Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini
del 9 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2017)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 e 122 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 19 giugno 19893,
decreta:
Titolo primo: Oggetto
Art. 1
1La presente legge disciplina:
- a.
- la protezione dell'autore di opere letterarie o artistiche;
- b.
- la protezione dell'artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi nonché degli organismi di diffusione;
- c.
- la sorveglianza federale sulle società di gestione.
2Sono salvi gli accordi internazionali.
Titolo secondo: Diritto d'autore
Capitolo 1: L'opera
Art. 2 Definizione
1Sono opere, indipendentemente dal valore o dalla destinazione, le creazioni dell'ingegno letterarie o artistiche che presentano un carattere originale.
2Sono in particolare opere:
- a.
- le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche;
- b.
- le opere musicali e altre opere acustiche;
- c.
- le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica;
- d.
- le opere di contenuto scientifico o tecnico quali disegni, piani, carte o opere plastiche;
- e.
- le opere architettoniche;
- f.
- le opere delle arti applicate;
- g.
- le opere fotografiche, cinematografiche e le altre opere visive o audiovisive;
- h.
- le opere coreografiche e le pantomime.
3I programmi per computer sono pure considerati opere.
4Sono altresì protetti i progetti, i titoli e le parti di opere, in quanto costituiscano creazioni dell'ingegno che presentano un carattere originale.
Art. 3 Opere di seconda mano
1Sono opere di seconda mano le creazioni dell'ingegno di carattere originale, ideate utilizzando una o più opere preesistenti in modo tale che resti riconoscibile il loro carattere originale.
2Sono in particolare opere di seconda mano le traduzioni, gli adattamenti audiovisivi e gli altri adattamenti.
3Le opere di seconda mano sono protette in quanto tali.
4È salva la protezione delle opere utilizzate.
Art. 4 Collezioni
Art. 5 Opere non protette
1Non sono protette dal diritto d'autore:
- a.
- le leggi, le ordinanze, gli accordi internazionali e gli altri atti ufficiali;
- b.
- i mezzi di pagamento;
- c.
- le decisioni, i verbali e i rapporti delle autorità o delle amministrazioni pubbliche;
- d.
- i fascicoli di brevetti e le domande di brevetto pubblicate.
2Parimenti non protette sono le traduzioni e le raccolte ufficiali o richieste dalla legge delle opere di cui nel capoverso 1.
Capitolo 2: L'autore
Art. 6 Definizione
È autore la persona fisica che ha creato l'opera.
Art. 7 Qualità di coautore
1Se più persone hanno concorso in qualità di autori alla creazione di un'opera, il diritto d'autore spetta loro in comune.
2Salvo patto contrario, esse possono utilizzare l'opera solo di comune accordo; nessun coautore può tuttavia rifiutare l'accordo contro i principi della buona fede.
3In caso di violazione del diritto d'autore, ogni coautore è legittimato ad agire in giudizio, ma soltanto a favore di tutti.
4Se i contributi rispettivi degli autori possono essere disgiunti, ogni autore può, salvo patto contrario, utilizzare separatamente il proprio, purché non sia pregiudicata l'utilizzazione dell'opera comune.
Art. 8 Presunzione della qualità d'autore
1Fino a prova del contrario, è considerato autore chi è indicato come tale con il suo nome, con uno pseudonimo o con un segno distintivo sugli esemplari dell'opera o nella pubblicazione di quest'ultima.
2Finché l'autore non è indicato con il suo nome o non è identificabile quando sia indicato con un pseudonimo o con un segno distintivo, l'editore può esercitare il diritto d'autore. Se neppure l'editore è nominato, tale esercizio spetta a chi ha pubblicato l'opera.
Capitolo 3: Contenuto del diritto d'autore
Sezione 1: Relazione tra l'autore e l'opera
Art. 9 Riconoscimento della qualità d'autore
1L'autore ha il diritto esclusivo sull'opera e il diritto di far riconoscere la sua qualità di autore.
2L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando, in qual modo e sotto quale nome la sua opera sarà pubblicata per la prima volta.
3Un'opera è pubblicata quando sia stata resa accessibile per la prima volta, dall'autore o con il suo consenso, a un numero rilevante di persone non appartenenti alla sua cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a).
Art. 10 Utilizzazione dell'opera
1L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata.
2Egli ha in particolare il diritto di:
- a.
- allestire esemplari dell'opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati;
- b.
- offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell'opera;
- c.1
- recitare, rappresentare o eseguire l'opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;
- d.
- diffondere l'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti;
- e.
- ritrasmettere l'opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l'organismo di diffusione d'origine, in particolare anche mediante circuiti;
- f.2
- far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse.
3L'autore di un programma per computer ha inoltre il diritto esclusivo di darlo in locazione.
1 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
2 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
Art. 11 Integrità dell'opera
1L'autore ha il diritto esclusivo di decidere:
- a.
- se, quando e in qual modo l'opera possa essere modificata;
- b.
- se, quando e in qual modo l'opera possa essere utilizzata per la creazione di un'opera di seconda mano o essere incorporata in una raccolta.
2Anche se un terzo è autorizzato in virtù della legge o di un contratto a modificare l'opera o a utilizzarla per creare un'opera di seconda mano, l'autore può opporsi ad ogni alterazione dell'opera che leda la sua personalità.
3È lecita l'utilizzazione di opere esistenti per la creazione di parodie o di imitazioni analoghe.
Sezione 2: Relazione tra l'autore e il proprietario dell'esemplare dell'opera
Art. 12 Principio dell'esaurimento dei diritti
1Gli esemplari dell'opera alienati dall'autore o con il suo consenso possono essere nuovamente alienati o altrimenti messi in circolazione.
1bisGli esemplari di un'opera audiovisiva non possono essere nuovamente alienati o locati fintanto che l'autore ne risulti pregiudicato nell'esercizio del suo diritto di rappresentare l'opera (art. 10 cpv. 2 lett. c).1
2I programmi per computer, alienati dall'autore o con il suo consenso, possono essere usati o nuovamente alienati.
3Le opere architettoniche realizzate possono essere modificate dal proprietario; è salvo l'articolo 11 capoverso 2.
1 Introdotto dall'art. 36 n. 3 della L del 14 dic. 2001 sul cinema (RU 2002 1904; FF 2000 4725). Nuovo testo giusta il n. II della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385; FF 2002 1835 4927).
Art. 13 Locazione di esemplari d'opere
1Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito.
2Non è dovuto alcun compenso per:
- a.
