Legge federale
sul contratto d’assicurazione
(Legge sul contratto d’assicurazione, LCA)1
del 2 aprile 1908 (Stato 1° gennaio 2024)
1 Tit. abbreviato e abbreviazione introdotti dal n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
in esecuzione dell’articolo 64 della Costituzione federale2;3
visto il messaggio 2 febbraio 1904 del Consiglio federale,
decreta:
2 [CS 1 3]. Questa disposizione corrisponde all’art. 122 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
3Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 20002355; FF 19992427).
Capitolo 1: Disposizioni generali 44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Sezione 1: Conclusione del contratto 55 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
5 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 1
Proposta di assicurazione
1 Chi ha fatto all’assicuratore la proposta d’un contratto di assicurazione rimane vincolato per quattordici giorni, quando non abbia fissato un termine più breve per l’accettazione.
2 Rimane vincolato per quattro settimane se l’assicurazione richiede una visita medica.
3 Il termine comincia a decorrere dalla consegna o dall’invio della proposta all’assicuratore od al suo agente.
4 Il proponente è liberato quando l’accettazione dell’assicuratore non gli sia giunta prima della scadenza del termine.
Art. 2
Proposte speciali
1 Si ritiene accettata la proposta di prolungare o di modificare un contratto o di rimettere in vigore un contratto sospeso, quando l’assicuratore non l’abbia respinta entro quattordici giorni dal ricevimento.
2 Ove una visita medica sia richiesta dalle condizioni generali d’assicurazione, la proposta si ritiene accettata se l’assicuratore non l’ha respinta entro quattro settimane dal ricevimento.
3 Queste disposizioni non si applicano alla proposta di aumentare la somma assicurata.
Art. 2a6
Diritto di revoca
1 Lo stipulante può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
2 Il termine di revoca è di quattordici giorni e decorre dal momento in cui lo stipulante ha proposto o accettato il contratto.
3 Il termine è osservato se lo stipulante comunica la revoca all’assicuratore, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l’ultimo giorno del termine.
4 Il diritto di revoca è escluso per le assicurazioni collettive di persone, le coperture provvisorie e le convenzioni di durata inferiore a un mese.
5 Fintantoché, nonostante la revoca, il terzo leso può fare valere in buona fede pretese nei confronti dell’assicuratore, lo stipulante deve il premio e l’assicuratore non può opporre al terzo leso l’inefficacia del contratto.
6 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 2b7
Effetti della revoca
1 La revoca rende inefficace sin dall’inizio la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stipulante. Nel caso di assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni, dev’essere restituito il valore al momento della revoca.
2 Le parti devono restituire le prestazioni già ricevute.
3 Lo stipulante non deve all’assicuratore nessun’altra indennità. Ove l’equità lo richieda, lo stipulante deve rifondere in tutto o in parte all’assicuratore le spese per gli accertamenti particolari da questo svolti in buona fede in vista della conclusione del contratto.
7 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Sezione 2: Obblighi d’informare 88 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
8 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 39
Obbligo d’informare dell’assicuratore
1 Prima della conclusione del contratto d’assicurazione, l’assicuratore deve informare lo stipulante, in maniera comprensibile e in una forma che consenta la prova per testo, sulla propria identità e sul contenuto essenziale del contratto d’assicurazione. Esso lo informa sui seguenti elementi:10
- a.
- rischi assicurati;
- b.11
- l’estensione della copertura assicurativa e il tipo di assicurazione, ovvero se si tratta di un’assicurazione di somma fissa o di un’assicurazione contro i danni;
- c.
- premi dovuti e altri obblighi dello stipulante;
- d.
- durata e estinzione del contratto d’assicurazione;
- e.
- basi di calcolo e principi e metodi per la determinazione delle eccedenze e la partecipazione alle stesse;
- f.12
- i valori di riscatto e di trasformazione, nonché le principali tipologie di costi legate al riscatto di un’assicurazione sulla vita suscettibile di riscatto;
- g.13
- trattamento dei dati personali, compresi lo scopo e il genere della banca dati, nonché destinatari e conservazione dei dati;
- h.14
- il diritto di revoca secondo l’articolo 2anonché la forma e il termine della revoca;
- i.15
- il termine di presentazione dell’avviso di sinistro di cui all’articolo 38 capoverso 1;
- j.16
- la validità temporale della protezione assicurativa, in particolare nei casi in cui il sinistro accada nel corso della durata del contratto ma il danno che ne deriva si verifichi soltanto dopo l’estinzione del contratto;
- k.17
- definizione di un’assicurazione sulla vita come assicurazione sulla vita qualificata ai sensi dell’articolo 39a della legge del 17 dicembre 200418 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).
2 Tali informazioni sono fornite allo stipulante in modo tale ch’egli possa esserne a conoscenza quando propone o accetta il contratto d’assicurazione. In ogni caso, a quel momento deve essere in possesso delle condizioni generali d’assicurazione e dell’informazione di cui al capoverso 1 lettera g.
3 Il datore di lavoro che conclude un’assicurazione collettiva di persone per proteggere i propri lavoratori è tenuto a informarli, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, sul contenuto essenziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto. L’assicuratore mette a disposizione del datore di lavoro la documentazione necessaria a tal fine.19
9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
13 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 20 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
14 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
15 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
16 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
17 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).
19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 3a21
Violazione dell’obbligo d’informare
Dichiarazioni obbligatorie
a. In genere
1 Se l’assicuratore ha violato l’obbligo d’informare di cui all’articolo 3, lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene all’assicuratore.
2 Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che lo stipulante è venuto a conoscenza della violazione dell’obbligo e delle informazioni di cui all’articolo 3, ma al più tardi due anni dopo la violazione dell’obbligo.
Art. 4
1 Il proponente deve dichiarare all’assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta a domande poste in altra forma, tutti i fatti rilevanti per l’apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sono o gli devono essere noti. Le domande e la dichiarazione devono essere fatte per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.22
2 Sono rilevanti i fatti che possono influire sulla determinazione dell’assicuratore a conchiudere il contratto od a conchiuderlo alle condizioni convenute.
3 Si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l’assicuratore abbia formulato domande precise, non equivoche.23
21 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2004 (RU 2005 5245; FF 2003 3233). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 5
b. In caso di rappresentanza
c. Nell’assicurazione di terzi
1 Quando il contratto sia conchiuso a mezzo di un rappresentante, si dichiareranno e i fatti rilevanti che sono o devono essere noti al rappresentato e quelli che sono o devono essere noti al rappresentante.
2 Nel caso dell’assicurazione di terzi (art. 16) si dichiareranno anche i fatti rilevanti che sono o devono essere noti al terzo assicurato o al suo intermediario, a meno che il contratto non venga concluso a loro insaputa o non sia possibile avvisare in tempo utile il proponente.26
26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 627
Reticenze e loro conseguenze
a. In genere
1 Se nel rispondere alle domande di cui all’articolo 4 capoverso 1 chi era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato, l’assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.28 Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.
2 Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che l’assicuratore è venuto a conoscenza della reticenza.
