Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio
del 3 ottobre 2003 (Stato 1° gennaio 2014)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 giugno 20002,
decreta:
Capitolo 1: Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto
1La presente legge disciplina l'adeguamento delle strutture giuridiche di società di capitali, società in nome collettivo e in accomandita, società cooperative, associazioni, fondazioni e imprese individuali per fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio.1
2Essa intende garantire la certezza del diritto e la trasparenza, tutelando nel contempo i creditori, i lavoratori dipendenti e i titolari di partecipazioni minoritarie.
3Stabilisce altresì le condizioni di diritto privato che gli istituti di diritto pubblico devono soddisfare per partecipare a fusioni con soggetti giuridici di diritto privato, per trasformarsi in soggetti giuridici di diritto privato o per partecipare a trasferimenti di patrimonio.
4Sono fatte salve le disposizioni sulla valutazione delle concentrazioni di imprese previste dalla legge del 6 ottobre 19952 sui cartelli.
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
2 RS 251
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente legge si intendono per:
- a.1
- soggetti giuridici: le società, le fondazioni, le imprese individuali iscritte nel registro di commercio, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale variabile e gli istituti di diritto pubblico;
- b.
- società : le società di capitali, le società in nome collettivo e in accomandita, le associazioni e le società cooperative, purché non siano considerate istituti di previdenza ai sensi della lettera i;
- c.
- società di capitali: le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società a garanzia limitata;
- d.
- istituti di diritto pubblico: gli istituti di diritto pubblico federali, cantonali e comunali iscritti nel registro di commercio e dotati di autonomia organizzativa, indipendentemente dal fatto che abbiano personalità giuridica;
- e.
- piccole e medie imprese: le società che non sono debitrici di un prestito obbligazionario, che non sono quotate in borsa e che, nel corso dei due ultimi esercizi precedenti la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, non superano due dei valori seguenti:2
- 1.
- bilancio complessivo di 20 milioni di franchi,
- 2.
- cifra d'affari di 40 milioni di franchi,
- 3.3
- media annua di 250 posti in organico a tempo pieno;
- f.
- soci: i titolari di quote, i soci di società in nome collettivo e in accomandita, i soci di società cooperative senza certificati di quota e i membri di associazioni;
- g.
- titolari di quote: i titolari di azioni, di buoni di partecipazione o di buoni di godimento, i soci di società a garanzia limitata e i soci di una società cooperativa titolari di certificati di quota;
- h.
- assemblea generale: l'assemblea generale nella società anonima, nella società in accomandita per azioni o nella società cooperativa; l'assemblea dei soci di una società a garanzia limitata; l'assemblea dei membri di un'associazione; l'assemblea dei delegati nella società cooperativa o nell'associazione qualora gli statuti la dichiarino competente;
- i.
- istituti di previdenza: gli istituti sottoposti alla vigilanza di cui agli articoli 61 segg. della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, dotati di personalità giuridica.
1 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
2 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).
3 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).
4 RS 831.40
Capitolo 2: Fusione di società
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 3 Principio
1Le società possono operare fusioni mediante:
- a.
- l'assunzione di altre società (fusione mediante incorporazione);
- b.
- l'unione con altre società in una nuova società (fusione mediante combinazione).
2La fusione comporta lo scioglimento della società trasferente e la sua cancellazione dal registro di commercio.
Art. 4 Fusioni permesse
1Le società di capitali possono operare una fusione:
- a.
- con altre società di capitali;
- b.
- con società cooperative;
- c.
- in veste di società assuntrici, con società in nome collettivo e società in accomandita;
- d.
- in veste di società assuntrici, con associazioni iscritte nel registro di commercio.
2Le società in nome collettivo o in accomandita possono operare una fusione:
- a.
- con altre società in nome collettivo o in accomandita;
- b.
- in veste di società trasferenti, con società di capitali;
- c.
- in veste di società trasferenti, con società cooperative.
3Le società cooperative possono operare una fusione:
- a.
- con altre società cooperative;
- b.
- con società di capitali;
- c.
- in veste di società assuntrici, con società in nome collettivo e società in accomandita;
- d.
- in veste di società assuntrici, con associazioni iscritte nel registro di commercio;
- e.
- in veste di società trasferenti, se prive di certificati di quota, con associazioni iscritte nel registro di commercio.
4Le associazioni possono operare fusioni tra loro. Le associazioni iscritte nel registro di commercio possono inoltre operare una fusione:
- a.
- in veste di società trasferenti, con società di capitali;
- b.
- in veste di società trasferenti, con società cooperative;
- c.
- in veste di società assuntrici, con società cooperative prive di certificati di quota.
Art. 5 Fusione di una società in liquidazione
1Una società in liquidazione può partecipare a una fusione, in veste di società trasferente, se la ripartizione del patrimonio non è ancora iniziata.
2L'organo superiore di direzione o di amministrazione deve attestare all'ufficio del registro di commercio l'adempimento della condizione di cui al capoverso 1.
Art. 6 Fusione di società in caso di perdita di capitale o di eccedenza di debiti
1Una società di cui non sia più coperta la metà del capitale azionario o sociale e delle riserve legali, oppure che presenti un'eccedenza di debiti, può operare una fusione purché l'altra società abbia una dotazione di capitale proprio liberamente disponibile di importo pari allo scoperto e, se del caso, all'eccedenza di debiti. Questa condizione non si applica nella misura in cui creditori delle società partecipanti alla fusione accettino di essere relegati a un grado posteriore a quello di tutti gli altri creditori.
2L'organo superiore di direzione o di amministrazione deve presentare all'ufficio del registro di commercio un'attestazione in cui un perito revisore abilitato accerti l'adempimento delle condizioni di cui al capoverso 1.1
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
Sezione 2: Quote sociali e diritti societari
Art. 7 Salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari
1I soci della società trasferente hanno diritto a quote sociali o a diritti societari in seno alla società assuntrice che corrispondano alle quote o ai diritti che detenevano in precedenza, tenuto conto dei patrimoni delle società partecipanti alla fusione, della ripartizione dei diritti di voto e di ogni altra circostanza rilevante.
2Nell'ambito della determinazione del rapporto di scambio delle quote, può essere previsto un conguaglio che non deve eccedere un decimo del valore reale delle quote attribuite.
3In caso di assunzione della loro società da parte di una società di capitali, i soci senza quote hanno diritto almeno a una quota.
4La società assuntrice deve attribuire quote equivalenti o quote con diritto di voto per le quote senza diritto di voto della società trasferente.
5La società assuntrice deve attribuire diritti equivalenti o versare un'indennità adeguata per i diritti speciali della società trasferente connessi a quote sociali o a diritti societari.
6La società assuntrice deve attribuire diritti equivalenti ai titolari di buoni di godimento della società trasferente oppure acquisire tali buoni al loro valore reale al momento della conclusione del contratto di fusione.
Art. 8 Indennità
1Nel contratto di fusione, le società partecipanti alla fusione possono prevedere la possibilità per i soci di scegliere tra quote sociali o diritti societari e un'indennità.
2Nel contratto di fusione, le società partecipanti alla fusione possono anche prevedere che sarà versata solamente un'indennità.
Sezione 3: Aumento del capitale, costituzione e bilancio intermedio
Art. 9 Aumento del capitale in caso di fusione mediante incorporazione
1In caso di fusione mediante incorporazione, la società assuntrice aumenta il suo capitale nella misura necessaria alla salvaguardia dei diritti dei soci della società trasferente.
2Le disposizioni del Codice delle obbligazioni1 relative ai conferimenti in natura e l'articolo 651 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni non si applicano alla fusione.
Art. 10 Costituzione di una nuova società in caso di fusione mediante combinazione
Le disposizioni del Codice civile1 e del Codice delle obbligazioni2 relative alla costituzione di una società si applicano alla costituzione di una nuova società nell'ambito della fusione mediante combinazione. Le disposizioni sul numero dei promotori di società di capitali e sui conferimenti in natura non sono applicabili.
Art. 11 Bilancio intermedio
1Se la data determinante per il bilancio precede di oltre sei mesi la data di conclusione del contratto di fusione o se si sono verificate importanti modifiche patrimoniali posteriormente alla chiusura del bilancio, le società partecipanti alla fusione devono stilare un bilancio intermedio.
2Il bilancio intermedio è stilato conformemente alle disposizioni e ai principi relativi ai conti annuali, fatte salve le disposizioni seguenti:
- a.
- non è necessario procedere a un nuovo inventario fisico;
- b.
