Legge federale
sulla protezione del design
(Legge sul design, LDes)
del 5 ottobre 2001 (Stato 1° aprile 2019)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 122 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 20003,
decreta:
1 RS 101
2 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20153631; FF 2009 7425).
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Oggetto e condizioni della protezione
Art. 1 Oggetto della protezione
La presente legge protegge in quanto design le creazioni di prodotti o parti di prodotti caratterizzati in particolare dalla disposizione di linee, superfici, contorni o colori oppure dal materiale utilizzato.
Art. 2 Condizioni della protezione
1 Un design può esser protetto se è nuovo e originale.
2 Il design non è nuovo se, prima della data di deposito o di priorità, è stato reso accessibile al pubblico un design identico che poteva essere noto negli ambienti economici svizzeri del settore.
3 Il design non è originale se, nell’effetto generale da esso suscitato, si distingue soltanto in virtù di caratteristiche insignificanti da un design che poteva essere noto negli ambienti economici svizzeri del settore.
Art. 3 Divulgazioni non opponibili
La divulgazione di un design durante i dodici mesi che precedono la data di deposito o di priorità non è opponibile alla persona che è titolare del diritto di protezione (titolare del diritto), se:
- a.
- terzi hanno abusivamente divulgato il design a danno dell’avente diritto;
- b.
- l’avente diritto ha divulgato egli stesso il design.
Art. 4 Motivi di esclusione
La protezione del design è esclusa, se:
- a.
- non è depositato un design ai sensi dell’articolo 1;
- b.
- al momento del deposito il design non adempie le condizioni secondo l’articolo 2;
- c.
- le caratteristiche del design risultano esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto;
- d.
- il design viola il diritto federale o trattati internazionali4;
- e.
- il design è contrario all’ordine pubblico o ai buoni costumi.
4 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
Sezione 2: Esistenza del diritto di design
Art. 5 Nascita del diritto di design e durata della protezione
1 Il diritto di design nasce con l’iscrizione nel registro dei design (registro).
2 La protezione dura per cinque anni a contare dalla data del deposito.
3 Può essere rinnovata per altri quattro periodi di cinque anni ciascuno.
Art. 6 Priorità di deposito
Il diritto di design spetta a chi deposita per primo il design.
Art. 7 Legittimazione al deposito
1 È legittimato al deposito chi ha creato il design, il suo successore in diritto o terzi cui il diritto appartiene in virtù di un altro titolo giuridico.
2 Qualora più persone abbiano creato insieme un design, esse sono legittimate al deposito in comune, salvo convenzione contraria.
Sezione 3: Estensione della protezione ed effetti
Art. 8 Estensione della protezione
La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato.
Art. 9 Effetti del diritto di design
1 Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l’immagazzinamento, l’offerta, la messa in commercio, l’importazione, l’esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi.
1bis Il titolare del diritto può vietare l’importazione, l’esportazione e il transito di merci fabbricate a titolo commerciale anche quando avvengono per scopi privati.5
2 Il titolare del diritto può inoltre vietare a terzi di partecipare a un uso illecito, di favorirlo o di agevolarlo.
5 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 10 Obbligo di informare del titolare del diritto
Chi rimanda, su merci o in atti d’affari, a una protezione del design senza indicare il numero del diritto di design è tenuto a comunicarlo gratuitamente su richiesta.
Art. 11 Più aventi diritto
Salvo convenzione contraria, più aventi diritto dispongono in comune delle prerogative secondo l’articolo 9.
Art. 12 Diritto di proseguire l’uso
1 Il titolare del diritto non può vietare a terzi di continuare a usare, nella stessa misura, un design che avevano usato in buona fede in Svizzera durante i seguenti periodi:
- a.
- prima della data di deposito o di priorità;
- b.
- durante la durata del differimento della pubblicazione (art. 26).
2 Il diritto di proseguire l’uso è trasferibile soltanto insieme all’azienda.
Art. 13 Diritto di coutenza
1 Il titolare del diritto non può opporre il design registrato a terzi che, in buona fede, hanno usato commercialmente il design in Svizzera fra l’ultimo giorno del termine di pagamento dell’emolumento relativo a un ulteriore periodo di protezione e il giorno in cui è stata presentata la domanda di proseguimento della procedura (art. 31) o che hanno effettuato a tale scopo speciali preparativi.