3 Quando il contratto è sciolto per recesso in virtù del capoverso 1, l’obbligo dell’assicuratore di fornire la prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, nella misura in cui il fatto che è stato oggetto della reticenza abbia influito sull’insorgere o sulla portata del danno. Se ha già fornito prestazioni per un siffatto sinistro, l’assicuratore ha diritto a restituzione.29
4 In caso di recesso da un contratto d’assicurazione sulla vita, riscattabile secondo la presente legge (art. 90 cpv. 2), l’assicuratore fornisce la prestazione prevista in caso di riscatto.
27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).
28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 7
b. Nel contratto di assicurazione collettiva
Quando il contratto comprenda più cose o più persone e la reticenza si riferisca solamente ad alcune di queste cose o di queste persone, l’assicurazione rimane in vigore per le altre ove risulti dalle circostanze che l’assicuratore le avrebbe assicurate anche sole alle medesime condizioni.
Art. 8
Validità del contratto nonostante la reticenza
Nonostante la reticenza (art. 6) l’assicuratore non può recedere dal contratto:
- 1.
- se il fatto taciuto o inesattamente dichiarato ha cessato d’esistere prima che sia accaduto il sinistro;
- 2.
- se la reticenza fu provocata dall’assicuratore;
- 3.
- se l’assicuratore conosceva o doveva conoscere il fatto taciuto;
- 4.
- se l’assicuratore conosceva o doveva conoscere esattamente il fatto inesattamente dichiarato;
- 5.
- se l’assicuratore ha rinunciato al diritto di recedere dal contratto;
- 6.
- se chi è tenuto a fare la dichiarazione non risponde ad una questione a lui posta e l’assicuratore ha conchiuso ciò nondimeno il contratto. Questa disposizione non si applica al caso in cui, giusta le altre comunicazioni dell’obbligato alla dichiarazione, la questione debba essere considerata come se avesse ricevuto una risposta in un determinato senso e tale risposta apparisca come una reticenza sopra un fatto rilevante che l’obbligato alla dichiarazione conosceva o doveva conoscere.
Sezione 3: Contenuto e obbligatorietà del contratto 3030 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
30 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 931
Copertura provvisoria
1 Perché un assicuratore sia tenuto a fornire la prestazione in caso di copertura provvisoria, è sufficiente che i rischi assicurati e l’estensione della copertura assicurativa provvisoria siano determinabili. L’obbligo d’informare dell’assicuratore si riduce di conseguenza.
2 Un premio è dovuto per quanto sia convenuto o usuale.
3 Se non è limitata nel tempo, la copertura provvisoria può essere disdetta in ogni tempo con un preavviso di quattordici giorni. Essa cessa comunque al momento della conclusione del contratto definitivo con l’assicuratore in questione o con un altro assicuratore.
4 L’assicuratore deve confermare per scritto la copertura provvisoria.
31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 1032
Assicurazione con effetto retroattivo
1 Il contratto può esplicare effetti a una data anteriore alla sua conclusione se sussiste un interesse assicurabile.
2 L’assicurazione con effetto retroattivo è nulla se soltanto lo stipulante o l’assicurato sapeva o avrebbe dovuto sapere che il sinistro si era già verificato.
32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 1133
Polizza
a. Contenuto
1 L’assicuratore rilascia allo stipulante una polizza che stabilisce i diritti e gli obblighi delle parti.
2 L’assicuratore deve rilasciare allo stipulante che ne faccia richiesta una copia delle dichiarazioni contenute nella proposta di assicurazione o altrimenti fatte dal proponente e sulla cui base l’assicurazione è stata conclusa.
33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 1234
b. ...
34 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 13
c. Ammortizzazione
1 ...35
2 All’ammortizzazione delle polizze si applicano per analogia le disposizioni del Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 188136 sull’ammortizzazione dei titoli al portatore, con la variante che il termine di produzione dev’essere di un anno al più.
35 Abrogato dall’all. 1 n. II 8 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
36[RU 5 577, 11 490; CS 23 tit. fin. art. 60 cpv. 2, 193in fine art. 18 disp. fin. e trans. tit. XXIV a XXXIII, 770 art. 103 cpv. 1]. Ora: le disposizioni del CO (RS 220).
Art. 14
Sinistro cagionato da colpa
1 L’assicuratore non è responsabile quando il sinistro sia stato cagionato intenzionalmente dallo stipulante o dall’avente diritto.
2 Se il sinistro fu cagionato da colpa grave dello stipulante o dall’avente diritto, l’assicuratore può ridurre la sua prestazione proporzionatamente al grado della colpa.
3 Se il sinistro fu cagionato intenzionalmente o per colpa grave da persona che convive con lo stipulante o l’avente diritto, o da persona de cui atti essi sono responsabili e se lo stipulante o l’avente diritto ha commesso una negligenza grave nella sorveglianza di tale persona, sia col prenderla al proprio servizio sia coll’ammetterla presso di sè, l’assicuratore può ridurre la sua prestazione proporzionatamente al grado della colpa dello stipulante o dell’avente diritto.
4 Se il sinistro è dovuto a colpa lieve dello stipulante o dell’avente diritto, se questi si sono resi colpevoli di negligenza lieve a’ sensi del lemma precedente o se il sinistro fu cagionato per colpa lieve di una delle altre persone quivi indicate, l’assicuratore risponde per intero.
Art. 15
Dovere di umanità
Quando una delle persone indicate nell’articolo 14 della presente legge abbia cagionato il sinistro adempiendo un dovere d’umanità, l’assicuratore risponde per intero.
Art. 1637
Oggetto dell’assicurazione
1 L’assicurazione ha per oggetto un interesse assicurabile dello stipulante (assicurazione per conto proprio) o di un terzo (assicurazione per conto di terzi). L’assicurazione può riferirsi alla persona, a cose o al rimanente patrimonio dello stipulante (assicurazione propria) o di un terzo (assicurazione di terzi).
2 Nel dubbio si presume che lo stipulante abbia concluso l’assicurazione per conto proprio.
3 Nel caso dell’assicurazione per conto di terzi, l’assicuratore può opporre loro tutte le eccezioni opponibili allo stipulante.
37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 17 e1838
38 Abrogati dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Sezione 4: Premio 3939 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
39 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 19
Scadenza
1 Salvo stipulazione contraria il premio per il primo periodo di assicurazione scade al momento della conclusione del contratto. Per periodo di assicurazione s’intende lo spazio di tempo secondo il quale vien calcolata l’unità di premio. Nel dubbio il periodo di assicurazione è di un anno.
2 ...41
3 I premi successivi scadono, nel dubbio, al principio d’ogni nuovo periodo di assicurazione.
41 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 20
Obbligo della diffida. Conseguenze della mora
1 Se il premio non è pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore dev’essere diffidato per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall’invio della diffida.43
2 Se il premio è incassato presso il debitore, la diffida può essere comunicata oralmente.44
3 Se la diffida rimane senza effetto l’obbligazione dell’assicuratore è sospesa a datare dalla scadenza del termine di diffida.
4 È riservata la disposizione dell’articolo 93 della presente legge.