- le valutazioni contenute nell'ultimo bilancio sono modificate soltanto in ragione dei movimenti nelle scritture contabili; vanno tuttavia presi in considerazione gli ammortamenti, le correzioni di valore e gli accantonamenti per il periodo intermedio, nonché le modifiche sostanziali di valori che non appaiono nelle scritture contabili.
Sezione 4: Contratto di fusione, rapporto di fusione e verifica
Art. 12 Conclusione del contratto di fusione
1Il contratto di fusione è concluso dagli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla fusione.
2Esso richiede la forma scritta e l'approvazione dell'assemblea generale, rispettivamente dei soci delle società partecipanti alla fusione (art. 18).
Art. 13 Contenuto del contratto di fusione
1Il contratto di fusione contiene:
- a.
- il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica delle società partecipanti alla fusione nonché, in caso di fusione mediante combinazione, il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica della nuova società;
- b.
- il rapporto di scambio delle quote sociali e, se del caso, l'importo del conguaglio, rispettivamente indicazioni sulla qualità di membro dei soci della società trasferente in seno alla società assuntrice;
- c.
- i diritti che la società assuntrice garantisce ai titolari di diritti speciali, di quote senza diritto di voto o di buoni di godimento;
- d.
- le modalità di scambio delle quote sociali;
- e.
- la data a decorrere dalla quale le quote sociali o i diritti societari conferiscono il diritto di partecipare all'utile risultante dal bilancio, nonché tutte le particolari modalità di tale diritto;
- f.
- se del caso, l'importo dell'indennità di cui all'articolo 8;
- g.
- la data a decorrere dalla quale gli atti della società trasferente si considerano compiuti per conto della società assuntrice;
- h.
- tutti i vantaggi particolari concessi ai membri di un organo di direzione o di amministrazione e ai soci amministratori;
- i.
- se del caso, la designazione dei soci illimitatamente responsabili.
2Il capoverso 1 lettere c-f non si applica in caso di fusione tra associazioni.
Art. 14 Rapporto di fusione
1Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla fusione devono stilare un rapporto scritto sulla fusione. Possono anche redigerlo insieme.
2Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla stesura del rapporto previo consenso di tutti i soci.
3Il rapporto spiega e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico:
- a.
- lo scopo e le conseguenze della fusione;
- b.
- il contratto di fusione;
- c.
- il rapporto di scambio delle quote e, se del caso, l'importo del conguaglio, rispettivamente la qualità di membro dei soci della società trasferente in seno alla società assuntrice;
- d.
- se del caso, l'importo dell'indennità e i motivi per i quali, in luogo di quote sociali o diritti societari, è versata solamente un'indennità;
- e.
- le particolarità concernenti la valutazione delle quote in vista della determinazione del rapporto di scambio;
- f.
- se del caso, l'importo dell'aumento di capitale della società assuntrice;
- g.
- se del caso, l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l'obbligo di fornire altre prestazioni personali e le responsabilità personali dei soci della società trasferente risultanti dalla fusione;
- h.
- in caso di fusione tra società di diversa forma giuridica, gli obblighi che possono essere imposti ai soci nell'ambito della nuova forma societaria;
- i.
- le ripercussioni sui lavoratori delle società partecipanti alla fusione e le indicazioni sul contenuto di un eventuale piano sociale;
- j.
- le ripercussioni sui creditori delle società partecipanti alla fusione;
- k.
- se del caso, indicazioni sulle autorizzazioni amministrative rilasciate o in procinto di esserlo.
4In caso di fusione mediante combinazione, al rapporto di fusione va allegato il progetto di statuto della nuova società.
5Il presente articolo non si applica alla fusione tra associazioni.
Art. 15 Verifica del contratto di fusione e del rapporto di fusione
1Se la società assuntrice è una società di capitali o una società cooperativa con quote sociali, le società partecipanti alla fusione devono far verificare da un perito revisore abilitato il contratto di fusione, il rapporto di fusione e il bilancio su cui poggia la fusione. Esse possono designare un perito revisore comune.1
2Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla verifica previo consenso di tutti i soci.
3Le società partecipanti alla fusione devono fornire al perito revisore tutte le informazioni e i documenti utili.2
4Nella relazione scritta di revisione, il perito revisore indica:3
- a.
- se l'aumento di capitale previsto dalla società assuntrice è sufficiente a salvaguardare i diritti dei soci della società trasferente;
- b.
- se il rapporto di scambio delle quote sociali o l'indennità è ragionevole;
- c.
- il metodo in base al quale è stato determinato il rapporto di scambio e i motivi per i quali il metodo applicato è adeguato;
- d.
- se del caso, l'importanza relativa assegnata ai diversi metodi applicati al fine di determinare il rapporto di scambio;
- e.
- le particolarità di cui si è tenuto conto nel valutare le quote sociali in vista della determinazione del rapporto di scambio.
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
2 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
3 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
Art. 16 Diritto di consultazione
1Durante i 30 giorni precedenti la decisione, ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei seguenti documenti di tutte le società partecipanti alla fusione:
- a.
- il contratto di fusione;
- b.
- il rapporto di fusione;
- c.
- la relazione di revisione;
- d.
- i conti annuali e i rapporti annuali relativi agli ultimi tre esercizi contabili nonché, se del caso, il bilancio intermedio.
2Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla procedura di consultazione di cui al capoverso 1 previo consenso di tutti i soci.
3I soci possono chiedere alle società partecipanti alla fusione copie dei documenti enumerati nel capoverso 1. Tali copie vanno messe gratuitamente a loro disposizione.
4Ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve informare in modo appropriato i soci circa il diritto di consultazione.
Art. 17 Modifiche patrimoniali
1Qualora le componenti attive o passive del patrimonio di una delle società partecipanti alla fusione subiscano modifiche importanti tra la conclusione del contratto di fusione e la decisione dell'assemblea generale, l'organo superiore di direzione o di amministrazione di tale società deve informarne gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle altre società partecipanti alla fusione.
2Gli organi superiori di direzione o di amministrazione di tutte le società partecipanti alla fusione esaminano se il contratto di fusione debba essere modificato o se si debba rinunciare alla fusione; se tale è il caso, devono ritirare la proposta di approvazione del contratto. Negli altri casi devono indicare all'assemblea generale i motivi per cui il contratto non dev'essere modificato.
Sezione 5: Decisione di fusione e iscrizione nel registro di commercio
Art. 18 Decisione di fusione
1L'organo superiore di direzione o di amministrazione delle società di capitali, delle società cooperative e delle associazioni deve sottoporre il contratto di fusione all'assemblea generale per decisione. Occorrono le seguenti maggioranze:1
- a.
- per le società anonime e le società in accomandita per azioni, almeno due terzi dei voti attribuiti alle azioni rappresentate all'assemblea generale e la maggioranza assoluta del loro valore nominale;
- b.
- per la società di capitali assunta da una società cooperativa, l'approvazione di tutti gli azionisti, rispettivamente di tutti i soci nel caso di una società a garanzia limitata;
- c.2
- per le società a garanzia limitata, almeno due terzi dei voti rappresentati all'assemblea generale e la maggioranza assoluta del capitale sociale per il quale può essere esercitato il diritto di voto;
- d.
- per le società cooperative, almeno due terzi dei voti emessi o, in caso di introduzione o di estensione dell'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, dell'obbligo di fornire altre prestazioni personali o delle responsabilità personali, almeno tre quarti di tutti i soci;
- e.
- per le associazioni, almeno tre quarti dei membri presenti all'assemblea generale.
2Per le società in nome collettivo o in accomandita, il contratto di fusione necessita dell'approvazione di tutti i soci. Il contratto di società può tuttavia disporre che è sufficiente l'approvazione di tre quarti dei soci.
3Qualora una società in accomandita per azioni assuma un'altra società, oltre alle maggioranze di cui al capoverso 1 lettera a occorre l'approvazione scritta di tutti i soci illimitatamente responsabili.
4Se, a seguito dell'assunzione di una società anonima o di una società in accomandita per azioni ad opera di una società a garanzia limitata, è introdotto un obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire altre prestazioni personali, occorre l'approvazione di tutti gli azionisti interessati.
5Se il contratto di fusione prevede semplicemente un'indennità, la decisione di fusione necessita dell'approvazione del 90 per cento almeno dei soci della società trasferente titolari di un diritto di voto.
6Qualora la fusione comporti una modifica dello scopo sociale per i soci della società trasferente e, in virtù di disposizioni legali o statutarie, per modificare tale scopo occorra una maggioranza diversa da quella necessaria per la decisione di fusione, quest'ultima decisione deve soddisfare le due esigenze relative alla maggioranza.