- le opere architettoniche;
- b.
- gli esemplari d'opere delle arti applicate;
- c.
- gli esemplari d'opere locati o prestati per uno sfruttamento dei diritti d'autore autorizzati contrattualmente.
3I diritti al compenso possono essere esercitati soltanto da società di gestione autorizzate (art. 40 segg.).
4Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. È salvo il diritto esclusivo secondo l'articolo 10 capoverso 3.
Art. 14 Diritto dell'autore di accedere all'opera e di esporla
1L'autore può esigere dal proprietario o dal possessore di un esemplare dell'opera che gli venga consentito l'accesso all'esemplare, in quanto ciò sia indispensabile all'esercizio del suo diritto d'autore e non vi si oppongano interessi legittimi del proprietario o del possessore.
2L'autore che desidera esporre un'opera in Svizzera può esigere dal proprietario o dal possessore che l'esemplare gli sia consegnato, qualora provi di avere un interesse preponderante.
3Il proprietario o il possessore può far dipendere la consegna dell'opera dalla prestazione di una garanzia per la restituzione dell'esemplare intatto. Se l'esemplare non può essere restituito intatto, l'autore è responsabile anche senza sua colpa.
Art. 15 Protezione in caso di distruzione
1Il proprietario di un'opera di cui esiste un solo esemplare originale, se deve ammettere che l'autore abbia un interesse legittimo alla conservazione di detto esemplare, non può distruggerlo senza prima proporre all'autore di riprenderlo. In questo caso, non può pretendere più del valore del materiale.
2Qualora l'autore non possa riprendere l'opera, il proprietario deve permettergli di riprodurre in modo adeguato l'esemplare originale.
3In caso di opere architettoniche, l'autore ha unicamente il diritto di fotografarle e di esigere che gli siano fornite a sue spese copie dei piani.
Capitolo 4: Trasferimento dei diritti; esecuzione forzata
Art. 16 Trasferimento dei diritti
1Il diritto d'autore è trasferibile e trasmissibile per successione.
2Salvo patto contrario, il trasferimento di uno dei diritti contenuti nel diritto d'autore non implica il trasferimento di altri diritti parziali.
3Il trasferimento della proprietà di un esemplare dell'opera, anche se si tratta dell'originale, non implica il trasferimento di facoltà d'utilizzazione inerenti al diritto d'autore.
Art. 17 Diritti su programmi per computer
Il diritto esclusivo di utilizzazione su programmi per computer, creati dal lavoratore nell'esercizio delle sue attività di servizio e nell'adempimento degli obblighi contrattuali, spetta unicamente al datore di lavoro.
Art. 18 Esecuzione forzata
Sottostanno all'esecuzione forzata i diritti enumerati nell'articolo 10 capoversi 2 e 3 e nell'articolo 11, nella misura in cui l'autore li abbia già esercitati e l'opera sia stata pubblicata con il consenso dell'autore.
Capitolo 5: Restrizioni del diritto d'autore
Art. 19 Utilizzazione dell'opera per uso privato
1L'uso privato di un'opera pubblicata è consentito. Per uso privato s'intende:
- a.
- qualsiasi utilizzazione nell'ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici;
- b.
- qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici;
- c.
- la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi.
2Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.1
3Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:2
- a.
- la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio;
- b.
- la riproduzione di opere delle arti figurative;
- c.
- la riproduzione di spartiti di opere musicali;
- d.
- la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un'opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati.
3bisLe riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.3
4Il presente articolo non si applica ai programmi per computer.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).
3 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).
Art. 20 Compenso per l'uso privato
1Fatto salvo il capoverso 3, l'utilizzazione dell'opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso.
2La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l'articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all'autore.
3I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all'autore per l'utilizzazione dell'opera secondo l'articolo 19.
4I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate.
Art. 21 Decodificazione di programmi per computer
1Chi è autorizzato ad utilizzare un programma per computer può procurarsi, mediante decodificazione del codice del programma o tramite terzi, le informazioni necessarie per l'interfaccia con programmi elaborati indipendentemente.
2Le informazioni per l'interfaccia, ottenute mediante decodificazione del codice di programma, possono essere utilizzate solamente per l'elaborazione, la manutenzione e l'utilizzazione di programmi interoperabili, a condizione che non si pregiudichi in modo intollerabile la normale utilizzazione del programma né gli interessi legittimi dell'avente diritto.
Art. 22 Ritrasmissione di opere diffuse
1Il diritto di far vedere o udire, simultaneamente e senza modifiche, opere diffuse, oppure di ritrasmetterle nel corso della ritrasmissione di un programma d'emissione può essere esercitato solo dalle società di gestione autorizzate.
2È lecito ritrasmettere opere mediante installazioni tecniche destinate ad un numero limitato di utenti, quali impianti che coprono un edificio plurifamiliare o un complesso residenziale.
3Il presente articolo non si applica alla ridiffusione di programmi della televisione per abbonamento o di programmi che non possono essere captati in Svizzera.
Art. 22a Utilizzazione delle opere d'archivio degli organismi di diffusione
1Fatto salvo il capoverso 3, i seguenti diritti sulle opere d'archivio degli organismi di diffusione secondo la legge federale del 24 marzo 20062 sulla radiotelevisione possono essere esercitati soltanto tramite società di gestione autorizzate:
- a.
- il diritto di trasmettere senza modifiche, integralmente o in estratti, l'opera d'archivio;
- b.
- il diritto di mettere a disposizione senza modifiche, integralmente o in estratti, l'opera d'archivio in modo che ognuno possa accedervi dal luogo o nel momento di sua scelta;
- c.
- i diritti di riproduzione necessari per l'utilizzazione secondo le lettere a e b.
2Per opera d'archivio di un organismo di diffusione si intende un'opera su supporto audio o audiovisivo, prodotta dall'organismo di diffusione stesso, sotto la sua responsabilità redazionale e con mezzi propri, o da terzi, su suo esclusivo mandato e a sue spese, la cui prima diffusione risale ad almeno dieci anni. Se un'opera d'archivio include altre opere o parti di opere, il capoverso 1 si applica altresì all'esercizio dei diritti su queste opere o parti di opere per quanto queste non determinino in modo rilevante il carattere specifico dell'opera d'archivio.
3Se in merito ai diritti secondo il capoverso 1 e alla loro rimunerazione è stato concluso un accordo contrattuale prima della prima diffusione o entro i dieci anni successivi, solo le disposizioni contrattuali sono applicabili. Il capoverso 1 non si applica ai diritti degli organismi di diffusione secondo l'articolo 37. Su domanda della società di gestione, gli organismi di diffusione e i terzi aventi diritto sono tenuti a fornirle informazioni sugli accordi contrattuali.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).