43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 21
Rapporto contrattuale dopo la mora
1 Quando l’assicuratore non abbia richiesto nelle vie legali il premio arretrato entro due mesi dalla scadenza del termine fissato all’articolo 20 della presente legge si ritiene che sia receduto dal contratto e abbia rinunciato al pagamento del premio.
2 Se l’assicuratore ha richiesto il premio o l’ha accettato più tardi, la sua responsabilità rinasce dal momento in cui il premio arretrato venga pagato con interessi e spese.
Art. 22e2346
46Abrogati dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 2448
Divisibilità del premio
1 Se il contratto d’assicurazione è sciolto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento dello scioglimento del contratto. È fatto salvo l’articolo 42 capoverso 3.
2 Il premio relativo al periodo assicurativo in corso è dovuto interamente se l’assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio.
48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).
Art. 25a2749
49 Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).
Sezione 5: Modifica del contratto 5050 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
50 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 28
Aggravamento del rischio ad opera dello stipulante
1 Se nel corso dell’assicurazione lo stipulante ha cagionato un aggravamento essenziale del rischio, l’assicuratore non è vincolato per l’avvenire al contratto.
2 L’aggravamento del rischio è essenziale quando derivi dalla modificazione di un fatto rilevante per l’apprezzamento del rischio (art. 4) e del quale le parti abbiano determinato l’estensione basandosi sulle risposte alle domande di cui all’articolo 4 capoverso 1.51
3 Il contratto può disporre se, in che misura ed entro quali termini lo stipulante debba dare avviso di tali aggravamenti del rischio all’assicuratore.
51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 28a52
Diminuzione del rischio
1 In caso di diminuzione essenziale del rischio, lo stipulante può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, o esigere una riduzione del premio.
2 Se l’assicuratore respinge la domanda di riduzione del premio o lo stipulante non è d’accordo con la riduzione offerta, quest’ultimo può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, entro quattro settimane dal momento in cui gli è pervenuta la risposta dell’assicuratore.
3 La riduzione del premio ha effetto a decorrere dal momento in cui l’assicuratore riceve la comunicazione di cui al capoverso 1.
52 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 29
Riserva di patti speciali
1 Le disposizioni dell’articolo 28 della presente legge non modificano i patti coi quali lo stipulante assume determinati obblighi al fine di scemare il rischio o d’impedirne l’aggravamento.
2 L’assicuratore non può invocare la clausola che lo libera dal contratto qualora lo stipulante manchi a questi obblighi se tale mancanza non ha esercitato alcuna influenza sull’avverarsi del sinistro e sull’estensione delle prestazioni incombenti all’assicuratore.
Art. 30
Aggravamento del rischio senza concorso dello stipulante
1 Se l’aggravamento essenziale del rischio avviene senza il concorso dello stipulante, le conseguenze previste nell’articolo 28 della presente legge si avverano solo quando lo stipulante abbia omesso di dichiarare indilatamente per iscritto all’assicuratore l’aggravamento del rischio venuto a sua conoscenza.
2 Se lo stipulante non ha mancato a quest’obbligo e l’assicuratore si è riservato il diritto di risolvere il contratto per causa d’aggravamento essenziale del rischio, la responsabilità dell’assicuratore si estingue quattordici giorni dopo ch’egli abbia notificato allo stipulante il suo recesso dal contratto.
Art. 31
Aggravamento del rischio nel contratto di assicurazione collettiva
Quando il contratto comprenda più cose o più persone e l’aggravamento del rischio concerna solamente alcune di queste cose o di queste persone, l’assicurazione rimane in vigore per le altre a quanto lo stipulante paghi, a prima richiesta dell’assicuratore, il maggior premio che fosse dovuto per esse.
Art. 32
Aggravamento senza conseguenze
L’aggravamento del rischio non produce effetto giuridico:
- 1.
- quando non abbia esercitato alcuna influenza sull’avverarsi del sinistro e sull’estensione delle prestazioni incombenti all’assicuratore;
- 2.
- quando abbia avuto luogo nell’intenzione di tutelare gli interessi dell’assicuratore;
- 3.
- quando sia stato imposto da un dovere d’umanità;
- 4.
- quando l’assicuratore abbia espressamente o tacitamente rinunciato a recedere dal contratto, specie quando dopo aver ricevuto dallo stipulante l’avviso scritto dell’aggravamento del rischio egli non gli abbia notificato entro quattordici giorni il suo recesso dal contratto.
Art. 33
Estensione del rischio
Salvo disposizione contraria della presente legge, l’assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l’assicurazione fu conchiusa, eccettochè il contratto non escluda dall’assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco.
Art. 3453
Responsabilità dell’assicuratore per i suoi intermediari
Nei confronti dello stipulante, l’assicuratore risponde anche degli atti del proprio intermediario.
53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).
Art. 35
Revisione delle condizioni generali d’assicurazione
Se nel corso dell’assicurazione le condizioni generali di assicurazione della medesima specie vengono modificate, lo stipulante può chiedere che il contratto sia continuato alle nuove condizioni. Tuttavia se per l’assicurazione alle nuove condizioni occorre una prestazione maggiore, egli deve corrispondere il congruo equivalente.
Sezione 6: Estinzione del contratto 5454 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
54 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 35a55
Recesso ordinario
1 Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di tre mesi.
2 Le parti possono convenire la possibilità di recedere dal contratto prima della fine del terzo anno. I termini per il recesso devono essere identici per entrambe le parti.
3 L’assicurazione sulla vita è esclusa dal diritto di recesso ordinario.
4 Nell’assicurazione complementare all’assicurazione sociale malattie (art. 2 cpv. 2 della legge del 26 settembre 201456 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie), il diritto di recesso ordinario e quello in caso di sinistro possono essere esercitati unicamente dallo stipulante (art. 42 cpv. 1 della presente legge). Nell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera tali diritti possono essere esercitati da entrambe le parti.
55 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 35b57
Recesso straordinario
1 Per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, si può recedere in ogni tempo dal contratto per gravi motivi.
2 Si considera grave motivo segnatamente:
- a.
- una modifica imprevedibile delle disposizioni legali che rende impossibile l’adempimento del contratto;
- b.
- ogni circostanza che non consenta, per ragioni di buona fede, di esigere la continuazione del contratto da parte del recedente.
57 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 35c58
Casi d’assicurazione pendenti
1 Sono nulle le disposizioni contrattuali che permettono all’assicuratore di limitare o sopprimere unilateralmente, quanto alla loro durata o alla loro entità, gli obblighi di prestazione periodici esistenti a seguito di malattia o infortunio, se il contratto è sciolto in seguito al verificarsi del sinistro.
2 In caso di cambiamento di assicurazione, è fatta salva la prosecuzione dell’assicurazione da parte di un altro assicuratore, che assuma gli obblighi di prestazione di cui al capoverso 1 quanto alla loro durata o alla loro entità.
58 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 36
Revoca dell’autorizzazione; conseguenze di diritto privato
1 Lo stipulante ha diritto di recedere in ogni tempo dal contratto se l’assicuratore che è parte al contratto non dispone dell’autorizzazione a esercitare l’attività assicurativa prescritta dalla LSA60 o tale autorizzazione gli è stata revocata.61
2 ... 62
3 Se recede da un contratto di assicurazione sulla vita, ha diritto alla riserva.
4 Egli conserva inoltre l’azione di risarcimento.
61 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 7833).