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
2 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
Art. 19 Diritto di recesso in caso di fusione di associazioni
Art. 20 Atto pubblico
Art. 21 Iscrizione nel registro di commercio
1Quando la decisione di fusione è stata presa dall'insieme delle società partecipanti alla fusione, gli organi superiori di direzione o di amministrazione di queste ultime devono chiedere l'iscrizione della fusione all'ufficio del registro di commercio.
2Se la società assuntrice deve aumentare il suo capitale a causa della fusione, vanno parimenti sottoposti all'ufficio del registro di commercio lo statuto modificato e i necessari accertamenti relativi all'aumento del capitale (art. 652g CO1).
3La società trasferente è cancellata dal registro di commercio all'atto dell'iscrizione della fusione.
4Il presente articolo non si applica alle associazioni che non sono iscritte nel registro di commercio.
Art. 22 Validità giuridica
1La fusione acquisisce validità giuridica con l'iscrizione nel registro di commercio. A tale data, tutti gli attivi e i passivi della società trasferente sono trasferiti per legge alla società assuntrice. È fatto salvo l'articolo 34 della legge del 6 ottobre 19951 sui cartelli.
2La fusione di associazioni che non sono iscritte nel registro di commercio acquisisce validità giuridica quando tutte le associazioni hanno adottato la decisione di fusione.
Sezione 6: Fusione agevolata di società di capitali
Art. 23 Condizioni
1Le società di capitali possono operare una fusione a condizioni agevolate se:
- a.
- la società di capitali assuntrice possiede tutte le quote della società di capitali trasferente che conferiscono un diritto di voto, oppure
- b.
- un soggetto giuridico, una persona fisica o un gruppo di persone fondato su un contratto o sulla legge possiede tutte le quote delle società di capitali partecipanti alla fusione che conferiscono un diritto di voto.
2Qualora la società di capitali assuntrice non possieda la totalità, ma il 90 per cento almeno delle quote della società di capitali trasferente che conferiscono un diritto di voto, la fusione può avvenire a condizioni agevolate se:
- a.
- ai titolari di quote di minoranza è offerta, oltre a quote sociali della società di capitali assuntrice, un'indennità ai sensi dell'articolo 8 che corrisponda al valore reale delle quote; e
- b.
- dalla fusione non risultano, per i titolari di quote di minoranza, né un obbligo di effettuare versamenti suppletivi, né un obbligo di fornire altre prestazioni personali, né responsabilità personali.
Art. 24 Agevolazioni
1Le società di capitali che adempiono le condizioni di cui all'articolo 23 capoverso 1 devono indicare nel contratto di fusione soltanto gli elementi di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettere a e f-i. Esse non devono né elaborare un rapporto di fusione (art. 14), né far verificare il contratto di fusione (art. 15), né garantire il diritto di consultazione (art. 16), né sottoporre il contratto di fusione all'assemblea generale per decisione (art. 18).
2Le società di capitali che adempiono le condizioni di cui all'articolo 23 capoverso 2 devono indicare nel contratto di fusione soltanto gli elementi di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettere a, b e f-i. Esse non devono né elaborare un rapporto di fusione (art. 14), né sottoporre il contratto di fusione all'assemblea generale per decisione (art. 18). Il diritto di consultazione di cui all'articolo 16 va garantito almeno trenta giorni prima della richiesta d'iscrizione della fusione nel registro di commercio.
Sezione 7: Protezione dei creditori e dei lavoratori
Art. 25 Garanzia dei crediti
1La società assuntrice deve garantire i crediti dei creditori delle società partecipanti alla fusione se questi ne fanno domanda entro tre mesi a contare dal momento in cui la fusione acquisisce validità giuridica.
2Le società partecipanti alla fusione devono, mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, informare i creditori circa i loro diritti. Possono rinunciare a tale pubblicazione se un perito revisore abilitato attesta che tutti i crediti noti o prevedibili possono essere soddisfatti mediante il patrimonio a disposizione delle società partecipanti alla fusione.1
3L'obbligo di prestare garanzia si estingue se la società prova che la fusione non compromette la soddisfazione del credito.
4In luogo della costituzione di garanzie, la società che vi è tenuta può soddisfare il credito, purché non ne risulti un danno per gli altri creditori.
1 Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
Art. 26 Responsabilità personale dei soci
1I soci della società trasferente che, prima della fusione, rispondevano dei suoi debiti continuano a rispondere dei debiti contratti prima della pubblicazione della decisione di fusione o la cui causa è anteriore a tale data.
2I diritti derivanti dalla responsabilità personale dei soci per i debiti della società trasferente si prescrivono al più tardi dopo tre anni a contare dalla data in cui la fusione acquisisce validità giuridica. Se il credito diventa esigibile soltanto dopo la pubblicazione della decisione di fusione, la prescrizione comincia a decorrere con l'esigibilità. La limitazione della responsabilità personale non si applica ai soci che assumono una responsabilità personale per i debiti della società assuntrice.
3Per i prestiti obbligazionari e le altre obbligazioni oggetto di pubblica emissione, la responsabilità sussiste finché siano stati rimborsati, salvo che il prospetto preveda altrimenti. Sono fatte salve le disposizioni sulla comunione degli obbligazionisti per i prestiti obbligazionari di cui agli articoli 1157 e seguenti del Codice delle obbligazioni1.
Art. 27 Trasferimento dei rapporti di lavoro, garanzia e responsabilità personale
1Il trasferimento dei rapporti di lavoro alla società assuntrice è retto dall'articolo 333 del Codice delle obbligazioni1.
2I lavoratori delle società partecipanti alla fusione possono chiedere, conformemente all'articolo 25, che siano garantiti i crediti derivanti dal contratto di lavoro divenuti esigibili entro il termine in cui il rapporto di lavoro può essere sciolto normalmente o è sciolto per opposizione del lavoratore al trasferimento.
3I soci della società trasferente che rispondevano dei suoi debiti prima della fusione continuano a rispondere dei debiti derivanti dal contratto di lavoro divenuti esigibili entro il termine in cui il rapporto di lavoro può essere sciolto normalmente o è sciolto per opposizione del lavoratore al trasferimento.
Art. 28 Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori
1La consultazione dei rappresentanti dei lavoratori è retta, per la società trasferente e la società assuntrice, dall'articolo 333a del Codice delle obbligazioni1.
2La consultazione deve avvenire prima della decisione di cui all'articolo 18. L'organo superiore di direzione o di amministrazione deve riferire sull'esito della consultazione all'assemblea generale, prima della decisione.
3Se le disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 non sono rispettate, la rappresentanza dei lavoratori può chiedere al giudice che vieti l'iscrizione della fusione nel registro di commercio.
4Il presente articolo si applica anche alle società assuntrici con sede all'estero.
Capitolo 3: Scissione di società
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 29 Principio
La scissione di una società può avvenire:
- a.
- dividendo l'insieme del suo patrimonio e trasferendolo ad altre società; i suoi soci ricevono quote sociali o diritti societari delle società assuntrici; la società trasferente è sciolta e cancellata dal registro di commercio (divisione); oppure
- b.
- trasferendo una o più parti del suo patrimonio ad altre società; i suoi soci ricevono quote sociali o diritti societari delle società assuntrici (separazione).
Art. 30 Scissioni permesse
Le società di capitali e le società cooperative possono scindersi in società di capitali o in società cooperative.
Sezione 2: Quote sociali e diritti societari
Art. 31
1Nell'ambito della scissione, le quote sociali e i diritti societari vanno salvaguardati conformemente all'articolo 7.
2Ai soci della società trasferente possono essere attribuiti:
- a.
- quote sociali o diritti societari di tutte le società partecipanti alla scissione che siano proporzionali alle precedenti partecipazioni (scissione simmetrica);
- b.
- quote sociali o diritti societari di talune o di tutte le società partecipanti alla scissione che non siano proporzionali alle precedenti partecipazioni (scissione asimmetrica).
Sezione 3: Riduzione e aumento del capitale, costituzione e bilancio intermedio
Art. 32 Riduzione del capitale in caso di separazione
Art. 33 Aumento del capitale
1La società assuntrice deve aumentare il capitale nella misura necessaria alla salvaguardia dei diritti dei soci della società trasferente.
2Le disposizioni del Codice delle obbligazioni1 sui conferimenti in natura e l'articolo 651 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni non si applicano alla scissione.
Art. 34 Costituzione di una nuova società
Alla costituzione di una nuova società nell'ambito di una scissione si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni1 relative alla costituzione di una società. Le disposizioni relative al numero dei promotori di società di capitali e ai conferimenti in natura non si applicano.
