promosso le trattative;
- b.
- ha fatto la sua dichiarazione a uno stand di mercato o di fiera.
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Art. 40d17
IV. Obbligo d’informare dell’offerente
1 L’offerente deve, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, informare il cliente sul diritto di revoca e sulla forma e il termine per esercitarlo, nonché comunicargli il suo indirizzo.18 2 Queste informazioni devono recare una data e permettere di individuare il contratto. 3 Le informazioni devono essere fornite al cliente in modo che questi ne abbia conoscenza al momento in cui propone il contratto o lo accetta.19
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Art. 40e20
V. Revoca
1. Forma e termine
1 La revoca non è vincolata ad alcuna forma. La prova dell’osservanza del termine di revoca incombe al cliente.21 2 Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui il cliente:22 - a.
- ha proposto o accettato il contratto e
- b.
- ha ricevuto le informazioni di cui all’articolo 40d.
3 La prova del momento in cui il cliente ha avuto conoscenza delle informazioni di cui all’articolo 40dincombe all’offerente. 4 Il termine è osservato se il cliente comunica la revoca all’offerente, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l’ultimo giorno del termine.23
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Art. 40f24
1 Se il cliente revoca il contratto, le parti devono restituire le prestazioni già ricevute. 2 Il cliente, se ha già usato la cosa, deve all’offerente un nolo adeguato. 3 Il cliente deve rimborsare all’offerente che ha fornito un servizio le spese e le anticipazioni giusta le disposizioni sul mandato (art. 402). 4 Il cliente non deve all’offerente nessun’altra indennità.
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Art. 40g25
25Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 846; FF 1986 II 231). Abrogato dall’all. n. 5 della LF del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 III 2427).
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