62 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 37
Fallimento dell’assicuratore
1 Nel caso di fallimento dell’assicuratore il contratto si estingue quattro settimane dopo la pubblicazione della dichiarazione di fallimento. È fatto salvo l’articolo 55 LSA63.64
2 Lo stipulante può far valere il diritto di cui all’articolo 36 capoverso 3.65
3 Se per il periodo di assicurazione in corso lo stipulante ha verso l’assicuratore un diritto a indennità, egli può far valere a sua scelta, questo diritto o le pretese suindicate.
4 Gli rimangono inoltre riservati i diritti di risarcimento.
64 Per. introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Sezione 7: Verificarsi del sinistro 6666 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
66 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 38
Obbligo di dare avviso del sinistro
1 Accaduto il sinistro, l’avente diritto, tosto che sia venuto a conoscenza del medesimo e del diritto derivante per lui dall’assicurazione, deve darne avviso all’assicuratore. Il contratto può disporre che tale avviso sarà dato per iscritto.
2 Quando l’avente diritto manchi per sua colpa a quest’obbligo, l’assicuratore può ridurre l’indennità dell’importo di cui si troverebbe diminuita se l’avviso fosse stato dato in tempo.
3 L’assicuratore non è vincolato al contratto se l’avente diritto, nell’intenzione d’impedire che l’assicuratore possa accertare in tempo utile le circostanze nelle quali il sinistro è accaduto, ha omesso di dare indilatamente l’avviso.
Art. 38a67
Obbligo di salvataggio
1 In caso di sinistro, l’avente diritto è tenuto a fare quanto possa per scemare il danno. Quando non vi sia pericolo in mora, egli dovrà chiedere istruzioni all’assicuratore circa i provvedimenti da prendere e conformarsi alle medesime.
2 Se l’avente diritto ha mancato a quest’obbligo in modo inescusabile, l’assicuratore può limitare l’indennità all’importo cui si troverebbe ridotta qualora l’obbligo fosse stato adempiuto.
67 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 38b68
Divieto di cambiamento
1 Prima che il danno sia valutato, l’avente diritto non deve senza il consenso dell’assicuratore arrecare agli oggetti danneggiati alcun cambiamento che possa rendere più difficile o impossibile di accertare la causa del danno o il danno stesso, sempre che il cambiamento non risulti imposto dallo scopo di scemare il danno o dall’interesse pubblico.
2 Se l’avente diritto contravviene a quest’obbligo con intenzione fraudolenta, l’assicuratore non è vincolato al contratto.
68 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 38c69
Spese per scemare il danno
1 L’assicuratore è tenuto a rimborsare all’avente diritto le spese delle misure non manifestamente inopportune che questi ha prese per scemare il danno (art. 38acpv. 1), anche quando tali misure siano rimaste senza effetto, o quando le spese aggiunte all’indennità eccedano l’importo della somma assicurata.
2 Se la somma assicurata non raggiunge il valore di risarcimento l’assicuratore sopporta le spese nella proporzione esistente fra la somma assicurata ed il valore di risarcimento.
69 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 39
Giustificazioni incombenti all’avente diritto
1 A richiesta dell’assicuratore, l’avente diritto deve fornirgli ogni informazione sui fatti a lui noti che possano servire ad accertare le circostanze nelle quali il sinistro è accaduto o a determinare le conseguenze di questo.
2 Il contratto può disporre:
- 1.
- che l’avente diritto debba produrre determinati atti, segnatamente dei certificati medici, che egli possa procurarsi senza spese rilevanti;
- 2.
- che le comunicazioni previste nei capoversi 1 e 2 numero 1 di questo articolo debbano essere fatte, sotto pena della perdita del diritto derivante dall’assicurazione, entro un termine certo e adeguato. Questo termine decorre dal giorno in cui l’assicuratore abbia, sotto comminatoria delle conseguenze della mora, diffidato per iscritto l’avente diritto a fare tali comunicazioni.
Art. 39a70
Rilevamento tempestivo
1 Sempre che nessun interesse privato preponderante vi si opponga, all’ufficio AI competente possono essere comunicati dati per il rilevamento tempestivo degli assicurati incapaci al lavoro secondo l’articolo 3b della legge federale del 19 giugno 195971 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI).
2 Possono essere comunicati soltanto i dati necessari allo scopo in questione. A tale condizione, l’istituto d’assicurazione è liberato dall’obbligo di serbare il segreto.
3 Il Consiglio federale disciplina i particolari.
70 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
Art. 39b72
Collaborazione interistituzionale
1 Sempre che nessun interesse privato preponderante vi si opponga, nell’ambito della collaborazione interistituzionale secondo l’articolo 68bis LAI73 possono essere comunicati dati:
- a.
- agli uffici AI;
- b.
- agli istituti d’assicurazione privati secondo l’articolo 68bis capoverso 1 lettera b LAI;
- c.
- agli istituti della previdenza professionale secondo l’articolo 68bis capoverso 1 lettera c LAI.
2 Possono essere comunicati soltanto i dati necessari allo scopo in questione. A tale condizione, l’istituto d’assicurazione è liberato dall’obbligo di serbare il segreto.
3 L’interessato dev’essere informato circa la comunicazione dei dati.
72 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
Art. 40
Frodi nelle giustificazioni
L’assicuratore non è vincolato al contratto di fronte all’avente diritto, se questi od il suo rappresentante, nell’intento d’indurlo in errore, ha dichiarato inesattamente o taciuto dei fatti che escluderebbero o limiterebbero l’obbligo dell’assicuratore, o se, nel medesimo intento, egli non ha fatto o ha fatto tardivamente le comunicazioni che per l’articolo 39 della presente legge gl’incombono.
Art. 41
Scadenza del credito d’assicurazione
1 Il credito derivante dal contratto di assicurazione scade quattro settimane dopo che l’assicuratore abbia ricevuto le informazioni dalle quali possa convincersi del fondamento della pretesa.
2 È nulla la clausola per cui il credito diventerà esigibile solo dopo che sia stato riconosciuto dall’assicuratore o ammesso da sentenza definitiva.
Art. 41a74
Versamento di acconti
1 Se l’assicuratore contesta il suo obbligo di prestazione, scaduto il termine di cui all’articolo 41 capoverso 1 l’avente diritto può esigere il versamento di acconti sino a concorrenza dell’importo non contestato.
2 La stessa regola si applica se non è chiaro come la prestazione assicurativa debba essere ripartita tra più aventi diritto.
74 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 42
Danno parziale
1 Quando siavi stato soltanto un danno parziale e si pretenda per esso una indennità, l’assicuratore e lo stipulante hanno entrambi il diritto di recedere dal contratto al più tardi al pagamento della indennità.
2 Se il contratto è sciolto per recesso, la responsabilità dell’assicuratore si estingue 14 giorni dopo che il recesso è stato comunicato all’altra parte.75
3 L’assicuratore conserva il diritto al premio per il periodo di assicurazione in corso se lo stipulante recede dal contratto durante l’anno successivo alla sua conclusione.76
4 Quando né l’assicuratore né lo stipulante recedano dal contratto, l’assicuratore, salvo stipulazione contraria, risponde pel futuro solo col residuo della somma assicurata.