Art. 35 Bilancio intermedio
1Se la data determinante per il bilancio precede di oltre sei mesi la conclusione del contratto di scissione o l'elaborazione del progetto di scissione oppure se si sono verificate importanti modifiche patrimoniali dopo la chiusura del bilancio, le società partecipanti alla scissione devono stilare un bilancio intermedio.
2Il bilancio intermedio è stilato conformemente alle disposizioni e ai principi relativi ai conti annuali, fatte salve le disposizioni seguenti:
- a.
- non è necessario procedere a un nuovo inventario fisico;
- b.
- le valutazioni contenute nell'ultimo bilancio sono modificate soltanto in ragione dei movimenti nelle scritture contabili; vanno tuttavia presi in considerazione gli ammortamenti, le correzioni di valore e gli accantonamenti per il periodo intermedio, nonché le modifiche sostanziali di valori che non appaiono nelle scritture contabili.
Sezione 4: Contratto di scissione, progetto di scissione, rapporto di scissione e verifica
Art. 36 Contratto di scissione e progetto di scissione
1Se una società trasferisce per scissione parti del suo patrimonio a società preesistenti, gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla scissione devono concludere un contratto di scissione.
2Se una società intende trasferire parti del suo patrimonio mediante scissione a società costituende, il suo organo superiore di direzione o di amministrazione elabora un progetto di scissione.
3Il contratto di scissione e il progetto di scissione richiedono la forma scritta e l'approvazione dell'assemblea generale (art. 43).
Art. 37 Contenuto del contratto di scissione o del progetto di scissione
Il contratto di scissione o il progetto di scissione contiene:
- a.
- la ditta, la sede e la forma giuridica delle società partecipanti alla scissione;
- b.
- un inventario con la chiara designazione, la ripartizione e l'attribuzione delle componenti attive e passive del patrimonio, nonché l'attribuzione delle parti dell'azienda; i fondi, i titoli di credito e i beni immateriali devono essere indicati singolarmente;
- c.
- il rapporto di scambio delle quote sociali e, se del caso, l'importo del conguaglio, rispettivamente indicazioni sui diritti societari dei soci della società trasferente in seno alla società assuntrice;
- d.
- i diritti che la società assuntrice riconosce ai titolari di diritti speciali, di quote sociali senza diritto di voto o di buoni di godimento;
- e.
- le modalità dello scambio delle quote sociali;
- f.
- la data a decorrere da cui le quote sociali o i diritti societari danno diritto a una parte dell'utile risultante dal bilancio, nonché tutte le particolarità di tale diritto;
- g.
- la data a decorrere dalla quale gli atti della società trasferente sono considerati compiuti per conto della società assuntrice;
- h.
- ogni vantaggio particolare concesso ai membri di un organo superiore di direzione o di amministrazione o ai soci amministratori;
- i.
- un elenco dei rapporti di lavoro trasferiti a causa della scissione.
Art. 38 Beni non attribuiti
1Una componente attiva del patrimonio che non può essere attribuita in base al contratto di scissione o al progetto di scissione:
- a.
- in caso di divisione, appartiene in comproprietà a tutte le società assuntrici in proporzione al patrimonio netto spettante loro in virtù del contratto di scissione o del progetto di scissione;
- b.
- in caso di separazione, resta in seno alla società trasferente.
2Il capoverso 1 si applica per analogia ai crediti e ai diritti immateriali.
3Le società partecipanti a una divisione sono solidalmente responsabili dei debiti che non possono essere attribuiti in base al contratto di scissione o al progetto di scissione.
Art. 39 Rapporto di scissione
1Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla scissione redigono un rapporto scritto sulla scissione. Possono anche redigere insieme il rapporto.
2Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla redazione di un rapporto scritto previo consenso di tutti i soci.
3Il rapporto spiega e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico:
- a.
- lo scopo e le conseguenze della scissione;
- b.
- il contratto o il progetto di scissione;
- c.
- il rapporto di scambio delle quote sociali e, se del caso, l'importo del conguaglio, rispettivamente la qualità di membro dei soci della società trasferente in seno alla società assuntrice;
- d.
- le particolarità di cui si è tenuto conto nel valutare le quote sociali in vista della determinazione del rapporto di scambio;
- e.
- se del caso, l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l'obbligo di fornire altre prestazioni personali e le responsabilità personali dei soci risultanti dalla scissione;
- f.
- in caso di scissione cui partecipano società di diversa forma giuridica, gli obblighi che possono essere imposti ai soci nell'ambito della nuova forma societaria;
- g.
- le ripercussioni della scissione sui lavoratori delle società partecipanti alla scissione e le indicazioni sul contenuto di un eventuale piano sociale;
- h.
- le ripercussioni della scissione sui creditori delle società partecipanti alla scissione.
4In caso di costituzione di una nuova società nell'ambito di una scissione, il progetto di statuto della nuova società va allegato al rapporto di scissione.
Art. 40 Verifica del contratto o del progetto di scissione nonché del rapporto di scissione
L'articolo 15 si applica per analogia alla verifica del contratto o del progetto di scissione nonché del rapporto di scissione.
Art. 41 Diritto di consultazione
1Durante i due mesi precedenti la decisione, ciascuna delle società partecipanti alla scissione deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei seguenti documenti di tutte le società partecipanti alla scissione:
- a.
- il contratto o il progetto di scissione;
- b.
- il rapporto di scissione;
- c.
- la relazione di revisione;
- d.
- i conti annuali e i rapporti annuali relativi agli ultimi tre esercizi contabili nonché, se del caso, il bilancio intermedio.
2Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla procedura di consultazione di cui al capoverso 1 previo consenso di tutti i soci.
3I soci possono chiedere alle società partecipanti alla scissione copie dei documenti enumerati nel capoverso 1. Tali copie vanno messe gratuitamente a loro disposizione.
4Ciascuna delle società partecipanti alla scissione deve, mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, informare i soci circa il loro diritto di consultazione.
Art. 42 Informazione sulle modifiche patrimoniali
L'articolo 17 si applica per analogia alle informazioni sulle modifiche patrimoniali.
Sezione 5: Decisione di scissione e atto pubblico
Art. 43 Decisione di scissione
1Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle società partecipanti alla scissione possono sottoporre per decisione il contratto o il progetto di scissione all'assemblea generale soltanto dopo aver prestato garanzia conformemente all'articolo 46.
2Per la decisione occorrono le maggioranze di cui all'articolo 18 capoversi 1, 3, 4 e 6.
3In caso di scissione asimmetrica, è necessaria l'approvazione di almeno il 90 per cento dei soci della società trasferente che dispongono di un diritto di voto.
Art. 44 Atto pubblico
La decisione di scissione richiede l'atto pubblico.
Sezione 6: Protezione dei creditori e dei lavoratori
Art. 45 Diffida ai creditori
I creditori di tutte le società partecipanti alla scissione vanno informati, mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, che, se notificano i loro crediti, possono esigere la costituzione di garanzie.
Art. 46 Garanzia dei crediti
1Se i creditori ne fanno domanda entro due mesi dalla diffida, le società partecipanti alla scissione devono garantire i loro crediti.
2L'obbligo di prestare garanzia si estingue se la società prova che la scissione non compromette la soddisfazione del credito.
3Invece di prestare garanzia, la società che vi è tenuta può soddisfare il credito, nella misura in cui non ne risulti alcun danno per gli altri creditori.
Art. 47 Responsabilità sussidiaria delle società partecipanti alla scissione
1Se un creditore non è stato soddisfatto dalla società cui il contratto o il progetto di scissione ha attribuito il suo credito (società responsabile a titolo primario), le altre società partecipanti alla scissione (società responsabili a titolo sussidiario) rispondono in solido.
2Le società responsabili a titolo sussidiario possono essere convenute in giudizio solamente se un credito non è stato garantito e se la società responsabile a titolo primario:
- a.
- ha fatto fallimento;
- b.
- fruisce di una moratoria o di un differimento del fallimento;
- c.
- è stata oggetto di una procedura d'esecuzione che ha portato al rilascio di un attestato di carenza di beni definitivo;
- d.
- ha trasferito la sede all'estero e non può più essere convenuta in giudizio in Svizzera;
- e.
- ha trasferito la sede estera da uno Stato all'altro, complicando notevolmente l'esercizio dei diritti del creditore.
Art. 48 Responsabilità personale dei soci
L'articolo 26 si applica per analogia alla responsabilità personale dei soci.
Art. 49 Trasferimento dei rapporti di lavoro, garanzia e responsabilità personale
1Il trasferimento dei rapporti di lavoro è retto dall'articolo 333 del Codice delle obbligazioni1.
2I lavoratori delle società partecipanti alla scissione possono esigere, conformemente all'articolo 46, la garanzia dei crediti derivanti dal contratto di lavoro divenuti esigibili entro il termine in cui il rapporto di lavoro può essere sciolto normalmente o è sciolto per opposizione del lavoratore al trasferimento.
