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Art. 116 Numero d’identificazione delle imprese
1 Se l’ente giuridico non ne dispone ancora, il numero d’identificazione delle imprese gli è assegnato al più tardi al momento dell’iscrizione nel registro giornaliero.215 2 Il numero d’identificazione delle imprese permette di identificare un ente giuridico in modo permanente. Tale numero è immutabile. 3 Il numero di identificazione delle imprese di un ente giuridico cancellato non può essere riassegnato. Il numero d’identificazione delle imprese viene riassegnato, quando:216 - a.217
- un ente giuridico cancellato è nuovamente iscritto nel registro di commercio su ordine del tribunale;
- b.
- una ditta individuale cancellata è nuovamente notificata per l’iscrizione nel registro di commercio su richiesta del titolare;
- c.218
- un’impresa individuale cancellata è iscritta d’ufficio nel registro di commercio nell’ambito di una procedura.219
4 In caso di fusione mediante incorporazione, l’ente giuridico assuntore conserva il proprio numero d’identificazione delle imprese. In caso di fusione mediante combinazione, all’ente giuridico sorto dalla fusione è assegnato un nuovo numero d’identificazione delle imprese. 5 Se da una scissione nasce un nuovo ente giuridico, gli è assegnato un nuovo numero d’identificazione delle imprese. Gli altri enti giuridici che partecipano alla scissione conservano i rispettivi numeri di identificazione. 6 Se una società in nome collettivo o in accomandita continua l’attività come ditta individuale conformemente all’articolo 579 CO, il numero d’identificazione delle imprese rimane invariato. 215 Nuovo testo giusta l’all. 3 dell’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533). 216 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). 217 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). 218 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). 219 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).
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Art. 116a Indicazione della forma giuridica nella ditta 220
1 La forma giuridica nella ditta di una società commerciale o di una società cooperativa (art. 950 CO) dev’essere indicata con la pertinente designazione o con la sua abbreviazione in una lingua nazionale della Confederazione. 2 Le designazioni e le abbreviazioni sono elencate nell’allegato 2. 3 Per le forme giuridiche ai sensi della legge del 23 giugno 2006221 sugli investimenti collettivi sono applicabili le designazioni e le abbreviazioni in essa stabilite.
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Art. 117 Sede, domicilio legale e altri indirizzi 222
1Come sede è iscritto il nome del Comune politico. 2 Come domicilio legale è iscritto l’indirizzo del luogo presso il quale l’ente giuridico è raggiungibile alla sua sede, con le indicazioni seguenti: via, numero civico, codice di avviamento postale e luogo. Può trattarsi dell’indirizzo dell’ente giuridico oppure di quello di un terzo (indirizzo c/o). 3 Se un ente giuridico dispone di un indirizzo c/o come domicilio legale, alla notificazione per l’iscrizione deve essere allegata una dichiarazione del domiciliatario come documento giustificativo. 4 Se le circostanze lasciano presumere che l’indirizzo notificato quale domicilio legale sia un indirizzo c/o senza essere dichiarato tale, l’ufficio del registro di commercio chiede all’ente giuridico di presentare la dichiarazione secondo il capoverso 3 oppure documenti giustificativi per un proprio indirizzo, in particolare un contratto di locazione o un estratto del registro fondiario. 5 Oltre all’indicazione della sede e del domicilio legale, ogni ente giuridico ha la facoltà di far iscrivere nel registro di commercio della sua sede altri indirizzi situati in Svizzera, in particolare un indirizzo di liquidazione o una casella postale. 222 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).
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Art. 118 Scopo
1 Lo scopo deve essere definito in modo tale da permettere a terzi di identificare chiaramente il campo d’attività dell’ente giuridico. 2 Per l’iscrizione l’ufficio del registro di commercio riprende inalterata la formulazione dello scopo dell’ente giuridico dallo statuto o dall’atto di fondazione.223 223 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).
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Art. 119 Dati personali 224
1 Le iscrizioni riguardanti le persone fisiche contengono le indicazioni seguenti: - a.
- il cognome;
- b.
- almeno un nome scritto per esteso;
- c.
- su richiesta, nomi usuali, vezzeggiativi, nomi d’arte, cognomi d’affinità, nomi ricevuti in seno a un ordine religioso o cognomi dell’unione domestica registrata;
- d.
- il Comune politico del luogo d’origine o, per i cittadini stranieri, la cittadinanza;
- e.
- il Comune politico del domicilio o, in caso di domicilio all’estero, la località e lo Stato;
- f.
- i titoli accademici svizzeri o quelli esteri equivalenti, se documentati;
- g.
- la funzione che la persona riveste in seno all’ente giuridico;
- h.
- il tipo di diritto di firma o l’indicazione che la persona non è autorizzata a firmare;
- i.
- il numero personale non significante della banca dati centrale delle persone.
2 La grafia del cognome, del cognome prima del matrimonio e dei nomi rispetta quella che figura sul documento di identità usato per la rilevazione dei dati personali (art. 24b) 3 L’iscrizione di un ente giuridico in qualità di titolare di una funzione presso un altro ente giuridico deve contenere le indicazioni seguenti: - a.
- se il titolare della funzione è iscritto nel registro di commercio:
- 1.
- la ditta, il nome o la designazione nella versione iscritta nel registro di commercio,
- 2.
- il numero d’identificazione delle imprese,
- 3.
- la sede,
- 4.
- la funzione;
- b.
- se il titolare della funzione non è iscritto nel registro di commercio:
- 1.
- il nome o la designazione,
- 2.
- se del caso, il numero d’identificazione delle imprese,
- 3.
- l’indicazione che l’ente giuridico non è iscritto nel registro di commercio,
- 4.
- la sede,
- 5.
- la funzione.
4 Se una comunione giuridica è iscritta in qualità di titolare di una funzione presso un altro ente giuridico, l’iscrizione deve indicare le persone di cui è composta. 224 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).
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Art. 120 Organi superiori di direzione o di amministrazione
Le ditte individuali, le società commerciali, le persone giuridiche, nonché gli istituti di diritto pubblico non possono essere iscritti nel registro di commercio come membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione o come persone autorizzate a firmare. Sono fatti salvi l’articolo 98 LICol225 nonché l’iscrizione di liquidatori, revisori, amministratori di fallimenti o commissari.
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Art. 121 Ufficio di revisione
Ove debba essere iscritto un ufficio di revisione, si tralascia di iscrivere se si tratta di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato.
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Art. 122 Riferimento all’iscrizione precedente 226
Ogni iscrizione nel registro giornaliero contiene un riferimento alla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio dell’ultima iscrizione concernente l’ente giuridico interessato. È necessario menzionare: - a.227
- la data e il numero dell’edizione;
- b.
- il numero di comunicazione della pubblicazione elettronica.
226 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). 227 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7319).
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