2 Il diritto di coutenza è trasferibile soltanto insieme all’azienda.
3 Chi rivendica il diritto di coutenza deve versare al titolare del diritto un equo indennizzo a partire dal risorgere del diritto di design.
Art. 14 Trasferimento
1 Il titolare del diritto può trasferire interamente o in parte il diritto di design.
2 Per essere valido il trasferimento esige la forma scritta, ma non l’iscrizione nel registro. Esso ha effetto nei confronti di terzi in buona fede soltanto una volta iscritto nel registro.
3 Fino alla registrazione del trasferimento:
- a.
- i titolari di licenza in buona fede possono liberarsi degli obblighi fornendo le prestazioni al precedente titolare del diritto;
- b.
- possono essere promosse azioni secondo la presente legge contro il precedente titolare del diritto.
Art. 15 Licenza
1 Il titolare del diritto può concedere a terzi l’uso esclusivo o non esclusivo del diritto di design o di singole facoltà da esso derivanti.
2 La licenza è iscritta nel registro su domanda di una delle parti. In tal modo diventa opponibile a ogni diritto sul design acquisito posteriormente.
Art. 16 Usufrutto e pegno
1 Il diritto di design può essere oggetto di usufrutto o costituito in pegno.
2 L’usufrutto e la costituzione in pegno sono opponibili a un acquirente in buona fede del diritto di design soltanto quando sono iscritti nel registro. La registrazione avviene su domanda di una delle parti.
3 Fino alla registrazione del diritto di usufrutto, i titolari di licenza in buona fede possono liberarsi degli obblighi fornendo le prestazioni al precedente titolare del diritto.
Art. 17 Esecuzione
Il diritto di design può essere oggetto di procedure esecutive.
Sezione 4: Rappresentanza
Art. 186
1 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l’autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.
2 L’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) è autorizzato a dichiarare alle autorità estere competenti che, in materia di proprietà intellettuale, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempre che alla Svizzera sia concessa la reciprocità.
6 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del DF del 28 set. 2018 concernente l’approvazione e l’attuazione della Conv. n. 94 del Consiglio d’Europa sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 975; FF 2017 5061).
Capitolo 2: Deposito e registrazione
Sezione 1: Deposito
Art. 19 Condizioni generali
1 Il design è considerato depositato dal momento in cui è presentata una domanda di registrazione all’IPI. La domanda contiene:7
- a.
- la richiesta di registrazione;
- b.
- una raffigurazione del design idonea per la riproduzione; se la raffigurazione non soddisfa questa condizione, l’IPI8 concede al depositante9 un termine per ovviare a tale mancanza.
2 Entro il termine fissato dall’IPI, va inoltre pagato l’emolumento previsto per il primo periodo di protezione.
3 Nel caso in cui il design depositato sia bidimensionale (disegno) e sia stato chiesto il differimento della pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, si può inviare un esemplare del design in luogo e vece della raffigurazione. Se è tuttavia previsto che la protezione del design debba essere mantenuta dopo la scadenza del differimento10, va preventivamente fatta pervenire all’IPI una raffigurazione del design idonea per la riproduzione.
4 Contro versamento di un emolumento, il design può essere corredato di una descrizione di 100 parole al massimo al fine di spiegare la raffigurazione.
7 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del DF del 28 set. 2018 concernente l’approvazione e l’attuazione della Conv. n. 94 del Consiglio d’Europa sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 975; FF 2017 5061).
8 Nuova designazione giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20153631; FF 2009 7425). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.t
9 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
10 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
Art. 20 Deposito cumulativo
1 I design che, secondo l’Accordo di Locarno dell’8 ottobre 196811 istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni o modelli industriali, appartengono alla stessa classe possono essere depositati mediante deposito cumulativo.
2 Il Consiglio federale può limitare le dimensioni e il peso del deposito cumulativo.
Art. 21 Effetto del deposito
Il deposito crea la presunzione della novità e dell’originalità del design nonché del diritto al deposito.