75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).
76 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).
Sezione 8: Altre disposizioni 7777 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
77 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 43
Comunicazioni dell’assicuratore
Le comunicazioni che l’assicuratore deve fare a norma della presente legge allo stipulante o all’avente diritto possono essere fatte validamente all’ultimo indirizzo a lui noto.
Art. 44
Comunicazione dello stipulante o dell’avente diritto: indirizzi
1 Per tutte le comunicazioni che gli devono essere fatte a norma del contratto o della presente legge, l’assicuratore è tenuto ad indicare almeno un indirizzo in Svizzera e a portarlo a conoscenza dello stipulante e dell’avente diritto che gli abbia notificato le sue ragioni per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.78
2 Quando l’assicuratore non adempia questi obblighi non può invocare le conseguenze previste nel contratto o nella presente legge per il caso in cui una comunicazione non venga fatta o venga fatta tardivamente.
3 Lo stipulante o l’avente diritto può fare le comunicazioni che gl’incombono, a sua scelta, all’indirizzo indicato, all’assicuratore direttamente od a qualunque agente di quest’ultimo. Le parti possono convenire che l’agente non è autorizzato a ricevere comunicazioni per l’assicuratore.
78 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 45
Violazione del contratto
1 Se è stata convenuta una sanzione per il caso in cui lo stipulante o l’avente diritto violi un obbligo, egli non incorre nella sanzione quando:
- a.
- risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a colpa; o
- b.
- lo stipulante dimostri che la violazione non ha esercitato alcuna influenza sul verificarsi del sinistro e sull’estensione delle prestazioni dovute dall’assicuratore.80
2 L’insolvibilità del debitore non scusa il ritardo nel pagamento del premio.
3 Quando il contratto o la presente legge vincoli l’esistenza di un diritto derivante dall’assicurazione all’osservanza di un termine lo stipulante o l’avente diritto può compiere l’atto omesso senza colpa non appena l’impedimento sia tolto.
80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 46
Prescrizione e termine
1 Fatto salvo il capoverso 3, i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dal fatto su cui è fondato l’obbligo di fornire la prestazione.81 L’articolo 41 della legge federale del 25 giugno 198282 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è riservato.83
2 Sono nulli i patti che assoggettano il credito verso l’assicuratore ad una prescrizione o ad un termine più breve. Rimane ferma la disposizione dell’articolo 39 capoverso 2 numero 2 della presente legge.
3 I crediti derivanti dal contratto di assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondato l’obbligo di fornire la prestazione.84
81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
83Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1983797827art. 1 cpv. 1; FF 1976 I 113).
84 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 46a85
Fallimento dello stipulante
1 In caso di fallimento dello stipulante il contratto sussiste e l’amministrazione del fallimento è responsabile del suo adempimento. Sono fatti salvi l’articolo 81 e le disposizioni della presente legge relative all’estinzione del contratto.
2 Le pretese e le prestazioni derivanti dall’assicurazione di beni impignorabili secondo l’articolo 92 della legge federale dell’11 aprile 188986 sulla esecuzione e sul fallimento non rientrano nella massa fallimentare.
85Introdotto dall’all. n. 3 della L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori (RU 19781836; FF 1976 II 859). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 46b87
Cumulo di assicurazioni
Responsabilità in caso di cumulo di assicurazioni
1 Quando lo stesso interesse sia assicurato contro lo stesso rischio e per lo stesso tempo presso più di un assicuratore, di guisa che le somme assicurate insieme riunite eccedano il valore di assicurazione (cumulo di assicurazioni), lo stipulante è tenuto a darne senza indugio conoscenza, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, a ogni assicuratore.
2 Se al momento della conclusione di un ulteriore contratto non è a conoscenza dell’esistenza di un cumulo di assicurazioni, lo stipulante può recedere da questo contratto per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo entro quattro settimane dalla scoperta del cumulo di assicurazioni.
3 Se lo stipulante ha omesso intenzionalmente questa notificazione o ha concluso più assicurazioni nell’intento di procurarsi con esse un utile illecito, gli assicuratori non sono vincolati in suo confronto al contratto.
4 Ogni assicuratore ha diritto a tutta la prestazione convenuta.
Art. 46c88
1 In caso di cumulo di assicurazioni, ogni assicuratore risponde del danno nella proporzione esistente fra la somma da esso assicurata e l’importo totale delle somme assicurate.
2 Se uno degli assicuratori è divenuto insolvibile gli altri assicuratori rispondono, fatto salvo l’articolo 38c capoverso 2, per la quota che incombe all’assicuratore insolvibile nella proporzione esistente fra le somme da loro assicurate e fino a concorrenza di quella assicurata da ciascuno di essi. Il credito spettante all’avente diritto contro l’assicuratore insolvibile passa agli assicuratori che hanno pagato l’indennità.
3 Accaduto il sinistro, l’avente diritto non può risolvere o modificare nessuna assicurazione a detrimento degli altri assicuratori.
87 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
88 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 47
Tacita rinnovazione
Il patto di tacita rinnovazione del contratto ha effetto solo in quanto limiti la rinnovazione ad un anno per volta.
Art. 47a90
Numero AVS
Le imprese di assicurazione private soggette alla LSA91 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194692 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ai fini dell’esercizio delle assicurazioni complementari private nel quadro dell’assicurazione malattie o dell’assicurazione contro gli infortuni, soltanto se:
- a.
- esercitano le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale malattie previste nell’articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 199493 sull’assicurazione malattie;
- b.
- sono iscritte nel registro degli assicuratori LAINF di cui all’articolo 68 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 198194 sull’assicurazione contro gli infortuni e offrono le assicurazioni complementari alla LAINF.
90 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
93 RS 832.10. Questo art. è ora abrogato. Dal 1° gen. 2016 vedi art. 2 cpv. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (RS 832.12).
Capitolo 2: Disposizioni speciali 9595 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
95 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Sezione 1: Assicurazione di cose 9696 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
96 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 48e4997
97 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 50
Diminuzione del valore di assicurazione
1 Se nel corso dell’assicurazione il valore di assicurazione ha subito una diminuzione essenziale, l’assicuratore e lo stipulante possono chiedere entrambi una proporzionata riduzione della somma assicurata.
2 ...98
98 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 51
Soprassicurazione
Se la somma assicurata eccede il valore di assicurazione (soprassicurazione), l’assicuratore non è vincolato al contratto verso lo stipulante, quando questi abbia stipulato il contratto nell’intento di procurarsi con la soprassicurazione un utile illecito. L’assicuratore ha diritto a tutta la prestazione convenuta.
Art. 51a99
Somma assicurata; obbligo di risarcimento nella sottoassicurazione
1 Salvo disposizione contraria del contratto o della presente legge (art. 38c), l’assicuratore risponde del danno solo fino a concorrenza della somma assicurata.
2 Se la somma assicurata non raggiunge il valore di risarcimento (sottassicurazione), il danno, salvo patto contrario, deve essere risarcito nella proporzione esistente fra la somma assicurata ed il valore di risarcimento.