3Si applica per analogia l'articolo 27 capoverso 3.
Art. 50 Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori
La consultazione dei rappresentanti dei lavoratori è retta dall'articolo 28.
Sezione 7: Iscrizione nel registro di commercio e validità giuridica
Art. 51 Iscrizione nel registro di commercio
1Una volta decisa la scissione, l'organo superiore di direzione o di amministrazione deve chiedere l'iscrizione della scissione all'ufficio del registro di commercio.
2Se la società trasferente deve ridurre il suo capitale a causa della separazione, va sottoposto all'ufficio del registro di commercio anche lo statuto modificato.
3In caso di divisione, la società trasferente è cancellata dal registro di commercio all'atto dell'iscrizione della scissione.
Art. 52 Validità giuridica
La scissione acquisisce validità giuridica con l'iscrizione nel registro di commercio. A tale data, tutti gli attivi e i passivi figuranti nell'inventario sono trasferiti per legge alla società assuntrice. È fatto salvo l'articolo 34 della legge del 6 ottobre 19951 sui cartelli.
Capitolo 4: Trasformazione di società
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 53 Principio
Una società può modificare la propria forma giuridica (trasformazione) senza che i rapporti giuridici ne risultino modificati.
Art. 54 Trasformazioni permesse
1Una società di capitali può trasformarsi in:
- a.
- una società di capitali di diversa forma giuridica;
- b.
- una società cooperativa.
2Una società in nome collettivo può trasformarsi in:
- a.
- una società di capitali;
- b.
- una società cooperativa;
- c.
- una società in accomandita.
3Una società in accomandita può trasformarsi in:
- a.
- una società di capitali;
- b.
- una società cooperativa;
- c.
- una società in nome collettivo.
4Una società cooperativa può trasformarsi in:
- a.
- una società di capitali;
- b.
- un'associazione iscritta nel registro di commercio, se non dispone di capitale sociale.
5Un'associazione iscritta nel registro di commercio può trasformarsi in una società di capitali o in una società cooperativa.
Art. 55 Norme speciali concernenti la trasformazione di società in nome collettivo e in accomandita
1Una società in nome collettivo può trasformarsi in una società in accomandita se:
- a.
- un accomandante entra nella società in nome collettivo;
- b.
- un socio diventa accomandante.
2Una società in accomandita può trasformarsi in una società in nome collettivo se:
- a.
- tutti gli accomandanti recedono dalla società;
- b.
- tutti gli accomandanti divengono soci illimitatamente responsabili.
3È fatta salva la continuazione di una società in nome collettivo o in accomandita come impresa individuale ai sensi dell'articolo 579 del Codice delle obbligazioni1.2
4Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle trasformazioni previste dal presente articolo.
1 RS 220
2 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
Sezione 2: Salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari
Art. 56
1Nell'ambito della trasformazione vanno salvaguardati le quote sociali e i diritti societari dei soci.
2Nell'ambito della trasformazione della società in una società di capitali, i soci privi di quote sociali hanno diritto a una quota almeno.
3Per le quote senza diritto di voto, la società deve attribuire quote equivalenti o quote con diritto di voto.
4Per i diritti speciali connessi a quote sociali o diritti societari, la società deve attribuire quote equivalenti o un'indennità adeguata.
5Per i buoni di godimento, la società deve attribuire diritti equivalenti oppure riscattarli al loro valore reale al momento dell'elaborazione del rapporto di trasformazione.
Sezione 3: Costituzione e bilancio intermedio
Art. 57 Disposizioni sulla costituzione
Alla trasformazione si applicano le disposizioni del Codice civile1 e del Codice delle obbligazioni2 concernenti la costituzione di una società di forma corrispondente. Non sono applicabili le disposizioni sul numero dei promotori di società di capitali e sui conferimenti in natura.
Art. 58 Bilancio intermedio
1Se la data determinante per il bilancio precede di oltre sei mesi quella di redazione del rapporto di trasformazione o si sono verificate importanti modifiche patrimoniali posteriormente alla chiusura del bilancio, le società partecipanti alla trasformazione devono stilare un bilancio intermedio.
2Il bilancio intermedio è stilato conformemente alle disposizioni e ai principi relativi ai conti annuali, fatte salve le disposizioni seguenti:
- a.
- non è necessario procedere a un nuovo inventario fisico;
- b.
- le valutazioni contenute nell'ultimo bilancio sono modificate soltanto in ragione dei movimenti nelle scritture contabili; vanno tuttavia presi in considerazione gli ammortamenti, le correzioni di valore e gli accantonamenti per il periodo intermedio, nonché le modifiche sostanziali di valori che non appaiono nelle scritture contabili.
Sezione 4: Progetto di trasformazione, rapporto di trasformazione e verifica
Art. 59 Redazione del progetto di trasformazione
Art. 60 Contenuto del progetto di trasformazione
Il progetto di trasformazione contiene:
- a.
- il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica prima e dopo la trasformazione;
- b.
- il nuovo statuto;
- c.
- il numero, il tipo e il valore delle quote sociali attribuite ai titolari di quote dopo la trasformazione, rispettivamente indicazioni sui diritti societari dei soci dopo la trasformazione.
Art. 61 Rapporto di trasformazione
1L'organo superiore di direzione o di amministrazione redige un rapporto scritto sulla trasformazione.
2Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla redazione di un rapporto di trasformazione previo consenso di tutti i soci.
3Il rapporto spiega e giustifica sotto il profilo economico e giuridico:
- a.
- lo scopo e le conseguenze della trasformazione;
- b.
- il rispetto delle disposizioni sulla costituzione della società previste per la sua nuova forma giuridica;
- c.
- il nuovo statuto;
- d.
- il rapporto di scambio delle quote, rispettivamente i diritti societari dei soci dopo la trasformazione;
- e.
- se del caso, l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l'obbligo di fornire altre prestazioni personali e le responsabilità personali dei soci risultanti dalla trasformazione;
- f.
- gli obblighi che possono essere imposti ai soci nell'ambito della nuova forma societaria.
Art. 62 Verifica del progetto e del rapporto di trasformazione
1La società deve far verificare il progetto di trasformazione, il rapporto di trasformazione e il bilancio su cui poggia la trasformazione da un perito revisore abilitato.1
2Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla verifica previo consenso di tutti i soci.
3La società deve fornire al perito revisore tutte le informazioni e i documenti utili.2
4Il perito revisore deve verificare se le condizioni di trasformazione sono adempiute, in particolare se, a trasformazione avvenuta, risulta salvaguardato lo statuto giuridico dei soci.3
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
2 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
3 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
Art. 63 Diritto di consultazione
1Durante i 30 giorni precedenti la decisione, la società deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei documenti seguenti:
- a.
- il progetto di trasformazione;
- b.
- il rapporto di trasformazione;
- c.
- la relazione di revisione;
- d.
- i conti annuali e i rapporti annuali relativi agli ultimi tre esercizi contabili nonché, se del caso, il bilancio intermedio.
2Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla procedura di consultazione di cui al capoverso 1 previo consenso di tutti i soci.
3I soci possono chiedere alla società copie dei documenti enumerati nel capoverso 1. Tali copie vanno messe gratuitamente a loro disposizione.
4La società deve informare in modo appropriato i soci circa il diritto di consultazione.
Sezione 5: Decisione di trasformazione e iscrizione nel registro di commercio
Art. 64 Decisione di trasformazione
1L'organo superiore di direzione o di amministrazione delle società di capitali, delle società cooperative e delle associazioni deve sottoporre il progetto di trasformazione all'assemblea generale per decisione. Occorrono le seguenti maggioranze:
- a.
- per le società anonime e le società in accomandita per azioni, almeno due terzi dei voti attribuiti alle azioni rappresentate all'assemblea generale e la maggioranza assoluta dei valori nominali delle azioni rappresentate; se, a seguito della trasformazione della società in una società a garanzia limitata, è introdotto l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire altre prestazioni personali, occorre l'approvazione di tutti i soci che ne sono interessati;
- b.
- in caso di trasformazione di una società di capitali in una società cooperativa, l'approvazione di tutti i soci;
- c.1
- per le società a garanzia limitata, almeno due terzi dei voti rappresentati all'assemblea generale e la maggioranza assoluta del capitale sociale per il quale può essere esercitato il diritto di voto;
- d.
- per le società cooperative, almeno due terzi dei voti emessi o, in caso di introduzione o di estensione dell'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, dell'obbligo di fornire altre prestazioni personali oppure delle responsabilità personali, almeno tre quarti dei soci;
- e.