Sezione 2: Priorità
Art. 22 Condizioni ed effetti della priorità
1 Se un design è stato oggetto di un primo deposito regolare, effettuato o esplicante i suoi effetti in un altro Stato firmatario della Convenzione d’Unione di Parigi del 20 marzo 188312 per la protezione della proprietà industriale, il depositante13 o il suo successore in diritto possono rivendicare la data del primo deposito per depositare lo stesso design in Svizzera, a condizione che il deposito in Svizzera avvenga entro sei mesi dal primo deposito.
2 Il primo deposito in uno Stato che garantisce alla Svizzera la reciprocità ha gli stessi effetti del primo deposito in uno Stato firmatario della Convenzione d’Unione di Parigi.
12 RS 0.232.01,0.232.02, 0.232.03,0.232.04
13 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
Art. 23 Requisiti formali
1 Chi intende rivendicare un diritto di priorità deve presentare all’IPI una dichiarazione di priorità. L’IPI può esigere la presentazione di un attestato di priorità.
2 La pretesa decade se i termini e i requisiti formali stabiliti dal Consiglio federale non sono rispettati.
3 La registrazione di una priorità crea unicamente una presunzione a favore del titolare del diritto.
Sezione 3: Registrazione e rinnovo della protezione; comunicazione elettronica con le autorità 1414 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 20045085; FF 20015109).
14 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 20045085; FF 20015109).
Art. 24 Registrazione
1 Un design depositato conformemente alle prescrizioni giuridiche è iscritto nel registro.
2 L’IPI non entra nel merito della domanda di registrazione, se i requisiti formali secondo l’articolo 19 capoversi 1 e 2 non sono soddisfatti.
3 L’IPI respinge la domanda di registrazione quando è evidente che esiste un motivo d’esclusione secondo l’articolo 4 lettere a, d o e.
4 Nel registro sono inoltre iscritte tutte le modificazioni relative al diritto di design o agli aventi diritto. Il Consiglio federale può prevedere l’iscrizione di ulteriori indicazioni, come restrizioni della libertà di disporre decise da giudici o da autorità preposte alle procedure esecutive.
Art. 25 Pubblicazione
1 L’IPI pubblica, in base alle iscrizioni nel registro, le indicazioni previste dall’ordinanza e una riproduzione del design depositato.
2 L’IPI designa l’organo di pubblicazione.
Art. 26 Differimento della pubblicazione
1 Il depositante15 può chiedere per scritto che la pubblicazione sia differita di 30 mesi al massimo a contare dalla data di deposito o di priorità.
2 Durante il periodo di differimento, il titolare del diritto può chiedere in ogni momento la pubblicazione immediata.
3 L’IPI mantiene segreto il design depositato fino alla scadenza del periodo di differimento. Il segreto è mantenuto illimitatamente, se il deposito viene ritirato prima della scadenza del periodo di differimento.
15 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
Art. 26a Comunicazione elettronica con le autorità 16
1 Il Consiglio federale può autorizzare l’IPI a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
2 I fascicoli e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.
3 Il registro può essere tenuto in forma elettronica.
4 L’IPI può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura elettronica di richiamo; esso può esigere una rimunerazione per questo servizio.
5 Le pubblicazioni dell’IPI possono essere fatte in forma elettronica; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.
16 Introdotto dal n. 5 dell’all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 20045085; FF 20015109).
Art. 27 Pubblicità del registro e consultazione degli atti
1 Chiunque può consultare il registro, ottenere informazioni sul suo contenuto e chiedere estratti; è fatto salvo l’articolo 26.
2 Chiunque ha inoltre il diritto di prendere visione del fascicolo relativo ai design registrati. Il Consiglio federale può restringere il diritto alla consultazione soltanto se vi si oppongono segreti di fabbricazione o di affari o altri interessi preponderanti.
3 A titolo eccezionale il fascicolo può essere consultato prima dell’iscrizione a condizione che questo non abbia effetti sulle condizioni e sull’estensione della protezione (art. 2–17). Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Art. 28 Cancellazione della registrazione
L’IPI cancella del tutto o in parte la registrazione se:
- a.