99 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 52e 53100
100 Abrogati dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 54101
Cambiamento di proprietario
1 Se l’oggetto del contratto d’assicurazione cambia proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d’assicurazione passano al nuovo proprietario.
2 Entro 30 giorni dal trapasso di proprietà il nuovo proprietario può rifiutare il trasferimento del contratto per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.102
3 L’assicuratore può recedere dal contratto, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, entro 14 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’identità del nuovo proprietario.103 Il contratto si estingue al più presto 30 giorni dopo la disdetta.
4 Gli articoli 28–32 si applicano per analogia se il cambiamento di proprietario provoca un aggravamento del rischio.
101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2799; FF 2008 67456755).
102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
103 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 55104
104 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 56
Pignoramento e sequestro
Se fu pignorata in via d’esecuzione o sequestrata una cosa assicurata, l’assicuratore che ne sia avvertito in tempo non può più pagare validamente l’indennità se non all’ufficio d’esecuzione.
Art. 57
Pegno sulla cosa assicurata
1 Se fu assicurata una cosa costituita in pegno, il pegno del creditore si estende tanto al diritto che il contratto di assicurazione conferisce al debitore quanto ai beni acquistati coll’indennità in sostituzione della cosa assicurata.
2 Se il pegno fu notificato all’assicuratore, questi non può pagare l’indennità all’assicurato se non col consenso del creditore pignoratizio o verso prestazione di garanzie a favore del medesimo.
Art. 58105
Valutazione del danno
1 Tanto l’assicuratore quanto l’avente diritto possono chiedere che il danno venga valutato senza indugio dalle parti. Nel caso di distruzione parziale di prodotti agricoli, segnatamente per effetto della grandine, la valutazione del danno dev’essere, a richiesta dell’una o dell’altra delle parti, rimandata fino al raccolto.
2 Quando una delle parti rifiuti di cooperare alla valutazione del danno o quando le due parti non possano intendersi circa l’importanza del danno avvenuto, questo, salvo patti speciali, dovrà essere valutato da periti designati dall’autorità giudiziaria.
3 Il fatto di avere cooperato alla valutazione del danno non priva l’assicuratore delle eccezioni che gli spettano contro la pretesa d’indennità dell’avente diritto.
4 È nullo il patto che vieti all’avente diritto di farsi assistere nelle trattative per la valutazione del danno.
5 Le spese di valutazione del danno incombono alle parti in eguale misura.
105 Originario art. 67.
Sezione 2: Assicurazione per la responsabilità civile 106106 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
106 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 59107
Assicurazione per la responsabilità civile
a. Estensione
1 Quando lo stipulante si sia assicurato contro le conseguenze della responsabilità inerente per legge ad un esercizio industriale, l’assicurazione si estende anche alla responsabilità dei suoi rappresentanti ed a quella delle persone incaricate di dirigere o sorvegliare l’esercizio nonché agli altri lavoratori.
2 L’assicurazione copre sia le pretese di risarcimento dei danneggiati sia i diritti di regresso di terzi.
3 Nell’assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria non è possibile opporre al danneggiato le eccezioni derivanti da eventi assicurati provocati intenzionalmente o per negligenza grave, dalla violazione di obblighi, dal mancato pagamento dei premi o da una franchigia convenuta contrattualmente.
107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 60
b. Pegno legale del terzo danneggiato
1 Nel caso di assicurazione contro le conseguenze della responsabilità civile il terzo danneggiato ha, fino a concorrenza del risarcimento a lui spettante, un diritto di pegno sulla indennità dovuta allo stipulante. L’assicuratore può pagare l’indennità direttamente al terzo danneggiato.
1bis Il terzo danneggiato o il suo avente causa vanta un diritto di credito diretto nei confronti dell’assicuratore, nei limiti di un’eventuale copertura assicurativa e fatte salve le obiezioni e le eccezioni che l’assicuratore può opporgli in virtù della legge o del contratto.108
2 L’assicuratore è responsabile di ogni atto con cui pregiudichi il terzo nel suo diritto.
3 Nei casi in cui è stipulata un’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, il terzo danneggiato può esigere dall’assicurato civilmente responsabile o dalla competente autorità di vigilanza l’indicazione dell’assicuratore. Quest’ultimo deve fornire informazioni sul tipo e sull’estensione della copertura assicurativa.109
108 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
109 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 61a 72110
110 Abrogati dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Sezione 3: Assicurazione sulla vita 111111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 73
Natura giuridica della polizza, cessione e costituzione in pegno
1 Il diritto derivante da un contratto d’assicurazione di somma fissa non può essere ceduto o costituito in pegno né mediante girata né mediante semplice consegna della polizza. Per la validità della cessione e della costituzione in pegno occorrono la forma scritta e la consegna della polizza nonché la notifica per scritto all’assicuratore.112
2 Se la polizza dispone che l’assicuratore può pagare al portatore, l’assicuratore di buona fede può considerare come avente diritto ogni portatore.
112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 74
Assicurazione sulla vita altrui
1 L’assicurazione sulla vita altrui è nulla quando la persona per il cui decesso è stipulata non vi abbia dato il suo consenso per iscritto prima della conclusione del contratto. Se l’assicurazione è stipulata per il decesso di una persona incapace occorre il consenso scritto del rappresentante legale.
2 Il diritto derivante dall’assicurazione può invece essere ceduto senza il consenso del terzo.
3 Il contratto può disporre che le norme degli articoli 6 e 28 della presente legge si applicheranno anche quando la persona per il cui decesso l’assicurazione fu stipulata abbia commesso una reticenza o cagionato l’aggravamento del rischio.
Art. 75113
113 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 76
Assicurazione a beneficio di terzi
a. Principio; estensione
1 Lo stipulante ha diritto di designare un terzo come beneficiario senza il consenso dell’assicuratore.114
2 Il beneficio può comprendere tutto il diritto derivante dall’assicurazione o solo una parte di esso.
114Vedi nondimeno l’art. 1 dell’O del 1° mar. 1966 che abroga le restrizioni alla libertà contrattuale per i contratti d’assicurazione (RS 221.229.11).
Art. 77
b. Diritto di disposizione dello stipulante
1 Anche quando un terzo sia stato designato come beneficiario, lo stipulante può disporre liberamente, tra vivi e per causa di morte, del diritto derivante dall’assicurazione.115
2 Il diritto di revoca del beneficio cessa solo quando lo stipulante abbia rinunciato a tale revoca con la propria firma nella polizza e consegnata quest’ultima al beneficiario.
115Vedi nondimeno l’art. 1 dell’O del 1° mar. 1966 che abroga le restrizioni alla libertà contrattuale per i contratti d’assicurazione (RS 221.229.11).
Art. 78
c. Natura del diritto del beneficiario
Salvo le disposizioni che fossero state prese a norma dell’articolo 77 capoverso 1 della presente legge, il beneficio crea a favore del beneficiario un diritto suo proprio sul credito derivante dall’assicurazione assegnatagli.