- per le associazioni, almeno tre quarti dei membri presenti all'assemblea generale.
2Nelle società in nome collettivo o in accomandita, il progetto di trasformazione dev'essere approvato da tutti i soci. Il contratto di società può tuttavia prevedere che sia sufficiente l'approvazione di almeno tre quarti dei soci.
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
Art. 65 Atto pubblico
La decisione di trasformazione richiede l'atto pubblico.
Art. 66 Iscrizione nel registro di commercio
L'organo superiore di direzione o di amministrazione deve chiedere l'iscrizione della trasformazione all'ufficio del registro di commercio.
Art. 67 Validità giuridica
La trasformazione acquisisce validità giuridica con l'iscrizione nel registro di commercio.
Sezione 6: Protezione dei creditori e dei lavoratori
Capitolo 5: Trasferimento di patrimonio
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 69
1Le società iscritte nel registro di commercio, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale variabile e le imprese individuali iscritte nel registro di commercio possono trasferire l'intero patrimonio o parte di esso, con attivi e passivi, a un altro soggetto giuridico di diritto privato.1 Il capitolo 3 (Scissione di società) si applica se ai soci della società trasferente sono attribuiti quote sociali o diritti societari della società assuntrice.
2Sono fatte salve le disposizioni legali e statutarie relative alla protezione del capitale e alla liquidazione.
1 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).
Sezione 2: Contratto di trasferimento
Art. 70 Conclusione del contratto di trasferimento
1Il contratto di trasferimento è concluso dagli organi superiori di direzione o di amministrazione dei soggetti giuridici partecipanti al trasferimento.
2Il contratto di trasferimento richiede la forma scritta. Se vengono trasferiti fondi, le parti corrispondenti del contratto richiedono l'atto pubblico. È sufficiente un solo atto pubblico anche quando i fondi sono situati in più Cantoni. L'atto è steso da un pubblico ufficiale nel luogo di sede del soggetto giuridico trasferente.
Art. 71 Contenuto del contratto di trasferimento
1Il contratto di trasferimento contiene:
- a.
- la ditta o il nome, la sede e la forma giuridica dei soggetti giuridici partecipanti al trasferimento;
- b.
- un inventario che designi chiaramente le componenti attive e passive del patrimonio trasferito; i fondi, i titoli di credito e i beni immateriali vanno indicati singolarmente;
- c.
- il valore complessivo degli attivi e dei passivi trasferiti;
- d.
- l'eventuale controprestazione;
- e.
- un elenco dei rapporti di lavoro trasferiti a seguito del trasferimento di patrimonio.
2Il trasferimento di patrimonio è permesso soltanto se l'inventario presenta un'eccedenza di attivi.
Art. 72 Componenti attive del patrimonio non attribuite
Le componenti attive del patrimonio, i crediti e i diritti immateriali che non possono essere attribuiti sulla base dell'inventario restano al soggetto giuridico trasferente.
Sezione 3: Iscrizione nel registro di commercio e validità giuridica
Art. 73
1L'organo superiore di direzione o di amministrazione del soggetto giuridico trasferente deve chiedere l'iscrizione del trasferimento di patrimonio all'ufficio del registro di commercio.
2Il trasferimento di patrimonio acquisisce validità giuridica con l'iscrizione nel registro di commercio. A tale data, tutti gli attivi e i passivi elencati nell'inventario sono trasferiti per legge al soggetto giuridico assuntore. È fatto salvo l'articolo 34 della legge del 6 ottobre 19951 sui cartelli.
Sezione 4: Informazione dei soci
Art. 74
1L'organo superiore di direzione o di amministrazione della società trasferente deve informare i soci del trasferimento di patrimonio nell'allegato al conto annuale. Se non vi è obbligo di allestire il conto annuale, vanno dati ragguagli sul trasferimento di patrimonio nel corso dell'assemblea generale successiva.
2L'allegato o l'informazione nel corso dell'assemblea generale spiega e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico:
- a.
- lo scopo e le conseguenze del trasferimento di patrimonio;
- b.
- il contratto di trasferimento;
- c.
- la controprestazione del trasferimento;
- d.
- le ripercussioni del trasferimento di patrimonio sui lavoratori e le indicazioni sul contenuto di un eventuale piano sociale.
3L'obbligo di informare non sussiste se gli attivi trasferiti sono inferiori al 5 per cento del bilancio complessivo della società trasferente.
Sezione 5: Protezione dei creditori e dei lavoratori
Art. 75 Responsabilità solidale
1Per tre anni, i debitori precedenti rispondono solidalmente con il nuovo debitore dei debiti contratti prima del trasferimento di patrimonio.
2Le pretese nei confronti del soggetto giuridico trasferente si prescrivono al più tardi tre anni dopo la pubblicazione del trasferimento di patrimonio. Se il credito diviene esigibile dopo tale pubblicazione, la prescrizione comincia a decorrere con l'esigibilità.
3I soggetti giuridici partecipanti al trasferimento di patrimonio devono garantire i crediti se:
- a.
- la responsabilità solidale si estingue prima dello scadere del termine di tre anni o
- b
- i creditori rendono verosimile che la responsabilità solidale non rappresenta una protezione sufficiente.
4Invece di prestare garanzia, i soggetti giuridici partecipanti al trasferimento possono soddisfare il credito, per quanto non ne risulti alcun danno per gli altri creditori.
Art. 76 Trasferimento dei rapporti di lavoro e responsabilità solidale
1Il trasferimento dei rapporti di lavoro è retto dall'articolo 333 del Codice delle obbligazioni1.
2L'articolo 75 si applica a tutti i debiti derivanti dal contratto di lavoro divenuti esigibili entro il termine in cui il rapporto di lavoro può essere sciolto normalmente o è sciolto per opposizione del lavoratore al trasferimento.
Art. 77 Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori
1La consultazioni della rappresentanza dei lavoratori è retta, sia per il soggetto giuridico trasferente, sia per il soggetto giuridico assuntore, dall'articolo 333a del Codice delle obbligazioni1.
2In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al capoverso 1, la rappresentanza dei lavoratori può chiedere al giudice che vieti l'iscrizione del trasferimento di patrimonio nel registro di commercio.
3Il presente articolo si applica anche ai soggetti giuridici assuntori con sede all'estero.
Capitolo 6: Fusione e trasferimento di patrimonio di fondazioni
Sezione 1: Fusione
Art. 78 Principio
1Le fondazioni possono operare fusioni tra loro.
2La fusione è permessa soltanto se è oggettivamente giustificata e, in particolare, favorisce la salvaguardia e la realizzazione dello scopo della fondazione. Le eventuali pretese giuridiche dei destinatari delle fondazioni partecipanti vanno salvaguardate. Se, in vista della fusione, è necessaria una modifica dello scopo, si applica l'articolo 86 del Codice civile1.
Art. 79 Contratto di fusione
1Il contratto di fusione è concluso dagli organi superiori delle fondazioni partecipanti alla fusione.
2Il contratto contiene:
- a.
- il nome, la sede e lo scopo delle fondazioni partecipanti nonché, in caso di fusione mediante combinazione, il nome, la sede e lo scopo della nuova fondazione;
- b.
- indicazioni sullo statuto giuridico, in seno alla fondazione assuntrice, dei destinatari titolari di pretese giuridiche;
- c.
- la data a decorrere da cui gli atti della fondazione trasferente sono considerati compiuti per conto della fondazione assuntrice.
3Il contratto richiede la forma scritta. Per le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche, dev'essere oggetto di atto pubblico.
Art. 80 Bilancio
Le fondazioni devono stilare un bilancio e, se sono date le condizioni di cui all'articolo 11, un bilancio intermedio.
Art. 81 Verifica del contratto di fusione
1Le fondazioni devono far verificare il contratto di fusione e i bilanci da un revisore abilitato.1
2Esse devono fornire al revisore tutte le informazioni e i documenti utili.
3Il revisore redige una relazione in cui esamina in particolare se le eventuali pretese giuridiche dei destinatari siano salvaguardate e se esistano crediti noti o prevedibili che non possono essere soddisfatti mediante la sostanza delle fondazioni partecipanti alla fusione.
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
Art. 82 Obbligo d'informare
Prima di chiedere l'approvazione dell'autorità di vigilanza, l'organo superiore della fondazione trasferente informa i destinatari titolari di pretese giuridiche circa la fusione prospettata e le sue ripercussioni sul loro statuto giuridico. Per le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche, l'informazione avviene prima della decisione di fusione.