2 RS 784.40
Art. 22b Utilizzazione di opere orfane
1I diritti necessari per l'utilizzo di supporti audio o audiovisivi possono essere esercitati soltanto tramite società di gestione autorizzate se:
- a.
- l'utilizzo concerne fondi di archivi accessibili al pubblico o di archivi di organismi di diffusione;
- b.
- i titolari dei diritti sono sconosciuti o introvabili; e
- c.
- i supporti audio o audiovisivi destinati all'utilizzo sono stati fabbricati o riprodotti in Svizzera almeno dieci anni prima.
2Gli utenti sono tenuti ad annunciare alle società di gestione i supporti audio o audiovisivi che contengono opere orfane.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).
Art. 22c Diritto di mettere a disposizione opere musicali diffuse
1Il diritto di mettere a disposizione opere musicali non teatrali contenute in emissioni radiotelevisive in connessione con la loro diffusione può essere esercitato soltanto tramite società di gestione autorizzate se:
- a.
- l'emissione è stata prodotta prevalentemente dall'organismo di diffusione stesso o su suo incarico;
- b.
- l'emissione era dedicata a un tema non musicale predominante rispetto alla musica e annunciato prima dell'emissione secondo il modo abituale; e
- c.
- la messa a disposizione non pregiudica la vendita di musica su supporti audio o su offerte in linea di terzi.
2Alle condizioni di cui al capoverso 1, il diritto alla riproduzione ai fini della messa a disposizione può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).
Art. 23 Licenza obbligatoria per l'allestimento di supporti audio
1Se un'opera musicale, con o senza testo, è registrata in Svizzera o all'estero su un supporto audio ed è, in questa forma e con l'autorizzazione dell'autore, proposta al pubblico, alienata o altrimenti messa in circolazione, ogni fabbricante di supporti audio che abbia uno stabilimento industriale in Svizzera può esigere dal titolare del diritto d'autore, contro compenso, la stessa autorizzazione per la Svizzera.
2Il Consiglio federale può prescindere dalla condizione dello stabilimento industriale in Svizzera per le persone appartenenti a Stati che accordano la reciprocità.
Art. 24 Esemplari d'archivio e copie di sicurezza
1Per assicurare la conservazione di un'opera, è lecito allestirne una copia. Un esemplare dev'essere depositato in un archivio non accessibile al pubblico e designato come esemplare d'archivio.
1bisLe biblioteche, gli istituti d'insegnamento, i musei e gli archivi accessibili al pubblico possono allestire gli esemplari dell'opera necessari alla salvaguardia e alla conservazione delle loro collezioni sempre che con tali copie non perseguano uno scopo economico o commerciale.1
2La persona che ha il diritto di usare un programma per computer può farne una copia di sicurezza; non sono ammesse deroghe per contratto a tale facoltà.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).
Art. 24a Riproduzioni temporanee
La riproduzione temporanea di un'opera è ammessa se:
- a.
- è transitoria o accessoria;
- b.
- è parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnico;
- c.
- serve esclusivamente alla trasmissione in rete fra terzi mediante un intermediario o a un'utilizzazione legittima; e
- d.
- è priva di significato economico proprio.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).
Art. 24b Riproduzione ai fini di diffusione
1Il diritto di riprodurre opere musicali non teatrali può essere esercitato solo per il tramite di una società di gestione autorizzata se i supporti audio e audiovisivi disponibili in commercio sono utilizzati ai fini di diffusione dagli organismi di diffusione che soggiacciono alla legge federale del 24 marzo 20062 sulla radiotelevisione.
2Le riproduzioni allestite secondo il capoverso 1 non possono essere alienate né messe altrimenti in circolazione; devono essere allestite con mezzi propri dall'organismo di diffusione. Vanno distrutte non appena hanno adempiuto il loro scopo. È fatto salvo l'articolo 11.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).
2 RS 784.40
Art. 24c Utilizzazione da parte di disabili
1Un'opera può essere riprodotta in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione sensoriale dell'opera nella forma già pubblicata sia impossibile o difficoltosa.
2Tali esemplari dell'opera possono essere allestiti e messi in circolazione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro.
3L'autore ha diritto a un compenso per la riproduzione e la messa in circolazione della sua opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell'allestimento di singoli esemplari.
4Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).
Art. 25 Citazioni
1Sono lecite le citazioni tratte da opere pubblicate, nella misura in cui servano da commento, riferimento o dimostrazione e se la portata della citazione è giustificata dall'impiego fatto.
2La citazione dev'essere indicata in quanto tale; la fonte, come l'autore, se vi è designato, devono essere menzionati.
Art. 26 Cataloghi di musei, di esposizioni e di vendite all'asta
Nel catalogo pubblicato dall'amministrazione di una collezione accessibile al pubblico è lecito riprodurre opere che si trovano in tale collezione; questa regola si applica anche alla pubblicazione di cataloghi di esposizioni e di vendite all'asta.
Art. 27 Opere ubicate su suolo accessibile al pubblico
1È lecito riprodurre un'opera che, in modo permanente, sia situata o si affacci su suolo accessibile al pubblico; la riproduzione può essere offerta al pubblico, alienata, diffusa o altrimenti messa in circolazione.
2La riproduzione non può essere tridimensionale e non deve essere utilizzabile agli stessi fini dell'originale.
Art. 28 Servizi d'attualità
1Per i rendiconti sugli avvenimenti d'attualità è lecito registrare, riprodurre, presentare, diffondere e mettere in circolazione o altrimenti far vedere o udire le opere viste o udite in occasione dell'avvenimento, nella misura in cui lo scopo informativo lo giustifichi.
2A scopo informativo su questioni d'attualità è lecito riprodurre, mettere in circolazione e diffondere o ritrasmettere brevi estratti di articoli di giornale o di relazioni radiofoniche o televisive; l'estratto dev'essere indicato; la fonte e l'autore, se vi è designato, devono essere menzionati.
Capitolo 6: Durata della protezione
Art. 29 In generale
1Un'opera, fissa o meno, è protetta dal diritto d'autore dal momento in cui è creata.
2La protezione si estingue:
- a.
- 50 anni dopo la morte dell'autore per i programmi per computer;
- b.
- 70 anni dopo la morte dell'autore per ogni altro genere di opere.