Art. 79
d. Cause legali d’estinzione
1 Il beneficio si estingue col pignoramento del credito derivante dall’assicurazione e con la dichiarazione di fallimento dello stipulante. Esso rinasce quando cessi il pignoramento o sia revocato il fallimento.
2 Se lo stipulante ha rinunciato alla revoca del beneficio, il diritto creato dall’assicurazione a favore del beneficiario non soggiace all’esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante.
Art. 80116
e. Esclusione del pignoramento e del fallimento
Se i beneficiari sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti dello stipulante, il diritto d’assicurazione del beneficiario e quello dello stipulante non soggiacciono, salvo gli eventuali diritti di pegno, all’esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante.
116 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
Art. 81
f. Subingresso
1 Se i beneficiari d’un contratto di assicurazione sulla vita sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti dello stipulante, essi gli subentrano nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione non appena venga rilasciato nei suoi confronti un attestato di carenza di beni o egli sia dichiarato in fallimento, eccettochè non rifiutino espressamente un tal subingresso.118
2 I beneficiari sono tenuti a notificare all’assicuratore il trapasso dell’assicurazione producendo un certificato dell’ufficio d’esecuzione o dell’amministrazione del fallimento. Se vi sono più beneficiari, essi devono designare un rappresentante che riceva le comunicazioni incombenti all’assicuratore.
118 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
Art. 82
g. Riserva della azione rivocatoria
Art. 83
h. Interpretazione dei patti relativi al beneficio
aa. I beneficiari
1 Se furono designati come beneficiari i figli di una persona determinata, s’intendono per tali i discendenti che hanno diritto alla successione.
2 Per coniuge s’intende il coniuge superstite.
2bis Per partner registrato s’intende il partner registrato superstite.120
3 Per superstiti, eredi o aventi causa designati come beneficiari s’intendono i discendenti che hanno diritto alla successione ed il coniuge superstite o il partner registrato superstite, e quando non vi siano né discendenti che hanno diritto alla successione né coniuge superstite o partner registrato superstite, le altre persone successibili121
120 Introdotto dall’all. n. 13 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
121 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
Art. 84
bb. Le quote
1 Se l’assicurazione è devoluta ai discendenti che hanno diritto alla successione ed al coniuge superstite o al partner registrato superstite in qualità di beneficiari, la somma assicurata spetta per una metà al coniuge o partner e per l’altra metà ai discendenti secondo il loro diritto successorio.122
2 Se furono designati quali beneficiari altri eredi, l’assicurazione è loro devoluta secondo il rispettivo diritto successorio.
3 Se più persone non successibili sono designate come beneficiari senza precisa indicazione delle quote rispettive, l’assicurazione è loro devoluta in parti uguali.
4 Scomparendo uno dei beneficiari, la sua quota si aggiunge in parti uguali a quelle degli altri.
122 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
Art. 85123
i. Ripudio della successione
Se i beneficiari sono i discendenti che hanno diritto alla successione, il coniuge o il partner registrato, i genitori, i nonni, i fratelli o le sorelle, l’assicurazione è loro devoluta anche quando ripudino la successione.
123 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
Art. 86124
Realizzazione in via di esecuzione e di fallimento
1 Se il diritto derivante da un contratto d’assicurazione sulla vita, conchiuso dal debitore sulla propria vita, soggiace alla realizzazione in via d’esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i discendenti del debitore possono chiedere col suo consenso che esso venga loro ceduto verso pagamento del prezzo di riscatto.
2 Se tale diritto fu costituito in pegno e deve essere realizzato in via d’esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i discendenti del debitore possono chiedere col suo consenso che esso venga loro ceduto verso pagamento del credito garantito dal pegno o, quando il credito stesso sia inferiore al prezzo di riscatto, verso pagamento di questo prezzo.
3 Il coniuge, il partner registrato o i discendenti devono presentare la loro domanda all’ufficio d’esecuzione o all’amministrazione del fallimento prima della realizzazione del credito.
124 Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
Art. 87e 88125
125Abrogati dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 89126
Assicurazione sulla vita; estinzione anticipata
Qualunque sia la durata convenuta, lo stipulante può recedere dal contratto dopo un anno per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 89a127
127Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1993 3175; FF 1993 I 609). Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 90128
Trasformazione e riscatto
a. In genere
1 Se l’assicurazione ha un valore di trasformazione, lo stipulante può esigere che essa sia interamente o parzialmente trasformata in un’assicurazione liberata dal pagamento dei premi. Il contratto può prevedere in merito un valore minimo.
2 Se il valore di trasformazione è inferiore al valore minimo previsto, l’assicuratore versa il valore di riscatto allo stipulante.
3 Se il contratto copre un sinistro il cui verificarsi è certo e se in caso di estinzione totale o parziale del contratto l’assicurazione ha un valore di riscatto, lo stipulante ne può esigere il pagamento.
128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 91
b. Determinazione dei valori
1 L’assicuratore deve fissare le basi per la determinazione del valore di trasformazione e del valore di riscatto.
2 Le disposizioni relative alla trasformazione ed al riscatto devono essere inserte nelle condizioni generali di assicurazione.
3 L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) decide se i valori di trasformazione e di riscatto previsti siano adeguati.129
129 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085207; FF 20062625).
Art. 92
c. Obblighi dell’assicuratore; ulteriore verifica da parte della FINMA; scadenza del prezzo di riscatto
1 Su domanda dell’avente diritto, l’assicuratore è tenuto a calcolare entro quattro settimane il valore di trasformazione od il valore di riscatto dell’assicurazione ed a farglielo conoscere. A richiesta dell’avente diritto l’assicuratore deve inoltre fornirgli i dati necessari per calcolare a mezzo di periti il valore di trasformazione o di riscatto.
2 Ad istanza dell’avente diritto, la FINMA verifica gratuitamente l’esattezza dei valori calcolati dall’assicuratore.131
3 Se l’avente diritto domanda il riscatto, il prezzo di riscatto scade tre mesi dopo che la domanda sia giunta all’assicuratore.
131 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085207; FF 20062625).
Art. 93
d. Non caducità
1 Se il pagamento dei premi cessa dopo che l’assicurazione sia stata in vigore per tre anni almeno, è dovuto il valore di trasformazione della stessa. L’assicuratore deve fissare a norma della presente legge il valore di trasformazione e, per le assicurazioni suscettibili di riscatto, il valore di riscatto, dandone comunicazione all’avente diritto che ne faccia richiesta.
2 Se l’assicurazione è suscettibile di riscatto, l’avente diritto può chiedere entro sei settimane da quando ricevette questa comunicazione, invece della trasformazione, il valore di riscatto dell’assicurazione.
Art. 94
e. Trasformazione e riscatto delle partecipazioni agli utili
Le disposizioni della presente legge, relative alla trasformazione ed al riscatto dell’assicurazione sulla vita, si applicano anche alle prestazioni che l’assicuratore ha concesso all’avente diritto come partecipazioni agli utili dell’impresa sotto forma d’aumento delle prestazioni di assicurazione.
Art. 94a132
132Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1993 3175; FF 1993 I 609). Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).