Art. 83 Approvazione ed esecuzione della fusione
1Gli organi superiori delle fondazioni sottoposte alla vigilanza dell'ente pubblico devono chiedere l'approvazione della fusione all'autorità competente. La domanda scritta deve attestare l'adempimento delle condizioni della fusione. Vanno allegati alla domanda i bilanci delle fondazioni verificati dal revisore abilitato e la relazione di revisione.1
2È competente l'autorità di vigilanza della fondazione trasferente. Se vi sono più fondazioni trasferenti, la fusione dev'essere approvata da ogni autorità di vigilanza.
3Dopo aver esaminato la domanda, l'autorità di vigilanza emana una decisione e, in caso d'approvazione, chiede l'iscrizione della fusione all'ufficio del registro di commercio.
4Le condizioni di validità giuridica della fusione sono rette dall'articolo 22 capoverso 1.
1 Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
Art. 84 Decisione ed esecuzione della fusione di fondazioni di famiglia e di fondazioni ecclesiastiche
1La fusione di fondazioni di famiglia e di fondazioni ecclesiastiche acquisisce validità giuridica con l'approvazione del relativo contratto da parte dell'organo superiore delle fondazioni partecipanti alla fusione. Se si tratta di fondazioni ecclesiastiche che, in virtù del diritto pubblico, sottostanno alla vigilanza di un ente pubblico, è applicabile per analogia l'articolo 83.
2I destinatari titolari di pretese giuridiche e i membri dell'organo superiore della fondazione che non hanno approvato la decisione di fusione possono, se le condizioni della fusione non sono adempiute, impugnarla dinanzi al giudice entro tre mesi.
Art. 85 Protezione dei creditori e dei lavoratori
1Prima di decidere, rispettivamente prima che sia adottata la decisione di fusione, l'autorità di vigilanza o, per le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche, l'organo superiore della fondazione trasferente deve informare i creditori delle fondazioni partecipanti alla fusione, mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, che, se notificano i loro crediti, possono esigere la costituzione di garanzie. I destinatari titolari di pretese giuridiche non possono esigere la costituzione di garanzie.
2L'autorità di vigilanza o, per le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche, l'organo superiore della fondazione può rinunciare alla diffida ai creditori se il revisore abilitato attesta che tutti i crediti noti o prevedibili possono essere soddisfatti mediante il patrimonio delle fondazioni partecipanti alla fusione.1
3L'eventuale diffida ai creditori è retta dall'articolo 25.
4La protezione dei lavoratori è retta dagli articoli 27 e 28.
1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
Sezione 2: Trasferimento di patrimonio
Art. 86 Principio
1Le fondazioni iscritte nel registro di commercio possono trasferire l'intero patrimonio o parte di esso, con attivi e passivi, a un altro soggetto giuridico.
2Si applica per analogia l'articolo 78 capoverso 2. Il contratto di trasferimento è retto dagli articoli 70-72 e la protezione dei creditori e dei lavoratori dagli articoli 75-77.
Art. 87 Approvazione ed esecuzione del trasferimento di patrimonio
1Gli organi superiori delle fondazioni sottoposte alla vigilanza dell'ente pubblico devono chiedere l'approvazione del trasferimento di patrimonio all'autorità di vigilanza competente. La domanda scritta deve attestare che le condizioni del trasferimento di patrimonio sono adempiute.
2È competente l'autorità di vigilanza della fondazione trasferente.
3Dopo aver esaminato la domanda, l'autorità di vigilanza emana una decisione. Una volta passata in giudicato la decisione di approvazione, l'autorità di vigilanza chiede l'iscrizione del trasferimento di patrimonio all'ufficio del registro di commercio.
4L'iscrizione nel registro di commercio e le condizioni di validità giuridica sono rette dall'articolo 73.
Capitolo 7: Fusione, trasformazione e trasferimento di patrimonio di istituti di previdenza
Sezione 1: Fusione
Art. 88 Principio
1Gli istituti di previdenza possono operare fusioni tra loro.
2La fusione di istituti di previdenza è permessa soltanto se sono salvaguardati lo scopo di previdenza nonché i diritti e le pretese degli assicurati.
3Rimangono salve le disposizioni del diritto delle fondazioni (art. 80 segg. CC1) e della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
Art. 89 Bilancio
Gli istituti di previdenza partecipanti alla fusione devono stilare un bilancio e, se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 11, un bilancio intermedio.
Art. 90 Contratto di fusione
1Il contratto di fusione è concluso dagli organi superiori di direzione degli istituti di previdenza partecipanti alla fusione.
2Il contratto di fusione contiene:
- a.
- il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica degli istituti di previdenza partecipanti alla fusione nonché, in caso di fusione mediante combinazione, il nome o la ditta, la sede e la forma giuridica del nuovo istituto di previdenza;
- b.
- indicazioni sui diritti e le pretese degli assicurati in seno all'istituto di previdenza assuntore;
- c.
- la data a decorrere dalla quale gli atti dell'istituto di previdenza trasferente sono considerati compiuti per conto dell'istituto di previdenza assuntore.
3Il contratto di fusione richiede la forma scritta.
Art. 91 Rapporto di fusione
1Gli organi superiori di direzione degli istituti di previdenza redigono un rapporto scritto sulla fusione. Essi possono anche redigerlo insieme.
2Il rapporto spiega e giustifica:
- a.
- lo scopo e le conseguenze della fusione;
- b.
- il contratto di fusione;
- c.
- le ripercussioni della fusione sui diritti e le pretese degli assicurati.
Art. 92 Verifica del contratto di fusione
1Gli istituti di previdenza partecipanti alla fusione devono far verificare il contratto di fusione, il rapporto di fusione e il bilancio dal loro ufficio di controllo e da un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale. Essi possono designare un perito comune.
2Gli istituti di previdenza partecipanti alla fusione devono fornire alle persone incaricate della verifica tutte le informazioni e i documenti utili.
3L'ufficio di controllo e il perito in materia di previdenza professionale redigono una relazione in cui esaminano se i diritti e le pretese degli assicurati sono salvaguardati.
Art. 93 Obbligo di informare e diritto di consultazione
1Gli organi competenti dell'istituto di previdenza devono informare gli assicurati circa la fusione prospettata e le sue ripercussioni al più tardi al momento di concedere il diritto di consultazione di cui al capoverso 2. Essi devono informare in modo appropriato gli assicurati in merito al diritto di consultazione.
2Durante i 30 giorni precedenti la domanda all'autorità di vigilanza, gli istituti di previdenza partecipanti alla fusione devono consentire agli assicurati di consultare, presso la loro sede, il contratto di fusione e il rapporto di fusione.
Art. 94 Decisione di fusione
1La fusione necessita dell'approvazione dell'organo superiore di direzione e inoltre, nel caso di una società cooperativa, dell'assemblea generale. L'articolo 18 capoverso 1 lettera d si applica per quanto concerne le maggioranze occorrenti.
2Nel caso di istituti di previdenza di diritto pubblico, è fatto salvo l'articolo 100 capoverso 3.
Art. 95 Approvazione ed esecuzione della fusione
1Gli organi superiori di direzione degli istituti di previdenza chiedono l'approvazione della fusione all'autorità di vigilanza competente.
2È competente l'autorità di vigilanza dell'istituto di previdenza trasferente.
3L'autorità di vigilanza esamina se le condizioni della fusione sono adempiute ed emana una decisione. Se sono necessari per l'esame, l'autorità di vigilanza può chiedere la produzione di documenti supplementari.
4Una volta passata in giudicato la decisione d'approvazione, l'autorità di vigilanza chiede l'iscrizione della fusione all'ufficio del registro di commercio.
5Le condizioni di validità giuridica sono rette dall'articolo 22 capoverso 1.
Art. 96 Protezione dei creditori e dei lavoratori
1Prima di emanare la decisione, l'autorità di vigilanza deve informare i creditori degli istituti di previdenza partecipanti alla fusione, mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, che, se notificano i loro crediti, possono esigere la costituzione di garanzie.
2L'autorità di vigilanza può rinunciare alla diffida ai creditori se tutti i crediti noti o prevedibili possono essere soddisfatti mediante la sostanza a disposizione degli istituti di previdenza partecipanti alla fusione.
3In caso di diffida ai creditori, questi ultimi possono chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, che l'istituto di previdenza assuntore presti garanzia. Gli assicurati non possono chiedere la costituzione di garanzie.
4L'obbligo di prestare garanzia si estingue se l'istituto di previdenza prova che la fusione non compromette la soddisfazione del credito. È applicabile l'articolo 25 capoverso 4. In caso di contestazione, la decisione spetta all'autorità di vigilanza.
5La protezione dei lavoratori è retta dagli articoli 27 e 28.