3La protezione si estingue quando deve presumersi che l'autore è deceduto da più di 50, rispettivamente 70 anni.1
1 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58, cpv. 1, LParl - RS 171.10).
Art. 30 Coautori
1Se l'opera è stata creata da più persone (art. 7), la protezione si estingue:
- a.
- 50 anni dopo la morte dell'ultimo coautore superstite per i programmi per computer;1
- b.
- 70 anni dopo la morte dell'ultimo coautore superstite per ogni altro genere di opere.2
2Se i singoli contributi possono essere disgiunti, la protezione dei contributi utilizzabili singolarmente si estingue 50, rispettivamente 70 anni dopo la morte dell'autore.3
3Per calcolare la durata di protezione delle pellicole cinematografiche e di altre opere audiovisive è presa in considerazione soltanto la data di morte del regista.
1 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58, cpv. 1, LParl - RS 171.10).
2 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58, cpv. 1, LParl - RS 171.10).
3 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58, cpv. 1, LParl - RS 171.10).
Art. 31 Autore ignoto
1Se l'autore è ignoto, la protezione dell'opera si estingue 70 anni dopo la sua pubblicazione o, se essa è stata pubblicata a dispense, 70 anni dopo la pubblicazione dell'ultima dispensa.
2Se l'identità dell'autore è divenuta di pubblica ragione prima della scadenza del termine precitato, la protezione dell'opera si estingue:
- a.
- 50 anni dopo la morte dell'autore per i programmi per computer;1
- b.
- 70 anni dopo la morte dell'autore per ogni altro genere di opere.2
1 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58, cpv. 1, LParl - RS 171.10).
2 Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58, cpv. 1, LParl - RS 171.10).
Art. 32 Calcolo
La durata della protezione si calcola dal 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuto il fatto determinante per il computo.
Titolo terzo: Diritti di protezione affini
Art. 33 Diritti dell'artista interprete
1È artista interprete la persona fisica che esegue un'opera o un'espressione del folclore o che partecipa sul piano artistico a tale esecuzione.1
2L'artista interprete ha il diritto esclusivo di:
- a.2
- far vedere o udire altrove la sua prestazione, o la relativa fissazione, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, oppure metterla a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;
- b.
- trasmettere la sua prestazione per radio, televisione o mediante procedimenti analoghi, anche mediante circuiti, o ritrasmettere la prestazione trasmessa per mezzo di installazioni tecniche il cui titolare non è l'organismo di diffusione d'origine;
- c.
- registrare la sua prestazione su supporti audio o audiovisivi o su un supporto di dati e riprodurre tali registrazioni;
- d.
- offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari riprodotti della sua prestazione;
- e.3
- far vedere o udire la sua prestazione, o la relativa fissazione, quando è diffusa, ritrasmessa o messa a disposizione.
1 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
2 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
3 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
Art. 33a Diritti della personalità dell'artista interprete
1L'artista interprete ha il diritto al riconoscimento della sua qualità di interprete per le sue prestazioni.
2La tutela dell'artista interprete da pregiudizi alle sue prestazioni è retta dagli articoli 28-28l del Codice civile2.
1 Introdotto dall'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
2 RS 210
Art. 34 Pluralità di artisti interpreti
1Se più persone hanno partecipato sul piano artistico all'esecuzione di un'opera, i diritti di protezione affini secondo le regole dell'articolo 7 spettano loro in comune.
2Se gli artisti interpreti si esibiscono come gruppo, sotto un nome comune, il rappresentante designato dal gruppo è abilitato ad esercitare i diritti dei membri. Fintanto che il gruppo non ha designato un rappresentante, l'organizzatore, il produttore di supporti audio o audiovisivi o supporti di dati oppure l'organismo di diffusione possono esercitare tali diritti.
3Se la prestazione è effettuata da un coro o da un'orchestra o nell'ambito di uno spettacolo scenico, per un'utilizzazione ai sensi dell'articolo 33 è necessario il consenso delle persone seguenti:
- a.
- i solisti;
- b.
- il direttore;
- c.
- il regista;
- d.
- il rappresentante designato dal gruppo di artisti secondo il capoverso 2.
4Chi ha il diritto di utilizzare un'esibizione su supporti audiovisivi è considerato abilitato a permettere a terzi di renderla accessibile in modo che ognuno possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta.
5In mancanza di pertinenti disposizioni statutarie o contrattuali, i rapporti tra le persone abilitate ad esercitare i diritti secondo i capoversi 2 e 4 e gli artisti da esse rappresentati sono retti dalle norme sulla gestione d'affari senza mandato.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).
Art. 35 Diritto a compenso per l'utilizzazione di supporti audio o audiovisivi
1L'artista interprete ha diritto a un compenso qualora supporti audio o audiovisivi disponibili in commercio siano utilizzati ai fini di diffusione, ritrasmissione, ricezione pubblica (art. 33 cpv. 2 lett. e) o rappresentazione.
2Il produttore del supporto utilizzato può esigere un'equa parte del compenso spettante all'artista interprete.
3I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate.
4Gli artisti interpreti stranieri senza residenza abituale in Svizzera hanno diritto a compenso soltanto se appartengono a uno Stato che accorda la reciprocità.
Art. 36 Diritti del produttore di supporti audio o audiovisivi
Il produttore di supporti audio o audiovisivi ha il diritto esclusivo di:
- a.
- riprodurre le registrazioni e offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione gli esemplari riprodotti;
- b.
- mettere a disposizione le registrazioni mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta.
1 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
Art. 37 Diritti degli organismi di diffusione
L'organismo di diffusione ha il diritto esclusivo di:
- a.
- ritrasmettere l'emissione;
- b.
- far vedere o udire l'emissione;
- c.
- registrare l'emissione su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati e riprodurre tali registrazioni;
- d.
- offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione gli esemplari riprodotti dell'emissione;
- e.1
- mettere a disposizione la sua emissione mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta.
1 Introdotta dall'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
Art. 38 Trasferimento dei diritti, esecuzione forzata e limiti della protezione
L'articolo 12 capoverso 1 e l'articolo 13 nonché i capitoli 4 e 5 del Titolo secondo si applicano per analogia ai diritti degli artisti interpreti, dei produttori di supporti audio o audiovisivi e degli organismi di diffusione.