- il titolare del diritto ne chiede la cancellazione;
- b.
- la registrazione non viene rinnovata;
- c.
- gli emolumenti previsti non vengono pagati;
- d.
- la registrazione è dichiarata nulla da una sentenza cresciuta in giudicato; o
- e.
- il termine di protezione giusta l’articolo 5 è scaduto.
Art. 29 Deposito internazionale
Chi effettua il deposito internazionale di un disegno o modello industriale (design) con denominazione Svizzera consegue la protezione garantita dalla presente legge come nel caso di deposito in Svizzera. Qualora le disposizioni dell’Accordo dell’Aja del 6 novembre 192517 concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali siano più favorevoli al depositario internazionale di quelle della presente legge, esse prevalgono su queste ultime.
17 [CS 11 1000]. Vedi ora l’Acc. del 29 nov. 1960 (RS 0.232.121.2).
Sezione 4: Emolumenti
Art. 30
L’ammontare degli emolumenti da pagare secondo la presente legge e la relativa ordinanza nonché le modalità di pagamento sono retti dal Regolamento del 28 aprile 199718 sulle tasse dell’Istituto della proprietà intellettuale (OT-IPI).
18 [RU 1997 2173, 1999 2632, 2001 2385, 2005 2323, 2006 4487, 2007 4477n. VI, 2008 1897 2431, 2011 2251, 2013 1307, 2016 1049. RU 2016 4845art. 12 ]. Vedi ora l’O dell’IPI del 14 giu. 2016 sulle tasse, in vigore dal 1° gen. 2017 (RS 232.148).
Capitolo 3: Protezione giuridica
Sezione 1: Proseguimento della procedura in caso di inosservanza dei termini
Art. 31
1 Se non osserva un termine che va rispettato nei confronti dell’IPI, il depositante o titolare del diritto può chiedere all’IPI il proseguimento della procedura.19
2 La domanda deve essere presentata entro due mesi dal momento in cui si è avuto conoscenza dell’inosservanza del termine, ma al massimo entro sei mesi dalla scadenza del termine non osservato. Entro detti termini, il depositante20 o il titolare del diritto deve inoltre aver compiuto integralmente l’atto omesso e pagato l’emolumento per il proseguimento della procedura.
3 L’accettazione della domanda di proseguimento della procedura da parte dell’IPI ripristina la situazione che si sarebbe avuta compiendo l’atto per tempo.
4 Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei termini:
- a.
- per la presentazione della domanda di proseguimento della procedura;
- b.
- per rivendicare una priorità.
19 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
20 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
Sezione 2: …
Art. 3221
21 Abrogata dal n. 22 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).
Sezione 3: Diritto civile
Art. 33 Azione d’accertamento
Chiunque dimostri un interesse giuridico può far accertare dal giudice l’esistenza o l’inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico ai sensi della presente legge.
Art. 34 Azione per cessione
1 Chiunque dimostri un diritto prevalente può pretendere in giudizio la cessione del diritto di design da parte del titolare del diritto.
2 Se il titolare del diritto è in buona fede, l’azione nei suoi confronti va promossa entro due anni dalla pubblicazione del design.
3 Se il giudice ordina la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato industrialmente il design in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.
4 Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.
Art. 35 Azione d’esecuzione di una prestazione
1 Il titolare del diritto, che è leso o rischia di essere leso nel suo diritto, può chiedere al giudice di:
- a.
- proibire una lesione imminente;
- b.
- far cessare una lesione attuale;
- c.
- obbligare la parte convenuta a indicare la provenienza e l’entità degli oggetti in suo possesso prodotti illecitamente nonché i destinatari e l’entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.
2 Sono fatte salve le azioni secondo il Codice delle obbligazioni22 volte al risarcimento del danno, alla riparazione del torto morale, nonché alla consegna dell’utile secondo le disposizioni della gestione d’affari senza mandato.
3 L’azione d’esecuzione di una prestazione può essere promossa soltanto dopo l’iscrizione del design nel registro. Un danno può essere fatto valere con effetto retroattivo al momento in cui la parte convenuta ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di registrazione.