Sezione 2: Trasformazione
Art. 97
1Gli istituti di previdenza possono trasformarsi in una fondazione.1
2La trasformazione di istituti di previdenza è permessa soltanto se sono salvaguardati lo scopo di previdenza nonché i diritti e le pretese degli assicurati.
3Si applicano per analogia gli articoli 89-95.
1 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
Sezione 3: Trasferimento di patrimoni
Art. 98
1Gli istituti di previdenza possono trasferire l'insieme del loro patrimonio o parte di esso, con attivi e passivi, a un altro istituto di previdenza o a un altro soggetto giuridico.
2Si applica per analogia l'articolo 88 capoverso 2. Sono applicabili gli articoli 70-77.
3I trasferimenti di patrimonio nell'ambito di una liquidazione parziale o totale richiedono, se previsto nel diritto della previdenza professionale, l'approvazione dell'autorità di vigilanza.
Capitolo 8: Fusione, trasformazione e trasferimento di patrimonio a cui partecipano istituti di diritto pubblico
Art. 99 Fusioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio permessi
1Gli istituti di diritto pubblico possono:
- a.
- trasferire il loro patrimonio mediante fusione a società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni;
- b.
- trasformarsi in società di capitali, società cooperative, associazioni o fondazioni.
2Mediante trasferimento di patrimonio, gli istituti di diritto pubblico possono trasferire l'insieme del loro patrimonio o parte di esso ad altri soggetti giuridici oppure assumere la totalità o parte del patrimonio di altri soggetti giuridici.
Art. 100 Diritto applicabile
1Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia alla fusione di soggetti giuridici di diritto privato con istituti di diritto pubblico, alla trasformazione di tali istituti in soggetti giuridici di diritto privato e a qualsiasi trasferimento di patrimonio cui partecipa un soggetto giuridico di diritto pubblico.1 In caso di fusione e di trasformazione secondo l'articolo 99 capoverso 1, il diritto pubblico può prevedere disposizioni derogatorie per gli istituti di diritto pubblico partecipanti. Si applicano tuttavia in ogni caso gli articoli 99-101, tranne che alle imprese di trasporto e d'infrastruttura titolari di una concessione, nella misura in cui il diritto pubblico preveda una regolamentazione derogatoria.2
2Gli istituti di diritto pubblico devono stilare un inventario che designi chiaramente e valuti le componenti attive e passive del patrimonio interessate dalla fusione, dalla trasformazione o dal trasferimento di patrimonio. I fondi, i titoli di credito e i beni immateriali vanno menzionati singolarmente. L'inventario dev'essere verificato da un perito revisore abilitato, se non è garantito altrimenti che l'allestimento e la valutazione dell'inventario sono conformi ai principi riconosciuti in materia di rendiconto.3
3La decisione del soggetto giuridico di diritto pubblico relativa alla fusione, alla trasformazione o al trasferimento di patrimonio è disciplinata dalle disposizioni e dai principi di diritto pubblico della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
1RU 2012 4617
2 Nuovo testo del per. giusta il n. II 4 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
3 Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
Art. 101 Responsabilità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni
1Le fusioni, le trasformazioni e i trasferimenti di patrimonio di istituti di diritto pubblico non devono arrecare danno ai creditori. La Confederazione, i Cantoni e i Comuni devono adottare le misure necessarie affinché le pretese di cui agli articoli 26, 68 capoverso 1 e 75 possano essere soddisfatte.
2Per il danno risultante dall'adozione di misure insufficienti, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni rispondono secondo le norme per loro determinanti.
Capitolo 9: Disposizioni comuni
Sezione 1: Disposizioni esecutive
Art. 102
Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concernenti:
- a.
- le modalità d'iscrizione nel registro di commercio e i documenti giustificativi da produrre;
- b.
- le modalità d'iscrizione nel registro fondiario e i documenti giustificativi da produrre.
Sezione 2: Tasse di mutazione
Art. 103
È esclusa la riscossione di tasse di mutazione cantonali e comunali in caso di ristrutturazioni ai sensi degli articoli 8 capoverso 3 e 24 capoversi 3 e 3quater della legge federale del 14 dicembre 19901 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. Rimangono salvi gli emolumenti a copertura delle spese.
Sezione 3: Domanda d'iscrizione nel registro fondiario
Art. 104
1Se non è applicabile il termine abbreviato di cui al capoverso 2, il soggetto giuridico assuntore o, in caso di trasformazione, il soggetto giuridico che cambia forma giuridica chiede all'ufficio del registro fondiario, entro tre mesi dalla data in cui la fusione, scissione o trasformazione acquisisce validità giuridica, l'iscrizione di tutte le modifiche derivanti da tali operazioni.
2Il soggetto giuridico assuntore chiede all'ufficio del registro fondiario l'iscrizione del trapasso di proprietà di un fondo non appena l'operazione acquisisce validità giuridica se:
- a.
- in caso di fusione di associazioni o di fondazioni, il soggetto giuridico trasferente non è iscritto nel registro di commercio;
- b.
- il fondo gli è stato trasferito mediante separazione;
- c.
- il fondo gli è stato trasferito mediante trasferimento di patrimonio.
3Nei casi di cui al capoverso 2 lettere a e b il trapasso di proprietà dei fondi al soggetto giuridico assuntore va accertato, quale legittimazione del trapasso, mediante atto pubblico.
4Il pubblico ufficiale che procede alla stesura dell'atto pubblico di accertamento secondo il capoverso 3 o dell'atto pubblico secondo l'articolo 70 capoverso 2 è autorizzato a chiedere agli uffici del registro fondiario, per conto del soggetto giuridico assuntore, l'iscrizione delle modifiche.
Sezione 4: Controllo delle quote sociali e dei diritti societari
Art. 105
1Se, nell'ambito di una fusione, di una scissione o di una trasformazione, le quote sociali o i diritti societari non sono salvaguardati in modo adeguato o se l'indennità non è adeguata, ciascun socio può chiedere, entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, che il giudice fissi un conguaglio adeguato. Per la determinazione del conguaglio non si applica l'articolo 7 capoverso 2.
2La decisione esplica effetto nei confronti di tutti i soci dei soggetti giuridici partecipanti purché abbiano lo stesso statuto giuridico dell'attore.
3Le spese procedurali sono a carico del soggetto giuridico assuntore. Se circostanze particolari lo giustificano, il giudice può porle, in tutto o in parte, a carico dell'attore.
4L'azione tendente al controllo della salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari non inficia la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione.
Sezione 5: Contestazione delle decisioni di fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio da parte dei soci
Art. 106 Principio
1Se le disposizioni della presente legge sono violate, i soci dei soggetti giuridici partecipanti che hanno votato contro la fusione, la scissione o la trasformazione possono contestare la decisione entro due mesi dalla sua pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Se non occorre una pubblicazione, il termine decorre dal giorno della decisione.
2I soci possono contestare la decisione anche se è stata adottata dall'organo superiore di direzione o di amministrazione.
Art. 107 Conseguenze di un vizio
1Se un vizio può essere sanato, il giudice impartisce ai soggetti giuridici interessati un termine per provvedervi.
2Se un vizio non è sanato entro il termine impartito o non è possibile sanarlo, il giudice annulla la decisione e ordina i provvedimenti necessari.
Sezione 6: Responsabilità
Art. 108
1Tutte le persone che si occupano della fusione, della scissione, della trasformazione o del trasferimento di patrimonio rispondono, sia nei confronti dei soggetti giuridici, sia nei confronti dei singoli soci e creditori, del danno loro causato mediante la violazione, intenzionale o colposa, degli obblighi loro incombenti. È fatta salva la responsabilità dei promotori.
2Tutte le persone che si occupano della verifica della fusione, della scissione, della trasformazione o del trasferimento di patrimonio rispondono, sia nei confronti dei soggetti giuridici, sia nei confronti dei singoli soci e creditori, del danno loro causato mediante la violazione, intenzionale o colposa, degli obblighi loro incombenti.
3Si applicano gli articoli 756, 759 e 760 del Codice delle obbligazioni1. In caso di fallimento di una società di capitali o di una società cooperativa, sono applicabili per analogia gli articoli 757, 764 capoverso 2, 827 e 920 del Codice delle obbligazioni.
4La responsabilità delle persone che agiscono per conto di un istituto di diritto pubblico è disciplinata dal diritto pubblico.
Capitolo 10: Disposizioni finali
Art. 109 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
Art. 110 Disposizione transitoria
La presente legge si applica alle fusioni, alle scissioni, alle trasformazioni e ai trasferimenti di patrimonio che sono notificati per iscrizione al registro di commercio dopo la sua entrata in vigore.