Art. 39 Durata della protezione
1 La protezione inizia con l'esecuzione dell'opera o dell'espressione del folclore da parte dell'artista interprete, con la pubblicazione dei supporti audio o audiovisivi o con il loro allestimento, se non sono stati oggetto di una pubblicazione, oppure con la diffusione dell'emissione; si estingue dopo 50 anni.1
1bisIl diritto dell'artista interprete al riconoscimento della sua qualità di interprete secondo l'articolo 33a capoverso 1 si estingue con il suo decesso ma non prima dello scadere del termine di protezione di cui al capoverso 1.2
2La durata della protezione si calcola dal 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuto il fatto determinante per il computo.
1 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
2 Introdotto dall'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
Titolo terzo a: Protezione dei provvedimenti tecnici e delle informazioni sulla gestione dei diritti
Art. 39a Protezione dei provvedimenti tecnici
1I provvedimenti tecnici efficaci destinati alla protezione delle opere e di altri oggetti protetti non devono essere elusi.
2Sono considerati provvedimenti tecnici efficaci ai sensi del capoverso 1 le tecnologie e i dispositivi quali i controlli relativi all'accesso e alle copie, i sistemi di criptaggio, i sistemi di distorsione e altri sistemi di trasformazione destinati e atti a impedire o limitare impieghi non autorizzati di opere e di altri oggetti protetti.
3È vietato produrre, importare, offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione, dare in locazione, lasciare in uso, pubblicizzare o possedere a scopo di lucro dispositivi, prodotti o componenti e fornire servizi che:
- a.
- sono oggetto di un'azione promozionale, pubblicitaria o commerciale volta a eludere i provvedimenti tecnici efficaci;
- b.
- a prescindere dall'elusione dei provvedimenti tecnici efficaci, hanno solo una finalità o utilità commerciale limitata; o
- c.
- sono progettati, prodotti, adattati o forniti principalmente allo scopo di consentire o facilitare l'elusione dei provvedimenti tecnici efficaci.
4Il divieto di elusione non può essere fatto valere nei confronti di chi elude i provvedimenti tecnici efficaci esclusivamente allo scopo di procedere a un'utilizzazione legalmente autorizzata.
Art. 39b Osservatorio dei provvedimenti tecnici
1Il Consiglio federale istituisce un servizio specializzato che:
- a.
- osserva gli effetti dei provvedimenti tecnici (art. 39a cpv. 2) sulle restrizioni del diritto d'autore disciplinate negli articoli 19-28 e riferisce sulle sue osservazioni;
- b.
- funge da organismo di collegamento tra gli utenti e i consumatori e fra gli utilizzatori dei provvedimenti tecnici e promuove soluzioni concertate.
2Il Consiglio federale disciplina nei dettagli i compiti e l'organizzazione del servizio. Può prevedere che quest'ultimo abbia facoltà di ordinare provvedimenti se l'interesse pubblico protetto dalle restrizioni del diritto d'autore lo esige.
Art. 39c Protezione delle informazioni sulla gestione dei diritti
1Le informazioni sulla gestione dei diritti d'autore e dei diritti di protezione affini non devono essere rimosse o alterate.
2Le informazioni elettroniche che consentono di identificare opere e altri oggetti protetti o che spiegano le modalità e le condizioni della loro utilizzazione, nonché i numeri o i codici che rappresentano tali informazioni sono protetti se l'elemento d'informazione:
- a.
- è apposto su supporti audio, audiovisivi o supporti di dati; o
- b.
- appare in relazione con una comunicazione senza supporto fisico di un'opera o di un altro oggetto protetto.
3Le opere o altri oggetti protetti le cui informazioni sulla gestione dei diritti d'autore e dei diritti di protezione affini sono state rimosse o alterate non possono essere riprodotte, importate, offerte al pubblico, alienate o messe altrimenti in circolazione, né essere diffuse, fatte vedere o udire o essere messe a disposizione in questa forma.
Titolo quarto: Società di gestione
Capitolo 1: Ambiti di gestione soggetti alla sorveglianza della Confederazione
Art. 40
1Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione:
- a.
- la gestione dei diritti esclusivi d'esecuzione e diffusione delle opere musicali non teatrali nonché di registrazione di tali opere su supporti audio o audio-visivi;
- abis.1
- l'esercizio di diritti esclusivi secondo gli articoli 22, 22a - 22c e 24b;
- b.2
- l'esercizio dei diritti al compenso previsti negli articoli 13, 20, 24c e 35.
2Se l'interesse pubblico lo esige, il Consiglio federale può sottoporre alla sorveglianza della Confederazione altri ambiti di gestione.
3La gestione personale dei diritti esclusivi secondo il capoverso 1 lettera a da parte dell'autore o dei suoi eredi non sottostà alla sorveglianza della Confederazione.3
1 Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).
Capitolo 2: Autorizzazione
Art. 41 Principio
Chi gestisce diritti che sottostanno alla sorveglianza della Confederazione dev'essere titolare di un'autorizzazione dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI).
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).
Art. 42 Condizioni
1Le autorizzazioni sono accordate soltanto alle società di gestione che:
- a.
- sono costituite secondo il diritto svizzero, hanno sede in Svizzera e dirigono gli affari dalla Svizzera;
- b.
- hanno per scopo principale la gestione di diritti d'autore o di diritti di protezione affini;
- c.
- sono accessibili a tutti i titolari di tali diritti;
- d.
- concedono agli autori e agli artisti interpreti un diritto di partecipazione appropriato alle decisioni della società;
- e.
- offrono garanzia, in particolare sulla base degli statuti, che siano rispettate le disposizioni legali;
- f.
- lasciano presumere una gestione efficace ed economica.
2Di norma è accordata l'autorizzazione a una sola società per categoria di opere e a una sola società per i diritti di protezione affini.
Art. 43 Durata; pubblicazione
Capitolo 3: Obblighi delle società di gestione
Art. 44 Obbligo di gestione
Nei confronti dei titolari dei diritti, le società di gestione sono obbligate ad esercitare i diritti attinenti al loro ambito d'attività.
Art. 45 Principi della gestione
1Le società di gestione esercitano la propria attività secondo i principi di un'amministrazione sana ed economica.
2Sono obbligate ad adempiere le loro funzioni secondo regole fisse e nel rispetto della parità di trattamento.
3Non possono avere fine di lucro.
4Nella misura del possibile concludono contratti di reciprocità con società di gestione estere.
Art. 46 Obbligo di applicare tariffe
1Le società di gestione allestiscono tariffe per riscuotere le indennità da esse rivendicate.
2Negoziano il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti.
3Sottopongono per approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (art. 55) e pubblicano le tariffe approvate.