4 Chi dispone di una licenza esclusiva23 è legittimato in proprio all’azione indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente. Tutti i titolari di una licenza possono intervenire in un’azione per contraffazione per far valere il danno da essi subìto.
22 RS 220
23 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
Art. 36 Confisca nella procedura civile
Il giudice può ordinare la confisca e la realizzazione o la distruzione degli oggetti prodotti illecitamente o delle installazioni, apparecchi e altri mezzi che servono prevalentemente alla loro produzione.
Art. 3724
24 Abrogato dal n. II 11 dell’all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 38 Provvedimenti cautelari 25
Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per:
- a.
- assicurare le prove;
- b.
- accertare la provenienza degli oggetti prodotti illecitamente;
- c.
- salvaguardare lo stato di fatto; o
- d.
- attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa.
25 Nuovo testo giusta il n. II 11 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
Art. 39 Pubblicazione della sentenza
Su domanda della parte vincente, il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata a spese della parte soccombente. Il giudice fissa le modalità e l’estensione della pubblicazione.
Art. 40 Trasmissione delle sentenze 26
Le autorità giudiziarie trasmettono all’IPI, gratuitamente e in copia integrale, le sentenze passate in giudicato.
26 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Sezione 4: Diritto penale
Art. 41 Violazione del diritto di design
1 Chiunque, intenzionalmente, viola il diritto di design:
- a.
- usando illecitamente il design;
- b.
- partecipando a un atto d’uso o avendone favorito o facilitato l’esecuzione;
- c.
- rifiutando di indicare all’autorità competente la provenienza e l’entità degli oggetti in suo possesso prodotti illecitamente nonché i destinatari e l’entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali,
su querela del titolare del diritto è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.27
2 Se agisce per mestiere, l’autore del reato è perseguito d’ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.28
27 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
28 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 41a Atti esenti da pena 29
Gli atti di cui all’articolo 9 capoverso 1bis sono esenti da pena.
29 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 42 Infrazioni commesse nell’azienda
Art. 43 Sospensione del procedimento
1 Il giudice può sospendere il procedimento penale quando l’imputato fa valere in un procedimento civile la nullità o la non violazione del diritto di design.
2 Qualora in un procedimento penale si sostenga la nullità o la non violazione del diritto di design, il giudice può fissare un termine adeguato per farle valere in un procedimento civile.
3 Durante la sospensione del procedimento è sospesa anche la prescrizione.
Art. 44 Confisca nella procedura penale
Anche in caso di assoluzione, il giudice può ordinare la confisca o la distruzione degli oggetti prodotti illecitamente e delle installazioni, apparecchi e altri mezzi che servono prevalentemente alla loro produzione.
Art. 45 Perseguimento penale
Il perseguimento penale compete ai Cantoni.
Sezione 5: Intervento dell’Amministrazione delle dogane
Art. 46 Denuncia di merci sospette 31
1 L’Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare di un design depositato qualora vi sia il sospetto dell’imminente introduzione nel territorio doganale svizzero o dell’imminente asportazione dal territorio doganale svizzero di oggetti prodotti illecitamente.32
2 In tali casi l’Amministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere gli oggetti durante tre giorni feriali affinché il titolare del diritto possa presentare una domanda giusta l’articolo 47.
31 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
32 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20153631; FF 2009 7425).
Art. 47 Domanda d’intervento
1 Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l’introduzione nel territorio doganale svizzero o l’asportazione dal territorio doganale svizzero di oggetti prodotti illecitamente, il titolare del design depositato o il titolare di una licenza legittimato ad agire può chiedere per scritto all’Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo di tali oggetti.33
2 La persona che presenta la domanda (richiedente) deve fornire tutte le indicazioni di cui dispone e che sono necessarie per la decisione dell’Amministrazione delle dogane; fornisce tra l’altro una descrizione esatta degli oggetti.
3 L’Amministrazione delle dogane decide definitivamente in merito alla domanda. Può riscuotere una tassa34 a copertura delle spese amministrative.
33 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20153631; FF 2009 7425).