Art. 95133
Diritto di pegno dell’assicuratore; liquidazione
Se l’avente diritto ha costituito in pegno a favore dell’assicuratore il diritto derivante da un contratto di assicurazione sulla vita, l’assicuratore può compensare il proprio credito col valore di riscatto dell’assicurazione, dopo aver diffidato inutilmente il debitore, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, a pagare il debito entro sei mesi dal giorno della ricevuta diffida.
133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Sezione 4: Assicurazione contro gli infortuni e le malattie134134 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
134 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 95b
Assicurazione collettiva contro gli infortuni e le malattie; diritto del beneficiario
Assicurazione contro gl’infortuni; invalidità
1 Se l’infortunio ha cagionato all’assicurato una diminuzione della capacità di lavoro prevedibilmente duratura, l’indennità deve essere pagata sotto forma di capitale sulla base della somma assicurata per il caso d’invalidità, non appena le conseguenze prevedibilmente durature dell’infortunio siano accertate. Questa disposizione non si applica quando lo stipulante abbia espressamente proposto l’indennità sotto forma di rendita.
2 Il contratto può disporre che nell’intervallo si pagheranno delle rendite e che queste dovranno diffalcarsi dall’indennità.
Sezione 5: Coordinamento 135135 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
135 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 95c136
Diritto di regresso dell’assicuratore
1 Le prestazioni derivanti da assicurazioni contro i danni non sono cumulabili con altre prestazioni di indennizzo dei danni.
2 L’assicuratore subentra nei diritti dell’assicurato per i danni simili da esso coperti, nella misura della sua prestazione e nel momento in cui questa viene fornita.
3 Il capoverso 2 non si applica al caso in cui il danno sia dovuto a colpa lieve di una persona che ha una stretta relazione con l’assicurato. Hanno una stretta relazione con l’assicurato segnatamente le persone che:
- a.
- convivono con lui;
- b.
- hanno con lui un rapporto di lavoro;
- c.
- sono autorizzate ad utilizzare la cosa assicurata.
- c.
- sono autorizzate ad utilizzare la cosa assicurata.
136 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 96137
Esclusione del diritto di regresso dell’assicuratore
Nell’assicurazione di somma fissa i diritti verso terzi spettanti per effetto del sinistro all’avente diritto non passano all’assicuratore.
137 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Capitolo 3: Disposizioni imperative 138138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 97139
Disposizioni inderogabili
Le seguenti disposizioni della presente legge non possono essere modificate mediante convenzione: articoli 10 capoverso 2, 13, 24, 35b, 35c, 41 capoverso 2, 46a, 46b capoversi 1 e 2, 46c capoverso 1, 47, 51, 58 capoverso 4, 60, 73, 74 capoverso 1 e 95c capoversi 1 e 2.
139 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 98140
Disposizioni che non possono essere modificate a danno dello stipulante o dell’avente diritto
Le seguenti disposizioni della presente legge non possono essere modificate mediante convenzione a danno dello stipulante o dell’avente diritto: articoli 1–3a, 6, 9, 11, 14 capoverso 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29 capoverso 2, 30, 32, 34, 35a, 38c capoverso 2, 39 capoverso 2 numero 2 secondo periodo, 41a, 42 capoversi 1–3, 44–46, 54, 56, 57, 59, 76 capoverso 1, 77 capoverso 1, 89, 90–95a, 95b capoverso 1, 95c capoverso 3 e 96.
140 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 98a141
Eccezioni
1 Gli articoli 97 e 98 non si applicano:
- a.
- alle assicurazioni credito e alle assicurazioni cauzionali, se si tratta di assicurazioni concernenti rischi professionali o commerciali, e alle assicurazioni trasporti;
- b.
- alle assicurazioni con stipulanti professionisti.
2 Sono considerati stipulanti professionisti:
- a.
- gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale;
- b.
- gli intermediari finanziari secondo la legge dell’8 novembre 1934142 sulle banche e la legge del 23 giugno 2006143 sugli investimenti collettivi;
- c.
- le imprese di assicurazione secondo la LSA144;
- d.
- gli stipulanti esteri sottoposti a una vigilanza prudenziale equivalente a quella delle persone di cui alle lettere a–c;
- e.
- gli enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico che prevedono una gestione professionale dei rischi;
- f.
- le imprese che prevedono una gestione professionale dei rischi;
- g.
- le imprese che superano almeno due dei tre valori seguenti:
- 1.
- somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
- 2.
- importo netto del volume d’affari di 40 milioni di franchi,
- 3.
- capitale proprio di 2 milioni di franchi.
3 Se lo stipulante fa parte di un gruppo di imprese per il quale è allestito un conto annuale consolidato (conto di gruppo), i valori di cui al capoverso 2 lettera g sono applicati al conto di gruppo.
4 L’assicurazione viaggi non è considerata un’assicurazione trasporti ai sensi del capoverso 1.
141 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 99
Ordinanze del Consiglio federale
Il Consiglio federale può decretare, mediante ordinanze, che le restrizioni alla libertà contrattuale previste nell’articolo 98 della presente legge non si applicheranno a singole specie di assicurazioni in quanto ciò sia richiesto dalla natura o dalle condizioni particolari di queste specie di assicurazioni.
Capitolo 4: Disposizioni finali 145145 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
145 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 100
Rapporto col diritto delle obbligazioni
1 Per tutto quanto non sia previsto nella presente legge il contratto d’assicurazione è retto dalle disposizioni del diritto delle obbligazioni.
2 Per gli stipulanti e gli assicurati considerati disoccupati ai sensi dell’articolo 10 della legge del 25 giugno 1982146 sull’assicurazione contro la disoccupazione sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 71 capoversi 1 e 2 e 73 della legge federale del 18 marzo 1994147 sull’assicurazione malattie.148
148Introdotto dall’art. 115 della L del 25 giu. 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (RU 19822184; FF 1980III 469). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).
Art. 101149
Rapporti di diritto non soggetti alla presente legge
1 La presente legge non è applicabile:
- 1.
- ai contratti di riassicurazione;
- 2.150
- ai rapporti di diritto privato tra le imprese di assicurazione non sottoposte alla sorveglianza (art. 2 cpv. 2 LSA151) e i loro assicurati, ad eccezione dei rapporti di diritto per il cui esercizio tali imprese di assicurazione sono sottoposte alla sorveglianza.
2 Questi rapporti di diritto sono retti dal Codice delle obbligazioni152.
149Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 19781836; FF 1976 II 859).
150Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).
Art. 101aa101c153
153Introdotti dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1993 3175; FF 1993 I 609). Abrogati dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 102154
154Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 103
Abrogazione di disposizioni esistenti
1 ... 155
2 Tuttavia, la presente legge non modifica le disposizioni delle leggi e ordinanze cantonali che reggono gli istituti di assicurazione organizzati dai Cantoni.
155Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
Art. 103a156
156 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969, 2021 357; FF 2017 4401).
Art. 104
Il Consiglio federale è incaricato, conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874157 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, di pubblicare la presente legge e di fissare la data della sua entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore:158 1° gennaio 1910
157[CS 1 168; RU 1962 848art. 11 cpv. 3. RU 1978 688art. 89 lett. b]
158DCF del 17 lug. 1908 (RU 24 751).