Art. 47 Tariffa comune
1Le società di gestione che esercitano la propria attività nello stesso settore devono fissare, secondo principi uniformi, una tariffa comune per ogni tipo di utilizzazione d'opere o di prestazione di artista interprete, nonché designare una di loro come organo comune per l'incasso.
2Il Consiglio federale può emanare disposizioni complementari per disciplinare la loro collaborazione.
Art. 48 Principi della ripartizione
1Le società di gestione devono fissare un regolamento di ripartizione e sottoporlo per approvazione all'autorità di sorveglianza (art. 52 cpv. 1).
2L'utilizzazione di parti del prodotto della gestione per fini di previdenza sociale e di promozione di attività culturali richiede l'approvazione dell'organo supremo della società.
Art. 49 Ripartizione del prodotto della gestione
1Le società ripartiscono il prodotto della loro gestione proporzionalmente al reddito di ogni opera e di ogni prestazione. Devono intraprendere tutto quanto si può ragionevolmente pretendere da loro per identificare gli aventi diritto.
2Se tale ripartizione comporta spese eccessive, le società di gestione possono procedere a valutazioni per determinare il reddito effettivo; le valutazioni devono essere fondate su criteri controllabili e adeguati.
3Il prodotto della gestione dev'essere ripartito tra l'avente diritto originario e gli altri aventi diritto in modo tale che un'equa parte spetti di norma all'autore e all'artista interprete. È consentita un'altra ripartizione se le spese fossero eccessive.
4Il regolamento di ripartizione non infirma gli accordi contrattuali tra il titolare originario dei diritti e terzi.
Art. 50 Obbligo d'informare e di rendere conto
Le società di gestione devono fornire all'autorità di sorveglianza tutte le informazioni utili e metterle a disposizione tutti i documenti necessari per l'attuazione della sorveglianza, nonché presentarle un rapporto annuo sull'esercizio precedente.
Capitolo 4: Obbligo di informare le società di gestione
Art. 51
1Nella misura in cui si possa ragionevolmente pretenderlo da loro, gli utenti d'opere devono fornire alle società di gestione le informazioni di cui esse abbisognano per fissare e applicare le tariffe nonché per ripartire il prodotto della gestione.
2Le società di gestione sono tenute al segreto commerciale.
Capitolo 5: Sorveglianza sulle società di gestione
Sezione 1: Sorveglianza della gestione
Art. 52 Autorità di sorveglianza
1L'IPI1 (autorità di sorveglianza) esercita la sorveglianza sulle società di gestione.
1 Nuova espr. giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
2 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135).
Art. 53 Estensione della sorveglianza
1L'autorità di sorveglianza controlla l'attività delle società di gestione e vigila affinché adempiano i loro obblighi. Esamina e approva il loro rapporto d'attività.
2Può emanare istruzioni sull'obbligo d'informare (art. 50).
3Per esercitare le sue funzioni, può far capo a persone estranee all'amministrazione federale; esse sono tenute al segreto.
Art. 54 Misure in caso di violazione degli obblighi
1Se una società di gestione non adempie gli obblighi, l'autorità di sorveglianza le assegna un termine congruo per regolarizzare la situazione; se il termine non è rispettato, prende i provvedimenti necessari.
2Se una società di gestione non si conforma alle decisioni, l'autorità di sorveglianza può, dopo diffida, limitare o revocare l'autorizzazione.
3L'autorità di sorveglianza può pubblicare, a spese della società di gestione, le decisioni cresciute in giudicato.
Sezione 2: Sorveglianza delle tariffe
Art. 55 Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini
1La Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (Commissione arbitrale) è competente per l'approvazione delle tariffe delle società di gestione (art. 46).
2Il Consiglio federale ne nomina i membri. Disciplina l'organizzazione e la procedura della Commissione arbitrale nell'ambito della legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa.
3La Commissione arbitrale decide senza ricevere istruzioni; le persone responsabili del segretariato della Commissione sono subordinate in quest'attività al presidente della Commissione.
Art. 56 Composizione della Commissione arbitrale
Art. 57 Quorum
1La Commissione arbitrale pronuncia nella composizione di cinque membri: il presidente, due assessori e due altri membri.
2Questi ultimi sono designati per ogni singola vertenza dal presidente e devono essere competenti in materia. Uno è scelto tra i membri proposti dalle società di gestione, l'altro tra i membri proposti dalle associazioni di utenti.
3L'appartenenza ad una società di gestione o ad un'associazione di utenti non costituisce di per sé motivo di ricusa dei membri designati per la loro competenza in materia.
Art. 58 Sorveglianza amministrativa
Art. 59 Approvazione delle tariffe
1La Commissione arbitrale approva la tariffa che le è sottoposta se la struttura e le singole clausole sono adeguate.
2Dopo aver sentito la società di gestione che partecipa alla procedura e le associazioni di utenti (art. 46 cpv. 2), essa può modificare la tariffa.
3Le tariffe approvate con decisione cresciuta in giudicato vincolano il giudice.
Art. 60 Principio dell'adeguatezza
1Per il calcolo dell'indennità, devono essere tenuti in considerazione:
- a.
- le entrate conseguite dall'utente per mezzo dell'utilizzazione dell'opera, della prestazione, dei supporti audio o audiovisivi o dell'emissione oppure, a titolo sussidiario, le spese relative all'utilizzazione;
- b.
- il numero e il genere delle opere, delle prestazioni, dei supporti audio o audiovisivi o delle emissioni utilizzati;
- c.
- la proporzione esistente tra le opere, prestazioni, supporti audio o audiovisivi o emissioni protetti e quelli non protetti, nonché rispetto ad altre prestazioni.
2L'indennità ammonta di norma al 10 per cento al massimo delle entrate o spese d'utilizzazione per i diritti d'autore e al 3 per cento al massimo per i diritti affini; essa deve tuttavia essere fissata in modo da garantire agli aventi diritto una remunerazione adeguata mediante una gestione razionale.
3L'utilizzazione d'opere secondo l'articolo 19 capoverso 1 lettera b sottostà a tariffe preferenziali.
Titolo quinto: Protezione giuridica
Capitolo 1: Protezione di diritto civile
Art. 61 Azione d'accertamento
Chi prova d'avere un interesse legittimo può promuovere un'azione intesa a fare accertare l'esistenza o l'assenza di un diritto o di un rapporto giuridico disciplinato dalla presente legge.
Art. 62 Azione d'esecuzione di una prestazione
1Chi è leso o rischia di essere leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto affine di protezione può chiedere al giudice:
- a.
- di proibire una lesione imminente;
- b.