34 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
Art. 48 Trattenuta degli oggetti
1 Se, in seguito a una domanda d’intervento ai sensi dell’articolo 47 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che oggetti prodotti illecitamente siano introdotti nel territorio doganale svizzero o asportati dal territorio doganale svizzero, l’Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, al detentore o al proprietario di tali oggetti.35
2 L’Amministrazione delle dogane trattiene gli oggetti in questione fino dieci giorni feriali a contare dal momento della comunicazione secondo il capoverso 1, affinché il richiedente possa ottenere provvedimenti cautelari.
3 In casi motivati, l’Amministrazione delle dogane può trattenere gli oggetti in questione per altri dieci giorni feriali al massimo.
35 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20153631; FF 2009 7425).
Art. 48a Campioni 36
1 Durante la ritenzione degli oggetti, l’Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni degli oggetti al richiedente o a consentirgli di ispezionare gli oggetti ritenuti.
2 Le spese per il prelievo e l’invio dei campioni sono a carico del richiedente.
3 Dopo l’esame, i campioni, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.
36 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 48b Tutela dei segreti di fabbricazione e d’affari 37
1 Contemporaneamente alla comunicazione di cui all’articolo 48 capoverso 1, l’Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti della possibile consegna di campioni o della possibilità di ispezionarli secondo l’articolo 48a capoverso 1.
2 Il dichiarante, detentore o proprietario può chiedere di essere presente durante l’ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d’affari.
3 L’Amministrazione delle dogane può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni.
37 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 48c Domanda di distruzione degli oggetti 38
1 Insieme con la domanda secondo l’articolo 47 capoverso 1, il richiedente può chiedere per scritto all’Amministrazione delle dogane di distruggere gli oggetti.
2 Se è presentata una domanda di distruzione degli oggetti, l’Amministrazione delle dogane ne avvisa ill dichiarante, detentore o proprietario nella comunicazione di cui all’articolo 48 capoverso 1.
3 La domanda di distruzione degli oggetti non implica un prolungamento dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l’articolo 48 capoversi 2 e 3.
38 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 48d Consenso 39
1 Per la distruzione degli oggetti è necessario il consenso del dichiarante, detentore o proprietario.
2 Il consenso è considerato dato se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone espressamente alla distruzione degli oggetti entro i termini di cui all’articolo 48 capoversi 2 e 3.
39 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 48e Mezzi probatori 40
Prima della distruzione degli oggetti, l’Amministrazione delle dogane preleva campioni e li conserva come prova per un’eventuale azione per risarcimento dei danni.
40 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 48f Risarcimento 41
1 Se la distruzione degli oggetti si rivela ingiustificata, soltanto il richiedente risponde del danno.
2 Se il dichiarante, detentore o proprietario ha acconsentito per scritto alla distruzione della merce, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno nemmeno se successivamente la distruzione si rivela ingiustificata.
41 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Art.48g Spese 42
1 Le spese per la distruzione degli oggetti sono a carico del richiedente.
2 Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni ai sensi dell’articolo 48e decide il giudice nell’ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l’articolo 48f capoverso 1.
42 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Art. 49 Dichiarazione di responsabilità e risarcimento 43
1 Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione degli oggetti, l’Amministrazione delle dogane può subordinare la ritenzione a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l’Amministrazione delle dogane può, in casi motivati, chiedere al richiedente un’adeguata garanzia.
2 Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti ordinati si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni.
43 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 50 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Art. 51 Abrogazione e modifica del diritto previgente
L’abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinati nell’allegato.
Art. 52 Disposizioni transitorie
1 I disegni e i modelli registrati sottostanno al nuovo diritto dall’entrata in vigore della presente legge. Con la richiesta di proroga per un quarto periodo di protezione occorre presentare all’IPI una raffigurazione del design adatta per la riproduzione.
2 I disegni e i modelli già depositati al momento dell’entrata in vigore della presente legge, ma non ancora registrati, sottostanno al diritto previgente fino al momento della registrazione.
3 I disegni e i modelli registrati in piego sigillato al momento dell’entrata in vigore della presente legge rimangono sigillati fino al termine del primo periodo di protezione.
4 L’articolo 35 capoverso 4 è applicabile soltanto ai contratti di licenza conclusi o confermati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 53 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 200244
44 DCF dell’ 8 mar. 2002.