- di far cessare una lesione attuale;
- c.1
- di obbligare il convenuto a indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.
1bisVi è rischio di lesione dei diritti d'autore o dei diritti di protezione affini in particolare nel caso degli atti di cui agli articoli 39a capoversi 1 e 3 e 39c capoversi 1 e 3.2
2Sono salve le azioni secondo il Codice delle obbligazioni3 volte al risarcimento, alla riparazione morale, nonché alla consegna dell'utile giusta le disposizioni della gestione d'affari senza mandato.
3Chi dispone di una licenza esclusiva è legittimato in proprio all'azione, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente. Tutti i titolari di una licenza possono intervenire nell'azione per far valere il proprio danno.4
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
2 Introdotto dall'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
3 RS 220
4 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 63 Confisca
1Il giudice può ordinare la confisca e la realizzazione o la distruzione degli oggetti fabbricati illecitamente o delle installazioni, degli apparecchi e degli altri mezzi che servono prevalentemente alla loro fabbricazione.1
2Fanno eccezione le opere architettoniche già realizzate.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 64
…
1 Abrogato dal n. II 9 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 65 Provvedimenti cautelari
Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per:
- a.
- assicurare le prove;
- b.
- accertare la provenienza degli oggetti allestiti o messi in circolazione illecitamente;
- c.
- salvaguardare lo stato di fatto; o
- d.
- attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa.
1 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 66 Pubblicazione della sentenza
Su richiesta della parte vincente, il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza a spese della parte soccombente. Esso fissa modo ed estensione della pubblicazione.
Art. 66a Trasmissione delle sentenze
Le autorità giudiziarie trasmettono all'IPI, gratuitamente e in copia integrale, le sentenze passate in giudicato.
1 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Capitolo 2: Disposizioni penali
Art. 67 Violazione del diritto d'autore
1A querela della parte lesa, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:1
- a.
- utilizza un'opera sotto una designazione falsa o diversa da quella decisa dall'autore;
- b.
- pubblica un'opera;
- c.
- modifica un'opera;
- d.
- utilizza un'opera per creare un'opera di seconda mano;
- e.
- allestisce esemplari di un'opera mediante un procedimento qualsiasi;
- f.
- offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione esemplari di un'opera;
- g.
- recita, rappresenta o esegue un'opera direttamente o mediante un procedimento qualsiasi oppure la fa vedere o udire altrove;
- gbis.2
- mette a disposizione un'opera mediante un procedimento qualsiasi in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;
- h.
- diffonde un'opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti, o la ritrasmette con impianti tecnici il cui titolare non è l'organismo di diffusione d'origine;
- i.3
- fa vedere o udire un'opera messa a disposizione, diffusa o ritrasmessa;
- k.4
- si rifiuta d'indicare all'autorità competente la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali;
- l.
- dà in locazione un programma per computer.
2Se l'autore dell'infrazione ha agito per mestiere, si procede d'ufficio. La pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.5
1 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
2 Introdotta dall'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
3 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
4 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
5 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
Art. 68 Omissione dell'indicazione della fonte
Chiunque, nei casi previsti dalla legge (art. 25 e 28), omette intenzionalmente d'indicare la fonte utilizzata e, sempre che vi sia designato, l'autore è, a querela della parte lesa, punito con la multa.
Art. 69 Lesione di diritti di protezione affini
1A querela della parte lesa, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:1
- a.
- diffonde la prestazione di un artista interprete (prestazione) per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti;
- b.
- registra una prestazione su supporti audio o audiovisivi o su un supporto di dati;
- c.
- offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione esemplari riprodotti di una prestazione;
- d.
- ritrasmette la prestazione con impianti tecnici il cui titolare non è l'organismo di diffusione d'origine;
- e.2
- fa vedere o udire una prestazione messa a disposizione, diffusa o ritrasmessa;
- ebis.3
- utilizza una prestazione sotto falso nome o sotto un nome diverso dal nome d'arte scelto dall'artista interprete;
- eter.4
- mette a disposizione mediante un procedimento qualsiasi una prestazione, un supporto audio o audiovisivo o un'emissione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;
- f.
- riproduce un supporto audio o audiovisivo o offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione gli esemplari riprodotti;
- g.
- ritrasmette un'emissione;
- h.
- registra un'emissione su supporti audio o audiovisivi o su un supporto di dati;
- i.
- riproduce un'emissione registrata su un supporto audio o audiovisivo o su un supporto di dati o mette altrimenti in circolazione tali esemplari riprodotti;
- k.5
- rifiuta d'indicare all'autorità competente la provenienza e la quantità dei supporti in suo possesso sui quali è registrata una prestazione protetta ai sensi degli articoli 33, 36 o 37, illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.
2Se l'autore dell'infrazione ha agito per mestiere, si procede d'ufficio. La pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.6
1 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
2 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
3 Introdotta dall'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
4 Introdotta dall'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
5 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
6 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
Art. 69a Violazione della protezione dei provvedimenti tecnici e delle informazioni sulla gestione dei diritti
1A querela della parte lesa, è punito con la multa chiunque intenzionalmente e illecitamente:
- a.
- elude i provvedimenti tecnici efficaci secondo l'articolo 39a capoverso 2 con l'intenzione di procedere a un'utilizzazione legalmente non autorizzata di opere o di altri oggetti protetti;
- b.
- produce, importa, offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione, dà in locazione, lascia in uso, pubblicizza o possiede a scopo di lucro dispositivi, prodotti o componenti o fornisce servizi che:
- 1.
- sono oggetto di un'azione promozionale, pubblicitaria o commerciale volta a eludere i provvedimenti tecnici efficaci,
- 2.
- a prescindere dall'elusione dei provvedimenti tecnici efficaci, hanno solo una finalità o utilità commerciale limitata, o
- 3.
- sono progettati, prodotti, adattati o forniti principalmente allo scopo di consentire o facilitare l'elusione dei provvedimenti tecnici efficaci;
- c.
- rimuove o altera informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti d'autore e dei diritti di protezione affini secondo l'articolo 39b capoverso 2;
- d.
- riproduce, importa, offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione, diffonde, fa vedere o udire o mette a disposizione opere o altri oggetti protetti le cui informazioni sulla gestione dei diritti secondo l'articolo 39c capoverso 2 sono state rimosse o alterate.
2Se ha agito per mestiere, l'autore dell'infrazione è perseguito d'ufficio. La pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria.
3Gli atti di cui al capoverso 1 lettere c e d sono punibili solo se sono compiuti da una persona che sa o che, secondo le circostanze, è tenuta a sapere che in tal modo commette, rende possibile, facilita o dissimula la violazione di un diritto d'autore o di un diritto di protezione affine.
1 Introdotto dall'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
Art. 70 Esercizio illecito di diritti
Chiunque, senza essere titolare dell'autorizzazione richiesta (art. 41), fa valere diritti d'autore o diritti di protezione affini la cui gestione sottostà alla sorveglianza della Confederazione (art. 40) è punito con la multa.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 71 Infrazioni commesse nell'azienda
Art. 72 Confisca nel procedimento penale
Capitolo 3: Ricorso al Tribunale amministrativo federale
Art. 74
1Contro le decisioni dell'autorità di sorveglianza e della Commissione arbitrale è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2I ricorsi contro le decisioni della Commissione arbitrale hanno effetto sospensivo soltanto se il giudice dell'istruzione del Tribunale amministrativo federale lo decide, d'ufficio o ad istanza di parte.
Capitolo 4: Intervento dell'Amministrazione delle dogane
Art. 75 Denuncia di merci sospette
1L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare i titolari di diritti d'autore o di diritti di protezione affini, nonché le società di gestione autorizzate, qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel territorio doganale svizzero o dell'imminente asportazione dal territorio doganale svizzero di merci la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini.2
2In tali casi, l'Amministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere le merci per tre giorni feriali, affinché le persone autorizzate possano presentare una domanda secondo l'articolo 76 capoverso 1.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
2 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).
Art. 76 Domanda d'intervento
1Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel territorio doganale svizzero o l'asportazione dal territorio doganale svizzero di merci la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini, il titolare di diritti d'autore o di diritti di protezione affini, il titolare di una licenza legittimato ad agire o una società di gestione autorizzata può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo di tali merci.1
2Il richiedente fornisce all'Amministrazione delle dogane le indicazioni necessarie per decidere in merito alla richiesta. Le rimette in particolare una descrizione precisa delle merci.2
3L'Amministrazione delle dogane decide definitivamente sulla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.3
1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).
2 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).
3 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 77 Ritenzione della merce
1Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che l'introduzione nel territorio doganale svizzero o l'asportazione dal territorio doganale svizzero di una determinata merce violi la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini, l'Amministrazione lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, al detentore o al proprietario di tale merce.2
2L'Amministrazione delle dogane trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dal momento della comunicazione secondo il capoverso 1, per consentire al richiedente di chiedere provvedimenti cautelari.
3In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
2 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).
Art. 77a Campioni
1Durante la ritenzione della merce, l'Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta.
2Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni sono a carico del richiedente.
3Dopo l'esame, i campioni, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.
1 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 77b Tutela dei segreti di fabbricazione e d'affari
1Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 77 capoverso 1, l'Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di campioni e della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 77a capoverso 1.
2Il dichiarante, detentore o proprietario può chiedere di essere presente durante l'ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d'affari.
3L'Amministrazione delle dogane può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni.
1 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 77c Domanda di distruzione della merce
1Insieme con la domanda di cui all'articolo 76 capoverso 1, il richiedente può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di distruggere la merce.
2Se è presentata una domanda di distruzione della merce secondo il capoverso 1, l'Amministrazione delle dogane ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario della merce nella comunicazione di cui all'articolo 77 capoverso 1.
3La domanda di distruzione della merce non implica un prolungamento dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l'articolo 77 capoversi 2 e 3.
1 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 77d Consenso
1Per la distruzione della merce è necessario il consenso del dichiarante, detentore o proprietario.
2Il consenso è considerato dato se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone esplicitamente alla distruzione della merce entro i termini di cui all'articolo 77 capoversi 2 e 3.
1 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 77e Mezzi probatori
Prima di distruggere la merce, l'Amministrazione delle dogane preleva campioni e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni.
1 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 77f Risarcimento
1Se la distruzione della merce si rivela ingiustificata, soltanto il richiedente risponde del danno.
2Se il dichiarante, detentore o proprietario ha acconsentito per scritto alla distruzione della merce, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno nemmeno se successivamente la distruzione si rivela ingiustificata.
1 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 77g Spese
1Le spese per la distruzione della merce sono a carico del richiedente.
2Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni ai sensi dell'articolo 77e decide il giudice nell'ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l'articolo 77f capoverso 1.
1 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 77h Dichiarazione di responsabilità e risarcimento
1Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione della merce, l'Amministrazione delle dogane può subordinare la ritenzione della merce a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l'Amministrazione delle dogane può, in casi motivati, chiedere al richiedente un'adeguata garanzia.
2Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni.
1 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Titolo sesto: Disposizioni finali
Capitolo 1: Esecuzione e abrogazione del diritto previgente
Art. 78 Disposizioni d'esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.
Art. 79 Abrogazione di leggi federali
Capitolo 2: Disposizioni transitorie
Art. 80 Oggetti protetti esistenti
1La presente legge si applica anche a opere, prestazioni, supporti audio e audiovisivi nonché ad emissioni creati prima della sua entrata in vigore.
2Se l'utilizzazione di un'opera, di una prestazione, di un supporto audio o audiovisivo o di un'emissione, lecita secondo il diritto previgente, è vietata dalla presente legge, l'utilizzazione iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge può essere portata a termine.
Art. 81 Contratti esistenti
1I contratti relativi ai diritti d'autore e ai diritti di protezione affini, conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, come pure gli atti di disposizione effettuati in virtù di tali contratti, rimangono efficaci secondo le norme del diritto previgente.
2Salvo patto contrario, questi contratti non sono applicabili ai diritti introdotti dalla presente legge.
Art. 81a Legittimazione all'azione dei titolari di licenza
Gli articoli 62 capoverso 3 e 65 capoverso 5 sono applicabili unicamente ai contratti di licenza conclusi o confermati dopo l'entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2007 della presente legge.
1 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 82 Autorizzazioni per la gestione di diritti d'autore
Le società di gestione di diritti d'autore ammesse ad esercitare la propria attività in virtù della legge federale del 25 settembre 19401 concernente la riscossione dei diritti d'autore devono chiedere una nuova autorizzazione (art. 41) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
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Art. 83 Tariffe
1Le tariffe delle società di gestione autorizzate che sono state approvate secondo il diritto previgente rimangono in vigore fino allo spirare della loro durata di validità.
2I compensi previsti negli articoli 13, 20 e 35 sono dovuti a contare dall'entrata in vigore della presente legge; possono essere rivendicati dopo l'approvazione della tariffa corrispondente.